Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.
Commentario • 1
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2015, n. 13915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13915 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
ACR_ 1 13 9 15/1 6 N.36119/2015 R.G. Send.
2.315 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati Presidente dott. AN ESPOSITO Consigliere dott. Matilde CAMMINO dott. Piercamillo DAVIGO Consigliere Consigliere dott. Andrea PELLEGRINO Consigliere dott. Ignazio PARDO ha pronunciato in camera di consiglio la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SC DO AN n. RI (RC) I'11 aprile 1966 OR EN n. RI (RC) il 9 agosto 1967 TO VA n. BR IR (RC) il 23 novembre 1964 LI EN AN n. TO RT salvo (RC) il 10 settembre 1967 EL EP n. BR IR (RC) il 28 novembre 1954 avverso l'ordinanza emessa il 18 giugno 2015, depositata il 21 luglio 2015, dal Tribunale di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Delia Cardia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori di fiducia avv. Pasquale Bartolo del foro di Roma per il ricorrente RI, avv.Eugenio Bruno Minniti del foro di Locri per i ricorrenti BI e ON, avv. EN Cartolano del foro di Roma per i ricorrenti IG e ON, l'avv. EP Milicia del foro di Palmi per il ricorrente IC, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
osserva: N Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 18 1. giugno 2015, depositata il 21 luglio 2015, il Tribunale di Roma -pronunciandosi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2014 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva, tra l'altro, rigettato le richieste di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere e della misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art.321 commi 1 e 2 cod.proc.pen. in relazione all'art.12 sexies 1.356/1992 nei confronti di RI DO AN, BI EN, IG VA, IC EN AN e ON EP- ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello RI, del BI, del ON e del IC e della misura cautelare degli arresti domiciliari, con i divieti previsti dall'art.284 comma 2 cod.proc.pen. e con strumenti di controllo elettronico, nei confronti del IG. Ai suddetti indagati si contestava una serie di fittizie intestazioni di beni messe in atto allo scopo di sottrarsi a misure di prevenzione patrimoniali, così agevolando la 'ndrangheta operante in Calabria e a Roma per il controllo delle attività illecite sul territorio, commesse in concorso con gli intestatari fittizi (coniugi, conviventi o figli) e per i capi 5 e 7 in concorso anche tra alcuni di loro (in particolare nei confronti dello RI in ordine al reato di cui al capo 4 per il periodo successivo al 12 giugno 2013; nei confronti del BI in ordine ai reati ascritti ai capi 5 e 7; nei confronti del IC in ordine al reato ascritto al capo 5; nei confronti del IG in ordine al reato ascritto al capo 5; nei confronti del ON in ordine ai reati ascritti ai capi 7, 12, 13 e 14).
2. Avverso la predetta ordinanza gli indagati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato RI (capo 4) dall'avv. Pasquale Bartolo si deduce: 1) l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt.310 e 568 co.4 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto che nei confronti dello RI il giudice per le indagini preliminari aveva già applicato la misura cautelare personale per il periodo antecedente al 12 giugno 2013 (dal 10 giugno 2010 al 12 giugno 2013) relativamente all'intestazione fittizia dell'autovettura Volkswagen Polo a AT BR (parte iniziale del capo 4 dell'incolpazione provvisoria); secondo l'ipotesi accusatoria il 12 giugno 2013 la medesima autovettura, già intestata fittiziamente alla AT, sarebbe stata intestata fittiziamente a IC NT;
trattandosi dello stesso bene, il reato è unico, la misura cautelare era stata già applicata e il pubblico ministero non avrebbe avuto interesse interesse a impugnare per la mancata applicazione della misura cautelare personale anche in ordine all'intestazione fittizia della medesima autovettura a IC NT (seconda parte del capo 4 dell'incolpazione provvisoria); W 3 2) la mancanza e manifesta illogicità "interna" ed "esterna" della motivazione;
il giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto reato impossibile l'intestazione fittizia ad un familiare convivente (come affermato dal Tribunale), ma aveva ritenuto che per tale condotta, tenuto conto delle disposizioni in materia di misure di prevenzione che prevedono indagini patrimoniali nei confronti dei familiari conviventi (art.19 d.lgs. n.159/2011) e presunzioni di fittizietà delle intestazioni fatte a favore dei familiari conviventi (art.26 d.lgs. n.159/2011), vi sarebbe una presunzione, relativa ovviamente ben potendosi dimostrare che con la fittizia intestazione al parente si volesse perseguire un'altra finalità, di inidoneità della condotta a raggiungere la finalità fraudolenta dell'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale;
3) l'erronea interpretazione dell'art.12 quinquies d.l.306/92 e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto l'art.12 quinquies cit. nel fare riferimento alla finalità di elusione delle norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali ha inteso, secondo il ricorrente, far riferimento anche agli artt.19 e 26 d.lgs.159/2011 e, quindi, ha escluso che la condotta elusiva possa sussistere nel caso in cui il bene sia intestato ad un familiare convivente, perché in base proprio agli artt.19 e 26 citati è prevista la sottoposizione ad indagini patrimoniali dei parenti conviventi e sussiste la presunzione di fittizietà dei trasferimenti fatti dal proposto a detta categoria di congiunti;
4) l'errata interpretazione, nell'ordinanza impugnata, del provvedimento del giudice per le indagini preliminari e l'erronea interpretazione dell'art.12 quinquies d.l.306/92 nella parte in cui si esclude che la norma in questione contenga un espresso rinvio ad una norma di legge statuale (mentre rinvia alle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione) e nella parte in cui si esclude che le indagini patrimoniali a carico dei familiari conviventi siano un obbligo per il solo fatto che non è prevista alcuna sanzione;
5) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, tenuto anche conto del fatto che l'autovettura era già intestata a terza persona (AT BR) e che la moglie dello RI, successiva intestataria, nel caso 3 di applicazione della misura di prevenzione sarebbe stata oggetto di indagini patrimoniali;
6) la violazione degli artt. 273, 274 e 310 cod. proc.pen. e la carente motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari, fondata peraltro su una pretesa "caratura criminale" dello RI non corrispondente alla realtà e relativa a fatti risalenti nel tempo. In data 7 dicembre 2015 sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si deduce: 1) l'erronea interpretazione e applicazione dell'art.12 quinquies d.l. n.306/1992 nonché degli artt. 24 e 26 d.lgs. n.159/2011, dell'art. 273 co.1 e co.1 bis cod.proc.pen. nella parte in cui rinvia all'art. 192 co.3 e 4 cod.proc.pen. e la carenza e illogicità della motivazione non essendosi fatto cenno nell'ordinanza impugnata al fatto che la presunta fittizia intestataria era In . 4 ed è la moglie convivente del ricorrente e che il reato contestato (che sarebbe stato commesso, secondo la contestazione, il 12 giugno 2013) sarebbe un reato impossibile, posto che l'art.26 del d.lgs. n.159/2011 prevede al comma 2 la presunzione di fittizietà dei trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuate nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti, tra gli altri, del coniuge;
2) l'erronea interpretazione e applicazione dell'art.12 quinquies d.l. n.306/1992 nonché degli artt.24 e 26 d.lgs. n.159/2011, dell'art. 273 co.1 e co.1 bis cod. proc.pen. nella parte in cui rinvia all'art.192 co.3 e 4 cod.proc.pen. e la carenza e illogicità della motivazione quanto alla gravità indiziaria circa la disponibilità da parte dello RI dell'autovettura intestata alla moglie convivente, alla provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto del bene e alla sussistenza del dolo specifico di elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
3) la violazione degli artt.274 e 275 cpd.proc.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e ai requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura in relazione al reato contestato in questo procedimento cautelare ed indipendentemente dai fatti presi in considerazione ai fini dell'emanazione del provvedimento genetico.
4. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato BI (capi 5-7) dall'avv. Eugenio Minniti si deduce: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art.273 cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 110 cod.pen. e 12 quinquies d.l. n.306/92; si condivide l'assunto del giudice per le indagini preliminari che nel rigettare la richiesta cautelare del pubblico ministero aveva ritenuto la previsione di indagini patrimoniali nei confronti dei familiari conviventi, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (art.19 co.3 d.lgs. n.59/2011, fino al 13 ottobre 2011 art.2 bis co.3 1.575/65), ostativa alla configurabilità dell'intestazione a detti soggetti come idonea ad eludere il rischio di sequestro o confisca;
solo congetturalmente nell'ordinanza impugnata si afferma che l'intestazione di beni a familiari renderebbe ancora più evidente lo specifico intento elusivo previsto dall'art.12 quinquies cit. (il fine perseguito, secondo il ricorrente, ben potrebbe essere quello del risparmio fiscale o della regolamentazione di assetti patrimoniali familiari), mentre in tali casi la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale, dell'intestazione non potrebbe prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto capaci di concretizzare la finalità elusiva dell'operazione; del resto l'art.2 ter legge n.575/65 prevedeva nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose la confisca dei beni di illecita provenienza o di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica del soggetto, per cui la mera fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di misure di misure di prevenzione patrimoniali non può integrare il reato contestato;
nel caso di specie non era stato effettuato alcun accertamento sulla distribuzione degli utili della società : lu и di cui il BI sarebbe divenuto socio occulto (società RO, le cui quote sociali sarebbero state fittiziamente intestate dal ricorrente BI e dai coimputati IG VA e IC EN AN a UD AN LA, RI CA e BI AR); 2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art.7 d.l. n.152/91, con riferimento agli artt. 110 cod.pen. e 12 quinquies d.l. n.306/92; nel ricorso si ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, in mancanza di autonoma motivazione circa la (non irrilevante) sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.7 cit.; il giudice di merito sarebbe incorso in travisamento del fatto per aver omesso di identificare la specifica associazione criminosa agevolata, riferendosi genericamente alla 'ndrangheta, che indica tuttavia solo un fenomeno criminale e una realtà socio-culturale; la genericità della contestazione dell'aggravante sarebbe tale da ledere il diritto di difesa;
difetterebbe comunque la dimostrazione della strumentalità della condotta criminosa alla specifica finalità agevolatrice;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 274 : cod.proc.pen., 110 cod.pen. e 12 quinquies d.l. n.306/92; la violazione dei novellati artt.275 co.3 cod.proc.pen. e 274 co.1 lett.c) cod.proc.pen.; il Tribunale di Roma con provvedimento in data 26 aprile 1996 aveva rigettato nei confronti del BI la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento in data 12 aprile 2002 aveva rigettato la richiesta di misure di prevenzione patrimoniali;
nei confronti del BI il magistrato di sorveglianza di Roma con provvedimento in data 11 dicembre 2006 aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata e il Tribunale di Reggio Calabria aveva, infine, revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni con decreto in data 13 aprile 2007. Sono stati depositati in data 18 novembre 2011 motivi aggiunti, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari;
alle deduzioni già formulate in ordine alla mancanza di pericolosità sociale del BI desunta dai provvedimenti favorevoli nei procedimenti di prevenzione del Tribunale di : Roma il 26 aprile 1996 e del Tribunale di Reggio Calabria il 12 aprile 2002 e il 13 aprile 2007 e dal provvedimento di revoca della libertà vigilata emesso dal magistrato di sorveglianza di Roma l'11 dicembre 2006, si aggiunge che nei confronti del BI e dei coimputati RI DO AN e IC EN AN in data 12 novembre 2015 era stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del 15 dicembre 2014 per essere venute meno le esigenze cautelari, anche con riferimento al tempo trascorso dal fatto.
5. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato IG (capo 5) dall'avv. EN Cartolano, in cui viene riportata pressoché integralmente la memoria difensiva presentata al Tribunale del riesame, si deduce: द 6 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all'art.157 cod.pen. e all'eccepita prescrizione del reato contestato al capo 5, commesso nel 2002; il reato previsto dall'art. 12 quinquies d.l.306/92 è un reato istantaneo ad effetti permanenti che nel caso di specie riguarda l'atto di intestazione delle quote sociali della società RO dal IG alla moglie RI CA, socia dal 13 maggio 2002 allorché costituì la società unitamente alla suocera ON CA;
le situazioni successive a detta data sarebbero irrilevanti e il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sul punto "non potendosi definire motivazione il semplice ed incongruente dato travisativo contenuto a pag.14 dell'ordinanza"; 2) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all'assenza di motivazione in ordine alla richiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero quanto all'aggravante dell'art. 7 d.l. n.152/91 cui nell'appello non si faceva cenno, nemmeno mediante richiamo alla richiesta cautelare rigetta dal giudice per le indagini preliminari;
3) la violazione dell'art.12 quinquies d.l. n.306/92 sotto il profilo dell'elemento oggettivo nei casi di ritenuta condotta interpositiva tra coniugi conviventi, trattandosi di soggetti per legge sottoposti alla presunzione di fittizietà dell'operazione di trasferimento del bene “e quindi la loro operazione ex ante si pone nell'impossibilità obiettiva di raggiungere l'elusione della possibile o probabile sottoposizione alla misura patrimoniale al cui scopo (dolo specifico) deve essere indirizzata la condotta del trasferimento"; 4) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento al profilo soggettivo ex artt. 1, 4, 16 d.lgs. n.159/2011 richiesto per l'applicazione delle norme in tema di misure di prevenzione patrimoniali, essendo stato valorizzato l'inserimento del nome del IG nell'informativa relativa all'indagine denominata Tuareg, pur essendo stato il IG assolto dalla relativa imputazione associativa e risultando condannato per un delitto comune commesso nel lontano 1990, né potendosi ritenere indiziante la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per vincoli di parentela, amicizia o rapporti di affari;
5) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari;
i riferimenti allo spessore criminale e alle condotte sistematiche mafiose non hanno fondamento e non si è comunque tenuto conto del tempo trascorso dal reato ai sensi dell'art.292 comma 2 cod.proc.pen.
6. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato IC (capo 5) dall'avv. EP Milicia e dall'avv. Carmelo Tripodi si deduce: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art.273 cod.proc.pen. in quanto non sarebbe stata dimostrata la capacità elusiva dell'intestazione e, in particolare, la rintracciabilità nel caso concreto dei presupposti applicativi di misure quali il sequestro e la confisca di prevenzione che può essere disposta ex art.2 ter legge n.575/65 (ora 7 20 e 24 d.lgs. n.159/2011) quando la persona indiziata di reati di criminalità organizzata non possa giustificare la legittima provenienza dei beni o quando si tratti di beni sproporzionati al reddito o all'attività economica;
secondo il ricorrente il provvedimento impugnato nulla dice in proposito e non tiene conto che il bene fittiziamente intestato non sarebbe suscettibile di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale perché già oggetto di confisca penale ex art.12 sexies d.l. n.306/92 revocata sulla base della non accertata provenienza da delitto delle somme impiegate per l'acquisto (ord. Corte di appello di Reggio Calabria 9 ottobre 2012), vigendo la preclusione processuale del ne bis in idem (Cass. sez.I 23 ottobre 2013 n.48173); IC, infine, non era più socialmente pericoloso essendo intervenuta all'epoca del fatto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 maggio 2007) e della libertà vigilata inflitta con la sentenza di condanna del 1999 (Tribunale di Roma 16 luglio 2007); il IC non era socialmente pericoloso alla data di commissione del reato e, secondo la normativa del tempo, non sarebbe stato suscettibile di indagini patrimoniali antimafia;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla sussistenza della concreta finalità elusiva, stante il meccanismo estensivo delle indagini patrimoniali ai familiari conviventi ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e considerata la necessità di individuare dati fattuali aggiuntivi ai fini della dimostrazione della capacità elusiva della condotta in casi siffatti, essendosi nell'ordinanza impugnata travisato il contenuto della sentenza della Vi sezione penale della Corte n.37375 del 2014 che aveva ritenuto rilevante l'accertamento di dati ulteriori rispetto a quelli sintomatici del carattere fittizio dell'intestazione quanto alla dimostrazione dell'elemento psicologico. In data 7 dicembre 2015 è stata depositata una memoria illustrativa dei motivi di ricorso, sottoscritta dagli avvocati Carmelo Tripodi e EP Milicia, con i quali si sottopongono all'attenzione della Corte i temi riguardanti l'oggettiva confiscabilità del bene oggetto di fittizia intestazione e la sua rilevanza ai fini della configurazione del reato contestato al IC al capo 5, la concreta idoneità elusiva dell'intestazione del bene al coniuge convivente e la dimostrazione del dolo specifico, il giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari configurate. Alla memoria sono allegate le ordinanze emesse in data 9 ottobre 2012 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, di revoca della confisca ex art.12 sexies delle quote della RO e in data 12 novembre 2015 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato contestato al capo 11 nei confronti del IC, per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari.
7. Con i ricorsi proposti nell'interesse dell'indagato ON (capi 7, 12, 13 e 14) presentati dall'avv. EN Cartolano e dall'avv. Eugenio Minniti si deduce quanto segue. In L'esposizione dei motivi da parte dell'avv. Cartolano (ff.1-30) è preceduta da un ampio riepilogo della vicenda processuale riguardante anche la moglie e il figlio del ON (AL GI e ON IE EN). ricorso prosegue con l'esposizione dei seguenti motivi: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all'eccezione di prescrizione "per la più parte dei fatti-reato attribuiti a ON EP", con argomentazioni corrispondenti a quelle formulate nell'esposizione del primo motivo di ricorso presentato dall'avv. Cartolano nell'interesse del coindagato IG;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, 581 e 591 co.1 lett.c) cod. proc.pen. per mancanza totale di motivazione e inosservanza delle norme a pena di inammissibilità in relazione all'assenza di motivazione in ordine alla richiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero quanto all'aggravante dell'art. 7 d.l. n.152/91 cui nell'appello non si faceva cenno, nemmeno mediante richiamo alla richiesta cautelare rigettata dal giudice per le indagini preliminari (argomentazioni corrispondenti a quelle formulate nell'esposizione del secondo motivo di ricorso presentato dall'avv. Cartolano nell'interesse del coindagato IG); 3) la violazione di legge in relazione all'art.12 quinquies legge n.356/92 sotto il profilo dell'elemento oggettivo nei casi di ritenuta condotta interpositiva tra coniugi conviventi (argomentazioni corrispondenti a quelle formulate nell'esposizione del terzo motivo di ricorso presentato dall'avv. Cartolano nell'interesse del coindagato IG); 4) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento al profilo soggettivo ex artt.1, 4, 16 d.lgs. n.159/2011 richiesto per l'applicazione delle norme in tema di misure di prevenzione patrimoniali, essendo stati "stravolti" i dati tratti dai procedimenti che riguardavano il ON (indicato quale soggetto privo di condanne definitive, pur trattandosi di soggetto incensurato e mai condannato anche non definitivamente, né potendosi ritenere indiziante la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per vincoli di parentela, amicizia o rapporti di affari (argomentazioni corrispondenti a quelle formulate nell'esposizione del terzo motivo di ricorso presentato dall'avv. Cartolano nell'interesse del coindagato IG); 5) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari;
i riferimenti allo spessore criminale e alle condotte sistematiche mafiose non hanno fondamento e non si è comunque tenuto conto del tempo trascorso dal reato ai sensi dell'art.292 comma 2 cod. proc.pen. lu Quanto al ricorso presentato dall'avv. Minniti, il primo e il secondo motivo corrispondono ai primi due motivi nel ricorso presentato dall'avv. Minniti nell'interesse del BI. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc.pen., con riferimento agli artt.110 cod.pen. e 12 quinquies d.l. n.306/92; la contiguità con ambienti criminali avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il ricorrente, coinvolto nelle indagini Crimine 1 e crimine 2 poi riunite, in primo grado era stato assolto dal Tribunale di Locri e l'assoluzione era stata confermata in appello;
aveva inoltre ottenuto favorevoli provvedimenti in materia di prevenzione e risulta allo stato incensurato;
possono escludersi proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata. Sono stati depositati il 23 novembre 2015 motivi nuovi sottoscritti dall'avv. Minniti e dall'avv. EN Cartolano con i quali, nel ribadire il contenuto del terzo motivo, si fa rilevare che il giudice dell'udienza preliminare in data 12 novembre 2015 aveva disposto per tutti gli indagati detenuti (BI EN, RI DO AN, IC EN AN) la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata con l'ordinanza del 15 dicembre 2014, per essere venute meno le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso anche in relazione alla data di consumazione dei reati contestati. Considerato in diritto 1. I ricorsi proposti nell'interesse degli indagati BI, ON, IG e IC sono infondati e vanno rigettati.
2. Va preliminarmente esaminato un motivo comune ai ricorsi presentati nell'interesse dei ricorrenti e relativo alla configurabilità del reato contestato nel caso, come quello di specie, in cui i fittizi intestatari sono coniugi o figli dei ricorrenti. Il giudice dell'appello cautelare (ff.
9-12 dell'ordinanza impugnata) ha ritenuto, richiamando una recente pronuncia di questa Corte condivisa dal collegio (Cass. sez.VI 6 maggio 2014 n.37375, P.M. in proc.Filardo), che, al contrario di quanto sostenuto dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza appellata dal pubblico ministero, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale. L'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 -ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, del d. lgs. n. 159 del 2011- nel prevedere presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia non impedisce infatti di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, il delitto di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ad effetti completamente differenti (Cass. sez. VI 6 maggio 2014 n.20769, P.M. in proc.Barresi). In particolare la Corte ha ritenuto che il ло reato di cui al citato art. 12 quinques si manifesta attraverso una condotta comunque capace di mettere in pericolo l'interesse protetto dello Stato, tenuto conto "che l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto (ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) non è certo elemento idoneo ad escludere ex se l'offensività del contestato delitto ex art. 12 quinquies legge n.356/1992, commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale" (Cass. sez.I n. 31884 del 06/07/2011, Asaro, non mass.). Non bisogna quindi confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perché assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitraria, e perciò inammissibile, creazione di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12 quinquies. La Corte in altra pronuncia (Cass. sez.II 27 ottobre 2011 n.5595, Cuscinà e altro), anch'essa condivisa dal collegio, ha precisato che l'ambito di operatività del predetto art.
2-ter è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, mentre quello dell'art. 12- quinquies è penale sostanziale, poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa- di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra. La tesi secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non basterebbe la sola fittizietà della intestazione in favore di uno dei suddetti soggetti, ma occorrerebbe la presenza di ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione (Cass. sez.V 9 luglio 2013 n. 45145, Femia, non mass.; sez.I 2 aprile 2012 n. 17064, Ficara, non mass.), non viene invece condivisa in quanto tale esegesi finirebbe per richiedere la sussistenza di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice non previsti dall'art. 12 quinquies, attribuendo tale veste a elementi fattuali che potrebbero avere solo una rilevanza ai fini della verifica della esistenza del necessario elemento psicologico del delitto. Né appare oltremodo valorizzabile la circostanza che la legge n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c., ora sostituito dalla disposizione di analogo contenuto del d.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, - stabilisce che, fino a prova contraria, si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni precedenti alla proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente e del coniuge (Cass. sez.I 9 novembre 2012 n. 4703, Lo Giudice, non mass.), anche considerato che questa forma di presunzione iuris tantum, destinata ad operare nell'ambito del già avviato procedimento di prevenzione e solo per un limitato arco temporale, era stato introdotta con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, in epoca di gran lunga successiva alla data di entrata in vigore della disposizione incriminatrice in argomento, per la cui applicabilità non è neppure necessario che un procedimento di prevenzione sia stato avviato, posto che 11 l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si indentifica con l'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione (Cass. sez. VI 4 luglio 2011, Barbieri).
3. Quanto al ricorso dell'indagato BI (avv. Minniti), la Corte osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo è infondato. Relativamente alla previsione di indagini patrimoniali nei confronti dei familiari conviventi ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (art.19 co.3 d.lgs. n.59/2011, fino al 13 ottobre 2011 art.2 bis co.3 1.575/65), ritenuta ostativa alla configurabilità dell'intestazione a detti soggetti come idonea ad eludere il rischio di sequestro o confisca, la Corte non può che confermare l'infondatezza di tale assunto sulla base delle argomentazioni esposte al paragrafo 2. In ordine all'eventualità che le finalità della fittizia intestazione ai familiari conviventi sia diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice (fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale), nell'ordinanza impugnata (f.12) si è affermato, con argomentazione logicamente coerente, che la finalità elusiva nel caso concreto era "circostanza tutt'altro che potenziale essendo i proposti già coinvolti da procedimenti di prevenzione o trattandosi di soggetti rispetto ai quali considerati i relativi trascorsi criminosi e le conseguenti strettissime dinamiche familiari il procedimento poteva considerarsi altamente probabile” e, ancora, che "dagli elementi in atti non emerge alcun elemento che permetta di ritenere che gli indagati abbiano agito al fine di perseguire interessi diversi ed ultronei, quali, ad esempio, esigenze di risparmio fiscale e non emergono neppure dalla produzione documentale effettuata dalle difese, elementi che permettano di desumere che i terzi intestatari fossero inconsapevoli del fine illecito perseguito dagli indagati, unico elemento idoneo ad escludere l'elemento soggettivo della fattispecie". Relativamente, in particolare alla società RO (capo 5) le cui quote sociali riferibili a BI EN sarebbero state, secondo la tesi accusatoria, intestate alla sua convivente UD AN LA, nominata anche amministratore unico, il giudice dell'appello cautelare ha indicato precisi elementi che smentivano l'assunto difensivo dell'origine lecita della società costituita dalla madre del IG, ON CA, ricostruendo i mutamenti dell'assetto societario che nel 2009 vedeva come socie la convivente del BI, la moglie del IC e la moglie del IG (ff.14 ss.) mentre il BI, il IC e il IG ne erano stati formalmente dipendenti (dal 2006 al 2012 il IC e il IG, mentre dal 2013 era rimasto il solo BI a seguito del licenziamento solo formale degli altri due); il BI, unitamente ai due coindagati, era contitolare di fatto della società come risultava dal contenuto delle intercettazioni (ff.15 ss.), essendo risultate le tre socie completamente estranee sia alla In 12 gestione che all'attività di vendita dei fiori, e svolgeva un ruolo preminente, mentre il IC e il IG si occupavano della gestione contabile e amministrativa della società, dei rapporti con i fornitori e con i gestori dei banchi;
nell'ordinanza impugnata si fa riferimento anche alle dichiarazioni di vari soggetti in rapporti commerciali con la RO s.r.l. (ZU OS, AT RG, CA BE, PA SA) e alla mancanza da parte delle formali intestatarie delle quote sociali di una situazione patrimoniale o di risorse economiche tali da giustificare l'iniziativa commerciale apparentemente intrapresa. In ordine al reato contestato al capo 7, la gravità indiziaria nei confronti del BI e di ON EP quanto all'interposizione fittizia, aggravata dall'art. 7 d.l. n.152/91 -in favore della convivente UD AN LA il primo e della moglie AL GI il secondo- delle quote sociali della Bar Gallery s.r.l. e del bar che nei locali della società veniva gestito risulta adeguatamente motivata con riferimento alle intercettazioni e alle prove dichiarative indicate ai ff.29-33 dell'ordinanza impugnata, elementi che nel ricorso non vengono specificamente contestati nella loro portata indiziaria. Almeno nei limiti dell'elevata probabilità di colpevolezza richiesta ai fini della gravità indiziaria, quale condizione di applicabilità della misura cautelare personale, nell'ordinanza risultano pertanto essere stati indicati plurimi e concreti elementi indiziari dotati della gravità richiesta dall'art. 273 cod.proc.pen.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero è stata motivatamente disattesa (ff.5,6) essendosi correttamente ravvisato l'interesse del pubblico ministero a dolersi del provvedimento del giudice per le indagini preliminari nel fine di perseguire, quanto alle posizioni di BI, RI e IC, "il mantenimento e l'irrobustimento della misura cautelare adottata" e, per le posizioni del ON e del IG, l'applicazione della misura cautelare richiesta in prima istanza. Con specifico riferimento alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n.152/91, la Corte osserva che il pubblico ministero, come si desume dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata, con l'appello dava atto che il giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto per tutti i capi oggetto del gravame (4 limitatamente al periodo successivo al 12 giugno 2013, 5, 7, 12, 13 e 14) la gravità indiziaria "in ordine all'attribuzione fittizia in sé, così come contestata", comprensiva quindi dell'aggravante in questione, rinviando integralmente a quanto evidenziato nella stessa ordinanza. L'appello riguardava quindi lo specifico punto della configurabilità, negata dal giudice per le indagini preliminari, del reato contestato nel caso, come quello di specie, in cui i fittizi intestatari sono coniugi o figli dei ricorrenti. Nel contesto della stessa ordinanza (f.45) l'analoga doglianza formulata dalla difesa del ON è stata ritenuta infondata con motivazione che può riferirsi anche al BI ("Il Collegio ritiene infondata la dedotta mancata espressa impugnazione dell'aggravante da parte del P.M. il cui appello è limitato ai capi di imputazione In 13 integralmente e perfettamente coincidenti con quelli originariamente formulati nella richiesta di misura cautelare parzialmente rigettata dal G.I.P., comprensivi, quindi, anche della suddetta aggravante la cui cognizione è, pertanto, integralmente devoluta a questo giudice"). Peraltro non manca nell'ordinanza impugnata l'indicazione di specifici elementi quanto alla sussistenza, sul piano indiziario, dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n.152/91, sotto il profilo dell'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso. La Corte osserva che nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari personali, per la ravvisabilità dell'aggravante è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata (Cass. sez.II 30 settembre 2014 n.52614, Mazzini e altro;
sez.VI 7 novembre 1997 n. 4381, Lupo A.) non richiedendosi, nella fase incidentale in cui viene valutata la mera gravità indiziaria, altro che l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato. Peraltro nell'ordinanza impugnata non si manca di evidenziare che il BI "rappresentante carismatico dell'omonima cosca" (ordinanza impugnata f.6) già condannato a sei anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e per tentata estorsione con sentenze irrevocabili e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni (misura revocata in data 13 aprile 2007)- non risultava aver reciso i legami con gli ambienti criminali e familiari calabresi (famiglia RI, BI e IC, provenienti da RI e TO RT VO già coinvolte in indagini per reati associativi e di criminalità organizzata) pur essendosi trasferito nella provincia di Roma da oltre venti anni e dirigeva di fatto la società RO attraverso la quale l'organizzazione criminale di riferimento (Palamara-RI-IC- BI) intendeva esercitare il controllo sulle attività economiche anche nel Lazio e, in definitiva, perseguire le finalità illecite del sodalizio. Tale motivazione, almeno nella fase cautelare che qui interessa, appare argomentata correttamente sotto il profilo giuridico e coerente dal punto di vista logico. Quanto ai rapporti familiari con esponenti di spicco della criminalità organizzata operante nella zona di RI, BR, Brancaleone -e, tra costoro, con i coindagati IC EN AN (suo cognato) e RI DO AN (suo cugino), coimputati del BI nello stesso procedimento e come lui condannati, con la sentenza divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2000, per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di sequestri di persona, omicidi, traffici di armi e stupefacenti al fine di assumere il controllo delle località di africo, BR, IR, Ferruzzano e Brancaleone- la Corte rileva che il rapporto di parentela o di affinità, di per sé insufficiente a configurare l'aggravante in questione, può tuttavia a tal fine rilevare in maniera significativa sul piano indiziario nel caso, come quello in esame, in cui sia accertata la pregressa cointeressenza del soggetto con persone legate al soggetto da vincoli di parentela o affinità nell'attività criminosa diretta ad agevolare l'associazione criminosa di stampo mafioso nell'ottenimento del controllo sul territorio, ed emerga il successivo coinvolgimento di parenti e affini nelle medesime indagini e in relazione a condotte poste in essere nello stesso territorio e con identiche modalità. Peraltro nell'ordinanza impugnata si fa specifico riferimento alle lu 14 dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cretarola IA e Maviglia ZI sull'infiltrazione nel tessuto economico dei "calabresi di RO" che avevano monopolizzato il mercato dei fiori a Prima Porta. La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, in relazione al contestato delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), realizzato per occultare l'effettiva riconducibilità di beni al ricorrente, nel contesto sopra descritto di criminalità organizzata può, sul piano indiziario che in questa sede interessa, rappresentare la consapevole volontà dell'indagato di rafforzare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio del gruppo 'ndranghetistico di riferimento.
3.3. Anche il terzo motivo è infondato. Nell'ordinanza impugnata il giudice dell'appello cautelare ha rilevato che il riconoscimento della gravità indiziaria anche per gli ulteriori reati in relazione ai quali non era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari la richiesta cautelare aggravava la posizione del BI e dei coindagati RI e IC, riattualizzando il disvalore della loro complessiva condotta rispetto a quanto solo di recente apprezzato dal giudice di prime cure e dallo stesso Tribunale in sede di riesame con provvedimenti confermati dalla Corte di cassazione. In mancanza di specifiche deduzioni da parte delle difese si è quindi ritenuto che in relazione alle esigenze cautelari fosse intervenuto un elemento di aggravamento rispetto a quanto già risultava in atti, che non consentiva l'adozione di misure cautelari diverse da quella richiesta.
3.4. I motivi aggiunti in cui si fa riferimento alla recente revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del 15 novembre 2014 non consentono per la loro genericità di valutare in questa sede la nuova situazione delineatasi in relazione allo status libertatis del ricorrente, che potrà eventualmente essere oggetto di una rivalutazione complessiva dinanzi al giudice di merito.
4. Quanto ai ricorsi proposti nell'interesse dell'indagato ON dall'avv. Minniti e dall'avv. Cartolano la Corte ritiene debbano essere rigettati.
4.1. Il primo e il secondo dei motivi dedotti dall'avv. Minniti sostanzialmente riproducono gli analoghi motivi dedotti dallo stesso avv. Minniti nel ricorso presentato nell'interesse del BI e la Corte si riporta alla motivazione di infondatezza ai par.
3.1. e 3.2. 4.2. Il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Minniti e i motivi aggiunti (sottoscritti anche dall'avv. Cartolano) sono infondati in quanto nell'ordinanza impugnata è motivatamente affermato che la contiguità con ambienti criminali del ON consente di formulare un giudizio di pericolosità "che supera e travolge le valutazioni compiute dall'A.G. cui si riferiscono i provvedimenti prodotti dalla difesa e relativi a momenti di molto risalenti nel h 15 tempo", evidenziando il coinvolgimento in numerosi procedimenti di prevenzione e di indagini per criminalità organizzata e nella riapertura della locale di TT (intercettazioni nella lavanderia Ape Green) del ricorrente il quale, nonostante la detenzione, aveva continuato a gestire un consistente patrimonio immobiliare e attività imprenditoriali la cui intestazione alla moglie e al figlio non trovava giustificazione in alcuna sua lecita attività né nella capacità reddituale della moglie. In tale situazione l'aver ritenuto la custodia cautelare in carcere come unica misura adeguata costituisce una conclusione sorretta da congrui e solidi argomenti, adottata all'esito di una ragionata e documentata valutazione. Quanto ai motivi nuovi depositati il 23 novembre 2015 sottoscritti dall'avv. Minniti e dall'avv. EN Cartolano, gli stessi non consentono per la loro genericità di valutare in questa sede i termini della situazione delineatasi in relazione allo status libertatis dei coindagati RI, IC e BI e i possibili riflessi sulla posizione del ON che potrà eventualmente essere oggetto di una rivalutazione complessiva dinanzi al giudice di merito.
4.3. Il primo motivo dedotto dall'avv. Cartolano è generico, riferendosi l'asserita prescrizione alla "più parte dei fatti reato attribuiti a ON EP". Peraltro va ricordato che i reati contestati sono aggravati dall'art. 7 d.l. n.152/91 e che i termini di prescrizione sono raddoppiati ai sensi degli artt. 157 cod.pen. e 51 co.3 bis cod.proc.pen.
4.4. Il secondo motivo dedotto dall'avv. Cartolano è infondato, per le medesime indicati al punto 3.2. nell'esaminare il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del BI.
4.5. Il terzo motivo è del pari infondato per le medesime ragioni indicate al punto 2. 4.6. Il quarto motivo è anch'esso infondato avendo il giudice di merito ampiamente motivato il giudizio di pericolosità del ON desumendolo da fatti concreti (strettissimi legami con esponenti del crimine organizzato di RI e BR IR, conversazioni intercettate nella lavanderia Ape Green di Siderno sulla possibile riapertura della locale di TT), senza tacere che tale giudizio "supera e travolge le valutazioni compiute dall'A.G. cui si riferiscono i provvedimenti prodotti dalla difesa" e facendo comunque riferimento all'assoluzione del ON da parte del Tribunale di Locri nell'anno 2013 (v. f 8 ordinanza impugnata) 4.7. Il quinto motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i riferimenti concreti nell'ordinanza impugnata allo spessore criminale del ON, al suo non superficiale inserimento in ambienti di criminalità organizzata e all'acquisizione negli anni di un consistente patrimonio immobiliare fittiziamente intestato a familiari e gestito anche durante lo stato di detenzione in carcere hanno consentito di ravvisare un quadro cautelare tale da far ritenere insuperata la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, in un contesto di h 16 rapporti e legami familiari e di affari persistenti che già avevano determinato per altre imputazioni l'applicazione della misura custodiale per i coindagati.
5.Quanto al ricorso proposto nell'interesse dell'indagato IG, si osserva quanto segue.
5.1. I motivi riproducono sostanzialmente il contenuto del ricorso presentato dallo stesso avv. Cartolano nell'interesse del coindagato ON e alla relativa motivazione di infondatezza la Corte si riporta. In particolare si richiama il paragrafo 4.3. quanto alla dedotta prescrizione (primo motivo). A ciò va aggiunto che la condotta del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, può ben articolarsi in una pluralità di concatenate attribuzioni fittizie tendenti all'unico fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione (Cass. sez.I 28 maggio 2010 n.23266, Martiradonna;
sez.II 5 ottobre 2011 n.39756, Ciancimino;
sez.II 19 novembre 2015 n.47452, Iannazzo). Si è anche condivisibilmente affermato (Cass. sez.II 20 aprile 2012 n.23197, Modica) che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo. Si richiamano, quanto al secondo motivo, le argomentazioni indicate ai paragrafi 3.2. e 4.4. Si richiama, quanto al terzo motivo, il paragrafo 2. In ordine al quarto motivo si osserva che l'essersi trovato il IG all'epoca della contestata attribuzione fittizia nella condizione di "fondatamente e concretamente" temere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale è stato desunto non dal solo non recente precedente penale per rapina, ma dal passato coinvolgimento in indagini per reati associativi e dai legami parentali con le famiglie ON, BI e IC che non a caso erano tutte allo stesso titolo implicate nelle intestazioni fittizie della società RO alla cui gestione il IG partecipava attraverso la moglie RI CA (intestataria di quote sociali), figurando come un mero dipendente. Il quinto motivo è infondato. La posizione del ricorrente è stata ritenuta meno compromessa, sotto profilo delle esigenze cautelari, rispetto agli altri indagati ma pur sempre indicativa della sussistenza del pericolo di fuga, in considerazione delle "innegabili e occulte disponibilità economiche e dei ramificati contatti e delle coperture derivanti dall'appartenenza al clan delinquenziale di h 17 riferimento" e della gravità del fatto desunta anche dall'aver agito in posizione paritaria rispetto al BI e al IC nella gestione della società RO. Quanto alla data del commesso reato, va rilevato che la contestazione ha riferimento ad una condotta messa in atto a partire dal 2007 e che nell'anno 2009 la moglie del IG, RI CA, che nel 2007 aveva ceduto le sue quote a BI AR, il 27 marzo 2009 ne riacquistava il 33 %. A questo riguardo si osserva che la condotta del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, può ben articolarsi in una pluralità di concatenate attribuzioni fittizie tendenti all'unico fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione (Cass. sez.I 28 maggio 2010 n.23266, Martiradonna;
sez.II 5 ottobre 2011 n.39756, Ciancimino;
sez.II 19 novembre 2015 n.47452, Iannazzo). Si è anche condivisibilmente affermato (Cass. sez.II 20 aprile 2012 n.23197, Modica) che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo.
6. In ordine al ricorso dell'indagato IC (avv.ti Carmelo Tripodi e EP Milicia) si rileva quanto segue.
6.1. Il primo motivo è infondato. Quanto alla revoca della confisca in precedenza disposta ex art.12 sexies d.l. n.306/92 in relazione alla quota della società RO da parte della Corte di appello di Reggio Calabria, la Corte rileva che nel ricorso non si tiene conto del fatto nuovo costituito dalle recenti indagini che hanno dato luogo anche all'applicazione di misure cautelari personali nei confronti del IC sulla base della ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato contestato, con provvedimento passato anche al vaglio di questa Corte (gravità indiziaria che va al di là del mero fumus necessario per disporre il sequestro preventivo, nel caso di specie disposto anche ai sensi dell'art.321 comma 1 cod.proc.pen). Nel ricorso, peraltro, non si indica quale sarebbe la finalità, diversa da quella elusiva contestata, perseguita dal ricorrente attraverso la condotta di interposizione messa in atto attraverso ripetute trasferimenti di quote di una società in cui ha sempre figurato (fino al "licenziamento" del novembre 2012) come mero dipendente pur svolgendo un'attività di fatto imprenditoriale, mentre la moglie BI AR risultava essere solo formalmente socia della medesima società al 33%. Plurimi e gravi elementi indiziari emersi dalle indagini (intercettazioni, dichiarazioni di vari soggetti in rapporti commerciali con la società RO) e posti a fondamento dell'ordinanza cautelare personale emessa in sede di appello cautelare a carico del IC. Costui era risultato effettivo socio della RO s.r.l. il cui assetto sociale era mutato negli 18 anni e nell'anno 2009 vedeva BI AR, sua moglie e sorella di BI EN, socia al 33% pur non essendosi mai occupata della società in cui il marito, unitamente al BI e al IG, svolgeva invece parte attiva risultandone tuttavia solo dipendente. Quanto all'intestazione fittizia a scopo elusivo, va ricordato che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico del reato contestato prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Cass. sez.II 30 settembre 2014 n.52614, P.M. in proc. Lapelosa). I trascorsi giudiziari del IC -già sottoposto a misura di prevenzione personale, ancorché revocata nell'anno 2007, dopo aver riportato una condanna, irrevocabile nell'anno 2000, ad otto anni di reclusione per associazione mafiosa- e il contesto familiare e sociale di riferimento, descritto nel provvedimento impugnato (ff.6, 7) rendevano concreto il timore dell'avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale, al di là della pronuncia di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in data 11 maggio 2007 evidenziata dalla difesa e superata dalla ripresa dell'attività delinquenziale che aveva successivamente dato luogo, nell'ambito delle indagini poste a fondamento anche dell'imputazione al capo 5, all'applicazione di misura cautelare personale per analogo reato.
6.2. Il secondo motivo è infondato per le stesse considerazioni espresse al paragrafo 2.. 6.3. Alla memoria, in cui vengono ribaditi i motivi del ricorso principale, è allegato il provvedimento di revoca della misura cautelare emesso nei confronti del IC in data 12 novembre 2015 in ordine al reato contestato al capo 11. Va ribadito quanto detto in relazione alla posizione del BI: la genericità di quanto dedotto impedisce di valutare in questa sede la nuova situazione delineatasi in relazione allo status libertatis del ricorrente, che potrà eventualmente essere oggetto di una rivalutazione complessiva dinanzi al giudice di merito.
7. Quanto al ricorso dell'imputato RI la Corte osserva quanto segue.
7.1. Il primo motivo è infondato poiché la condotta del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, può ben articolarsi in una pluralità di concatenate attribuzioni fittizie tendenti all'unico fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione (Cass. sez.I 28 maggio 2010 n.23266, Martiradonna;
sez.II 5 ottobre 2011 n.39756, Ciancimino;
sez.II 19 novembre 2015 n.47452, Iannazzo). Si è anche condivisibilmente affermato (Cass. sez.II 20 aprile 2012 n.23197, Modica) che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo. In 13 7.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto dei motivi del ricorso principale, il primo e il secondo dei motivi aggiunti riguardano la questione già posta in altri ricorsi e ritenuta giuridicamente infondata per le considerazioni esposte al paragrafo 2. 7.3. Il sesto motivo del ricorso principale e il terzo dei motivi aggiunti sono invece fondati. Quanto alle esigenze cautelari, va rilevato infatti che nei confronti dello RI la misura cautelare già in esecuzione in relazione all'intestazione fittizia della stessa autovettura a AT BR è stata revocata per il venir meno delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dalla data di consumazione del reato ascrittogli, ma che comunque si impone una rivalutazione delle esigenze cautelari in applicazione del principio di proporzionalità che, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Cass. Sez.Un. 31 marzo 2011 n.16085, P.M. in proc. Khalil), soprattutto in considerazione del limitato aggravamento della posizione cautelare dello RI per effetto della sua misura cautelare personale disposta in relazione alla medesima autovettura Volkswagen Golf di cui lo RI sarebbe stato l'unico effettivo dominus sin dal suo acquisto avvenuto nel giugno 2010. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti di RI DO AN limitatamente alle sussistenza delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo esame sul punto, mentre il ricorso dello RI va rigettato nel resto. L 9. Tutti gli altri ricorsi vanno rigettati e BI EN, IG VA, IC EN AN e ON EP -nei cui confronti dovrà provvedersi a norma dell'art.28 Reg. esec. c.p.p.- vanno condannati al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di RI DO AN limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso di RI. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna BI EN, IG VA, IC EN AN e ON EP al pagamento delle spese processuali;
nei confronti dei predetti dispone provvedersi a norma dell'art. 28 Reg. esec. c.p.p. Roma 9 dicembre 2015 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE il cons. est. IL 5 7 APR. 2016 та Il Presidente CANCELLIERE Claudia Pianelli O N