Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2015, n. 13915
CASS
Sentenza 9 dicembre 2015

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.

Commentario1

  • 1Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.
    Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2015, n. 13915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13915
Data del deposito : 9 dicembre 2015

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