Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2013, n. 42845
CASS
Sentenza 26 giugno 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili a condizione che queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e che le operazioni siano state autorizzate anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino.

Commentario1

  • 1Intercettazioni su fonte confidenziale: in teoria inutilizzabili, ma .. (Cass. 10670/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    In tema di autorizzazione di intercettazioni telefoniche le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni soltanto quando abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre è sempre consentita l'intecettazione in caso ulteriori elementi; il divieto di utilizzazione della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare (sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l' indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione). CORTE SUPREMA DI …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2013, n. 42845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42845
Data del deposito : 26 giugno 2013

Testo completo