Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili a condizione che queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e che le operazioni siano state autorizzate anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni su fonte confidenziale: in teoria inutilizzabili, ma .. (Cass. 10670/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
In tema di autorizzazione di intercettazioni telefoniche le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni soltanto quando abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre è sempre consentita l'intecettazione in caso ulteriori elementi; il divieto di utilizzazione della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare (sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l' indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione). CORTE SUPREMA DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2013, n. 42845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42845 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/06/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1062
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 20204/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
ON AN N. IL 21/01/1966;
inoltre:
ON AN N. IL 21/01/1966;
avverso l'ordinanza n. 157/2013 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 01/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto inammissibili il ricorso del NO e del P.M.;
udito il difensore avv. Occhiuto Carmelo per l'accoglimento del ricorso dell'indagato e il rigetto di quello della Procura. RITENUTO IN FATTO
1. NO SA, indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, con provvedimento del 6 febbraio 2013 è stato sottoposto alla custodia cautelare inframuraria.
2. In particolare, le contestazioni mosse a fondamento del provvedimento reso dal Gip inerivano, in punto al concorso esterno nell'avere lo stesso, quale titolare e comunque gestore di fatto, di imprese operanti, tra gli altri settori, in quelli del trasporto e movimento terra e della fornitura del calcestruzzo, contribuito, come concorrente esterno, agli scopi ed alle finalità delinquenziali dell'associazione di tipo mafioso denominata "dei barcellonesi" e della sua articolazione denominata "dei mazzarroti", riconducibile a "Cosa Nostra" siciliana ed operante sul versante tirrenico della provincia di Messina. Con l'aggravante prevista all'art. 416 bis c.p., comma 4, trattandosi di associazione armata, attesa la disponibilità da parte degli affiliati di armi e materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Fatti accertati in Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi, dal 04/06/2002 alla data della contestazione. Ancora, con riferimento alla estorsione, poiché, in concorso con persone rimaste ignote, al fine di conseguire un ingiusto profitto, avvalendosi della sua notoria contiguità al gruppo criminale di tipo mafioso denominato "dei barcellonesi", costringeva la GES s.p.a., general contractor chiamato alla esecuzione del parco eolico Alcantara Peloritani ad affidargli l'appalto per la costruzione delle opere civili della wind farm del lotto "Alcantara nord", con corrispondente danno per la parte offesa. Fatto aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per essere stato commesso dagli indagati al fine di agevolare le attività dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo a) e comunque avvalendosi delle condizioni descritte all'art. 416 bis c.p.. 3. Interposto riesame dall'indagato, il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di gravità indiziaria limitatamente alla sola contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, escludendola, per contro, con riferimento alla estorsione aggravata.
4. Avverso tale ultimo provvedimento hanno interposto ricorso in Cassazione l'indagato, per il tramite del fiduciario, e la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
5. Prendendo le mosse dal ricorso dell'indagato va evidenziato che il gravame riposa su tre diverse doglianze.
5.1 Con la prima si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 267, 203 e 271 c.p.p.. I decreti di autorizzazione delle intercettazioni poste a fondamento del giudizio reso dal Tribunale si fondano, secondo la difesa, su fonti anonime e confidenziali in aperto contrasto con il disposto di cui all'art. 203 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità delle emergenze derivanti da tale intercettazioni a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale. Così per quelle disposte con il provvedimento dell'11 gennaio 2010 e delle relative proroghe;
ma anche per quelli successivi del 21 gennaio e del 19 febbraio dello stesso anno che utilizzano, quale supporto utile a giustificare l'autorizzazione, le emergenze derivanti dal precedente decreto, in radice non utilizzabili per quanto sopra. Del pari il decreto di autorizzazione RIT 6/7/8/9 si fonda su indagini dei CC non altrimenti indicate quanto alle fonti atte a sostenerle nonché erronee nei riferimenti.
5.2 Con il secondo motivo si adduce violazione di legge avuto riguardo agli artt. 273, 110 e 416 bis c.p.p. nonché difetto di motivazione. Il Tribunale nel valutare l'attendibilità dei collaboranti avrebbe pretermesso il tenore della memoria difensiva del 28 febbraio 2013 nella quale si indicava l'insussistenza dei dati esterni oggettivi a riscontro delle propalazioni. In particolare le dichiarazioni del Bisignano, frutto di conoscenza dirette sino al 2003 e poi de relato nel periodo successivo, sono prive di riscontri e viziate in radice dal rancore nei confronti dell'indagato per avere questi pretermesso il dichiarante negli affari svolti in comune, tramite interessenze con imprese intestate alla compagna TR ed alla sorella del Bisignano, a far data dalla sua carcerazione (segnatamente quelli afferenti gli appalti con la Gas spa). Si tratterebbe ancora di propalazioni non genuine ne' spontanee (per avere il collaborante avere fatto cenno al ON solo su esplicita domanda dopo averne in precedenza omesso ogni riferimento), non riscontrate da quelle della TR (che vedevano sempre nel Bisignano la fonte del propalato) ed anzi smentite da questa (quanto ai lavori per la gas spa di Mazzara Sant'andrea) nonché contraddette documentalmente quanto all'affidamento dei lavori di gas spa (dalla allegazione del bando vinto al fine dalla impresa del ON). Dovevano ritenersi generiche le dichiarazioni della TR, del Gullo anche con riferimento all'appalto dei lavori della Bonatti, del Castro;
illogico, poi doveva ritenersi il riferimento al, ritenuto, simulato attentato relativo alle bottiglie incendiarie riscontrate sul proprio cantiere dal ON. In definitiva mancava ogni riscontro individualizzante in ordine al contributo tramite il quale il ricorrente avrebbe favorito il mantenimento o il rafforzamento del sodalizio criminoso, presupposto indispensabile per la sussistenza indiziaria del ritenuto concorso esterno.
5.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 3. La natura del reato contestato consente di vincere la presunzione di legge laddove il contributo esterno sia delimitato nel tempo e sia cessato. E nella specie la condotta concorsuale trovava ragione di contestazione sino ad epoca recente in ragione della incolpazione di cui al capo B, in ordine alla quale sono stati esclusi i profili della gravità indiziaria. Da qui l'assenza della attualità delle emergenze cautelari giacché l'eventuale contributo si sarebbe esaurito nel 2007.
6. Con il ricorso della Procura si lamenta, con il primo motivo, violazione di legge avuto riguardo all'art. 629 c.p. nonché difetto di motivazione. La valutazione del compendio indiziario reso dal Tribunale dello Libertà sarebbe illogica e contraddittoria perché frutto di un artificioso frazionamento del compendio investigativo. Il percorso logico seguito in particolare non tiene conto, pretermettendone il rilievo, del fatto che, giusta la convenzione sottoscritta dall'Api nel protocollo di intesa con la regione siciliana, si prevedeva, per i lavori in questione l'utilizzo di imprese e manodopera locali, circostanza questa non riscontrata nella Cogifur del NO. Si tralascia ancora che i lavori originariamente dovevano essere svolti dalla impresa di AT GI, la AT Costruzioni srl, poi sostituita senza giustificazione alcuna dalla impresa del NO, contiguo al gruppo mafioso dei barcellonesi e segnatamente dei mazzaroti e non dotato di peculiari competenze ne' dei requisiti di localizzazione sopra evidenziati. Sarebbe poi stato integralmente pretermesso il dato legato alle dichiarazioni rese da AT CO quanto all'interessamento di calabrese tindaro in ordine alla realizzazione del parco eolico.
7. Con un secondo motivo, addotto sempre sotto l'egida della violazione di legge, con riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p. e del difetto di motivazione, si evidenzia che l'incongruenza logica tra le valutazioni rese in punto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestazione ex artt.110 e 416 c.p. ed alla valutazione cautelare nonché la contraddittorietà con il sistema di acquisizione degli appalti nella zona riferito dal Bisignano, frutto non di pressioni esplicitate ma di una implicita e ambientale presenza del citato gruppo mafioso sul territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina va dichiarato inammissibile;
quello della difesa del NO va rigettato.
9. Prendendo le mosse da quest'ultimo e guardando al primo motivo di ricorso, osserva la Corte come, in linea teorica, il principio affermato dal Tribunale non può ritenersi corretto giacché, in genere le informazioni acquisite in via confidenziale dalla polizia giudiziaria non possono integrare gli indizi di reato posti alla base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di intercettazione (in tal senso da ultimo per un arresto di questa stessa sezione cfr Sez. 6, Sentenza n. 29666 del 31/05/2011 Rv. 250558). Nel caso, tuttavia, va evidenziato che l'unico decreto allegato - terminale esclusivo del controllo qui chiesto alla Corte per la non autosufficienza del ricorso rispetto ad altri ulteriori decreti - trova fondamento nella informativa dei CC del novembre 2009 la quale ultima, oltre al riferimento a fonti confidenziali, da conto di un compendio consistente di indagini (in special modo le dichiarazioni del NO sul contegno del AT IN e del Catalano sulle ragioni della sospensione dei lavori della Cogifur) che finisce per integrare il dato legato alle fonti confidenziali.
In tale ipotesi, per quanto evidenziato da questa Corte (cfr da ultimo sezione 3, sentenza nr 1258/12 RV 254174) il ricorso alle fonti confidenziali, non costituendo l'unico elemento posto a supporto della valutazione legata alla presenza degli indizi di reità, non inficia l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte anche in ragione degli spunti di indagine motivati dalle stesse. L'art. 203 c.p.p., comma 1, vieta l'acquisizione e l'utilizzazione dell'informazione anonima e/o confidenziale nel giudizio, mentre il comma 1 bis del medesimo articolo non stabilisce in via generale un divieto di acquisizione di tali informazioni durante le indagini preliminari, ma stabilisce dei limiti in riferimento alle intercettazioni, prevedendo che le stesse non possano essere disposte "soltanto" in base a informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia, consentendo invece un utilizzo della fonte confidenziale da parte degli organi di polizia per avviare l'attività investigativa o estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi che saranno poi trasmessi all'autorità giudiziaria e sui quali la stessa autorità giudiziaria può fondare le proprie valutazioni anche per attivare i propri poteri di direzione e coordinamento delle indagini (cfr. Sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, dep. 5/3/2008, Ortiz e altri, Rv. 239458). Ne viene l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
9.1 Sul secondo motivo di ricorso va ribadito che in linea di principio ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici;
b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad es., della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni. Nel caso, la motivazione contrastata risulta resa tramite una puntuale applicazione dei principi generali sopra segnalati. In particolare, sottolinea la Corte, va segnalata la capillare valutazione resa in punto alla attendibilità soggettiva dei collaboranti chiamati a supporto dell'asserto accusatorio, tutt'altro che disarticolata dalle contestazioni generiche sul punto sollevate in ricorso dalla difesa in ordine alle ragioni di rancore per cointeressenze imprenditoriali (ci si riferisce in particolare alle propalazioni del Bisignano) che sul piano logico, piuttosto che smentire l'affidabilità delle dichiarazioni dei propalanti, confermano le ragioni di contiguità segnalate con la contestazione in esame.
Parimenti, un giudizio positivo va reso in ordine al corretto quadro di riferimento normativo cui il Tribunale risulta aver ricondotto le propalazioni in questione, ragionando in termini di inapplicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 195 c.p.p. (trattandosi di notizie, se non apprese direttamente, frutto di conoscenze dei dichiaranti siccome ricavate dal patrimonio cognitivo comune ai sodali, cognizione nel caso resa ampiamente verosimile dalla posizione di vertice e di radicata intraneità dei dichiaranti, ciò anche con riferimento alla TR, legata sentimentalmente prima al Bisignano e poi all'Artino).
Ancora, perfettamente conforme a norma deve ritenersi l'argomentare in contestazione laddove riscontra puntualmente i momenti di contatto tra le diverse dichiarazioni dei chiamanti in correità nella consapevolezza coerente che il riscontro, ove fornito da altre propalazioni, non necessita di una assoluta sovrapponibilità purché vi sia concordanza nel nucleo del narrato. E nel caso tutti i dichiaranti riferiscono che il NO, dapprima con il Bisignano, poi con il calabrese, infine con l'Artino, si è avvalso della forza criminale dei "mazzaroti" per prevalere nel settore imprenditoriale di riferimento, accrescendo via via continuativamente la propria dimensione imprenditoriale. In questo quadro, assume particolare rilievo proprio la continuità delle scelte del NO quanto alla possibilità di avvalersi della forza intimidatrice del gruppo mafioso per trovare sempre più spazio nell'ambito imprenditoriale di sua pertinenza;
continuità garantita dalla scelta sistematica, di epoca in epoca, del referente di maggior rilievo di quel gruppo associativo per intessere con lo stesso cointeressenze imprenditoriali (si vedano le società di fatto con il Bisignano e con la TR) utili alla partecipazione degli appalti ed alla gestione degli stessi, libero da altri possibili condizionamenti ed al contempo, consentendo alla associazione, con lo strumento del comune svolgimento dei lavori o avvalendosi di imprese vicine alla consorteria, di trarre ulteriori momenti di consolidamento economico.
Nell'ottica della qualificata probabilità che colora il giudizio cautelare, non pare alla Corte che il giudizio operato dal Tribunale meriti censure sia sul piano della logicità del motivare che della coerenza alla norma processuale nella specie indicata siccome violata (id est quella sulla gravità indiziaria). Censure che non trovano adeguato supporto nelle doglianze indicate in ricorso, tese ad evidenziare profili di contrasto e di incoerenza delle dichiarazioni non idonei a scalfire il nucleo fondante delle diverse propalazioni, sostanzialmente sovrapponibile per quanto sopra evidenziato;
tendenti ad evidenziare un dato processuale, quello del proscioglimento dalla medesima accusa mossa al ricorrente nel procedimento "Vivaio", travolto, nella sua conferenza, dalla revoca della decisione resa originariamente in quella occasione processuale ex art 425 c.p.p. proprio in ragione di nuove evidenze di indagine a carico del NO;
inadeguate, sul piano logico, a disarticolare la linea tracciata dal Tribunale della libertà nel configurare, sempre sul piano della mera gravità indiziaria, l'ipotizzato concorso esterno ad associazione mafiosa. Da qui la infondatezza del secondo motivo.
9.3 Il terzo motivo del ricorso della difesa del NO è caduto sulle emergenze cautelari ed in particolare sul tema della attualità delle stesse. Sostiene la difesa che, una volta esclusa la gravità indiziaria quanto alla estorsione di cui al capo B, mancano ulteriori profili di contiguità del Bonnano rispetto alla consorteria in contestazione si che il contributo utile al concorso esterno sarebbe cessato nel 2007, facendo venire meno la presunzione di legge quanto alla presenza delle esigenze cautelari proprio in ragione della non attualità delle stesse. Da qui la illogicità del motivare del Tribunale, incoerente rispetto alla valutazione resa con riferimento alla estorsione.
Giova rimarcare che, come già evidenziato da questa stessa sezione della Corte (Sez. 6, Sentenza n. 27685 del 08/07/2011, Rv. 250360), se è vero "che anche nei confronti del concorrente esterno opera la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, occorre tuttavia tener presente che rispetto a un tale soggetto gli elementi che si richiedono per vincere una simile presunzione sono diversi da quelli richiesti per il partecipe del sodalizio. Essi infatti non possono identificarsi con la rescissione definitiva del vincolo sociale (che in tesi è già insussistente) ma devono invece valutarsi in una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria. E ciò tenendo conto dell'attuale condotta di vita del condannato e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso. Sul punto osserva la Corte come le emergenze indiziarie contraddicano l'asserto difensivo e smentiscano la doglianza sollevata in punto al vizio di motivazione.
Le dichiarazioni dei collaboranti danno conto, dopo la carcerazione del Bisignano, della vicinanza del NO dapprima a calabrese e poi ad Artino secondo una linea di continuità che, per certi versi, trova momenti ulteriori di conforto anche nelle dinamiche in fatto evincibili dall'episodio estorsivo contestato al capo C, per come ricavabili dal tenore complessivo dei provvedimenti cautelari in disamina. Ci si riferisce in particolare alle difficoltà incontrate dagli organi contrattuali competenti nel controllo legato alla qualità della prestazione resa dall'impresa del NO, segno logico sintomatico di una asimmetrica forza contrattuale in linea con un metodo intimidatorio tipicamente proprio quantomeno di una contiguità ad ambienti mafiosi;
ancora al riferimento alla matrice soggettiva delle ditte utilizzate per il nolo dei mezzi nel cantiere, tutte ritenute vicine alla consorteria in questione. Questi elementi,, salvo quanto si dirà da qui a poco sulla possibilità di trarre dagli stessi adeguati momenti indiziari per supportare l'assunto accusatorio in ordine alla distorta genesi dell'affidamento dei lavori, ben possono essere valutati e letti nell'ottica della protratta e continuativa contiguità alla consorteria di riferimento dando corpo e concretezza al requisito della attualità delle emergenze cautelari ben oltre l'egida temporale (il 2007) segnalata in ricorso dalla difesa. Da qui l'infondatezza del ricorso del NO.
10. Passando al ricorso della Procura, giova preliminarmente evidenziare che l'annullamento disposto dal Tribunale in ordine alla imputazione legata alla estorsione di cui al capo B della rubrica segue alcune direttrici adeguatamente delineate: per un verso si segnala che nessuna notizia dettagliata sul coinvolgimento del NO ai lavori in questione è dato rinvenire dalle propalazioni dei collaboranti in precedenza utilizzati per fondare il giudizio sul concorso esterno;
per altro verso si rimarca che già dal capo di imputazione non è dato scorgere su chi e con quali modalità è stata effettuata la pressione coercitiva sulla Ges per ottenere i lavori;
ancora, si rimarca che il mancato controllo sulla esecuzione da parte degli organi della ges può essere oggetto di valutazioni anche relative a prospettazioni illecite del tutto alternative, non necessariamente sussumibili alle ipotesi di reato contestate;
infine si segnala che ne' le dichiarazioni e soprattutto le intercettazioni che coinvolgono il rappresentante della società assertivamente estorta danno conto di intimidazioni nel senso di cui alla prospettazione accusatoria.
11. Questa la linea dorsale del percorso logico seguito dal Tribunale, osserva la Corte come il ricorso della Procura, lungi dal disarticolarne il portato, si risolve in una serie di indicazioni deduttive, pretermesse o diversamente valutate dall'argomentare contrastato, che non valgono a destrutturare la congruenza e la linearità del ragionamento seguito dal Giudice del riesame risultando confinate al campo delle ricostruzioni alternative del medesimo dato istruttorio, notoriamente estraneo al giudizio di legittimità.
Preme evidenziare, peraltro, come il ricorso della Procura, avuto riguardo ad entrambe i motivi di doglianza, trovi un sostegno logico inequivoco in una linea di pensiero, tutt'altro che condivisibile, che non solo non realizza l'intento di scardinare la logicità dell'argomentare del Tribunale ma che altrettanto inevitabilmente finisce per inficiare in radice la stessa fondatezza logica della prospettazione suggerita.
Anche a volerne seguire pedissequamente le linee di riferimento, assecondando l'idea dell'interesse e del coinvolgimento dei mazzaroti nei lavori legati al parco eolico di interesse e muovendosi dentro la ribadita contiguità del ricorrente alla consorteria citata da ultimo, resta da dire che il reato contestato presuppone i segni concreti e tangibili di una pressione effettivamente operata per deviare l'altrui volontà, qui quella genetica legata alla scelta del contraente chiamato alla realizzazione dei lavori in oggetto;
il tutto a comprova di una coercizione che sia stata ragione fondante dell'affidamento dei lavori alla impresa del NO. Di certo tale riscontro non può essere desunto, anche nel giudizio sommario che connota la fase cautelare, da una sorta di pressione ambientale legata al pacifico dominio territoriale di una determinata cosca rispetto all'ambito di localizzazione dei lavori in interesse;
ne' ancor più concretamente dalla stessa presenza di imprese vicine a quella consorteria nella realizzazione concreta o comunque nelle dinamiche imprenditoriali afferenti quei determinati lavori. L'estorsione contestata presuppone, invece, indefettibilmente l'individuazione dei soggetti attraverso i quali la coercizione è stata realizzata, se del caso anche con contegni indiretti ma inequivoci nel loro tenore intimidatorio;
parimente non può prescindere dalla individuazione, precisa, dei soggetti coartati sui quali, in definitiva, è caduta la costrizione volitiva incidente sulla libera scelta di mercato assertivamente impedita dall'intervento mafioso.
A tacer d'altro e solo ragionando aprioristicamente in linea astratta e logica, la stessa che pare dominare il ricorso della Procura, l'impostazione seguita dalla ricorrente si rivela non necessariamente compatibile con una alterazione della volontà del soggetto controinteressato, non potendosi escludere anche una condivisione della scelta imprenditoriale diretta verso imprese contigue ad ambienti della criminalità organizzata;
ma, soprattutto, appare coerente anche ad altre ipotesi delittuose che possano vedere protagonista il NO, anche non necessariamente estranee alla matrice estorsiva (si vedano i contegni tenuti nel corso della esecuzione del rapporto), tutte inconferenti, tuttavia, rispetto al tenore della odierna imputazione provvisoria, costruita siccome incidente sulla genesi dell'affidamento legato ai lavori in oggetto, non minimamente supportata da concreti elementi atti a dare adeguato riscontro indiziario della coartazione della volontà dell'estorto e, ancor più decisamente, di un diretto e originario coinvolgimento del ricorrente in tale ipotetica estorsione. Da qui l'inammissibilità del gravame proposto dalla Procura.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal PM. Rigetta il ricorso del NO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013