Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente". (Fattispecie in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti).
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Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2007, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1992
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2076/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
2) CC BI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 10 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'avv. Martucci Alfonso, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero e ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato parzialmente l'ordinanza cautelare emessa il 26 febbraio 2007 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di BI CC per una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti (capi A35, A61 e A77: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7), confermandola nel resto, in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A:
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).
2. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, contestando il disposto annullamento del provvedimento cautelare limitatamente ai capi A61 e A77, sia sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, che in relazione all'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 c.p.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Secondo la parte ricorrente una volta che si è dimostrato che un soggetto abbia preso parte ad un'associazione con il compito di distribuire lo stupefacente, non si può ritenere che questo aspetto sia rilevante solo per il profilo associativo, soprattutto quando, come nel caso in esame, le dichiarazioni dei collaboratori non si limitano a parlare di accordi programmatici, ma riferiscono dell'effettiva distribuzione di droga.
3. Ha proposto ricorso anche BI CC, contestando l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in relazione alla sua partecipazione al reato associativo. In particolare, ha dedotto il vizio di motivazione nonché l'erronea applicazione degli art. 273 e 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, assumendo che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da coindagati e da collaboranti inattendibili e in ogni caso prive di validi riscontri esterni.
Inoltre, censura l'ordinanza anche sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto carenti del requisito dell'attualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso del Pubblico Ministero è volto a censurare scelte del giudice del riesame sorrette da adeguate e corrette giustificazioni sulle posizioni degli indagati e come tali non sindacabili in sede di legittimità.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che i gravi indizi in ordine ai reati-fine contestati al CC non possono farsi discendere da una convergenza di elementi relativi al solo fatto della partecipazione al sodalizio criminoso, in quanto vi è la necessità di individuare elementi che dimostrano, sotto il profilo materiale e psicologico, il concorso nello specifico reato posto in essere. In sostanza, si sostiene che la gravità indiziaria non possa essere rappresentata dalla circostanza che l'indagato, stabilmente, abbia fatto parte di un'associazione dedita in quel periodo e in una determinata zona all'attività di spaccio di stupefacenti. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il ruolo di partecipe in una struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, che quel soggetto sia automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso:
infatti dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha motivo di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione (Sez. 1, 22 dicembre 1997, n. 1988, Nikolic;
Sez. 6, 28 marzo 2003, n. 20994, Capuano). Nella specie, il Tribunale del riesame pur riconoscendo la piena credibilità e attendibilità alle dichiarazioni dei collaboranti per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, ha rilevato la carenza di elementi diversi e specifici per quanto concerne i singoli episodi di spaccio contestati, in sostanza non rinvenendo l'esistenza di quei riscontri estrinseci individualizzanti richiesti dall'attuale art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis.
Rispetto a tale ricostruzione ed interpretazione dei fatti il pubblico ministero ricorrente, oltre a dedurre l'erronea applicazione delle disposizioni di legge sopra indicate, ritiene sussistenti le condizioni per riconoscere la gravità del quadro indiziario anche per i reati-fine. Tuttavia, una tale critica si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito al quale spetta in concreto individuare se nel caso di specie esistano ulteriori circostanze rispetto a quelle di per sè idonee a dimostrare la responsabilità per il delitto associativo. Il giudice di merito, attraverso l'esame dei fatti enunciati nell'imputazione e degli elementi posti a fondamento del delitto associativo, ha escluso la sussistenza del quid pluris indiziario richiesto per dimostrare l'autonoma configurazione dei reati-fine oltre a quello associativo.
L'ordinanza impugnata ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato, relativo all'autonomia dei reati-fine rispetto al delitto associativo, e, inoltre, ha giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto la carenza dei gravi indizi in ordine ai singoli episodi di spaccio contestati all'indagato, offrendo al riguardo una motivazione completa ed immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.
5. Allo stesso modo è inammissibile il ricorso dell'indagato. In relazione alla valutazione della chiamata in reità - o in correità - in sede cautelare, la giurisprudenza ha affermato che "ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o dal coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, soltanto se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato" (Sez. un., 30 maggio 2006, n. 36267, Spennato).
Nella specie, UI GI ha dichiarato che CC BI, insieme al fratello MI, faceva parte del "gruppo di fuoco" di LV GI e si occupava anche del traffico degli stupefacenti, consegnando, per conto del clan, la droga ai vari rivenditori e ritirando i proventi delle vendite, che poi provvedeva a far confluire nella cassa comune dell'organizzazione. Secondo i giudici tali dichiarazioni sono state puntualmente riscontrate da quanto riferito da numerosi collaboratori, tra cui GI GL, EL GI, MA, CC NZ, LV GI dalle cui chiamate in correità emerge il pieno inserimento dell'indagato nel clan GI, in una posizione sempre molto vicina a quella dei vari capi (soprattutto di GI LV), nel cui ambito si sarebbe occupato anche della gestione del traffico degli stupefacenti, curando i rapporti con il clan Mazzarella.
Peraltro, l'ordinanza da atto che uno dei collaboratori (Lauro Gennaro) ha escluso che l'indagato si sia mai interessato di droga, ma ritiene che si tratti di una dichiarazione isolata, in pieno contrasto con quanto riferito, in maniera univoca, dagli altri dichiaranti e che, quindi, non è assolutamente idonea a scardinare le accuse
contro
CC.
hi questa sede, la Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del riesame per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità, di regola, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, applicabile ai procedimenti in corso a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito (Sez. 2, 18 maggio 2006, n. 19547, Preziosi). Ne consegue che, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per Cassazione il provvedimento del Tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato, ex art. 273 c.p.p., comma 1, l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del Tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti e alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare.
Nella specie, gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare e delle condizioni richieste per la permanenza della custodia come ab origine disposta.
5.1. Per quanto riguarda le censure in ordine alle ritenute esigenze cautelari, si rileva che i giudici del riesame hanno evidenziato la gravità delle condotte illecite contestate, sintomo di una forte capacità organizzativa del gruppo nel quale l'indagato è inserito, desumendone un concreto pericolo di recidiva ed escludendo che lo stesso abbia rescisso i legami con il mondo criminale;
inoltre, è stato messo in risalto che anche successivamente alla perdita di potere del clan GI, l'indagato avrebbe continuato a frequentare gruppi del crimine organizzato, avvicinandosi al clan Misso. Sulla base di tali considerazioni appaiono del tutto infondate le critiche mosse all'ordinanza, compresa quella inerente la omessa valutazione circa l'attualità della misura, dal momento che i giudici hanno evidenziato l'avvicinamento del CC ad un'altra organizzazione criminosa.
6. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
l'indagato, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna BI CC al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000, 00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008