Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 50987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50987 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
5 0 9 8 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - Sent. n. sez.2470 PU - 06/10/2016 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 24374/2016 ANDREA PELLEGRINO · Relatore - SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AQ NA, n. a Montalto di Castro (VT) il 22/07/1962, rappresentata ed assistita dall'avv. Pietro Messina e dall'avv. MA Testa, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, prima sezione penale, n. 8358/2013, in data 25/05/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per il primo, il secondo ed il terzo motivo, e l'annullamento con rinvio in relazione al quarto motivo;
sentita la discussione della difesa di parte civile, Comune di Montalto di Castro, avv. Gianluca Luongo che ha concluso chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile nella somma di euro 6.000,00; 1 sentita la discussione della difesa della ricorrente, AQ NA, avv.ti Pietro Messina e MA Testa che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 dicembre 2012, NA AQ veniva condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con pena accessoria di legge, condanna al risarcimento danno e al pagamento di provvisionale di euro 50.000,00 a favore del Comune di Montalto di Castro e confisca dei beni sottoposti a sequestro sino alla concorrenza del valore del danno subito pari ad euro 1.032.141,60, per i reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di associazione per delinquere, truffa aggravata, frode informatica e falso materiale.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse dell'imputata, veniva proposta impugnazione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 25 maggio 2015, riduceva la pena ad anni tre e mesi due di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
3. Avverso detta sentenza, nell'interesse di NA AQ, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen. e 416 cod. pen.; si censura la decisione della Corte d'appello che ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputata in ordine al reato associativo ritenendo raggiunta la prova della sua partecipazione al consorzio criminale, già ritenuto esistente tra la AQ e tale EC MA, anche del terzo imputato NI SI, nonostante l'intervento di quest'ultimo fosse avvenuto nella fase finale dell'attività svolta dagli altri coimputati e per un relativamente breve lasso di tempo (marzo 2009-aprile 2010) nel corso del quale risultano i pagamenti di quattro fatture a favore di altre persone e di otto fatture emesse dallo stesso NI tra il novembre 2009 e l'aprile 2010. La Corte, pur valorizzando le dichiarazioni del EC in punto ripartizione degli illeciti profitti, non fa menzione delle contrastanti dichiarazioni rese dal NI sul tema: contrasto che rende non raggiunta la prova dell'esistenza di un vincolo associativo;
-secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; si censura la decisione della Corte territoriale di non prendere in esame il comportamento processuale dell'imputata ed in particolare le dichiarazioni rese dalla stessa in sede dibattimentale omettendo in tal modo di valorizzare non solo l'atteggiamento collaborativo manifestato sin dalle primissime battute delle indagini sui fatti in contestazione ma anche la propria sostanziale ammissione di responsabilità fatta dinanzi al giudice di prime cure;
-terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.; si evidenzia come manchi del tutto nella sentenza impugnata ogni riferimento alla congruità dell'aumento di pena per la continuazione, che è stato semplicemente ribadito nella misura già stabilita dal giudice di prime cure e, come tale, oggetto di specifica impugnazione: aumento del tutto immotivato anche nella sentenza di primo grado, pur risultando di notevole entità rispetto alla pena base;
-quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322 ter cod. pen.; la Corte d'appello, nel confermare la confisca per equivalente nella misura di euro 1.032.141,60 non ha tenuto in nessun conto che, prima dell'udienza preliminare, il coimputato EC aveva effettuato un versamento in favore delle casse comunali di euro 224.864,73, versamento di cui aveva dato atto il giudice per le indagini preliminari nella sentenza emessa a carico di NI SI e EC MA, disponendo conseguentemente la confisca dei beni sequestrati al EC fino alla concorrenza di euro 807.276,87; nella fattispecie, anche se deve essere rinviata alla fase esecutiva la verifica delle somme recuperabili attraverso l'esecuzione sui beni confiscati, al fine di non duplicare illegittimamente l'importo complessivamente dovuto, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto che allo stato la somma da recuperare è di euro 807.276,87 anche a carico della coimputata NA AQ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato (in relazione alle prime tre censure, anche in modo manifesto) e, come tale, risulta immeritevole di 3 accoglimento.
2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti о da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa о dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra - loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua о contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. S 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che reitera, nei medesimi termini, censura già proposta in sede di gravame sulla quale la Corte territoriale ha reso ampia e giustificata motivazione nei confronti della quale la ricorrente omette di "misurarsi". Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione, non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (si invocano a tal fine la pluralità e la gravità dei reati commessi nel corso di un apprezzabile periodo di tempo, il rilevante danno economico cagionato all'Ente di appartenenza, il comportamento tenuto dall'imputata che in sede di interrogatorio di garanzia non ha fornito alcun chiarimento sui fatti contestati e sugli accordi presi con gli altri associati, limitandosi, nella fase iniziale, ad ammettere la predisposizione dei falsi mandati di pagamento), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
5. Infondato è il terzo motivo di ricorso. 7 Secondo l'insegnamento della prevalente giurisprudenza di legittimità a cui questo Collegio intende uniformarsi, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi e altri, Rv. 261424). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua, ha quantificato la pena base (riducendola rispetto alla determinazione in primo grado) ed operato l'aumento ex art. 81 cod. pen. (lasciato immutato rispetto alle determinazioni del primo giudice) richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e segnatamente le condizioni psicologiche dell'imputata ed il reale disvalore dei fatti. Invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio о di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. In - ogni caso, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
6. Infondato è il quarto motivo di ricorso. Invero, come già affermato da questa stessa sezione con la sentenza n. 33755 del 15/07/2016 (ricorrente il computato EC), in relazione alla questione del limite individuale della confisca, l'infondatezza della doglianza emerge dalla attenta analisi degli orientamenti di legittimità che, nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, propendono per affermare che la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per 8 l'intera entità del profitto accertato. Sarà l'espropriazione a non poter eccedere nel "quantum" nè l'ammontare del profitto complessivo né, in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati, il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio (si veda, in termini, Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli e altro, Rv. 264343).
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Comune di Montalto di Castro che si liquidano in euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Comune di Montalto di Castro che si liquidano in euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA. Così deciso il 06/10/2016. INPresidente Il Consigliere estensore Andrea Pellegrino Giovann Diotallevi stellar DEPO TATO IN CANCELLERIA SECONDA DEZIONE POHALE 30 NOV 2016 CANCELLIZZ Claudia Panelli 9