Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2011, n. 27666
CASS
Sentenza 4 luglio 2011

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L'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) nell'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato né una condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto.

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l'aggravante in un'ipotesi di tentata estorsione nell'ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad un non identificato "gruppo napoletano", senza evocare un specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria né indurre la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso).

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  • 1Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesi
    Laura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2011, n. 27666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27666
Data del deposito : 4 luglio 2011

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