Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 2
In tema di rivelazione di segreti di ufficio, il soggetto 'estraneo' risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore.
Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a 'concorso necessario', poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (nell'affermare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 15489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15489 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 26/02/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 319
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 40317/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
difensori, avv. Vincenzo Maiello, di OL IG, nato a [...] 11 19.3.1961;
avv. Michele Ragosta, di AN EN, nato a [...] il [...];
nonché dALAN personalmente;
avverso la sentenza 8.2.2002 della Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio AMBROSINI;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Vincenzo Maiello, per lo OL e, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Patalano, per l'AN, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 8.2.2002 confermava la sentenza 12.2.2001 del gup del Tribunale della stessa città di condanna di OL IG e di AN EN alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui ALart. 12 quinquies d.l. 306/92, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/91, e disponeva la confisca del terreno oggetto dell'imputazione. Ad entrambi gli imputati si addebita l'intestazione fittizia di un terreno sito nel Comune di S. EN Vesuviano appartenente a OC IO al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Gli elementi probatori si fondano sulle indagini svolte dalla DIA, su intercettazioni ambientali e su verifiche documentali. Il terreno era stato acquistato nel 1992 dallo OL (per il valore dichiarato di lire 80.000.000) e da questi, in conseguenza delle sue difficoltà economiche, ceduto nel 1998 ALAN (per il valore dichiarato di lire 130.000.000).
La sentenza impugnata esclude che gli imputati abbiano agito in stato di necessità per la coazione esercitata dal clan camorristico facente capo al OC.
Ricorre la difesa dello OL per violazione degli artt. 110 c.p. e 12 quinquies l. 356/92, in quanto la norma incriminatrice ipotizza un reato plurisoggettivo improprio, nel senso che la condotta è naturalisticamente plurisoggettiva, ma normativamente monosoggettiva, onde l'inapplicabilità dell'art. 110 c.p. al contributo tipico del concorrente necessario non punito. E nel caso lo OL si sarebbe limitato a rendersi intestatario del bene, senza svolgere una ulteriore e diversa condotta suscettibile di assumere le forme del concorso punibile.
Sotto altro profilo contesta l'esistenza del dolo in quanto la fittizia intestazione era stata fatta su richiesta di suoi congiunti nei cui confronti aveva un debito e, ove fosse venuto a conoscenza successivamente della qualità dei veri interessati, ciò sarebbe privo di rilevanza essendo il reato istantaneo e non permanente. Ricorre, inoltre, la difesa di AN con distinti atti proposti personalmente e dal difensore:
- per violazione di legge in quanto il fatto non costituisce reato. Infatti lo stesso AN aveva denunciato i fatti di cui era rimasto vittima. Inoltre non sussiste il concorso nel reato proprio, nè sotto il profilo del principio di stretta legalità, ne' sotto il profilo dell'agevolazione;
- per avere l'imputato agito in stato di necessità, a fronte delle pressioni subite ad opera del clan dei OC;
- per insussistenza della circostanza aggravante contestata, in quanto manca l'agevolazione alle attività dell'associazione mafiosa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello OL non appare fondato.
È indubbiamente vero, come sostiene la difesa dello OL, che il tenore letterale dell'art. 12 quinquies l. 7.8.1992, n. 356 è nel senso della punibilità - nell'ipotesi che qui rileva - di "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali", così da apparire a un sommario esame destinatario della sanzione esclusivamente il soggetto che trasferisce i propri beni mediante atti simulati a terzi per uno specifico scopo illecito.
Ma è altrettanto vero, come la stessa difesa riconosce, ne' altrimenti potrebbe, che si tratta di reato a concorso necessario, in quanto il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisire la titolarità o la disponibilità di detti beni.
È di tutta evidenza che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base a cui il soggetto (la persona sottoposta o sottoponibile a misure di sicurezza patrimoniali) agisce, escluda in capo allo stesso terzo l'elemento soggettivo del reato. Non altrettanto è a dirsi quando il terzo sia consapevole del fine illecito perseguito dal soggetto agente.
2. È assolutamente erroneo da parte della difesa invocare l'analogia con il disposto dell'art. 326 c.p. Questa norma, infatti, al comma 1) punisce la propalazione di notizie (da parte del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio) destinate a rimanere segrete a prescindere dALuso che eventualmente il terzo faccia di tali notizie. È sufficiente che un terzo estraneo ne venga a conoscenza per realizzare l'ipotesi criminosa. Basta, in altre parole, che vi sia un soggetto che passivamente (ossia al di fuori di qualsivoglia suo atteggiamento o intenzione) le recepisca. E ciò ben si comprende, in quanto l'oggetto giuridico della tutela è la "notizia destinata a rimanere segreta". Il solo fatto di disvelarla rendendola conosciuta a terzi, che in nulla hanno contribuito per conoscerla, esaurisce il contenuto illecito della condotta del soggetto agente.
Diverso è il caso in cui il recettore della notizia "segreta" non si limiti a recepirla, ma ne faccia a sua volta uso realizzando una condotta ulteriore rispetto al propalatore.
3. Se tutto ciò appare incontestabile, così come per la notizia segreta rivelata, il concorso naturalisticamente "necessario" diventa rilevante ex art. 110 c.p. quando il destinatario della titolarità o disponibilità dei beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione patrimoniali accetti consapevolmente l'intestazione fittizia, in ciò ponendo in essere uno sviluppo ulteriore dell'attività del soggetto agente, ossia quella di rendere concreta la sottrazione dei beni alla aspettativa dell'autorità procedente. Infatti,in presenza della consapevolezza del soggetto terzo, l'intestazione fittizia o l'acquisizione della disponibilità del bene si realizza attraverso un accordo che realizza appieno i requisiti di cui ALart. 110 c.p.. La condotta ulteriore non è meramente passiva (come il ricevere una notizia destinata a rimanere segreta), ma nel ricevere un bene alla cui conservazione (che richiede una condotta attiva) si è destinati e disponibili, per non frustrare le aspettative (altrimenti inutili) di chi promuove l'intestazione o la concreta disponibilità del bene.
4. Non diverse considerazioni valgono per quanto riguarda l'altro esempio normativo formulato dalla difesa, relativo al reato militare di collusione, che peraltro ha connotazioni del tutto dissimili e sulle cui analogie rispetto al reato qui in contestazione la stessa difesa non si sofferma.
5. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, esso concerne circostanze di fatto, da un lato relative a rapporti con i propri congiunti, dALaltro al momento della avvenuta conoscenza dei rapporti con il clan camorristico, la cui valutazione non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.
6. Il rigetto del ricorso dello OL comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
7. Diversamente è a dirsi in ordine al ricorso proposto dALAN e dal suo difensore.
La sentenza impugnata, invero, da un lato che lo stesso AN ebbe a denunciare i fatti di cui era rimasto vittima e in particolare le pressioni subite ad opera di appartenenti al clan camorristico OC, dALaltro non analizza in modo adeguato tali circostanze in relazione alla condotta dallo stesso tenuta, così incorrendo in un evidente vizio di motivazione, in particolar modo in relazione ALelemento soggettivo del reato. Sotto questo profilo l'affermazione della insussistenza dello stato di necessità, invocato dALimputato, deve essere riesaminata, non essendo sufficiente ritenere che l'imputato avrebbe potuto sottrarsi alla costrizione esterna ricorrendo ALAutorità soltanto nel momento contestuale a quello in cui veniva esercitata la costrizione nel suoi confronti e non in un momento successivo.
8. L'accoglimento di questo motivo di ricorso, che impone l'annullamento con rinvio, è assorbente rispetto ALulteriore motivo concernente la sussistenza della circostanza aggravante contestata.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti dell'AN e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio;
rigetta il ricorso dello OL che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004