Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 15489
CASS
Sentenza 26 febbraio 2004

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In tema di rivelazione di segreti di ufficio, il soggetto 'estraneo' risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore.

Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a 'concorso necessario', poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (nell'affermare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 15489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15489
    Data del deposito : 26 febbraio 2004

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