Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 2. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2016, n. 34662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34662 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
IN CALCE ACH ANNOTAZIONE 34 6 6 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 07.07.2016 2050 Sentenza n. Reg. gen. n. 6391/2016 composta dai signori: dott. Domenico Gallo Presidente dott. Giacomo Fumu Consigliere dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. UI Agostinacchio Consigliere dott. Giuseppe Sgadari Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: HI NI, nato a [...] 1'01/08/1963, 1. GE ON, nato a [...] il [...], 2. SI TO, nato a [...] il [...], 3. ER SC, nato a [...] il [...], 4. 5. NC UI, nato a [...] l'[...], 6. TO VA, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza del 29/04/2015 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di HI NI e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
1 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, dichiarava non doversi procedere per alcuni reati ascritti agli imputati e confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di: GE ON, in ordine ai delitti di cui ai capi G), AM) - riqualificato come tentativo di estorsione ed AO); HI NI, in ordine al delitto di cui al capo G); SI TO, in ordine al delitto di cui al capo G); ER SC in ordine ai delitti di cui ai capi G) ed H); NC UI, in ordine al delitto di cui al capo Z); TO VA, in ordine al delitto di cui al capo AM), riqualificato come tentativo di estorsione. La Corte riteneva provata l'esistenza di un sodalizio mafioso facente capo al ricorrente ON GE, detto "l'indigeno", operante nella città di Messina nel 1996, dedito allo spaccio di droga ed alle estorsioni nei confronti di commercianti. Sia con riguardo al reato associativo di cui al capo F), che con riguardo ai reati in materia di stupefacenti, la Corte dichiarava l'intervenuta prescrizione, procedendo solo in relazione alle fattispecie di estorsione aggravata come specificamente contestate ai singoli ricorrenti. Giungendo ad affermare la loro responsabilità per alcune vicende estorsive, sulla base di un materiale probatorio composto dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR VA.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori e con separati atti.
2.1 GE ON, con due distinti ricorsi, deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi AM) ed AO) - quest'ultimo erroneamente indicato nel ricorso a firma del'avv. Silvestro come OM) -, dal momento che non sarebbe emersa alcuna prova della compromissione del ricorrente nella vicenda estorsiva ai danni di PA PI, titolare di un rifornimento di carburante, il quale aveva infatti subito vari danneggiamenti sia prima che dopo i fatti per cui si procede;
inoltre, la Corte non avrebbe apprezzato l'illogicità insita nel fatto che la persona offesa aveva dichiarato che il ricorrente, cui il PA si era rivolto, aveva negato la sua compromissione, che anche il collaborante m 2 OR avrebbe escluso, assumendosi la responsabilità di quel segmento della condotta consistente nella richiesta alla vittima di cedere la gestione dell'autolavaggio per mezzo del cognato dello stesso OR a nome AR. Del pari, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine all'estorsione ai danni di D'AM UI, di cui al capo G), mancherebbe ogni prova della compromissione del GE, che non avrebbe potuto dedursi, in assenza di dirette richieste di denaro alla vittima, né dalle intercettazioni (dal contenuto equivoco) e neanche dalla mera presenza del GE nei pressi del luogo ove si era verificato un incontro tra la persona offesa ed altro coimputato. Anche con riguardo all'estorsione in danno di CÀ NI, ricompresa nel medesimo capo G), la Corte non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine al ruolo avuto dal ricorrente, limitandosi a generiche affermazioni, ritenendo di individuare la persona offesa sulla base di riferimenti non sicuri tratti dalle captazioni e nonostante il CÀ avesse negato di essere stato sottoposto ad estorsione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non essendo stata ravvisata la simultanea presenza di più persone al cospetto delle vittime dei reati;
3) omessa motivazione con riguardo al motivo di appello con il quale era stata chiesta l'esclusione della recidiva;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 12 luglio 1991, non ravvisandosi il metodo mafioso in condotte prive di modalità ad esso riferibili, arrestatesi allo stadio del tentativo e messe in atto da soggetti appartenenti ad un gruppo con scarsa capacità intimidatoria, come affermato dalla stessa Corte di Appello;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione.
2.2 HI NI, con unico motivo, deduce vizio della motivazione e travisamento del fatto, per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello, cui si rimanda, sottolineando la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui al capo F) - sul quale, secondo la difesa, sarebbe intervenuta condanna nonché della partecipazione del ricorrente al gruppo criminale, in ordine alla quale, così come per l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 12 luglio 1991, la Corte non avrebbe adottato congrua motivazione.
2.3 SI TO deduce: 3 1) violazione di legge ed omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata chiesta l'applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede a carico del ricorrente e quello per il quale egli aveva riportato precedente condanna passata in giudicato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo G), cui la Corte sarebbe pervenuta senza valorizzare quanto indicato nell'atto di appello a proposito delle incerte modalità della individuazione fotografica del SI effettuata dalla persona offesa e quanto risultante da una intercettazione che avrebbe escluso la sua presenza in Messina nel torno di tempo di interesse;
3) violazione di legge ed omessa motivazione con riguardo alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., alla massima diminuzione per il tentativo ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste proposte con i motivi di appello.
2.4 ER SC deduce: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, avendo la Corte acriticamente recepito la sentenza di primo grado, alla cui motivazione rinviava per relationem, senza tenere conto di quanto dedotto con i motivi di appello in ordine ai capi G) ed H).
2.5 NC UI deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo Z), dal momento che la Corte non avrebbe valorizzato la decisiva circostanza che la condotta del ricorrente si sarebbe realizzata, peraltro solo in forma tentata, solo dopo la commissione ad opera di altri soggetti dell'estorsione consumata ai danni della vittima, sicché l'assunto della Corte mancherebbe di supporto logico;
2) violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, sotto il profilo della simultanea presenza di più persone al cospetto della vittima;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.6 TO VA deduce: 4 Sp 1) violazione di legge e vizio motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo AM), dal momento che, una volta esclusa dalla stessa Corte la valenza estorsiva dell'assunzione del Cordaro effettuata dalla persona offesa, per gli altri segmenti della condotta contestata il ricorrente avrebbe assunto solo il ruolo di intermediario delle pretese estorsive altrui nel solo esclusivo interesse della vittima;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante delle più persone riunite e della recidiva, per ragioni identiche a quelle del ricorrente NC. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di GE ON sono manifestamente infondati.
1.Deve, in primo luogo, rilevarsi, quanto al reato di cui al capo G) della rubrica, che esso non è prescritto. L'eccezione è stata posta dal ricorrente ER, condannato per la medesima imputazione (ed anche per quella di cui al capo H), alla quale possono estendersi le considerazioni qui di seguito evidenziate). La questione riveste carattere preliminare, tenuto conto che l'eventuale declaratoria di intervenuta prescrizione avrebbe effetto sulla posizione di tutti i ricorrenti ritenuti responsabili di tale delitto. Quest'ultimo una tentata estorsione aggravata dall'art. 7 I. 203/1991 - è stato commesso nel 1996 e, tenuto conto che rientra tra i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali è previsto, con la più recente normativa, il raddoppio dei termini prescrizionali, oltre al calcolo delle altre aggravanti anche sulla proroga, deve essere applicata, in quanto più favorevole, la normativa antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, come correttamente rilevato nello stesso ricorso del ER. Il cui calcolo non tiene conto, tuttavia, che anche secondo la vecchia formulazione dell'art. 157 cod. pen., la pena massima per il reato, pari nella specie ad anni sei e mesi otto di reclusione, doveva essere aumentata, per effetto dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, del massimo previsto per la detta aggravante, pari alla metà; con il che, la pena cui fare riferimento è quella di dieci anni di reclusione e, dunque, ai sensi dell'art. 157, comma 1, n.2 cod. pen. ante riforma, la prescrizione maturava in quindici anni, cui devono aggiungersi anni sette e mesi sei per effetto della proroga, giungendo ad anni ventidue e mesi sei, che non risultano decorsi alla data odierna a partire dal tempus commissi delicti. mn 5 1.1 Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Silvestro e dell'avv. Traclò è manifestamente infondato. Deve premettersi che il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati estorsivi ascrittigli in entrambi i giudizi di merito e con motivazione conforme, sicché le due decisioni, di primo e secondo grado, si fondono costituendo unico corpo (da ultimo, Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri;
Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio).
1.1.1 Quanto alla sussistenza del capo AM), commesso nei confronti del PA, il ricorrente non si confronta con quella parte della sentenza nella quale la Corte di Appello, riassumendo i dati tenuti in conto anche dal Tribunale per giungere all'affermazione di responsabilità del GE, evidenziava (fg. 4) come questi si fosse reso protagonista di un incontro con la persona offesa, titolare di un distributore di carburante, nel quale le aveva chiesto, in presenza di altri sodali (tra i quali lo EL, originario coimputato deceduto particolarmente legato al GE), di pagare la somma di 500 mila lire al mese per garantirgli la protezione dagli svariati danneggiamenti che il PA aveva subito, secondo uno schema metodologico tipicamente mafioso che rimanda ad un potere di controllo del territorio da parte dell'agente e del gruppo criminale di riferimento. Di tale circostanza il ricorrente non fa menzione, rendendo così del tutto generico il suo assunto, volto ad evidenziare, in modo peraltro alquanto evanescente, la presenza di una presunta illogicità nel fatto che l'intervento del GE fosse avvenuto dopo i danneggiamenti;
al contrario essendo questa la tipica forma di intervento mafioso e di giustificazione della richiesta di protezione;
poi effettivamente non garantita dal GE, per la presenza di altri gruppi malavitosi sul territorio, come sottolineato in altro passaggio della sentenza impugnata, che giustificava il fatto che egli potesse negare alla vittima di essere stato responsabile degli ulteriori danneggiamenti da costei subiti.
1.1.2 Anche le censure relative alla sussistenza del reato di cui al capo AO), commesso nei confronti del medesimo PA sono manifestamente infondate. Dal momento che il ricorrente, anche in questo caso, non si confronta con la parte della sentenza impugnata nella quale (fg. 5), conformemente alla decisione di primo grado, si metteva il luce che il collaborante OR aveva chiamato in causa il GE proprio con riguardo all'ulteriore richiesta di cedere l'autolavaggio del PA, veicolata dal AR, cognato del collaborante, quale aveva fatto espresso riferimento "all'indigeno", così come era inteso il ricorrente nel suo ambiente di riferimento, che doveva dare il "permesso" per la cessione forzosa dell'attività commerciale della vittima, così 60 h comunque contribuendo alla realizzazione del progetto estorsivo poi non realizzatosi.
1.1.3 Anche le censure in ordine alla sussistenza del capo G) - sia con riguardo all'estorsione in danno di D'AM che con riguardo all'estorsione in danno di CÀ risultano generiche, anche con riferimento a quanto dedotto nel ricorso - dell'avv. Traclò con il secondo motivo. Nella misura in cui tralasciano di nuovo di considerare la parte della sentenza nella quale la Corte di Appello, sintetizzando le risultanze e la conforme decisione di primo grado (fg.2-4), metteva in rilievo la presenza del GE sul luogo ove era avvenuto uno degli incontri tra il D'AM ed il ricorrente SI, ritenuto partecipe del gruppo mafioso facente capo al GE come da contestazione sub capo F) caduta in prescrizione. Presenza, quella del ricorrente, volutamente defilata ma non per questo non notata dalla vittima, che proprio a lui faceva riferimento, chiamandolo "l'indigeno", nella conversazione con una donna, come al soggetto che "manovrava" la vicenda e che entrava in contatto con il SI e con l'altro ricorrente ER, del pari presente sul luogo. Motivo per il quale la Corte, avuto riguardo a tutto il compendio probatorio a carico del GE, correttamente lo indicava come il "regista" anche dell'estorsione ai danni del D'AM, secondo un giudizio non insindacabile in questa sede in quanto privo di vizi logico-giuridici. In ordine ai dubbi paventati dal ricorrente con riguardo alla corretta identificazione della parte offesa CÀ NI, vittima di altra estorsione ricompresa nel capo G), il ricorso tralascia di sottolineare che le intercettazioni avevano rivelato l'attiva condotta estorsiva del GE e del ER ai danni di un soggetto individuato come "pescestoccaro", attività effettivamente esercitata dal CÀ; ulteriormente identificato, senza margini di incertezze, per il fatto che nelle conversazioni si faceva riferimento ad un di lui fratello proprietario di un bar. Per il che, la Corte, con coerente motivazione avuto riguardo a tali specifiche, uniformandosi alla sentenza di primo grado, non attribuiva alcuna valenza dimostrativa al fatto che il CÀ avesse negato di aver ricevuto richieste estorsive pur non potendo affermare di non conoscere il ricorrente.
1.2 Il secondo motivo di ricorso a firma dll'avv. Silvestro è manifestamente infondato. Infatti, la simultanea presenza di più persone riunite al cospetto delle vittime dei reati estorsivi idonea a configurare la sussistenza dell'aggravante contestata secondo quella stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente (Sez.U, n. 21837 del 2012) si evidenzia, contrariamente a quanto genericamente 7 affermato dal ricorrente, sia nell'incontro con il PA cui partecipano EL, il ricorrente TO ed altri (capo AM); sia con riguardo alla seconda richiesta al medesimo PA da parte del AR (capo AO), il quale si accompagnava ad altro soggetto (cfr. fg.5 sentenza impugnata); sia in relazione alle richieste estorsive ai danni del D'AM e del CÀ (capo G), secondo quanto emerso dalle intercettazioni e dai servizi di polizia giudiziaria.
1.3 E' manifestamente infondato anche il motivo di entrambi i ricorsi, comune anche ad altri ricorrenti, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 1. 203/1991. Senza considerare quella cospicua ed approfondita parte della sentenza impugnata (fgg.5 e 6) nella quale la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, accomunava tutte le estorsioni contestate alcune chiaramente volte all'ottenimento del pizzo od alla protezione degli esercizi commerciali da atti vandalici, già costituenti entrambi metodo mafioso - alla comune matrice costituita dalla loro riconducibilità al gruppo delinquenziale capeggiato dal GE ed avente caratteristiche mafiose, secondo il paradigma di cui all'art. 416-bis cod. pen. cui la Corte riconnetteva il reato sub F), sebbene fosse estraneo alle più famose organizzazioni criminali di tal genere;
in tal senso era, infatti, avvertito dalle stesse persone offese l'agire criminale del GE e dei sodali nei loro confronti (come nel caso del D'AM e del PA). E le loro condotte estorsive, anche se arrestatesi al tentativo a causa della reazione delle vittime, erano finalizzate all'arricchimento economico del gruppo, come risulta da una conversazione tra EL e GE (fg. 5 della sentenza impugnata), che illustra la sussistenza dell'aggravante in entrambe le sue direttrici.
1.4 Il motivo inerente il presunto vizio di motivazione con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla recidiva è inammissibile, non risultando che tali aspetti del trattamento sanzionatorio, bisognevoli di una indagine di merito, fossero stati censurati con i i motivi di appello, fermo restando che l'aumento per la recidiva non è stato calcolato dalla Corte e la concessione delle attenuanti generiche risulta implicitamente esclusa per l'incompatibilità con tutto il compendio motivazionale volto ad identificare il ricorrente come il capo del sodalizio criminale descritto al capo F).
1.5 Infine, la pena inflitta al GE, della cui determinazione egli si duole, è stata ancorata al di sotto della media edittale, sicché sono sufficienti le ragioni di adeguatezza implicite nella sua mitigazione effettuata nel giudizio di secondo grado a ritenere assolto l'obbligo motivazionale sul punto;
dal che ne discende Сп 0 08 anche la mancanza di vizio deducibile in questa sede con riguardo agli aumenti per continuazione. La Corte di cassazione ritiene, con argomenti condivisi dal Collegio, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Sez.5 n.25751 del05/02/2015, Bornice;
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Iussi). Per tutte le ragioni esposte, i ricorsi di GE ON devono essere dichiarati inammissibili.
2. E', del pari, inammissibile il ricorso di HI NI. Le censure, infatti, si rivelano eccentriche rispetto alla decisione adottata dalla Corte di Appello, che si riferisce, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non al reato associativo sub F), sulla cui sussistenza si concentra il ricorso, ma al reato estorsivo di cui al capo G), in danno del D'AM UI cfr. fgg.2 e 18 della sentenza impugnata - già esaminato a proposito del GE e che non risulta essere oggetto dei motivi. La censura ulteriore, in ordine alla sussistenza dell'art. 7 1.203/1991, riferibile, questa volta, al reato estorsivo, è del tutto generica ed ampiamente superata dalla motivazione della Corte sul punto, secondo quanto evidenziato a proposito del GE e dei suoi sodali con riguardo a tutte le vicende estorsive del processo ed al loro alveo comune;
tra i sodali del GE la Corte annoverava anche il HI.
3. In ordine al ricorso del SI, se ne deve affermare l'infondatezza quanto ai motivi che attengono alla sua responsabilità per il reato di cui al capo G) e per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio.
3.1 Infatti, la motivazione adottata dalla Corte di Appello seppur sintetica, è idonea a superare ogni contraria deduzione difensiva;
dal momento che il SI non era stato soltanto riconosciuto dal D'AM UI nel soggetto che gli aveva esternato direttamente la pretesa estorsiva in quell'incontro di cui si è detto a proposito del GE e del capo G) della rubrica. Egli, invero, era stato riconosciuto anche dalle forze dell'ordine che erano appostate sul luogo dell'incontro, a seguito delle minacce ricevute dalla vittima cui era seguita la richiesta proprio di quel colloquio nel quale il ricorrente si era fatto carico di chiedere al D'AM di pagare se voleva stare tranquillo (cfr. fg. 23 sentenza di primo grado che si fonde con quella di appello). Con il che, la mancanza di motivazione su marginali aspetti della vicenda come quello relativo al contenuto della conversazione citata in ricorso non assumono i connotati del vizio motivazionale invocato dal ricorrente. 9 È giurisprudenza consolidata di questa Corte ritenere che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
3.2 Del pari, con il riferimento al ruolo chiave assunto nella perpetrazione del reato ed ai cospicui precedenti penali, deve ritenersi che la Corte abbia disatteso, più o meno implicitamente, le doglianze difensive sul trattamento sanzionatorio - peraltro di poco superiore al minimo edittale - sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'impossibilità di ritenere la condotta del SI riconducibile nell'ambito dell'art. 114 cod. pen.. 3.3 E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso. In effetti, già con i motivi di appello il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra il fatto per cui si procede ed altro delitto per il quale egli aveva riportato precedente condanna passata in giudicato. Sul tema, si rileva una omessa motivazione da parte della Corte di Appello;
che determina l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo esame esclusivamente su tale specifico punto, con eventuale rideterminazione della pena nell'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione.
4.1 Quanto al ricorso del ER SC, deve ribadirsi, per le ragioni dette a proposito del ricorrente GE, l'infondatezza del primo motivo inerente la prescrizione dei reati.
4.2.1 Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. La censura del ricorrente in ordine alla carenza motivazionale in relazione al reato di cui al capo H) della rubrica, non può essere tenuta in pregio dal momento che, come emerge dall'analisi dell'atto di appello e dallo stesso ricorso per cassazione nella parte in cui ne trasfonde parte del contenuto, nessuna specifica doglianza era stata introdotta dal ricorrente con riguardo a detto capo di imputazione, commesso in danno di NO RI;
il che spiega la ragione per la quale la Corte di Appello non si è pronunciata sul punto.
4.2.2 La censura relativa al capo G), non investe quel segmento della condotta inerente l'estorsione in danno del CÀ NI, ricondotta dalla Corte ad una conversazione nella quale, come si è detto a proposito del GE, questi ed il 10 GE individuavano la vittima, disquisendo sul fatto che dovesse pagare, individuandola come il "pescestoccaro".
4.2.3 Invece, quanto alla responsabilità del ricorrente per l'estorsione ai danni del D'AM, di cui al medesimo capo G), la Corte la riconnetteva, richiamando la sentenza di primo grado, a quei servizi di osservazione di cui si è già detto a proposito del GE e del SI, che individuavano la presenza del ER sul luogo dell'incontro tra il SI e la vittima ed attraverso i suoi contatti con lo stesso SI (cfr. fg. 2 della sentenza impugnata); nonché con l'accenno al D'AM in una conversazione significativa anche per il capo H), allorquando il ricorrente mostrava di ricordare il numero di telefono del D'AM, a dimostrazione della sua partecipazione all'estorsione nei suoi confronti (fg. 3). Con tali parti della motivazione, che si conformano alla decisione del Tribunale, il ricorrente non si è confrontato;
esse rendono prive di valenza dimostrativa le censure ulteriori volte ad attribuire rilievo alle dichiarazioni del OR, che servono solo da contorno per l'affermazione di responsabilità, come pure evidenziato dalla Corte di Appello a fg. 7 della sentenza;
ovvero quelle relative alla sua corretta identificazione, non discussa nel giudizio di primo grado a seguito dell'acquisizione sull'accordo delle parti di una relazione di polizia giudiziaria (cfr. fg. 16 sentenza di primo grado) e priva di utilità per la prova dell'estorsione al D'AM, nella dinamica della quale il ricorrente era stato direttamente notato dalle forze dell'ordine sul luogo dell'incontro tra SI e la vittima, nonché in compagnia del HI al momento di una precedente telefonata estorsiva.
4.2.4 Per ciò che attiene, infine, alle censure relative alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 1. 203/1991, ci si può riportare a quanto sottolineato in precedenza con riguardo alla posizione del GE, richiamando la parte della sentenza impugnata che affronta la questione e la risolve con riguardo a tutte le estorsioni contestate ed anche con particolare riguardo a quella in danno del D'AM, vittima di inequivocabili richieste di pizzo (fg.6). Ne consegue che il ricorso del ER deve essere rigettato.
5.1 Il ricorso di NC UI è infondato. La censura in ordine alla sua responsabilità per l'estorsione di cui al capo Z), contenuta nel primo motivo di ricorso, si rivela alquanto generica ed è espressamente confutata dal rilievo della Corte di Appello secondo cui la condotta del ricorrente era intervenuta in un momento successivo alla stipula del negozio estorsivo illecito con la persona offesa AT VA, quando alla stessa il NC si era presentato per esigere il pizzo, come viene ancor meglio chiarito a fg. 102 della sentenza di primo grado. ср 11 Nessuna incongruenza logica, inoltre, è dato evidenziare nel costrutto motivazionale della Corte di Appello rispetto ad altre contestazioni, aventi ad oggetto persone offese diverse dall'AT.
5.2 Quanto alla censura relativa all'aggravante delle più persone riunite, è lo stesso ricorrente, a fg. 5 del ricorso, a precisare che l'estorsione era stata posta in essere dal NC unitamente ad un altro soggetto presente, tale LA;
per il che, la simultanea presenza di due persone al cospetto della persona offesa è bastevole a configurare la menzionata aggravante, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez, 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265657; Sez. 2, n. 8773 del 28/07/1987, Pesenti).
5.3 Il terzo motivo inerente la recidiva è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la Corte non ha applicato alcun aumento per tale circostanza aggravante.
5.4 In ordine al quarto motivo inerente l'aggravante dell'art. 7 I. 203/1991, oltre a quanto già detto con riguardo alla posizione degli altri ricorrenti (in particolare il GE), la motivazione della Corte di Appello si fonde con quanto ancor più specificamente sottolineato a fg. 102 della sentenza di primo grado, a proposito dell'estorsione sub Z).
5.5 Quanto al motivo inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello, deve sottolinearsi che nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene un esplicito riferimento al motivo di gravame. Tuttavia, la Corte di Appello ha ritenuto di diminuire la pena inflitta in primo grado all'imputato, sulla base dello stesso presupposto la modesta rilevanza oggettiva del suo contributo al delitto che avrebbe dovuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche. laPertanto, deve ritenersi implicitamente contenuta in tale statuizione valutazione in ordine all'incidenza dell'invocato beneficio sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname, Rv. 207668).
6.E' manifestamente infondato il ricorso di TO VA.
6.1 L'assunto difensivo, contenuto nel primo motivo, secondo cui egli avrebbe svolto, quanto al capo AM), la funzione di intermediario nel solo interesse della vittima PA rispetto alle pretese degli estorsori GE e EL, è confutata dal passaggio della sentenza di appello contenuto a fg. 5, nel quale è trasfusa la dichiarazione del PA secondo la quale il ricorrente non faceva solo l'interesse della persona offesa ma quello di "tutti"; quindi anche degli estorsori, verso i quali si era anche prodigato per procurare l'incontro. Non essendo necessario, secondo l'espressa dizione della norma di cui all'art. 629 cod. pen., che egli avesse conseguito personalmente un ingiusto profitto. Sp11 12 3 6.2 Con riguardo alla censura relativa all'aggravante delle più persone riunite, come per il ricorrente NC è lo stesso TO, a fg. 6 del ricorso, a sottolineare la contestuale presenza all'incontro con il PA del GE e dello EL;
per il che, valgono le stesse considerazioni prima svolte a proposito del NC, anche per ciò che concerne la carenza di interesse del terzo motivo inerente la recidiva, non calcolata nella determinazione della pena. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti GE ON, HI NI e TO VA al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. Al rigetto del ricorso di ER SC e NC UI, segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI TO, limitatamente all'omessa statuizione in punto di continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso del SI. Dichiara inammissibili i ricorsi di GE ON, HI NI e TO VA, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di ER SC e NC UI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 07.07.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Galle Giuseppe Sgadari gollo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -5 AGO. 2016 IL UPREMADIS CANCELLIERE Claudia Planelli E T R I O N Z E O C * 。/o 13 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cassazione - Seconde SexiqueSezione -Peuole con ord. no 52806/16 del 25/09/2016 e depositata il 13/12/2016 11 Disjene la conezione dell'enore materiale, contenuto nel dispositivo della sentenza m. 34662 /16 emessa da questa 2ª Sesione Penale wells pubblica udienza dil 7.7. 2016 vel senso che li dove è scritto ad altra sezione "delle Corte d'Appello di Messina" debba leggersi ed intenders " della Cor to d'Appello di Reggio Calabria ".>>.te こ ५ Roma, Il Funzionario Giudiziario 19 DIC 2016 Antonella FONTANA for an