Sentenza 23 aprile 1998
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di beni di cui è possibile la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del d. l. 8 giugno 1992, n.306 conv. in l. 7 agosto 192 n.356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, nel senso che deve preliminarmente darsi conto che i beni di cui si dispone il sequestro non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo talmente antecedente alla commissione di quest'ultimo da far escludere qualsiasi possibilità di riferimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/1998, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Giovanni BADIA Presidente del 23/04/98
1.Dott. Alfonso AMATO Consigliere SENTENZA
2. " Angelo DI POPOLO Consigliere N. 2469
3. " Sandro OCCHIONERO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RAGONESI Consigliere N.4681/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: BO RA nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in sede di riesame del 10.12.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi Udito il Pubblico Ministero in persona Cons. Dott. M. Fovalli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore F. Isgrò
In fatto e in diritto
Con ordinanza in data 24.11.97, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma disponeva, su richiesta del P.M., il sequestro preventivo dei beni di cui agli allegati A e B del decreto stesso facenti capo a BI SA, BI PA e BO RA.
Il sequestro veniva disposto ai sensi degli artt. 321 commi 1 e 2 c.p.p. e 12 sexies del D.L. n. 306/92.
Avverso la citata ordinanza proponeva istanza di riesame il BO. Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l'impugnata ordinanza con provvedimento in data 10.12.97.
Con ricorso per cassazione il ricorrente BO ha dedotto il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione dell'ultimo citato provvedimento.
In particolare, il ricorrente BO assume che il G.I.P. presso il Tribunale non avrebbe fornito alcun elemento circa la sussistenza del reato e la riferibilità dei beni sequestrati alla ipotesi criminosa e non avrebbe dato adeguata motivazione in proposito. Il Tribunale del riesame, poi, invece di annullare l'impugnato provvedimento, avrebbe effettuato una sanatoria non consentita fornendolo di una motivazione in precedenza mancante.
In via preliminare, osserva la Corte che non si ravvisa alcun ostacolo ad ipotizzare un sequestro preventivo dei beni qualora ricorra in via astratta una ipotesi di confisca obbligatoria degli stessi, ancorché a carattere speciale quale quella prevista dell'art. 12 sexies del D.L. 306/92 (Cass. 3292/95). Mentre, infatti, l'art. 321 c.p.p., da una parte, consente di sequestrare quanto eventualmente confiscabile non solo in riferimento all'art. 240 c.p. ma a qualunque norma dell'ordinamento che preveda tale misura, l'art.240 c.p., dall'altra, non fissa in linea assoluta le caratteristiche del provvedimento di confisca, potendo il legislatore adattare i limiti in relazione a specifiche esigenze tramite l'emanazione di apposite disposizioni normative, come è avvenuto nel caso di specie con l'art. 12 sexies del D.L. 306/92 (Cass. 1600/96). Tanto premesso, occorre accertare ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro la sussistenza di due presupposti e, cioè, da un lato, che, sia pure in linea astratta e sulla base degli elementi raccolti, sia configurabile un reato, e, dall'altro, che le cose da sottoporre a sequestro siano suscettibili di confisca (Cass. 1298/92). Per quanto concerne il primo presupposto, e, cioè, il cosiddetto "FUMUS", è noto che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini dell'accertamento circa la configurabilità del reato, la valutazione del G.I.P. ed il sindacato successivo del Tribunale del riesame non possano avere ad oggetto la concreta fondatezza dell'accusa, dovendosi, invece, limitare a riscontrare la coincidenza fra la fattispecie contestata all'imputato e la norma penale astratta (Cass. 4/93; Cass. 997/95; Cass. 2108/95). Nel caso di specie, può ritenersi che il Tribunale del riesame abbia assolto all'onere testè enunciato.
Risulta, infatti, dalla impugnata ordinanza che il BI SA è indagato nell'ambito di una indagine nei confronti della "banda della Marranella", che operava come organizzazione con le modalità di cui all'art. 416 bis c.p., per i reati di associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti, di ricettazione, di usura e di riciclaggio di proventi illeciti. Per quanto concerne, invece, il BO RA, questi è indagato per il traffico di stupefacenti. Circa, poi, la sussumibilità in tali fattispecie astratte dei fatti per i quali il BI ed il BO risultano indagati, il Tribunale del riesame ha fatto rinvio alla informativa dello Scico, ove sono individuati i comportamenti criminosi riferiti ai due indagati;
rinvio che appare certamente consentito essendo l'impugnativa in questione agli atti del processo.
Può, quindi, ritenersi che si sia comunque realizzata quella valutazione "prima facie" di corrispondenza tra la fattispecie astratta ed i fatti concreti addebitati agli indagati che costituisce presupposto necessario per procedere alla emanazione delle misure cautelari reali.
Il primo motivo del ricorso è, dunque, infondato.
Passando al secondo motivo, che sì riferisce alla mancata indicazione della riferibilità dei beni sequestrati alla fattispecie criminosa, si osserva che tale motivo esaminato in riferimento alle due diverse norme in base alle quali si è disposto il sequestro e, cioè, rispettivamente i commi 1 e 2 dell'art. 321 c.p.p. Per quanto concerne il secondo comma, che prevede la sequestrabilità dei beni di cui è possibile la confisca, e necessario che, ai fini della emanazione del provvedimento di sequestro, sussista il requisito della confiscabilità dei beni. Quest'ultimo deve essere accertato, nel caso di specie, non in base alle ipotesi generali di confisca previste dall'art. 240 c.p., bensì a quella speciale di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/92. Tale articolo prevede, come è noto, che con la sentenza di condanna per alcuni reati particolari deve essere disposta "la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito, o alla propria attività economica". I requisiti della confiscabilità dei beni sono dunque due: a) la titolarità o la disponibilità di beni, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini dell'Irpef o alla propria attività economica;
b) la mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte dell'imputato. Il primo requisito deve esser adeguatamente provato dall'accusa, mentre per il secondo opera una presunzione di illegittimità della acquisizione dei beni da parte dell'imputato che può essere superata solo con adeguata dimostrazione probatoria, da parte di quest'ultimo, della legittima provenienza degli stessi. Tale presunzione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sent. 18/1996) non in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. e con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 cost.. Questa Corte, pur condividendo ed attenendosi al giudizio del giudice delle leggi, ritiene, tuttavia, che la presunzione di pertinenzialità tra alcune categorie di reati ed i beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza non possa applicarsi in modo illimitato ed indiscriminato, ma debba necessariamente essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale che consente di operare - ancorché in via presuntiva - un collegamento tra i beni ed il fatto criminoso che, da un lato, non contrasti con la logica ed il buon senso, dall'altro, non comporti una lesione ingiustificata dei diritti individuali di proprietà e di libera iniziativa economica, nè impedisca all'imputato l'esercizio del proprio diritto di difesa in ordine alla dimostrazione della legittima acquisizione dei beni. In altri termini, per poter applicare la presunzione in esame, occorre che venga preliminarmente dato conto del fatto che i beni di cui si dispone il sequestro non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquisiti in un periodo di tempo talmente antecedente alla commissione di quest'ultimo che possa far escludere ogni possibilità di riferimento.
Se così non fosse, l'imputato sarebbe costretto a fornire la dimostrazione della legittima provenienza di tutti i beni del proprio patrimonio con una sorta di "probatio diabolica" che richiederebbe la dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari anche in riferimento ad acquisizioni di beni effettuate molti anni prima del reato contestato.
Conferma di quanto affermato la si ricava, in via interpretativa, dalla disposizione dello stesso art. 12 sexies del D.L. 306/92 che prescrive che il bene perché sia confiscabile deve essere di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini dell'imposta o all'attività economica dell'imputato. Come si è già rilevato, la prova di tale sproporzione deve esser fornita dall'accusa ed, a tal fine, la dimostrazione non si estende ad un numero illimitato di anni, ma si limita ad un periodo di tempo prossimo alla data di commissione del reato (nell'ordinanza impugnata si riferisce al periodo 1990-1994), non avendo evidentemente senso dimostrare una sproporzione rispetto ai redditi o attività economiche in epoche lontane rispetto alle quali nessun effetto economico avrebbe potuto avere il reato commesso.
D'altro canto. la prova della sproporzione è strettamente correlata al periodo in cui i beni sono acquisiti, non avendo senso dimostrare tale sproporzione per un periodo di molto antecedente successivo alla predetta acquisizione in quanto tale elemento probatorio sarebbe privo di rilevanza.
Se, dunque, la prova della sproporzione in esame da fornire da parte dell'accusa è ontologicamente ristretta nell'area di tempo contiguo al reato ed alla data di acquisizione dei beni, necessariamente la prova liberatoria della legittima acquisizione dei beni, che deve essere fornita dall'imputato, deve riferirsi al medesimo arco di tempo. Da ciò consegue che la presunzione di riferibilità dei beni sequestrati al reato non può essere temporalmente illimitata ma circoscritta anche essa al periodo di tempo di cui si è detto. Se così non fosse si potrebbe verificare il sacrificio di diritti legittimamente acquisiti senza che ciò sia giustificato dalla necessità di sanzionare attività illecite tramite la confisca, e, in via preventiva, il sequestro di beni direttamente o indirettamente collegati con le attività stesse (Cass. 2048/96). Venendo all'esame del caso di specie, occorre preliminarmente osservare che dalla motivazione della impugnata ordinanza non si evince con certezza se tutti o parte dei beni sono stati sequestrati al BO in proprio per la sua veste di indagato o nella qualità di prestanome di BI SA.
In una parte della ordinanza si legge, infatti, di "notevoli consistenze patrimoniali comunque riferibili a BI SA, alla moglie KI NN alla figlia BI PA e a BO RA .....". In altra parte della ordinanza si legge, invece, che il BI aveva la disponibilità dei beni sequestrati anche per interposte persone fisiche, nel caso di specie tramite la figlia BI PA e BO RA. In altra parte ancora, si parla di "pertinenzialità tra i beni sequestrati e le ipotesi accusatorie riferibili al BO" il quale non aveva fornito la prova della legittima provenienza dei beni.
Tutto ciò, anche se sul punto non vi è un espresso motivo di ricorso, rende la motivazione alquanto perplessa anche in relazione all'accertamento "prima facie" di una mancanza di riferibilità "ictu oculi" dei beni sequestrati al reato di cui si è dianzi detto. È, infatti, evidente che, se i beni sequestrati sono attribuiti al BO in proprio, la riferibilità va effettuata nei confronti dei reati a lui contestati, mentre invece, se i beni sono attribuiti alla disponibilità del BI, di cui il BO sarebbe solo prestanome, la riferibilità va effettuata in riferimento ai reati contestati al BI.
A prescindere da ciò, si osserva che l'impugnata ordinanza non fornisce alcuna informazione sugli immobili sequestrati che consenta di poter far escludere che gli stessi siano "ictu oculi" estranei al reato.
In particolare, si accenna all'acquisto di immobili della Albatros immobiliare da parte del BO senza precisare l'anno degli acquisti, mentre, in altra parte del provvedimento, si fa riferimento ad acquisti di immobili effettuati, da parte di società diverse (Albatros immobiliare 84 s.r.l. e Domus 90 s.r.l.) avvenuti tra il 1987 e il 1990; società il cui controllo viene però attribuito al BI e non al BO.
In conclusione non può dirsi che l'impugnata ordinanza abbia giustificato l'astratta riferibilità dei beni sequestrati al BO ai reati oggetto di contestazione nel senso dianzi indicato. Per tale aspetto il secondo motivo di ricorso si rivela meritevole di accoglimento.
Altrettanto lo è se riferito al sequestro preventivo operato ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p. In tal caso, infatti, non è dubbio che occorre motivare sul pericolo che la libera disponibilità degli immobili sequestrati potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati;
aspetti sui quali, invece, l'ordinanza è del tutto priva di valutazione.
L'accoglimento del secondo motivo del ricorso esonera la Corte dall'esaminare l'ulteriore censura avanzata dal ricorrente relativa alla dedotta sanatoria del vizio di carenza di motivazione dell'ordinanza del G.I.P. effettuata dal Tribunale del riesame andando al di là dei poteri attribuitegli dal codice di procedura penale. In conclusione, dunque, l'impugnata ordinanza va annullata e va disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame
P.Q.M
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame
Così deciso in Roma, il 23 aprile 1997.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998