Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 9761
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto tempestivamente dedotta la doglianza eccepita dal difensore in udienza per l'esame dei propri testi e reiterata con i motivi d'appello sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 9761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9761
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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