Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto tempestivamente dedotta la doglianza eccepita dal difensore in udienza per l'esame dei propri testi e reiterata con i motivi d'appello sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2015, n. 9761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9761 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 288
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - rel. Consigliere - N. 11453/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AS nato il [...];
avverso la sentenza del 14/10/2013 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale, dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Suez Luigi che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/10/2013, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce sez. dist. di Galantina del 10/5/2010, qualificati i fatti descritti al capo a) ai sensi degli artt. 81 cpv. e 474 cod. pen., assolveva RI AS dai reati a lui ascritti limitatamente ai capi di abbigliamento con il marchio ME OT e AR TU, e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., rideterminava la pena allo stesso inflitta in mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello proposto dall'imputato in punto di mancata assunzione di una prova decisiva, di utilizzazione di prove affette da nullità, di mancata valutazione delle prove a discarico e di mancata valutazione delle prove acquisite, di ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e di trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 111 Cost. e art. 495 c.p.p., comma 2. Ci si vuole riferire alla revoca da parte del giudice di primo grado dell'ammissione dei testi della difesa in assenza di qualsiasi motivazione;
evidenzia, al riguardo, che, dopo la revoca della precedente ammissione dei testi della difesa, il difensore, come risulta dal verbale del 10/5/2010, aveva espressamente insistito nell'ascolto di tutti i testi a discarico.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 55, 56 e 354 cod. proc. pen. con riferimento alle operazioni effettuate dall'ausiliario di P.G. Del Ben, effettuate illegittimamente in quanto le merci erano già state repertate e sequestrate ed il P.M. aveva assunto la direzione delle indagini.
2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata valutazione delle prove a discarico costituite dalle regolari fatture d'acquisto prodotte dall'imputato relative alla merce oggetto di sequestro nonché con riguardo all'art. 533 cod. proc. pen. per essere risultato che una parte della merce sequestrata non era contraffatta.
2.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 474 cod. pen. con riferimento all'assenza di prove in ordine alla riproduzione da parte dell'imputato degli elementi essenziali del marchio registrato.
2.5. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'eccepita insussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione.
2.6. violazione di legge in relazione all'art. 484 c.p.p., comma 2 bis, art. 420 quater c.p.p. e art. 477 c.p.p., comma 3 con riferimento all'eccepita omessa notifica dei verbali di udienza all'imputato contumace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato con riferimento a quanto eccepito nel primo motivo proposto, risultando le ulteriori doglianze assorbite nella decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Difatti, con riferimento alla questione relativa alla revoca da parte del giudice di primo grado dell'ammissione dei testi della difesa, che era stata oggetto di specifico motivo di gravame, la sentenza impugnata evidenzia che il giudice, dopo avere proceduto all'ascolto dei testi dell'accusa, avendo ritenuto adeguatamente istruito il processo, aveva revocato la precedente ordinanza di ammissione, con evidente riferimento ai testi della difesa, ed aveva invitato le parti a concludere, evidenziando che la difesa aveva concluso senza nulla eccepire in merito al mancato ascolto dei propri testimoni. Viceversa, come eccepito dal ricorrente, dall'esame del verbale dell'udienza del 10/5/2010, cui il Collegio ritiene di dovere accedere in forza della natura processuale dell'eccezione proposta, risulta che il difensore dell'imputato, dopo la revoca da parte del giudice dell'ammissione delle prove non ancora assunte, aveva espressamente insistito nell'esame dei propri testimoni. Come già ritenuto da questa Corte, risulta, quindi, nel caso di specie integratasi una nullità a regime intermedio, ritualmente dedotta dalla parte nel termine previsto dall'art. 182 c.p.p., comma 2 (sez. 3 n. 24302 del 12/5/2010, Rv. 247878). Ed ancora, in proposito, la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della parità delle armi sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d) della Cedu, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2 in tema di contraddittorio tra le parti.
Pertanto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui fa riferimento ai poteri del giudice di revocare le prove già ammesse ed alle conseguenti facoltà delle parti è evidentemente frutto del travisamento di un essenziale dato processuale, costituito, appunto, dalla mancata opposizione della difesa alla revoca dei testi configurante un vizio di motivazione della sentenza impugnata ritualmente eccepito nella sede di legittimità. Sussiste, quindi, nel caso di specie, come costantemente ritenuto da questa Corte (sez. 2 n. 4830 del 21/12/1994, Rv. 201268; sez. 6 n. 35918 del 17/6/2009, Rv. 244763) il denunciato vizio di mancanza di motivazione, vizio ravvisabile non soltanto laddove vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.
4. Alla luce delle considerazione sin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto per il nuovo giudizio, affinché venga colmato il denunciato vizio di motivazione in ordine alla specifica doglianza sollevata in sede di gravame in ordine alla mancata di motivazione sulla revoca dei testi della difesa sia pure in presenza di un'espressa opposizione avanzata dal difensore. Al riguardo, in base a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui è nulla la decisione del giudice di revocare il provvedimento di ammissione dei testi della difesa, in assenza del requisito, debitamente argomentato, della loro superfluità, come stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 4. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti nell'ambito della decisione di annullamento con rinvio adottata in relazione al primo motivo proposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015