Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello).
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Premessa La sentenza n. 38752/2024 della Seconda Sezione penale della Cassazione affronta una questione di diritto penale sostanziale di grande rilievo sistematico: l'individuazione del “tempus commissi delicti” nei reati associativi di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., ai fini dell'applicazione della lex mitior, in presenza di un'imputazione formulata in forma "chiusa". L'ordinanza di rinvio parziale si inserisce nel solco di un dibattito giurisprudenziale delicato, che concerne il rapporto tra contestazione, prova del fatto e principio di legalità in materia penale. 1. Il fatto processuale Nel procedimento de quo, numerosi imputati erano stati condannati per partecipazione ad …
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L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile nel caso di ricorso a espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa. In caso di lesioni perosnali, ricorre anche la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere, di cui all'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. La L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, stabilisce che, senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023 la Corte di appello di Taranto - all'esito del gravame interposto da Ba.Vi. e da Perla Nera Srl - in parziale riforma della sentenza in data 20 gennaio 2022 del Tribunale di Taranto, ha rideterminato in mitius la pena della reclusione inflitta al primo e la sanzione pecuniaria irrogata alla società, e ha confermato nel resto la prima decisione che (per quel che qui rileva): aveva affermato la responsabilità del Ba. per i reati di cui agli artt. 316 - bis cod. pen. e 2621 cod. civ., limitatamente ai bilanci degli anni 2015 e 2016 (rispettivamente capi secondo e quarto della rubrica); aveva applicato alla Perla Nera Srl la sanzione …
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Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Corte di Cassazione Sez. V penale, Sent., (data ud. 14/05/2024) 06/09/2024, n. 33986 Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente Dott. GUARDIANO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 13826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13826 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
13826-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 40.7 Dott. MATILDE CAMMINO Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 40127/2016 - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE RL N. IL 21/06/1974 avverso la sentenza n. 795/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 15/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Pella lor che ha concluso per l'incommissibilità del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/2/2016 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale della stessa città del 18/12/2012 che aveva condannato IE ES alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in ordine al delitto di ricettazione di un assegno.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, il quale ne chiede l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 187 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., nonché per mancanza ed illogicità della motivazione e per contraddittorietà rispetto alla denunzia sporta dalla persona offesa il 13/5/2007, nonché al verbale di esame dibattimentale del 18/12/2012. In particolare, all'interno del processo mancava qualsiasi dato informativo o giustificativo da cui potesse ricavarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'odierno ricorrente fosse consapevole che il titolo, compilato in ogni sua parte e negoziato per acquistare una vettura alla moglie, fosse di provenienza delittuosa. Invero, dall'elevazione del protesto risultava che tra le diverse girate apposte non vi fosse quella dell'imputato. Inoltre, se si considerava che il delitto presupposto era stato commesso un anno prima della negoziazione del titolo, "la stessa coordinazione logico-temporale" degli eventi comprovava che non si potesse desumere la conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto in capo all'imputato, entrato in possesso del titolo dopo un anno e a seguito di diverse girate. Di conseguenza, l'ordito motivazionale della Corte d'appello era caratterizzato da evidenti contraddittorietà rispetto a specifici atti del processo ed interne illogicità, né gli elementi indiziari apprezzati convergevano verso la necessaria univocità, gravità e concordanza;
2) violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo agli artt. 99, comma 4, cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. La decisione impugnata era censurabile per la mancanza di motivazione sulla recidiva, avendo la Corte territoriale fatto riferimento per relationem alla sentenza di primo grado e, poi, per avere omesso di effettuare la necessaria verifica che l'illecito commesso fosse espressivo di riprovevolezza e pericolosità, applicando l'aggravante in maniera automatica (facendola discendere solo dai precedenti penali, peraltro datati nel tempo). Analoga carenza motivazionale era poi ravvisabile "alla mancata concessione dell'attenuante generica di cui all'art. 62-bis cod. pen.". CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 2 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e manifestamente infondato.
3.1.1. E' inammissibile poiché il ricorrente, nel censurare la decisione impugnata riguardo la sussistenza del dolo di ricettazione, ha del tutto omesso di confrontarsi con i molteplici elementi, puntualmente evocati dalla Corte territoriale, da cui è stata ricavata la prova che l'imputato fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'assegno dal medesimo negoziato. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Rv. 264441).
3.1.2. E', poi, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, in ordine alla prova dell'elemento soggettivo, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, secondo cui è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, sent. n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2, sent. n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). L'elemento psicologico della ricettazione può essere, infatti, integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto che consentirebbe la qualificazione del fatto come incauto acquisto (Sez. Un., sent. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; Sez. 1, sent. n. 27548 del 3 17/6/2010, Screti, Rv. 247718). Nel caso in esame, i giudici di seconde cure hanno fatto riferimento, da un lato, all'assenza di qualsiasi spiegazione fornita dall'imputato circa il possesso del titolo e, dall'altro, al negativo comportamento processuale avendo l'imputato, a differenza di colui al quale il titolo venne consegnato (che poi lo girò a sua volta ad un terzo), omesso di risarcire i danni arrecati, rendendosi irreperibile e trattenendo l'autovettura acquistata per un considerevole periodo di tempo. Né gli elementi fattuali relativi ai tempi e ai modi di negoziazione del titolo risultano idonei a scardinare sul piano logico l'affermazione della penale responsabilità e, dunque, la corretta applicazione della regola di giudizio posta dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sia l'assenza di girate dell'imputato sul titolo che la negoziazione dello stesso a persona conosciuta, non escludono di per sé la ricettazione (anzi, nel caso di specie, l'aver omesso di risarcire la persona "conosciuta" e l'aver comunque trattenuto l'auto da questi acquistata col titolo illecito depongono proprio nel senso contrario alla lettura difensiva).
4. Inammissibile è la doglianza espressa in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche.
4.1. Quanto alla recidiva, si tratta di censura non sollevata nei motivi di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
4.2. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza è soltanto enunciata ma non argomentata (cfr. pagg. 13-16 del ricorso per cassazione).
5. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/02/2017 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLEMatilde Cammino Giovanni Arial SECONDA SEZIONE PENALE 21 MAR 2017 It Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planell