Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 78
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/ · 22.750015
[…] Il primo enunciato meritevole di riflessione investe il combinato disposto dell'art. 78 c.p.a. con l'art. 298, comma 1, c.p.c., dal quale emergerebbe un evidente veto al compimento di atti del procedimento nel corso della sospensione di un giudizio. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/08/2025, n. 7099Provvedimento: […] Come sopra esposto, la sentenza di primo grado ha fatto applicazione dell'art. 78 c.p.a., così formulato: “ Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria ” (comma 1); “ Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato ” (comma 2). […]Leggi di più...
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