Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
Non si configura l'aggravante del fatto commesso contro pubblico ufficiale o altre persone qualificate, nella condotta dell'imputato che si impossessi delle offerte in denaro riposte nella cassetta obolo di una chiesa, in quanto il soggetto passivo qualificato è coinvolto solo indirettamente.
Commentario • 1
- 1. Truffa: sulla configurabilità dell'aggravante del fatto commesso contro un preteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all' art. 61, comma 1, n. 10, c.p. , è necessario che il fatto sia commesso con l'intenzione di vulnerare il fisico o l'integrità morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote false in cambio della corrispondente somma in monete derivante dalla raccolta delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2012, n. 32393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32393 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
т 32393 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 5/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. FRANCESCO MARZANO Presidente - SENTENZA Consigliere N. 1150/2012 Dott.ssa LUISA BIANCHI Dott. UMBERTO MASSAFRA REGISTRO GENERALEConsigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. 9648/2011 Dott. LUCA VITELLI CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : CI AN N. IL 22/06/1959 avverso la sentenza n. 35/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI del 07.01.2011 4 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 7 gennaio 2011, i GIP presso il 1. Tribunale di Napoli applicava ad IO DR concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate la pena di mesi nove di reclusione ed € 200,00 di multa. L'IO era imputato del reato di furto aggravato per essersi impossessato delle offerte in danaro donate ai fedeli e riposte in una cassetta obolo installata nella cappella dell'Adorazione Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato lamentando:
2. la erroneità della ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p.
2.1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
3. Va premesso che in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., può essere denunciata con ricorso per Cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto, che è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.. E' il giudice, infatti, che una volta esclusa la sussistenza di ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 129 c.p.p. "controlla la legittimità dell'accordo quanto alla qualificazione giuridica del fatto e la applicazione e la comparazione delle circostanze".... e se rileva che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e comparazione delle circostanze, sulle quali le parti hanno raggiunto l'accordo, non sono corrette, altro non può e non deve dare che respingere la richiesta di applicazione della pena e ritenere tamquam non esset l'accordo negozio intervenuto fra le parti". Invero il potere del giudice di controllare la corretta qualificazione diversa è previsto a presidio della obbligatorietà della legge penale.... obbligatorietà che, è superfluo rilevarlo, non può non essere sottratta per definizione alla disponibilità delle parti " (SS.UU. 19.1.2000, n.
5. P.G. in proc. Neri;
da ultimo Sez. VI, n. 1282/2002). Ed in caso di erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta e recepita nell'accordo fra le parti, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che l'abbia recepito, spetta sia agli organi del pubblico ministero (Procuratore Generale e Procuratore della Repubblica), sia all'imputato: l'interesse all'impugnazione per il pubblico ministero è istituzionalmente inerente alle sue funzioni, mentre per l'imputato va accertato in concreto caso per caso (S.S.U.U. n. 5/2000, cit.). Nella specie l'IO lamenta l'erronea contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. (ritenuta equivalente alle attenuanti e quindi con indubbio riflesso sulla pena irrogata, sia pure su richiesta, ma sull'erroneo presupposto della sussistenza dell'aggravante) ed appare pertanto chiaramente sussistente l'interesse ad impugnare. Le lagnanze del ricorrente appaiono fondate. L'aggravante in questione, infatti, prevede una tutela "maggiorata" in favore di un determinato soggetto in ragione dello speciale ruolo rivestito (nella specie ministro di culto) e richiede che il fatto sia stato commesso nell'atto in cui il soggetto tutelato eserciti le sue funzioni sia pure in un semplice rapporto di contestualità o contemporaneità (Cass. n. 8290/1986) né può estendersi anche sotto un profilo oggettivo a tutte quelle fattispecie che vedano il soggetto tutelato solo indirettamente coinvolto.
5. La sentenza impugnata, fondata su un accordo delle parti giuridicamente errato sotto detto profilo, deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso Così deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2012 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Jodott.(dott. Francesco Marzano) (dott. Francesco Maria Ciampi) thy мажаprancesco Martans IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Buello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 AGO. 2012 A FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Dott. Giovanni Ruello P U S V 2