Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2013, n. 19358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19358 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
19358/13 11 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 388 Sent. n. GENNARO MARASCA Presidente - MAURIZIO FUMO CC 21/02/2013 - Consigliere - - MARIA VESSICHELLI R.G.N. 45650/12 - Consigliere - - Consigliere rel. CARLO ZAZA Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AO IN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2012 della Sezione del riesame del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina del 16/06/2011, con la quale veniva disposto il sequestro preventivo di due quote di un immobile e di un'autovettura intestate a IN AO, in quanto beni ritenuti riconducibili al padre OV AO, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Il provvedimento veniva pronunciato a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, che con sentenza del 04/05/2012 annullava la precedente ordinanza del Tribunale del 13/07/2011 rilevando l'omesso esame delle specifiche deduzioni difensive in ordine all'esistenza di lecite fonti di reddito che giustificavano l'acquisto dei beni . La terza ricorrente deduce violazione di legge e mancanza o mera apparenza della motivazione nella ritenuta preclusione del tema della configurabilità del reato con particolare riguardo alla definitiva pronuncia assolutoria di OV AO per il reato associativo contestato fino al 2004, viceversa attinente ad un presupposto del sequestro e strettamente connesso al tema della liceità degli acquisti effettuati prima di quella data, oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio;
nonché nella ritenuta illiceità del reddito da lavoro dipendente del AO e nell'omessa valutazione dei contenuti della consulenza tecnica della difesa sull'acquisto dell'immobile in epoca anteriore al 2004 con denaro proveniente dalla madre del AO. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. L'argomento difensivo sull'intervenuta assoluzione di OV AO dall'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., per il periodo compreso fra il 1986 e il 2004, pronunciata con sentenza della Corte d'Assise di Reggio Calabria del 24/03/2011 divenuta irrevocabile, veniva invero correttamente disatteso dal Tribunale in quanto riferito ad una circostanza avente al più l'effetto di collocare gli acquisti dei beni, effettuati fino al 2004, in epoca anteriore alla commissione del reato per il quale si procede;
e come tale irrilevante, considerato che la confisca per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non ha fra i suoi presupposti quello della pertinenzialità dei beni confiscabili rispetto al reato, e neppure di conseguenza quello della contestualità temporale fra quest'ultimo e l'acquisizione dei beni (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 (19/01/2004), Montella, Rv. 226490; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011 (07/06/2012), Notarangelo, Rv. 252849). Ed il fatto che l'irrilevanza del descritto collegamento temporale dipenda in radice dal non essere necessario il rapporto di pertinenza con il reato comporta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che i principi di cui sopra trovano applicazione 2 P anche laddove, come nel caso di specie, sia intervenuta una pronuncia giudiziale di assoluzione dal reato per il periodo in cui i beni venivano acquisiti. Il provvedimento impugnato era poi congruamente motivato in ordine all'illiceità dei profitti formalmente derivanti per OV AO dai rapporti di lavoro, per essere questi ultimi intercorrenti con società delle quali il AO era in realtà gestore di fatto, e che operavano sul mercato con modalità mafiose. Ed altrettanto adeguata era l'argomentazione dei giudici di merito sulla sproporzione dei beni, dei quali l'immobile in particolare veniva donato dal AO alle figlie per un valore dichiarato in £.100.000.000, rispetto ad un reddito da lavoro dipendente della moglie del AO, AR TO, appena sufficiente al sostentamento della famiglia e comunque assorbito da ulteriori investimenti immobiliari dalla stessa effettuati per £.17.000.000, a prelevamenti da un libretto postale intestato ad NT TO AN, madre del AO, in epoca non prossima all'acquisto dell'immobile, e ad una pensione di EL NA, madre della TO, che non era provato essere stata dalla stessa donata alla TO, meramente delegata alla riscossione delle relative somme. A fronte di ciò, è infondata la censura della ricorrente sulla mancanza nella motivazione di un esame particolarmente penetrante delle considerazioni del consulente della difesa, laddove la valutazione dei contributi tecnici costituisce giudizio di merito insindacabile in questa sede, ove espresso all'esito di un'adeguata motivazione (Sez. 4, n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907), per quanto detto nella specie sussistente. Per il resto, il ricorso propone valutazioni alternative sull'illiceità dei redditi percepiti dal VA AO, sull'inadeguatezza dei proventi della famiglia AO rispetto al valore dell'immobile in sequestro e sulla differenza fra la valutazione di quest'ultimo in sede di donazione e quella risultante dall'atto di acquisto in £.15.000.000, aspetto, quest'ultimo, sul quale il Tribunale peraltro argomentava con riferimento alla possibile realizzazione di migliorie e ristrutturazioni;
ed in conclusione non evidenzia profili di carenza motivazionale tali da integrare vizi di violazione di legge che soli possono essere dedotti in questa sede in materia cautelare reale (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna Paricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21/02/2013 Il Presidente Il Consigliere estensore Carlo Zapa82 Depositața in Cancelleria Roma, II = 6 MAG 2013