Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2016, n. 12871
CASS
Sentenza 9 marzo 2016

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale. (Fattispecie relativa ad intestazione di quote fiduciarie alla figlia dell'imputato, nella quale la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale per difetto di motivazione in ordine al pericolo, non essendo stati indicati gli elementi di fatto idonei a far temere all'imputato di essere sottoposto a misura di prevenzione, avuto riguardo al carattere risalente dei precedenti, per i quali era in parte intervenuta la riabilitazione, ed alla sentenza di assoluzione pronunciata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2016, n. 12871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12871
Data del deposito : 9 marzo 2016

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