Sentenza 9 marzo 2016
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale. (Fattispecie relativa ad intestazione di quote fiduciarie alla figlia dell'imputato, nella quale la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale per difetto di motivazione in ordine al pericolo, non essendo stati indicati gli elementi di fatto idonei a far temere all'imputato di essere sottoposto a misura di prevenzione, avuto riguardo al carattere risalente dei precedenti, per i quali era in parte intervenuta la riabilitazione, ed alla sentenza di assoluzione pronunciata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2016, n. 12871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12871 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2016 |
Testo completo
ACR 12 8 7 1/ 1 6 sentenza N. 665 R. Gen. N. 44934/2015 U.P. del 09/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da AN PRESTIPINO Presidente GEPPINO RAGO Relatore LUCIANO IMPERIALI LUCIA AIELLI : : COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. MA RM, nato il [...];
2. NI ES nato il [...];
3. LL GI nato il [...];
4. AU IC AN nato il [...];
5. NI BR nato il [...];
6. NI LU nata il [...]; avverso la sentenza del 16/04/2015 LA Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti AR Scalfari (per la parte civile Comune di Reggio Calabria), GI Putortì (per DA), Demetri NC Floccari (per RE), Carlo Morace (per AN), AN Priolo (per SM NC, SM UN e SM LU) che hanno concluso chiedendo, rispettivamente, il rigetto dei ricorsi (avv.to Scalfari) e l'accoglimento dei ricorsi (avv.ti Morace, Priolo, Putortì, Floccari). RITENUTO IN FATTO أمل 1. Con sentenza del 16/04/2015, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza pronunciata in data 04/06/2013 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale LA medesima città nella parte in cui aveva ritenuto:
1.1. MA AR colpevole dei reati di cui: a) all'art. 416 bis/4 (capo sub c); b) artt. 56-629 cod. pen. aggravato dall'art. 7 L. 203/1991 (capo sub p);
1.2. AU IC NI colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis (capo sub a);
1.3. LL GI colpevole dei delitti di cui: a) 416 bis (capo sub a); b) art. 629 (capo sub i); c) art. 629 (capo sub n); d) artt. 56-629 (capo sub I);
1.4. NI NC colpevole dei reati di cui: a) art. 610 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (capo sub r); b) art. 12 quinquies d.l. 306/1992 (capo sub v);
1.5. NI UN e NI LU, colpevoli del reato di cui all'art. 12 . quinquies d.l. 306/1992 (capo sub v); :
2. Contro la suddetta sentenza, tutti i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione.
3. MA AR, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: la difesa sostiene che la Corte : aveva male applicato i principi di diritto di cui alle SSUU n. 33784/2005, Mannino, in quanto aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il semplice fatto che il medesimo era stato riconosciuto responsabile del reato di tentata . estorsione di cui al capo sub p). La Corte, infatti, non aveva considerato che vi è differenza tra aiutare l'associazione nel perseguire gli scopi criminosi e la . . commissione dei reati fine, essendo il suddetto elemento solo un mero indizio. In realtà gli elementi evidenziati e valorizzati dalla Corte al fine di sostenere che i' l'imputato era una persona a disposizione di SM DI (e cioè l'avere accompagnato i familiari di costui a fare visita ai parenti detenuti) era privo di alcuna valenza. Ugualmente senza alcuna rilevanza penale dovevano essere ÷ ritenute le conversazioni intercettate che andavano considerate come mere chiacchiere, spavalderie e ideazioni fantasiose o fantastiche [...] posto che affermare di essere "uomo d'onore" non consacra di certo la mafiosità di alcuno che invece, proprio per evitare di incorrere in tali ingannevoli suggestioni, . richiede ben altro spessore>>;
3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/4 COD. PEN.: la difesa lamenta che la Corte non aveva «speso nemmeno un rigo di motivazione per ritenere o meno sussistente la detta aggravante, nonostante fosse stata con i motivi di appello oggetto di censura. Non solo, ma altra sentenza emessa dal tribunale e che pure 2 la Corte aveva acquisito su richiesta LA difesa, aveva escluso la suddetta aggravante proprio in relazione alla cosca SM»: ciononostante, la Corte non aveva speso una sola parola per spiegare sulla base di quali elementi doveva ritenersi che la suddetta cosca avesse la disponibilità di armi;
3.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-629 COD. PEN.: la difesa lamenta, innanzitutto, che la Corte non aveva motivato sulla deduzione difensiva secondo la quale mancavano i presupposti essenziali che caratterizzavano il reato di tentata estorsione, in quanto la parte offesa si era rifiutata di pagare e non vi era alcun accenno a episodi di violenza o minaccia che l'imputato avrebbe attuato nei confronti LA parte offesa;
3.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 203/1991: anche in relazione alla suddetta aggravante la difesa lamenta il vizio di omessa motivazione non avendo la Corte spiegato le ragioni per cui riteneva sussistente l'aggravante;
3.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per avere la Corte respinto la richiesta di concessione delle suddette attenuanti con motivazione illogica non avendo tenuto conto che l'imputato aveva risposto alle domande del P.M., circostanza questa di cui la Corte avrebbe dovuto tenere in debito conto.
4. AU IC NI, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. sotto i seguenti profili:
4.1. TRAVISAMENTO DELLA PROVA: la difesa, in relazione alle due conversazioni intercettate sostiene che la Corte avrebbe travisato il contenuto LA prova perché: a) non vi era alcun riferimento ad elargizioni in favore delle "famiglie" dei detenuti o ad esigenze economiche delle stesse, ma esclusivamente a "Cosimo", "Gino" e "OL", ossia tre compaesani attinti da un provvedimento custodiale carcerario e verso i quali, l'imputato, essendo ad essi legato da rapporti di amicizia scollegati da interessi 'ndraghetistici, per puro spirito di liberalità aveva loro offerto modiche somme per il sostentamento;
b) anche in relazione alla conversazione IN/RE del 23/12/2008, la difesa sostiene che la Corte aveva valorizzato solo una parte LA suddetta conversazione prescindendo completamente dalla spontanea ed inequivoca : risposta data dall'imputato che evidenziava che si trattava di una mera confidenza;
4.2. VIOLAZIONE DI LEGGE per avere la Corte ritenuto che l'imputato facesse parte LA cosca mafiosa sulla base di quelle due sole conversazioni minimali suscettibili, peraltro, di una lettura credibile alternativa.
5. LL GI, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
3 -7 L. 203/1991: in relazione al 5.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 629 COD. PEN. delitto di cui al capo sub I), la difesa sostiene che, nonostante con i motivi di i appello avesse sostenuto che era illogico trarre dalle conversazioni la prova nel : concorso del reato in quanto da esse emergeva solo che il AN era stato semplicemente messo a conoscenza dei fatti, la Corte, sul punto, aveva omesso di motivare, limitandosi ad affermazioni assertorie ed apodittiche;
5.2. VIOLAZIONE DELL'ARTT. 629 COD. PEN.: in relazione al delitto di cui al capo sub N), la difesa sostiene che l'estorsione in questione sarebbe stata effettuata nei confronti di persona non identificata, sicchè si basava solo su un colloquio intercettato. La difesa sostiene che la motivazione addotta dalla Corte sarebbe illogica in quanto la frase intercettata era «univocamente indicativa del coinvolgimento del solo CO e, semmai, depone per la correttezza LA interpretazione difensiva secondo la quale quando CO dice "ci siano aggiustati" fa riferimento ad un'attività propria e non del ricorrente AN»;
5.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-629 COD. PEN.: in relazione al delitto di cui al capo sub L), la difesa sostiene che la Corte aveva ritenuto la sussistenza del tentativo pur in assenza di qualsiasi prova sul fatto che la TA LL avesse mai effettuato lo sbancamento del quale si parla nella conversazione intercettata. In altri termini, non era possibile parlare di atti univoci ed idonei in quanto mancava il presupposto per il tentativo, ossia l'esistenza di una TA che aveva acquisito un lavoro;
5.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: in relazione al delitto associativo di cui al capo sub A), la difesa sostiene che la Corte, del tutto impropriamente, aveva dedotto l'appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa solo perché il medesimo si era recato a visitare il TE che si trovava ristretto in carcere nel maggio 2011; 5.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte motivato, nel respingere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, sugli elementi fattuali favorevoli all'imputati - segnalati dalla difesa con i motivi di appello - che rendevano accoglibile la domanda;
5.6. Con memoria depositata il 22/02/2016, il difensore ha proposto un ulteriore motivo» relativo alla violazione dell'art. 416 bis/4 cod. pen., ossia alla ritenuta sussistenza, da part LA Corte territoriale, dell'aggravante delle armi a disposizione dell'associazione mafiosa di cui al capo a).
6. NI NC NI LU- NI UN, a mezzo del comune difensore, con un unico ricorso, hanno dedotto:
6.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 610 COD. PEN.: la difesa, in relazione al reato di cui al capo sub R) (addebitato al solo SM NC), sostiene che la Corte avrebbe dovuto assolvere il ricorrente in quanto «dalle prove testimoniali 2 prodotte e dallo stesso contesto degli atti che il SM NC avrebbe posto in essere si deduceva, in termini di assoluta inequivocità, la totale assenza di minacce nei confronti del ME IC, suo amico e cliente, al quale si era rivolto soltanto per chiedere un favore a beneficio dell'altro amico e cliente, il De PA. Insussistente, poi, doveva ritenersi anche l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, alla quale la Corte aveva appena dedicato un solo rigo, senza considerare che il comportamento tenuto dall'imputato non si era svolto in un contesto prevaricatorio o addirittura mafioso;
6.2. VIOLAZIONE ART. 12 QUINQUIES D.L. 306/1992: la difesa sostiene che la Corte aveva accolto la tesi accusatoria secondo la quale SM NC era - il vero intestatario LA srl UG, le cui quote societarie erano state fittiziamente intestate al padre SM UN e alla figlia SM LU - ignorando i motivi di appello con i quali si era dimostrata la liceità LA provenienza dell'azienda del SM, la copiosa documentazione prodotta, le testimonianze del commercialista dott. Tortorella, del consulente tecnico dott. Gentile, LA teste AL nonchè da quanto accertato con decreto del 27/11/1997 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, dal tribunale di Pescara con decreto del 15/05/1995 e dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con l'ordinanza del 14/11/2007. Da tutto il suddetto compendio probatorio, si desumeva, da una parte, la liceità LA società e dei successivi passaggi di quote, e, dall'altra, che il SM NC era stato riabilitato in relazione all'unica misura di prevenzione applicatagli, peraltro sotto il solo profilo personale, dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14/12/1989 e finita di espiare il 12/02/1992. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. MA AR 1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 416/4 BIS COD. PEN.: l'imputato è stato ritenuto colpevole di far parte LA cosca armata SM «quale partecipe, uomo di fiducia di AL LE OL e SM DI, col compito di accompagnare i familiari di quest'ultimo alle visite presso i parenti detenuti, di riscuotere i proventi delle attività estorsive ed il recupero dei crediti vantati dai sodali F detenuti»: capo sub c) dell'imputazione.
1. L'esistenza LA cosca "SM" è pacifica (cfr pag. 55 ss LA sentenza impugnata) non essendo stata messa in discussione neppure dal ricorrente che, infatti, si è limitato a contestare di farne parte. La Corte, nel confermare la sentenza del primo giudice, ha tratto il suo convincimento sostanzialmente dal seguente compendio probatorio: 5 a) una serie di conversazioni intercettate (che si leggono da pag. 121 a pag. 129 LA sentenza impugnata); b) dal reato fine (tentata estorsione) di cui l'imputato di era reso colpevole (infra § 1.3.). Infatti, la Corte (pag. 133-134), così motiva: «A tale elemento [ndr: la commissione del reato di tentata estorsione per conto LA cosca mafiosa], già esaustivo ed indicativo LA stabile partecipazione del DA al sodalizio criminoso di cui al capo C), si aggiungono altri plurimi elementi tutti significativi LA sua messa disposizione delle necessità comuni in vista soprattutto dei suoi rapporti con due importanti esponenti LA associazione criminale (i coimputati AL LE e SM DI per cui si è proceduto separatamente come da indicazione contenuta nel capo di imputazione); infatti con AL LE, a prescindere dai pregressi e risalenti rapporti di conoscenza personale lumeggiati dal DA, in ogni caso i collegamenti e le cointeressenze emersi con lo stesso, per come già detto, sono certamente riconducibili ad affari di natura illecita;
inoltre, va ricordato che proprio SM DI si era adirato con il DA per le telefonate che questi gli faceva e spiegava la sua indignazione con la paura che potesse essere loro contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso: timore, questo, oltremodo indicativo LA sussistenza delle condizioni perché un'accusa di tale gravità possa essere mossa;
inoltre, DA accompagna periodicamente i familiari del SM DI alle visite che gli stessi fanno ai parenti detenuti;
pertanto, il DA è persona su cui SM DI sa bene di poter contare per compiti delicati considerandolo uno del gruppo. Parimenti va valorizzata la telefonata intercorsa con la fidanzata del DA ove viene pronunciata dal DA la frase incriminata "siamo legati dal vincolo di sangue", nel senso che DA, di fronte alla fidanzata che cerca di allontanarlo da un certo tipo di ambiente, ammette la piena appartenenza allo H stesso ed il vincolo di sangue che li lega;
così come significativo nell'ottica accusatoria è il riferimento a TT EN nella conv. n. 196 del 24.3.2011 definito la persona migliore di San Giorgio per essersi presentato al Giudice come malandrino, avvalora l'ipotesi accusatoria che vede il DA associato alla consorteria criminale dei SM;
ed ancora nelle conv. dell'8 e 27.5.2011 il DA fa riferimento a delle autovetture bruciate, e all'esecutore imparentato con PÈ AR il quale secondo il DA comandava il quartiere di San Giorgio ritenendosi significativo tale ultimo riferimento;
infine anche la conv. 23.7.2011 sul furto e successivo ritrovamento di un ciclomotore restituito dai nomadi che apprendevano essere di proprietà di LL e che chiedevano anche di risarcire i danni procurando una forcella nuova, vede il DA addentro alle logiche mafiose;
altrettanto accade con riferimento alla conversazione intercorsa con la Lanucara del 26.4.2011 ore 15.10 progr. 685 [....] in cui emerge la T 6 capacità di controllo del territorio, di cui è un esempio lampante l'intervento del DA a favore LA candidata Lanucara, al fine di permetterle di poter effettuare la propaganda elettorale nonostante il diverso volere degli esponenti LA cosca AR, che appoggiavano il candidato Plutino». : La Corte, quindi, sulla base di oggettivi riscontri, ha evidenziato i seguenti elementi fattuali che facevano ritenere fondata la tesi accusatoria: a) il DA, per conto LA cosca SM, si era recato a riscuotere una somma da tale "ST CC", somma avente chiara natura estorsiva;
b) il DA era ben addentro alla dinamiche LA cosca;
c) il DA accompagnava periodicamente i familiari del SM DI alle visite che gli stessi facevano ai parenti detenuti;
d) il DA era conosciuto come uno dei referenti LA cosca SM e come tale era temuto (si veda l'episodio dei nomadi) e ricercato anche per risolvere i problemi di propaganda elettorale (si veda l'episodio Lanucara); e) era stato lo stesso DA che aveva dichiarato alla propria fidanzata di essere legato "dal vincolo di sangue" agli appartenenti alla cosca. : La difesa, come si è illustrato (supra parte narrativa § 3.1.), contesta la conclusione alla quale la Corte è pervenuta adducendo, sostanzialmente, due argomenti: a) il reato fine non sarebbe sufficiente a far ritenere la partecipazione all'associazione; b) il tenore delle conversazioni era del tutto inidoneo perché si trattava di conversazioni prive di alcuna valenza essendo più che altro «mere chiacchiere, spavalderie e ideazioni fantasiose o fantastiche». Al che deve replicarsi, innanzitutto, che la Corte non ha mai affermato che la commissione di un reato fine sia di per sé sufficiente a far ritenere integri gli estremi del reato associativo: al contrario, la Corte, adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha semplicemente affermato che i reati fine possono fungere da indizi dell'appartenenza dell'imputato all'associazione sempre che risultino provati gli altri elementi richiesti dalla norma (ossia l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa LA consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale): in particolare, sul punto, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, 7 rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»: SSUU n. 33748/2005 Rv. 231670. Il ricorrente, poi, per confutare la motivazione addotta dalla Corte territoriale è ricorso alla nota tecnica retorica del frazionamento degli indizi al fine di meglio confutarli. Anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata dovendosi sul punto osservare quanto segue. Il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite LA valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - giova ricordare non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi LA prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678). Orbene, è sufficiente la lettura LA motivazione dell'impugnata sentenza, per avvedersi che la Corte, sostanzialmente, si è attenuta al suddetto procedimento logico in quanto, non solo i singoli indizi evidenziati dalla Corte sono gravi, precisi e concordanti ex art. 192 cod. proc. pen., ma anche perché, unitariamente valutati, danno un quadro probatorio univoco e convergente nei confronti dell'imputato. 8 Di conseguenza, la censura dedotta in questa sede, va ritenuta nulla più che un modo surrettizio di introdurre in sede di legittimità una nuova valutazione di quegli stessi elementi processuali già presi in esame dalla Corte territoriale ma da questa disattesi con motivazione logica e congrua e, quindi, non censurabile in questa sede. Deve, infatti, escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6^, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento LA decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/4 COD. PEN.: la censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Come si è detto, è pacifica ed incontestata l'esistenza LA cosca SM. La Corte di Appello, infatti, a pag. 55 ss, riportando quanto scritto dal primo giudice, elenca ben sette sentenze passate in giudicato (la prima risalente al 1989, l'ultima al maggio 2005) in cui fu accertata l'esistenza e l'operatività LA Cosca SM. Nella sentenza, poi, (ad es. pag. 65 ss) sono evidenziati i reati (non solo estorsivi) dei quali la cosca si era resa protagonista, fra cui vari omicidi che aveva eseguito ma anche subito avendo partecipato ad una delle cicliche cd. guerre di mafie che si scatenano quando gli equilibri fra le cosche, per un motivo o un altro, vengono meno: quindi, si può affermare che l'aggravante in questione non solo era stata ritualmente contestata, ma risultava comprovata da numerose sentenze passate in giudicato. A fronte di tale compendio probatorio, l'imputato, con l'atto di appello (pag. 14) aveva dedotto il seguente testuale motivo: «L'impugnata sentenza non spende, poi, un rigo di motivazione in relazione all'aggravante di essere l'associazione armata. Vi è solo un riferimento (vds pag. 335) laddove si afferma che la cosca ha la disponibilità di armi senza però spiegare da quale elemento ciò viene dedotto atteso che nessun atto processuale autorizzava a ritenere la detta associazione armata>. Al che deve osservarsi che il motivo di appello, nei termini in cui era stato dedotto, è inammissibile stante la sua assoluta genericità. Infatti, se è vero che a pag. 335 LA sentenza di primo grado, il giudice dell'udienza preliminare si 9 era limitato a scrivere, sic et simpliciter, che la cosca SM aveva la disponibilità delle armi, è, però, anche vero che tutta l'attività LA cosca SM era stata ampiamente descritta a pag. 179 ss in cui (specie a pag. 215 ss) il giudice dell'udienza preliminare aveva evidenziato, appunto, il ruolo che l'omonima cosca aveva avuto nelle guerre di mafie e, quindi, l'ampia disponibilità di armi. Su questo aspetto, il ricorrente, né nei motivi di appello, né nel presente ricorso, ha ritenuto di spendere una sola parola, sicchè la doglianza è manifestamente infondata essendo del tutto aspecifica e generica rispetto all'ampio compendio probatorio evidenziato prima dal giudice dell'udienza preliminare (pag. 179 ss LA sentenza di primo grado), e, poi, dalla Corte di Appello (pag. 55 ss LA sentenza impugnata, in cui la Corte ha richiamato quanto scritto dal primo giudice) dal quale si evince, a chiare lettere, la disponibilità, da parte LA cosca SM - di cui il DA è stato ritenuto far parte di armi.- Irrilevante, infine, deve ritenersi la circostanza che, secondo la difesa, altra sentenza avrebbe escluso l'aggravante in esame proprio in relazione alla cosca SM (pag.
8-9 ricorso): sul punto, infatti, è appena il caso di rilevare che si tratta di un accertamento che, proprio perché relativo ad altro processo celebrato con il rito ordinario, non può far stato nel presente giudizio (celebrato con il rito abbreviato) che si basa su autonome e diverse fonti di prova che, come si è detto, conclamano la disponibilità di armi da parte LA cosca SM.
1.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-629 COD. PEN.: la Corte ha ritenuto la fondatezza LA tesi accusatoria, sulla base LA conversazione intercettata il 03/04/2010 (pag. 129), adducendo la seguente testuale motivazione: «in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato-fine di tentata estorsione di cui al capo P) può affermarsi che solidi elementi del suo coinvolgimento emergono dal sopra riportato dialogo intercorso con AL LE, che si palesa esplicito nei suoi contenuti, posto che l'AL si lamenta del mancato pagamento LA tangente da parte di tale ST CC;
ed infatti, dal dialogo si evince che ST CC avrebbe dovuto pagare una tangente e per la riscossione era stato incaricato il DA - "me lo immaginavo che eri venuto tu dice.."; ma il rifiuto opposto "..ci hanno mandato...i bonifici ce li hanno - sbagliati..." faceva restare male l'AL il quale replicava "..Andava e se li prestava e fa il suo dovere! Fatti suoi sono, la prossima volta che va e mette mano e lo cacciano fanno bene, che non venga più! Ciao." Né può ritenersi convincente sul piano logico la spiegazione offerta dal DA, posto che questi si limita ad affermare che «era andato a riscuotere una somma da tale ST CC ma non sapeva motivo di quella riscossione»; orbene;
è evidente 10 che l'affermazione difensiva secondo cui la riscossione riguardava un credito lecito che ST CC doveva all'AL per lavori svolti è una asserzione del tutto sguarnita di prova, posto che se ciò fosse stato vero la difesa avrebbe potuto dimostrarlo;
resta fatto dunque che manca qualsiasi spiegazione logica alternativa alla prospettata ipotesi accusatoria, desunta dal chiaro tenore del dialogo intercettato e correttamente avallata dal Primo giudice;
si rammenta peraltro che l'identificazione LA persona offesa non costituisce elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi LA fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 48421 del 19/06/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) RV.-2137973)». A fronte di tale limpida motivazione, con la quale la Corte, dopo avere preso in esame la tesi difensiva dedotta con il motivo di appello, l'aveva puntualmente disattesa alla stregua di ineccepibili argomenti di natura logica, il ricorrente, in questa sede, si è limitato, in modo tralaticio, a ribadire, in pratica, la propria tesi difensiva, senza evidenziare alcun vizio motivazionale ed insistendo sul fatto che, a suo avviso, nell'azione compiuta non erano ravvisabili né gli estremi del tentativo né alcuna violenza o minaccia. Sul punto, però, è sufficiente osservare che l'azione era idonea perché il DA si era recato per riscuotere "il pizzo" da un imprenditore estorto il quale già sapeva di dovere pagare (infatti, non mostrò alcuna meraviglia quando il DA si presentò) ma che non pagò non perché non fosse stato intimidito (fatto comunque irrilevante perché ciò che rileva è che la minaccia sia tale da impressionare l'uomo medio) ma perché, per un disguido da parte di chi doveva essere a sua volta pagato (un suo debitore) non aveva il denaro per pagare (si legga, in proposito, il colloquio che il DA ebbe con "mastro CC" e che il DA, poi, riferì all'AL: pag. 129 ss).
1.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 203/1991: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata. Il giudice dell'udienza preliminare, a pag. 335 LA sentenza, dopo avere ricostruito il tentativo di estorsione a danno di "ST CC", conclude affermando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, sotto il profilo del metodo mafioso in quanto il DA, nel recarsi da "ST CC" a riscuotere il "pizzo", si era avvalso LA forza intimidatrice derivante dalla vicinanza o appartenenza al sodalizio SM, in nome e per conto del quale si era, appunto recato da "ST CC" a riscuotere il "pizzo" che costui sapeva dovere pagare a quella cosca. Il ricorrente, con l'atto di appello (pag. 15), si era limitato a sostenere che nessuna prova era stata raggiunta in ordine alla contestata aggravante di cui 11 all'art. 7 LA legge 203/1991 né sotto il profilo del metodo mafioso né sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa». Si tratta di un motivo del tutto generico ed aspecifico a fronte dell'univoco compendio probatorio evidenziato dal primo giudice che rende del tutto irrilevante la circostanza che la Corte non ha espressamente motivato sul punto, essendosi solo limitata a riportare (pag. 132 LA sentenza impugnata) quanto affermato dal giudice dell'udienza preliminare. In altri termini, l'inammissibilità originaria del motivo di appello (rilevabile anche da questa Corte), rende irrilevante l'omessa motivazione LA Corte territoriale tanto più ove si consideri che il ricorrente, in questa sede, si è limitato solo a dolersi del suddetto preteso vizio non avvedendosi che il motivo di appello era, di per sé, inammissibile.
1.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata. Infatti, la motivazione addotta dalla Corte territoriale (gravità dei reati;
intensità del dolo: pag. 134 ss), deve ritenersi insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, : nel motivare il diniego LA concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
2. AU IC NI UI è stato ritenuto colpevole di far parte LA cosca mafiosa "Borghetto AR ND con il precipuo compito di occuparsi del sostentamento dei - * detenuti facenti parte LA cosca e delle loro famiglie: capo sub a) dell'imputazione. La Corte territoriale (pag. 50 ss LA sentenza impugnata), dopo avere evidenziato che «le fonti di prova a carico del RE nel presente procedimento penale si sostanziano nelle dichiarazioni auto-accusatorie ricavabili dalle intercettazioni dialoghi intercorsi tra RE e altri due associati CO IC e IN NC, oltre che con IN» ed avere riportato le conversazioni intercettate, ha addotto la seguente testuale motivazione: «Anzitutto va esaminata quella [ndr: l'intercettazione] dell'8.12.2008 tra CO e RE, che a giudizio di questa Corte, ha un elevato valore accusatorio. Quanto al contenuto deve dirsi che emergerebbe palesemente che il 12 RE si occupa del sostentamento dei detenuti LA cosca e delle famiglie degli stessi. In tale attività prendere ordini da ZZ LE ("io ho fatto come mi ha detto LE"), e si adegua alle indicazioni sulle modalità esecutive indicategli da CO IC ("mese per mese glieli devi dare Totò!") e poiché sa di svolgere bene il suo compito, ritiene di essere nel giusto se non adempie a qualche obbligo ("e nessuno mi può dire niente nessuno, l'unico a FA non gli ho mandato niente perché parla assai, è risentito con me, per che cosa? Dopo quello che faccio...o no, tu, che facevi?"). Né occorre che si accerti la provenienza delle somme che logicamente appare riconducibile alla associazione altrimenti non si intenderebbe come mai il RE debba scrupolosamente attenersi agli ordini impartitigli e non sia invece libero di decidere autonomamente come effettuale delle personali elargizioni, come sarebbe stato logico se si fosse trattato di mere liberalità, che avessero ad oggetto somme nella sua personale disponibilità, né l'entità delle somme di cui discorre (cento o duecento euro) appare di scarso rilevo ove si consideri una erogazione periodica (mese per mese) e la pluralità di detenuti destinatari. In secondo luogo la conversazione del 23.12.2008 tra IN NC e RE, captazione avvenuta tra presenti, mentre per caso era aperto il telefono intercettato in attesa che il chiamato rispondesse al telefono, corrobora il quadro accusatorio già emerso dalla disamina LA prima conversazione contribuendo a rafforzarne la valenza probatoria: l'interpretazione del contenuto LA conversazione in argomento in questo caso rileva con riferimento alla desumibile confidenza e complicità associativa trai due conversanti senza che questo possa essere escluso da una pregressa conoscenza tra i due dialoganti, che dall'infanzia vivono nello stesso quartiere, come sostiene la difesa;
inoltre, il riferimento fatto dallo IN a possibili agguati ("se ci vogliono male vengono e ci ammazzano là dall'avvocato") consente di ricondurre il dialogo e dunque i rapporti tra i due conversanti al contesto specificamente LA associazione criminale per cui è processo. Quindi, in conclusione prevale l'interpretazione in chiave accusatoria avallata dal GUP, che corrobora il quadro accusatorio, già emerso in modo pieno ed esaustivo a carico del RE dalla prima conversazione. Come già rilevato dal GUP pertanto può conclusivamente affermarsi che è emerso un comportamento, del RE, oltremodo fattivo e concreto anche se di ausilio ed esecutivo che apporta uno stabile e permanente contributo all'associazione - in esame di cui "fa e prende parte assumendo un ruolo dinamico e funzionale al suo permanere e rafforzarsi” (Cfr., Cass. pen., S.U., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO e Corte di cassazione, sez. I penale sentenza 13 marzo 2015, n.11008) che integra pienamente gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato contestato al RE». 13 M Quindi, in sostanza, la Corte: ha evidenziato le fonti di prova;
ha spiegato perché quelle conversazioni costituiscono un oggettivo ed univoco riscontro alla tesi accusatoria;
ha preso in esame la tesi difensiva, ma l'ha disattesa alla stregua di puntuali argomenti di natura logica;
ha chiarito che il ruolo che l'imputato svolgeva nell'ambito LA cosca era - funzionale al suo permanere e rafforzarsi, così some ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità alla quale, quindi, si è adeguata. In questa sede il ricorrente ha dedotto, due doglianze (cfr supra parte narrativa § 4): a) travisamento LA prova;
b) violazione di legge. : Quanto al travisamento LA prova, va, innanzitutto, precisato che con tale sintagma, s'intende l'utilizzazione di un'informazione inesistente o l'omissione 14 LA valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato : probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere LA decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica: ex plurimis Cass. 13994/2006 Rv. 233460; Cass. 38788/2006 riv 235509. In secondo luogo, questa Corte di legittimità, ha precisato che, nell'ipotesi di decisione di secondo grado difforme da quella di primo, il vizio di prova omessa (vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio), o di prova "travisata", (palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali) assume rilevanza, nel giudizio di legittimità, soltanto quando l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato. Qualora, invece, ci si trovi innanzi ad una cd. doppia conforme (doppia pronuncia di uguale segno) il vizio di travisamento LA prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del devolutum (che impedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell'iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento LA prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo: ex plurimis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 14 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438. Orbene, è sufficiente leggere la motivazione addotta dalla Corte territoriale, per avvedersi che: a) la Corte ha integralmente confermato la decisione di primo grado (riportata a pag. 53 ss LA sentenza impugnata): non sono stati, quindi, introdotti, per la prima volta, nuovi e diversi elementi probatori su cui la difesa non avesse avuto modo di difendersi;
b) il cd travisamento LA prova lamentato dal ricorrente, tale non è perché si tratta solo di una diversa lettura delle suddette intercettazioni fondata sulla tesi difensiva secondo la quale il ricorrente effettuava elargizioni a favore di amici per puro spirito di liberalità: tesi, questa, però, come si è detto, presa in esame dalla Corte territoriale, ed ampiamente confutata con argomenti di natura logica ineccepibili. Stessa cosa dicasi per l'intercettazione del 23/12/2008 LA quale la Corte ha dato un'interpretazione del tutto coerente con tutto il contesto e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. Quanto, infine, alla pretesa violazione di legge (per avere la Corte ritenuto che l'imputato facesse parte LA cosca mafiosa sulla base di quelle due sole conversazioni minimali suscettibili, peraltro, di una lettura credibile alternativa), la doglianza è mal posta: il problema non è la "quantità” delle prove ma "la qualità" perché anche una sola prova, ove sia univoca ex art. 192 cod. proc. pen. è sufficiente a giustificare una condanna. E, nel caso di specie, il tenore delle conversazioni è davvero inequivoco sul . ruolo che l'imputato svolgeva nell'ambito LA cosca mafiosa, sicchè, nella decisione LA Corte, non è ravvisabile alcuna violazione di legge proprio perché nessuna norma stabilisce quale debba essere la "quantità" delle prove necessarie per una condanna.
3. LL GI 3.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 629 COD. PEN. 7 L. 203/1991 (CAPO SUB I): l'imputato è stato ritenuto colpevole, in concorso con altri imputati giudicati separatamente, del delitto di estorsione a danno di un imprenditore non identificato, operante sul territorio del quartiere San Giorgio, costringendolo a versare un importo pari ad una percentuale variabile tra il 2,5% ed il 5% del prezzo dei lavori appaltati. La prova LA consumazione del suddetto delitto, è costituita dall'intercettazione del 06/12/2011 (che si legge a pag. 37 ss LA sentenza impugnata) relativamente alla quale la Corte (pag. 47 LA sentenza) così scrive: la conversazione del 6.12.2011 costituisce la prova evidente che i due 15 (AN e CO) avevano chiesto ed ottenuto (dunque estorsione consumata) una tangente per una percentuale comunque variabile tra il 2,5 ed il 5% (capo I LA rubrica)». La Corte, poi, nel confutare la tesi difensiva, osserva: «[...] l'appellante incentra le argomentazioni difensive sulla circostanza che, se è vero che nelle conversazioni incriminate si parla di percentuali, non tutte le volte che si parla di percentuali deve necessariamente esserci una estorsione. Tuttavia, tale argomentazione appare assolutamente inconsistente laddove si analizzi il dialogo nel suo complesso, in cui i due parlano di "aggiustamenti" ossia accordi sulla entità LA percentuale da pretendere, sicchè non c'è dubbio che si tratti proprio di estorsioni;
tale interpretazione peraltro risulta inequivocabilmente avallata dal prosieguo LA conversazione [...]>>. In questa sede, la difesa ha rilevato che, nonostante con i motivi di appello avesse sostenuto che era illogico trarre dalle conversazioni la prova nel concorso del reato in quanto da esse emergeva solo che il AN era stato semplicemente messo a conoscenza dei fatti, la Corte, sul punto aveva omesso di motivare, limitandosi ad affermazioni assertorie ed apodittiche. Al che deve replicarsi che non è vero che la Corte non abbia preso in esame la tesi difensiva: al contrario, l'ha valutata ma l'ha severamente stigmatizzata rilevandone l'assoluta inconsistenza "laddove si analizzi il dialogo nel suo complesso", motivazione questa che non è affatto assertoria o apodittica perché il dialogo intercettato è di una chiarezza davvero disarmante in quanto, come appare evidente dalla semplice lettura LA trascrizione, il CO non parla con il AN per metterlo al corrente delle tangenti da riscuotere, ma parla con l'imputato come il correo al quale chiedeva di ricordargli la percentuale che loro avevano chiesto ai vari imprenditori, tant'è che il AN, bene a conoscenza di cosa il CO stesse parlando, rispondeva a tono: si è, in altri termini, di fronte ad una vera e propria confessione di una chiarezza tale che non consente di prendere in esame la tesi alternativa prospettata dalla difesa che, facendo leva su poche frasi estrapolate dall'intero contesto (cfr pag. 4 ricorso), trascura tutto il resto. Infine, la difesa, ha sostenuto che la Corte, per ritenere la colpevolezza del AN per il reato sub I), era stata costretta ad argomentare sulla base del coinvolgimento dell'imputato nel diverso reato di cui al capo N), utilizzando, quindi, la prova di un reato (capo sub n) anche per un altro (capo sub i). Anche tale censura è manifestamente infondata. Sul punto è sufficiente osservare che la Corte non si è affatto avvalsa LA prova del reato sub n) anche per il reato sub i), essendosi limitata ad affermare che il dialogo fra CO e AN (avente ad oggetto l'estorsione di cui al capo sub i) era, poi, avallata dalla circostanza che i due parlarono anche di un'altra estorsione (quella di cui al 16 capo n) e, anche per questa, il CO «coinvolge direttamente nella condotta estorsiva di cui rammentano i passaggi anche il AN, che deve ritenersi inequivocabilmente coinvolto in prima persona negli episodi criminosi di cui il CO vuole ricostruire i dati, chiedendo aiuto alla memoria del AN».
3.2. VIOLAZIONE DELL'ARTT. 629 COD. PEN. (CAPO SUB N): l'imputato, unitamente a AR GI per il quale si è proceduto separatamente, è stato ritenuto colpevole del delitto di estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/1991 perché costringeva un imprenditore rimasto sconosciuto a versare un importo di € 2.100,00 per un appalto del valore di € 60.000,00. La prova LA consumazione del suddetto delitto, è costituita sempre dall'intercettazione del 06/12/2011 relativamente alla quale la Corte (pag. 47 ss LA sentenza) così scrive: «[...] all'inizio del dialogo, infatti, il CO chiedeva al AN se ricordasse l'importo di una tangente che avevano richiesto al titolare di un'impresa, che stava effettuando dei lavori edili relativi ad una strada, il quale era stato accompagnato da un individuo indicato dal CO con l'appellativo di "Americano". Il CO considerava, poi, che, se avessero imposto quella cifra, non avrebbero rispettato l'imprenditore, avendo preteso il 5% ["Quattro e cinque, non lo rispettavamo affatto...cinque"]. L'espressione "non lo rispettavamo affatto" è di rilevo perché il CO coinvolge direttamente nella condotta estorsiva di cui rammentano i passaggi anche il AN, che deve ritenersi inequivocabilmente coinvolto in prima persona negli episodi criminosi di cui il CO vuole ricostruire i dati, chiedendo aiuto alla memoria del AN;
pertanto, superando i dubbi adombrati dalla difesa, può ritenersi che il AN è stato direttamente coinvolto negli episodi estorsivi di cui i due discorrono e non si è limitato, da extraneus, come vorrebbe sostenere la difesa, ad apprenderne le dinamiche. Quanto all'episodio di cui al capo N, la difesa pone altresì l'accento sulla dubbia interpretazione LA frase relativa alla percentuale, posto che, secondo la interpretazione del consulente di parte, il CO pronuncia la frase "qua sopra di si sono aggiustati", il che riferirebbe l'accordo a terze persone con esclusione del coinvolgimento del AN nell'ipotizzato illecito, mentre il perito del giudice sia pure in forma dubitativa trascrive nel senso che la frase pronunciata dal CO è "ci siamo aggiustati", il che deporrebbe per un diretto coinvolgimento;
in ogni caso, però, il GUP nell'affrontare la questione interpretativa così ha definitivamente e condivisibilmente superato, a giudizio di questa Corte, le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno LA estraneità del AN, evidenziando che il CO subito dopo la frase "in contestazione" dice "... il lavoro era 60 mila euro, non mi sono aggiustato per niente..": affermazione in prima persona singolare che cozzerebbe con l'interpretazione data dal perito di parte [....] Si rammenta, 17 infine, sempre rispondendo ad una delle doglianze difensive, che l'identificazione LA persona offesa non costituisce elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi LA fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 48421 del 19/06/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv- 257973)». In questa sede, il ricorrente ha riproposto, in modo tralaticio, gli stessi argomenti dedotti in grado di appello ma disattesi, con la motivazione supra riportata per esteso, dalla Corte territoriale, con argomenti nei quali non sono ravvisabili illogicità manifeste o contraddittorietà di alcun genere. In particolare, la difesa, ha insistito sulla pretesa illogicità LA conclusione alla quale la Corte sarebbe pervenuta in ordine all'interpretazione del dialogo che vedrebbe il AN nelle vesti di un extraneus che veniva messo a conoscenza, dal CO, di due estorsioni. Ma, anche a tal proposito, non può che ribadirsi quanto detto in relazione al reato di cui al capo sub i) e cioè che, correttamente, la Corte ha valutato la conversazione nella sua interezza giungendo a ritenere che anche per il capo sub n) la consumazione è provata dalle espressioni usate dai due conversanti: CO: "ma il quattro e cinque mi pare che era, mi pare che gli ho detto meno del tre, il tre dici;
AN: ma se è il tre sono qualche tremila euro" (pag. 47 11 sentenza impugnata). La suddetta decisione deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità LA motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
ex plurimis SSUU 24/1999. 3.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-629 COD. PEN. (CAPO SUB L): l'imputato è stato ritenuto colpevole, in concorso con altri imputati giudicati separatamente, del delitto di estorsione a danno di RI IC, titolare dell'omonima impresa edile, per avere compiuti atti idonei in modo non equivoco a costringerlo a versare una imprecisata somma di denaro in relazione ai lavori di sbancamento che la suddetta impresa doveva eseguire. 18 ли La prova LA consumazione del suddetto delitto, è costituita sempre dall'intercettazione del 06/12/2011 (che si legge a pag. 46 ss LA sentenza impugnata) relativamente alla quale la Corte (pag. 47 ss LA sentenza) così scrive: Quanto al capo L relativo alla estorsione in danno LA Ditta LL la difesa evidenzia come l'accusa non abbia saputo indicare quali lavori abbia effettuato la Ditta, sui quali sarebbe stata chiesta la somma imprecisata di cui al capo di imputazione (AN: "no, RI se la vede, ma però non ha detto niente, ma hanno iniziato?; CO: "non lo so, lui dice che se inizia ci dà i soldi! se lo pagano, che so che gli ha detto..."); orbene, anche in questo caso, secondo questa Corte il dialogo captato, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, consente di ritenere che ci sia stata una estorsione, atteso che proprio il fatto che la condizione per il pagamento LA tangente è la circostanza di fatto che il LL avrebbe fatto un certo lavoro è fatto direttamente consequenziale e rispondente alle massime di comune esperienza. Il contenuto del dialogo captato si appalesa pertanto esaustivo per l'accertamento del fatto come contestato pur in assenza di ulteriori riscontri investigativi, trattandosi di inequivoche dichiarazioni aventi contenuto auto-accusatorio, che fanno specifico riferimento ad una TA che, nel caso in cui dovesse procedere all'esecuzione di lavori, è pronta a corrispondere il prezzo LA tangente». In questa sede, la difesa ha sostenuto che la Corte aveva ritenuto la sussistenza del tentativo pur in assenza di qualsiasi prova sul fatto che la TA LL avesse mai effettuato lo sbancamento del quale si parla nella conversazione intercettata. In altri termini, non era possibile parlare di atti univoci ed idonei in quanto mancava il presupposto per il tentativo, ossia l'esistenza di una TA che aveva acquisito un lavoro. La censura è fuorviante per la semplice ragione che, come emerge dal colloquio, il tentativo di estorsione era stato già compiuto in quanto l'imprenditore aveva già acconsentito a versare all'imputato (e al CO) una tangente non appena avesse iniziato i lavori. Infatti, quando i due parlano, il suddetto dato di fatto lo danno per assodato, ed il loro dubbio consisteva solo nella circostanza che ignoravano se i lavori fossero o no iniziati e, quindi, se potessero o meno riscuotere la tangente pattuita.
3.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN.: in relazione al delitto associativo di cui al capo sub A), la difesa sostiene che la Corte, del tutto impropriamente, aveva dedotto l'appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa solo perché il medesimo si era recato a visitare il TE che si trovava ristretto in carcere nel maggio 2011. La censura è manifestamente infondata. 19 M La Corte (pag. 49 sentenza impugnata) ha confermato la sentenza di primo grado, adducendo la seguente testuale motivazione: «Con riferimento poi alla contestazione associativa conclusivamente la prova dell'avvenuta commissione dei delitti-scopo ossia le estorsioni di cui si è fin qui discusso consentono di delineare in modo chiaro il ruolo dinamico-funzionale del AN in seno alla compagine associativa, mentre il dato valorizzato dal GUP ossia l'essersi recato in carcere a trovare IN AR una volta nel maggio 2011 serve a meglio definire i contorni LA sua intraneità al sodalizio e LA affectio societatis e giova a rafforzare il quadro probatorio già emerso aliunde. In conclusione può evidenziarsi, come sostenuto dal GUP, che le conversazioni intercettate permettono di ritenere provato non soltanto come il AN, assieme al CO, fosse assiduamente impegnato nella gestione delle tangenti da imporre ai titolari delle più variegate attività commerciali tanto da poter dire - come ha scritto il Gip nell'ordinanza custodiale che gli stessi non riuscivano più a "..ricordare quanto avessero imposto e a chi.."- ; come, ancora, il AN fosse informatissimo sugli esiti delle singole procedure estortive attivate (AN al CO: "..Ai LL che hai fatto?.. Vedi quale TA è... NO sta parlando per la TA delle pulizie.. Là non è successo niente, niente questo qua è quello che mi dicevano loro... Questo del LL..."); ma deve sottolinearsi, ancora, lo strettissimo legame tra l'imputato ed i AR, la straordinaria vicinanza del AN a PÈ AR, con il quale avrebbe dovuto incontrarsi per parlare di un altro lavoro [....] ed a AR AN, del quale è zio e con il quale aveva avuto colloqui presso la Casa Circondariale ove lo stesso era ristretto, essendone anche lo zio materno. Va infine respinta la richiesta subordinata LA difesa di escludersi l'aggravante dell'associazione armata, essendo emersa, al contrario di quanto asserito dalla difesa, la prova LA esistenza di armi nella disponibilità LA cosca come si evince dalla seguente conversazione captata [....]». In questa sede, la difesa ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente desunto l'appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa, dalla commissione dei semplici reati fine e dalla conoscenza e parentela con i AR e dal fatto che si era recato in carcere a far visita al TE. In realtà, la suddetta doglianza si limita ad offrire una lettura parcellizzata LA motivazione LA Corte che, correttamente, ha valutato in modo unitario tutti gli elementi emersi a carico del ricorrente per ricomporli in un quadro unitario che non lascia margini ad ipotesi alternative al "ruolo dinamico- funzionale del AN in seno alla compagine associativa", ruolo che emerge a tutto tondo dalla conoscenza delle dinamiche dell'associazione in specie quelle relative al settore estorsivo. 14 2 020 3.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata, valendo anche per il AN quanto detto a proposito del DA (supra § 1.5.).
3.6. Infine, il motivo "nuovo" dedotto con la memoria del 22/02/2016, va ritenuto inammissibile in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585/4 c.p.p., devono avere ad oggetto solo i capi o i punti LA sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525. E, nel caso di specie, è palese che il cd. motivo nuovo, in realtà è un motivo che nulla ha a che vedere con quelli originariamente proposti. i -NI UN4. NI NC - NI LU 4.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 610 COD. PEN.: capo sub r) addebitato al solo SM NC. UI è stato ritenuto colpevole «del reato p. e p. dagli artt. 610 c.p., 7 L. n. 203/91, perché, mediante minaccia, costringeva ME IC, in qualità di socio e responsabile amministrativo LA "Compagnia Portuale T. Gullì" S.r.l., a mettere a disposizione una gru di dimensioni speciali (parte del patrimonio aziendale esclusivo LA S.r.l.), per consentire all'impresa edile De PA S.r.l., di montare e rendere operativa la gru necessaria alla prosecuzione delle attività in due distinti cantieri edili. Fatto aggravato in quanto commesso con modalità mafiose». In relazione al suddetto reato, la Corte (pag. 106 LA sentenza impugnata) così motiva: «Quanto all'ipotesi contestata al capo R) con riferimento all'art. 610 cp occorre rilevare che l'accusa si incentra sulla conversazione del 13 ottobre 2011 in cui SM, parlando con il suo ignoto interlocutore presente, credendo di non essere intercettato con il telefono aperto e mentre aspettava di collegarsi con altro interlocutore telefonico, che stava appunto chiamando, raccontava delle modalità chiaramente sopraffattrici con le quali aveva imposto un facere al ME, minacciandolo con la frase "devi stare zitto gli devi montare la gru" in modo larvato, ma comunque idoneo ad esercitare una pressione psicologica e ad incidere sulla sfera LA libertà del soggetto passivo, onde costringerlo a fare qualcosa. Orbene, questa Corte prende atto del fatto che il ME, rappresentante LA compagnia portuale, che diede in affitto la gru al De PA, ebbe a spiegare agli inquirenti di non aver subito alcuna coartazione, e precisava 21 M che gli era stato chiesto un favore gentilmente dal SM e che egli aveva G-. manifestato perplessità sulla affidabilità del De PA, al quale poi concedeva l'affitto LA gru, ricevendo regolare pagamento dell'affitto, come da fattura acquisita del 23.12.2011, e ribadiva (anche sentito dalla difesa in sede di indagini difensive) che il favore gli era stato chiesto con gentilezza e che il SM aveva anche garantito per il De PA stesso;
tuttavia, tale dichiarazione appare in contrasto con il dato oggettivo emerso dalle intercettazioni e non vale ad inficiarne la indubbia valenza accusatoria, soprattutto ove si consideri che le dichiarazioni auto-accusatorie rese dal medesimo SM, ignaro di essere intercettato, appaiono scevre da ipotetiche millanterie proprio perché rese spontaneamente e neanche nel corso di una captazione telefonica, ma durante una conversazione tra presenti, del tutto casualmente captata attraverso la disposta intercettazione telefonica, che in quel momento era attivata. Risulta, pertanto, accertato oggettivamente il contestato reato nonché è accertato che l'attività criminosa sia stata posta in essere con le modalità di tipo "mafioso">>. In questa sede, il ricorrente si è limitato a ribadire la propria tesi difensiva, ossia la totale assenza di minacce nei confronti del ME IC, suo amico e cliente, al quale si era rivolto soltanto per chiedere un favore a beneficio dell'altro amico e cliente, il De PA. Al che deve replicarsi che la suddetta censura è di puro merito in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare la propria alternativa tesi difensiva già disattesa dalla Corte territoriale con motivazione nella quale non sono ravvisabili vizi motivazionali di alcun genere in quanto argomentata sulla base di oggettivi dati fattuali. Infine, sussistente deve ritenersi anche l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, in quanto le modalità con le quali furono profferite le minacce e la caratura criminale del SM, ben conosciuta dal ME (cfr il tenore del dialogo riportato a pag. 106 LA sentenza impugnata, nonché il commento del primo giudice - recepito dalla Corte - che bene focalizza "le evidenti modalità mafiose") giustificano la conclusione alla quale entrambi i giudici di merito sono concordemente pervenuti.
6.2. VIOLAZIONE ART. 12 QUINQUIES D.L. 306/1992: tutti e tre gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del suddetto reato «perché in concorso tra loro, SM NC e SM UN attribuivano fittiziamente a SM LU la titolarità LA maggioranza delle quote sociali LA UG S.r.l. ed inoltre, SM UN, attraverso il fittizio ruolo di amministratore unico, attribuiva fittiziamente alla predetta S.r.l. i proventi economici conseguenti all'esercizio ed allo sviluppo dinamico dell'attività sociale d'impresa, in realtà gestiti e nella disponibilità di SM NC, al fine di eludere le disposizioni di legge in 2 222 materia di misure di prevenzione: in Reggio Calabria dal 7.12.2005 al 31.12.2011>>. La difesa ha articolato le sue doglianze su due livelli: a) la Corte aveva ignorato i motivi di appello con i quali si era dimostrata la liceità LA provenienza dell'azienda del SM, la copiosa documentazione prodotta, le testimonianze del commercialista dott. Tortorella, del consulente tecnico dott. Gentile e LA teste AL, elementi tutti che conclamavano la fondatezza LA tesi difensiva secondo la quale l'intestazione delle quote a SM LU e a SM UN non era dovuta ad un intento elusivo, ma ad un accordo famigliare fra il SM NC e la propria moglie CH EL i quali nella separazione consensuale aveva pattuito che avrebbero proceduto al trasferimento LA UG ai figli all'atto del raggiungimento LA loro maggiore età (ricorso da pag. 7 a pag. 13); b) la Corte territoriale non aveva tenuto in alcun conto l'ordinanza con la quale, in data 14/11/2007, la stessa Corte di appello di Reggio Calabria aveva concesso al SM NC la riabilitazione speciale in relazione alla misura di prevenzione LA sorveglianza speciale eseguita dal 07/02/1990 al 08/05/1992 ! (pag. 13 ss del ricorso). Dalla suddetta ordinanza si evinceva che: b1) il ricorrente era stato sempre assolto nei vari processi in cui era stato imputato ex art. 416 bis cod. pen. per fatti risalenti alla metà degli anni novanta;
b2) con decreti del 15/05/1995 e del 27/11/1997, il Tribunale di Pescara e quello Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, avevano disatteso la richiesta di sottoposizione del SM NC alla duplice misura personale e patrimoniale, con revoca di tutti i beni sottoposti a sequestro, misura richiesta proprio in relazione a quei fatti per cui era stato assolto;
b3) il tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 26/11/2003, aveva concesso al SM NC la riabilitazione riguardo alla condanna per omicidio pronunciata il 12/03/1982 e commesso il 22/02/1980 quando era ancora minorenne;
b4) il SM, successivamente ai fatti per i quali era stato sottoposto a processo (supra b1) non era più incorso in alcuna altra vicenda di natura penale come risultava dai certificati di carichi pendenti tutti totalmente negativi.
6.2.1. In punto di diritto, va rammentato che l'art. 12 quinquies, intitolato "trasferimento fraudolento di valori", introdotto con il decreto legge n. 306/1992 ("provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) conv. in L. n. 356/1992 stabilisce che: «salvo che fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 23 ли prevenzione patrimoniali [....] è punito con la reclusione da due a sei anni>>. Il disvalore LA condotta è stato individuato nella «utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli LA simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»: SSUU n. 8/2001. Pertanto, ove si tenga presente il provvedimento nel quale la suddetta norma fu inserita ("provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"), si può agevolmente affermare che il bene giuridico che la norma ha inteso proteggere è quello LA trasparenza dei negozi giuridici proprio al fine di consentire un controllo sull'attività economica dei soggetti pericolosi (in particolare quelli mafiosi) ed evitare, quindi, un inquinamento LA struttura produttiva LA società il cui controllo costituisce, alla fin fine, lo scopo ultimo di tutta la criminalità (mafiosa e non). Quanto alla struttura e alla natura giuridica del reato, la giurisprudenza di questa Corte, ha enunciato i seguenti principi di diritto: l'art. 12 quinquies delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Una volta realizzata |""attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento [...] Il permanere LA situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si profila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere, un effetto lato sensu "traslativo", da iscrivere nel più ampio genus del c.d. "riciclaggio", come dato non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile»: SSUU, 8/2001; ciò in pratica, comporta che, nelle ipotesi di attività imprenditoriale, costituisce nuovo ed autonomo reato e non già un post - factum non punibile la creazione, da un'originaria società fittizia, di nuove società, al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni. Si è, infatti, chiarito che il delitto in esame è configurabile non solo con riferimento al momento iniziale LA nascita LA impresa (quando, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità formale dell'impresa stessa o LA società); ma anche con riferimento al momento successivo relativo alla vita LA impresa, quando, una volta che l'impresa o la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comunque l'inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti illeciti fini (cfr. in questo senso Cass., sez. 1, 15 ottobre 2003, n. 43049; Cass., sez. 2, 8 24 M marzo 2011, n. 23131). Ciò vuoi dire che l'eventuale liceità LA genesi LA società in sequestro non esclude la commissione del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies con riferimento al successivo ingresso nella compagine sociale di soci occulti mossi dalle finalità illecite indicate nella suddetta norma incriminatrice»: Cass. 5647/2014; Cass. 23197/2012 Rv. 252835, ha ribadito che «in base ad una nozione ampia di "attribuzione" deve ritenersi che sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici societari qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie. La creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società o i cambi dei vertici societari, possono realizzare attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione LA reale proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato>>; conf.: Cass. 43400/2005 Rv. 233260; Cass. 30605/2009 Rv. 244482; Cass. 24657/2014 Rv. 262045; Cass. 10024/2008 rv. 242754. l'attribuzione, LA "titolarità" o LA "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un'attribuzione patrimoniale illecita. Il permanere LA situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si profila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere, un effetto lato sensu "traslativo", da iscrivere nel più ampio genus del c.d. "riciclaggio", come dato non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile»: SSUU, n. 8/2001; Cass. 15781/2015 riv 263531, ha ribadito che «l'espressione "attribuzione fittizia LA titolarità o LA disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto o nell'interesse del quale - - l'attribuzione è operata;
ne consegue che anche un contratto di appalto 25 gestito, apparentemente dall'impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus">>; Il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario" caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato: ex plurimis: Cass. 13083/2014 Rv. 262764; Cass. 2483/2015 Rv. 261980; Cass. 24379/2015 Rv. 264178; Cass. 45/2012 Rv. 251750; Cass. 15489/2004 Rv. 229343; Il delitto previsto dall'art.12 "quinquies" LA legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto LA fittizia attribuzione LA titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità: Cass. 18852/2013 Rv. 256242; Cass. 15489/2004; Cass. 14626/2005. I suddetti principi (in specie la natura istantanea del reato e la sua configurabilità anche se commesso da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato) consentono di meglio precisare la natura giuridica del reato in esame nel senso di ritenere che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio reato di pericolo astratto proprio perché è sufficiente che un soggetto che si trovi in una determinata - situazione giuridica (cioè che sia sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione: quindi, un soggetto pericoloso) - compia un qualsiasi negozio giuridico (nel senso anzidetto) al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, perché il reato si consideri consumato, essendo del tutto irrilevante che, poi, in concreto, all'agente non sia applicata alcuna misura di prevenzione. Di conseguenza, proprio perché ci si trova di fronte ad un reato di pericolo astratto, la valutazione va compiuta ex ante su base parziale e cioè alla stregua delle circostanze che, al momento LA condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale. Infatti, non a caso, il baricentro LA norma non è tanto costituito dall'elemento materiale quanto dall'elemento psicologico ossia dal dolo che dev'essere specifico nel senso che l'agente, nel momento in cui effettua il trasferimento di beni o altre utilità deve agire con il fine di eludere le disposizioni 26 di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, e tale finalità dev'essere conosciuta anche dal concorrente necessario ossia da colui che acconsente ad essere un mero prestanome dell'agente: sul punto, infatti, è stato ritenuto che «l'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo»: Cass. 40/2012; Cass. 2483/2015. 6.2.2. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata (pag. 87) risulta quanto segue: «nella consulenza tecnica del dott. Gentile si legge che nel settembre 2003 la signora CH EL allora moglie del SM iniziava l'attività di "Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli cartoleria" a Montesilvano (Pescara); la CH risultava titolare e responsabile unica LA TA. Nel giugno '96 risultava l'apertura di un deposito di sacchetti in plastica a Reggio Calabria. Dal 1998 la CH risulta iscritta a Reggio Calabria quale titolare e responsabile unico LA TA individuale UG PL;
nel dicembre del 1999 con scrittura privata la CH ed il SM riconoscevano reciprocamente la prestazione continuativa e prevalente da parte di entrambi nell'impresa individuale e si davano atto che la UG PL era da ritenersi costituita, a decorrere dal 1.1.2000 quale impresa familiare con automatico rinnovo annuale fino ad eventuale scioglimento dell'impresa stessa;
la quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'impresa familiare erano del 51% per la CH e del 49% per il SM. Nel maggio del 2002 la FL comunicava al Registro delle Imprese di Reggio Calabria l'apertura di un'unità locale in Reggio Calabria per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori. Nel dicembre 2004 cessava l'impresa familiare "per l'impossibilità del SM a proseguire nella collaborazione fino a quel momento prestata"; nel gennaio 2005 cessava la UG PL. Quanto agli atti più significativi LA UG S.r.l. il dott. Gentile evidenziava che, per come appreso dalle dichiarazioni rese dal dott. Tortorella, al momento LA crisi coniugale tra la CH ed il SM la prima aveva manifestato l'intenzione di destinare ai quattro figli il patrimonio LA UG PL che nel frattempo era diventata UG S.r.I., costituita il - 5.7.2004 al momento del raggiungimento da parte di questi LA maggiore - età. Il capitale LA UG S.r.l. era di 15.000 € e risultava sottoscritto dai soci SM UN proprietario di una quota pari al 90% dell'intero capitale sociale e SM NC proprietario LA quota del 10%: nel dicembre del 2005 il SM UN cedeva le proprie quote per il 70% alla TE LU e per il 20% al SM NC [....]». Tale ricostruzione fattuale trova, poi, un riscontro, nelle dichiarazioni rese dallo stesso MI NC che la Corte riporta a pag. 85, dove si trova 27 scritto: «[...] Dopo un po' di tempo, il rapporto con la moglie si incrinava e così decidevano di costituire la UG srl, attribuendo la maggioranza delle quote al padre del SM (70%) a garanzia LA moglie con il patto che alla maggiore età dei figli queste quote sarebbero state trasferite agli stessi: tale passaggio avveniva nel 2005 al raggiungimento LA maggiore età da parte di LU [...]>>. Quindi, sulla base di quanto scritto nella sentenza impugnata (e nessuno dei giudici di merito risulta avere contestato i suddetti fatti), si può affermare quanto segue: la UG s.r.I., costituita il 07/07/2004 (cfr pag. 114 sentenza impugnata), non era altro che la "prosecuzione" dell'impresa famigliare partecipata al 51% dalla CH e al 49% al SM NC: infatti, nel dicembre 2004 cessava l'impresa familiare e, immediatamente dopo, nel successivo gennaio 2005, cessava anche la UG PL. quando la suddetta società fu costituita, appare sulla scena, come socio maggioritario (90%), SM UN, ossia l'incensurato padre di SM NC che, fino ad allora, non risulta avesse mai svolto alcun ruolo;
il 07/12/2005, SM UN cedeva l'intera sua quota di partecipazione che veniva acquistata per il 20% dal figlio SM NC e, per il restante 70% dalla TE LU SM (figlia di SM NC): all'esito del suddetto atto, l'assetto societario diventava, quindi, il seguente: SM LU era detentrice del 70% delle quote;
SM NC del 30%; SM UN era confermato nella carico di Amministratore Unico (cfr pag. 114 sentenza impugnata). Ora, il capo d'imputazione è così formulato: SM NC e SM UN in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a SM LU la - - titolarità LA maggioranza delle quote sociali LA UG S.r.l. ed inoltre, SM UN, attraverso il fittizio ruolo di amministratore unico, attribuiva fittiziamente alla predetta S.r.l. i proventi economici conseguenti all'esercizio ed allo sviluppo dinamico dell'attività sociale d'impresa, in realtà gestiti e nella disponibilità di SM NC, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione: in Reggio Calabria dal 7.12.2005 al 31.12.2011>: il reato, quindi, secondo l'ipotesi accusatoria è dato per consumato il 07/12/2005. 6.2.3. Alla stregua LA suddetta ricostruzione fattuale delle vicende societarie, può, ora, passarsi all'esame delle censure dedotte dai ricorrenti (supra § 6.2.). Innanzitutto, un dato va dato per pacifico: il vero dominus LA società è sempre stato il SM NC: sul punto, cfr pag. 115 ss LA sentenza 28 impugnata in cui entrambi i giudici di merito evidenziano una serie di elementi fattuali dai quali si desume il suddetto dato. Questo dato, alla fin fine, non viene neppure seriamente contestato dagli stessi ricorrenti i quali, con le due censure supra illustrate, fanno, invece, leva su due elementi: a) sull'elemento materiale del reato: l'intestazione a SM LU non sarebbe stata fittizia ma reale in quanto effettuata in adempimento di un "patto" fra i coniugi CH EL e SM NC in base al quale la società avrebbe dovuto essere intestata ai figli al raggiungimento LA loro maggiore età: il che fu fatto non appena SM LU compì il diciottesimo anno;
b) sull'elemento psicologico: nell'intestazione in capo a SM LU, non vi era alcun intento di sottrarre la società alle misure di prevenzione patrimoniale perché, al momento in cui fu costituita, il SM NC non si trovava nelle condizioni per essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione. CENSURA SUB A): entrambi i giudici di merito l'hanno presa espressamente in esame (pag. 115-118 LA sentenza impugnata in cui è riportata la motivazione addotta dal primo giudice;
pag. 120 in cui si legge la motivazione addotta dalla Corte territoriale, sostanzialmente adesiva a quella del giudice dell'udienza preliminare) ma l'hanno disattesa alla stregua di un dato fattuale oggettivamente accertato e cioè che SM LU, pur essendo formalmente la detentrice del 70% del capitale sociale, «risulta essere effettivamente una mera dipendente amministrativa, mentre SM UN risulta completamente estraneo a qualsiasi aspetto di concreta gestione operativa LA menzionata s.r.l.» (pag. 120 sentenza impugnata). Questa motivazione - basata su precisi riscontri (cfr pag. 115 sentenza impugnata) tronca a monte la tesi alternativa prospettata dalla difesa la quale, - peraltro, si basa solo sulle dichiarazioni de relato del commercialista (dott. Tortorella) e del Consulente tecnico che hanno attinto le proprie informazioni dallo stesso SM NC. Infine, del tutto generica è la doglianza (pag. 11 ricorso) nella parte in cui richiama le dichiarazioni rese da tale AL Epifania, ex art. 391 bis cod. proc. pen., in quanto non è chiaro come quelle dichiarazioni dovrebbero inficiare la conclusione alla quale sono giunti entrambi i giudici di merito (anzi, paradossalmente, finisce per confermarla nella parte in cui la suddetta AL afferma che era il SM a tenere i contatti con i clienti). In altri termini, la tesi difensiva secondo la quale l'assetto societario corrispondeva alla realtà, è smentito dagli accertamenti effettuati dai quali risulta esattamente il contrario e cioè che il SM NC era il solo e vero dominus LA società perché era lui che la gestiva. Ch 29 CENSURA SUB B) la suddetta censura è, invece, fondata per le ragioni di seguito indicate. Come risulta dal capo d'imputazione, il delitto in esame è fatto risalire al 07/12/2005 ossia al momento in cui SM UN cedette tutte le sue quote in parte alla TE SM LU (70%) e, in parte, al figlio SM NC (20%). Si è anche chiarito, in punto di diritto, che il suddetto reato è un reato di pericolo la cui valutazione va compiuta ex ante su base parziale e cioè alla stregua delle circostanze che, al momento LA condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio temporale (supra § 6.2.1.). Ciò significa, quindi, che, nel caso di specie, la valutazione LA Corte territoriale, in ordine al dolo specifico "di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale" avrebbe dovuto essere cristallizzata al 07/12/2005 ossia al momento LA commissione del reato secondo l'ipotesi accusatoria. La Corte territoriale, in ciò confermando il medesimo percorso motivazionale addotto dal primo giudice, ha disatteso la censura dedotta dal ricorrente (il quale sosteneva che non aveva alcun motivo di temere di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale), adducendo la seguente testuale motivazione: se è vero che con decreto del Tribunale Mis. di Prevenzione del 22.12.1997 veniva respinta la richiesta di sottoposizione del SM alla misura di prevenzione LA sorveglianza speciale, con revoca del disposto sequestro, è anche vero che questi, come si dà atto nel citato provvedimento, pure allegato dalla difesa, il SM è comunque stato destinatario di altro pregresso provvedimento di applicazione di misura di prevenzione divenuto definitivo nel 1992. Inoltre, pur risultando che con provvedimento LA sezione misure di prevenzione LA Corte d'appello questi aveva ottenuto la riabilitazione con riferimento alla procedura di prevenzione, peraltro solo in data 14.11.2007, tuttavia, non può trascurarsi la circostanza che il SM, se pure assolto, sia più volte stato indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, come puntualmente osservato già in sede cautelare, nonché nella impugnata sentenza [...] Sul punto, si rammenta del resto che, sulla scorta di univoco apprezzamento LA giurisprudenza di legittimità, "in tema di misure di prevenzione, il presupposto per l'applicazione LA misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale: nè assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad 30 applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2542 del 09/05/2000)» (pag. 119-120 LA sentenza impugnata). Negli stessi termini, si era pronunciato il primo giudice secondo il quale: «è evidente, dunque, che il SM NC già sottoposto alla misura di prevenzione personale LA Sorveglianza Speciale per la durata di anni due con obbligo di soggiorno con provvedimento del locale Tribunale Mis. Prev. divenuto irrevocabile l'11/04/1992, condannato con statuizione definitiva per gravissimi delitti contro la persona ed in materia di armi, coinvolto in imponenti e storici processi di mafia celebrati nel distretto laddove veniva indicato con il ruolo di sicario, quand'anche alla fine uscitone assolto (c.d. operazioni Olimpia - Olimpia 1), avrebbe avuto più di una ragione per temere l'avvio nei suoi confronti di una procedura per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale: di qui l'esigenza sempre presente di schermare le proprie partecipazioni al capitale sociale di società all'uopo costituite o ai relativi organi amministrativi (c.d.a. amministratore unico) dietro il paravento di soggetti di estrema fiducia, idonei ad allontanare da sé ogni sospetto perché incensurati» (pag. 117 sentenza impugnata in cui è riportata la motivazione addotta dal primo giudice). Sennonché, dalla lettura dell'ordinanza 14/11/2007 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria concesse al SM NC la riabilitazione speciale (richiamata e prodotta con il presente ricorso, e di cui anche i giudici di merito hanno dato atto), risulta che: a) i "gravissimi delitti contro la persona ed in materia di armi": si tratta del duplice omicidio commesso da SM NC (a danno LA propria madre e del di lei amante) commesso il 22/02/1980, quando era ancora minorenne, e per il quale aveva ottenuto la riabilitazione in data 26/11/2003 dal Tribunale di Sorveglianza: quindi, per i suddetti reati (commessi nel 1980), il SM, alla data del 7/12/2005, di certo, non poteva temere l'applicazione di alcuna misura di prevenzione patrimoniale;
b) il coinvolgimento "in imponenti e storici processi di mafia celebrati nel distretto laddove veniva indicato con il ruolo di sicario": come affermano gli stessi giudici di merito, il SM era stato sempre assolto. Non solo, ma, proprio in relazione ai suddetti reati, gli era stata applicata la misura di sorveglianza speciale, eseguita dal 07/02/1990 al 08/05/1992, e relativamente alla quale, la stessa Corte di appello di Reggio Calabria, in data 14/11/2007, aveva concesso al SM NC la riabilitazione speciale: anche per le suddette ipotesi, non è chiaro per quali ragioni, alla data del 07/12/2005, SM avrebbe dovuto temere l'applicazione di misure di prevenzione 31 ли personale per fatti risalenti ad oltre un decennio prima e per i quali, comunque, aveva già scontato da oltre quindici anni - la misura che gli era stata applicata;
c) con decreti del 15/05/1995 e del 27/11/1997, prima il Tribunale di Pescara e, poi, quello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, avevano disatteso la richiesta di sottoposizione del SM NC alla duplice misura personale e patrimoniale, con revoca di tutti i beni sottoposti a sequestro, misura richiesta proprio in relazione a quei fatti per cui era stato assolto;
d) infine, il SM, successivamente ai fatti per i quali era stato sottoposto a processo (e alla suddetta misura di prevenzione), non era più incorso in alcuna altra vicenda di natura penale come risultava dai certificati di carichi pendenti tutti totalmente negativi. E', pertanto, del tutto evidente che entrambi i giudici di merito, sono incorsi in una palese motivazione apparente nella parte in cui, facendo leva su fatti commessi dal SM decenni prima del delitto di cui è stato ritenuto colpevole, non hanno considerato un dato fondamentale e cioè che per quei fatti era stato riabilitato (duplice omicidio), assolto (imputazioni ex art. 416 bis cod. pen.), aveva già scontato la misura di prevenzione (per le imputazioni da cui era stato assolto) e non aveva più commesso alcun reato non risultando a suo carico alcun carico pendente. E' vero che la misura di prevenzione è del tutto indipendente dall'esito del giudizio penale: ma, il suddetto principio non può essere applicato in modo meccanico ed indiscriminato specie qualora sia stato già sfruttato per l'applicazione di una misura di prevenzione già scontata (il che implicherebbe, ove fosse nuovamente applicata, un inammissibile bis in idem) e specie quando risulti, da altri provvedimenti giudiziari (quelli dei tribunali di Pescara e Reggio CHE Mh Calabria) (comi qual, per due volte, a distanza di circa due anni l'uno dall'altro, fu respinta la richiesta di applicazione di misura di prevenzione. Il tribunale, quindi, pur richiamando un corretto e consolidato principio di diritto (l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale), non ha chiarito sulla base di quali concreti elementi fattuali, alla data del 07/12/2005, il SM poteva temere di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale tanto da essere indotto ad intestare la maggioranza delle quote LA società UG alla propria figlia. La sentenza, pertanto, dev'essere annullata con rinvio e nel nuovo processo la Corte territoriale si atterrà al seguente principio di diritto: «il delitto di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 conv. in L. n. 356/1992, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente che si trovi in una determinata situazione giuridica (cioè che sia sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione), compia un qualsiasi negozio 32 giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Di conseguenza, la valutazione sul pericolo - elusione LA misura di prevenzione patrimoniale - va compiuta ex ante su base parziale e cioè alla stregua delle circostanze che, al momento LA condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio temporale».
7. In conclusione, le sole impugnazioni proposte da DA AR, RE IC NI, AN GI devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore LA Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno. Il ricorso del SM NC (relativamente al capo sub r) dev'essere rigettato;
il ricorso di SM NC, UN e LU (relativamente al capo sub v) dev'essere accolto con conseguente annullamento LA sentenza impugnata con rinvio. Infine, la Corte, a seconda dell'esito del nuovo giudizio, provvederà anche alla nuova e complessiva rideterminazione LA pena nei confronti del SM NC per il quale deve ritenersi definitivo l'accertamento LA penale responsabilità in ordine al capo sub r).
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di SM UN, SM NC e SM LU, limitatamente al reato di intestazione fittizia di cui al capo V) dell'imputazione; RIGETTA nel resto il ricorso del SM NC e dichiara definitiva l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui al capo R); RINVIA ad altra sezione LA Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul capo sub V) e per l'eventuale rideterminazione LA pena nei confronti di SM NC;
DICHIARA inammissibili i ricorsi di DA AR, RE IC NI, AN LA GI, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
33 ли CONDANNA altresì DA AR, RE IC NI, AN GI e SM NC, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese forfettarie, CPA ed IVA;
RIMETTE al giudice del rinvio l'eventuale liquidazione delle spese anche nei confronti di SM UN e SM LU Così deciso il 09/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente NI Prestipino Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 30 MAR. 2016 IL IL Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli * - - 34 -