Sentenza 26 novembre 2010
Massime • 1
Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2010, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
Hassimana Sec tio
Voute"
しLettispecie)
33 17 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere 3686/10 SENTENZA
PIETRO NI SIRENA Dott.
- Presidente - N.
Dott. FILIBERTO PAGANO
- Consigliere - N. 20960/2010 REGISTRO GENERALE
Dott. DOMENICO GENTILE
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
- Rel. Consigliere -
Dott. GEPPINO RAGO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) UZ NI N. IL 10/10/1955
avverso la sentenza n. 762/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 16/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangelo che ha concluso per it ingeths del ricorss
Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditiſdifensor Avv. Della Monica Giuseffedel fors di Salerno, di fiducis, due he crests I'anche chiesto mullaments on minu s dills senteuse infunguate
AN ZO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 16 ottobre 2009, con cui è stata parzialmente confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sala
Cosilina in data 12 luglio 2007, a seguito della quale è stato condannato per il reato di usura aggravata alla pena complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 9.700.00 di multa.
Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ina)
dibattimento dalla persona offesa per violazione degli artt. 499, 511 e 514 c.p.p.
Il ricorrente lamenta che nella affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati contestati la decisione impugnata abbia fatto erroneamente leva,
quasi in modo esclusivo, sulle dichiarazioni rese che, inoffesa Abbatemarco, dalla persona dibattimento, nel corso della deposizione, è stato
autorizzato a consultare i c.d. "foglietti" allo stesso consegnati dall'imputato, in cui erano
trascritti i resoconti dei rapporti economici intercorrenti tra i due. In realtà talitali foglietti riconducibilisarebbero esclusivamente alla ricostruzione personale dei suddetti rapporti operata dal ZO e come tale non avrebbe dovuto influenzare il contenuto della testimonianza della persona offesa ai sensi dell'art. 499, comma 5 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto di poter affermare la responsabilità del ricorrente anche in base alla dichiarazioni accusatorie rese
dalla persona offesa in dibattimento. E' pur vero che sono stati utilizzati elementi documentali predisposti dall'imputato. Ma gli stessi erano stati consegnati alla parte offesa, che li aveva accettati e fatti propri, tanto più che sono stati siglati da quest'ultima, quando sono stati consegnati alle forze dell'ordine a supporto della denuncia. Ed appare consolidato in giurisprudenza il principio,
applicabile al caso di specie, secondo il quale per documento redatto dal testimone del quale consentita la consultazione in aiuto della memoria ai sensi dell'art. 499, comma 5 c.p.p. è sufficiente che il abbia partecipato alletestimone stesso
operazioni, agli scambi, ai rapporti cui il documento si riferisce, che abbia contribuito, dunque, con la
sua volontà alla configurazione delle operazioni in riprodotte e le abbia fatte proprie, esso indipendentemente dalla circostanza formale che lo scritto provenga formalmente dal testimone medesimo
(V. per l'applicazione dello stesso principio, per gli agenti di polizia giudiziaria, Cass., sez. III,
25 febbraio 2009, n. 15056, C. E.D. cass., n. 243406).
Alla luce delle suesposte considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con provvedimento che dichiara inammissibile il il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, ravvisandosi profili di colpa nellanonché determinazione della causa di inammissibilità al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Roma, li 26 novembre 2010
iglie. Il Presidente Il Consigliere estensore
Giovanni Diotallevi Pietro AN Sirena trotellew Pretro Q . mun
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 1 GEN 2011
IL CANCELLERE IL CANCELLIERE Claudia Planal