Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2010, n. 3317
CASS
Sentenza 26 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2010, n. 3317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3317
    Data del deposito : 26 novembre 2010

    Testo completo