Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 50699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50699 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
50 6 9 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GI DIOTALLEVI - Presidente N.7426 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO FILIPPINI N. 13959/2016- Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI EN N. IL 14/12/1977 COPPOLA LUIGI N. IL 15/06/1983 DEL VILLANO ROMOLO N. IL 07/04/1961 DI GI RE N. IL 06/08/1974 IANUARIO ALFONSO N. IL 07/01/1970 IANUARIO BIAGIO N. IL 07/10/1977 NO IS N. IL 01/02/1963 NOBILE AMERIGO N. IL 22/01/1980 PALUMBO GERARDO N. IL 12/09/1963 RAIMONDO PAOLO N. IL 02/12/1974 avverso la sentenza n. 10647/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per inc umbere PO AQ fer la here will Present D'MB AND & NE IN fer NI AS AN e NE ANTIRACKET & ANTIUSURA inform ITALIANA FA EA | Nouche AVV. conclusion serve a R поле брек der in Gore mi che inviaje ter صممة معان RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari condannava gli imputati ricorrenti alle pene di giustizia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro.
2. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, con specifico riguardo al trattamento sanzionatorio:
2.1. nell'interesse di HE NR: si deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
2.2. nell'interesse di OP IG. Si deduceva: a) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite nonostante non fossero presenti più soggetti al cospetto della persona offesa durante la consumazione del reato di estorsione;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
questo sarebbe stato giustificato con formule di stile, nonostante fosse stata ritenuta la continuazione con fatto giudicato in relazione al quale le invocate attenuanti erano state concesse;
secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto, inoltre, considerare che il OP dopo l'arresto del 2011 (fatto per il quale era stato condannato ed in relazione al quale era stata riconosciuta la continuazione) era stato continuativamente detenuto;
c) violazione di legge e vizio di motivazione circa la omessa considerazione degli argomenti proposti con l'atto di appello in relazione alla individuazione del reato più grave;
d) la carenza motivazionale affliggerebbe la sentenza anche in relazione alla definizione degli aumenti di pena in continuazione;
e) infine si censurava anche la motivazione in ordine alla individuazione della pena base per il reato di tentata estorsione aggravata che era superiore al minimo edittale previsto per l'estorsione consumata senza che, al riguardo, fosse stata fornita adeguata motivazione;
2.3. nell'interesse di EL VI LO: con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe state negate esclusivamente sulla base della obiettiva gravità del fatto 2.4. nell'interesse Di NN RE: si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che non avrebbe tenuto conto del comportamento resipiscente del collaboratore di giustizia;
la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui riconosceva l'attenuante speciale per la collaborazione in considerazione della ridotta capacità criminale, del corretto comportamento processuale e della confessione. 2 2.5. nell'interesse di AN SO: si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'imputato avesse ammesso gli addebiti, 2.6. nell'interesse di IL ER: si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che venivano negate facendo riferimento ai precedenti malgrado gli stessi non fossero significativi;
si deduceva inoltre l'omessa motivazione in relazione alla doglianza proposta con l'atto di appello relativa alla eccessività dell'aumento inflitto per il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen.; 2.7. nell'interesse di MB AR: con il secondo motivo di ricorso si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla definizione del trattamento sanzionatorio nella misura in cui la motivazione offerta non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze proposte con l'atto d'appello;
2.8. nell'interesse di AI AO: si deduceva l'errata definizione della pena che non teneva conto del fatto che l'aggravante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 non è soggetta a bilanciamento e che sulla pena era stata operata la decurtazione per il rito;
inoltre sarebbe eccessivo l'aumento per continuazione in relazione ai reati di cui alla sentenza n. 5628 del 2010; infine si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione al diniego della circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato giustificato unicamente sulla base dei precedenti penali e della gravità dei fatti;
2.9. nell'interesse di AR IS si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non teneva in considerazione il comportamento dell'imputata, che aveva ammesso gli addebiti.
3. Inoltre si deduceva:
3.1. nell'interesse di EL VI LO: a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. in quanto mancherebbe la prova dell'"incardinamento" del EL VI nella compagine associativa, in quanto non vi sarebbe «chiara delineazione del ruolo del contributo e dei fatti specifici in cui risulterebbe coinvolto»; b) vizio di legge e di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità in ordine al reato di estorsione ai danni di PA DO, che sarebbe desunto solo dalla denuncia, assenti altri elementi ed, in particolare essendo irrilevanti i contenuti dell'intercettazione del colloquio con il PA ed il Di Stasio;
c) vizio di legge e di motivazione in ordine al riconoscimento 3 dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203 del 1991 in quanto non ne sarebbero emersi gli elementi costitutivi;
3.2. nell' interesse di AN AG si deduceva vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con il fatto di partecipazione al clan Zagaria;
per tale fatto vi era già stata condanna passata in giudicato;
la condanna passata era riferibile in assenza di contestazione di - data finale ad un reato permanente perdurante fino alla data della sentenza - di primo grado, ovvero fino al 30\11\2007, il che consentirebbe di ritenere esistente il denegato vincolo. La continuità del disegno criminoso risulterebbe, peraltro, implicitamente ammesso dal provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari trasmetteva gli atti al pubblico ministero ritenendo non possibile che lo AN si fosse dissociato dal clan Zagaria per prendere parte al clan Schiavone e dal riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; 3.3. nell'interesse di MB AR si deduceva violazione di legge e di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 629 cod.pen che emergerebbe dalle discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa LI e del collaboratore di giustizia Di NN, visto che solo il primo avrebbe riferito che il MB si sarebbe recato personalmente ad esigere il prezzo dell'estorsione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del OP è manifestamente infondato.
1.1.La doglianza rivolta verso il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite è manifestamente infondata, in quanto non tiene conto della consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, a nulla rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto (Cass. sez. 2 n. 50696 del 19/11/2014, Rv. 261324). Nel caso di specie, la Corte di appello riconosceva l'aggravante in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche (pag. 61 della sentenza impugnata).
1.2. Manifestamente infondato è il motivo che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non tiene conto che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. La Corte territoriale effettuava una valutazione in coerenza con tali linee ermeneutiche, non rilevando né il fatto che la continuazione veniva riconosciuta con altro fatto in relazione al quale le attenuanti venivano concesse, nè lo stato di detenzione del Cherchiella Coffiels 1.3. Manifestamente infondato è anche il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione in relazione alla eccezione relativa al reato più grave. La individuazione come più grave la prima tentata estorsione costituisce legittimo esercizio della discrezionalità esercitata dal giudice di merito nella definizione del trattamento sanzionatorio. Si ribadisce sul punto che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass.sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825 Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). Nessuna illegittimità Сепрога nella definizione del trattamento sanzionatorio del HE si rinviene pertanto nella sentenza impugnata che nel confermare la scelta della prima delle tentate estorsioni contestate nel presente giudizio come più grave manifesta il legittimo esercizio della discrezionalità concessa al giudicante in materia di definizione del trattamento sanzionatorio, peraltro nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in relazione alla identificazione del più grave (Cass. sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733) 1.4. Inammissibili anche le censure rivolte nei confronti della motivazione relativa agli aumenti per continuazione. Il collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena effettuati ai sensi dell'art. 81 cod.pen., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Cass. sez. 5^, n. 27382 del 28/04/2011, Rv. 250465; Cass. sez. 5^, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214857). La Corte non ignora diverso orientamento che ha indicato la necessità di offrire una motivazione specifica in relazione agli aumenti per la continuazione nel caso in cui tali aumenti si presentino differenziati in relazione a reati satelliti omogenei (Cass. sez. 6^, n. 7777 del 29/01/2013, Rv. 255052). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale applicava un unico aumento per la continuazione che deve ritenersi giustificato, nella dimensione, dalle ragioni offerte per la quantificazione della pena base. Il consolidamento della progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione consente infatti di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per la determinazione del reato principale (Cass. sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Rv. 262313).
1.5. Inammissibili infine le censure proposte nei riguardi della dosimetria della pena. Il collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). Il collegio di merito determinava la pena in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, sicchè la relativa motivazione si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
2. I ricorsi proposti nell'interesse di HE NR, EL VI LO, AN SO, MB AR, IL ER, AI AO e AR IS nella parte in cui sono rivolti a censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili. Le censure proposto non tengono in considerazione la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. La Corte territoriale denegava il beneficio invocato in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, nei confronti del EL VI (pag. 96 della sentenza impugnata), del MB AR (pag. 105 della sentenza impugnata), del IL ER (pag. 62 della sentenza impugnata), del AI AO (pag. 47 della sentenza impugnata) e della AR IS (pag 40 della sentenza impugnata). Anche nei confronti del HE il diniego risulta in linea con indicazioni della Corte di legittimità essendo motivato valorizzando la gravità dei precedenti e la gravità dei fatti (pag. 46 della sentenza impugnata). Nei confronti dello AN SO, contrariamente a quanto dedotto, le attenuanti generiche venivano concesse (pag 38 della sentenza impugnata).
3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del Di NN è inammissibile laddove deduce una presunta contraddizione tra il riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione ed il diniego delle circostanze generiche. Invero i due giudizi ritenuti in contraddizione sono autonomi e prendono in considerazione parametri valutativi non omogenei anche tenuto conto della inesistenza di automatismi in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, il collegio ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Cass. sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, rv. 258958; Cass. sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cass. sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Rv. 233938; Cass. sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep.1999, Rv. 212531) 4.Il ricorso proposto nell'interesse del IL ER nella parte in cui censura la carenza di motivazione in ordine alle doglianze rivolte nei confronti dell'aumento per l'aggravante prevista dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen. non tiene conto della giurisprudenza sulla individuazione del trattamento sanzionatorio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Si ribadisce pertanto che il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075).
5. Il ricorso proposto nell'interesse del AI AO nella parte in cui rivolto a censurare il calcolo della pena è inammissibile in quanto la definizione del trattamento sanzionatorio risulta, contrariamente a quanto dedotto, effettuata correttamente dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello (la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 della legge 203 del 2001 non veniva bilanciata, 8 mentre veniva legittimamente applicata la diminuzione conseguente alla scelta del rito a abbreviato).
6. il ricorso proposto nell'interesse del EL VI AO è inammissibile.
6.1. Il motivo che denuncia la carenza di elementi a sostegno dell'accertamento di responsabilità per il reato associativo è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cass. sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670). In coerenza con tali indicazioni la Corte di appello evidenziava come fosse emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato fosse intraneo alla fazione Schiavone del clan dei casalesi. Tanto si ricavava dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, che trovavano puntuale riscontro nelle prove poste a fondamento della responsabilità dell'imputato per la consumazione dell'estorsione ai danni di PA DO (pag. 65 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche, coerente con le emergenze processuali e rispettosa delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
6.2. Anche le censure proposte in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di estorsione ai danni di PA DO sono inammissibili. Le doglianze proposte con il ricorso non incrinano la capacità dimostrativa della motivazione offerta a sostegno della affermazione di responsabilità. Le dichiarazioni della persona offesa, imputato di reato connesso, venivano valutate unitamente ai riscontri emergenti dalle intercettazioni (che indicavano con chiarezza il coinvolgimento del EL VI nel fatto estorsivo) ed agli accertamenti effettuati sul territorio dalla Polizia giudiziaria (pag. 75 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
6.3. Infine è inammissibile la censura proposta avverso il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203 del 1991. In materia il collegio ribadisce che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della 9 associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione;
la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (Cass. sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515). In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale rilevava come il EL VI aveva evocato la forza intimidatoria del clan dei casalesi al fine di neutralizzare la pretesa di pagamento del LI (pag. 96 della sentenza impugnata), offrendo una motivazione priva di fratture logiche la cui capacità dimostrativa non risulta incisa dalle doglianze del ricorrente.
7. Anche le censure proposte nell'interesse del AN AG sono inammissibili. Invero l'invocata illegittimità del diniego della continuazione in relazione alla condanna pregressa non tiene conto del fatto che la contestazione per il reato associativa già giudicato si presenta "chiusa", con termine finale indicato nel luglio 2004. I fatti per cui si procede, come rilevato dalla Corte territoriale erano successivi di gran lunga a tale data, il che secondo la valutazione del collegio di merito impediva il riconoscimento del vincolo della continuazione (pag. 39 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità che ha chiarito che principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Cass. sez. 1, n. 38486 19/05/2011, Rv. 2513649). In armonia con tali linee ermeneutiche il collegio di merito rilevava come la discrasia temporale tra le condotte associative giudicate e giudicande impediva di ritenere l'unicità della volizione. Si ritiene anzi che l'elemento soggettivo del partecipe che insiste nel percorso deviante, dopo una condanna per reato associativo, così rinnovando la volontà di aderire al consorzio criminale, risulta "rafforzato", piuttosto che "attenuato": manca dunque quel minor disvalore della 10 condotta identificabile nella assenza di una determinazione di volontà specifica in relazione al fatto contestato, che sostiene la disciplina di favore della continuazione.
8. Anche le censure proposte nell'interesse del MB AR circa la logicità della motivazione offerta in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di estorsione sono inammissibili. Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente anche il collaboratore di giustizia Di NN affermava che era presente «anche» il Cacciapuoti, unitamente al MB, in piena coerenza con le dichiarazioni del LI facendo riferimento alle dichiarazioni del LI che aveva appunto indicato nel MB un esattore dell'estorsione (pagg. 103 e 104 della sentenza impugnata).
2. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00 per ciascun ricorrente. I ricorrenti devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della parti civili costituite, D'MB NT, F.A.I. ed Unione Casertana Antiracket liquidate le stesse, rispettivamente, in euro 5000 oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge in favore della prima, e in complessivi euro 6000 oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge in favore della seconda e della terza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese processuali in favore della parti civili costituite, D'MB NT, F.A.I. ed Unione Casertana Antiracket liquidate le stesse, rispettivamente, in euro 5000 oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge in favore della prima, e in complessivi euro 6000 oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge in favore della seconda e della terza. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2016 Il Presidente L'estensore Sandra NN DiotalleviRecchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 NOV 2016 Il Carcellere CANCELLIERE ZI O Claudia Pian N E