Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2004, n. 37526
CASS
Sentenza 16 giugno 2004

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Massime1

La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera.

Commentario1

  • 1Minaccia: sussiste l'aggravante del metodo mafioso se crea una condizione di assoggettamento (Cassazione penale n.14867/21).
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023

    La massima Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2004, n. 37526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37526
Data del deposito : 16 giugno 2004

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