Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera.
Commentario • 1
- 1. Minaccia: sussiste l'aggravante del metodo mafioso se crea una condizione di assoggettamento (Cassazione penale n.14867/21).Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2004, n. 37526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37526 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 16/06/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1008
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 42625/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT LO, nato ad [...] il [...];
2) GI ST, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 26.3.2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carmenini;
Sentito il P.G. in persona del Dr. A. Gialanella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. US La Greca, che ha chiesto, per il GE, l'accoglimento del ricorso;
e l'avv. Gian Franco Ricci e l'avv. Prof. Giovanni Aricò, che hanno chiesto, per NG, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Per una più chiara comprensione della complessa vicenda è opportuno, nella parte espositiva ("svolgimento del processo"), precisare prima, brevemente, la situazione processuale degli imputati;
far seguire, poi, una sintetica ricostruzione dei fatti e delle relative valutazioni effettuate in sede di merito. Nella parte motiva ("motivi della decisione") sarà riportato il contenuto dei ricorsi, con le osservazioni di questa Corte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le imputazioni sono a carico di due avvocati del Foro di brezzo, TT LL e GI FA.
Si tratta di due addebiti (di cui si parlerà più diffusamente in seguito), di estorsione (capo A) e tentata estorsione aggravate (capo B), in danno di VI US, CC BR e UC UR, soci ed amministratori della M.V.M. s.r.l.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell'1.3.2001, condannò alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e lire 3.000.000 di multa, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili, l'Angelini per il reato di cui al capo B), esclusa l'aggravante delle più persone riunite;
assolse il GE dallo stesso reato, per non aver commesso il fatto;
assolse entrambi gli imputati dal reato di cui al capo A) per insussistenza del fatto, ritenendo che difettasse l'elemento della minaccia.
Su gravame del P.M. e dell'Angelini, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 26.3.2003, oggetto delle presenti impugnazioni, dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dell'estorsione sub A), concedendo le attenuanti genetiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate;
riteneva, per l'Angelini, la continuazione tra i due reati, confermando quindi la condanna anche per il reato sub B); determinava le pene, anche accessorie.
Il P.M. aveva proposto appello, guanto al capo A), nei confronti di entrambi gli imputati;
quanto al capo B), aveva chiesto soltanto l'aumento di pena per l'Angelini.
La situazione processuale, pertanto, può dirsi ormai definita per il GE relativamente alla tentata estorsione, contestata al capo B), con l'assoluzione per non avere commesso il fatto. Tutte le altre posizioni sono coinvolte dai ricorsi per Cassazione proposti da entrambi gli imputati.
Prima di chiarire sulla base di quali elementi si è pervenuti alle relative contestazioni, appare utile riprodurre integralmente i capi d'imputazione.
CAPO A): reato p. e p. dagli artt. 110, 629, commi 1^ e 3^ in relazione agli artt. 628 n. 1 e 61 n. 11 c.p., per avere, in concorso tra loro, mediante implicita minaccia rivolta a VI US, EU BR e HI UR - soci ed amministratori della "M.V.M." s.r.l. in favore della quale i due legali avevano già prestato la loro opera professionale in occasione del sequestro di una di una partita di 69 Kg. di oro che, acquistato di contrabbando da detta società, era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Arezzo in data 31/10/1994, ed in relazione al quale gli indagati si erano fattivamente adoperati per reperire ditte estere (poi individuate nella SA EZ" con sede in Spagna e nella ditta LL US" con sede in Germania) che si prestassero ad emettere false fatture idonee a dimostrare la regolarità dell'acquisto dei 69 Kg. di oro ottenendone cosi il dissequestro - di rivelare la natura fittizia della documentazione fiscale emessa dalla SA EZ" e dalla ditta LL US", procurati l'ingiusto profitto consistito nella pretesa di pagamento di una parcella pari a lire 500 milioni (poi ridotta a circa 350 milioni di lire) da corrispondersi, come in effetti avvenuto, in più riprese, in contanti e senza alcuna ricevuta e/o fattura, quale compenso per l'attività prestata al fine di ottenere, negli illeciti modi sopra descritti, il dissequestro dei 69 Kg. di oro. Con l'aggravante del fatto commesso con abuso di prestazione professionale;
CAPO B): reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 629, commi 1^ e 3^ in relazione agli artt, 628 n. 1 e 61 n. 11 c.p., per avere, in concorso tra loro, mediante minaccia consistita nel dire al VI US, al EU BR e al EI UR che avrebbero fatto in modo di far chiudere l'azienda M.V.M. di cui erano soci ed amministratori e di rovinarli, facendo quindi seguire a tali minacce azioni giudiziarie intentate dalla SA EZ", su espressa richiesta degli indagati, contro la M.V.M., ed in particolare facendo notificare agli amministratori di quest'ultima società un atto di citazione per risarcimento danni ed una richiesta di sequestro conservativo basati su quella fornitura di 69 Kg. di cui al capo che precede ed in realtà mai effettuata dalla SA EZ" e nel contempo facendo sapere al VI ed al EU che tali azioni legali sarebbero cessate non appena costoro avessero corrisposto una somma di denaro ulteriore rispetto a quella già riscossa ed indicata al capo A) e quantificata in L. 100 milioni, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto del pagamento di detta somma e non riuscendo nel loro intento per il rifiuto opposto dalle parti offese di corrispondere quanto indebitamente loro richiesto. Con l'aggravante del fatto commesso con abuso di prestazione professionale. In Arezzo, tra il settembre 1996 ed il novembre 1998. Fatti unificati dal vincolo della continuazione.
Le indagini avevano avuto inizio a seguito di attività d'istituto della Guardia di Finanza, la quale, in data 23.10.1994, fermava tale VI US con un carico di oro puro di circa 69 Kg.; il VI giustificava il possesso dell'oro, affermando che aveva dimenticato i documenti in un ristorante di Milano;
nel contesto delle indagini venivano sequestrati, oltre il metallo prezioso, tre assegni, di cui uno protestato a seguito di presentazione presso la Cassa di Risparmio di S. RI.
La Guardia di Finanza iniziava una verifica generale nei confronti di una società, la "M.V.M. s.r.l.", di cui il VI era socio unitamente a UC UR e CC BR.
Dal conseguente rapporto, scaturivano un procedimento penale, per contrabbando ed altro, a carico dei tre responsabili della ditta M.V.M. s.r.l.; nonché un procedimento amministrativo presso l'Ufficio italiano Cambi e poi presso il Ministero del Tesoro, ai sensi della L. 689/81, volto ad ottenere il dissequestro dell'oro. Secondo i giudici di merito è certo che l'oro era stato acquistato in nero sul mercato di Milano;
che i tre sì fecero assistere dai due avvocati odierni imputati, i quali li aiutarono anche a reperire documentazione falsa presso due ditte estere: la ditta spagnola SA SI di TT IO (ma il reale amministratore era tale NO Serafino;
l'avv. Angelici aveva accompagnato il VI in Spagna) e la ditta tedesca "US TI N" di US TI.
Sia il procedimento penale che quello amministrativo andarono a buon fine;
la richiesta di rotatoria fatta dal P.M. di Arezzo al Commissario della legge di AN RI era stata respinta. I due legali presentarono, a seguito delle attività sopra descritte, una nota delle loro competenze per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali, inizialmente di oltre lire 900 milioni, poi ridotte a lire 500 milioni;
da ultimo, atteso lo stato deficitario della società, le parti si accordarono per una riduzione della notula a lire 360 milioni, secondo i giudici di merito interamente pagati in contanti e senza ricevute.
Nel contempo l'avv. GE, che era stato legale di Licio LL, si adoperò per far avere da quest'ultimo un finanziamento di due miliardi di lire alla soc. M.V.M., che si trovava in gravi difficoltà economiche.
A questo punto si può dire che i risvolti penalistici a carico dei due odierni imputati sì biforcano, in relazione ai due capi d'imputazione.
Quanto al capo A), la premessa comune per entrambi i giudici di merito è che il rapporto legali-clienti è illecito e la pretesa stessa dei legali è comunque ingiusta;
tuttavia, secondo il tribunale i soggetti offesi dal reato avevano accettato di pagare la somma pretesa dagli avvocati non a causa di una pressione, esplicita o implicita, ma soltanto perché si trovavano in una situazione di debolezza: di qui l'assoluzione per insussistenza del fatto (v. sentenza C. Appello pagg. 28-29).
Secondo la Corte territoriale, invece, la minaccia ci fu, sebbene Implicita. Essa è ricavabile dall'ingiustizia della richiesta, dalla personalità dei soggetti attivi, dalle circostanze e dalla posizione dei soggetti passivi. Gli imputati sapevano che le parti offese non avevano alcuna possibilità di opporre loro un rifiuto e finirono obtorto collo per l'accettare la somma ridotta di lire 360 milioni, pur ritenendola non dovuta;
ne' è possibile diversificare le posizioni dei due avvocati (pagg. 31 e inizio 32 della sentenza). Per quanto riguarda la tentata estorsione, invece, essa è attribuita da entrambi i giudici di merito al solo avv. NG, il quale avrebbe preteso un "supplemento" di parcella superiore ai cento milioni (l'NG parlava di un residuo credito di 160 milioni), oltre i 360 milioni già versati;
ed avrebbe utilizzato come minaccia il fatto di servirsi dei documenti ottenuti per frodare la legge per promuovere, con la connivenza dell'inno Serafino, azioni da parte della RA SI nei confronti della M.V.M., che sapeva prive di fondamento giuridico e che avevano il solo scopo di costringere i tre soci a versargli l'ulteriore somma richiesta.
Questa essendo, in estrema sintesi, la situazione fattuale e processuale de qua, si può passare all'esame dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze, in data 26.3.2003, hanno proposto ricorso per Cassazione GE LL di persona, nonché il difensore dello stesso GE e di NG FA.
Il GE di persona ha dedotto un unico motivo: "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, relativamente al disposto, di cui all'art. 629 c.p., in riferimento all'art. 606, comma 1^ lett. b, c.p.p.", specie sotto il profilo della omessa valutazione e della mancata individuazione dell'ingiusto profitto del delitto di estorsione.
Il difensore del GE ha esposto cinque motivi: 1) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.), in ordine alla ritenuta sussistenza di prove a carico dell'avv. GE;
2) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.), per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza;
3) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 629 cod. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.), circa la ritenuta sussistenza della minaccia implicita;
4) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 629 cod. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.), circa la ritenuta sussistenza del profitto ingiusto;
5)
Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 629 cod. pen., nonché mancanza della motivazione (art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.), circa l'elemento psicologico del reato.
Il difensore dell'NG ha dedotto sei motivi: 1) Violazione dell'art. 606 lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 1325, 1418, comma 2^, 2229 e 2233 c.c., consistente nell'inosservanza e nell'erronea applicazione di norme giuridiche diverse dalla legge penale, di cui si doveva tenere conto nell'applicazione della legge penale;
2) Violazione dell'art. 606, lett. 3), c.p.p., consistente nella omessa o comunque nella manifesta Illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, su un punto decisivo della causa;
3) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., consistente nella omessa motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, su un punto decisivo della causa;
4) Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., consistente sia nell'inosservanza o erronea applicazione di norme penali con riferimento all'art. 629 c.p., sia nell'inosservanza di norme extrapenali delle quali di doveva tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 1321 c.c.; e violazione dell'art. 606, lett. e), consistente nell'omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, su un punto decisivo della causa;
5) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., consistente nella omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, circa un punto decisivo della causa;
6) Violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per omessa motivazione a comunque per illogicità della stessa, circa l'esistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 629 c.p.p. Con riferimento ai motivi da 2) a 5), la difesa espone i vari punti, a suo avviso decisivi, che la Corte territoriale non avrebbe considerato, o avrebbe male valutato, pervenendo ad una decisione errata.
Sono state presentate memorie aggiuntive.
Ciò posto, ritiene la Corte che debba essere operata una netta distinzione tra i due addebiti mossi agli imputati, i relativi fatti e le conseguenti valutazioni.
Nucleo centrale della contestazione contenuta nel capo A) sono due degli elementi costitutivi dell'estorsione: la minaccia e il profitto ingiusto.
La minaccia delineata dall'accusa è una minaccia "implicita", consistente nella possibilità di "rivelare la natura fittizia della documentazione fiscale emessa dalla RA EZ e dalla ditta LL IU;
l'ingiusto profitto è delineato in relazione alla "pretesa di pagamento di una parcella pari a lire 500 milioni, poi ridotti a lire 350 milioni, ... quale compenso per l'attività prestata al fine di ottenere, negli illeciti modi sopra descritti, il dissequestro dei 69 kg. di oro".
Al riguardo si deve subito rilevare che - come risulta dalla sentenza impugnata - le stesse parti coinvolte nella vicenda non ebbero mai a dubitare che ai due professionisti fosse dovuto un compenso per le loro prestazioni;
che in effetti questi ultimi svolsero una complessa attività difensiva su vari fronti. Si deve altresì rilevare che tale attività professionale fu prestata secondo i canoni delle varie procedure e con sapiente svolgimento di difesa tecnica: tutta questa attività non può dirsi inficiata da connotati di illiceità. La sentenza impugnata, invero, da atto che, secondo le dichiarazioni dello stesso VI, "... dopo il dissequestro dell'oro, gli AF avevano chiesto il conto definitivo ai propri avvocati che avevano presentato una notula di un miliardo, poi ridotti a 525 milioni. La notula era stata mostrata dal VI al CC ed era stata oggetto di una riunione con i due avvocati, nel corso della quale i soci della M.V.M. contestavano l'esosità della richiesta, vi erano state lunghe discussioni ed alla fine l'importo delle spettanze era stato ridotto a 360 milioni ...".
Ai fini della rilevanza penale di questi fatti deve, quindi, tenersi conto che non era oggetto di contestazione tra le parti che i due imputati avessero svolto un'attività difensiva in loro favore e che dovessero essere pagati;
deve osservarsi che per la difesa tecnica prestata la richiesta di compenso non era illecita;
ne consegue che la disamina deve essere rivolta verso le modalità e l'oggetto della richiesta.
Il "progetto di notula" presentato dai due avvocati si distingueva in due parti: la prima parte riguardava le controversie con l'U.I.C. ed il Ministero del Tesoro, ed era ulteriormente ripartita in "fase giudiziaria civile" e "fase giudiziaria amministrativa"; la seconda parte riguardava la "fase stragiudiziale".
L'attenzione della Corte di merito si pone soprattutto su quest'ultima voce, ritenuta sganciata da ogni concreto riferimento a dati reali;
a suo avviso non risultava che i difensori avessero dovuto porre in essere un'attività cosi pregnante, ne' che il valore del giro di affari trattato fosse dell'importo indicato. La questione, proprio per il peculiare tipo di minaccia e di ingiusto profitto contestato, va vista in un contesto più ampio, dato che il compenso era in realtà esaustivo di tutta l'opera professionale del rapporto avvocato-cliente.
La soc. M.V.M. si trovò in una situazione di particolare difficoltà: un ingente quantitativo di oro sequestrato, la possibilità di estensione di indagini a S. RI, la grave situazione finanziaria con esposizione debitoria ingente. L'attività professionale si estese su tutti questi versanti, finanche a far ottenere un finanziamento di due miliardi. Dal contesto motivazionale si evince che, quanto al capo A), la somma pretesa dai due legali era - come detto - esaustiva di tutta la loro opera.
In questo quadro, che ebbe sbocchi positivi per la società (dissequestro dell'oro, finanziamento, reiezione di rogatoria internazionale), si innesta la richiesta dei due imputati, che è andata progressivamente diminuendo e che è stata oggetto di trattative e di successivi accomodamenti. Tra i soci della società, che contestavano l'esosità della richiesta iniziale, ed i due avvocati vi erano state "lunghe discussioni ed alla fine l'importo delle spettanze era stato ridotto a 360 milioni".
Può, quindi, affermarsi che in sede di merito è stato accertato che la società, e per essa i soci, ritennero di dover pagare onorari per incisive e consistenti prestazioni professionali effettivamente erogate;
che l'importo richiesto inizialmente fu oggetto di contestazioni e trattative, che portarono ad un accordo;
che l'importo finale fu fissato in una somma pur sempre considerevole, ma notevolmente inferiore a quella originaria;
che tale somma fu pagata e le parti, in buona sostanza, considerarono la vicenda conclusa (venne alla luce solo a seguito di indagini della P.G. su altri versanti).
Sulla base di questi dati di fatto - accertati in maniera congrua e coerente e quindi non sindacabili in sede di legittimità - la Corte di Appello conclude con un percorso argomentativo, che si può sintetizzare nei termini che seguono.
Le ingiuste pretese economiche avanzate dagli imputati vanno messe in relazione alla situazione, ben descritta dal Tribunale, della società che era in gravi difficoltà economiche e nell'impossibilità di ricorrere al credito bancario". Il finanziamento ottenuto dal LL, grazie all'intermediazione dell'avv. GE, era stato erogato solo in parte. "Ora era evidente per tutti che il GE, così come aveva speso la sua influenza con il LL per far ottenere il mutuo, poteva con maggiore facilità bloccare il finanziamento (v. dichiarazioni del CC). ... In sostanza gli AF, pur rendendosi conto che agli avvocati, per il ruolo svolto nella vicenda, spettava un compenso speciale ... ritenevano le pretese degli avvocati esorbitanti e non dovute e tuttavia non erano in condizioni di opporre un rifiuto, perché erano coscienti che correvano il rischio di non ottenere il residuo importo del mutuo. Si deve aggiungere che i due legali ... erano venuti a conoscenza del conto bancario a AN RI ... era fin troppo evidente che gli avvocati, se chiamati a fornire giustificazioni sul valore attribuito alla fase stragiudiziale, avrebbero immediatamente parlato del conto bancario di AN RI e della funzione cui era destinato.
...... In conclusione gli imputati chiedevano cifre non dovute, sapendo che i propri clienti non avevano alcuna possibilità di opporre un rifiuto, allora appare inutile ricordare che mai gli avvocati giunsero a minacciare le parti offese per costringerle ad accettare l'esoso pagamento".
Al riguardo deve osservarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera (v. CASS. SEZ. 3^ anno/numero 2001/20382 RV 219866).
Tuttavia deve pur sempre essere una minaccia strettamente collegabile alla condotta dell'agente, quale rappresentatasi e voluta dall'agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione minatoria. Ad esempio nella richiesta da parte del ladro di una somma di denaro per la restituzione della refurtiva, non esistono alternative alla perdita del bene, di modo che la stessa condotta è implicitamente minatoria.
In buona sostanza, non può affermarsi che si configura necessariamente ed automaticamente il delitto di estorsione ogni volta che vi siano rapporti tra una parte più forte ed una più debole, per lo squilibrio oggettivo esistente, ma deve rigorosamente provarsi che nel singolo caso concreto vi sia - fra gli altri - il requisito della minaccia, sia pure implicita, dovuta al comportamento cosciente e volontario del soggetto più forte.
Nel caso di specie la richiesta dei legali e le trattative intercorse dimostrano che la condotta degli agenti non era a direzione univoca, ossia necessariamente minatoria, dal momento che la possibilità di far sospendere l'erogazione del prestito e di far emergere il conto sammarinese era soltanto una delle possibili opzioni, mai neppure cripticamente emersa dai fatti, se non da supposizioni. Per altro non è consona alle emergenze processuali l'affermazione che gli imputati chiedevano cifre non dovute;
essi avanzavano pretese relative a prestazioni professionali, sicuramente dovute nell'an; di modo che il contesto minatorio sarebbe comunque limitato ad un'eventuale eccedenza della richiesta, laddove gli stessi AF ritenevano di dovere un "compenso speciale".
Dalla situazione accertata in sede di merito si ricava, invece, come detto, che i legali presentarono un conto elevato e poi lo ridimensionarono in seguito a trattative.
La mancanza di un collegamento della pretesa minaccia implicita con la condotta degli imputati emerge - oltre che dal complessivo contesto motivazionale della sentenza impugnata, di cui si è detto, che fa riferimento piuttosto a timori e supposizioni soggettive degli AF - anche dalla stessa incertezza nella definizione del contenuto della minaccia come si evince anche dal fatto che nel capo d'imputazione tale minaccia è configurata nella possibilità di rivelare la natura fittizia della documentazione fiscale emessa dalla SA EZ" e dalla ditta LL US", mentre nella sentenza si conclude nel senso che essa si collega al "rischio di non ottenere il residuo importo del mutuo" e al fato che gli avvocati avrebbero parlato del mutuo a AN RI.
In definitiva, sono stati accertati in fatto i seguenti elementi: un "compenso speciale" era dovuto;
ci furono trattative sfociate in un accordo con forte riduzione della richiesta iniziale;
i clienti, sia pure di mala voglia, pagarono e considerarono chiusa la vicenda;
non è stato definito univocamente l'esatto contenuto della minaccia implicita, in correlazione con l'imputazione come contestata;
non sono emerse condotte diverse dalla iniziale richiesta "esosa", tali da far discendere l'esistenza di una minaccia voluta ed attuata dai legali, in via criptica, indiretta ed emergente ex se. Ne deriva che, come aveva esattamente ritenuto il Tribunale, la minaccia implicita non poteva essere ritenuta esistente per il solo fatto che gli AF erano la parte contraente più debole;
in difetto di concreti elementi su uno degli elementi configuranti il delitto di estorsione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al capo a), nei confronti di entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste.
L'annullamento è senza rinvio dato che i fatti sono stati esaurientemente accertati m delineati e un eventuale nuovo giudizio di merito non potrebbe avere il compito di colmare situazioni di vuoto probatorio, mentre le qualificazioni giuridiche dei fatti appartengono al giudizio di questa Corte.
Questa conclusione assorbe tutti i motivi di ricorso presentati in favore di GE LL, nonché i primi tre motivi presentati in favore di NG FA, e parte del quarto.
I residui motivi di quest'ultimo imputato riguardano la contestazione sub B); essi, in realtà, tendono a contestare la ricostruzione dei fatti e le conclusioni operate dalla Corte di merito, specie nell'assunto che la ulteriore richiesta di denaro non costituirebbe, un surplus rispetto ai 360 milioni di cui al capo A), non vi sarebbero minacce e non si tratterebbe di una richiesta ingiusta. Tutti i motivi concernenti il capo B) si dimostrano infondati. La Corte di Appello, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, ha accertato in fatto, attraverso molteplici testimonianze non solo delle persone offese dal reato che, oltre la somma di lire 360 milioni, vi fu un'ulteriore richiesta di pagamento di lire 160 milioni da parte dell'NG; che quest'ultimo, quando seppe che gli AF non volevano accedere alle sue richieste, aveva avvertito che avrebbe intrapreso azioni giudiziarie e cautelari contro la M.V.M., azionando i presunti crediti vantati dalla RA SI;
che, "con una totale spregiudicatezza, si servì del simulato contratto tra la M.V.M. e la RA SI e delle lettere apparentemente provenienti dalla ditta spagnola, che in realtà egli stesso aveva formato a suo tempo per renderà credibile la messa in scena" per iniziare un'azione per danni, con richiesta di sequestro conservativo, mettendo "in atto un formidabile strumento di pressione idoneo a costringere la M.V.M. a cedere alle sue ingiuste pretese economiche".
Questa situazione - ampiamente descritta in sentenza con profusione di coerenti supporti probatori configura, in tutti i suoi elementi un'azione estorsiva, fermatasi alla fase del tentativo. La minaccia di iniziare un'azione giudiziaria creata artificiosamente, sulla base di atti formati per altri fini, per ottenere il pagamento di una somma non dovuta, in quanto ulteriore a quella già versata per le prestazioni professionali;
la utilizzazione effettiva di tale "spregiudicata" iniziativa giudiziaria;
le espressioni usate: tutti questi fatti contengono una minaccia palese, e palesata, alla quale le persone offese non avevano possibilità di opporsi;
tale minaccia era volta ad ottenere un profitto ingiusto;
la azioni giudiziarie furono effettivamente iniziate, dimostrandosi inequivoche e del tutto idonee a condurre in porto le illecite mire del prevenuto.
La situazione di fatto, accertata in relazione al capo B), è, per altro, anche una dimostrazione indiretta della mancanza di minacce nella richiesta di pagamento delle prestazioni professionali di cui al capo A).
Risulta, quindi, corretta l'affermazione di responsabilità di NG FA in ordine al reato contestato al capo B), occorrendo rinviare ad altra Sezione della corte di Appello di Firenze per la determinazione della relativa pena, non essendo possibile per questa Corte provvedere ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GE LL e NG FA, in ordine al capo a), perché il fatto non sussiste.
Rigetta nel resto il ricorso di NG FA e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine al capo B).
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004