Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2015, n. 36350
CASS
Sentenza 23 marzo 2015

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La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.

Il reato di frode sportiva è un delitto, di attentato a forma libera, di pura condotta, in cui la soglia della punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione, sicchè lo stesso si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato agonistico sia in concreto alterato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato nella condotta del dirigente di una squadra di calcio, che aveva indirettamente, attraverso terze persone, attivato sollecitazioni, raccomandazioni e pressioni per ottenere la designazione di arbitri graditi).

È sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto in contraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti, poiché tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria.

Il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.

È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione E.D.U., nella parte in cui non prevede l'applicazione del principio del "ne bis in idem" anche quando, dopo un procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia sportiva conclusosi con l'applicazione di una sanzione, faccia seguito per lo stesso fatto l'attivazione di un procedimento penale in senso stretto. (In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità della violazione del divieto di "bis in idem", osservando che la sanzione disciplinare inflitta dagli organi della giustizia sportiva non ha nemmeno natura amministrativa, in quanto non esercita alcuna efficacia al di fuori dell'ordinamento di settore cfr. Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia).

In considerazione dell'autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale e della prevalenza della giustizia penale su quella sportiva, è legittimata a costituirsi parte civile la Federazione Italiana Gioco Calcio in relazione al reato di frode sportiva anche nel caso in cui in sede disciplinare sportiva l'imputato sia stato prosciolto dal medesimo addebito contestatogli in sede penale, posto che ciò che rileva ai fini dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale è esclusivamente l'accertamento di un reato dal quale possa derivare un pregiudizio al diritto soggettivo perseguito dall'ente e che non sussiste una pregiudiziale sportiva rispetto all'accertamento compiuto in sede penale.

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" (consistente nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede alla relativa operazione) non è sanzionato da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

Ai fini della configurabilità del delitto di frode sportiva, che tutela il bene giuridico "ultraindividuale" della lealtà e della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, l'atto si considera fraudolento, a norma dell'art. 1, comma primo, seconda parte della L. 13 dicembre 1989, n. 401, quando tende a influire sui meccanismi attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina, attentando alla stessa con l'inserimento di fattori che, anche solo potenzialmente, possono incidere sul suo risultato. (In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di atto fraudolento rientrano, semplificativamente, l'intesa tra il presidente di una società di calcio e il designatore arbitrale per la formazione delle c.d. "griglie" degli arbitri destinati a dirigere le singole partite, ovvero l'atto con cui un presidente di una società esprima al designatore le proprie preferenze su un arbitro, o, ancora, l'avvicinamento del presidente di una società all'arbitro designato per la partita, oppure il contatto riservato tra il presidente di una società, i designatori arbitrali e gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento).

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è legittimata a costituirsi parte civile per il delitto di frode sportiva. (In applicazione del principio indicato, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di esclusione della F.I.G.C., quale parte civile, in relazione al delitto di frode sportiva, in conseguenza dell'eccepito difetto di giurisdizione della giustizia ordinaria per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 4 della L. n. 91 del 1981).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2015, n. 36350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36350
Data del deposito : 23 marzo 2015

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