Articolo 93 del Codice di procedura penale
Articolo 78Articolo 79
Versione
24 ottobre 1989
Art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni 1. Per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorita' procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilita':
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa e' stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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