Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non siano consentite.
Commentari • 3
- 1. Sulla utilizzabilità di intercettazioni disposte per unSimone Lonati · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
13 ottobre 2011 | Sulla utilizzabilità di intercettazioni disposte per un determinato reato riguardo a fatti connessi o collegati per i quali le operazioni di ascolto non sarebbero ammissibili in via autonoma Cass. pen., sez. VI, 14.6.2011 (dep. 26.9.2011), n. 34735, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, Ric. Anzillotti e altri 1. Ben può accadere che, nel corso di attività investigative e grazie ad attività di intercettazione telefonica, emergano fattispecie di reato, nuove, ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nel decreto autorizzativo, nel rispetto delle prescrizioni normative. In sostanza, la questione consiste nel verificare se il contenuto di intercettazioni telefoniche - …
Leggi di più… - 2. I delitti di utilizzo improprio derivante da una posizione di vantaggioAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2022
I delitti di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Indice Disciplina comune Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) Utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 1. Disciplina comune Le fattispecie delittuose dell'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio – art. 325 c.p. – e della rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. – sono disciplinate dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica …
Leggi di più… - 3. Perenne problema delle intercettazioni utilizzabiliAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021
Le questioni di Diritto rimesse a Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 51. Il nodo ermeneutico problematico di Cass., SS.UU. 28 novembre 2019, n. 51 è “ se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all' Art. 270 Cpp, riguardi anche i reati non oggetto dell' intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione “. Volume consigliato L' orientamento sostanzialistico nella Giurisprudenza di legittimità. L' orientamento sostanzialistico …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2010, n. 39761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39761 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/09/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1163
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 24476/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.S. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 175/2010 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 08/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GUARUACCIA Rocco.
FATTO E DIRITTO
S.S. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta che respingeva la richiesta di riesame proposta in relazione alla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Gela in data 16 marzo 2010 per i reati di cui all'art. 81 cpv e 572 c.p. (in relazione a maltrattamenti in danno della moglie M.V. e delle figlie Si. , V. ed E. , nonché nel reato di cui all'art. 81 cpv e 609 quater c.p. (in relazione al compimento di atti sessuali con la figlia Si. fino al compimento dei 15 anni da parte di quest'ultima). Deduce in questa sede il ricorrente:
1) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati assumendosi che il tribunale, oltre a non esaminare la documentazione offerta della difesa, compresa la relazione redatta dal professor X. , ed a non considerare l'inesistenza di traumi lesivi facciali ovvero nasali e/o ginecologici sulla ragazza, le missive del 22 e del 26 marzo 2010 a firma di Sc.Si. favorevoli all'indagato, la documentazione comprovante la assenza di condotta sopraffattrice e l'inesistenza di contatti con Sc.Si. il giorno in cui era stata sentita dal PM, riconduce il quadro indiziario alla sola consulenza di parte del PM - ritenuta discutibile nelle conclusioni - ed alle esternazioni di Sc.Si. ;
2) violazione di legge non essendo consentito l'uso delle intercettazioni riguardo all'ipotesi di maltrattamenti ne' essendo assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini per tale reato, così come stabilito ai sensi dell'art. 271 c.p., comma 1. Quanto al reato di violenza sessuale, le intercettazioni ambientali non sarebbero utilizzabili perché effettuate in violazione dell'art. 266, commi 1 e 2 in quanto nei luoghi di conversazione non ne era consentita l'esecuzione ne' poteva essere commesso il reato contestato per l'assenza di Sc.Si. in quanto quest'ultima non viveva più con l'indagato;
3) apparenza della motivazione e illogicità dell'affermazione con cui si svaluta la ritrattazione di Sc.Si. ritenendo nella stessa potesse aver subito pressioni psichiche o fisiche. Successivamente alla presentazione del ricorso il difensore dell'indagato ha fatto pervenire verbale redatto dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della procura della Repubblica di Gela in data 27 luglio 2010 concernente la ritrattazione di Sc.Si. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sul primo e terzo motivo che possono essere congiuntamente esaminati trattandosi di censure relative alla sussistenza del quadro indiziario, la motivazione appare esente da censure in sede di legittimità.
La documentazione prodotta, a prescindere da qualsiasi rilievo sulla tempestività, non introduce elementi di sostanziale novità avendo il giudice di merito già motivato sulla inattendibilità della ritrattazione e sul fatto che la stessa non vale a pregiudicare l'intrinseca credibilità delle dichiarazioni accusatorie alla luce dei riscontri in atti.
Correttamente e logicamente il tribunale si è fatto carico di sottolineare al riguardo che le dichiarazioni accusatorie trovavano preciso riscontro nel contenuto delle intercettazioni, nelle dichiarazioni del Ma. (fidanzato di Si. ), nella consulenza psicologica sulla denunciante. Quanto all'esito insoddisfacente delle intercettazioni ambientali nella abitazione dei genitori logicamente ritiene il tribunale ininfluente tale circostanza sul rilievo che Si. aveva provveduto in precedenza ad avvertire la madre di tale evenienza.
Il tribunale motiva adeguatamente anche sul condizionamento operato dall'indagato sulla moglie e sulla figlia e, quanto alle dichiarazioni rese dalla M. , moglie dell'imputato, al PM, logicamente ne esclude la rilevanza indicando come il comportamento violento dell'indagato ed il condizionamento dei membri della famiglia si sia prolungato nel tempo e risulti documentato dalle risultanze delle indagini (contenuto delle intercettazioni, dichiarazioni del fidanzato della ragazza e di quest'ultima). Nè in questa sede appare censurabile evidentemente la valutazione di merito operata dal giudice del riesame.
Quanto ai rimanenti rilievi del ricorrente osserva il Collegio sul piano generale che il principio di autosufficienza del ricorso, valevole anche in sede penale, come più volte rilevato da questa Corte, non consente di apprezzare le doglianza circa la mancata considerazione di deduzioni difensive e di documenti di cui non si citano ne' il contenuto, ne' la rilevanza.
Limitatamente invece ai rilievi concernenti la mancata considerazione della inesistenza di traumi facciali ovvero nasali e/o ginecologici sulla ragazza il riesame ha comunque logicamente risposto indicando che l'atteggiamento violento dell'indagato risultava da molteplici elementi fra i quali anche il contenuto delle intercettazioni e, quanto alla violenza sessuale, ricordando che in un'occasione anche la M. , notando il marito uscire dal bagno della ragazza in cui quest'ultima era andata a fare la doccia, aveva sentito Si. dare del pedofilo al padre ed, infine, che le prestazioni vaginali si erano verificate solo dopo che l'indagato aveva assunto la consapevolezza che la figlia non fosse più vergine.
Quanto al secondo motivo la ordinanza del riesame ha già correttamente risposto su tutti i rilievi concernenti la legittimità della utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Va ricordato peraltro, al riguardo, per quanto concerne l'utilizzazione per il reato di cui all'art. 572 c.p., che correttamente il giudice di merito ha ritenuto di evidenziare che in realtà le intercettazioni erano state disposte anche per il delitto di violenza sessuale che certamente consente il ricorso alle stesse. In proposito, peraltro, questa Corte ha già affermato che nel caso in cui le intercettazioni telefoniche siano state disposte nell'ambito di indagini relative a reato rientrante nel l'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (limiti di ammissibilità), le stesse possono essere utilizzate nella loro interezza nel procedimento in cui sono state legittimamente disposte Sez. 3, n. 794 del 28/09/1995 Rv. 204206 (fattispecie, relativa a rigetto di ricorso con il quale si censurava la ritenuta utilizzabilità e l'effettiva utilizzazione di intercettazioni telefoniche in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen., non compreso tra quelli elencati nel citato art. 266 cod. proc. pen. in un procedimento concernente anche per il reato di violenza carnale continuata).
Ugualmente corretta sotto il profilo motivazionale si appalesa l'argomentazione circa l'indispensabilità del ricorso alle intercettazioni alla luce della necessità di riscontrare le dichiarazioni della ragazza. Anche su questo aspetto si è peraltro già pronunciata questa Corte affermando che in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini - cui l'art. 267 cod. proc. pen., comma 1 subordina tra l'altro il rilascio dell'autorizzazione giudiziale - è questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003 Rv. 227708). Come affermato dal riesame, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di dover aderire condividendone le motivazioni, è nel senso di ritenere che ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, l'abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 13979 del 24/02/2009 Rv. 243556). Infine è fuori discussione che presso l'abitazione ove furono a seguire le intercettazioni siano protratte nel tempo le violenze sia di carattere familiare che di tipo sessuale da parte dell'indagato e che, in concomitanza di un ritorno della ragazza, si sarebbero comunque potute reiterare.
Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010