Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/1996, n. 3011
CASS
Sentenza 25 gennaio 1996

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Non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401 l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore. I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di doping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi. (Affermando tale principio la cassazione ha escluso che il Presidente della F.C.I. fosse colpevole del reato di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. per non avere segnalato una siffatta assunzione).

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  • 1Notifica a minorenne: si deve pagare?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/1996, n. 3011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3011
Data del deposito : 25 gennaio 1996

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