Sentenza 25 gennaio 1996
Massime • 1
Non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401 l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore. I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di doping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi. (Affermando tale principio la cassazione ha escluso che il Presidente della F.C.I. fosse colpevole del reato di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. per non avere segnalato una siffatta assunzione).
Commentario • 1
- 1. Notifica a minorenne: si deve pagare?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/1996, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1996 |
Testo completo
M. rг 3 0 1 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza pubblica del 25.1.1996 UFFICIO COPIE Sentenza n.437 Allasorata copia studio Noegistro ben. n.29179/95 SIG. GAL per dirttil/4000 REPUBBLICA ITALIANA RA
$ 10/4/96 CO IN NOME DEL POPOLU ITALIANO 8
. 199 Gr IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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B Sezione Sesta Penale E RELIERE F (
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Composta dagli illustrissimi Signori e
1 p
Dott. GAETANO SURIANO Presidente
# Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere
Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere CANCELLERIA Dott. ANTUNINO ASSENNATO Consigliere
Dott. 111O GARRIBBA Consigliere ha pronunciato la sequente
SENTENZA
X027971 sul ricorso proposto da
IN IN, nato a [...] il [...]; avversO 4.ન sentenza 27.1.1993 del 9.1. .P. della
Pretura di Roma.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consiglie- re, dottor Antonino Assennato.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in per-
Sona del Sostituto, dottor Filippo Fiore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore, avvocato Nuri Venturelli "
FATTO
Con sentenza del 21.1.1993 il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Roma, in esito a giudi-
210 abbreviato, dichiarava ST MI colpevole del reato di Cul all'art.361 c.p. per avere, qual presidente della F.C.I., omesso di segnalare un'ipo-
tesi di reato ex art.1 legge 13.12.1989, n.401 rela- tiva all'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore concessegli le attenuanti generiche;
applicata la diminuente del rito;
lo condannava alla pena sospesa di £.200.000 di multa.
Fondava la decisione sulla considerazione che, sebbe- ne "scopo precipuo, prefissatosi dal legislatore", come S1 deduceva dalla stessa denominazione della legge, fosse quello di sanzionale con pene severe" 11
la gestione delle Scommesse clandestine, la lettera della norma "come Tatto palese dal significato pro-
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risultati della competizione" imponevano all'Umini nella qualità di segnalare il fatto all'autorità giu- diziaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello 1 l di- tensore dı fiducia dell'imputato chiedendone per di- versi titoli e con diverse formule l'assoluzione men- tre l'imputato di persona, assistito da diverso di- tensore nominato nell'atto stesso, ha proposto ricorso per cassazione ex art.443/2 C.P.P. articolatamente denunziando nell'ordine e sulla base quasi letterale
E
delle medesime argomentazioni dedotte con l'atto di apello
a) erronea applicazione della legge penale delle disposizioni di cui alla legge 401/1989 nonché erro- nea e contraddittoria motivazione perché il dato for- male della norma, integrato come si deve nel caso di specie al fine di evitare interpretazioni tali da condurre a conclusioni contrarie alla logica- dalla dichiarata manifesta intenzione del legislatore, escludeva la ritenuta applicabilità dell'art.l della legge predetta, volta a tutt'altro fine;
b) illogicità della motivazione ed erronea applica- zione della legge penale perché il giudice di merito ha da una parte affermato che essa produce effetti mon voluti quindi non previsti dal legislatore dall'altra ha contraddittoriamente ritenuto inescusa- bile l'errore dell'imputato, privo di cultura giuri- dica, come accertato alla stregua del SUD titolo di studio;
Judy qc) difetto assoluto di motivazione ed erronea appli cazione della legge in ordine al dolo dell'imputato perché la sua responsabilità è stata presunta in base alla qualifica quando è stato accertato che la san- zione disciplinare relativa è stata applicata a Sua insaputa da altro organo della federazione;
d) nullità della sentenza per difformità tra il fatto accertato e quello contestato perché il g.i.p. ha as- sunto la propria decisione ritenendo che il corridore
TT abbia ingerito sostanze droganti, quando il pubblico ministero aveva contestato la mancata de- nunzia di sostanze "dopanti";
e) esercizio di potestà riservate all'ordinamento di- sciplinare sportivo erronea applicazione di legge perche 11 tatto contestato al predetto corridore non ነገር ግ dovevacostituisce reato quindi denun-
esse re ziato all'autorità giudiziaria.
DIRITTO
11 ricorso è fondato.
11 senso che l'interprete deve attribuire alla legge. secondo l'inequivoca dizione dell'art.12 delle Pre- leggi al Codice civile è quello fatto palese dal si- gnificato proprio delle parole secondo la loro con- nessione e dall'intenzione del legislatore.
A questa seconda chiave ermeneutica, secondo il con- solidato orientamento di questa Suprema Corte si deve fare ricorso quando la lettera della legge sia invo luta,incerta e manifestamente inadeguata ad esprimere quale sia stata la reale intenzione del legislatore.
Nel CASO di specie non par dubbio che gli altri ed innominati "atti fraudolenti volti al medesimo scopo"
Sanzionati all'art.i della citata 1.401/1989 devono essere identificati alla stregua degli atti espressa- mente indicati nella proposizione principale vale a dire nell'offerta ជ promessa di denaro 0 di altra utilita o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da alcuna delle fe- deraziomi riconosciute dal CONI. Le attività espres- samente menzionate sono dunque connotate da due Ca- ratteristiche che per indefettibili esigenze di omo- geneità devono connotare anche le attività innomi nate.
In primo luogo esse sono attività proiettate al-
l'esterno delle persone che le hanno deliberato e ta- li da investire direttamente altri soggetti con quel- le coinvolti mella medesima attività.
In secondo luogo sono attività in qualche modo si nallagmatiche dato che correlano la distorsione, che
1 1 soggetto esterno perseque, dell'esito della gara all'altra utilità dati ovvero promessi e al denaro dall'altro soggetto partecipante alla persequiti gara.
L'attività asseritamente delittuosa, che l'imputato avrebbe omesso di denunziare, non riveste né l'una ne l'altra caratteristica-.
Per tali ragioni comunque per la difficoltà di 11- terpretare il lunghissimo periodo nel quale S1 ar ti cola la norma in esame 您 impone dunque all'interprete i
1 1 congiunto ricors0 all'altro criterio ermeneutico
suggerito dall'art.12 delle preleggi, vale dire al- la ratio legis, che, come reso manifesto, oltre che dai lavori preparatori dall'intestazione stessa della legge, dalle norme in essa raccolte, volte tut- te ad evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attivita di gioco e di Scommesse clandestine, dimo- strano che l'ambito applicazione della legge 1 di esame non si estende ai fenomeni autogeni di doping, trovano adequata sanzione negli ordinamentiche sportivi.
A contrario è facile osservare d'altra parte che, se cosi non tosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gre- gario al campione ciclista in difficoltà, siccome og- gettivamente volti provocare un'esito della gara
E diverso di quello, cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all'evidenza non è.
Superfluo qualsiasi ulteriore esame sotto diverso profilo, la sentenza impugnata deve esser dunque an- nullata senza rinvio perché la legge חוסר prevede quale reato il fatto contestato all'imputato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Roma, 25.1.1996.
11 Presidente fr 11 Consigliere ful full CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia_studio dal Sig. SCHROINA per diritti L. 4500 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 28 NOV 2001.... Lidia Scalla
IL CANCELLIERE SA
Depositato in Cancelleria 26 MAR. 1996 oggi, CANCELLERIA CASSAZIONA
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2 Il Collaboratore di Cancelleria 1 0 A
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