Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/1991, n. 403
CASS
Sentenza 16 gennaio 1991

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Non è configurabile il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. fra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975 e i reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 71, 72 e 73 della stessa legge, che poi siano stati effettivamente commessi nell'attuazione dell'accordo criminoso, sia per la sostanziale e concettuale autonomia del primo rispetto ai secondi, sia per l'incompatibilità tra "accordo programmato" del delitto di associazione e "disegno criminoso" del reato continuato.

Mentre per il delitto di partecipazione ad associazioni per delinquere, come reato a forma libera, si richiede una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo, la qualità di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben diverse azioni: infatti promotore è colui che da solo con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris"; organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture; finanziatore è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso (fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

Commentario1

  • 1L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenza
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022

    Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/1991, n. 403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 403
Data del deposito : 16 gennaio 1991

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