Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 16890
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Massime1

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito dal cosidetto "brogliaccio" (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 16890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16890
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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