Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito dal cosidetto "brogliaccio" (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 16890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16890 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 21/01/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 72
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 014495/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AR N. IL 10/03/1976;
2) LI UC N. IL 05/03/1968;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di TRIESTE del 08/07/2002;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso di LI AR e per l'inammissibilità del ricorso di LI UC;
Udito il difensore Avv. Andrea ALBEARTI, per LI AR, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA 1) La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 8 luglio 2002, ha parzialmente confermato la sentenza 15 novembre 2001, pronunziata in giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima Città, che aveva condannato LI NT, LI AR, LI UC, GI IO e GI SI alle pene ritenute di giustizia per i reati, tutti commessi in concorso, di introduzione illecita e detenzione aggravata di armi e munizioni, importazione illecita in Italia di circa cinque kg. di eroina e contrabbando delle merci indicate.
Per altri reati (rapina aggravata, porto abusivo di arma e ricettazione di un'autovettura) il giudice di primo grado si era dichiarato incompetente. La Corte ha rideterminato, su richiesta delle parti, la pena inflitta dal primo giudice a LI NT e GI IO mentre ha confermato le condanne inflitte agli altri imputati.
2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso LI AR e LI UC.
LI AR deduce i seguenti motivi di ricorso:
- la violazione degli artt. 268 e 269 c.p.p. perché non sarebbero mai stati posti a disposizione della difesa i brogliacci e le bobine delle registrazioni delle conversazioni intercettate con violazione del diritto di difesa tanto più che la Corte di merito ha ritenuto di ravvisare, nel contenuto di alcune telefonate, i riscontri oggettivi delle dichiarazioni di accusa rivolte nei suoi confronti da coimputati;
- la violazione dell'art. 49 comma 2^ cod. pen. perché i reati contestati sono stati consumati a seguito dell'intervento determinante di una agente provocatore il cui intervento era conosciuto fin dall'inizio e che avrebbe dovuto essere impedito;
poiché i reati sono stati commessi solo per l'intervento dell'agente provocatore la sentenza impugnata avrebbe dovuto affermare l'inidoneità dell'azione degli imputati a realizzare l'evento;
- la violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai COllaboranti DI MU LO LE e LI UC senza tener conto delle contraddizioni esistenti tra queste dichiarazioni, della loro inidoneità a fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, in particolare per quanto riguarda l'importazione di armi, e senza tener conto della circostanza che le dichiarazioni dei due collaboranti in realtà erano idonee a svalutare la partecipazione dell'imputato ai reati contestati;
- violazione di legge in ordine alla ravvisata esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. perché nessuna prova è stata indicata per dimostrare che l'importazione di armi fosse finalizzata alla consumazione di altri reati. LI UC ha invece dedotto i seguenti motivi di censura:
- violazione di legge in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nella consumazione dei reati contestati. In realtà per il ricorrente sarebbe stata accertata esclusivamente una mera presenza fisica nei luoghi nei quali alcuni reati sono stati commessi;
presenza peraltro giustificata dal fatto che LI NT gli aveva chiesto di "fargli da autista perché privo di patente" per cui, al più, sarebbe ravvisabile nella sua condotta una mera connivenza;
- erronea applicazione della legge penale in relazione alla ravvisata esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. Se è vero che, per ravvisare questa aggravante, non è necessaria la conoscenza dei ricorrenti è pur vero che, in base all'art. 59 comma 2 cod. pen., è però necessario che l'agente sia a conoscenza dell'altrui partecipazione;
il che, nella specie, non è provato;
- inosservanza dell'art. 114 cod. pen. perché erroneamente la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della sua minima partecipazione al fatto.
3) Entrambi i ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Esaminando il ricorso di LI AR si rileva anzitutto l'infondatezza del primo motivo fondato sulla mancata messa a disposizione della difesa dei brogliacci e delle bobine delle registrazioni delle conversazioni intercettate. Ma, indipendentemente dalle conseguenze di natura giuridica che il ricorrente intende trarre da questa asserita omissione, va rilevato che, secondo quanto incensurabilmente accertato dal giudice di merito, le omissioni denunziate non esistono.
Quanto all'omesso deposito dei brogliacci la sentenza impugnata ha rilevato che le trascrizioni delle uniche due telefonate utilizzate nei confronti del ricorrente, ed effettuate dalla polizia giudiziaria, sono allegate al fascicolo processuale. Il ricorrente rileva però che non risulterebbe allegato al fascicolo processuale il c.d. "brogliaccio" ma deve osservarsi che la mancanza di questo documento (consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'intercettazione) non è sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità dalla normativa in tema di intercettazioni che prevede invece obbligatoriamente, con la sanzione dell'inutilizzabilità il caso di omissione della redazione del solo verbale (artt. 268 comma 1 e 271 comma 1 c.p.p.). Insomma l'inutilizzabilità potrebbe derivare dalla mancanza dei verbali ma non dei brogliacci la cui mancata redazione non è sanzionata.
Analogamente infondata è l'eccezione che si riferisce alla asserita impossibilità di esaminare le bobine delle intercettazioni che, secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, erano custodite presso la Questura di Bergamo che aveva svolto indagini nel procedimento. Il ricorrente afferma di non aver avuto la possibilità di esaminare le bobine e di estrarne copia ma la sentenza da atto che il difensore del ricorrente era stato autorizzato a ciò; la censura quindi si fonda esclusivamente su un'asserita, e non dimostrata, impossibilità di accedere all'esame della documentazione in questione senza che il ricorrente, o il suo difensore, abbiano mai formalizzato questa volontà sì da poter avere conferma non del rifiuto (che neppure il ricorrente afferma esservi stato) ma neppure di una difficoltà non superabile nella possibilità di esaminare le bobine in questione.
4) Quanto alla possibilità di inquadrare la vicenda in quella del reato impossibile la tesi proposta è parimenti infondata. Innanzitutto, perché possa parlarsi di "reato impossibile" per inidoneità dell'azione (l'inesistenza dell'oggetto di essa è pacificamente esclusa nel caso di specie) occorre che tale inidoneità sia assoluta nel senso che deve configurarsi un'inefficienza originaria causale dell'azione criminosa (chi attenta alla vita di una persona con una pistola caricata a salve) mentre, nel caso in esame, ben poteva la condotta degli imputati avere uno sbocco diverso ed efficace eludendosi l'opera di controllo dell'agente provocatore (cfr. Cass., sez. 1^, 21 maggio 1997, Serra, per est. in Cass. pen., 1997, 2879).
In secondo luogo è costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo cui la valutazione sull'idoneità dell'azione, ai fini della possibilità di configurare l'ipotesi del reato impossibile prevista dall'art. 49 comma 2 cod. pen., va compiuta con giudizio ex ante fondato sui fatti e sulle circostanze conosciuti o conoscibili dall'agente nel momento in cui pone in essere la condotta (si vedano Cass., sez. 6^, 14 ottobre 1998 n. 11360, Merloni;
11 marzo 1996 n. 8171, Pecchiari;
sez. 5^, 22 ottobre 1993 n. 9934, Amalfi;
sez. 1^, 31 marzo 1992 n. 5450, Montecasino;
26 novembre 1991 n. 3405, Vignone;
sez. 2^, 23 maggio 1990 n. 3745, Gusatto) e ciò anche con riferimento specifico alle ipotesi previste dagli artt. 97 e 98 del d.p.r. 309/1990 (v. Cass., sez. 6^, 27 ottobre 1995 n. 1739, Manna).
È evidente che, anche seguendo il percorso interpretativo del ricorrente, l'impossibilità (comunque relativa e non assoluta) di condurre a termine, con la vendita o altre condotte successive, la consumazione del reato, peraltro già consumato con la importazione e la semplice detenzione della sostanza stupefacente e delle armi, è ricollegata al dispiegarsi degli eventi successivi all'importazione e alla detenzione e quindi può trovare esclusivamente una conferma ex post con la conclusione dell'operazione svolta sotto copertura. 5) Il terzo motivo del ricorso proposto da LI AR è invece inammissibile.
La sentenza impugnata ha chiarito come le principali accuse nei confronti del ricorrente fossero costituite dalle dichiarazioni di accusa a lui rivolte da DI MU LE, coimputato in procedimenti connessi e ritenuto intrinsecamente attendibile anche perché, seppur non coinvolto nei reati oggetto del presente processo, era a diretta conoscenza delle condotte criminose di LI AR con cui si era reso con lui responsabile di altri numerosi reati separatamente giudicati.
La Corte di merito ha poi motivatamente escluso che il dichiarante fosse incorso in contraddizioni, che la scelta collaborativa di DI MU non fosse disinteressata, che le dichiarazioni di quest'ultimo si ponessero in contraddizione con quelle di LI UC e ha attribuito, spiegandone le ragioni, valore di riscontro a due conversazioni intercettate intercorse tra il ricorrente e i suoi genitori.
Con le censure proposte il ricorrente non evidenzia alcuna manifesta illogicità della motivazione ma si limita a proporre al giudice di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti, della valenza probatoria delle dichiarazioni dei due collaboranti, del tenore e del significato delle conversazioni intercettate. Ciò è reso palese da quanto il ricorrente evidenzia nel ricorso laddove (pag. 9) si afferma che "questa Corte potrà prendere in considerazione le dichiarazioni e valutare autonomamente la loro valenza probatoria così come indicato dall'art. 192 c.p.p.". È infatti ovvio che il giudice di legittimità non può "valutare" la "valenza probatoria" delle dichiarazioni ma soltanto verificare la congruenza logica della motivazione (c.d. "giustificazione interna") rilevando l'eventuale esistenza di illogicità, che devono essere "manifeste", delle quali non v'è traccia nel ricorso nel quale si prospetta esclusivamente una asserita contradditorietà tra le dichiarazioni dei dichiaranti.
Inammissibile è infine l'ultimo motivo di ricorso perché la Corte di merito ha adeguatamente motivato il suo convincimento sull'esistenza dell'aggravante teleologica in ordine ai reati concernenti le armi avendo la Corte ritenuto, con argomentazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, che queste armi fossero state introdotte nello Stato per compiere rapine;
attività criminosa a lungo svolta dai partecipi del gruppo criminale e confermata dalla circostanza che LI AR aveva chiesto al padre NT di fornirgli due bazooka ad un colpo per le rapine ai furgoni blindati. 6) Parimenti infondato è il ricorso proposto da LI UC. Quanto al primo motivo la censura è infondata. Non è infatti vero che i giudici di merito abbiano accertato che il ricorrente si limitava a svolgere attività di autista per LI NT avendo al contrario ritenuto il ricorrente pienamente consapevole delle attività criminose da questi svolte e alle quali, in altre occasioni, aveva attivamente partecipato (in particolare alle rapine commesse con NT e AR). Inoltre il ricorrente aveva in particolare piena conoscenza, nell'occasione in cui era stato arrestato, che l'autovettura su cui si trovavano i complici trasportava armi e droga ma non si trattava di semplice connivenza ma di piena partecipazione al trasporto anche perché il ricorrente aveva partecipato alle trattative che avevano condotto all'acquisto delle cose sequestrate nell'operazione.
D'altro canto la Corte ha affermato, incensurabilmente in questa sede, che LI UC aveva reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie.
Relativamente all'asserita non ravvisabilità dell'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. anche in questo caso l'accertamento del giudice di merito non è sindacabile dal giudice di legittimità essendo stato incensurabilmente accertato che almeno altre quattro persone concorrevano nei reati (LI AR e NT, GI SI e GI IO) e questa partecipazione non era certo sconosciuta al ricorrente.
Manifestamente infondata è infine la valutazione del giudice di merito sulla non concedibilità dell'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen. atteso che il comma 2 di questa norma ne esclude l'applicabilità nelle ipotesi previste dall'art. 112 del medesimo codice.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004