Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 gennaio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2025 |
Commentari • 283
- 1. Cos’è il Daspo Willy?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 gennaio 2025
- 2. L. Giordano | La Corte di cassazione torna sul divieto di utilizzo delle intercettazioni in un diverso procedimentohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 gennaio 2023, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); b) degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come …
Leggi di più… - 4. Concorso tra associazione mafiosa e associazione finalizzata al narcotrafficoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 dicembre 2025
- 5. Scommesse: rinvio pregiudiziale alla CGUE (Cass., Sez. III, (ord.) 5 febbraio 2014, Tomassi e altri)https://archiviopenale.it/
Fonte immagine: www.adnkronos.com La terza sezione della Corte di cassazione ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria ex art. 267, co. 5, TFUE, relativamente alla compatibilità della disciplina ex d.l. n. 16 del 2012 e della conseguente disciplina sanzionatoria ex art. 4 L. n. 401 del 1989 in tema di scommesse con gli artt. 49 e 56 TFUE.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2024, n. 18625Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 18625 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 08/07/2024 complessità e la delicatezza della questione sottesa e l'elevatissimo valore economico della controversia. Il procuratore generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta. Le parti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione I. – Il ricorso principale consta, come detto, di sei motivi. Coi primi quattro, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del principio della responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto dell'Unione (artt. 43 e seg. CE, ora artt. 49 e seg. TFUE, artt. 49 e seg. …Leggi di più...
- portata·
- conseguenze·
- fondamento·
- eccezioni·
- responsabilità dello stato per violazione del diritto comunitario·
- rilevanza·
- preventiva pronuncia della cgue dichiarativa dell'inadempienza statale·
- esclusione·
- fattispecie·
- violazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 tfue·
- tipologia della fonte violata·
- principio di effettività·
- restrizioni imposte dalla legislazione interna·
- attività di raccolta di scommesse attraverso agenzie stabilite in altro stato membro·
- necessità
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/11/2019, n. 46595Provvedimento: 46595-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 7 Domenico Carcano Grazia Lapalorcia UP 28/03/2019 R.G.N. 48063/2017 Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo Geppino Rago Gastone Andreazza Giacomo Rocchi Relatore - Gaetano De Amicis Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. UA FR, nato a [...] il [...] 2. PE PP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2017 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; udito il Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
- divieto di partecipare a pubbliche riunioni·
- nozione·
- prescrizioni·
- misure di prevenzione·
- singole misure·
- sicurezza pubblica·
- sorveglianza speciale
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/2019, n. 28910Provvedimento: 28 9 10-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 3 IC Carcano Mariastefania Di Tomassi UP- 28/02/2019 R.G.N. 7846/2018 Giovanni Diotallevi Giorgio Fidelbo Perluigi Di Stefano Monica Boni Relatore - Salvatore Dovere Andrea Montagni Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CI IC, nato a [...], il [...] 2. TI NI, nato a [...], il [...] 3. UR DR DE, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 19/12/2014 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Monica Boni; …Leggi di più...
- ragioni·
- configurabilità·
- bancarotta preferenziale·
- reato di bancarotta per distrazione·
- beni con riserva di proprietà·
- criteri di commisurazione·
- previsione legislativa di limiti minimi e massimi o di uno soltanto di tali termini·
- pagamenti di debiti contratti con i membri di una organizzazione criminale·
- sussistenza·
- durata delle pene accessorie·
- stato di necessità·
- esclusione·
- fattispecie·
- risoluzione del contratto di vendita nell'imminenza della dichiarazione di fallimento·
- reati fallimentari
- 4. TAR Torino, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 573Provvedimento: Pubblicato il 02/04/2025 N. 00573/2025 REG.PROV.COLL. N. 00977/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 977 del 2024, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in …Leggi di più...
- art. 6 l. 401/1989·
- annullamento provvedimento·
- violazione garanzie partecipative·
- obbligo di presentazione alla polizia·
- assenza di prove·
- D.A.SPO.·
- eccesso di potere·
- riconoscimento persona·
- manifestazione sportiva
- 5. TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/12/2024, n. 2382Provvedimento: Pubblicato il 05/12/2024 N. 02382/2024 REG.PROV.COLL. N. 01835/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Edonolfo Nittolo, Alfonso Laudonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di SA, domiciliataria …Leggi di più...
- difetto di interesse·
- rinuncia al ricorso·
- art. 84 c.p.a.·
- oscuramento generalità·
- compensazione spese di lite·
- art. 6 l. n. 401/1989·
- improcedibilità del ricorso
Versioni del testo
- Art. 1. Frode in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18)) 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 , ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»";
-(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.»";
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". - Art. 2. Non influenza del procedimento penale 1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell' articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.
3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita' amministrative competenti ((ne danno)) comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante ((conti di gioco)) intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal ((...)) comma 3-ter, ((previa trasmissione)) da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. ((Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita' amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale)) . - Art. 3. Obbligo del rapporto 1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.