Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 gennaio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2025 |
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- 1. Emis Killa, Daspo e l’istituto del “gradimento”https://www.iusinitinere.it/
A cura di Elisa Tonni “(…) Seguo le partite alla radio Ma mi esalto molto di più Quando esco e vado allo stadio Canto per 90 minuti Anche dopo aver fatto la fila (…)” Introduzione Il quotidiano “Corriere della Sera” ha comunicato che il cantante Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, sarebbe indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta “Doppia curva”. Al riguardo, il rapper di Vimercate ha diffuso queste parole: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2024, n. 18625Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 18625 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 08/07/2024 complessità e la delicatezza della questione sottesa e l'elevatissimo valore economico della controversia. Il procuratore generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta. Le parti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione I. – Il ricorso principale consta, come detto, di sei motivi. Coi primi quattro, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del principio della responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto dell'Unione (artt. 43 e seg. CE, ora artt. 49 e seg. TFUE, artt. 49 e seg. …Leggi di più...
- portata·
- conseguenze·
- fondamento·
- eccezioni·
- responsabilità dello stato per violazione del diritto comunitario·
- rilevanza·
- preventiva pronuncia della cgue dichiarativa dell'inadempienza statale·
- esclusione·
- fattispecie·
- violazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 tfue·
- tipologia della fonte violata·
- principio di effettività·
- restrizioni imposte dalla legislazione interna·
- attività di raccolta di scommesse attraverso agenzie stabilite in altro stato membro·
- necessità
Versioni del testo
- Art. 1. Frode in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18)) 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 , ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»";
-(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.»";
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". - Art. 2. Non influenza del procedimento penale 1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell' articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.
3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita' amministrative competenti ((ne danno)) comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante ((conti di gioco)) intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal ((...)) comma 3-ter, ((previa trasmissione)) da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. ((Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita' amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale)) . - Art. 3. Obbligo del rapporto 1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.