Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 4
È legittimo il ricorso agli impianti di intercettazione diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica se il decreto del pubblico ministero ne motiva l'utilizzazione evidenziando l'inidoneità degli impianti esistenti presso il suo ufficio, attestata con certificazione della Segreteria prima che abbiano inizio le operazioni di intercettazione. (Fattispecie relativa ad operazioni di captazione ambientale eseguite con impianti di una ditta privata installati negli uffici di altra Procura della Repubblica).
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità o inidoneità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale situazione, né, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti dell'ufficio procedente.
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. (Fattispecie relativa ad una ramificata attività di traffico di stupefacenti in corso di svolgimento).
Il giudice d'appello non è tenuto a diminuire la pena irrogata con sentenza emessa prima di una modifica normativa che riduce la sanzione edittale minima del reato per cui si procede se il giudice di primo grado abbia inflitto una pena superiore a quella minima prevista dalla disciplina in quel momento vigente, sempre che la sentenza di secondo grado ritenga, con congrua motivazione, che tale sanzione è adeguata alla gravità del fatto. (Fattispecie nella quale, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte d'appello, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006, aveva confermato la misura della pena irrogata dal primo giudice in epoca anteriore alla novella).
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45896 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/10/2013
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1496
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 19869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Agostini Nazario, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 16/07/2003 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, aveva condannato alla pena di giustizia DI AD in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per avere - in varie località marchigiane,
dal settembre al dicembre del 1997 - in più occasioni detenuto a fini di spaccio, ceduto e venduto a terzi vari quantitativi, talvolta non modici o ingenti, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Rilevava la Corte di appello come, disattesa la richiesta difensiva di declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite durante le indagini, gli elementi di prova acquisiti avessero dimostrato con certezza la colpevolezza del DI in ordine al reato contestatogli, con riferimento al quale doveva escludersi la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e la possibilità di una riduzione della pena inflitta dal giudice di prime cure, stabilita in misura confacente alle caratteristiche dei fatti ed alla personalità dell'imputato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il DI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Nazario Agostini, il quale, formalmente con un unico punto, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., comma 1, art. 526 c.p.p., comma 1,
e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti eseguite dagli inquirenti all'interno della vettura del DI, benché le relative operazioni fossero state curate con impianti posti fuori dagli uffici della Procura ed il relativo decreto di esecuzione emesso dal P.M. non contenesse alcuna reale motivazione in ordine ai presupposti (cioè alle ragioni di indisponibilità di quegli impianti interni e all'assoluta urgenza) giustificativi dell'autorizzazione rilasciata dal rappresentante della pubblica accusa.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna di primo grado, valorizzando elementi di prova di incerto significato ed omettendo di considerare che, nel corso delle indagini, non era stata sequestrata alcuna partita di stupefacente, ne' effettuata alcuna verifica tecnica per accertare le caratteristiche droganti delle sostanze asseritamente cedute o vendute dall'imputato.
2.3. Violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova, per avere la Corte di appello negato il sollecitato riconoscimento della circostanza del fatto di lieve entità, nonostante che l'unico quantitativo di droga sequestrato fosse stato di modica entità e che quella medesima attenuante fosse stata concessa agli altri coimputati.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova, per avere la Corte di merito confermato la misura della pena detentiva inflitta in primo grado, benché dopo la prima pronuncia fosse intervenuta una modifica legislativa che ha rimodulato i limiti edittali della sanzione fissata per il delitto accertato.
3. Con memoria depositata in data odierna il difensore dell'imputato è tornato a ribadire le ragioni già esposte nel ricorso con riferimento al primo degli elencati motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale è legittimo il ricorso agli impianti di intercettazione diversi da quelli installati negli uffici della procura della Repubblica se il relativo decreto del P.M. ne indichi la indisponibilità attestata da certificazione della segreteria, rilasciata prima che abbiano inizio le operazioni di captazione (in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 27761 del 22/06/2010, Cardone, Rv. 247868; sostanzialmente in senso conforme Sez. 1, n. 10399 del 13/01/2010, Amendola, Rv. 246353, che prescrive specificamente che il rilascio dell'attestazione della segreteria preceda l'adozione del decreto da parte del P.M.).
A tale regula iuris la Corte di appello di Ancona si è uniformata, chiarendo che, nella specie, autorizzate dal giudice le intercettazioni di comunicazioni tra presenti all'interno della vettura intestata al DI, il P.M. di Ascoli Piceno, titolare delle indagini, il 12/08/1997 aveva emesso un decreto ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, autorizzando l'avvio delle operazioni di captazione ambientale con l'impiego di apposite apparecchiature tecniche fornite agli ufficiali della polizia giudiziaria da una ditta privata ed installate negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di San Benedetto del Tronto, in quanto gli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, destinati a permettere le sole intercettazioni telefoniche, non erano idonei a consentire la registrazione di quel tipo di conversazioni tra presenti, come risultante da un attestato rilasciato dalla segreteria di tale secondo ufficio giudiziario (v. pagg. 17-19 sent. impugn.). Quanto alla lamentata mancata indicazione, da parte del P.M., nei suoi decreti di esecuzione di intercettazione di comunicazioni e conversazioni tra presenti, dell'esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, cui pure espressamente fa riferimento l'art. 268 c.p.p., comma 3 è sufficiente osservare come, per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di quel requisito, occorrente per poter avviare le operazioni di intercettazione mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura, possa desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni, in particolare se riferibili ad attività criminose in corso (così Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254101; Sez. 2, n. 5103/10 del 17/12/2009, Canizzaro, Rv. 246435;
Sez. 6, n. 15396/08 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239633). Anche di tale principio la Corte di merito ha fatto buon governo, osservando come nel citato decreto autorizzativo del 12/08/1997 il P.M. avesse richiamato l'informativa, avente pari data, con la quale i carabinieri aveva evidenziato che le indagini avevano ad oggetto una ramificata attività di traffico di stupefacenti in corso di svolgimento (v. pag. 19 sent. impugn.).
D'altro canto, è pacifico come, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità di questi ultimi, il pubblico ministero non sia poi tenuto a verificare la permanenza di tale indisponibilità, ne', qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente indisponibili (così Sez. 6, n. 14173 del 15/12/2009, Tornese, Rv. 246722). Il che esclude che possa essere censurate in questa sede le condivisibili conformi considerazioni che sono state, al riguardo, esposte nella motivazione della sentenza gravata (v. pag. 20 sent. impugn.).
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di appello, cercando di indurre il giudice di legittimità ad una consentita rivalutazione delle emergenze fattuali, invero senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata:
pronuncia con la quale, con motivazione completa ed immune da vizi di logicità, era stato sottolineato come, al di là dell'avvenuto specifico sequestro di una delle tante partite di cocaina vendute dal DI a tal Scipioni, del peso di 16 grammi, il tenore delle conversazioni registrate dagli inquirenti, proprio perché intrattenute dagli interessati all'interno di un abitacolo di una vettura, dunque nella convinzione di non essere ascoltati da estranei, avessero una inequivoca valenza dimostrativa, posto che il ricorrente era stato ascoltato mentre parlava di "cocaina", "roba" o "droga" da "vendere" o "spacciare", pure indicando espressamente le modalità ed i prezzi praticati per la cessione ed i relativi quantitativi, tutt'altro che esigui, della sostanza volta per volta consegnata, indicata, in due particolari conversazioni del 30/11 e del 23/12/1997, in termini di "ultimi 350 grammi" e di "50 grammi" (v. pagg. 22-26 sent. impugn.).
4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte enunciato il principio secondo il quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), che quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente negare il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; Sez. 4, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428). Di tale criterio ermeneutico la Corte di appello di Ancona ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicità, dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come la condotta del DI, a differenza di quella di altri suoi coimputati, non potesse essere qualificata come di ridotta offensività ovvero di scarso allarme sociale, tenuto conto che lo stesso aveva gestito quella attività di spaccio di una droga "pesante", quale la cocaina, in maniera sistematica e professionale, per un periodo di tempo molto lungo, in favore di elevato numero di acquirenti, compra-vendendo ogni volta quantitativi di non modesta entità ponderale (v. pagg. 28- 29 sent. impugn.).
5. Anche il quarto ed ultimo motivo del ricorso è privo di pregio. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della quantificazione della pena inflitta. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto di negare al DI la sollecita riduzione della pena inflitta dal primo giudice;
ne' la riduzione era dovuta in conseguenza delle modifiche ai limiti edittali minimi previste, dal cit. D.P.R., art. 73, per effetto della novella introdotta con la L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, in quanto (conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: per la quale v., ex multis, Sez. 2, n. 18159 del 11/02/2010, Ceccarelli, Rv. 247460) il giudice di primo grado aveva determinato la pena in misura superiore al limite edittale e quello di secondo grado ha poi ritenuto tale pena adeguata alla gravità del fatto, spiegando, con motivazione congrua, che l'imputato, già gravato da precedenti penali, aveva consumato una pluralità di condotte delittuose di spaccio di cocaina in forma continuativa e non occasionale in un arco temporale non breve, dimostrando così uno stabile inserimento nei contesti della criminalità dedita al narcotraffico (v. pag. 27 sent. impugn.).
6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013