Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45896
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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È legittimo il ricorso agli impianti di intercettazione diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica se il decreto del pubblico ministero ne motiva l'utilizzazione evidenziando l'inidoneità degli impianti esistenti presso il suo ufficio, attestata con certificazione della Segreteria prima che abbiano inizio le operazioni di intercettazione. (Fattispecie relativa ad operazioni di captazione ambientale eseguite con impianti di una ditta privata installati negli uffici di altra Procura della Repubblica).

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità o inidoneità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale situazione, né, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti dell'ufficio procedente.

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. (Fattispecie relativa ad una ramificata attività di traffico di stupefacenti in corso di svolgimento).

Il giudice d'appello non è tenuto a diminuire la pena irrogata con sentenza emessa prima di una modifica normativa che riduce la sanzione edittale minima del reato per cui si procede se il giudice di primo grado abbia inflitto una pena superiore a quella minima prevista dalla disciplina in quel momento vigente, sempre che la sentenza di secondo grado ritenga, con congrua motivazione, che tale sanzione è adeguata alla gravità del fatto. (Fattispecie nella quale, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte d'appello, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006, aveva confermato la misura della pena irrogata dal primo giudice in epoca anteriore alla novella).

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    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45896
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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