Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2008, n. 38170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38170 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI PA - Presidente - del 23/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 2365
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015533/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE DI FOGGIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Gialanella A., che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2007 il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, dichiarava la propria incompetenza territoriale nei confronti di TO SC, PA OI, UI AN, NO RK AL, HE CC, imputati dei reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 5, artt.648 bis, 648 e 482 c.p., in relazione all'art. 476 c.p., comma 1, art. 490 c.p., commessi in Milano e altrove, in epoca diverse e,
comunque, antecedenti e prossime al 10 ottobre 2005 e in permanenza attuale, ritenendo che la competenza appartenesse, ai sensi dell'art.16 c.p.p., comma 1, al Tribunale di Foggia quale giudice competente per il primo reato tra quelli in contestazione, connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), u.p.. 2. Il gip del Tribunale di Foggia, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero il giorno 1 dicembre 2007, all'udienza preliminare del 7 aprile 2008 sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che: a) la connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b), ultima parte c.p.p. non riguardava tutti gli imputati, in quanto la CC non concorreva nei reati contestati al capo b); b) l'ultima parte del reato descritto al punto 28 del predetto capo b) n. 28 era, in ogni caso, avvenuta in territorio di Milano, dove era stata effettuata l'annotazione di radiazione alla circolazione, per esportazione, dell'auto BMW X5, targata CF 971 FE, con targhe false CW 384 AL, non potendo, invece, attribuirsi rilievo alla fattura emessa dalla s.r.l. "Tyreoil Company" s.r.l., con sede legale a Foggia, del tutto falsa, come dimostrato dall'esito della perquisizione effettuata la sede della s.r.l. "On Weels" di Milano, che consentiva il rinvenimento del timbro e di numerosi fogli riferibili alla s.r.l. Tyreoil. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano.
Occorre preliminarmente rilevare che quale luogo di consumazione del reato associativo previsto dall'art. 416 c.p. è indicato il territorio di Milano e che tale profilo non è oggetto di contestazione da parte del Tribunale di Milano, che si è dichiarato incompetente avendo riguardo al luogo di commissione del primo fra i reati fine, ritenuti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b). In proposito, però, il Collegio osserva che non a tutti gli imputati è contestato il concorso nei medesimi reati fine e che non è possibile scindere, come ha erroneamente fatto il Tribunale di Milano, la posizione di colui (nel caso di specie CC HE, non concorrente nei i reati descritti al capo b) che è estraneo a taluno di essi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.p., comma 2 fra distinte fattispecie di reato, è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi;
diversamente esso produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena ex art. 671 c.p.p., perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Cass., Sez. 1, 10 gennaio 1996, n. 84, Amonti, rv. 205124;
Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Bragagnolo, rv. 205313; Cass., Sez. 1, 17 aprile 1998, Apreda, rv. 210417; Cass., Sez. 1, 26 giugno 1998, Sama, rv. 210881; Cass., Sez. 6, 2 ottobre 2003, P.M. in proc. Gramendola, rv. 226940; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2004, L.P. rv. 229533).
Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui gli atti devono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008