Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spese in favore della parte civile, spetta al giudice, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, il dovere di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle stesse e della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2012, n. 27629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27629 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/06/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 618
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 38677/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO RD N. IL 31/01/1980 C/;
2) NG IA EL;
3) CO IA N. IL 21/09/1971;
4) CO NN N. IL 19/07/1974;
5) CO GI N. IL 23/08/1979;
6) CO RO N. IL 22/11/1969;
avverso la sentenza n. 32/2010 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 07/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Uditi alla pubblica udienza:
-il Pubblico Ministero nella persona del dott. VIOLA Alfredo Pompeo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio degli atti al Giudice civile per la nuova liquidazione delle spese delle parti civili;
- l'avv.to Starace Matteo IO, difensore delle parti civili, che ha insistito nei motivi di ricorso, - nessuno è comparso per l'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2010 la Corte d'Assise di Foggia dichiarava LE AN colpevole dei reati di omicidio volontario (art. 575 c.p.) in danno di CI NC, di esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo abitato (art. 703 cod. pen.) e detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e relativo munizionamento, reati commessi in San Severo il 21 giugno 2008, e, ritenuta la continuazione tra detti reati, lo condannava alla pena di anni ventitre di reclusione, lo dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato d'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale e lo condannava altresì al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite NG MA, NC CO, NC NN, NC GI e NC RI, da liquidarsi in separata sede, col riconoscimento di una provvisionale in favore di ciascuna di esse.
2. Il 7 giugno 2011 la Corte d'Assise d'appello di Bari, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, preso atto della sua rinuncia ai motivi di gravame concernenti la dedotta illegittimità del provvedimento di diniego dell'ammissione al giudizio abbreviato e dell'ordinanza reiettiva della richiesta di perizia psichiatrica, la contestazione della responsabilità in ordine a tutti i reati in contestazione e la richiesta di riconoscimento, in via subordinata, dell'attenuante della provocazione, accordava all'imputato le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena infintagli ad anni diciotto e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado e liquidando le spese di costituzione in favore delle parti civili.
Da entrambe le sentenze di merito emergeva che alle ore 05.30 del 21 giugno 2008, pervenuta alla centrale operativa della P.S. di San Severo una richiesta di soccorso dal telefono cellulare di NC CI, personale del locale commissariato, recatosi nella via Volturno presso l'abitazione di questi, lo aveva rinvenuto riverso a terra, privo di segni di vita ed attinto da numerosi colpi di arma da fuoco;
il medico legale sopraggiunto ne aveva constatato il decesso. In considerazione dell'orario di effettuazione della chiamata e dei primi accertamenti svolti era emerso che l'omicidio si era verificato poco prima dell'arrivo degli agenti e dalle dichiarazioni rese da due vicine di casa della vittima si era appreso che verso le ore 05.20 era stata avvertita l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, cosa che le aveva indotte a recarsi sui balconi delle loro case;
in particolare, una delle due donne aveva visto un soggetto, che indossava dei pantaloni di colore scuro ed una maglietta a strisce orizzontali, dapprima introdursi a bordo di un'autovettura utilitaria di colore blu, ferma nei pressi dell'abitazione della vittima, quindi invertire il senso di marcia del veicolo, riportarsi nelle vicinanze della casa del NC, scendervi, riprendere a sparare anche all'interno dell'alloggio, uscirne, guardandosi attorno e poi ripartire con la vettura. Dalla visione di un filmato registrato da impianto di videosorveglianza, installato nei pressi di un esercizio di gioielleria, situato sul percorso di fuga dello sparatore indicato dalla predetta teste, si era ottenuta conferma del transito di un'unica autovettura, di piccole dimensioni e di colore scuro, una prima volta alle ore 05.23 in avvicinamento all'abitazione del NC ed una seconda volta alle ore 05:27.44 in direzione opposta, quindi in orari e con percorsi compatibili con l'azione criminosa;
il veicolo era stato individuato come una Renault Clio versione cinque porte, seconda serie, in produzione dal 1998 al 2005.
All'individuazione dell'autore dell'omicidio in LE AN si era giunti in considerazione: a) della sua presenza in compagnia della vittima un'ora prima che questa fosse uccisa, testimoniata dagli amici comuni De NU IO, CC GI e D'EA IO;
b) della descrizione, fatta da costoro, dell'abbigliamento indossato quella sera dal AN, costituito da un paio di jeans di colore blu scuro e da una maglietta a fasce bianche e nere, corrispondente a quello descritto dalla vicina di casa del NC;
c) del possesso quella stessa notte da parte dell'imputato di una vettura di marca Renault Clio di colore blu a quattro porte dalle caratteristiche corrispondenti al veicolo ripreso dal sistema di videosorveglianza e descritto dalle vicine di casa del NC;
d) della sparizione improvvisa ed all'apparenza immotivata dell'imputato dalla sua abitazione subito dopo il fatto e del suo ricovero presso la casa di una congiunta, con la quale non era stato sino a quel momento in rapporti di frequentazione;
e) della falsità delle dichiarazioni dallo stesso rese al P.M. nel corso delle indagini;
f) del movente dell'azione omicidiaria, individuato nei sentimenti di ostilità e risentimento, nutriti dal AN nei confronti della vittima, proprio cognato per avere sposato la di lui sorella, insorti a seguito della separazione di questi dalla moglie e dell'emigrazione di costei in paese estero.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il AN il quale denuncia:
1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato ascrittogli, per l'assenza di alcuna giustificazione nella sentenza impugnata;
2) l'erronea applicazione di legge per l'assoluta assenza di motivazione sul diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche.
4. Anche le parti civili costituite hanno proposto ricorso per lamentare unicamente la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla liquidazione delle spese dalle stesse sostenute nel giudizio d'appello, determinate in un ammontare irrisorio ed in assenza di qualsiasi indicazione giustificativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile.
1.a Invero, come risulta dalla sentenza impugnata, il AN, dopo avere proposto articolati motivi d'appello con i quali aveva contestato la fondatezza del giudizio di responsabilità, comparso personalmente all'udienza del 7 giugno 2011 innanzi alla Corte d'Assise d'Appello, assistito dal difensore di fiducia, aveva dichiarato di rinunciare a tutti i motivi proposti, ad eccezione di quelli riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e la rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio. Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art.589 cod. proc. pen., commi 2 e 3 e art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. d), le doglianze oggetto di rinuncia sono state colpite da inammissibilità sopravvenuta, per cui, così come non era più consentito al giudice d'appello prenderle in esame, non è possibile riproporre le medesime questioni nel giudizio di legittimità con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione relativa a motivi ai quali l'interessato abbia espressamente rinunciato. Se dunque l'appellante ha volontariamente abdicato alle doglianze concernenti la responsabilità, non può poi dolersi con il ricorso per cassazione dell'eventuale omessa motivazione in ordine agli stessi motivi rinunciati. L'effetto preclusivo, determinato dalla rinuncia a singoli motivi proposti e l'operatività del principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale la cognizione del giudice investito dell'impugnazione resta limitata ai soli capi e punti della decisione impugnata cui motivi si riferiscono, esimono il giudice d'appello dalla verifica sulla fondatezza del motivo rinunciato e limitano la sua indagine a quelli residui con conseguenze analoghe a quelle della rinuncia all'intero gravame, oppure dell'accordo delle parti sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., comma 4, ora abrogato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 1, lett. i), convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125. Nè può sostenersi che il motivo di ricorso per cassazione, diretto a riproporre una censura avverso la sentenza d'appello, già oggetto di rinuncia in quel grado, costituisca una forma di revoca della rinuncia stessa in quanto, come tutti gli atti negoziali processuali, anche se unilaterali, la stessa è irrevocabile, nel senso che produce i suoi effetti non appena pervenuta all'Autorità giudiziaria procedente, sicché, una volta uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del suo autore, una successiva e contraria determinazione di volontà di questi non può porla nel nulla e renderla inefficace (Cass. sez. 1, n. 29359 del 14.5.2009, rv. 244826; sez. 3, n. 11215 dell'8.10.95, rv.203220; sez. 2, n. 1173 dell'11.7.1961, rv. 98666).
2. Il secondo motivo proposto dall'imputato è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, già la sentenza d'appello gli ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, privandolo quindi di qualsiasi interesse alla proposizione della relativa doglianza.
3. Le parti civili dal canto loro limitano il gravame proposto alla misura della liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado d'appello, perché determinata in assenza di qualsiasi indicazione giustificativa ed in modo contraddittorio rispetto al riconoscimento della sostanziale fondatezza dell'impianto accusatorio.
Va premesso che è priva di fondamento la doglianza che pretende non avere la Corte territoriale operato la liquidazione delle spese di costituzione in modo coerente con l'affermata responsabilità penale dell'imputato: al contrario, risulta rispettato il principio generale, imposto dalla norma di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che pone l'onere delle spese a carico della parte soccombente, posto che l'imputato è stato condannato alla rifusione di quanto sopportato dalle parti civili per la loro costituzione e rappresentanza in giudizio.
È, invece, fondata nel resto la doglianza proposta, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a rinviare al dispositivo la liquidazione di tali spese senza esporre alcuna indicazione sul procedimento di computo, nonostante le parti civili avessero depositato dettagliata nota. Risulta in tal modo carente il requisito fondamentale della giustificazione della decisione assunta, il che preclude anche la conducibilità di qualsiasi verifica per riscontrare il rispetto dei limiti minimi tariffari. La questione è stata già risolta da questa Corte (sez 1^, nr. 21868 del 7/05/2008 nr. 21868, Grillo, rv. 240421, Grillo;
sez. 4, n. 10920 del 29/11/2006, Velia, rv. 236186; sez. 5, n. 10143 del 25/01/2005, Polacco, rv. 230918;) e quindi dalle S.U. (nr. 40288 del 14/07/2011, Tizzi ed altri, rv. 250680) con l'affermazione, resa con riferimento alla sentenza di applicazione pena a richiesta delle parti, ma contenente un principio di diritto di valenza più generale, per cui, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, sul giudice grava il dovere di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle spese liquidate e della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense;
solo se tale obbligo sia assolto è consentito alle parti verificare la pertinenza delle singole voci di spesa all'attività svolta ed il rispetto dei limiti tariffari anche con riferimento agli aumenti prescritti per la pluralità di parti assistite, mentre una liquidazione indistinta ed onnicomprensiva non consente di condurre alcun controllo sulla legalità e congruità degli importi riconosciuti.
Sussiste, dunque, alla stregua dei superiori rilievi il denunciato vizio di motivazione, il che impone il parziale annullamento della sentenza sul punto, riguardante soltanto razione civile, con il conseguente rinvio, in ossequio a quanto disposto dalla norma di cui all'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Il ricorso proposto dall'imputato va dichiarato inammissibile con la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili e rinvia per un nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012