Articolo 531 del Codice di procedura penale
Articolo 530Articolo 517
Versione
24 ottobre 1989
Art. 531. Dichiarazione di estinzione del reato 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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