Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 531. Dichiarazione di estinzione del reato 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
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- 1. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione: applicazione e limiti dell’art. 531 c.p.p. (Giudice Cristiana Sirabella)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 272.88858
[…] MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Giudicante, accogliendo la richiesta congiunta delle parti ritiene di dover emettere nei confronti di V.M. e P.V. una sentenza, ex art. 531 c.p.p., di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34375Provvedimento: […] Evidenzia, sotto il profilo normativo che, in forza del richiamo all'art. 531 cod. proc. pen. (concernente la dichiarazione di estinzione del reato) contenuto nell'art.631 cod. proc. pen., può ben costituire motivo di revisione della condanna anche quello relativo alla intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato. […]Leggi di più...
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