Sentenza 3 aprile 1997
Massime • 6
Il fatto che un dato elemento probatorio sia stato valutato negativamente in una precedente pronuncia giudiziaria, non impedisce che sia successivamente valutato diversamente unito ad altri elementi di prova, che ne chiariscono il significato e ne corroborano il valore.
L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 33 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nel prevedere che i dibattimenti vengano conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati, non presuppone che il dibattimento sia stato dichiarato aperto prima di tale scadenza, ma soltanto che il processo sia stato "incardinato" prima di quella data. Da tale principio consegue che la sentenza emessa dalla Corte di assise che, dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla regolare costituzione del collegio, delle parti e dei difensori, senza peraltro dichiarare aperto il dibattimento, abbia rinviato il processo ad udienza fissa per una data successiva alla scadenza della sessione della stessa Corte, non è affetta da nullità insanabile, per difetto di capacità del giudice, ai sensi dell'art. 185, comma primo, n. 1 cod. proc. pen. del 1930.
L'assoluzione relativa a reati fine non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo. Infatti, da un lato, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la consumazione di reati fine, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione; dall'altro, l'assoluzione relativa a reati fine potrebbe trovare adeguata giustificazione in una mancanza di riscontri relativi a tali reati.
Ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., per ritenere la responsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova", i quali, peraltro, possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo.
Anche la causale del delitto, se riferita da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., costituisce un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato; sicché, in caso di esito positivo del riscontro, vale a confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione.
In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. spetta al giudice di merito; mentre la Corte Suprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
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- 1. Rapina aggravata mediante somministrazione di sostanze incapacitanti e concorso di più personehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Per individuare la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, si deve avere riguardo al posto in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/1997, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1997 |
Testo completo
5 03 6
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
3.4.1997 del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I PENALÈ SENTENZA SEZIONE
518, Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.
Renato Teresi Dott. Presidente
Santo Belfiore REGISTRO GENERALE 1. Dott. Consigliere
44406/56 Paolo Bardovagni 2. »
» N.
Anna Mabellini
3. >>>
->>
VA Silvestri 4. » ле
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CE PE, nato a [...], sul ricorso proposto da il 19/9/1954;
2) NE CE, nato a Cittanova, 1 1
19/4/1927;
3) NE CC, nato a [...], il [...];
{ St e dal Sig. per dirita L. 44.000 4) RE OM, nato a [...], il [...];
11 30 MAG. 1997 5) GN PE, nato a [...], IL CANCELLIERE avverso la sentenza
1/11/1938;
6) EL LO, nato a [...], il [...];
7) EL IU, nato a [...], il [...];
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX in pubblica udienza la relaZIne fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma
4400 Ir airitti
2 FEB. 1998 шубайCANCELLIERE AS282567
SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICI COPIE AS282568 copia studio Richless dal Sig ошМолоден AS282569 per dir2 MAG 1999–
1
1
IL CANCELLIERE AS282570
酸 類理性 LIRE 1000
*W180806 CANC 00 10 CANCELLERIA LIRE LIRE 1000 CANCELLERIA
*W180821
*W180816
LIRE 1000 CANCELLERIA
*W180807
*W180817 LIRE 1000 CANCELLERIA
*W180818
*W180822
*W180819
*W180808
*W180823
*W180820 LIRE 1000 LIRE 1000
CANCELLER CANCELLERIA
*W180801
*W180802
*W180809
*W180824
血脂 LIRE 1000 LIRE 1000
*W180803 CANCELLER
*W180804
*W180805
*W180210
LIRE 1000
AS282572 1000
CANCELLERIA RE
AS282573
AS282574 AS282562
AS282575
AS282563
*W180811 AS282564 IRE 1000
CANCELLE LIRE 1000 CANCELLERIA AS282565
AS282552
AS282557 LIRE 1000
*W180812 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA LIRE 1000
CANCELLERI
AS282553
AS282558 LIRE 1000
*W180813 CANCELLER LIRE 1000
CANCELLERIA LIRE 1000
CANCELLERIA
AS282554
LIRE 1000 AS282559
*W180814 LIRE 1000
CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA
AS282555
AS2825
*W180815 2
8) EL PE, nato a [...], il [...];
9) EL GO, nato a [...], il [...];
10) EL MA, nato a [...], il [...];
11) EL IC, nato a [...], il [...];
12) EL CC, nato a [...], il [...];
13) EL UM, nato a [...], il [...];
14) RU CA, nato а Taurianova, il
25/11/1955;
15) AL MA, nato a [...], il
18/4/1941;
16) OS AS, nato a San OR a [...],
il 26/1/1935;
17) RE OR, nato a [...], il [...];
18) Di MA PE, nato а Filandri, il
10/12/1956;
19) CH IC, nato a [...], il
4/2/1936;
20) CH NZ, nato a [...], il
19/4/1929;
21) ME IO, nato а San RD, i l
23/10/1938;
22) CE MI, nato a [...], il
22/3/1950;
23) CE PO, nato a [...], il
n o 23/10/1951; i f l e B 3
24) RI OM, nato a [...], i l
1/4/1943;
25) GU LO, nato a [...], il [...];
26) GR OM, nato a [...], il [...]3
27) NA PE, nato a [...], il [...];
28) La RO AR, nato a [...], il [...];
29) La RO CE, nato a [...], il [...];
30) MB OM, nato a [...], il
20/7/1944;
31) MA IO, nato a [...], il
13/1/1942;
32) ES TR, nato a [...], il [...];
33) PA OM, nato a [...], il [...];
34) CE TO, nato a [...], il [...];
35) CE CC, nato a [...], il T/1/1957;
36) CE NZ, nato a [...], il [...];
37) IR PE, nato a Gioia Tauro, il
1/1/19213
38) NO OM, nato a [...], il [...];
39) NO CE, nato a [...], il [...];
40) NO AT, nato a [...], il [...];
41) AO AE, nato a [...], il [...];
42) SO PE, nato a [...], il [...];
43) GO OM, nato a [...], il on 11/6/1935; i elf
B 4
44) SI VA, nato a Rosarno, il 23/6/1959;
45) TR NZ, nato а Rizziconi, il
30/1/1944;
46) AR CE, nato a [...], il [...];
Avverso la sentenza emessa il 12 febbraio 1996
dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relaZIne fatta dal
consigliere Dr. Santo Belfiore;
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dr. MA Fraticelli,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità, per rinuncia, del ricorso di RE OM;
l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di ME IO;
l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di Gerace MI,
limitatamente all'omicidio RC e rigetto nel resto del ricorso;
l'annullamento, com rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di MA IO,
limitatamente al duplice omicidio LL e ection rigetto nel resto del ricorso;
fi e e S B 5ยก
ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori, Avv.ti AE Minasi,
Annunziato Santoro, OM AR, Angelo
ZZ, NZ SE, RL AO, NI
D'LA, CE NA, IO AN, AR
BE, AN RI, PE OT, NI
RA, AR ET e UI DO, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi degli imputati da loro rispettivamente difesi.
Svolgimento del processo
CE PE, NE CE, NE CC,
RE OM, GN PE, EL LO,
EL IU, EL PE, EL
GO, EL MA, EL IC, EL
CC, EL UM, RU CA, AL
MA, OS AS, RE OR, Di MA
PE, CH IC, CH NZ,
ME IO, CE MI, CE PO,
RI OM, GU LO, GR OM,
NA PE, La RO AR, La RO CE,
MB OM, MA IO, ES
TO, CE TR, PA OM, CE
CC, CE NZ, IR PE, Pisano in f el B 00
OM, NO CE, NO AT, Rao Gaetano, SO PE, GO OM, SI
VA, TR NZ e Varone Francesco
(assieme ad altri soggetti che qui non interessano più, perché non ricorrenti) venivano tratti a giudiZI davanti alla Corte di Assise di LM per rispondere di vari reati.
La sentenza di primo grado, emessa dalla detta
Corte il 9 giugno 1986, e quella di secondo grado, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio
Calabria, venivano annulate da questa Corte Suprema con sentenza 20 ottobre 1988, per vizi del procedimento.
In seguito a tale annullamento, la Corte di Assise
di LM, con sentenza in data 26 febbraio 1994, tra l'altro (dato che alcune imputaZIni non vengono menzionate in questa sede, perché non interessano più), dichiarava:
IS ME responsabile dei reati di cui ai capi 6 (tentato omicidio di SO OM ed altri) e 8 (porto abusivo di armi) e, riconosciute la continuaZIne e le attenuanti generiche, 10
condannava alla pena di 16 anni di reclusione e £.
2.000.000 di multa;
SE CE E SE CO responsabili n i f el B 7
dei reati di cui ai capi 10 (limitatamente all'omicidio di AR AR) e 12 (porto abusivo di armi) e, riconosciuta la continuaZIne,
li condannava alla pena dell'ergastolo e £ .
2.000.000 di multa ciascuno;
ON PP responsabile dei reati di cui ai capi 16 e 17 (omicidio in danno di MO
OM, tentato omicidio ai danni di MO Giacomo e reati connessi) e, riconosciuta l a continuaZIne, lo condannava alla pena dell'ergastolo e f.
2.000.000 di multa.
SE CE E EN OM responsabili del reato di cui al capo 20 (omicidio di AR
OR) e li condannava alla pena dell'ergastolo.
SE CE, SC TO E BA
ME responsabili del reato di cui al саро 31
(porto abusivo di armi) e li condannava alla pena di due anni reclusione e di f.
2.000.000 di multa ciascuno;
FA CH E FA EN
responsabili dei reati di cui ai capi 40 e 42
(sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni
NZ @ reati connessi)di Cannatà e,
riconosciuta la continuaZIne ed esclusa lil'aggravante di cui all'art. 112 C. P.
eef
B 0
0
condannava alla pena di 20 anni di reclusione e di
£.
3.000.000 di multa ciascuno;
FA CH, FA EN, IS DOMENICO E VARONE CE responsabili del reato
di cui all'art. 416 C. P., così modificata l'imputaZIne di cui al capo 49 e condannava il
AR a quattro anni di reclusione e tutti gli altri a cinque anni di reclusione ciascuno;
LI NI, SC TO E DI RT PP
responsabili dei reati di cui ai capi 53, 54 e 55
(omicidio ai danni di La MA ST e reati connessi) e, riconosciuta la continuaZIne, li condannava alla pena dell'ergastolo e a £. 2.000.000
di multa ciascuno;
LO UM, LO IU, BELLOCCO
PP, LO MA, LO CO, LO
CH, LO RM, LO OR, RAO
AN, SA ME, SA AL, SA
CE, EA OD, UG ME, TI
ER, SE CE, SE CO, UZ
LL, SO PP, EN OM, ON
PP, UL RM, DI RT
PP, LI NI, SC CO, SC
TO, SC EN, SC PP, e
m LL GIUSEPPE responsabili del reato di cui ro i f e e B 9
all'art. 416 C. P., così modificato i l capo d'imputaZIne n. 74 (nel quale era originariamente contestato il reato di cui all'art. 416 bis C. P.) e
li condannava alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno ed ancora NA ME, LA SA
CE, LA SA ES, ER MA, CE
ME, CE PP, BI VA, RA
ME, SS NI EM, SE
TI, AC RM E AC IL
responsabili del reato di cui all'art. 416 C. P.,
come sopra modificato e li condannava alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno;
GERACE FILIPPO E GERACE RM responsabili dei reati di cui ai capi A) e C) (duplice omicidio ai danni di IL LO e AS RD e reati connessi) e ritenuta la continuaZIne, li condannava alla pena dell'ergastolo e £.
2.000.000 di multa ciascuno%3
AC IL E AC RM responsabili dei
reati di cui ai capi Al e A2 (limitatamente, quanto a quest'ultimo capo, al porto delle armi) e,
ritenuta la continuaZIne, li condannava alla pena dell'ergastolo e a £.
2.000.000 di multa ciascuno;
SS NI EM E LA SA ES
responsabili dei reati di cui al capo A9 (detenZIne on i ef e B 10 e porto illegali di armi) e, ritenuta la
continuaZIne, li condannava alla pena di due anni sei mesi di reclusione قیم £ .
3.000.000 di multa ciascuno;
SS NI EM, LA SA CE E
LO UM responsabili, esclusa la
premeditaZIne, del delitto di omicidio
preterintenZInale nei confronti di NE
l'imputaZIne di cui alPE, così modificata capo A10 ed ancora dei reati di detenZIne e porto illegali di armi (capo A11) riconosciuta la continuaZIne, li condannava alla pena di 17 anni di reclusione e £.
3.000.000 di multa ciascuno;
FA EN, FA CH E
ST EN responsabili dei reati di cui ai capi A13 ed A14 (tentato omicidio ai danni di
NE CE e furto di auto) e, riconosciuta la continuaZIne, li condannava alla pena di 16 anni di reclusione e f.
2.000.000 di multa ciascuno;
GERACE IL responsabile di furto di auto e lo
condannava alla pena di tre anni di reclusione e
£.
1.000.000 di multa.
Dichiarava gli imputati condannati all'ergastolo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in n stato di interdiZIne legale. Ordinava l a o i cif e B 11
pubblicaZIne della sentenza per estratto.
Dichiarava gli imputati condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni interdetti in perpetuo dai pubblici uffici е in stato di interdiZIne legale durante l'esecuZIne della pena;
e gli imputati condannati alla reclusione non inferiore a tre anni interdetti dai pubblici uffici per cinque anni. Disponeva l'applicaZIne della libertà vigilata agli imputati condannati a pena non inferiore a quattro anni per il delitto di cui
P. e non condannati per altro titoloall'art. 416 C.
all'ergastolo.
La Corte di Assise condannava vari imputati anche per altri reati, dei dei quali non si fa qui menZIne, perché dette condanne sono state riformate in assoluZIni dalla Corte di Assise di Appello.
Assolveva SE CE, SE CO,
ON PP, LO RM, LO
PP, LO CO, LO UM, UZ
LL, UL RM, EA OD, FA
CH, LA SA ES, LA SA CE,
TI ER, LL PP, AO
AN, SO PP, UG ME, RO
CE da tutti gli altri reati loro eefion rispettivamente ascritti.
B 12
In seguito ad impugnaZIne di tutti gli imputati condannati, del Pubblico Ministero e del Procuratore
Generale contro vari imputati, la Corte di Assise di
Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 12
febbraio 1996, dichiarava LO PP E
TI ER responsabili del delitto di duplice omicidio in danno di IL LO e AS Ferdinando e del connesso reato di porto di armi da guerra di cui ai capi d'imputaZIne A e C e li condannava entrambi alla pena dell'ergastolo e di £.
2.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie;
dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi per il reato di cui al capo d'imputaZIne B,
perché estinto per prescriZIne.
Inoltre, assolveva SE CE E EN
OM dall'imputaZIne di omicidio in danno di
AR OR, di cui al capo d'imputaZIne 20, per non aver commesso il fatto;
assolveva LI NI, SC NI E DI RT
PP dalle imputaZIni loro ascritte ai capi 53, 54 e 55 (omicidio La MA ST e reati connessi) per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di
FA CH, FA EN E
ST EN in ordine al reato loro on i f l e B 13
ascritto al capo d'imputaZIne A 14 (furto di autovettura), perché estinto per prescriZIne e per l'effetto riduceva la pena a 15 anni di reclusione;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di
FA CH E FA EN per il reato di cui al capo d'imputaZIne 42, perché
estinto per prescriZIne e per l'effetto riduceva la pena a 18 anni di reclusione e £.
2.000.000 di multa%3 dichiarava non doversi procedere nei confronti di
ON PP per il reato di cui al capo d'imputaZIne 17 e per l'effetto eliminava la pena di £.
2.000.000 di multa%;B
dichiarava non doversi procedere nei confronti di
SE CE, SC TO E BA DOMENICO per il reato di cui al capo d'imputaZIne
31, perché già prescritto in data anteriore alla sentenza di primo grado;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di
AC IL E AC RM per il reato di porto di armi di cui al capo d'imputaZIne 12
(recte: A2), perché estinto per prescriZIne e, per eliminava la pena di £ .
2.000.000 di l'effetto,
multa;
n dichiarava non doversi procedere nei confronti di o i f l e
B
" 14
FA EN per il reato di associaZIne per delinquere, perché l'aZIne penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato;
riconosceva la continuaZIne per il delitto di associaZIne per delinquere ascritto ad ON
PP, SE TI, EA OD, DI RT
PP, FA CH, RA ME,
BA ME, TI ER, SC
TO, SC PP, SC CO, LL
PP, SO PP, UG ME E ON
CE con l'identico reato per il quale erano stati già condannati in via definitiva in altri giudizi e, per l'effetto, rideterminava, per la
continuaZIne e per ognuno di essi, in tre anni di reclusione la pena a ciascuno di essi inflitta con
la sentenza di primo grado;
revocava le pene accessorie dell'interdiZIne
perpetua dai pubblici uffici e di quella legale a
EN OM, LI NI, SC TO E
DI RT PP e condannava gli stessi alle pene accessorie dell'interdiZIne temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
confermava nel resto la sentenza di primo grado.
on i f l e B 15
La Corte di Assise di Appello motivava la decisione, richiamando Su ciascuno dei punti la motivaZIne della sentenza di primo grado, le censure mosse alla stessa dagli appellanti ed aggiungendo le sue consideraZIni.
La Corte di Assise di Appello rilevava che un elemento di prova fondamentale consisteva nelle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia
PE SC;
e, quindi, riportava le
consideraZIne della Corte di primo grado in merito alla valutaZIne di tali dichiaraZIni. Tali
consideraZIni riguardano la valutaZIne della credibilità dello SC in relaZIne alla sua personalità, l'intrinseca consistenza delle dichiaraZIni accusatorie dallo stesso rese e la conferma dell'attendibilità delle dichiaraZIni
stesse mediante la valutaZIne di altri elementi di prova. Sotto il primo profilo, i giudici di merito rilevavano che lo SC, nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, benché pesantemente messo alla prova dalle incalzanti 0 talora ferocemente ironiche difese e dagli stessi imputati,
si era sempre segnalato per la lucidità dei giudizi,
n la coerenza dei racconti, l'equilibrio dei o i t c e
B 16
comportamenti; nulla giustificava anche il solo sospetto che lo SC, in passato avesse sofferto di turbe della psiche, significative di un alterato stato di salute mentale. Rilevavano, inoltre, che il collaborante aveva alle spalle un "curriculum" fatto di gravissimi delitti, di carceraZIni e di evasioni, che aggiungevano al "prestigio mafioso"
derivatogli dalla nascita "illustre" un ulteriore prestigio guadagnato sul campo. E certamente non
poteva essere ritenuto un "infame", al quale nessuno avrebbe confidato di essere stato autore di delitti,
almeno per il periodo anteriore all'iniZI della collaboraZIne con la giustizia (settembre 1983). Né
poteva sorprendere che autori di reati facessero simili confidenze allo SC, dato che nell'ambiente della criminalità di tipo mafioso non
è infrequente che l'autore di un delitto se ne vanti
per acquistare maggiore prestigio nell'ambiente criminale.
I giudici di merito osservavano, inoltre, che 10
SC non aveva motivi di rancore verso alcuno degli attuali imputati%; e che erano inattendibili i motivi di rancore indicati da taluno degli imputati.
Ciò trovava conferma in una copiosa corrispondenza,
dalla quale risultavano i rapporti di amicizia e di n o i t c e
B 17
reciproca stima.
Aggiungevano che 10 SC non poteva essersi indotto ad accusare per avere dei benefici, perché
allora non erano neppure previsti e, comunque, lo Scriva aveva confessato gravissimi delitti, per i quali gli autori erano rimasti ignoti%;B e, quindi,
lungi dal procurarsi benefici, aveva aggravato notevolmente la sua posiZIne processuale e carceraria.
Per quanto riguarda l'intrinseca consistenza delle dichiaraZIni accusatorie rese dallo SC, i giudici di merito ne mettevano in evidenza la spontaneità (non essendo verosimile, per varie
ragioni specificamente indicate dai giudici di primo grado, che il collaboratore di giustizia fosse manovrato dagli inquirenti), la coerenza (essendo il racconto perfettamente compatibile con il contesto
spaZI-temporale in cui i fatti narrati risultano inseriti e la lucidità delle argomentaZIni
costantemente opposte a tutte le osservaZIni E le aggressioni verbali che talvolta avevano caratterizzato lo scontro dibattimentale con gli imputati), la costanza (atteso che la lettera 26
agosto 1984, inviata al Direttore del quotidiano
"Gazzetta del Sud" e contenente una ritrattaZIne di n o i f l e
B 18
tutte le accuse, prima ancora che al detto giornale,
lo SC aveva provveduto a trasmetterla al G. I.
con allegata altra dichiaraZIne nella quale egli aveva denunciato pesanti minacce cui erano stati sottoposti i suoi familiari ed aveva precisato di essere stato costretto a redigere quella lettera ed a trasmetterla al direttore della "Gazzetta del
Sud", per salvaguardare l'incolumità fisica dei suoi familiari) e la precisione di esse.
I giudici di merito non mancavano di rilevare che la gran parte dei procedimenti penali instaurati in seguito alle dichiaraZIni dello SC si fossero conclusi con l'assoluZIne degli imputati;
ma
anzitutto, che i riscontri negativi osservavano,
emersi in relaZIne a singoli fatti non autorizzavano a screditare tutte le dichiaraZIni
del collaboratore, così come l'attendibilità dello stesso concernente taluni fatti non autorizzava un giudiZI generale di attendibilità, per il principio di "fraZInabilità" delle dichiaraZIni accusatorie,
più volte affermato da questa Corte Suprema. A
maggior ragione tale generalizzato giudiZI non
poteva essere espresso nel caso in esame, perché
molto spesso le assoluZIni erano state conseguenza non dell'acquisiZIne di riscontri negativi, bensì n o i t c e
B 19
dell assenza di positivi riscontri alle dichiaraZIni d'accusa (in tali casi rientravano anche l'omicidio del giudice Ferlaino ed il tentato omicidio di LI NIla); e spesso tali decisioni assolutorie erano State ampiamente dibattute e
corso di lunghi procedimenti controverse, nel caratterizzati, nei vari gradi, dall'alternanza dei giudizi. Aggiungevano che in quasi tutti i casi, le
assoluZIni avevano riguardato avvenimenti non vissuti direttamente dallo SC, bensì appresi da altre persone, alle quali, evidentemente, doveva essere addebitata la responsabilità per l'erroneità
dei riferimenti.
Per quanto riguarda la conferma dell'attendibilità
delle dichiaraZIni dello SC mediante la valutaZIne di altri elementi di prova (c.d.
riscontri esterni), i giudici di merito osservavano che questi ultimi sarebbero stati presi in consideraZIne in occasione della trattaZIne dei singoli delitti ascritti agli imputati.
Infine, i giudici di merito rilevavano (per quanto attiene alle dichiaraZIni "de relato", rese dallo
SC) che l'attendibilità delle dichiaraZIni del collaborante non era sminuita dal fatto che n l'audiZIne delle persone dalle quali lo SC o i t r e
B 20
aveva appreso i fatti narrati non li avessero confermati. Infatti, era evidente che le dette persone, appartenenti alla criminalità mafiosa, che la propria forza ed i trova propri valori
avrebbero mai fondamentali nell'omertà, non confermato le accuse dello SC. Invece, avevano avuto esito positivi i controlli relativi alla
possibilità che lo SC avesse potuto ricevere le confidenze dalle persone indicate.
La Corte di Assise di Appello esponeva le censure della difesa relative alla attendibilità delle dichiaraZIni dello SC e riconfermava le valutaZIni già espresse dal giudice di primo grado.
Indi, la Corte di Assise di Appello passava ad esaminare i singoli reati.
***
TENTATO OMICIDIO DI SE CE (capo d'imputaZIne A13) e FURTO DELL'AUTOVETTURA
UTILIZZATA PER DETTO DELITTO (capo A14)
Per quanto ancora interessa in questa sede,
CH IC, CH NZ e
TR NZ sono stati condannati in primo grado per entrambi tali reati. Invece, CE
PO è stato assolto per il capo A13, per non
n aver commesso il fatto, e condannato solamente per o r f e e B 21
il capo A14.
In appello è stata confermata la decisione relativa al capo A13 ed è stato dichiarato prescritto il reato di cui al capo A14 (furto di autovettura).
La Corte di Assise di Appello osservava che il
reato di furto, commesso il 27/1/1972, si era prescritto nei confronti di tutti gli imputati sin dal 27/7/1994.
Invece, per quanto riguarda il tentato omicidio,
osservava che a carico degli imputati CH
IC, CH NZ e TR NZ
vi erano le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia SC PE, che, il 23 dicembre 1983, aveva confessato al G. I. di LM, di essere uno dei responsabili del delitto ed aveva riferito che,
nel gennaio 1972, trovandosi latitante in contrada
"Pian delle Vigne" di ROrno, in casa di tal
Giglio, aveva ricevuto la visita di alcuni amici,
tra cui AR IO, FE TO (NI) e
TR NZ. Dopo il pranzo, gli ultimi due, chiamatolo in disparte, gli avevano proposto di partecipare all'omicidio di una persona, la cui eliminaZIne interessava ai fratelli IC e
NZ CH, senza tuttavia specificare il
nome della vittima. Egli aveva aderito alla n o i f l e B 22
richiesta, ma solo per fare una cortesia" all'amico
NI FE. Dopo qualche giorno, trovandosi egli in
S. RD in compagnia, tra gli altri, del
FE, era giunto lo TR che aveva
consegnato il fucile, che avrebbe dovuto essere utilizzato nell'agguato e le cartucce che, a dire dello TR, erano avvelenate. Era stato
dato, quindi, incarico a CE PO, IN
CE, ES PE e Messina Rocco di
rubare un'auto a bordo della quale avrebbero dovuto raggiungere il luogo del delitto. I quattro avevano poi portato una "Giulia 1300" di colore bianco,
rubata ad un cugino di MA SO. Il giorno dell'agguato, di buon mattino (intorno alle sei), a
bordo dell'auto rubata, da lui guidata, egli ed il Fedele si erano portati in Cittanova, nei pressi della villa comunale e di un distributore di benzina, e si erano appostati in attesa della vittima, al cui passaggio il FE, che si trovava sul sedile posteriore dell'auto, aveva esploso tre colpi di fucile. Lo SC aggiungeva che l'NE era stato colpito dapprima alle spalle e, dopo essersi girato, al petto. Eseguita l'aZIne, i due si erano allontanati velocemente dal luogo del on delitto, senza preoccuparsi di accertarne i i f l e B 23
risultati, fidando sulla presenza del veleno nelle cartucce, che avrebbe assicurato il buon esito dell'operaZIne.
Lo SC aveva ribadito tali dichiaraZIni
nell'interrogatorio reso il 15 gennaio ed il 18
giugno 1984 al P. M. di LM, il 6 febbraio 1985 davanti al P. M. ed al G. I. di LM, aggiungendo ogni volta ulteriori precisaZIni.
Gli imputati negavano ogni responsabilità, tranne
CE PO, che rendeva contrastanti dichiaraZIni circa la sua partecipaZIne al tentato omicidio, ma ammetteva, comunque, di aver rubato
1'autovettura, poi utilizzata per commettere il tentato omicidio.
Nel corso del dibattimento, veniva dichiarata la nullità delle dichiaraZIni rese dallo SC il 30
novembre ed il 23 dicembre 1983, nella parte relativa al tentato omicidio di cui si tratta,
perché il collaborante era stato sentito dal G. I.,
senza l'assistenza del difensore.
Comunque, lo SC riferiva il delitto di cui si a quanto dichiarato nel corso tratta conformemente aggiungendo ulteriori dell'istruttoria,
precisaZIni.
on I giudici di merito rilevavano che le dichiaraZIni i t c e B 24
dello SC avevano trovato vari riscontri nella causale del delitto, subito inquadrata dallo SC
nell'ambito della faida tra le famiglie CH e
SO-NE-GU; nella fase preparatoria del delitto e, in particolare, nel reperimento dell'auto utilizzata per commettere il tentato omicidio;
nella dichiaraZIne dello stesso NE, che in sede di sopralluogo, ha precisato che “il terzo colpo colpi la macchina dietro la quale mi ero riparato" (come indicato dallo SC)%;B nei rilievi medico-legali.
Infine, rilevavano che positivi riscontri del
contesto complessivo in cui era maturato l'agguato ai danni dell'NE, del coinvolgimento nello stesso di tutti gli imputati e dei loro consolidati rapporti di amicizia, di comunanza di vita, se non addirittura di parentela, potevano trarsi dall'esame dei voluminosi atti del processo: riscontri che venivano minuZIsamente illustrati.
Pertanto, si doveva ritenere provata la responsabilità degli imputati CH IC,
CH NZ e TR NZ in ordine al tentato omicidio in danno di NE
CE.
La Corte di Assise di Appello, confutando le censure mosse dalla difesa alla sentenza di primo f e e B 25
grado, Osservava che non sussisteva alcuna divergenza tra le dichiaraZIni rese in varie date dallo SC, che aveva spiegato nello stesso modo l'unico dato obiettivo certo, "consistente nell'affermaZIne che lo SC fu correo gratuito del tentato omicidio, perché invitato al delitto dal Fedele e dallo TR, uomini pedina dei capimafia CH IC e CH NZ,
all'omicidio veri e maggiori interessati.
Aggiungeva che non vi erano elementi che potessero giustificare la modificaZIne dell'imputaZIne in quella di lesioni, né per concedere le attenuanti generiche agli imputati, che avevano premeditato e studiato il delitto nei minimi particolari e già al tempo del delitto avevano tutti una caratura criminale tale da renderli insensibili ad ogni benché minimo valore umano. Sicché congrue dovevano essere ritenute le pene irrogate dal giudice di primo grado.
*** TENTATO OMICIDIO DI Avenoso Domenico (capo d'imputaZIne n. 6), DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI
7), (capo n. DI ARMA DA GUERRA (capo PORTO
d'imputaZIne n. 8) e FURTO DI AUTOVETTURA (capo n o n. 9). i t c e B 26
Per quanto ancora interessa in questa sede,
RI OM è stato condannato in primo grado solamente per i reati di cui ai capi n. 6 e n. 8;
essendo stati dichiarati estinti per prescriZIne i reati di cui ai capi n. 7 e n. 9. La Corte di Assise di Appello confermava tale sentenza, osservando che, la mattina del 31 maggio
1975, intorno alle ore 6,30, nella Piazza S. CC
di Cittanova, da un'autovettura FIAT 125, targata RC
73892 (rubata il 29 maggio precedente, in Siderno, a tale Infusino NZ) erano stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di SO
OM, MO LO, NA CA e
OZ CE, i quali erano rimasti seriamente feriti. I malviventi, secondo quanto appreso dagli investigatori nell'immediatezza del fatto, a causa
del mancato avviamento dell'auto a bordo della quale erano giunti sul luogo del delitto, si erano impossessati di un'autovettura di passaggio,
un'altra FIAT 125, targata RC 90803, sottraendola,
sotto la minaccia delle armi, al proprietario
NA IC;
E si erano allontanati in direZIne di ROrno.
Le indagini rimanevano senza esito, anche а causa dell'atteggiamento reticente delle vittime. f l e
B 27
I l 4 agosto successivo, alle ore 8,10, tre
individui travisati, giunti sulla Via S. LE di
Cittanova a bordo di un'autovettura Alfa Romeo
Giulia, esplodevano dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo di SO OM, che rimaneva miracolosamente illeso.
Anche in tale circostanza la vittima non forniva agli investigatori elementi utili alle indagini.
Sui fatti riferiva, con rapporto dell'11 novembre
1975, il Commissariato di P. S. di Cittanova, che individuava nell' SO (conosciuto come uno dei più qualificati fiancheggiatori del gruppo SO-
NE) l'obiettivo di entrambi gli attentati,
inquadrati nell'ambito della faida cittanovese.
Il 9.novembre 1983, PE SC, interrogato dal G. I. di LM, confessava di essere uno dei responsabili dell'agguato di Piazza S. CC del 31
maggio 1975. I l collaboratore riferiva di aver partecipato, tra la fine di maggio ed i primi di giugno del 1975, ad una riunione con i fratelli
NZ, UI e IC CH, IN Carmelo e RI OM (nipote dei CH)
nella quale era stata decisa l'uccisione di SO
OM, che i CH ritenevano coinvolto n nell'agguato del 13 aprile precedente, nel corso del o t c e
B 28
quale erano stati ieduccisi PE CH
giovani figli di NZ CH, mentre altri
familiari di costui erano rimasti feriti. La
riunione era stata sollecitata dallo stesso SC
per giungere ad un chiarimento con i CH che,
a suo dire, avevano messo in giro la voce secondo
cui egli aveva partecipato per denaro e non per
amicizia, nel gennaio del 1971, all'attentato ai danni di NE CE. In quell'occasione, il gruppo aveva deciso di eliminare l'SO per vendicare la morte dei CH uccisi il- 13
aprile e, poiché la vittima designata, in quel periodo si moveva con circospeZIne per timore di essere uccisa, tanto che non usciva mai di casa, si
era convenuto che IC CH si sarebbe rivolto ad un amico per portarlo all'esterno. Si
era, altresì provveduto a procurare l'auto a bordo
della quale i sicari avrebbero raggiunto il luogo
del delitto %; lo stesso RI, infatti,
da LO IN e da IC accompagnato si era recato a Siderno, ove avevano CH,
rubato un'auto FIAT 125 di colore bianco sporco.
Il giorno del delitto, comunicata dal RI la
presenza dell'SO fuori dell'abitaZIne, a bordo n dell'auto rubata erano partiti lo stesso SC, che o f e e
B 29 si era posto alla guida dell'automobile, IN
cui era Carmelo e CH UI. Quest'ultimo,
stato affidato il compito di sparare, aveva preso posto sul sedile posteriore. Giunti in Cittanova,
LO IN aveva attirato l'attenZIne di UI
CH su un gruppo di quattro persona del quale faceva parte l'SO; nel frattempo, però, l'auto aveva superato il gruppo, sicché lo SC era stato costretto ad imboccare una traversa poco più avanti,
a ritornare indietro ed a ripercorrere la stessa strada ove era stata notata la vittima designata.
Esplosi i colpi, egli aveva visto cadere tre persone, tra cui l'uomo che aveva attirato fuori di casa l'SO. Lo SC aggiungeva che, subito dopo la sparatoria, essendosi improvvisamente arrestato il motore dell'auto, IN e CH
si erano dati alla fuga, mentre egli aveva bloccato un'autovettura di passaggio (un'altra FIAT 125 dello stesso colore di quella abbandonata) della quale si era impossessato dopo avere costretto il guidatore a scendere, puntandogli il MI. A bordo di tale auto egli, dopo avere raccolto i due complici in fuga, si era allontanato da Cittanova in direZIne di Rosarno. Successivamente, la detta auto (che in un secondo momento aveva appreso essere di proprietà elfion
B 30
del possidente NA) era stata condotta sotto il Barbasano" ed incendiata.
M. lo SC L'8 giugno 1984, interrogato dal P.
ribadiva quanto sopra. La Corte di merito precisava che in dibattimento erano state dichiarate inutilizzabili le dichiaraZIni rese da SC il novembre 1987
(recte: 1983) per violazione dei diritti della
difesa %;B ma tali dichiaraZIni erano state già
confermate dal collaboratore in data 8 giugno 1984,
sentito dal P. M. in qualità di imputato.
I giudici di merito richiamavano le consideraZIni
già svolte sull'attendibilità delle dichiaraZIni
dello SC ed osservavano, inoltre, che le dette dichiaraZIni avevano trovato riscontro nell'accertamento dei rapporti che, a quell'epoca,
legavano le persone accusate dal collaboratore di essere coinvolte nel delitto e nel contesto spaZI-
temporale in cui le fasi preparatorie dell'agguato si sarebbero succedute;
nelle modalità esecutive del delitto, puntualmente confermate dalle indagini di polizia giudiziaria, per quanto si riferisce al numero dei feriti, all'arma adoperata, al ripetuto passaggio dell'auto dei sicari sul luogo del
м delitto, all'improvviso guasto di detta auto, al о
р е е В 31
furto dell'auto di NA IC, da parte di un solo individuo armato di MI, alla direZIne di marcia presa dai sicari in fuga (verso ROrno), al luogo dove l'auto è stata abbandonata e bruciata:
circostanze che potevano essere note soltanto a chi avesse partecipato all'aZIne delittuosa.
Aggiungevano che anche la causale poteva essere ritenuta verificata, attese le modalità tipicamente mafiose dell'agguato e l'assenza di causali alternative a quella della faida. La Corte di Assise di Appello osservava che i riscontri analizzati dal giudice di primo grado erano tanti e tali da non lasciare dubbi sulla credibilità generale delle dichiaraZIni dello
SC. Aggiungeva che anche i precedenti penali del
RI denotavano l'appartenenza dello stesso alla
"ndrangheta" ed al gruppo CH, in particolare.
***
OMICIDIO DI RV LO (capo d'imputaZIne n.
10) e PORTO DI ARMA (capo d'imputaZIne n. 12).
Per quanto ancora interessa in questa sede,
NE CE ed NE CO sono stati condannati in primo grado per i reati di cui ai capi n o i n. 10 e n. 12. f r e
B 32
La Corte di Assise di Appello ha confermato tale
che, la sera dell'8 dicembre sentenza, osservando
1975, AR AR, mentre era intento a giocare
а carte ad un tavolo del bar di SC IO,
era stato aggredito da due individui, armati di
MI e pistola, incappucciati ed in tuta mimetica di tipo militare, i quali, dopo averlo tramortito,
lo avevano trascinato fuori dal locale e lo avevano ucciso a colpi di arma da fuoco.
Con le prime indagini si accertava che il Marvaso era giunto nel bar, in compagnia di tale AD
IO intorno alle ore 17 e che i due avevano preso a giocare a carte con il proprietario del locale, SC IO, e con un altro avventore presente, tale TO RO. Dai parenti della vittima si apprendeva che questa, nel corso della giornata, si era incontrata con AD IO, per ben tre volte, l'ultima delle quali era stata per l'appuntamento mortale al Bar Ascione. MarvasO
AT, padre di AR, senza fare nomi e con
linguaggio allusivo, indicava agli inquirenti la causale del delitto. Riferiva che i rapporti tra le famiglie AR e CH erano sempre stati
buoni, anche per via di una lontana parentela;
che il figlio AR, negli ultimi tempi, era stato r o f l e
B 33
assiduo accompagnatore di IC CH e che per tale assiduità egli lo aveva rimproverato perché
"i CH, com'è noto, hanno molti nemici". Anche AR NO, fratello della vittima,
confermava l'abitudine di quest'ultima di accompagnarsi ai CH, specie a IC, ed aggiungeva che AD IO, del quale il fratello AR si era sempre fidato, era intimo amico dei SO-NE.
A poco più di un mese di distanza, e cioè il 20
gennaio 1976, veniva ucciso anche AR NO,
che a bordo della propria auto percorreva la statale
111 Cittanova-Taurianova. Gli ignoti malviventi esploso contro di lui numerosi colpi di avevano fucile @ di pistola, stando appostati sul bordo della strada.
I l 3 dicembre 1983, PE SC, interrogato dal P. M. di LM, rivelava che autori degli omicidi di AR AR e AR NO erano stati gli NE;
il primo era stato ucciso a
colpi di MI dopo essere stato trascinato fuori da un bar osteria;
il secondo era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre, а bordo della sua autovettura, si trovava nei pressi di un passaggio a n o livello. i f l e
B 34
Lo SC aggiungeva che tali circostanze gli erano state riferite da CC NE, il quale aveva anche precisato che i SO dovevano essere
eliminati perché erano tra i più assidui fiancheggiatori dei CH.
L'll luglio 1984, interrogato dal G. I. di LM*, 10 Scriva confermava quanto in precedenza dichiarato. Precisava che esecutori materiali del delitto erano stati (secondo quanto confidatogli da
CC NE a Porto Azzurro, in occasione di una comune detenZIne) NE CC ed i cugini SO
(l'Avvocatuccio) e GU. Rivelava di avere
appreso dagli stessi CH che i AR, anche per i vincoli di parentela che univano le due famiglie, erano assidui fiancheggiatori di costoro.
I giudici di merito aggiungevano che lo Scriva
aveva confermato tali dichiaraZIni anche in dibattimento ed aveva precisato che i due delitti erano stati deliberati da NE CE ed
NE CC e dagli altri esponenti delle
famiglie SO-GU.
I giudici di merito rilevavano che, in relaZIne al delitto in esame, lo SC aveva reso dichiaraZIni
" de relato". Ed aggiungevano che risultava m positivamente verificata la possibilità dello SC r i f e e B 35
di ricevere le confidenze di NE CC, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate%;B e che
NE CC era perfettamente a conoscenza dei fatti, perché direttamente coinvolto nelle vicende oggetto delle confidenze e non aveva alcun motivo di riferire il falso all'amico e compagno di cellà
SC PE.
Aggiungevano, inoltre, che le dichiaraZIni dello
SC risultavano positivamente riscontrate, per quanto riguarda la causale, alla quale si poteva facilmente risalire analizzando i rapporti che a
quel tempo legavano le famiglie CH e
AR, rapporti che non erano soltanto di
parentela, ma anche e soprattutto di contiguità nel crimine.
I giudici di merito osservavano, inoltre, che le dichiaraZIni dello SC, relativamente all'omicidio di AR AR, trovavano riscontro nelle modalità esecutive dello stesso,
essendovi coincidenza tra le dichiaraZIni del collaborante e gli accertamenti degli inquirenti.
Essendo precisi ed indiscutibili i risultati delle operaZIni di verifica delle dichiaraZIni del collaboratore, si doveva ritenere provato il coinvolgimento di Albanese Francesco nella fase ron eef B 36
deliberativa e di NE CC nella fase dell'omicidio in danno di RV esecutiva
AR.
La Corte di Assise di Appello osservava che le
censure mosse alla sentenza di primo grado non scalfivano l'attendibilità dell'accusa, per le ragioni indicate dagli stessi giudici di primo grado.
***
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE IN DANNO
DI CANNATA' EN (capo d'imputaZIne n. 40),
DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI (capo n. 41), PORTO DI
ARMA (capo d'imputaZIne n. 42).
Per quanto ancora interessa in questa sede,
CH IC e CH NZ venivano condannati in primo grado soltanto per i reati di cui ai capi n. 40 e n. 42, essendo stato dichiarato estinto per prescriZIne il reato di detenZIne di armi di cui al capo d'imputaZIne n. 41. La Corte di Assise di Appello dichiarava estinto per prescriZIne anche il reato di porto, mancando la prova della natura delle armi e risalendo i fatti al dicembre 1975. Invece, confermava la condanna per il reato di cui al capo n. 40, osservando che, la n o 1975, alcuni malviventi sera del 15 dicembre i f e e B 37
avevano sequestrato AT NZ, commerciante di Taurianova.
riferivano SU tali I Carabinieri di Taurianova
con rapporto del 20 marzo 1976, che indicava fatti quali responsabili del sequestro i fratelli
NZ, IO e PE RO;
B ma il relativo procedimento veniva definito con sentenza
istruttoria di proscioglimento con formula piena.
L'istruttoria veniva riaperta, quando PE
SC, nel corso dell'interrogatorio reso 1' 1
dicembre 1983, riferiva di avere appreso da
CH IC nel carcere di Trani e da IN
LO nel carcere di Reggio Calabria, in occasione di comuni detenZIni, che autori del rapimento di
NZ AT erano stati MO AT,
MO MO, 10 stesso IN e CH
UI, che avevano agito Su mandato di MO
OM ("Randedu") e di CH NZ ("lo zoppo"); alle operaZIni aveva, altresì partecipato
CH IC. I l riscatto era stato
particolarmente esiguo e si era aggirato sui trentacinque milioni di lire. Lo SC riferiva,
inoltre, che del sequestro si era lamentato con lui
PE GN, poiché, secondo costui, i l
r o AT era persona che andava rispettata e anche i f l e
B 38
perché l'intera operaZIne si era risolta in maniera fallimentare. Aggiungeva che, nel carcere di Trani,
l'GN, in suo presenza, aveva contestato il
sequestro a IC CH, al quale aveva altresì detto che "quei quattro soldi glieli poteva
* dare lui". Il collaboratore aggiungeva di essere a
conoscenza che gli GN erano in buoni rapporti con il AT, tanto che nei pressi dell'azienda di costui l'GN aveva costruito dei box per il mercato ortofrutticolo.
Lo SC ribadiva tali dichiaraZIni
dell'8 giugno 1984 ed nell'interrogatorio aggiungeva, a riprova dell'amicizia che legava
GN PE al AT, che quest'ultimo aveva fatto pervenire al primo, nel carcere di Trani, una macchina da scrivere e delle penne.
Lo SC ribadiva le dette dichiaraZIni anche in dibattimento.
I giudici di merito Osservano che risultava positivamente verificata la possibilità che il
IN e CH IC avessero potuto confidarsi con lo SC nel contesto spaZI
temporale indicato da quest'ultimo, risultando le comuni detenZIni nel carcere di Trani ed in quello e r o di Reggio Calabria;
B ed era pure positivamente i f l e
B 39
verificata la credibilità intrinseca di tali fonti,
direttamente coinvolte nel delitto e rappresentate da personaggi di spicco della criminalità
organizzata, che non avevano alcuna ragione di riferire il falso all'amico e compagno di
"ndrangheta" PE SC.
Aggiungevano che le dichiaraZIni dello SC
avevano trovato numerosi positivi riscontri negli accertati rapporti di amicizia che legavano la
famiglia AT agli GN e nei comprovati rapporti tra i MO ed i CH%; nelle modalità di esecuZIne del delitto (numero delle persone, località verso la quale si è diretta l'auto con a bordo il rapito ed i suoi sequestratori); nel fatto che i CH erano stati coinvolti in sequestri di persona e in particolare CH
IC, che aveva riportato due condanne per tale
delitto; e nell'ammontare della somma pagata per il riscatto.
Infine, la Corte di Assise di Appello osservava che non potevano essere condivise le tesi difensive relative all'inattendibilità delle dichiaraZIni
dello SC, in consideraZIne dei numerosi riscontri già indicati dai giudici di primo grado.
n o r
*** ef e B 40
OMICIDIO DI EO ME E TENTATO OMICIDIO DI EO IA (capo d'imputaZIne n. 16)
PORTO DI ARMA (capo d'imputaZIne n. 17).
Per quanto ancora interessa in questa sede,
GN PE veniva condannato in primo grado
16 e n. 173 solamente per i reati di cui ai capi n.
reato di cui essendo stato dichiarato prescritto il al capo n. 18.
La Corte di Assise di Appello dichiarava prescritto anche il reato di cui al capo n. 17, perché non si trattava di armi da guerra ed il reato risaliva al 6
aprile 1976.
Invece, la detta Corte confermava la condanna per l'imputaZIne n. 16, osservando che, nel pomeriggio del 6 aprile 1976, ignoti sicari avevano esploso diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di
MO OM MO MO che, a labordo della loro autovettura, transitavano lungo provinciale per Taurianova, diretti verso la loro masseria, sita in contrada "Pegara".
Le indagini indirizzate verso GN PE
(che poteva avere interesse all'eliminaZIne di
MO OM) non davano alcun esito ed il
procedimento si concludeva con una sentenza di non
doversi procedere per essere rimasti ignoti gli o i lf e B 41
autori del delitto.
Nell'interrogatorio reso al G. I. di LM, il 27
ottobre 1983, PE SC, faceva un veloce accenno al delitto in esame ed alle responsabilità
del gruppo GN. Nel successivo interrogatorio,
reso il 1° dicembre dello stesso anno, si soffermava sull'episodio, precisando di avere appreso da
GN PE che costui ed il nipote NA
erano stati gli esecutori materiali del delitto. Lo
SC riferiva che l'GN gli aveva raccontato le modalità dell'agguato. In particolare, costui gli aveva riferito che i sicari avevano aperto il fuoco all'indirizzo dell'auto a bordo della quale si trovava il MO in compagnia del figlio
MO; che i due erano riusciti a scendere dall'auto ed a fuggire a piedi;
che loro (GN e
NA) avevano inseguito MO OM e,
dopo averlo inizialmente ferito, lo avevano ucciso
mentre si trovava riverso a terra;
che mentre si trovava in terra, ferito, il MO aveva detto all'GN: cornuto, allora veramente mi ammazzi", ricevendone in risposta, prima dell'esplosione del colpo di grazia, la frase:
"allora per scherzo ti ammazzo".
Con successive dichiaraZIni lo SC precisava o f
e B 42
che i contrasti tra i MO e gli GN
erano insorti per il desiderio di ognuno dei due
gruppi di ottenere la supremazia mafiosa nel
territorio di Taurianova e che, proprio a causa di tali contrasti, il fratello di OM MO
(CE), secondo quanto gli aveva riferito l'GN, si era chiuso in casa per alcuni anni
per paura di essere ucciso.
Anche in dibattimento, lo SC ribadiva tali accuse, anche in un confronto con l'GN.
I giudici di merito osservano che risultava verificata la possibilità chepositivamente l'GN avesse potuto confidarsi con lo SC
nel contesto spaZI temporale indicato da
quest'ultimo; ed era pure positivamente verificata l'intrinseca attendibilità della fonte,
rappresentata da uno dei più qualificati esponenti della criminalità organizzata della provincia reggina, direttamente coinvolto nel delitto e che
non aveva certo alcun interesse а fornire false confidenze allo SC, amico e compagno di
"ndrangheta" e detenZIne.
Aggiungevano che le dichiaraZIni dello SC
avevano trovato numerosi positivi riscontri nella
ом causale del delitto, sicuramente da ricondursi
р е с В 43
all'ipotesi del regolamento di conti tra gruppi mafiosi%3 nell'accertato inserimento di NA
OM nella cosca dello ZI GN PE;
nelle modalità del delitto (l'inseguimento dell'auto della vittima da parte dell'auto dei sicari,
l'esplosione dei primi colpi di fucile all'indirizzo della stessa auto, la fuga a piedi dei due
MO, l'inseguimento a piedi dell'anziano
MO da parte dei sicari, il suo ferimento la successiva uccisione hanno trovato conferma nelle indagini eseguite al tempo del delitto).
La Corte di Assise di Appello, nel confutare le censure mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado, osservava che "nei delitti di faida", quali quello in oggetto, non esiste mai una causale unica;
e che anche il NA aveva una causale per unirsi al congiunto NE (recte: GN)
PE, per una spediZIne punitiva contro
l'irriducibile avversario, che, pur perdente, aveva
osato irriguardosamente umiliarli con il sequestro
AT, legato alla famiglia NA anche da un rapporto di "comparato". Aggiungeva che la causale
alternativa che riferiva l'omicidio ai RO non reggeva, perché a quell'epoca i rapporti tra costoro ed il MO erano strettissimi;
e che la м
о
д
е
с
В 44
causale indicata dal giudice di primo grado era ragionevole e dimostrata.
Inoltre, motivava il diniego delle attenuanti generiche con la spietatezza dell'omicidio.
*** OMICIDIO DI MARCHESANO MICHELANGELO (capo d'imputaZIne A1) e DETENZIONE E PORTO DI ARMA (capo d'imputaZIne A2).
Per quanto ancora interessa in questa sede,
CE PO e CE MI venivano condannati in primo grado solamente per il reato di cui al capo
Al; essendo stato dichiarato prescritto il reato di
cui al capo A2. La Corte di Assise di Appello confermava tale condanna (capo A1), osservando che la sera del 30
aprile 1975, il pregiudicato RC GE
veniva ucciso a colpi di fucile mentre scendeva dall'autovettura appena parcheggiata davanti alla propria abitaZIne, sita in Via Sicilia di ROrno.
Le indagini subito avviate non portavano a risultati positivi.
Nel corso dell'interrogatorio reso il 7 dicembre 1983 al G. I. di LM, PE SC rivelava che autori dell'omicidio del RC erano stati i cugini Gerace PO e Gerace Carmine. L'agguato m r o f ee
B 45 era stato predisposto nei pressi dell'abitaZIne
della vittima che era stata sorpresa e colpita proprio mentre stava per scendere dall'auto (un'Alfa
Romeo GT 2000), appena parcheggiata. I due assassini avevano chiesto ed ottenuto da EL PE
(che abitava nei pressi dell'abitaZIne del
RC) di utilizzare la casa di costui come punto di appoggio%; i due, quindi, avevano atteso presso l'abitaZIne del EL l'arrivo della vittima. L'omicidio era stato deciso perché il
RC, confidente dei Carabinieri, aveva fatto arrestare, nei pressi del ponte Bagnara, lungo l'autostrada Salerno-Regio Calabria, CE PO,
all'epoca latitante.
Lo SC ribadiva tali dichiaraZIni
nell'interrogatorio reso al P. M. di LM, il 15
gennaio 1984.
EL PE negava ogni addebito%; e, poiché è
stato definitivamente assolto, non interessa più in questa sede. Gerace MI protestava la sua estraneità ai fatti. Invece, CE PO ammetteva di essere responsabile dell'omicidio del RC, da lui ucciso per vendicarsi del fatto che costui lo aveva fatto arrestare dai Carabinieri. Precisava di avere n io f e e B 46
ben conosciuto il RC ed il quartiere ove 10
stesso abitava, lungo una strada delimitata da una
siepe dove egli si era nascosto in attesa dell'arrivo della vittima. Dichiarava ancora che con lui c'era CH IO, mentre non c'erano
Gerace Carmine e PE OC. Infine,
riferiva di avere raccontato allo SC le modalità
del delitto nei termini sopra esposti. Il 18 giugno successivo, interrogato dal P. M., lo
SC ribadiva quanto aveva in precedenza rivelato e precisava che le confidenze relative al delitto le aveva ricevute dai cugini CE e dallo stesso
EL;3 che dell'episodio egli aveva parlato nuovamente con CE PO circa due mesi prima,
presso la caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme;
che il Marchesano era stato raggiunto, appena Sceso
dall'auto, da sette colpi al petto, uno dei quali fl era 'a palla secca"; che il EL, oltre ad avere ospitato i due assassini, aveva segnalato loro iml'arrivo del RC;
che 10 stesso CE,
occasione dell'incontro a Lamezia, gli aveva riferito di avere avuto incarico di rilasciare false dichiaraZIni per smentire le sue rivelaZIni;
in particolare quelle relative al duplice omicidio di
IL LO e AS RD. o i f l e
B 47
CE PO, interrogato il 13 dicembre 1984 dal
G. I., confermava di essere responsabile dell'omicidio del RC, da lui eseguito da solo e dopo essersi appostato la sera prima,
accompagnato da IC RT, davanti all'abitaZIne della vittima, per studiarne l'e abitudini. Precisava che il fucile da lui adoperato era a pallettoni e che uno dei colpi aveva fatto
"palla unica", perché era caricato con un'unica
palla più tre pallettoni.
Lo SC confermava le accuse nell'interrogatorio reso al G. I. il 6 febbraio 1985 e successivamente anche in dibattimento.
I giudici di merito rilevavano che era risultato
positivamente verificata la possibilità che i tre imputati avessero potuto confidarsi con lo SC,
dato che gli atti evidenziavano quanto solidi fossero, all'epoca, i rapporti che univano lo SC
al EL, a PO CE e, sia pure in minor misura, allo stesso MI CE;
e che era anche
positivamente verificata la credibilità delle fonti,
rappresentate da Bellocco e dai cugini CE,
trattandosi di tre protagonisti della vicenda delittuosa, che non potevano ignorare le cause e le
modalità esecutive, mentre nessun interesse potevano n o i f e e B 48
avere ä riferire il falso al cognato, amico e
complice PE SC.
I giudici di merito aggiungevano che le
dichiaraZIni dello SC avevano trovato numerosi riscontri nella causale del delitto, rappresentata sua attività di dal fatto che il RC, con la confidente, aveva fatto arrestare PO CE;
nelle modalità di esecuZIne del delitto (agguato,
luogo dello stesso, tipo di armi adoperate, numero
di colpi esplosi, il particolare del colpo "a palla unica" e modello dell'autovettura), per la coincidenza tra quelle indicate dallo SC
quelle accertate nelle investigaZIne eseguite all'epoca del fatto.
Ulteriore riscontro era costituito dalle ripetute confessioni di CE PO, convergenti con le dichiaraZIni del collaborante.
La Corte di Assise di Appello, confutando le censure mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado, osservava che l'assoluZIne di EL
PE non era stata determinata dall'inattendibilità delle dichiaraZIni dello
SC, dato che la detta assoluZIne era motivata con la mancanza di riscontri e con la consideraZIne
che dalle dichiaraZIni dello SC non risultava n o i f r e
B 49
che il EL avesse svolto un ruolo di ausilio nell'esecuZIne del delitto.
Aggiungeva che, a carico dei due CE, erano state valutate anche le confessioni di PO
CE, per la parte in cui era stata ritenuta veritiera. Altre censure trovavano già la risposta nella motivaZIne della sentenza di primo grado.
***
DUPLICE OMICIDIO DI FI RM E AS
AN (capo d'imputaZIne A), DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI COMUNI E DA GU (capo d'imputaZIne B), PORTO ABUSIVO DI ARMI COMUNI E DA
GU (capo d'imputaZIne C) e DETENZIONE ABUSIVA
DI ARMI COMUNI E DA GU (capo D).
Per quanto ancora interessa in questa sede, in relaZIne ai capi d'imputaZIne "A" e "C" venivano condannati in primo grado CE PO 8 CE
MI; venivano assolti EL PE e
MA IO (contro i quali ha proposto appello il P. G. ) e Piromalli PE (la cui assoluZIne è divenuta definitiva per mancanza di impugnaZIne del P. M.). La Corte di primo grado dichiarava estinto per prescriZIne il reato di cui n al capo "B" ed improcedibile l'aZIne per precedente o f e e
B 50
giudicato in ordine al reato di cui al capo "D".
La Corte di Assise di Appello confermava la
condanna dei due CE e condannava anche EL
PE e MA IO. Tuttavia dichiarava prescritto il reato concernente le armi comuni da sparo, ma non quello concernente i due MI.
La detta Corte motivava la decisione, osservando che, il 25 maggio 1975, in contrada O" di erano stati rinvenuti due cadaveri S. RD,
SC (resi carbonizzati, di Sesso
dal fuoco), che presentavano irriconoscibili evidenti segni di colpi di arma da fuoco e giacevano all'interno dell'autovettura "BMW 2002", targata RC
124420, di proprietà di AS RD, scomparso dal proprio domicilio dal 22 maggio 1975.
Le indagini esperite non portavano all'individuaZIne dei responsabili. Ma, il 29
ottobre 1983, nel corso dell'interrogatorio reso al G. I. di LM, PE SC, dopo avere rivelato che il cugino CE SC era stato ucciso nel
1973, da IL LO, che aveva così inteso vendicarsi del fatto di essere stato in passato
"consegnato" dallo SC ai Carabinieri, ai quali costui aveva indicato il luogo ove trascorreva la m
f e e
B 51
latitanza, e da CU NZ, che aveva ragioni di risentimento verso lo SC per questioni di
"concorrenza" nell'esaZIne delle tangenti, confessava di essere responsabile dell'agguato in contrada O" (nel quale erano stati uccisi
IL LO e AS RD) e di avere agito in concorso con IN LO, CE MI,
CE PO, EL PE e Mammoliti
IO, che era intervenuto per conto di IR
PE. Il collaboratore riferiva le modalità dell'aZIne
delittuosa. In particolare precisava che, avendo deciso di vendicare la morte del cugino ed avendo appreso che il IL, latitante, si trovava presso i cugini MI e PO CE, aveva avuto,
tramite Ciccio SO, un appuntamento con costoro che avrebbero dovuto aiutarlo a tendere un agguato al
IL%3 che i CE avevano acconsentito ad aiutarlo, ma a patto che i l IL fosse immediatamente ucciso (egli avrebbe preferito, prima di ucciderlo, interrogarlo sui particolari relativi all'eliminaZIne del cugino), che venissero loro consegnate le armi della vittima e che а questa venisse tagliata una porZIne del braccio per far sì
che, una volta rinvenuto il cadavere, che doveva n o t c e B 52
essere bruciato, lo stesso potesse essere scambiato
per quello di CE MI (che aveva il braccio sinistro menomato a causa di un incidente) e far
credere che lo stesso CE fosse morto e sottrarlo alle ricerche degli investigatori.
Tutti gli imputati accusati dallo SC si protestavano innocenti, tranne CE PO che,
.
dopo aver respinto, il 7 gennaio 1984, ogni addebito in ordine al duplice omicidio, chiedeva di conferire con il Procuratore della Repubblica, al quale, il 18
febbraio 1984, confessava di essere responsabile del delitto in questione, da lui commesso in concorso
con tale TI TO. I l 12 giugno 1984,
CE PO confermava la confessione davanti al
G. I. .
Circa le modalità di uccisione di AS RD,
il CE aggiungeva taluni particolari al G. I. di Catanzaro nel corso dell'interrogatorio reso il 22
febbraio 1994. Nel corso del dibattimento veniva dichiarata la nullità e la non utilizzabilità delle dichiaraZIni
rese dallo SC il 29 ottobre 1983, relative al delitto in esame, assunte in violaZIne dei diritti della difesa.
n o Il detto collaboratore confermava le dichiaraZIni i f e e
B 53
accusatorie rese in istruttorie ed aggiungeva ulteriori particolari.
Veniva disposta perizia balistica ed altra perizia balistica e medico-legale.
I giudici di merito richiamavano le consideraZIne
più volte fatte sulla complessiva credibilità dello
SC e l'originalità delle sue dichiaraZIni
rispetto ai resoconti giornalistici oltre che ai risultati delle investigaZIni. Rilevavano che le
dette dichiaraZIni si presentavano articolate,
costanti, tempestive (di tale delitto ha parlato sin dal 29/10/1983), uniformi ed accreditate dalla
spontaneità, dato che il collaboratore, mai in precedenza sospettato del delitto, aveva rivolto
anzitutto le accuse verso sé stesso.
Inoltre, osservavano che le dichiaraZIni dello
SC erano riscontrate per quanto riguarda l'identità delle due vittime (lo SC ha indicato l'identità del Naso, già accertata, e quella dell'altro cadavere che non era stato ancora l'obiettivo identificato per quello del IL);
dell'aZIne delittuosa (indicato dal collaboratore nel IL e non nel AS;
infatti, solo il primo,
noto con il soprannome di "a belva", per la sua
n caratura criminale giustificava un'esecuZIne così o i f r e B 54
spietata); l a Causale del delitto (vendicare l'uccisione del cugino SC CE da parte del
IL, fatto questo ampiamente riscontrato negli atti del processo, anche attraverso la deposiZIne
del teste Arcuri TO); le fasi antecedenti e
preparatorie di esso (ampiamente riscontrate negli atti, anche attraverso la deposiZIne della teste
SS AN, che a quel tempo si accompagnava allo SC)%;B le modalità esecutive dello stesso e
gli avvenimenti successivi (riscontrate dalle deposiZIni della teste AN SS e da varie risultanze processuali, tra le quali le perizie espletate).
I giudici di merito osservano, inoltre, che era inattendibile la versione dei fatti prospetta da
CE PO, perché illogica e priva di
riscontri%; e addirittura smentita dagli atti.
I giudici di merito osservavano che l'imponente massa di elementi emersi а carico di tutti gli imputati acquistava nei loro confronti differente valore probatorio.
Infatti, doveva ritenersi certa la responsabilità
di MI e PO CE, la cui partecipaZIne
alla vicenda delittuosa, sia pure solo nella fase n preparatoria ed organizzativa del delitto era emersa e i f e e B 55
sicuramente, oltre che dalle dichiaraZIni dello
SC e della Massimi (testimone inconsapevole dell'organizzaZIne dell'agguato), dalle inusuali modalità del delitto (mutilaZIne del cadavere del
IL e corbonizzaZIne dei corpi), che
riconducevano certamente а MI CE ed al cugino PO (costantemente insieme, all'epoca dei fatti) e dal rinvenimento a pochi mesi dal duplice omicidio, nel possesso dei due cugini, del noto
"MI con il manico artigianale" del tutto simile a quello del IL, dallo SC consegnato ai
CE, secondo gli accordi presi in precedenza.
I giudici di merito, invece, ritenevano che
sussistessero dubbi in ordine alla partecipaZIne di
IR PE, EL PE e MA
IO.
Della partecipaZIne del IR, in qualità di
NT, lo SC aveva saputo soltanto da
MA IO, il quale potrebbe aver errato
nell'indicaZIne del boss di Gioia Tauro, dato che allora era ancora in vita RO IR,
fratello di PE e capo del sodaliZI. Mentre per quanto riguarda EL PE e
MA IO, residuava qualche esiguo dubbio m circa il ruolo dagli stessi svolto, non essendo o r f l e B 56
stato possibile rinvenire riscontri precisi circa l'uso, nell'agguato, di armi automatiche impiegate a raffica e circa la presenza sul posto di più di due sicari.
Ma la Corte di Assise di Appello osservava che la stessa motivaZIne (relativa agli elementi di prova a carico dei detti imputati) non consentiva il dubbio, in base al quale i primi giudici avevano assolto i due imputati EL PE e MA
IO; e, pertanto, gli stessi dovevano essere
ritenuti responsabili.
La Corte di Assise di Appello osservava che questo era uno dei delitti più atroci e che era credibile
lo SC allorché aveva affermato di aver voluto
"per una esecuZIne alla pari (entrambi con MI)
quale principale correo il MA IO"; e che ben si spiega il gaudio dello SC, non per il
delitto in sé, ma per il ruolo di "organizzatore e spietato artefice" con cui si sarebbe meglio potuto far conoscere dagli ambienti mafiosi, attraverso la narraZIne dei fatti.
Aggiungeva che tali motivi personali dello SC
rendevano credibile anche il ruolo svolto nel delitto da tutti i compartecipi, ai quali non
potevano essere concesse le attenuanti generiche. on f e e B 57
*** OMICIDIO DI CAPPONE GIUSEPPE (capo d'imputaZIne
A10).
La Corte di primo grado qualificava il fatto di cui al capo d'imputaZIne "A10" come omicidio preterintenZInale e condannava ES TR
IO, La RO CE e EL UM.
La Corte di Assise di Appello confermava tale condanna.
I giudici di merito motivavano la decisione,
osservando che, il 7 gennaio 1983, i Carabinieri di
Laureana di Borrello avevano rinvenuto in località
"Farciuso" del Comune di Candidoni, lungo la strada provinciale per Laureana, una "motoape" nel cui interno si trovava il cadavere di NE PE,
ZI di PI SC, e sospettato di essere uno dei e protettori più fedeli fiancheggiatori iniziataquest'ultimo, dell'ennesima latitanza di nella primavera del 1982, dopo il mancato rientro in carcere da un breve permesso.
Dalle indagini emergeva che autori del reato dovevano essere stati delinquenti avversari dello
SC, ma gli stessi rimanevano non identificati. Il 16 dicembre 1983, PE scriva, interrogato dal G. I. di LM, narrava gli avvenimenti e i r f a ee B 58
delittuosi culminati con l'uccisione dello ZI
NE PE. Riferiva, tra l'altro, che la sera del 6 gennaio 1983, mentre si stava dirigendo verso l'abitaZIne della nonna per passarvi la notte, era
sopraggiunta un'auto "FIAT 128", dalla quale erano partiti diversi colpi di arma da fuoco al suo indirizzo;
egli si era prontamente gettato per terra ed aveva risposto al fuoco, esplodendo verso l'auto diversi colpi della sua pistola "MAB 7,65", a dieci colpi;
all'interno della macchina, occupata da più
di due persone, egli aveva riconosciuto NI
ES. L'indomani mattina, mentre a bordo della sua "Audi 80" si stava recando nella proprietà dello
ZI, preceduto di circa 200 0 300 metri dallo stesso, che, a bordo della sua motoape, faceva da battistrada per evitare incontri con i Carabinieri,
aveva notato alcune persone armate, fermare lo ZI.
Avendo ritenuto che si fosse trattato di
Carabinieri, egli si era fermato pronto ad invertire i l senso di marcia, quando aveva udito una
detonaZIne. Consapevole che i Carabinieri non avrebbero mai sparato, egli era accorso, sempre તુ bordo dell'auto, verso lo zio e, giunto sul luogo della sparatoria, aveva visto fuggire NI ES e n Ciccio La RO, contro i quali aveva esploso alcuni ro f e e B 59
colpi di MI. Si era, quindi, avvicinato allo ZI
che era visibilmente sofferente perché ferito ad una gamba. Egli aveva, a quel punto, ricaricato il MI ed aveva inseguito i due fuggitivi fino alla proprietà di "Nandulinu"; era, quindi, ritornato indietro per soccorrere lo ZI, che, però, lo aveva sollecitato a fuggire per evitare di essere arrestato. Egli si era messo alla ricerca di qualcuno che potesse soccorrere il congiunto e,
incontrato NZ OC, 10 aveva pregato di trasportare il NE in ospedale. Il Tocco aveva
aderito alla richiesta e si era diretto verso il luogo del delitto per ritornarne, però, poco dopo con la notizia che lo ZI era ormai morto.
Lo SC aggiungeva che, dalla campagna di costui,
egli aveva mandato a chiamare il cognato PE
EL, al quale aveva chiesto conto dell'aggressione subita dal NE;
il EL gli aveva risposto: e tu non hai sparato a mio cugino stanotte?" (alludendo al cugino AR La RO). Al
che egli aveva soggiunto di mon essersi accorto
della presenza, a bordo della "FIAT 128", del La
RO e di avere in ogni caso sparato solo per difendersi%; il EL gli aveva risposto che egli era al corrente di ciò, ma che il fratello EL n o i t c e B 60
UM aveva atteso una telefonata dallo stesso
SC per sapere se Cesare La RO (che era anche l'autista di UM) fosse stato ferito per errore
o per arrecare un'offesa a lui. Egli aveva risposto che non avrebbe potuto mai telefonare ad UM
EL poiché ignorava che la persona verso I a
quale aveva esploso i colpi di arma da fuoco era
AR La RO. Riferiva ancora lo SC che, in seguito, grazie all'intervento del cognato PE
EL, egli si era riappacificato con UM
EL che, d'altra parte, non aveva avuto
intenZIne di uccidere il NE, ma solo di
"compiere un atto dimostrativo per non perdere la faccia".
Lo SC confermava, in successivi interrogatori,
quanto rivelato, aggiungendo altri particolari.
I giudici di merito rilevavano che le dichiaraZIni
dello SC erano ampiamente riscontrate per quanto riguarda la causale, con riferimento a ciascuno dei tre imputati: Messina Demetrio (direttamente coinvolto nella sparatoria della sera prima), La
RO CE (da tempo affiliato al clan
rosarnese) e Bellocco Umberto avevano oltre ad una
causale personale (visti i rapporti di parentela che n li legavano al ferito), anche una causale di gruppo, io f l e B 61
essendo il ferito organicamente inserito nella cosca capeggiata dallo stesso EL, del quale era anche autista.
I giudici di merito osservavano, inoltre, che le dichiaraZIni dello SC trovavano riscontro anche nelle analoghe dichiaraZIni rese il 12 febbraio
1989 da altro collaboratore di giustizia, Marasco
AT. Unica sostanziale differenza fra le dichiaraZIni dei due collaboratori riguardava la partecipaZIne di La RO CE al ferimento del
NE: partecipaZIne rivelata dallo SC, ma
non dal MA, che ha indicato lo stesso EL
UM quale esecutore materiale del delitto in concorso con il ES. Differenza che, tuttavia,
non inficiava la narraZIne dello SC che, per essere stato protagonista degli avvenimenti narrati e per avere direttamente assistito al ferimento dello ZI, era certamente più credibile del MA,
che aveva appreso i fatti solo successivamente e per bocca di altri.
I giudici di merito aggiungevano che le modalità di esecuZIne del delitto indicate dallo SC avevano trovato riscontro nella perizia autoptica, che aveva accertato che uno dei due colpi di fucile era stato
n sparato "quasi a bruciapelo". o i f e e B 62
Quanto ai pretesi riscontri negativi indicati dalla difesa, i giudici di merito osservavano che gli stessi non smentivano le dichiaraZIni dello SC,
perché trovavano adeguata spiegaZIne.
I giudici di merito osservano, inoltre, che dalle dichiaraZIni dello SC e dalle modalità di esecuZIni dalle stesse risultante si poteva desumere che il fine dell'aggressione perpetrata ai danni del NE non era quello di uccidere la vittima, bensì di ferirla. Pertanto, il fatto doveva essere qualificato come omicidio preterintenZInale.
La Corte di Assise di Appello, confutando le censure Mosse alla sentenza di primo grado, osservava che l'istanza di riapertura dell'istruttoria per sentire i testi CE AN e
OC NZ, avanzata a distanza di 12 anni dal fatto, non poteva essere accolta sia perché non assolutamente necessaria ai fini della decisione,
sia perché la presenza dello SC in luogo era già
acquisita dalle risultanze in atti e dagli ampi riscontri indicati dai primi giudici, che portavano alla conferma della sentenza di primo grado.
Aggiungeva che non poteva essere riconosciuta ravvisabile l'attenuante della provocaZIne,
solamente dall'ottica del taglione e non da quella n o i t c e
B 63
della legalità statuale.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (Capi d'imputaZIne n. 49 e n. 74)
La Corte di Assise di primo grado dichiarava gli imputati CE PE, Albanese Francesco,
NE CC, RE OM, GN PE,
EL LO, EL IU, EL
PE, EL GO, EL MA,
EL IC, EL CC, EL UM,
RU CA, AL MA, OS
AS, RE OR, Di MA PE, CH
IC, CH NZ, ME IO, CE
MI, CE PO, GR OM, RI
OM, GU LO, NA PE, La RO
AR, La RO CE, MA IO,
ES TR, PA OM, CE TO, Pesce CO, CE NZ, IR PE,
NO OM, NO CE, NO AT, Rao Gaetano, SO PE, GO OM, SI
VA e AR CE responsabili del reato di cui all'art. 416 C. P. (così modificata l'originaria imputaZIne di cui all'art. 416 bis C.
P.).
La Corte di Assise di Appello dichiarava non
doversi procedere nei confronti di CH on f er
B 64
NZ, perché già condannato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria 6/2/1988
(irrevocabile il 31/10/1988), e confermava la
condanna nei confronti degli altri imputati. Ma
riconosceva la continuaZIne con precedente analogo reato associativo già accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti di GN PE,
AL MA, RE OR, Di MA PE,
CH IC, GR OM, MB
OM, MA IO, CE TO, CE
CC, IR PE, SO PE, GO
OM e AR CE.
I giudici di merito motivavano la responsabilità
degli imputati, osservando che il 23 ed il 25
novembre, il 20 dicembre 1983 e 1'11 gennaio 19984,
PE SC aveva rilasciato al P. M. ed al G.
I. di LM lunghe ed articolate dichiaraZIni nel corso delle quali aveva fornito una minuziosa 11descriZIne della "'ndrangheta", setta segreta a struttura gerarchica, con riti e regole particolari da rispettare, con base in Calabria, suddivisa per territorio precisamente per comune e con estesi collegamenti in tutto il territorio naZInale ed anche all'estero. I l collaborante aveva descritto tale organizzaZIne come una associaZIne criminosa м о
тр с о
В 65 che si prefigge come finalità un programma indeterminato di delitti. Vive ed opera come alternativa allo Stato. Il collaborante aveva indicato le usanze ed i riti dell'associaZIne,
aveva precisato il ruolo da lui stesso ricoperto all'interno del sodaliZI criminoso, ove aveva raggiunto uno dei gradi più alti%3B circostanza che
gli aveva consentito di conoscere a fondo l'ambiente
'ndranghetista. Aveva fornito, infine, per ogni
Comune, i nomi dei capi e dei singoli affiliati alle diverse cosche. Quasi contestualmente, con dichiaraZIni rese il 4 ed il 18 novembre 1983, le sorelle IA e EL ND, nel ripercorrere le vicende delittuose che avevano coinvolto la loro famiglia e che avevano poi determinato la morte di LO IN, marito di
IA ND, avevano rivelato l'esistenza sul territorio nella piana di Gioia Tauro di associaZIni criminali dedite alle estorsioni e ad altri gravi delitti contro il patrimonio e contro la persona.
I giudici di merito osservavano che l'esistenza pluridecennale sul territorio della piana di Gioia
Tauro e località limitrofe di consorterie criminali dedite ad ogni sorta di attività e traffici illeciti on i f l e B 66 era realtà da sempre nota alla generalità dei cittadini residenti in quelle contrade, perché si manifestava con la commissione di gravi delitti di natura tipicamente associativa, quali estorsioni,
contrabbando, sequestri di persona, omicidi eseguiti con tipiche modalità mafiose, ecc.
Tale realtà criminale era stata direttamente percepita dalla Corte di primo grado, che aveva
rilevato l'assenza di parti civili, le reticenze delle vittime e delle parti offese, che si guardavano bene dal testimoniare contro i responsabili di tanti efferati delitti ° per il rispetto delle "regole d'onore" vigenti nella
'ndrangheta o per paura di ritorsioni.
I giudici di merito osservavano che le dichiaraZIni dello SC e delle sorelle Scandinaro avevano ricevuto significative conferme da ulteriori, seppur meno dettagliate, dichiaraZIni
di altri individui ben addentro nei segreti di tale organizzaZIne, quali MO IO, fratello di
MO LE, noto agli inquirenti per i suoi legami con il clan dei AN di Limbadi%; De FaZI
DO, che aveva stilato una mappa dell'organizzaZIne relativamente alla zona di
Tropea; RO FR e RI AR, che avevano n o i f e e B 67
segnalato 1'intrinseca operatività
dell'organizzaZIne criminale calabrese, inserita in tutte le più proficue attività criminose con importanti collegamenti fuori del territorio regionale.
Tali dichiaraZIni avevano trovato, in seguito,
conferma in quelle di altri collaboratori (MA,
IP, OR e D'AM).
I giudici di merito osservavano che le citate dichiaraZIni avevano trovato riscontro anche per quanto riguarda le singole indicaZIne dei soggetti appartenenti al sodaliZI. Appartenenza che poteva cogliersi anche dall'esame delle condotte di vita dei singoli personaggi%3B dalle situaZIni in cui essi si trovavano coinvolti%3B dei rapporti che tra loro intercorrevano; dalle relaZIni di parentela, di affinità, di frequentaZIne, di affari che legavano un soggetto a personaggi di sicura caratura mafiosa;
dalle improvvise ed apparentemente immotivate irreperibilità; dalle lunghe latitanze;
dall'assenza di stabili attività lavorative a fronte di dispendiosi sistemi di vita;
da ingiustificati ස
repentini arricchimenti%; dai precedenti penali e dai carichi pendenti%3B dalla partecipaZIne a determinati n o reati funZInali all'assistenza dell'organizzaZIne o f
l e
B 68
(porto e detenzione di armi e di esplosivi,
favoreggiamento); dal possesSO di particolari attrezzature (giubbotti antiproiettile, auto blindate, radio ricetrasmittenti, abitaZIni
fortificate), che implicano consapevolezza di poter essere oggetto di attentati. In base a tali elementi i giudici di merito ritenevano provata la responsabilità penale degli sopra indicati;
escluso CH NZ, perché
già condannato.
La Corte di Assise di Appello, confutando le censure mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado, per quanto riguarda gli imputati di cui al capo n. 49, osservava che il numero degli associati,
quasi tutti di una stessa famiglia CH-
RI-FE-MO, erano più di tre;
che i delitti di faida erano innumerevoli e dimostravano l'appartenenza ad una associaZIne per delinquere. Sicché dovevano essere ritenuti responsabili indipendentemente dalle dichiaraZIni dello SC,
delle ND o di altri collaboratori.
Per tutti gli imputati del capo n. 74 (escluso il
LI AT, che peraltro non interessa più in questa sede), la Corte di Assise di Appello
osservava che vi era molto di più, in quanto tutti ом сер
В 69
dovevano essere ritenuti affiliati in base alle dichiaraZIni dello SC, delle sorelle
ND, di MA e di altri collaboratori.
Inoltre, per tutti vi era agli atti ampia prova di delitti commessi in comune o a scopo estorsivo o di sequestri di persona da ogni famiglia operati "nel territorio di riservato dominio" o di omicidi premeditati ai danni di esponenti di cosche concorrenziali o ritenute nemiche. avevanoAggiungeva che quasi tutti gli imputati precedenti penali per reati relativi ad armi e
sequestri di persona, ad omicidi o tentati omicidi o estorsioni e stati di latitanza di anni, che comprovavano "non solo la bontà dell'accusa dello Scriva ma soprattutto che tutti hanno posto nella 'ndrangheta la loro prima ragione di vita".
***
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso
CE PE, NE CE, Albanese Rocco,
RE OM, GN PE, EL LO,
EL IU, EL PE, CC
GO, EL MA, EL IC, EL
CC, EL UM, UZ CA, AL
MA, OS AS, RE OR, Di MA
n PE, CH IC, CH NZ, o i f e e
B 70
ME IO, Gerace Carmine, CE PO,
RI OM, GU LO, GR OM,
NA PE, La RO AR, La RO CE,
MB OM, MA IO, ES
TR, PA OM, CE TO, CE
CC, CE NZ, IR PE, NO
OM, NO CE, NO AT, AO Gaetano, SO PE, GO OM, Sibio
VA, TR NZ e AR CE
e ne chiedevano l'annullamento, deducendo vari motivi.
Motivi della decisione
Motivi di ricorso comuni a molti imputati.
Ventinove ricorrenti (e cioè: CE PE, RE
OM, GN PE, EL IU,
EL PE, EL GO, EL
MA, EL IC, EL CC, EL
UM, RU CA, OS AS, ME
IO, CE MI, CE PO, GU
LO, GR OM, NA PE, La RO
AR, La RO CE, MA IO, Messina TR, Pace OM, NO OM,
NO CE, NO AT, SO PE,
SI VA e TR NZ), tramite i rispettivi difensori, deducono la nullità n io f l e B 71
emessa dalla Corte di Assise di dell'ordinanza
28 luglio 1995, della sentenza Appello in data
impugnata, del processo di appello, nonché della sentenza di primo grado e del processo di primo grado per violaZIne dell'art. 185, n. 1, C. P. P.
del 1930.
A riguardo i ricorrenti sostengono che, con decreto di citaZIne era stato fissato l'iniZI del dibattimento di primo grado per l'udienza del 9
dicembre 1991%3 era stata regolarmente composta la
Corte di Assise competente per la sessione in corso alla data del 9 dicembre, ma a tale udienza nessuna attività era stata compiuta ed il processo era stato rinviato all'udienza del 14 febbraio 1992. Precisano
che in tale udienza i componenti laici della detta
Corte erano gli stessi presenti all'udienza del 9
dicembre 1991.
I ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia rigettato l'ecceZIne di nullità concernente la legittima costituZIne della Corte di Assise di
LM, sia nella sua componente togata, sia in
quella laica o popolare.
Per quanto riguarda i giudici togati della Corte di
Assise di LM (e cioè il Presidente dott. Giacomo
n OT ed il giudice a latere dott. Emanuele o i f e e
B 72
Crescenti), i ricorrenti lamentano che siano stati nominati dal Presidente della Corte di Appello di
Reggio Calabria con decreto 10/10/1991 (con le rettificaZIni apportate con successivo decreto
7/12/1991 dello stesso Presidente della Corte di
Appello di Reggio Calabria) in modo illegittimo,
perché non sarebbero stati specificati i motivi di particolare urgenza che giustificavano il provvedimento e non risulterebbe dagli atti che il
"Presidente supplente ed i Giudici a latere"
supplenti della Corte di Assise di LM siano stati interpellati ed abbiano espresso la loro indisponibilità a trattare il processo ed il giudice a latere nominato, dott. Emanuele Crescenti non sarebbe indicato nelle tabelle approvate per il biennio 1990/91. Concludono che tale decreto deve
essere ritenuto nullo, con conseguente nullità dei due gradi del processo, non essendo state osservate
le disposiZIni di cui all'art. 8 della legge 10
aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 del
D. L. 25 settembre 1987, n. 394.
Lamentano che le Corti di primo e di secondo grado abbiano disatteso l'ecceZIne osservando che le ragioni di urgenza dovevano reputarsi implicitamente n richiamate per la particolare rilevanza dei processi o i t c e
B 73
da trattare e per l'esigenza della loro tempestiva ed indifferibile definiZIne, anche per la presenza di imputati detenuti, sia pure in regime di arresti domiciliari%3 che la questione inerente alla posiZIne del Giudice Crescenti dovesse essere ritenuta superata, in quanto lo stesso era stato,
per il biennio 1992/93, nominato nelle "tabelle"
come giudice titolare della 1 Corte di Assise di
LM. Lamentano, infine, che la Corte di merito non abbia argomentato nulla circa il mancato interpello dei giudici supplenti della Prima Corte di Assise
indicati nella tabella per l'anno 1991/92, prima della nomina del dott. OT e del dott. Crescenti.
Per quanto riguarda la componente laica della Corte
di Assise di LM, i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n.
287, come sostituito dall'art. 33 del D. P. R. 22
449, i giudici popolari della settembre 1988, n.
sessione scadente il 31 dicembre 1991 avrebbero potuto portare a termine i dibattimenti iniziati
: prima di tale scadenza;
e, quindi, non erano
legittimati a svolgere la loro funZIne nel presente processo, il cui dibattimento era concretamente iniziato all'udienza del 14 febbraio 1992, dato che alla precedente udienza del 9 dicembre 1991 era o f e B 74
stato disposto un semplice rinvio. Aggiungono che la stessa Corte di Assise di Appello, nel motivare la regolarità della posiZIne del dott. Crescenti, ha dato atto che il processo alla prima udienza, tenuta il 9/12/1991, era stato rinviato al 14/2/1992, data in cui aveva avuto iniZI.
Sostengono che, per stabilire l'iniZI del dibattimento, deve farsi riferimento alle disposiZIne del codice abrogato, trattandosi di procedimento che prosegue con quella disciplina.
Sostengono che risulta violato il principio costituZInale di precostituZIne del giudice.
Lamentano anche che la Corte di merito abbia qualificato l'ecceZIne come questione pregiudiziale e ritenuto, conseguentemente, applicabile l'art. 33,
comma secondo, C. P. P. del 1988, per effetto della disposiZIne contenuta nell'art. 246 del D. L.vo 28
luglio 1989, n. 271.
Il motivo è infondato. Iniziando l'esame dalle censure relative alla componente togata della Corte
di Assise di LM, la Corte Suprema osserva che la detta Corte risulta correttamente composta in virtù
del decreto di sostituZIne emesso il 10/10/1991 dal
Presidente della Corte di Appello di Reggio
n o Calabria, poi rettificato dal successivo decreto i t c e
B
:
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7/12/1991, con i quali sono stati sostituiti sia il
presidente che il giudice a latere" della Corte di
Assise.
Tali decreti sono adeguatamente motivati con la consideraZIne che il Presidente titolare (Alfredo
Teresi) era stato autorizzato ad astenersi e che il
Presidente supplente era impegnato nella gestione della SeZIne Penale, sicché era necessario destinare altro magistrato in sostituZIne;
che
analogo provvedimento doveva essere adottato per il giudice "a latere", dato che sia quello titolare
(Dott.ssa Mariella De Masellis) che quello supplente
(Dott. RL Pellicano) erano stati trasferiti ad
altro ufficio giudiziario.
Anche la "particolare urgenza" risulta adeguatamente motivata con la consideraZIne "dei tempi, presumibilmente lunghi, di durata dei
dibattimenti (presumibile durata un anno)". Invero,
trattandosi di tre processi con detenuti (poi riuniti), la prevista durata dei relativi
dibattimenti rendeva urgente la loro sollecita trattaZIne.
Quanto al lamentato mancato interpello dei magistrati supplenti, la Corte Suprema osserva che
n lo stesso non è previsto dall'art. 8 della legge 10 o i t c e
B 76
aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 del
1987, n. 394, convertito conD. L. 25 settembre modificaZIni nella legge 25 novembre 1987, n. 4793
8, comunque, l'impedimento degli stessi risulta specificamente indicato per ciascuno di loro, nel decreto di sostituZIne.
Infine, la Corte Suprema osserva che non ha rilievo il fatto che le tabelle di composiZIne degli uffici giudiziari relative al biennio 1990/91 non contemplassero il giudice Dott. Emanuele Crescenti,
evidentemente destinato al Tribunale di LM, dopo la formaZIne delle dette tabelle.
Peraltro, l'ecceZIne relativa alla componente togata della Corte di Assise di LM è stata proposta con riferimento all'udienza del 9 dicembre
1991, dato che, in occasione della successiva udienza del 14 febbraio 1992, il Dott. Crescenti era contemplato dalle tabelle relative al biennio
1992/93, proprio quale giudice titolare della Prima
SeZIne della Corte di Assise di LM.
D'altra parte, è pacifico che all'udienza del 9
dicembre 1991 non è stata svolta alcuna attività, né
è stato adottato alcun provvedimento utile ai fini della sentenza che la Corte di Assise avrebbe dovuto e pronunciare;
e, quindi, la censura in esame deve n i f l e B 77
essere disattesa.
Passando all'esame dell'ecceZIne relativa ai giudici popolari della Corte di Assise di LM, la
Corte Suprema osserva che è pacifico che all'udienza del 9 dicembre 1991 è stato chiamato il presente processo, è stata verificata la regolarità della costituZIne delle parti, l'assistenza dei
difensori, è stato nominato il difensore agli imputati che ne erano privi, è stata disposta la rinnovaZIne della citaZIne degli imputati non comparsi e disposto il rinvio del processo ad
udienza fissa per il giorno 14 febbraio 1992; e,
quindi, per una data successiva alla scadenza (31
dicembre 1991) della sessione di corte d'assise,
allora in corso.
Anzitutto la Corte Suprema osserva che erroneamente
è stato invocato dai ricorrenti la norma di cui all'art. 25, comma 1°, della CostituZIne, secondo cui "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Invero, per giudice naturale deve essere inteso l'organo giudiziario competente e non le eventuali seZIni
che lo compongono o i diversi collegi giudicanti che si alternanc nelle varie udienze, secondo un n calendario previsto. o i t c e B 78
Nel caso in esame, il giudice naturale, nel senso
precisato, era la Corte di Assise di LM;
e poiché
l'ecceZIne proposta dai ricorrenti riguarda la composiZIne di tale Corte di Assise, la questione non attiene al "giudice naturale precostituito per legge", bensì alla regolare costituZIne di esso.
L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 33 del D. P. R. 22 settembre 1988, n. 449,
dispone che "La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della
durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati“.
Si deve, pertanto, stabilire che cosa il legislatore abbia inteso dire con il termine
"iniziati" riferito a 'dibattimenti", sulla scorta della disciplina dettata dal codice di procedura penale del 1930, trattandosi di processo che prosegue con l'applicaZIne di tale codice.
Per dibattimento si intende l'istruttoria dibattimentale e la discussione sulle risultanze dell'istruttoria compiuta;
ma, prima di iniziare l'istruttoria dibattimentale, il presidente o il n pretore deve verificare la regolare costituZIne o i
f e e
B 79
delle parti necessaria per la validità del presenza dei soggetti dibattimento ed anche la
(testimoni, periti, interpreti, ecc.) necessari per lo svolgimento del dibattimento e, fatta dare lettura delle imputaZIni, deve dichiarare aperto il dibattimento. Tali attività sono previste dall'art. 430 C. P. P., che le qualifica "Formalità di apertura del dibattimento". Da un punto di vista logico, le formalità di apertura del dibattimento fanno parte dello stesso,
dato che senza di esse il dibattimento non potrebbe avere valido e regolare svolgimento.
Ma, а prescindere da tale assorbente rilievo, la
Corte Suprema osserva che il momento di iniZI del dibattimento va determinato in relaZIne alla
"ratio" della norma che ad esso fa riferimento.
Questa Corte Suprema ha avuto numerose occasionė di pronunciarsi in merito all'iniZI del dibattimento ai fini di stabilire l'osservanza della disposiZIne
di cui all'art. 472, comma 2°, C. P. P. del 1930,
secondo cui "La sentenza è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento
Sotto tale profilo non vi è dubbio che il dibattimento inizia con lo svolgimento di attività o l'adoZIne di provvedimenti utili ai fini della n o r f e e B 80
pronuncia della sentenza;
e dal momento in cui inizia tale attività non è possibile un mutamento del collegio giudicante, altrimenti la sentenza non
sarebbe "deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento".
Per soddisfare tale esigenza, la norma dettata n. 287, dall'art. 7 della legge 10 aprile 1951,
impone che "I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati“.
Nel caso in esame, non essendo stata svolta alcuna attività e non essendo stato adottato alcun provvedimento utile ai fini della sentenza che la
Corte di Assise avrebbe dovuto pronunciare non vi
era alcun obbligo di proseguire il dibattimento con il medesimo collegio giudicante. Peraltro, i ricorrenti non lamentano il mutamento della composiZIne del collegio giudicante;
ma, al
contrario, lo invocano.
Si tratta, ora di stabilire se il collegio giudicante della sessione di Corte di Assise del trimestre ottobre/dicembre 1991 fosse legittimato a trattare il processo chiamato per la prima udienza del 9 dicembre 1991 o avesse l'obbligo di rinviarlo a tempo indeterminato affinché fosse trattato dal r o f
e
B
$2 81
collegio giudicante previsto per la successiva sessione, relativa al trimestre (gennaio/marzo
1992). La Corte Suprema osserva che il processSO stato fissato per l'udienza dibattimentale del 9 dicembre 1991 e, quindi, davanti al collegio giudicante previsto per la sessione di Corte di Assise relativa al trimestre ottobre/dicembre 1991. Il giudice ha sempre la competenza a giudicare della sua regolare composiZIne, della sua capacità e della sua competenza;
ma non ha il potere di compiere od omettere atti per far venir meno la propria regolare costituZIne, la propria capacità o la
propria competenza, facendo sorgere quella di altri giudici o di altri collegi giudicati. Ne consegue che correttamente il collegio giudicante, e per esso i l suo Presidente, ha iniziato le formalità di apertura del dibattimento e, non avendole potuto portare a termine per l'indisponibilità contingente di personale e mezzi,
ha rinviato il processo ad udienza fissa;
in tal modo mantenendo integra la legittimaZIne di quel collegio a proseguire nelle formalità di apertura del dibattimento e al suo successivo svolgimento.
e L'esattezza di tale consideraZIne appare evidente ior f l e B 82
ove si consideri che, altrimenti, un procesSO
potrebbe passare da una sessione all'altra solamente per difficoltà contingenti, quali quella concretamente verificatasi davanti alla Corte di
Assise di LM o quella di accertare un impedimento assoluto a comparire comunicato da un imputato
(magari residente in luogo diverso dalla sede dell'ufficio giudiziario) o un disguido nella traduZIne in aula di un imputato detenuto, ecc.; o,
addirittura, tale passaggio da una sessione essere determinato dallaall'altra potrebbe negligenza 0 dalla pigrizia di un collegio giudicante che, per non affrontare un processo complesso, potrebbe rinviarlo, prima di "iniziare"
il dibattimento, ad altra udienza successiva alla scadenza della sessione.
Si deve, pertanto, concludere che l'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 33 del
D. P. R. 22 settembre 1988, n. 449, nel prevedere che i dibattimenti vengano conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati, non presuppone che il dibattimento sia stato dichiarato aperto prima di tale scadenza, ma soltanto che il erfion
B 83
processo sia stato "incardinato“ prima di quella data.
Da tale principio consegue che la sentenza emessa
dalla Corte di Assise che, dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla regolare costituZIne del collegio, delle parti e dei difensori, senza peraltro dichiarare aperto il dibattimento, abbia rinviato il processo ad udienza fissa per una data successiva alla scadenza della sessione della stessa
Corte, non è affetta da nullità insanabile, per difetto di capacità del giudice, ai sensi dell'art. 185, comma 1°, n. 1, C. P. P. del 1930.
Pertanto il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso.
***
Prima di passare all'esame dei motivi dedotti dai singoli ricorrenti, molti dei quali hanno censurato la sentenza impugnata, per quanto riguarda la valutaZIne delle dichiaraZIni accusatorie del coimputato PE SC e di altri collaboratori di giustizia, in base ai criteri di cui all'art.
192, comma terzo, C. P. P. del 1988, è opportuno osservare che, ai sensi della citata disposiZIne,
per ritenere la responsabilità di un imputato sulla n o base delle dichiaraZIni accusatorie di un i f e e
B
147 44 84
coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario che le dette dichiaraZIni
siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è
necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante,
essendo sufficiente che riguardino la dichiaraZIne nel suo complesso. Infatti, la citata disposiZIne
richiede che gli "altri elementi di prova",
unitamente ai quali il giudice di merito deve tratta,valutare le dichiaraZIni di cui si confermino l'attendibilità delle stesse e non le
singole circostanze riferite;
altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiaraZIni delle persone menZInate nell'art. 192, commi 3°e 4°, C. P. P. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova".
Inoltre, gli "altri elementi di prova" possono essere costituiti da dichiaraZIni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitaZIne a riguardo.
D'altra parte, la valutaZIne richiesta dall'art. 192, commi 3° e 4°, C. P. P. spetta al giudice di n merito;
mentre la Corte Suprema di CassaZIne, cui o i f r e
B 85
sia stata denunciata la violaZIne della citata disposiZIne di legge, deve limitare il suo giudiZI
all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma 1°, lett.
e, C. P. P. (mancanza o manifesta illogicità della motivaZIne).
Infine la Corte Suprema osserva che anche la causale del delitto, se riferita da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi 3° e 4°, C. P. P.,
costituisce una elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato%3B sicché, in caso di esito
positivo del riscontro, vale a confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiaraZIne.
***
Per quanto riguarda la censura di omessa
motivaZIne che secondo vari ricorrenti risulterebbe a pagina 491 della sentenza impugnata (dove si legge che "Il nostro sistema processuale imporrebbe che la Corte di Assise di Appello esaminasse punto per punto le singole lagnanze. Il compito dell'estensore sarebbe però immane"), la Corte Suprema osserva che,
pur essendo infelice l'espressione sopra riportata,
non sussiste il denunciato viZI di carenza di motivaZIne o di omesso esame di motivi di appello. и к
ф е с В 86 Invero, per adempiere l'obbligo della motivaZIne,
il giudice non è tenuto ad esaminare e confutare tutte le argomentaZIni svolte dalla difesa, ma è
sufficiente che indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata.
***
I singoli imputati hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso.
(1) CE PE (Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che la sentenza
di appello riconosce la necessità di riscontri esterni che confermino le dichiaraZIni accusatorie dei pentiti;
mentre nei confronti di CE PE
non vi sarebbe alcun riscontro, tale non potendosi considerare i precedenti penali ed "il nome illustre" dell'imputato. Precisa che lo stesso non ha gravi precedenti, ma modeste infraZIni
giovanili, tant'è che è pressoché incensurato;
e che n il mero dato anagrafico del "nome illustre" non può o i
t c e
B 87
avere alcuna rilevanza probatoria.
Il motivo è infondato. Invero, basta a riguardo osservare che il ricorrente trascura di considerare che le dichiaraZIni dello SC hanno trovato riscontro in quelle delle sorelle IA e Carmela
anche in quelle di ND e, successivamente,
AT MA. Le dette dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente e, quindi, la loro valutaZIne
complessiva soddisfa l'esigenza prevista dall'art. 192, comma 3°, C. P. P., secondo cui le dichiaraZIni delle persone ivi indicate devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova.
Segue: (1) CE PE (Avv. Annunziato Santoro)
Anche per (39) CE CC e (40) CE NZ
1°) ViolaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. in relaZIne all'art. 416 C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
sostengono che, con i A riguardo i ricorrenti motivi di appello avevano denunciato:
per CE NZ un errore di persona, in quanto ND EL, nel fare il nome dell'imputato, aveva aggiunto "fratello di r o f
e B 88
CE"; mentre 1'imputato non ha alcun fratello con tale nome, sicché la persona cui si riferisce la teste sarebbe un omonimo del ricorrente. Avevano
pure dedotto che, in grado di appello, CE
NZ era stato assolto dall'imputaZIne
relativa all'omicidio OB e che era staťa
annullata la misura di prevenZIne da parte della
Corte di Appello di Reggio Calabria. Infine, aveva
documentato l'attività lavorativa.
Ma i giudici di secondo grado non avrebbero preso in consideraZIne tali censure.
Così come non avrebbero motivato in ordine alle censure mosse alla sentenza di primo grado, che aveva valorizzato, nella motivaZIne della condanna,
elementi inidonei a dimostrare la responsabilità di
CE PE e CE CC. Il motivo è infondato. Invero, come già rilevato per CE PE, anche per Pesce Rocco e Pesce
NZ dalla sentenza impugnata risulta che le dichiaraZIni accusatorie dello SC hanno trovato riscontro in quelle delle sorelle IA e Carmela
ND e, successivamente, anche in quelle di
AT MA.
In tale situaZIne, anche se fosse sussistente l'inesattezza denunciata per la dichiaraZIne resa m r o f ee
B 89
da EL ND nei confronti di CE
NZ, resterebbero а carico del detto imputato le concordanti dichiaraZIni di PE SC, di
IA ND e di AT MA, che si riscontrano reciprocamente. Sicché il motivo di ricorso deve essere ritenuto infondato per quanto riguarda tutti e tre i ricorrenti di cui si tratta.
2°) ViolaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. con
riferimento all'art. 62 bis C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
A riguardo i ricorrenti lamentano che i giudici di merito abbiano negato le attenuanti generiche in consideraZIne dei loro precedenti penali, senza valutare il loro comportamento processuale, le loro condiZIni di salute e la loro situaZIne familiare;
tutti elementi che avrebbero dovuto condurre alla concessione del chiesto beneficio.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto n ad esaminare e valutare tutte le circostanze o i
t c
e
B 90
prospettate 0 prospettabili dalla difesa, ma sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P..
Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento al tipo di reato e ai precedenti penali degli imputati%3B sicché non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(2) NE CE e (3) NE CC
(Avv. AE Minasi)
1°) Con il primo motivo (relativo all'omicidio di
AR AR, capi d'imputaZIne 10 e 12) i ricorrenti deducono mancanza di motivaZIne,
motivaZIne apparente, contraddittoria, omissiva di fondamentali elementi posti a sostegno della tesi di innocenza degli stessi.
A riguardo i ricorrenti sostengono che le
dichiaraZIni dello SC non sono dirette ad accusare individualmente i ricorrenti, ma gli
NE come casato;
e lamentano che la Corte di dichiaraZIni delmerito, in base alle collaboratore, abbia ritenuto la responsabilità di n NE CE e NE CC, in contrasto o i t c e
B 91
con il principio che vuole la responsabilità penale personale e senza confutare 0 criticare le ragioni di innocenza addotte dalla difesa con i motivi di appello.
Sostengono che la motivaZIne della sentenza impugnata è contraddittoria, perché ha assolto i ricorrenti da varie altre imputaZIni, ritenendo inattendibili le dichiaraZIni "de relato" dello
SC ed ha invece ritenuto la responsabilità degli stessi per l'omicidio in esame, pur essendo le dichiaraZIni dello SC "de relato" anche in ordine a tale reato e smentite dalle dichiaraZIni
rese dai testi presenti al fatto, che hanno
affermato che gli esecutori del delitto erano tre
giovani, di statura alta e snella, con il viso coperto da passamontagna, mentre NE CC non era né giovane, né snello ed alto. Aggiunge che lo stesso collaboratore ha affermato che unitamente ad
NE CC nell'esecuZIne del delitto c'erano anche SO e GU, i quali non sono stati neppure indagati per in delitto di cui si tratta.
Lamentano che NE CE sia stato individuato come autore morale e, quindi, ideatore
dell'omicidio di cui si tratta, in base ad una sorta di responsabilità oggettiva. Beefine 92
Il motivo è infondato. Invero, come risulta dalla motivaZIne della sentenza impugnata, solamente nelle prime dichiaraZIni rese il 3 dicembre 1983 lo
SC ha indicato genericamente "gli NE",
quali autori dell'omicidio di AR AR.
Peraltro, il collaboratore di giustizia non ha mancato di precisare di avere appreso la circostanza da NE CC. Comunque, come pure risulta dalla sentenza impugnata (pagg. 233 e 234), nel successivo interrogatorio reso 1'11 luglio 1984 ed all'udienza dibattimentale del 23 febbraio 1993, lo SC,
"sollecitato da più precise domande, ha specificato che NE CC ed i cugini SO (1'Avvocatuccio)
e Gullace erano stati gli esecutori materiali del
delitto, peraltro deciso ed organizzato dai tre e da
NE CE".
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, lo SC non ha accusato genericamente gli NE, ma specificamente CE NE e Rocco Albanese, attribuendo al primo il ruolo di
NT ed al secondo quello di esecutore materiale del delitto.
D'altra parte, non può essere ravvisata contraddittorietà di motivaZIne nel fatto che
NE CE ed NE CC siano stati r o f
e
B 93
assolti da altre imputaZIni (in relaZIne alle quali erano stati pure accusati dallo SC) e
siano, invece, stati condannati per l'omicidio di Marvaso AR. Invero, mentre la generale attendibilità intrinseca riconosciuta dai giudici di merito alle dichiaraZIni dello SC riguarda tutti i fatti dallo stesso riferiti, solamente per il delitto in esame i detti giudici hanno ravvisato altri riscontri che confermano le dette dichiaraZIni, come previsto dall'art. 192, comma
3°, C. P. P.. Infatti, oltre alla causale del delitto indicata dallo SC nei contrasti tra gli
AN ed i CH, dei quali i AR erano
fiancheggiatori (causale che era emersa subito dalle indagini di P. G.), per quanto riguarda l'omicidio di RC AR, i giudici di merito hanno
rilevato che erano riscontrate le modalità di esecuZIne del delitto riferite dallo SC, perché
gli inquirenti avevano accertato che effettivamente:
a) il AR si trovava all'interno del bar di
Ascione IO, intento a giocare a carte;
b) dopo breve colluttaZIne, la vittima era stata trascinata fuori del locale e trucidata a colpi di arma da
fuoco; c) erano effettivamente tre gli esecutori materiali del delitto%3B d) effettivamente una delle on i erf
B 94
tre persone era armata di MI, come riferito dallo
SC.
Infine, per quanto riguarda la non corrispondenza della persona di CC NE alle descriZIni dei testi, la Corte osserva che dalla sentenza impugnata non risulta quali fossero le fattezze fisiche di tale imputato e che, comunque, ben poteva essere qualificato giovane all'epoca del fatto (aveva 36
anni) ed i testi hanno visto gli esecutori materiali con il viso coperto da passamontagna e, quindi, in condiZIni che rendevano difficile individuare con molta approssimaZIne la loro età.
Infine, non sussiste contraddittorietà di motivaZIne neppure tra la condanna per l'omicidio di AR AR e l'assoluZIne per quello di
AR NO. Invero, come hanno rilevato i giudici di merito, per tale ultimo delitto il
collaboratore (benché espressamente richiesto) non ha fornito più precisi particolari in ordine, ad esempio, agli esecutori materiali del delitto, alle modalità di esso, alle armi adoperate. Egli ha riferito che NO AR era stato colpito,
mentre si trovava alla guida della propria auto, da
sicari che, a bordo di altra auto, l'avevano affiancato. Tale particolare non ha trovato sicure n i f e e B 95 conferme, anche a causa dell'incompletezza degli accertamenti tecnici eseguiti;
ed anzi appariva in contrasto con le risultanze della perizia autoptica,
secondo cui il AR è stato attinto da sette colpi di arma da fuoco tutti (tranne uno) con tramite da destra verso sinistra (ciò che
escluderebbe la tesi dello SC e rivaluterebbe l'originaria ipotesi investigativa che ha indicato i sicari in agguato sul bordo della strada).
2°) Con i l motivo (relativosecondo
all'associaZIne per delinquere di cui al capo d'imputaZIne 74) i ricorrenti deducono che per tale reato associativo erano stati già condannati con sentenza del Tribunale di LM dell'8/11/1982,
divenuta definitiva nel 1985 e, quindi, non avrebbe potuto essere celebrato un nuovo giudiZI per 10
stesso fatto, ai sensi dell'art. 90 C. P. P. del
1930.
Aggiungono che la Corte di merito ha omessO di
dichiarare l'illegittimità del decreto di citaZIne
nei confronti di NE CE relativamente ai capi d'imputaZIne 10 e 12 (omicidio AR
AR) per mancanza di richiesta e conseguenziale ordinanza di apertura dell'istruttoria da parte del
Giudice Istruttore (vigente il vecchio codice di f e e B 96
rito), dato che in precedenza era stato prosciolto dal Giudice Istruttore di LM.
Il motivo è infondato. Invero, correttamente 1
giudici di merito non hanno ritenuto operante la preclusione prevista dall'art. 90 C. P. P. del 1930
in relaZIne al precedente giudicato invocato dai ricorrenti, dato che l'attuale imputaZIne non ha per oggetto lo stesso fatto cui si riferisce la sentenza citata dai ricorrenti, quanto meno sotto il profilo temporale. Infatti, la presente imputaZIne
si riferisce all'associaZIne per delinquere fino al
5/4/1983 e, quindi, non può aver formato oggetto di una sentenza pronunciata prima di tale data.
Infine, per quanto riguarda l'eccepita illegittimità del decreto di citaZIne a giudiZI
limitatamente ai capi d'imputaZIne 10 e 12
(omicidio di AR AR) nei confronti di
NE CE, che sarebbe stato in precedenza prosciolto da tali imputaZIni dal Giudice
Istruttore di LM, e non sarebbe stata chiesta ed emessa l'ordinanza di riapertura dell'istruZIne, la
Corte Suprema osserva che l'ecceZIne avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice Istruttore 0,
quanto meno prima del compimento delle formalità di r apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 185, i f e e B 97
C. P. P. del 1930, trattandosi di comma
,
°
di legge verificatasi nel corso violaZIne
3
dell'istruZIne.
Comunque, trattandosi di procedimento istruito con il rito formale, il provvedimento del Giudice
istruttore che ha disposto il rinvio a giudiZI del detto imputato anche per l'omicidio di AR
AR, sulla base delle nuove prove emerse in seguito alle dichiaraZIni di PE SC, ha implicitamente revocato la sentenza istruttoria di proscioglimento, avendo ravvisato non soltanto la sussistenza di nuove prove a carico dell'attuale ricorrente, ma anche la sufficienza delle stesse per giustificare il dibattimento.
Segue: (2) NE CE e (3) NE CC
(Avv. PE CE)
I ricorrenti sostengono l'inattendibilità del collaboratore di giustizia PE SC;
ed
elencano una serie di accuse dallo stesso mosse ad varie persone, poi rivelatesi infondate.
Lamentano che la Corte di merito non abbia adeguatamente valutato le loro censure su tali punti della sentenza di primo grado;
e che non abbia
motivato in ordine all'esistenza degli elementi erfin
B 98
costitutivi del delitto di associaZIne per delinquere.
Il motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art.
C. P. P., per ritenere la 192, comma 3°,
responsabilità di un imputato sulla base delle
dichiaraZIni accusatorie di un coimputato ° di persona imputata in un procedimento connesso
necessario che le dette dichiaraZIni siano suffragate da riscontri obiettivi.
I giudici di merito hanno fatto corretta
applicaZIne di tale principio;
e, conseguentemente,
non hanno affermato la responsabilità degli imputati, quando le dichiaraZIni dello Scriva
(ritenute generalmente attendibili) non hanno
trovato specifici riscontri obiettivi, che ne
confermassero l'attendibilità.
Peraltro, come i giudici di merito hanno rilevato,
nei casi in cui le dichiaraZIni dello SC sono
risultate inesatte, generalmente si trattava di
dichiaraZIni "de relato" e, quindi, relative ad episodi che non erano a sua diretta conoscenza;
sicché le inesattezze dovevano essere riferite alla persona che aveva fornito le notizie allo SC.
Per quanto riguarda la sussistenza degli elementi on costitutivi del reato di associaZIne per i lf e B 99
delinquere, è vero che la sentenza impugnata non ne
ha parlato allorché ha motivato la partecipaZIne
dei due ricorrenti all'associaZIne di cui si tratta (pagg. 498 e 499); ma aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg.
492/297), esaminando le dichiaraZIni rese Su tale
associaZIne da PE SC, dalle sorelle
IA e EL ND, da AT MA, e
da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza per delinquere, sui suoi dell'associaZIne
organizzaZIne, sulle regole associati, sulla sua
che la disciplinavano, sul suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
(4) RE OM, (45) AO AE, (42) NO
OM, (43) NO CE e (44) NO Salvatore (Avv.ti MA Santambrogio e Antonio
AN)
1°) Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex
art. 524, n. 2 e 3, C. P. P. del 1930, la violaZIne
m o r dell'art. 416 C. P.. f l e B 100
A riguardo i ricorrenti lamentano che la Corte di
Assise di Appello, dopo avere affermato il principio della necessità di verificare, mediante riscontri esterni, le dichiaraZIni rese dai collaboranti (in particolare quelle rese da SC PE), non
abbia poi fatto applicaZIne di tale principio.
Aggiungono che possono ritenersi fondate le consideraZIni circa l'esistenza, sul territorio, di una consorteria criminale denominata "ndrangheta",
ma lamentano che manca qualsiasi riferimento al
"pactum sceleris" intercorso tra i presunti affiliati, ai reati fine per la commissione dei quali i rei si sarebbero associati, e alla occorrenti per lapredisposiZIne dei mezzi realizzaZIne del programma di delinquenza: elementi necessari per la configuraZIne del reato in esame.
Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno fatto corretta applicaZIne della norma di cui all'art. 192, comma 3°, C. P. P., avendo valutato le dichiaraZIni del singolo collaborante unitamente ad altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità, come si vedrà trattando della responsabilità di ciascun ricorrente oggetto del n o r successivo motivo di ricorso. i f e e
B 101 Per quanto, poi, riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associaZIne per delinquere, è vero che la sentenza impugnata non ne ha parlato allorché ha motivato la partecipaZIne
di ciascuno degli attuali ricorrenti all'associaZIne di cui si tratta (pagg. 518 per AO
e 511 per i NO); ma aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297),
esaminando le dichiaraZIni rese Su tale associaZIne da PE SC, dalle sorelle
IA e EL ND, da AT MA,
da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza per delinquere, sui suoi dell'associaZIne
associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul SUO programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
2°) Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'illogicità, carenza e contraddittorietà della motivaZIne, nonché il travisamento del fatto.
A riguardo i ricorrenti sostengono che r l'affermaZIne di responsabilità dei fratelli NO o f ee
B 102
sarebbe apodittica ed illogica, in quanto la Corte di merito avrebbe utilizzato come riscontri alle dichiaraZIni dei collaboranti i nutriti certificati penali, le numerose denunce a loro carico ed il fatto che siano stati più volte sottoposti a misure di prevenZIne. Per quanto, in particolare, riguarda NO
CE, il ricorrente sostiene che è pressoché
incensurato ed è stato assolto per non aver commesso il fatto nel proced. pen. n. 437/90 RGNR, indicato dalla Corte di Assise di Appello quale riscontro esterno con valenza probatoria.
seAggiunge che i precedenti penali, soprattutto sfociati in esecuZIne di pene detentive, dovrebbe indurre ad una maggiore cautela, se si tiene
presente l'effetto special-preventivo della pena e
la finalità rieducativa ad essa attribuita dall'art. 27, comma 3°, della CostituZIne.
Per quanto, in particolare, riguarda AO AE,
il ricorrente lamenta che la Corte di merito non
abbia cercato validi riscontri, ma si sia limitata a richiamare i numerosi rapporti giudiziari che lo segnalano responsabile, in concorso con altri
componenti il gruppo mafioso, di tentativi di ne estorsione ai danni di professionisti e commercianti o i f e e
B 103
di ROrno.
Per quanto, in particolare, riguarda RE OM,
il ricorrente sostiene che la costituZIne di società regolarmente operanti nel settore
imprenditoriale unitamente ad altro soggetto pregiudicato (EL LO), non può ritenersi idoneo riscontro per ritenere l'affiliaZIne
all'associaZIne "ndranghetista".
Altrettanto dovrebbe dirsi dei precedenti penali,
tanto più che non è dimostrato che quei fatti siano stati commessi nell'ambito di un vasto disegno criminoso rientrante nei disegni di un determinato sodaliZI.
Il motivo, per quanto riguarda AO AE ed i tre
NO, è infondato. Basta Osservare che i ricorrenti trascurano di considerare che le dichiaraZIni dello SC, per quanto riguarda la responsabilità del AO, hanno trovato riscontro in quelle di AT MA e, per quanto riguarda i tre NO, hanno trovato riscontro in quelle delle sorelle IA e EL ND oltre che in quelle di AT MA. Sicché la menZIne dei precedenti penali, dei rapporti giudiziari a carico di alcuno di essi costituiscono riscontri aggiuntivi elfiom a quelli costituiti dalla convergenza delle
B 104
dichiaraZIni dei collaboranti.
Pertanto, il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso per quanto riguarda il AO ed i tre
NO; mentre per quanto riguarda RE OM
non deve essere esaminato, perché 10 stesso ha rinunciato al ricorso con le conseguenze che saranno indicati, qui di seguito, a proposito del ricorso dallo stesso specificamente proposto mediante il suo difensore, Avv. Raffaele Valensise.
Segue: (4) RE OM (Avv. Raffaele Valensise)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) ViolaZIne ed errata о falsa applicaZIne
dell'art. 416 C. P.. Omessa MotivaZIne
travisamento dei fatti.contraddittorietà
A riguardo il ricorrente sostiene che le accuse
dello SC e della ND si sono rivelate false ed inattendibili;
e che nessun valore possono avere le cosiddette frequentaZIni con altri coimputati, poiché si risolvevano in sporadici,
occasionali incontri nel centro urbano di ROrno,
alla luce del sole.
La Corte Suprema rileva che con dichiaraZIne resa m o r f l e B 105
in data 25 novembre 1996 presso la Casa
Circondariale di LM, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Pertanto, il detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile (artt. 207 e 209 C. P. P. del 1930).
(5) GN PE (Avv. IO AN)
Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 524, n. 1 e 3, codice abrogato in relaZIne all'art. 192, commi 2° e 3°,
C. P. P. vigente ed in relaZIne ancora agli artt.
575, 577, n. 3, e 416 C. P. e reati concernenti le armi.
Per la prima censura, relativa all'eccepita irregolare costituZIne della Corte di Assise di
LM, si rinvia a quanto già detto sul punto (vedi pagg. 70-83).
Il ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte di
merito non ha correttamente applicato l'art. 192,
commi 2° e 3°, C. P. P. vigente. Aggiunge che la detta Corte ha erroneamente ritenuto attendibile lo
SC.
Sostiene che il detto collaborante non si pentito, ma ha collaborato con la giustizia per alleviare la sua posiZIne processuale, dovendo n o i it l e B 106
complessiva di 30 anni di scontare una pena reclusione;
e per avere anche dei vantaggi economici per la famiglia, anche se la sua collaboraZIne è
iniziata prima dell'entrata in vigore della legislaZIne premiale, avvenuta nel 1991.
Sostiene che lo SC era considerato un "infame", un delatore, calunniatore e, quindi, persona assolutamente inaffidabile.
Indi, il ricorrente elenca una serie di accuse mosse dallo SC a varie persone, poi assolte per inattendibilitàl'accertata falsità O delle dichiaraZIni del collaborante.
Per quanto riguarda l'omicidio di MO
OM ed il tentato omicidio di MO
MO, il ricorrente sostiene che l'unico elemento di prova è dato dalle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia SC PE, ritenute pienamente attendibili e pienamente riscontrate.
I l ricorrente sostiene che le dette dichiaraZIni
non possono essere ritenute attendibili, perché lo
SC è stato colto diverse volte nel mendacio ed ha più volte accusato persone innocenti. Aggiunge
che le dichiaraZIni del collaborante sono "de relato", avendo egli appreso del delitto direttamente da GN PE;
e che le or f e B 107
stragiudiziali rese da un cittadino ad confessioni cittadino, che poi le riferisca all'Autorità altro possono essere utilizzate solamente per introdurre un sospetto di reato, che richiede, poi, una prova autonoma ed estrinseca.
Per quanto concerne i cosiddetti "riscontri", il ricorrente sostiene che la descriZIne degli elementi circostanziali di սո fatto reato da parte di un collaboratore di giustizia non può essere considerata come elemento di riscontro nei confronti della persona incolpata.
Sostiene che la descriZIne operata dal collaboratore non ha trovato rispondenza con gli accertamenti compiuti al momento del delitto.
Infatti, lo SC ha parlato di due esecutori del delitto, mentre sarebbe pacifico che gli esecutori sono stati tre.
Aggiunge che dell'omicidio avevano ampiamente scritto i giornali, sicché lo SC avrebbe potuto apprendere quelle notizie proprio dalla stampa;
che la perizia autoptica aveva accertato che il colpo che aveva causato la morte istantanea era quello che raggiunto la vittima alla regione occipitale, aveva in piedi;
invece la mentre la stessa era ancor=
cale colpo fosse stato sparato Corte ha ritenuto on lfi e B 108
quando la vittima era già а terra ed ancora viva,
per dar credito al racconto dello SC.
Lamenta che la Corte di merito non abbia adeguatamente considerato quanto dichiarato da
MO CE, che aveva attribuito l'omicidio del fratello a tale TU ed a RO
IO, fratello di PE e NZ, uccisi il
23/1/1976.
Tale dichiaraZIne di MO CE
riportava il delitto ad una causale attinente alla
faida tra le famiglie MO e RO, alla quale è estraneo il ricorrente GN PE.
I l ricorrente lamenta, inoltre, mancanza di motivaZIne in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti ed al diniego delle attenuanti generiche.
I l ricorrente aggiunge che tali consideraZIni
omicidio in danno di valgono anche per il tentato
MO MO.
Infine, il ricorrente lamenta mancanza di motivaZIne in ordine al reato di associaZIne per delinquere;
e sostiene che si deve escludere ogni suo legame con la criminalità organizzata, essendo detenuto ininterrottamente dall'aprile 1977.
Aggiunge che per lo stesso reato è stato già n o f l e
B 109 condannato nel 1979 dal Tribunale di Reggio Calabria
e nel 1981 dalla Corte di Assise di LM%3 e,
quindi, non avrebbe potuto essere nuovamente condannato.
Infine, lamenta che l'entità della pena non sia stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 C. P..
Il motivo è infondato. Invero, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiaraZIni rese dallo SC, valutando la spontaneità, la coerenza, la costanza, la precisione. I detti giudici hanno rilevato, inoltre, che molto spesso le assoluZIni di persone da lui accusate erano state
conseguenza non dell'acquisiZIne di riscontri negativi, bensì dell'assenza di quelli positivi alle dichiaraZIni accusatorie. Hanno aggiunto che in quasi tutti i casi, le assoluzioni avevano
riguardato avvenimenti non vissuti direttamente dallo SC, bensì appresi da altre persone, alle quali, evidentemente, doveva essere addebitata la responsabilità per l'erroneità dei riferimenti. Ne consegue che non ha fondamento la doglianza relativa all'affermaZIne di responsabilità per l'omicidio di MO OM e il tentato m no i f l e
B 110
omicidio di MO MO. Infatti, tale responsabilità è stata ritenuta in base alle dichiaraZIni dello SC, giudicate pienamente attendibili e pienamente riscontrate;
sicché è stato osservato il disposto dell'art. 192, comma 3°, C. P.
P., secondo cui le dichiaraZIni di un coimputato 'o di persona imputata in un procedimento connesso deve essere valutata assieme ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.
Quanto ai pretesi riscontri negativi, i giudici di merito hanno già osservato che la indicaZIne di due esecutori materiali non contrasta con la deposiZIne
della teste SO ES, che, oltre ai due esecutori materiali, ha notato un terzo individuo, che però è
rimasto nei pressi dell'auto dei sicari e non ha
partecipato alla fase finale del delitto 33 ed hanno
ritenuto ovvio che che l'GN, nel raccontare tale fase, non abbia menZInato la presenza di tale terza persona.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia autoptica non ha accertato
che al momento in cui MO OM fu colpito mortalmente alla regione occipitale fosse ancora in piedi. Invero, dalla motivaZIne della sentenza impugnata risulta che la perizia, nel descrivere la n o r f e e
B 111
traiettoria dei colpi, necessariamente doveva indicare una supposta posiZIne del corpo per dare un significato alle direZIni indicate.
Nell'indicare tali traiettorie, la perizia ha considerato la vittima in posiZIne eretta;
ma si tratta di una posiZIne presa come punto di riferimento per le traiettorie indicate, ma in nessun modo accertata, e neppure ritenuta probabile come ipotesi. Anzi, dalla motivaZIne della sentenza impugnata risulta che le dichiaraZIni dello SC hanno trovato positivo riscontro nell'accertata distanza degli spari e nella posiZIne in cui si è
trovato il cadavere: supino, con entrambe le braccia
"avvicinate al viso quasi in posiZIne di estrema difesa". D'altra parte, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'esclusione dell'ipotesi alternativa (secondo cui autori del reato sarebbero stati tale TU e RO IO), osservando che all'epoca dell'omicidio di MO OM
erano strettissimi i rapporti tra costui ed i
RO. Per quanto riguarda l'aggravante dei motivi
abietti, la Corte Suprema osserva che la motivaZIne non può essere ritenuta carente, dato
-
f l e
B 112
che i giudici di merito hanno posto il evidenza che l'omicidio ed il tentato omicidio di cui si tratta si inquadrano nei contrasti insorti tra i MO
e gli GN per il predominio mafioso sul
territorio di Taurianova;
e che l'GN, oltre a tale causale di gruppo, aveva anche una causale diretta legata al sequestro di NZ AT,
amico personale del ricorrente, che non poteva non
aver considerato l'attacco al loro protetto, da parte dei MO e dei loro affiliati, come una
grave offesa al suo prestigio mafioso. In tal modo risulta adeguatamente motivata la
sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti, tali dovendosi certamente considerare quelli che hanno spinto il ricorrente a delinquere, secondo la ricostruZIne operata dai giudici di merito.
Anche il diniego delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivata con il riferimento alla spietatezza del delitto, ampiamente descritta nella ricostruZIne delle fasi del delitto.
Pure infondata è la censura relativa alla mancanza reato di associaZIne di motivaZIne in ordine al l a responsabilità per delinquere. Invero,
correttamente motivata dell'imputato è stata
mediante le dichiaraZIni accusatorie di PE n o r f e e
B 113
SC, che hanno trovato ampi riscontri nell'episodio dell'omicidio di MO OM e tentato omicidio di MO MO;
invero, da
tale episodio emerge che l'attuale ricorrente è capo di una delle più temute cosche della piana di Gioia
Tauro in conflitto con quella di MO
OM. I giudici di merito hanno indicato ulteriori riscontri nelle condanne per gravi reati,
ivi compresi reati di associaZIne per delinquere,
già riportate dall'odierno ricorrente%3 nel coinvolgimento dello stesso nel cosiddetto processo
"dei sessanta" ed in quello relativo ai "fatti di
Razzà" e nel suo proficuo inserimento nei lavori del
Quinto Centro Siderurgico ed in quelli per il raddoppio della linea ferrata Reggio-Villa S.
VA.
Inoltre, la condanna per il delitto di associaZIne
nelle per delinquere non trova alcuna preclusione del 1981, per lo precedenti condanne del 1979 e
stesso titolo di reato, essendo evidente che tali condanne non potevano coprire il tempo oggetto del presente processo, che va fino al 5/4/1983.
Infine, nella determinaZIne della pena, i giudici di merito hanno fatto specifico riferimento all'art.
re 133 C. P. (che detta i criteri che devono essere o i elf
B 114
seguiti nell'eserciZI del potere discreZInale sul punto); e, peraltro, la pena relativa al reato di associaZIne per delinquere è stata motivata dal primo giudice con la consideraZIne del ruolo di vertice ricoperto dall'imputato all'interno della cosca, mentre per l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1°, C. P. è prevista la pena dell'ergastolo.
(6) EL LO (Avv. PE OT)
Con un unico motivo il ricorrente sostiene che non sussiste assolutamente nulla negli atti del processo che possa giustificare l'affermaZIne della responsabilità penale di Bellocco per il reato di
associaZIne per delinquere di cui all'art. 416 C. p 5 e che lo stesso è stato condannato in assenza del compendio indiziario richiesto dall'art. 192, comma 1 C. P. P., che disciplina la valutazione
della prova.
Sostiene che i Giudici di Appello hanno esordito affermando che il ricorrente è l' "ennesimo fratello di UM", sicché sembrerebbe che sia stato condannato per il vincolo di sangue, che non avrebbe potuto essere valutato come indiZI a suo carico.
e r
Lamenta che i detti Giudici abbiano valutato a suo o f l e
B 115
carico i rapporti giudiziari, anche se avevano dato luogo a processi conclusi con assoluZIne%3B le misure di prevenZIne alle quali era stato sottoposto in epoca remota, non considerando che si tratta di provvedimenti che vengono adottati sulla base di semplici sospetti, mentre per la condanna occorre la certezza della prova;
la sua irreperibilità e
processo conclusosi con latitanza, peraltro, in un l'assoluZIne, trascurando la circostanza della spontanea costituZIne del EL alle autorità e l'ingiusta carceraZIne sofferta%3B le frequentaZIni
con personaggi di sicuro rilievo mafioso (che avrebbero potuto avere rilevanza solamente ai fini della misura di prevenZIne della sorveglianza speciale), dei quali, peraltro, non riescono ad indicarne uno;
e una denuncia per omicidio, seguita da assoluZIne.
Conclude che si tratta di elementi insignificanti o addirittura favorevoli all'imputato, inidonei ad avallare le accuse dello SC.
Infine, sostiene che non possono essere considerati riscontri le rivelaZIni di MA AT, per il semplice motivo che quanto da lui affermato è
stato ritenuto talmente insignificante che nel
processo scaturito da quelle dichiaraZIni EL
f e e B 116
LO non risulta nemmeno indagato. Il motivo è infondato. Invero, la responsabilità
del ricorrente per il delitto di associaZIne per delinquere è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito con le dichiaraZIni di PE
SC, il quale, come risulta dalla motivaZIne
della sentenza impugnata, ha ripetutamente riferito di un gruppo mafioso guidato da EL UM ed operante in ROrno fin dai primi anni settanta,
strettamente collegato al clan dei CE.
Il collaboratore di giustizia ha indicato molti affiliati a tale gruppo mafioso denominato clan
EL, parecchi dei quali parenti tra loro.
Tra costoro, lo SC ha anche indicato EL
PE, fratello del capo clan nonché cognato, correo e favoreggiatore, un tempo, della latitanza dello stesso collaboratore, che proprio per tale
condiZIne, ha avuto modo di apprendere molte delle vicende delittuose che negli anni settanta e fino ai primi anni ottanta hanno coinvolto la Cosca in
questione.
I giudici di merito hanno anche rilevato che della
Cosca EL particolarmente efficiente ed agguerrita, tipica espressione della nuova mafia m formatasi nel volgere di pochi anni intorno alla o r f
e e
B 117
figura di EL UM, avevano ampiamente trattato rapporti giudiziari dei Carabinieri di
Reggio Calabria e dei Carabinieri di Gioia Tauro.
Per quanto specificamente riguarda EL
LO, i giudici di merito hanno ritenuto la sua responsabilità per il delitto di associaZIne per delinquere in base alle dichiaraZIni accusatorie dello SC, alle quali si sono aggiunte successivamente quelle di AT MA. Tali
dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente e,
quindi, sono da sole sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputato. E non si comprende perché il ricorrente ritenga le
dichiaraZIni del MA inidonee ad essere valutate come riscontri;
né quale sia l'altro procedimento cui fa riferimento e nel quale esso ricorrente non risulterebbe nemmeno indagato:
evidentemente per quei fatti mancavano adeguati
elementi di prova che confermassero le dichiaraZIni
del MA, ai sensi dell'art. 192, comma 3°, C. P.
P..
Quanto ai rapporti giudiziari, alle denunce ed alle misure di prevenZIne che i giudici di merito avrebbero valutato a carico del ricorrente, la Corte
e
Suprema Osserva non solo che essi sono elementi n i
f l
e
B 118
aggiuntivi 8 sovrabbondati, dato che le dichiaraZIni dei due collaboratori di giustizia si riscontrano già reciprocamente;
ma anche che
ciascuna denuncia da sola non ha valore probatorio se non ha dato luogo ad una condanna, ma unitamente ad altre, e in particolare, valutate in relaZIne
alle dichiaraZIni dei collaboranti possono acquistare valore probatorie e confermare le
dichiaraZIni di cui si tratta. Altrettanto deve dirsi per gli elementi indiziari che sono posti a
base delle misure di prevenZIne e per le frequentaZIni di soggetti appartenenti ad associaZIni mafiose.
(7) EL IU (Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che lo SC lo ha accusato di numerosi delitti-scopo, specie a sfondo estorsivo, nella cui cornice viene inquadrata n la sua figura di associato per delinquere. Ma da o i f i e
B 119
tali accuse è stato assolto;
e, quindi, il contesto
delle accuse si è dissolto.
Lamenta che ciò nonostante sia stato condannato per il delitto associativo.
Aggiunge che i suoi precedenti penali sono scarni e giovanili e non in concorso con altri coimputati*%;
che è stato assolto da tutti i delitti
"affibbiategli" calunniosamente dallo SC e che
in una precedente fase di questo processo era stato assolto dalla Corte di Assise di Reggio Calabria con la sentenza 29/10/1987, poi annullata da questa
Corte per vizi nella composiZIne della Corte di
Assise di primo grado.
I l motivo è infondato. Non sussiste alcuna contraddittorietà ° altro viZI di motivaZIne nel fatto che il ricorrente sia stato assolto da imputaZIni relative a reati fine e sia stato invece ritenuto responsabile del reato associativo. Invero,
la configuraZIne del reato associativo presuppone un programma di delitti da commett ere, ma non
richiede che questi ultimi siano effettivamente commessi, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine, che ne costituiscono il programma delinquenziale.
Peraltro, il ricorrente non indica da quali reati а ер ч В 120
sia stato assolto%; e, comunque, poiché la prova trae origini da dichiaraZIni di collaboratori di responsabilità giustizia, l'affermaZIne di condiZInata dalla sussistenza di adeguati riscontri, che possono essere ritenuti sussistenti per quanto riguarda il reato associativo e non anche per quanto riguarda i reati fine, peraltro, come già
rilevato, neppure indicati.
Infine, non ha alcuna rilevanza il fatto che in una precedente fase di questo processo, l'imputato fosse stato assolto dal reato in esame, essendo stata tale fase del giudiZI annullata.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omessa valutaZIne di punti decisivi dell'istruttoria dibattimentale.
A riguardo il ricorrente sostiene che il EL è
stato condannato dai giudici di merito, perché
farebbe parte di un sodaliZI criminale a carattere familiare, cioè perché egli fa parte della sua famiglia.
Aggiunge che il dato anagrafico non può avere valore di prova di associaZIne per delinquere;
e che i
giudici di merito non hanno valutato che questa
Corte Suprema ha già ripetutamente annullato la misura di prevenZIne che era stata ripetutamente e m
if l e
B 121
irrogata al CC e la revoca della libertà
vigilata disposta dal Magistrato di Sorveglianza di
Reggio Calabria, sull'assunto che i CC. avevano
accertato che il ricorrente non aveva legami con i familiari, con i quali, anzi, era in contrasto da diversi anni.
I l motivo è infondato. Invero, la responsabilità
del ricorrente per il delitto di associaZIne per delinquere è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito con le dichiaraZIni di PE
SC, il quale, come risulta dalla motivaZIne.
della sentenza impugnata, ha ripetutamente riferito di un gruppo mafioso guidato da EL UM ed operante in ROrno fin dai primi anni settanta,
strettamente collegato al clan dei CE.
Il collaboratore di giustizia ha indicato molti affiliati a tale gruppo mafioso denominato clan
EL, parecchi dei quali parenti tra loro.
Tra costoro, lo SC ha anche indicato EL
IU, fratello del capo clan.
I giudici di merito hanno anche rilevato che della
CO EL particolarmente efficiente ed
agguerrita, tipica espressione della nuova mafia formatasi nel volgere di pochi anni intorno alla figura di Bellocco UM, avevano ampiamente и
ф
е
с
В 122
trattato rapporti giudiziari dei Carabinieri di
Reggio Calabria e dei Carabinieri di Gioia Tauro.
Per quanto specificamente riguarda EL IU,
i giudici di merito hanno ritenuto la sua responsabilità per il delitto di associaZIne per delinquere in base alle dichiaraZIni accusatorie dello SC, alle quali si sono aggiunte successivamente quelle di AT MA. Tali
dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente e "
quindi, sono da sole sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'imputato.
I giudici di merito hanno anche valutato come riscontri le denunce per omicidi, sequestro di persona ed associaZIne per delinquere unitamente ai fratelli, le frequenti latitanze ed irreperibilità e le ripetute applicaZIni di misure di prevenZIne.
Elementi che, singolarmente considerati hanno scarso valore probatorio, mentre valutati complessivamente ed alla luce delle dichiaraZIni accusatorie dei collaboratori di giustizia SC e MA, valgono a confermare l'attendibilità delle dichiaraZIni
stesse.
4°) Con il quarto motivo il ricorrente deduce la
violaZIne del ne bis in idem.
n A riguardo il ricorrente sostiene che il EL è o i f e e
B 123
Stato già assolto con formula piena dall'identica accusa di associaZIne per delinquere quale soggetto inserito nel gruppo familiare ed appena due anni prima delle identiche accuse di SC.
Anche tale motivo è infondato. Invero, la condanna per il delitto di associaZIne per delinquere non può trovare alcuna preclusione in una eventuale
precedente condanna, non specificamente indicata, ma che lo stesso ricorrente colloca in epoca di due anni anteriore alle accuse dello SC%; dato che,
comunque, una tale eventuale condanna non potrebbe coprire il periodo oggetto del presente processo,
che va fino al 5/4/1983.
(8) EL PE (Avv. CE NA)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (Vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex
art. 524, C - Pn P. del 1930, la violaZIne
dell'art. 192 del C. P. P. del 1988.
A riguardo il ricorrente denuncia mancanza di motivaZIne in ordine all'affermaZIne di responsabilità per il duplice omicidio IL e
n AS. eefi
B 124 Sostiene che la Corte di primo grado 10 aveva assolto da tale imputaZIne, per l'inesistenza di riscontri precisi che confermassero le dichiaraZIni
dello SC circa l'uso, nell'agguato, di armi automatiche impiegate a raffica e circa la presenza sul posto di più di due sicari;
e lamenta che la
Corte di secondo grado, senza colmare la lacuna relativa alla mancanza di riscontri esterni su tali punti, abbia ribaltato le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici.
Lamenta che la Corte di secondo grado abbia dato credito alla causale indicata da SC PE
(che sarebbe riscontrata dalla dichiaraZIni di tale
CU) secondo cui egli stesso e IN LO,
assassinando il IL, si proponevano di vendicare la morte di SC CE (rispettivamente cugino del dichiarante 臼 cognato del IN), ucciso dal
IL, perché con la sua delaZIne aveva fatto arrestare quest'ultimo (cioè il IL); e sostiene
che 10 SC non avrebbe potuto chiedere collaboraZIne ad un mafioso di rango per l'omicidio
IL, dato che questi non aveva offeso gratuitamente gli SC, ma aveva eliminato un
mafioso delatore, che, secondo le usanze non scritte e ior della "ndrangheta", viene punito con la morte. lf e B 125
Aggiunge che 10 stesso SC ha indicato i cugini
CE quali affiliati alla "'ndrangheta" e. in quanto tali, vincolati al rispetto delle regole di tra le quali vi era quella di nonquell'organismo,
partecipare a vendette per il "giusto" assassinio di un "infame".
Aggiunge che erroneamente la Corte di secondo grado ha utilizzato le dichiaraZIni della teste AN Massimi come riscontro, senza considerare che la stessa, ex amante del collaborante, aveva ricevuto diverse telefonate dal collaborante, quando lo stesso si trovava presso la caserma dei Carabinieri
di Tropea;
e comunque tra i due era intercorsa corrispondenza epistolare, dalla quale risulterebbe che lo SC impartiva vere e proprie direttive alla SS e che la stessa manifestava delle perplessità in ordine alle versioni concordate.
I l ricorrente sostiene che le dichiaraZIni dello
SC sarebbero state smentite dalle risultanze per quanto riguarda un'autovettura Alfa Romeo GT di colore bianco "rubata", in uso ai CE, che gli stessi avrebbero consegnato al EL per trarre
in inganno il IL (auto che era risultata rubata il 29/9/1975 e cioè dopo l'omicidio IL)%;B per o quanto riguarda l'uso di due MI (dei quali non i f l e
B 126
sarebbe stato trovato alcun bossolo); e circa l'orario del delitto da collocarsi verso le ore 20 e successive e non nel pomeriggio, come indicato dal collaborante.
Infine, sostiene che, essendo intervenuta l'assoluzione definitiva di IR PE
dall'imputaZIne in esame, sarebbe venuta meno la causale attribuita allo stesso, tramite il
MA.
Inoltre, il ricorrente lamenta carenza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 416 C.
P., il ricorrente sostiene che l'affermaZIne di responsabilità non appare sorretta da idonea motivaZIne, in quanto richiama i precedenti giudiziari, senza tener conto delle sentenze di assoluZIne, in particolare di quella pronunciata qualche tempo prima del presente processo dal
Tribunale di LM e già passata in giudicato, della quale si doveva tener conto ai fini di evitare un
non consentito dalla "bis in idem" assolutamente legge.
Il motivo è infondato. Invero, come risulta dalla n parte espositiva della presente sentenza dove è o f l e
B 127
sinteticamente riportata la motivaZIne della sentenza impugnata, i giudici di merito hanno
adeguatamente e correttamente motivato sulla responsabilità penale anche di EL PE,
mettendo in evidenza come tutte le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia PE SC abbiano trovato numerose conferme nei risultati dell'istruttoria espletata ed in particolare nelle deposiZIni della teste AN SS.
Quanto all'attendibilità delle dichiaraZIni rese dallo SC e dalla SS, la Corte Suprema
osserva che la relativa valutaZIne spetta ai giudici di merito, che vi hanno dedicato numerose pagine sia della sentenza di primo grado che di quella di appello (sinteticamente riportate, retro,
pagg. 15 e segg.). Tale motivaZIne è esente da vizi logici e giuridici%3B e, quindi, si sottrae al
sindacato di legittimità di questa Corte.
I giudici di merito non hanno mancato di rilevare che la partecipaZIne di PE EL al delitto in esame "è caduta sotto la diretta perceZIne dello SC e della stessa SS per la parte relativa alla fase organizzativa dell'agguato.
Quanto all'impiego, nell'esecuZIne del delitto, di n i lf e B 128
un'autovettura Alfa Romeo GT di colore bianco
"rubata" non può costituire riscontro negativo il fatto che un'autovettura del genere risulterebbe rubata il 29/9/1975 e cioè dopo la consumaZIne del delitto in esame (25/5/1975), essendo notorio che
un'autovettura rubata non può essere usata dal ladro
0 dal ricettatore per un periodo di tempo eccessivamente lungo, e, quindi, si deve ritenere logico che il EL abbia avuto, in tempi diversi, la disponibilità di più autovetture di quel tipo, di provenienza furtiva. Mentre la mancanza di
positivi riscontri all'impiego anche di due MI
(oltre che di due fucili) nell'esecuZIne del delitto è elemento neutro che non conferma, ma neppure smentisce le dichiaraZIni del collaborante,
che hanno avuto altri riscontri positivi.
D'altra parte, non è logica l'obieZIne del ricorrente, secondo cui non avrebbe potuto essere
richiesta la partecipaZIne di un mafioso di rango per l'uccisione del IL, dato che questi
(uccidendo il cugino di SC) aveva eliminato un
delatore, che secondo le usanze della "ndrangheta"
va punito con la morte e le stesse regole della
"ndrangheta" vietano di partecipare a vendette per n o il "giusto" assassinio di un "infame". Invero, tali fi e e
B
574822 129
argomenti, porterebbero a negare la consumaZIne del delitto in esame non solo da parte di EL
PE, ma da parte di qualunque altro
appartenente alla "ndrangheta"%; invece, il delitto è
stato, comunque, consumato e non sono emerse altre causali che quelle indicate dello SC, il quale si è anche autoaccusato del delitto, quando non era
neppure sospettato ed il relativo procedimento era stato definito contro ignoti. Seguendo la logica del ricorrente, qualsiasi imputato (anche non appartenete ad associaZIni di tipo mafioso) di qualsiasi reato dovrebbe essere ritenuto innocente,
dato che tutti i reati sono previsti e vietati da specifiche disposiZIni di legge: evidentemente, il divieto (anche penalmente sanZInato) non impedisce la commissione del fatto.
Per quanto riguarda l'assoluZIne di IR
PE, che avrebbe fatto venir meno la causale
attribuita allo stesso tramite MA IO, la
Corte Suprema osserva che il rilievo non interessa la posiZIne di EL PE, ma solamente
quella del MA e sarà trattata a proposito del ricorso di quest'ultimo.
Ne consegue che la condanna del EL per il delitto in esame non è viziata da illogicità,
а ир
В 130
perché, come correttamente rilevato dalla Corte di
Assise di Appello, gli elementi già evidenziati dal giudice di primo grado erano sufficienti per la
non consentivano il margine di dubbio, condanna esiguo", dallo stesso"particolarmente neppure giudice ravvisato.
Infine, non è possibile argomentare sull'orario del commesso delitto, non risultando tale elemento
accertato con sicurezza e non rientrando nella competenza del giudice di legittimità pronunciarsi su tale circostanza di fatto.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la
Corte Suprema osserva che l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto
ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate о prospettabili dalla difesa, ma
sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P..
n Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha o r f e
e
B 131
in adeguatamente motivato sul punto, ponendo evidenza l'atrocità del delitto e la sua premeditaZIne.
Per quanto riguarda il reato associativo, non sussiste il denunciato viZI di carenza di motivaZIne. Basta a riguardo osservare che il ricorrente trascura di considerare che, a Suo
carico, vi sono le dichiaraZIni di PE SC,
che hanno trovato riscontro in quelle di AT
MA, dalle quali risulta che l'imputato è
affiliato alla cosca del fratello UM;
mentre i precedenti penali dell'imputato sono stati menZInati quali ulteriore riscontro, anche in consideraZIne dell'indole dei delitti cui tali precedenti penali si riferiscono (estorsioni,
lesioni personali, porto e detenZIne di armi,
ecc.), ritenuti "tipici dei personaggi impregnati di cultura mafiosa.
Né può essere accolta l'ecceZIne di giudicato ("ne bis in idem"), non essendo stato in alcun modo
precisato l'oggetto della sentenza, genericamente indicata come pronunciata appena qualche tempo prima dell'avvio del presente processo dal Tribunale
di LM".
on i t c e
B 132
(9) EL GO (Avv. OM AR)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viZI di motivaZIne in ordine alla mancata assoluZIne dall'imputaZIne di cui all'art. 416 C.
P. perché il fatto non sussiste о per non averlo M 5
commesso.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di merito, pur avendolo assolto da tutti i reati fine attribuitigli dal collaborante SC PE, abbia poi ritenuto la sua partecipaZIne
all'associaZIne per delinquere di cui all'art. 416
C. P..
Lamenta che la detta Corte abbia ritenuto la sua partecipaZIne all'associaZIne per delinquere, sulla base del rapporto di parentela con Bellocco
UM (cugino) e EL TO (fratello);
sulla base dei precedenti penali e giudiziari, che possono essere valutati solo ai fini della personalità dell'imputato e della graduaZIne della pena, ma non per desumerne profili di responsabilità
penale; e dalla precedente applicaZIne di misure di prevenZIni che vengono irrogate solo su meri а
ф
и
В 133
sospetti e, quindi non possono assumere valore
probatorio. Sicché la sentenza impugnata si rivela
carente di motivaZIne per quanto riguarda la ritenuta partecipaZIne del EL
all'associaZIne descritta nel capo d'imputaZIne.
Il motivo è infondato. Invero, basta a riguardo osservare che il ricorrente trascura di considerare che le dichiaraZIni dello SC hanno trovato riscontro in quelle di AT MA, dalle quali risulta che l'imputato è affiliato alla cosca del cugino UM.
Tali dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente;
e, quindi, il giudice di merito può correttamente fondare su esse il suo convincimento di colpevolezza dell'imputato. Pertanto, i precedenti penali e soprattutto la natura dei reati ai quali gli stessi si riferiscono sono stati valutati dai giudici di merito come ulteriori elementi che confermano l'attendibilità
delle dichiaraZIni dei due collaboratori di giustizia.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
ам A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
ћ е с В 134
merito ha irrogato una pena eccessive e, senza
alcuna ingiustamente negato lemotivaZIne, ha attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere
riconosciute per la mancata commissione di reati fine e per la giovane età del ricorrente, all'epoca della ritenuta commissione del reato (fino al 1983).
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto valutare tutte le circostanzead esaminare prospettate о prospettabili dalla difesa, ma è
sufficiente che indichi i motivi per i quali non
ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P..
Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche già
contenuto nella sentenza di primo grado ed
adeguatamente motivato con la consideraZIne del incomportamento processuale, dell'inserimento un'associaZIne criminale responsabile di gravissimi e or delitti e dei precedenti penali. f e B 135
Infine, nella determinaZIne della pena, i giudici di merito hanno richiamato l'art. 133 C. P., che
detta i criteri che devono essere seguiti nell'eserciZI del potere discreZInale sul punto,
facendo riferimento alla gravità del reato ed alla
capacità a delinquere del colpevole, entrambe
adeguatamente illustrate dai giudici di merito (in particolare da quelli di primo grado) nel negare le
attenuanti generiche.
Sicché non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(10) EL MA (Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che le
dichiaraZIni accusatorie di SC si sono rivelate inattendibili, poiché il ricorrente è stato assolto dai reati-scopo estorsivi, di cui il collaborante lo aveva accusato, ed è stato condannato solo per il delitto associativo. Per tale motivo la sentenza è
f el B 136
contraddittoria.
Aggiunge che non possono essere tratti elementi di giudiZI dai precedenti penali, dato che egli è
pressoché incensurato;
e che, dalla documentazione
prodotta in primo grado, emerge che egli è stato a
lungo all'estero per motivi di lavoro.
I l motivo è infondato, perché non sussiste la denunciata contraddittorietà. L'assoluZIne relativa a reati fine non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo. Infatti, da un lato, per la configuraZIne del reato associativo non è
necessaria la consumaZIne di reati fine, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumaZIne;
dall'altro, l'assoluZIne
relativa a reati fine potrebbe trovare adeguata giustificaZIne in una mancanza di riscontri relativi а tali reati. Riscontri che, invece,
sussistono per il reato associativo, in ordine al quale vi sono le concordanti dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia PE SC e
AT MA, che si confermano reciprocamente e che indicano l'imputato come affiliato al clan del fratello Umberto. I giudici di merito hanno eefron ravvisato ulteriori riscontri nel fatto che,
B 137
allorché fu catturato, il 6 maggio 1978, in seguito ad un conflitto a fuoco con i Carabinieri, il fratello UM EL, quest'ultimo si trovava a bordo di un'autovettura condotta dall'imputato
(EL MA), che alla vista dei militari ha accelerato fortemente l'andatura della vettura €,
con manovre spericolate, ha cercato di sottrarre alla cattura il fratello e capo cosca;
che la sera dell'11 agosto 1980, il EL è stato sorpreso,
in compagnia di altri affiliati (EL UM e
CC, CA LE, SC AT e SI
VA), in una riunione da ritenersi un vero e
proprio 'summit mafioso finalizzato alla
programmaZIne di delitti%3 e in altri elementi, che appare superfluo richiamare.
la circostanza che Infine, la Corte rileva che all'estero (peraltro, l'imputato sia stato a lungo non si precisa dove e per quanto tempo) non esclude la provata responsabilità dell'imputato, non essendo dimostrata l'impossibilità dello stesso di mantenere contatti con gli altri associati, in ROrno ed altre località della Calabria.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violaZIne del "ne bis in idem".
n A riguardo il ricorrente sostiene che Bellocco o i f e e
B
- 138
MA è stato condannato unicamente perché facente parte della sua famiglia;
ma da tale accusa era stato assolto in altro precedente procedimento penale, come da sentenza del Tribunale di LM del
22/5/1981, confermata dalla Corte d'Appello di
passata inReggio Calabria in data 14/6/1988,
giudicato.
Il motivo è infondato. Invero, quanto è stato detto a proposito del secondo motivo di ricorso dimostra che l'imputato non è stato condannato "perché fa parte della sua famiglia", dato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla colpevolezza dell'imputato con argomenti diversi dal rapporto di parentela.
D'altra parte, non ricorrere la preclusione di cui all'art. 90 C. P. P. del 1930, come risulta chiaramente dalla data (22/5/1981) della sentenza invocata dal ricorrente, che ovviamente non può
riguardare il periodo sino al 5/4/1983, oggetto del presente procedimento.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
(10) EL MA, segue (Avv. CE NA)
e (12) EL CC
iere 1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare ef e B 139
costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Col il secondo motivo i ricorrenti denunciano motivaZIne in ordine alla mancanza di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 C.
P..
In particolare, EL MA lamenta che la Corte
di merito abbia omesso di considerare gli elementi che deponevano per l'estraneità del soggetto al presunto sodaliZI ex art. 416 C. P., quali la documentaZIne relativa all'attività lavorativa svolta dal soggetto dapprima all'estero e
! successivamente, quale titolare di un autocarro
acquistato con i risparmi e con il ricorso al
credito. Lamenta che la Corte di merito abbia omesso di considerare le numerose sentenze di assoluZIne
passate in giudicato ed abbia preferito utilizzare i dati storici relativi alle denunce al fine di ritenere il ricorrente inserito nel presunto sodaliZI.
Quanto all'episodio di favoreggiamento risalente al
1978, sostiene che non può essere ritenuto indice di appartenenza al sodaliZI, perché già conosciuto dai precedenti collegi giudicanti, e non era stato
ritenuto dimostrativo di un'adesione Berfion 140
all'associaZIne, trattandosi di favoreggiamento nei confronti del fratello e non di un estraneo.
Aggiunge che la semplice indicaZIne nominativa di tal MA AT, che non ha indicato alcun dato fattuale riscontrabile, non può confermare le accuse formulate da SC PE. Né potrebbe costituire riscontro la misura di prevenZIne
irrogatagli proprio per la pendenza del presente processo.
Infine, lamenta mancanza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Invece, EL CC richiama le doglianze espresse da EL MA ed aggiunge che agli atti vi sono le sentenze con le quali è stato assolto dall'imputaZIne di associazione per delinquere contestatagli nel 1980.
Lamenta che la Corte di merito abbia valutato a suo carico le frequentaZIni con soggetti ritenuti affiliati (i fratelli), la segnalaZIne di MA
AT (che non aveva portato neppure all'emissione di una comunicaZIne giudiziaria) e l'irrogaZIne della misura di prevenZIne, peraltro,
fondata sulla pendenza del presente processo.
Aggiunge che non risulta indicato quale correo in alcun fatto criminoso attribuito alla presunta cosca n o i f l e B 141
ed è stato assolto dall'unico reato attribuitogli.
Infine, lamenta mancanza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda
EL MA è sufficiente rilevare che lo svolgimento di un'attività lavorativa (anche se per un certo tempo all'estero) non è incompatibile con la partecipaZIne all'associaZIne per delinquere di cui si tratta. D'altra parte, precedenti assoluZIni
(peraltro, non precisate) relative allo stesso titolo del reato non escludono la successiva commissione del reato;
mentre la diversa valutaZIne
prospettata dal ricorrente per quanto riguarda l'episodio dell'arresto del fratello UM,
avvenuto il 6 maggio 1978, e la diversa valutaZIne
delle dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia
PE SC e AT MA, non possono essere prese in consideraZIne in questa sede,
perché introducono una censura di merito non consentita in sede di legittimità.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la
Corte Suprema osserva che l'art. 62-bis C. P
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse n da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice, o i t r e
B 142
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate О prospettabili dalla difesa, ma sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P.. Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento al tipo di reato ad
ai precedenti penali degli imputati%3B sicché non
sussiste il denunciato viZI di legittimità.
Per quanto riguarda EL CC, la Corte
Suprema osserva che non vi è coincidenza temporale tra il reato associativo precedentemente contestato all'imputato e quello Oggetto del presente procedimento (fino al 5/4/1983).
Per il resto è sufficiente richiamare quanto detto in relaZIne al ricorso di EL MA, anche per quanto riguarda la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche.
(11) EL IC (Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare ом р и В 143
costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'e dichiaraZIni accusatorie di SC si sono rivelate inattendibili, poiché il ricorrente è stato assolto dai reati-scopo (delitti estorsivi ed in materia di stupefacenti), di cui il collaborante lo aveva accusato, ed è stato condannato solo per il delitto associativo. Per tale motivo la sentenza contraddittoria.
Aggiunge che non possono essere tratti elementi di giudiZI dai precedenti penali, dato che da varie accuse era stato in precedenza assolto: in particolare era stato assolto dal sequestro di persona dal Tribunale di Castrovillari. D'altra parte non potrebbe reggere l'accusa di far parte di una organizzaZIne malavitosa con i suoi familiari,
perché il dato anagrafico non può costituire prova di associaZIne per delinquere.
I l motivo è infondato, perché non sussiste la
denunciata contraddittorietà. Infatti, da un lato,
n per la configuraZIne del reato associativo non è o r f l e
B 144
necessaria la consumaZIne di reati fine, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumaZIne;
dall'altro, tale assoluZIne
potrebbe trovare adeguata giustificaZIne in una mancanza di riscontri relativi a tali reati.
Riscontri che, invece, sono sussistenti per il reato associativo, in ordine al quale le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia PE SC, che ha
indicato l'imputato come affiliato al clan del fratello UM. I giudici di merito hanno correttamente ravvisato elementi di conferma di tali dichiaraZIni nel fatto che l'imputato sia stato più
volte coinvolto in gravi vicende delittuose
(omicidi, sequestro di persona a scopo di
estorsione, associaZIne per delinquere), che hanno portato all'applicaZIne di misure di prevenZIne
nei suoi confronti. Infine, come hanno esattamente rilevato i giudici di merito, le dichiaraZIni dello
SC trovano conferma nella frequentaZIne
dell'imputato con i diversi componenti del clan nei lunghi periodi di latitanza e di irreperibilità
che connotano la vita dell'imputato. Tali elementi,
complessivamente considerati, acquistano valore di conferma delle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia. elf
B 145
Pertanto, anche il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violaZIne del "ne bis in idem".
A riguardo il ricorrente sostiene che EL
IC è stato condannato unicamente perché facente parte della famiglia EL;
ma da tale accusa era stato assolto in altro precedente procedimento penale, come da sentenza del Tribunale di LM del
22/5/1981, confermata dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria in data 14/6/1988, passata in giudicato.
Il motivo è infondato. Invero, quanto è stato detto a proposito del secondo motivo di ricorso dimostra che l'imputato non è stato condannato "perché fa parte della sua famiglia", dato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla colpevolezza dell'imputato con argomenti diversi dal rapporto di parentela.
D'altra parte, non ricorrer la preclusione di cui all'art. 90 C. P. P. del 1930, come risulta chiaramente dalla data (22/5/1981) della sentenza
invocata dal ricorrente, che ovviamente non può
riguardare il periodo sino al 5/4/1983, oggetto del on r presente procedimento. f l e B 146
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
(11) EL IC segue (Avv. OM AR)
Tale ricorso è identico a quello proposto dallo stesso difensore nell'interesse di (9) EL
GO (vedi retro, pagg. 131 e segg.), che qui si richiama per quanto riguarda il contenuto del
ricorso e i motivi del suo rigetto.
(12) EL CC (Avv. SE)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che le dichiaraZIni accusatorie di SC si sono rivelate inattendibili.
Infatti, il ricorrente era stato accusato dal collaborante, oltre che di associaZIne per delinquere, anche di delitti in materia di esplosivi e di un attentato dinamitardo, che avrebbero potuto far ritenere il suo inserimento in un'organizzaZIne
delinquenziale dedita alle estorsioni. Ma da tali n o f e e B
JA JA OI EJ חחחויות 147
reati il ricorrente era stato assolto; e, quindi,
era venuto meno l'unico anello di congiunZIne che avrebbe potuto far ritenere il suo inserimento in un'associaZIne per delinquere.
Il motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 192, comma 3°, C. P. P., per ritenere l'a sulla base delleresponsabilità di un imputato dichiaraZIni accusatorie di un coimputato 0 di persona imputata in un procedimento connesso necessario che le dette dichiaraZIni siano suffragate da riscontri obiettivi.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicaZIne di tale principio%; e, conseguentemente,
responsabilità degli non hanno affermato l a imputati, quando le dichiaraZIni dello SC
(ritenute generalmente attendibili) non hanno
trovato specifici riscontri obiettivi, che ne confermassero l'attendibilità.
Peraltro, come i giudici di merito hanno rilevato,
nei casi in cui le dichiaraZIni dello SC sono risultate inesatte, generalmente si trattava di dichiaraZIni "de relato" e, quindi, relative ad episodi che non erano a sua diretta conoscenza;
sicché le inesattezze dovevano essere riferite alla persona che aveva fornito le notizie allo SC. f ee B 148
Tenuto conto di tali principi, non può essere
contraddittorietà di motivaZIne ravvisata alcuna l'imputato sia stato ritenuto nel fatto che responsabile per il reato associativo E non per
altri reati dei quali era stato pure accusato dallo
SC. Infatti, solamente per il reato associativo sono sussistenti altri elementi di prova che confermano le dichiaraZIni accusatorie del collaboratore di giustizia, PE SC. Basta a riguardo osservare che le dette dichiaraZIni hanno trovato riscontro in quelle di AT MA: da entrambe le menZInate dichiaraZIni risulta l'appartenenza del ricorrente Bellocco CC alla
cosca del fratello UM.
Tali dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente;
e, quindi, il giudice di merito può correttamente fondare su esse il suo convincimento di colpevolezza dell'imputato. I giudici di merito hanno, inoltre,
valutato, quali ulteriori elementi di riscontro, la frequentaZIne di diversi affiliati alla cosca, i rapporti patrimoniali che lo legano ai fratelli, la sua partecipaZIne alla riunione mafiosa dell 11
dall'intervento dei agosto 1980, interrotta
Carabinieri.
n Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso. o fi l e
B 149
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violaZIne del ne bis in idem".
A riguardo il ricorrente sostiene che Bellocco
condannato unicamente per il SWO CC è stato perché facente parte della famiglia cognome,
EL; ma da tale accusa era stato assolto in altro precedente procedimento penale, come da
sentenza del Tribunale di LM del 22/5/1981,
confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria
in data 14/6/1988, passata in giudicato.
Il motivo è infondato. Invero, quanto è stato detto a proposito del secondo motivo di ricorso dimostra che l'imputato non è stato condannato "perché fa parte della sua famiglia", dato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla colpevolezza dell'imputato con argomenti diversi dal rapporto di parentela.
D'altra parte, non ricorrere la preclusione di cu all'art. 90 C - P. P. del 1930, come risulta chiaramente dalla data (22/5/1981) della sentenza
invocata dal ricorrente, che ovviamente non può
riguardare il periodo sino al 5/4/1983, oggetto del presente procedimento.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
n io elf
B 150
(12) EL CC, segue (Avv. CE NA)
Tale ricorso è stata già esaminato congiuntamente a quello di (10) EL MA (vedi retro, pagg.
138 e segg.).
(13) EL UM (Avv. CE NA: motivi del 29/10/96)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1°, lett. d ed 8, C. P. P., la nullità della sentenza in ordine all'omicidio di
NE PE.
A riguardo il ricorrente sostiene che la laconica motivaZIne fornita dalla Corte di Assise di Appello
per attribuire al EL la paternità
dell'omicidio NE non può essere ritenuta sufficiente soprattutto in consideraZIne di alcune discrasie tra le dichiaraZIni rese da SC e alcuni elementi che dovevano essere valutati dal
Collegio. Innanzitutto, era stato La RO AR,
unitamente al ES, a sparare per primo contro lo
SC, e quest'ultimo aveva risposto al fuoco per difendersi: ciò non avrebbe potuto costituire motivo on eef
B 151
di vendetta per il EL.
Per quanto riguarda la dinamica dei fatti, sostiene che lo SC indica quale teatro del suo ferimento un luogo diverso da quello in cui il La RO fu
attinto dai colpi di arma%;B e che vi sono forti dubbi sulla possibilità dello SC di essere stato presente sul luogo dell'omicidio NE.
Lamenta che la Corte di secondo grado abbia negato la rinnovaZIne del dibattimento per sentire CE
AN, che avrebbe consentito di acclarare l'impossibilità dello SC di essere presente sul luogo dell'omicidio NE, perché avrebbe
trascorso la notte tra il 6 ed il 7 gennaio 1983
presso l'abitaZIne della CE.
Aggiunge che manca la motivaZIne in ordine al
ruolo di NT attribuito a EL TO ed anche in ordine al ruolo di capo clan che gli si attribuisce e tanto meno della presenza dello stesso in ROrno, nella notte in cui si sarebbe deciso di vendicare il ferimento del La RO.
I l motivo di ricorso è infondato. Invero, non sussiste la dedotta mancanza di motivaZIne in ordine alla responsabilità di EL UM,
perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul punto mediante le dichiaraZIni del or i f e e B 152 collaboratore di giustizia PE SC ed i numerosi elementi di riscontro che ne confermano l'attendibilità, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 57 e
segg.).
Tali riscontri riguardano anche specificamente la persona di EL UM, attraverso la causale che, appunto, riconduce al detto imputato,
attraverso l'episodio della sera precedente (6
gennaio 1983).
Per quanto riguarda la posiZIne di capo clan del ricorrente si rinvia alla trattaZIne del successivo motivo di ricorso, relativo al reato di associaZIne
per delinquere.
Si deve, inoltre, rilevare che in questa sede non è
possibile procedere ad una diversa ricostruZIne dei fatti, ma soltanto al controllo della correttezza logica e giuridica della motivaZIne data dai giudici di merito alla ricostruZIne dagli stessi
operata.
Quanto al luogo in cui La RO AR sarebbe stato ferito la sera del 6 gennaio 1983, che secondo il ricorrente non coinciderebbe con quello indicato dal collaboratore PE SC, la Corte suprema
Osserva che è un dato di comune esperienza che i or ef e B
A 153
soggetti che riportano lesioni in scontri a fuoco nell'ambiente della criminalità organizzata normalmente non riferiscono il vero sulle circostanze del ferimento. Sicché, se vi sono divergenze (ma il ricorrente non le precisa) tra il luogo indicato dal collaboratore e quello indicato
RO, deve ragionevolmente ritenersidal La
rispondente al vero il luogo indicato dal primo,
nell'ambito di un'ampia collaboraZIne dallo stesso offerta.
Quanto alla mancata rinnovaZIne del dibattimento per sentire la teste CE AN (o altro teste:
OC NZ), la Corte osserva che la
rinnovaZIne del dibattimento per sentire nuovi testimoni o risentire quelli già assunti è prevista dall'art. 520 C. P. P. del 1930 (così come dall'art. 603 del nuovo codice di procedura penale) per il caso che Il giudice di appello non sia in grado di decidere allo stato degli atti: ipotesi che nella
specie non ricorreva, avendo i giudice di merito adeguatamente motivato la ricostruZIne dei fatti,
dimostrando in tal modo la superfluità
della rinnovaZIne del dibattimento.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex m P. P., la nullità art. 606, comma 1°, lett. e. C. o i f e e
B 154 della sentenza in ordine all'associaZIne per delinquere.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
Assise di Appello ha recepito totalmente ed
acriticamente la motivaZIne adottata dai giudici di primo grado in ordine al reato associativo, senza tener conto delle proposiZIni offerte con i
motivi di appello, il cui esame 0 il cui
approfondimento avrebbero ben potuto indurre alla riforma della sentenza di primo grado>>.
Lamenta che i giudici di appello abbiano motivato la sua responsabilità penale con il richiamo dei suoi numerosi precedenti penali per reati gravissimi.
Sostiene che manca agli atti la prova di uno stabile accordo criminoso tra l'imputato e gli altri soggetti coinvolti nel presente processo;
mentre vi
રે la prova che, per ben due volte, è stato assolto
dall'imputaZIne di cui all'art. 416 C. P., dal
Tribunale di LM, nel 1981, e dalla Corte d'Appello di Lecce nel 1984. Tale circostanza avrebbe potuto essere valutata ai fini dell'applicaZIne del 'ne bis in idem".
I l motivo di ricorso è infondato. É vero che la sentenza impugnata non ha parlato della sussistenza n o i f l e B 155
degli elementi costitutivi del reato di associaZIne
per delinquere nel punto in cui ha motivato la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne di cui si tratta (pagg. 513-514)%; ma aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/497), esaminando
dichiaraZIni rese su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA EL ND,
da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul Suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Quanto alla responsabilità dell'imputato per il delitto di associaZIne per delinquere di cui si tratta, giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione sul punto mediante le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia
PE SC, che ha fatto ripetutamente riferimento alla operatività in ROrno, fin dai primi anni settanta, di un gruppo mafioso guidato da
EL UM, strettamente collegato al clan dei n CE, ° denominato "clan EL". Alle o i f l e B 156
dichiaraZIni dello Scrva si sono aggiunte quelle di
AT MA. Tali dichiaraZIni concordanti si riscontrano reciprocamente;
පි, quindi, sono
sufficienti per l'affermaZIne della responsabilità
del ricorrente.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, i giudici di merito non hanno affermato la Sua responsabilità in base ai suoi precedenti penali%3 ma hanno utilizzato gli stessi quali ulteriori elementi di riscontro alle dichiaraZIni dei due collaboratori di giustizia,
peraltro, valutando la natura dei reati ai quali si riferivano (omicidio, lesioni personali, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, porto illegale di armi, evasione) e tanti altri elementi, quali le
.1
prolungate latitanze ed irreperibilità, l'uso di auto blindata, la florida posiZIne economica a
fronte di attività lavorative del tutto inesistenti avvicendarsi di anche a causa del continuo carceraZIni e latitanze, ecc..
Quanto all'eccepita preclusione per effetto di
precedente giudicato (peraltro, genericamente citato con la sola indicaZIne dell'Autorità
Giudiziaria e dell'anno) non può essere accolta per mancanza della relativa prova documentale e della n o t c e B 157
conseguente impossibilità di controllare l'identità
del fatto.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
(13) EL UM, segue (Avv. CE NA:
motivi del 31/10/96)
Il ricorrente ribadisce le precedenti censure e
lamenta, inoltre, mancanza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuati generiche.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate ○ prospettabili dalla difesa, ma
sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P.. Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche già
contenuto nella sentenza di primo grado, facendo riferimento al tipo di reato ad ai precedenti penali eefion
B 158
dell'imputato; sicché non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(13) EL UM, segue (Avv. NI D'LA)
1°) Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violaZIne
degli artt. 475, n. 3, 524, n. 1 e 3 C. P. P. del
1930 @ 584 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 192, comma 3°, C. P. P. del 1988, le dichiaraZIni di un chiamante in correità deveno essere valutate assieme ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Aggiunge che, nel caso in esame, le dichiaraZIni dello SC non sono neanche per conoscenza diretta, bensì "de relato".
Lamenta l'omessa audiZIne della teste CE
AN, che, sentita nel corso del primo dibattimento, avrebbe smentito lo SC, riferendo che il suddetto nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio
1983, dormi presso la sua abitaZIne, dalla quale uscì verso le ore 12.
Sostiene che le dichiaraZIni dello SC non solo non sono riscontrate oggettivamente, ma sono
addirittura prive di coerenza logica, dato che non m ro f e e B 159
si capisce come Bellocco Umberto possa avere atteso
tutta la notte una telefonata di scuse dello SC,
non potendo risultare al EL che lo SC si fosse accorto di aver ferito La RO AR.
Aggiunge che vi sono numerosi riscontri oggettivi che si pongono in radicale dissonanza e contrasto con le dichiaraZIni di PE SC. Infatti,
sul luogo non vennero trovati bossoli che sarebbero stati esplosi dal MI che lo SC assume di aver utilizzato fino a vuotarne l'intero caricatore;
OC NZ non avrebbe confermato che lo SC
QL si sarebbe rivolto perché soccorresse lo ZIthe
(NE PE) gravemente ferito;
la deposiZIne della CE, sopra richiamata;
l'alibi di La RO
CE, asseverato dalle stesse forze dell'ordine, sicché appare impossibile che abbia partecipato all'attentato.
Infine, la Corte di merito non avrebbe considerato il contrasto tra le dichiaraZIni di MA
AT e quelle rese sulla medesima circostanza da PE SC.
I l motivo di ricorso è infondato. Invero, per quanto riguarda la mancata rinnovaZIne del dibattimento per sentire i testi CE AN e e OC NZ, è sufficiente richiamare quanto n i f l e
B 160
stato detto sopra, trattando i l secondo motivo del ricorso 29/10/1996 del difensore Avv. NA (vedi retro, pagg. 150 e seegg..).
Quanto all'asserita inattendibilità del collaboratore di giustizia PE SC, la Corte
Suprema rileva che l'art. 192, comma 3°, C. P. P.',
per ritenere la responsabilità di un imputato sulla base delle dichiaraZIni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario che le dette dichiaraZIni
siano suffragate da riscontri obiettivi.
I giudici di merito hanno fatto corretta
applicaZIne di tale principio%3B e, conseguentemente,
non hanno affermato la responsabilità degli imputati, quando le dichiaraZIni dello SC
(ritenute generalmente attendibili) non hanno
trovato specifici riscontri obiettivi, che ne
confermassero l'attendibilità.
Peraltro, come i giudici di merito hanno rilevato,
nei casi in cui le dichiaraZIni dello SC sono risultate inesatte, generalmente si trattava di
dichiaraZIni "de relato" quindi, relative ad episodi che non erano a sua diretta conoscenza;
sicché le inesattezze dovevano essere riferite alla persona che aveva fornito le notizie allo SC. n o fi e e B 161
Quanto al mancato reperimento di bossoli esplosi dallo SC, i giudici di merito hanno dato una
plausibile spiegaZIne, ritenendo che essi si fossero confusi tra la fittissima vegetaZIne che costeggiava la strada teatro dell'agguato, fin quasi ad invaderla. In ordine a tale spiegaZIne la Corte
Suprema rileva che non si tratta di una ipotesi teorica, essendo stata fatta tenendo presente la situaZIne dei luoghi raffigurata nelle fotografie in atti e puntualmente richiamate.
Quanto al preteso alibi del La RO (che si assume asseverato dalle Forze dell'ordine) non specificato in che cosa consista ed in che modo sarebbe stato asseverato dalle Forze dell'ordine.
Infine, il dedotto contrasto tra le dichiaraZIni
dello SC e quelle del MA non riguardano la posiZIne di EL UM, bensì quella di
LaRO CE.
Pertanto, i l motivo di ricorso deve essere disatteso.
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la impugnata per violaZIne nullità della sentenza n. 3, 524, n. 1 e 3 C. P. P. del degli artt. 475,
1930, 416 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che non si eefion
B 162
comprende dove la Corte di merito abbia ravvisato le prove della sussistenza di una associaZIne
ad essa delcriminosa, nonché dell'appartenenza
EL.
Aggiunge che, quand'anche volesse darsi valore di prova piena alle dichiaraZIni di due "pentiti“
(SC e MA), reciprocamente riscontrantesi,
tale prova non afferirebbe certamente alla sussistenza del vincolo criminoso associativo quale
è quello previsto e punito dall'art. 416 C. P. 3 a meno che non si voglia stravolgere una fattispecie penale che, comunque, tra i propri elementi
costitutivi non annovera né i precedenti penali di taluno, né le frequentaZIni "sbagliate", né, tanto meno, i rapporti di parentela (ancorché con personaggi di dubbia fama). Sostiene che la sentenza non è logica quando ritiene sussistente tuttora un'associaZIne
criminale solo perché esisteva prima. Resterebbero
indimostrate tanto "la creaZIne e la permanenza di un vincolo associativo, quanto i l programma criminoso, fine ultimo dell'associaZIne.
Sostiene che la Corte di merito viola la legge quando ritiene gli imputati necessariamente colpevoli solo perché hanno fatto della "ndrangheta" n io f l e B 163
la loro prima ragione di vita.
I l motivo di ricorso è infondato. A riguardo è
sufficiente richiamare quanto è stato detto a
proposito dell'analoga censura dedotta con il terzo motivo del ricorso 29/10/1996 dell'Avv. NA
nell'interesse dello stesso imputato. Vi è solo da aggiungere che è del tutto infondata la pretesa di responsabilità per il reatonon riconoscere la
associativo, quando il soggetto abbia fatto della
"ndrangheta" la sua prima ragione di vita;
essendo evidente che un tale soggetto abbia aderito alla detta associaZIne per delinquere.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violaZIne degli artt. 475, n. 3, 524, n. 1 e 3 C.
P. P. del 1930, in relaZIne agli artt. 133, 81,
cpv., 62 bis e 69 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la sentenza non motiva minimamente in ordine alla misura della pena spinta sino ai limiti massimi edittali, né in ordine all'aumento per la continuaZIne, né in riconoscimento delle attenuanti ordine al mancato
generiche ed al mancato giudiZI di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Il motivo di ricorso è infondato. A riguardo è
n sufficiente richiamare quanto già detto a proposito o i f l e
B 164
dell'analogo motivo di ricorso 31/10/1996, dedotto dall'Avv. NA nell'interesse dello stesso imputato. Vi è solo da aggiungere che che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o di altre circostanze non pone alcun problema di comparaZIne,
ai sensi dell'art. 69 C. P..
D'altra parte la misura della pena appare adeguatamente motivata, con il richiamo alla natura del reato ed ai precedenti penali dell'imputato,
fatta con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
(13 EL UM) segue (Avv. IO AN)
Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 524, n. 1 e 3, codice abrogato in relaZIne all'art. 192, commi 2° e 3°,
C. P. P. vigente ed in relaZIne ancora agli artt.
584, 629 C. P. e reati concernenti le armi e art.
416 C. P.. La prima censura, relativa all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stata già trattata (vedi retro, pagg. 70-83).
Inoltre, il ricorrente sostiene che EL
UM non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di omicidio preterintenZInale in danno n fi e e B 165
di NE PE, sulla scorta delle incontrollate dichiaraZIni del collaboratore di giustizia SC PE.
Infatti, tutti gli elementi ritenuti dalla Corte di merito come riscontri estrinseci non potevano essere considerati tali, perché la mera descriZIne degli elementi circostanziali di un fatto-reato da parte di un collaboratore di giustizia non è elemento che possa riscontrare l'accusa nei confronti di terze persone accusate del delitto.
Aggiunge che il collaboratore è stato smentito dalla stessa prova generica del delitto, dato che egli ha dichiarato di avere esploso circa 50-60
colpi di MI contro gli aggressori, mentre sul luogo del delitto non è stato rinvenuto nemmeno un solo bossolo di MI.
Il ricorrente ipotizza che il NE possa essere rimasto ferito da un colpo di MI partito accidentalmente da un'arma di cui disponeva lo stesso SC PE.
Aggiunge che la sentenza impugnata non ha tenuto
CE AN, conto della deposiZIne della teste aveva dormito che aveva affermato che lo SC
presso di lei la notte tra il 6 ed il 7/1/1983 e che la mattina in cui si era verificato l'omicidio r era o f e e
B 166
uscito di casa verso le ore 12 da solo;
e che anche il teste OC NZ aveva escluso che quella mattina avesse incontrato lo SC, contrariamente a quanto affermato da quest'ultimo.
Conclude che i giudici di merito hanno violato l'art. 192, commi 2° e 3°, P.C. P. vigente.
Anche per quanto riguarda il reato associativo, il ricorrente sostiene che il giudici di merito non
hanno adempiuto l'obbligo della motivaZIne, avendo posto l'accento sui precedenti penali del ricorrente, sui rapporti di frequentaZIne e su
episodi delittuosi verificatisi nel territorio nell'arco di alcuni anni.
Infine, sostiene che la sentenza impugnata merita censura anche per quanto riguarda le denegate attenuanti generiche e l'entità della pena.
Il ricorso è infondato. Tutte le censure mosse
trovano risposta nella motivaZIne del rigetto dei motivi di ricorso proposti dagli altri difensori dell'imputato e sopra esaminati.
(14) RU CA (Avv. NI D'LA)
Con un unico motivo il ricorrente deduce la nullità
della sentenza impugnata per violaZIne degli artt.
475, n. 3, 524, n. 1 e 3 C. P. P. del 1930, 416 C. и
р е е В 167
P..
A riguardo il ricorrente sostiene che non si comprende dove la Corte di merito abbia ravvisato le prove della sussistenza di una associaZIne
criminosa, nonché dell'appartenenza ad essa del
RU.
Aggiunge che, quand'anche volesse darsi valore di prova piena alle dichiaraZIni di due "pentiti"
(SC e MA), reciprocamente riscontrantesi,
tale prova non afferirebbe certamente alla sussistenza del vincolo criminoso associativo quale
è quello previsto e punito dall'art. 416 C. P.; a meno che non si voglia stravolgere una fattispecie penale che, comunque, tra i propri elementi costitutivi non annovera né i precedenti penali di taluno, né le frequentaZIni "sbagliate", né, tanto
meno, rapporti di parentela (ancorché con
personaggi di dubbia fama).
Sostiene che la sentenza non è logica quando sostiene che sussiste tuttora un'associaZIne
criminale solo perché esisteva prima. Resterebbero
indimostrate tanto 'la creaZIne e la permanenza di un vincolo associativo, quanto il programma criminoso, fine ultimo dell'associaZIne.
Sostiene che la Corte di merito viola la legge on ecifi
B 168
quando ritiene gli imputati necessariamente colpevoli solo perché hanno fatto della "ndrangheta"
la loro prima ragione di vita.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associaZIne per delinquere, è vero che la sentenza impugnata non ne ha parlato allorché ha motivato l a partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne di cui si tratta (pag. 499); ma aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le
dichiaraZIni rese su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND, da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul Suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Quanto ai riscontri è esatto il rilievo del ricorrente che i rapporti di parentela non hanno valore indiziario, ma è altrettanto vero che i giudici di merito non hanno valutato i rapporti di n parentela in sé stessi, bensì tali rapporti o i f e
e
B 169
unitamente alle frequentaZIni con parenti coinvolti
(sia come vittime sia come autori di gravissimi reati) nella faida mafiosa di Cittanova e con altri soggetti diversi dai parenti, ma ugualmente
coinvolti nella detta faida. I giudici di merito hanno inoltre valutato le ripetute presenze in armi dell'imputato sul territorio ed i frequenti rapporti giudiziari a Suo carico oltre a condanne anche per associaZIne per delinquere. L'insieme di tali elementi acquista valore indiziario idoneo તુ
riscontrare positivamente le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia.
Infine, non si comprende perché non dovrebbe essere considerato associato alla “ndrangheta" il ricorrente che non contesta di aver fatto di quella associaZIne di tipo mafioso la sua "prima ragione di vita".
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
(15) AL MA (Avv. Benito Infantino)
475, n. 3, C. P. P. in1°) ViolaZIne dell'art.
relaZIne all'art. 416 C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
reato di A riguardo il ricorrente sostiene che il n associaZIne per delinquere era stato o contestato i f e e B 170
all'imputato in seguito alla contestaZIne di altri reati%3 sicché, essendo stato assolto da queste ultime imputaZIni, avrebbe dovuto essere assolto anche in relaZIne al reato associativo.
Aggiunge che il AL era approdato a Rosarno
soltanto da pochi mesi, dopo la celebraZIne del suo matrimonio.
Lamenta che i giudici di secondo grado, senza prendere in esame i motivi di appello, abbiano confermato il teorema secondo cui essere aggregato ad una cosca mafiosa è sufficiente per essere
condannato per il reato associativo;
e che abbiano
fatto riferimento a faide avvenute in ROrno, dove il AL era assente. Il motivo è infondato, perché non sussiste il denunciato viZI di motivaZIne. Invero,
l'assoluZIne da imputaZIni relative સ reati-fine
non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo la prospettato, perché, da un lato, per del reato associativo non configuraZIne
consumaZIne di reati fine, ma necessaria l a soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumaZIne;
dall'altro, tale assoluZIne
potrebbe trovare adeguata giustificaZIne in una mancanza di riscontri relativi ai detti reati.
f e
e
B 171
Riscontri che, invece, sussistono per il reato associativo, in ordine al quale vi sono le concordanti dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia PE SC e delle sorelle Grazia e
EL ND, che si confermano reciprocamente e che indicano 1'imputato come affiliato all'organizzaZIne di tipo mafioso operante nella piana gioiese. I giudici di merito hanno ravvisato
ulteriori riscontri nel numero e nella qualità delle certificato penale condanne risultanti dal dell'imputato (evasione, violaZIne delle prescriZIne imposte in sede di applicaZIne delle misure di prevenZIne, resistenza a pubblico ufficiale, falsità in scrittura privata, tentata estorsione continuata, violaZIne delle norme sul controllo delle armi e degli esplosivi); condanne
indicative dell'appartenenza dell'imputato ad organizzaZIni delinquenziali, peraltro accertata dal Tribunale di LM che, con sentenza 7 marzo 1987, lo ha riconosciuto colpevole del delitto di associaZIne per delinquere. I giudici di merito valutavano anche le irreperibilità e latitanze trascorse in compagnia di qualificati esponenti della cosca Pesce (quali MB OM, Pesce
a PE e CE CE). f l e
B 172
Pertanto, il motivo in esame deve essere disatteso.
2°) violaZIne dell'art. 475 C. P. P. in relaZIne
all'art. 62 bis C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
A riguardo il ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano negato le attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza tener conto del Suo
comportamento processuale, dei gravi motivi di salute, abbondantemente documentati.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate ° prospettabili dalla difesa, ma
sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P.. Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e r o generiche con la consideraZIne della natura del f e
B 173
reato e dei precedenti penali dell'imputato, in tal modo soddisfacendo l'obbligo della motivaZIne;
sicché non sussiste i l denunciato viZI di legittimità.
(16) OS AS (Avv. OM AR)
1°) Il primo motivo, relativo alla composiZIne della Corte di Assise di LM, è stato già
esaminato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viZI di motivaZIne in ordine alla mancata assoluZIne dall'imputaZIne di cui all'art. 416 C. P., perché il fatto non sussiste 0 per non averlo commesso.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
Assise di Appello, pur avendolo assolto
dall'omicidio di AR OR, che il collaborante
SC gli aveva falsamente attribuito in concorso con NE CE, abbia poi ritenuto la sua
partecipaZIne all'associaZIne per delinquere di cui all'art. 416 C. P..
Lamenta che la detta Corte abbia affermato la sua appartenenza al sodaliZI degli NE-SO-
GU dalla partecipaZIne all'omicidio di AR
OR, dal quale, però, la stessa Corte di merito n i f r e B 174
10 ha assolto per non aver commeSSO il fatto, con conseguente manifesta illogicità della motivaZIne.
Aggiunge che anche il richiamo alla sentenza di condanna per il sequestro LD non dà contributo all'accusa, dato che dalla citata sentenza risulta che nessuno degli NE-SO-GU venne condannato 0 denunciato per concorso nel sequestro di persona. Ed anche il richiamo della misura di prevenZIne applicatagli in epoca remota non sarebbe utile argomento, dal momento che neppure dal detto provvedimento si desume l'appartenenza del
ricorrente al sodaliZI delinquenziale ipotizzato.
Infine, lamenta carenza di motivaZIne per quanto attiene alla ritenuta partecipaZIne del OS
5/4/1983, all'associaZIne per delinquere sino al benché egli fosse detenuto ininterrottamente dall'anno 1979, epoca in cui venne arrestato per il sequestro LD.
Il motivo è infondato. Invero, come si è avuto occasione di precisare, non vi è contraddiZIne tra l'assoluZIne per singoli reati fine e la condanna
per il reato associativo (Vedi quanto detto a
proposito del primo motivo del ricorso di AL
MA).
e r E non è illogico valutare anche il coinvolgimento o f
e
B
57577757576838 175
dell'imputato nell'omicidio di AR OR, dal quale è stato assolto dalla Corte di Assise di
Appello per non aver commesso il fatto;
tenuto conto che per tale omicidio stato condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise e che in secondo grado è stato assolto non perché sia emersa la sua estraneità al fatto, ma soltanto ai sensi dell'art. 530, comma secondo C. P. P. del 1988. Ed è evidente che la mancanza della prova piena necessaria per la conferma della condanna non impedisce di valutare
l'episodio come indicativo del coinvolgimento dell'imputato nella faida che ha visto contrapposte le famiglie SO-NE-GU e CH e i rispettivi affiliati e fiancheggiatori. Inoltre, i giudici di merito hanno valutato la condanna
dell'imputato per delitti di sicura matrice mafiosa,
quale il sequestro LD Bernardo;
i frequenti rapporti giudiziari, che negli anni ne hanno
ribadito il coinvolgimento in gravi vicende delittuose e l'inserimento in organismi criminali di matrice mafiosa; e, infine, la misura di prevenZIne
adottata a carico dell'imputato.
Certamente. ciascuno di tali elementi,
singolarmente considerato, non è idoneo a dimostrare mm l'appartenenza dell'imputato all'associaZIne per f e
e
B 176
delinquere di cui si tratta;
ma valutati nel loro insieme, come hanno fatto i giudici di merito, sono idonei а far ragionevolmente ritenere la
responsabilità dell'imputato per il delitto di cui
si tratta.
Infine, la Corte rileva che la circostanza che l'imputato sia detenuto da 1979 non esclude la sua
partecipaZIne all'associaZIne per delinquere,
essendo dato di comune esperienza che i detenuti validi e collegamenti e at riescono a mantenere rapporti con gli associati ad ofprov organizzaZIni criminali ancora in libertà, impartendo, on ti se del caso, suggerimenti e direttive. ra teg 3°) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia n i mancanza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha irrogato una pena eccessiva e, senza
alcuna motivaZIne, ha ingiustamente negato le
attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere
riconosciute per le condiZIni di salute del ricorrente e per la mancata commissione di reati fine.
Il motivo è infondato. Invero, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche con la consideraZIne della r natura del reato e dei precedenti penali o i
f l
e
B 177
dell'imputato%; quanto alla misura della pena è stata
determinata tenendo conto della posiZIne di vertice ricoperta dall'imputato all'interno dell'organizzaZIne criminosa. In tal modo, i
giudici di merito hanno soddisfatto l'obbligo della motivaZIne, sicché non sussiste il denunciato vizió
di legittimità.
(17) RE OR (Avv. NI D'LA)
Con un unico motivo il ricorrente deduce la nullità
della sentenza impugnata per violaZIne degli artt.
475, n. 3, 524, n. 1 e 3 C. P. P. del 1930, 416 C.
P..
A riguardo il ricorrente sostiene che non si comprende dove la Corte di merito abbia ravvisato le prove della sussistenza di una associaZIne
criminosa, nonché dell'appartenenza ad essa del
RE.
Aggiunge che, quand' anche volesse darsi valore di
prova piena alle dichiaraZIni di due "pentiti"
(SC e MA), reciprocamente riscontrantesi,
tale prova non afferirebbe certamente alla sussistenza del vincolo criminoso associativo quale
è quello previsto e punito dall'art. 416 C. P. ; a meno che non si voglia stravolgere una fattispecie м о
тр
с
е
В 178
penale che. comunque, tra i propri elementi
costitutivi non annovera né i precedenti penali di taluno, né le frequentaZIni "sbagliate", né, tanto
meno, i rapporti di parentela (ancorché con personaggi di dubbia fama).
Sostiene che la sentenza non è logica quando sostiene che sussiste tuttora un'associaZIne
criminale solo perché esisteva prima. Resterebbero
indimostrate tanto "la creaZIne e la permanenza di un vincolo associativo, quanto il programma criminoso, fine ultimo dell'associaZIne.
Sostiene che la Corte di merito viola la legge quando ritiene gli imputati necessariamente colpevoli solo perché hanno fatto della "ndrangheta"
la loro prima ragione di vita.
Lamenta che la Corte di merito ha ritenuto sussistente la permanenza dell'appartenenza del
RE, avallando una inammissibile inversione dell'onere della prova, con l'affermaZIne che l'arresto 0 la condanna di uno degli associati non esclude il concorso dell'associato nell'attività
successiva continuata dai membri in libertà e non ne interrompe la partecipaZIne, quando non risulti provata l'interruZIne del vincolo associativo.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda on elfi
B 179
la sussistenza degli elementi costitutivi del reato
di associaZIne per delinquere, è vero che la
sentenza impugnata non ne ha parlato allorché ha motivato la partecipaZIne del ricorrente all'associaZIne di cui si tratta (pag. 500); ma
aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le dichiaraZIni rese su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND, da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
La partecipaZIne del RE all'associaZIne per delinquere di cui si tratta è stata riferita da
PE SC e da RO CA, che hanno concordemente affermato che l'imputato occupa un
ruolo di rilievo nell'associaZIne criminale, quale capo della CO di Rizziconi. I due collaboratori di giustizia hanno anche evidenziato, fin dall'aprile-agosto 1983, gli stretti rapporti che,
rom almeno all'epoca, legavano il RE a PE
f el
B 180
IR.
Le dichiaraZIni dei due collaboratori di giustizia, oltre a riscontrarsi reciprocamente,
hanno trovato ulteriore conferma nel curriculum criminale dell'imputato, ricco di latitanze lunghe e frequenti, di condanne per omicidio, associaZIne
per delinquere e tentativi di estorsione. L'imputato
è stato anche coinvolto nel procedimento penale cosiddetto "dei sessanta", che ne ha accertato, tra l'altro, il Suo attivo inserimento, attraverso prestanome, nei lavori del Quinto Centro
Siderurgico, notoriamente monopolizzati da tutte le
più importanti famiglie mafiose della piana gioiese.
I giudici di merito non hanno mancato di rilevare come il ruolo ed il prestigio mafioso dell'imputato siano rimasti immutati negli anni successivi,
essendo stato, anche in seguito, oggetto di rapporti giudiziari e di condanne quale autore, in concorso
con altri, di delitti tipicamente mafiosi.
Sicché i giudici di merito hanno adeguatamente
motivato la permanenza, nel tempo, del vincolo associativo.
Infine, non si comprende perché non dovrebbe essere considerato associato alla "ndrangheta" il ricorrente che non contesta di aver fatto di quella f l e B 181
associaZIne di tipo mafioso la sua "prima ragione di vita".
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Segue (17) RE OR (Avv. Angelo ZZ),
Inoltre, (19) CH IC 11
" "
(20) CH NZ
"
(24) RI OM
(45) TR NZ "
n. 3, e 524, 1°) ViolaZIne degli artt. 474 e 475,
n. 1, C. P- P. del 1930, 192 C. P. P. del 1988, in relaZIne a tutti i reati.
A riguardo i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato l'attendibilità intrinseca delle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia PE SC e non hanno tenuto presente il disposto dell'art. 192,
comma 3°, C. P. P secondo cui le dette "
dichiaraZIni avrebbero dovuto essere valutate assieme ad altri elementi di prova, idonei a confermarne l'attendibilità.
Il motivo è infondato. Invero, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine l'attendibilità di PE Scriva ed hanno
n correttamente valutato le sue dichiaraZIni, ai o i f r e
B 182
P. 3 infatti, sensi dell'art. 192, comma 3°. C. P.
hanno affermato la responsabilità dei imputati solamente quando le dette dichiaraZIni hanno trovato riscontro in altri elementi di prova che ne
confermassero l'attendibilità, mentre le hanno ritenute insufficienti quando le dette dichiaraZIni
non erano suffragate da elementi di riscontro.
Peraltro, come i giudici di merito hanno rilevato,
nei casi in cui le dichiaraZIni dello SC sono risultate inesatte, generalmente si trattava di
dichiaraZIni "de relato" e, quindi, relative ad episodi che non erano a sua diretta conoscenza;
B
sicché le inesattezze dovevano essere riferite alla persona che aveva fornito le notizie allo SC.
Pertanto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicaZIne del citato articolo 3B e, quindi, non sussiste il dedotto viZI di legittimità.
2°) Tentato omicidio NE CE (capo A13).
(Imputati: CH NZ, CH IC
e TR NZ).
A riguardo i ricorrenti lamentano che i giudici di merito abbiano fatto cieco affidamento sulle
dichiaraZIni dello SC, non suffragate da alcun riscontro.
Aggiungono che le dichiaraZIni dello SC non o i f l e
B 183 trovano rispondenza in ordine al tipo di cartucce
adoperate, alle modalità di esecuZIne ed ancora di più in ordine al "mandato", smentito da tutte le persone che avrebbero, secondo 10 SC,
partecipato al primo summit, durante il quale gli sarebbe stato commissionato il delitto.
Il motivo di ricorso è infondato. Invero, trattando il precedente motivo di ricorso è stato messo in evidenza come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato circa l'attendibilità del collaboratore di giustizia PE SC;
come
abbiano correttamente valutato, alla stregua della
192, comma 3°, C. P. P., disposiZIne dell'art. le dichiaraZIni dallo stesso rese.
Qui resta da aggiungere che le dichiaraZIni dello Scriva hanno trovato numerosi riscontri, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pag. 24)%3B mentre la tesi dei ricorrenti circa la mancanza di riscontri meramente assertiva, soprattutto se si considera che l'espressione di TR NZ ("cartucce avvelenate") e riferita dallo SC potrebbe essere stata usata in senso figurato di "cartucce dotate di notevole potenzialità offensiva" e non nel on significato letterale di cartucce contenente i t c e
B 184
come invece la intendono i "pallini avvelenati",
ricorrenti.
Pertanto, anche il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso.
3°) Tentato omicidio SO OM (capo 6).
(Imputato: RI OM).
A riguardo il ricorrente sostiene che i riscontri alle dichiaraZIni dello SC consistono in una serie di particolari (il numero dei feriti, l'arma adoperata, il furto dell'auto di NA
IC), che secondo la Corte di merito potevano essere noti soltanto a chi avesse partecipato all'aZIne delittuosa;
mentre tali particolari sarebbero stati riportati da tutte le cronache
giornalistiche dell'epoca e, quindi, noti a tutti.
Lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle contraddiZIni che hanno caratterizzato le dichiaraZIni del collaborante;
e che addirittura abbia tratto dalle stesse la conferma dell'attendibilità del collaboratore.
Sostiene che dalla lettura comparata delle dichiaraZIni dello SC emergerebbe l'assurdità
dell'accusa.
Infine, sostiene che la Corte di merito parla di n o numerosi riscontri, senza elencarli. i f l e
B 185
I l motivo di ricorso infondato. Invero,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la
Corte di merito non si è limitata ad affermare l'esistenza di numerosi riscontri senza elencarli%3
infatti, i giudici di merito hanno dedicato un'ampia trattaZIne ai detti riscontri, che sono sinteticamente richiamati nella parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 30-31).
D'altra parte non risponde al vero che le persone coinvolte quali vittime fossero solo due e che lo Scriva abbia erroneamente parlato di quattro persone, sulla scorta delle cronache giornalistiche dell'epoca. Infatti, dalla motivaZIne della sentenza impugnata risulta che le dette persone erano effettivamente quattro (SO OM,
MO LO, NA CA e OZ
CE) e tutte sono rimaste seriamente ferite.
Comunque, in questa sede non è possibile procedere ad una nuova valutaZIne dell'attendibilità delle dichiaraZIni dello SC, né ad una nuova ricostruZIne dei fatti%3B ma ci si deve limitare alla logicità della valutaZIne e della ricostruZIne
operata dai giudici di merito.
Pertanto, anche il motivo di ricorso in esame deve n essere disatteso. e f l e B 186
4° ) RO AT (Imputati: CH
NZ, CH IC).
A riguardo i ricorrenti sostengono che i giudici di merito hanno ritenuto le dichiaraZIni dello SC
riscontrate da una serie di fatti, che, invece,
sarebbero neutrali, perché non apporterebbero alcun contributo all'accertamento della responsabilità
degli imputati, che resterebbe fondata sulle sole dichiaraZIni dello SC.
Sostengono che sussistono elementi che escludono matematicamente la partecipaZIne dei due CH
al sequestro: il luogo della liberaZIne del AT
"passo della Zita" del Comune di CE, nel cuore dello Zomaro, località notoriamente inibita ai
CH; le dichiaraZIni dello SC in data
1/12/1983 attribuiscono l'episodio а Salvatore
MO MO, a LO IN ed ai fratelli
UI e IC CH, senza menZIne di
NZ CH;
B MO MO è stato assolto in istruttoria, perché all'epoca dei fatti trovavasi in Francia per il suo fidanzamento.
Per quanto riguarda in particolare CH
NZ, le dichiaraZIni dello SC devono essere ritenute determinate da spirito di vendetta e per l'arresto dello Scriva dell'11/8/1971,
f e e
B 187
attribuita ad una "soffiata" del clan CH.
Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che il rapito fosse stato condotto in contrada "Vacale",
secondo le erronee ipotesi avanzate dallo stesso, ma poi rettificate;
rettifica di cui non avrebbe tenuto conto la Corte di merito.
Aggiunge che lo SC non ha saputo indicare neppure la somma pagata per tale sequestro ed anzi ha precisato che il sequestro sarebbe avvenuto al
solo scopo di infliggere un duro colpo al prestigio mafioso degli avversari e non a scopo estorsivo.
Lamenta l'assoluta carenza di riscontri ed il travisamento dei fatti.
I l motivo di ricorso infondato. Invero,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito hanno valutato le dichiaraZIni
dello SC assieme a vari altri elementi che ne confermano l'attendibilità. Né si può condividere la tesi dei ricorrenti, secondo cui tali altri elementi sarebbero neutrali"; infatti, gli elementi valutati 21
dai giudici di merito come conferma delle dichiaraZIni dello SC non potevano essere
conosciuti dallo stesso, che non ha partecipato al delitto in esame. Ne consegue che l'esattezza delle circostanze riferite (e riportate sinteticamente r e f l e B 188
nella parte espositiva della presente sentenza)
confermano l'attendibilità delle dichiaraZIni del collaborante, che ha dichiarato di avere appreso i fatti da due degli autori: CH IC e
IN LO.
Inoltre, non risponde al vero che il collaborante',
nelle dichiaraZIni del 1/12/1983 abbia accusato solamente CH IC, senza menZInare
CH NZ. Infatti, dalla motivaZIne
della sentenza impugnata risulta che il collaborante ha accusato esplicitamente anche CH NZ
("lo zoppo"), attribuendogli il ruolo di NT.
D'altra parte, non ha rilievo che lo SC non abbia saputo precisare l'ammontare del riscatto,
indicato in circa trentacinquemilioni di lire
(peraltro, l'ammontare esatto non risulta accertato
neppure in sede giudiziale: ma, comunque, si aggirava intorno a trentacinque-cinquanta milioni di lire); mentre è significativo che il collaborante abbia riferito dell'esiguità di tale riscatto e
abbia anche riferito che nel carcere di Trani
GN PE si era lamentato di tale sequestro perché il AT era persona da rispettare ed anche perché l'intera operaZIne si era risolta in maniera fallimentare;
e, alla presenza di SC, l'GN
f m l e B 189
aveva contestato a CH IC il detto sequestro, aggiungendo che "quei quattro soldi
glieli poteva dare lui".
Infine, dalla motivaZIne della sentenza impugnata non risulta che i giudici di merito siano incorsi in errore nella ricostruZIne della direZIne di marcia tenuta dall'autovettura dei rapitori dopo che gli stessi avevano fatto salire a bordo il rapito.
D'altra parte in sede di legittimità non consentito procedere ad una diversa ricostruZIne di tale circostanza.
Pertanto, le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia risultano correttamente valutate dai giudici di merito, nel rispetto della disposiZIne
di cui all'art. 192, comma 3°, C. P. P. 3 e, quindi,
anche il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso.
5°) Associazione per delinquere (art. 416 C. P.)
(capo 49)
(Imputati: CH IC, RI OM e
RE OR).
A riguardo i ricorrenti sostengono l'inattendibilità delle dichiaraZIni dello SC e lamentano che la Corte di merito abbia utilizzato n per ciascun imputato gli elementi indicati nei o i f l e
B 190
rapporti di polizia, i certificati penali, i vincoli di parentela con persone genericamente ritenute mafiose, senza fornire la prova della partecipaZIne ad uno specifico pactum sceleris per la perpetraZIne dei reati fine.
Lamentano, inoltre, la violaZIne dell'art. 90 C. P. P., avendo la Corte di merito contestato agli imputati la sussistenza di un'associaZIne per delinquere che ha già costituito oggetto di precedenti giudicati.
In particolare, tale violaZIne riguarderebbe RE
OR, che ha già subito precedenti condanne.
Aggiungono che la Corte di merito non ha compiuto alcuna indagine sull'elemento soggettivo del reato,
apoditticamente affermato;
e non ha motivato la
partecipaZIne di ciascun imputato all'associaZIne
per delinquere di cui si tratta.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associaZIne per delinquere, è vero che la sentenza impugnata non ne ha parlato allorché ha motivato la partecipaZIne dei ricorrenti all'associaZIne di cui si tratta (pagg. 500 e 525); ma aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le n o i f l e
B 191
dichiaraZIni rese SU tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND,
da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul Suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Per quanto riguarda la partecipaZIne dei ricorrenti all'associaZIne per delinquere di cui si tratta, la Corte Suprema osserva che per il RE è
sufficiente richiamare quanto già è stato detto sopra, trattando il ricorso proposto dall'Avv.
D'LA (vedi retro, pagg. 177 Ө segg.). Resta da aggiungere che non può essere accolta l'ecceZIne di giudicato (ne bis in idem), non essendo stata
fornita la prova di tale giudicato, del quale non sono stati indicati neppure gli estremi.
Per quanto riguarda la partecipaZIne degli altri
due ricorrenti (CH IC e RI
OM), la Corte Suprema osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato, richiamando le dichiaraZIni di PE SC, che hanno trovato conferma nel gran numero di vicende delittuose che r o f l e
B 192
hanno coinvolto gli imputati, nella preordinaZIne
dei mezzi necessari per commettere i reati, nella continua presenza in armi, nella predisposiZIne di rifugi e di depositi di armi e muniZIni, nelle lunghe e frequenti latitanze, nelle condanne per gravi delitti, nelle continue e reciproche frequentaZIni, ecc. Tutti elementi che inducono ragionevolmente a ritenere l'esistenza tra di loro di uno stabile collegamento, di un comune programma criminoso finalizzato a commettere una indeterminata serie di delitti, molti dei quali diretti all'eliminaZIne fisica degli avversari (omicidi) ed a procurarsi i mezzi necessari per il mantenimento delle famiglie e per condurre la guerra di mafia.
Pertanto, anche il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
(18) Di MA PE (Avv. Annunziato Santoro)
Anche per (34) CE TO
1°) violaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. in relaZIne all'art. 416 C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
A riguardo i ricorrenti lamentano che, nonostante le censure mosse alla sentenza di primo grado, i giudici di appello abbiano ritenuto provata l'accusa он
р е В 193
nei confronti di CE TO in consideraZIne
della lunga latitanza dello stesso e della sua sottoposiZIne a diverse misure di prevenZIne;
abbiano erroneamente ritenuto che Di MA PE
fosse cognato di CE NZ e lo abbiano ritenuto inserito nella cosca CE perché era stato condannato in primo grado per l'omicidio in danno di
La MA TI, era stato condannato con la stato denunciato sentenza 12 febbraio 1985 ed era assieme ad altri componenti della famiglia Pesce.
Elementi inidonei a motivare una sentenza di condanna per il reato di associaZIne per delinquere.
Il motivo è infondato. Invero, basta a riguardo osservare che i ricorrenti trascurano di considerare che a loro carico vi sono le concordi dichiaraZIni
delle sorelle IA EL ND. CE
TO è stato indicato anche da PE SC e da AT MA come uno degli elementi di
PE. Tali vertice della CO di CE
dichiaraZIni oltre a riscontrarsi reciprocamente,
hanno trovato ulteriore conferma nelle numerose denunce e nella condanna per i l delitto di associaZIne per delinquere, da loro già riportata.
Sicché non si può dire che siano stati ritenuti o f e B
. 194
colpevoli in base ad elementi inidonei a motivare una sentenza di condanna, come sostenuto dai ricorrenti.
2°) violaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. in relaZIne all'art. 62 bis C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
A riguardo i ricorrenti lamentano che i giudici di secondo grado abbiano ritenuto i precedenti penali ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero, invece, potuto essere
comportamento processuale, i buoniconcesse per il precedenti penali e la condiZIne sociale degli imputati.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate 0 prospettabili dalla difesa, ma è
sufficiente che indichi i motivi per i quali non
ritiene di esercitare il potere discreZInale
n o attribuitogli dall'art. 62-bis C. P.. i f l e
B 195
Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento al tipo di reato ad
ai precedenti penali degli imputati. Tale
motivaZIne si aggiunge a quella della sentenza di
primo grado che fa riferimento al comportamento processuale degli imputati e al loro inserimento in un'associaZIne criminale responsabile di gravissimi delitti.
Pertanto, non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(19) CH IC (Avv. Angelo ZZ)
Il ricorso è stato già trattato, essendo stato proposto congiuntamente anche nell'interesse di (17)
RE OR (vedi retro, pagg. 181 e segg.).
(20) CH NZ (Avv. Angelo ZZ)
Il ricorso è stato già trattato, essendo stato
proposto congiuntamente anche nell'interesse di (17)
RE OR (vedi retro, pagg. 181 e segg.).
(21) ME IO (Avv. AN RI)
1°) Art. 475, n. 3, e 524, n. 1, 2 e 3, C. P. P.
n del 1930 in relaZIne all'art. 416 C. P. o i f l e
B 196
Travisamento del fatto.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
merito non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha disatteso le questioni sollevate dai vari imputati, perché numerose;
e si sarebbe limitata a
dare in sintesi le ragioni delle operate riforme. Lamenta che la Corte di merito abbia riportato la motivaZIne della sentenza di primo grado,
affermando che "è una motivaZIne che meglio avrebbe potuto operare mantenendo l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis C. P. ma poiché il P. G.
la Corte di Assise di non ha avanzato gravame
Appello" non può che confermare la condanna inflitta ai sensi dell'art. 416 C. P..
Contesta il richiamo della condanna per l'omicidio
La MA TI, dalla cui imputaZIne è stato assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto;
e lamenta che la Corte di merito non abbia considerato che il decreto 10 agosto 1992 con il quale il Tribunale di VO ha sottoposto il ME
a misura di prevenZIne "ha evidenziato legittimanti ill'insussistenza dei presupposti sequestro". Quel Tribunale aveva osservato che "non
è emerso alcun elemento che possa far dubitare che il patrimonio immobiliare del ME e delle sue
- f ee
B 197
società sia di provenienza illecita o costituisca il reimpiego di illeciti guadagni". Aggiunge che questa
Corte Suprema, con sentenza 21 dicembre 1993, ha annullato il decreto della Corte di Appello di
Genova, avendo ritenuto che l'irrogaZIne della misura di prevenZIne era fondata Su "congetture é
supposiZIni e sospetti assimilati agli indizi". Ciò
avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad escludere l'appartenenza del ME all'associaZIne
per delinquere.
Aggiunge che l'appartenenza del Fameli
all'associaZIne per delinquere di cui lo stesso
SC faceva parte deve essere esclusa per il fatto che quest'ultimo ha organizzato un sequestro di persona ai danni del ME o di un suo familiare
(poi non consumato per l'intervenuto arresto dello
SC): sequestro che non avrebbe potuto essere posto in essere se il ME fosse stato organico all'associaZIne. E deve essere esclusa anche perché
il ME si è adoperato per far arrestare 10
SC, cosa che aveva potuto fare, perché non
soggiaceva alle regole della "ndrangheta", non
essendo appartenente ad alcuna cosca.
Aggiunge ancora che i contatti tra il ME e i
CE sono smentiti dall'escussione del teste Bolla, а
т
с е
В
ד ו ד 198
direttore di quell'albergo Majestic dove l'accusa pretendeva di collocare gli incontri di Fameli con persone di malaffare.
Sostiene che manca la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associaZIne per delinquere.
Ipotizza che lo SC accusi il ME perché
questi lo aveva fatto arrestare. Con successiva memoria il difensore (AVV.
AN RI) segnala che la misura di prevenZIne disposta nei confronti del Fameli dal
Tribunale di VO è stata revocata in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema.
Inoltre, sostiene che in caso di accoglimento dell'ecceZIne di nullità dei due gradi di giudiZI
proposta da altri imputati, non deve essere disposta l'estensione a lui per quanto attiene all'assoluZIne relativa all'omicidio La MA,
essendo la sentenza passata in giudicato su tale punto e non essendo vantaggiosa l'estensione di cui si tratta.
I l ricorso è fondato. Invero, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente
(ME IO), valutando come fondamentali elementi di riscontro alle dichiaraZIni dello r o f
e
B 199
SC la condanna per l'omicidio di TI La Malfa (riportata dall'imputato in questo processo con la sentenza di primo grado) e la misura di prevenZIne applicata all'imputato dal Tribunale di Savona (e non di Genova, come si legge nella sentenza impugnata). Ma con la sentenza di appello, il Fameli è stato assolto dalla menZInata imputaZIne di omicidio per non aver commesso il fatto;
e la Corte di Assise di
Appello non ha motivato in modo specifico circa gli effetti che tale assoluZIne può avere in ordine responsabilità per il delitto alla ritenuta associativo.
Successivamente, la Corte di Appello di Genova,
giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte Suprema, ha
revocato la misura di prevenZIne.
In tal modo sono venuti meno i due elementi fondamentali valutati dalla Corte di merito, ai sensi dell'art. 192, comma 3°, C. P P., come "
riscontri confermativi dell'attendibilità delle
dichiaraZIni del collaboratore di giustizia,
PE SC.
Dalla sentenza impugnata e in particolare dalla motivaZIne relativa all'omicidio di TI La n o r f e e
B 200
altri elementi suscettibili di MA, emergono essere valutati dai giudici di merito%3B ma manca una
specifica motivaZIne in ordine alla loro idoneità a confermare, ai sensi del citato art. 192, comma 3°,
C. P. P., le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia. Né può provvedervi direttamente questa
Corte Suprema, trattandosi di apprezzamento,
riservato alla competenza del giudice di merito. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei confronti di ME IO in ordine al delitto di associaZIne per delinquere di cui al capo d'imputaZIne "74", con rinvio, per nuovo giudiZI sul punto, alla Corte di Assise di Appello
di ES.
(21) ME IO, segue (Avv. AR ET)
Il ricorso, presentato dall'Avv. AR ET
anche nell'interesse di altri imputati, sarà
trattato più oltre congiuntamente a quello di (25)
GU LO.
(22) CE MI (Avv. IO AN)
Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 524, n. 1 e 3, codice
а р е В
134307773 0 pe in mater
ནང་སྒྲ་ རྟ་ 201
abrogato in relaZIne all'art. 192, commi 2° @ 3°, C. P. P. vigente ed in relaZIne ancora agli artt.
575, 577, n. 3, e 416 C. P. e reati concernenti le armi.
A riguardo il ricorrente deduce varie censure.
La prima, relativa all'irregolare costituZIne
della Corte di Assise di LM, è stata già
esaminata (vedi retro, pagg. 70-83).
Inoltre, il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha correttamente applicato l'art. 192,
commi 2° e 3°" C
. P. P. vigente. Aggiunge che la detta Corte ha erroneamente ritenuto attendibile lo
SC.
Sostiene che il detto collaborante non si è
con la giustizia perpentito, ma ha collaborato
alleviare la sua posiZIne processuale, dovendo scontare una pena complessiva di 30 anni di reclusione;
e per avere anche dei vantaggi economici per la famiglia, anche se la sua collaboraZIne è
iniziata prima dell'entrata in vigore della legislaZIne premiale, avvenuta nel 1991.
Sostiene che lo SC era considerato un "infame", un delatore, calunniatore e, quindi, persona assolutamente inaffidabile.
Indi, il ricorrente elenca una serie di accuse n o if l e
B 202
mosse dallo scriva a varie persone, poi assolte per inattendibilitàl'accertata falsità delle dichiaraZIni del collaborante.
Per quanto riguarda il duplice omicidio di IL
LO e AS RD, il ricorrente sostiene che l'unica prova è costituita dalle dichiaraZIni
accusatorie del collaboratore SC PE, che nell'autoaccusarsi, ha chiamato in correità anche
CE MI, pur senza attribuirgli il ruolo di esecutore materiale. Aggiunge che tale accusa
stata formulata dallo SC a distanza di circa due anni dalle sue prime dichiaraZIni.
I l ricorrente sostiene che l'accusa del collaboratore è smentita dalla teste SS AN
(allora convivente dello SC), posta dal collaboratore come presente ai fatti, seppur in una situaZIne defilata. Infatti, la teste ha negato di aver mai visto lo SC armato e di aver avuto modo di udire l'esplosione di colpi di arma da fuoco in
momenti in cui lo stesso si era allontanato da lei.
Altra smentita delle dichiaraZIni dello SC
sarebbe venuta dalla relaZIne autoptica eseguita dal Prof. Aragona, che ha attribuito le lesioni al braccio sinistro del IL e del AS "all'aZIne
del fuoco", mentre il collaborante aveva riferito di f el
B 203
aver amputato il braccio con un'accetta, secondo le richieste di CE MI.
Per quanto riguarda il sequestro di un mitra con
calcio artigianale operato nei confronti di CE
MI, al momento dell'arresto, il ricorrente osserva che lo stesso non era simile a quello indicato dallo SC (come ritenuto dalla Corte di merito), ma addirittura non era un MI bensì un
fucile MAB, che non aveva un calcio "intarsiato" ma solamente una impugnatura più consona alle menomaZIni di cui è affetto esso CE.
Inoltre, lamenta che la Corte di merito abbia superato le inesattezze delle dichiaraZIni dello
SC con la consideraZIne che, a causa del tempo trascorso, i ricordi dello stesso potevano essersi affievoliti%3B che non abbia assolutamente motivato su quanto dedotto dalla difesa dell'imputato, dedicando alla propria motivaZIne solamente poco più di due pagine (fogli 390-392), recependo per il resto interamente la sentenza di primo grado;
e che non
abbia indicato gli elementi di riscontro relativi alla persona del ricorrente.
Infine, lamenta la mancanza di motivaZIne sulla ritenuta aggravante della premeditaZIne e sulla e mancata concessione delle attenuanti generiche.
f e e B 204
Anche per quanto riguarda l'omicidio di RC
GE, il ricorrente sostiene che l'unica prova è costituita dalle dichiaraZIni accusatorie
del collaboratore SC PE, che, in un primo momento, ha riferito di avere appreso di questo delitto da PO CE е da EL PE,
pure imputati dello stesso reato;
successivamente,
ha riferito di avere appreso del delitto anche da
MI CE, odierno ricorrente, "in circostanze che non era in grado di ricordare".
Sostiene che si tratta di una dichiaraZIne "de relato", che non ha trovato riscontro negli atti processuali, ma anzi una smentita. Infatti, il collaborante aveva dichiarato che la vittima era stata raggiunta da un colpo "a palla asciutta",
mentre la perizia ha escluso che il RC sia stato attinto da colpi a "palla asciutta". Inoltre,
il collaborante ha dichiarato che la zona dove è
avvenuto il delitto era illuminata, mentre dalla deposiZIne del Mar. ZZ risulta che era buia.
Aggiunge che il collaboratore di giustizia aveva
"motivi di rancore nei confronti del ricorrente avendo operato peraltro ai suoi danni anche un
furto".
n Infine, lamenta mancanza di motivaZIne sulla o i f l e
B 205 sussistenza dell'aggravante della premeditaZIne,
sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sull'entità della pena e sul diniego dell'attenuante della provocaZIne, che avrebbe potuto essere riconosciuta, sulla base di quanto dichiarato dallo SC (presunta delaZIne dell'a vittima ai fini dell'arresto di PO CE).
Per quanto riguarda l'associaZIne per delinquere,
il ricorrente sostiene che manca la motivaZIne, in quanto i giudici di merito si sono limitati ad esporre il curriculum giudiziario di esso ricorrente, come se si trattasse di irrogare una misura di prevenZIne.
Aggiunge che le due sentenze già emesse ed annullate da questa Corte Suprema per viZI formale avevano acclarato l'assoluta estraneità di esso ricorrente a qualsiasi associaZIne per delinquere;
e che la sentenza impugnata non indica come si sarebbe esteriorizzata l'adesione di esso ricorrente al ritenuto "pactum sceleris", quale sarebbe stato il programma dell'associaZIne ed il ruolo che il ricorrente vi avrebbe svolto.
Infine, lamenta mancanza di motivaZIne sulle denegate attenuanti generiche e sull'entità della n o pena. f l e
B 206
I l ricorso è infondato per quanto riguarda il duplice omicidio in danno di IL LO e
AS RD. Invero, la valutaZIne richiesta
P. dall'art. 192, comma 3, C. P. spetta ai giudici di merito che, nel caso in esame, vi hanno dedicato numerose pagine sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro,
pagg. 15-20 e 53-54). La relativa motivaZIne
esente da vizi logici e giuridici%; e, quindi, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accusa non è fondata solamente sulle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia,
prive di riscontri. Infatti, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 53-54), i giudici di merito hanno
evidenziato numerosi elementi che riscontrano positivamente le dichiaraZIni dello SC. Tra
tali elementi vi sono anche le dichiaraZIni della teste SS AN, in ordine alla cui attendibilità i giudici di merito hanno dato ampia motivaZIne. I detti giudici non hanno mancato di rilevare che la detta teste è stata incerta reticente, su alcuni punti, come quando ha negato di n o i f r e B 207
aver mai visto lo SC armato о di aver udito spari. Ma hanno ritenuto che le ragioni di tali incertezze e reticenze devono essere ricercate non nello sforzo della teste di confermare compiutamente le rivelaZIni dello SC se così fosse stato,
nessuna incertezza ° reticenza la donna avrebbe manifestato bensì nell'esigenza della stessa di negare circostanze che, se ammesse, avrebbero potuto coinvolgerla negli avvenimenti delittuosi in
questione".
Né mancano riscontri relativi alla persona del ricorrente. Tale è stato correttamente valutato dai giudici di merito il taglio della mano sinistra al cadavere del IL (che porta all'attuale ricorrente). A riguardo vanno tenute presenti le ampie motivaZIni fornite dai giudici di merito, che
hanno approfonditamente valutato le relaZIni
peritali e gli ulteriori pareri espressi dai periti e dai consulenti tecnici (anche nel corso del dibattimento) circa la causa della frattura di radio ed ulna del braccio sinistro del IL.
Ulteriori riscontri sono stati correttamente
individuati nelle dichiaraZIni della teste SS
AN (la donna che a quel tempo si accompagnava allo SC), che ha confermato gran parte delle м о
р
е
В 208
rivelaZIni del collaborante e precisamente quelle
(come si legge nella sentenza impugnata) "relative alle fasi organizzative del delitto, avendo avuto diretta contezza dei diversi incontri dello SC
con i cugini CE e con il MA, della costante partecipaZIne a tali incontri di EL
PE, della consegna ai due cognati, da parte dei CE dell'Alfa Romeo GT di colore bianco.
Avvenimenti, questi, direttamente vissuti e minuZIsamente descritti dalla donna che, pur non conoscendo le ragioni di quei ripetuti incontri ed i programmi dei diversi protagonisti della vicenda,
ben sapeva che si trattava di eventi particolarmente e come riferito dalle SS on zi
-
ra significativi per lo SC che già pregustava una a g at te v n o i grande rivincita>>". r p p A Infine, un ulteriore riscontro stato correttamente individuato in un MI sequestrato ai cugini CE Carmine e PO e ritenuto quello già appartenuto al IL. In ordine а tale MI,
la Corte Suprema rileva che non è possibile in sede di legittimità stabilire Se il MI sequestrato ai
CE sia proprio quello appartenuto al IL%3B ma si deve soltanto rilevare che sul punto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il loro e
n convincimento. i f e e
B 209
Per quanto riguarda la ritenuta aggravante della premeditaZIne ed il diniego delle attenuanti
generiche, la Corte Suprema osserva che, pur non
essendovi una specifica motivaZIne sul punto, essa
si ricava agevolmente dalla motivaZIne riguardante la ricostruZIne complessiva del fatto e la condotta dei suoi autori. Infatti, i giudici di merito non hanno trascurato di descrivere la complessa organizzaZIne del delitto, con la sequenza degli incontri dello SC con il MA ස con i cugini CE, la consegna da parte di questi ultimi dell'autovettura "Alfa Romeo GT" di colore bianco,
la programmaZIne delle modalità di esecuZIne, del successivo taglio del braccio sinistro e della
del cadavere del IL carbonizzaZIne
(originariamente l'agguato aveva come unico destinatario i l IL), per impedirne l'identificaZIne, e le fasi dell'esecuZIne del stesso, caratterizzato da inconsueta delitto ferocia.
Pertanto, in tale riscostruZIne dei fatti trova adeguata motivaZIne sia il riconoscimento dell'aggravante della premeditaZIne che il diniego delle attenuanti generiche.
I l ricorso è, invece, fondato per quanto riguarda e i f el
B 210
l'omicidio in danno di RC GE.
Invero, CE MI si è sempre dichiarato innocente in relaZIne al delitto in esame. D'altra parte, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 47-48), le dichiaraZIni accusatorie dello SC sono ampiamente riscontrate per quanto riguarda il fatto oggettivo, ma non per quanto riguarda il coinvolgimento dell'attuale ricorrente. Anzi, le
dichiaraZIni confessorie del cugino CE PO
comelo scagionano. Vero è che tale circostanza,
rilevato dai giudici di merito, non ha rilevanza essendo in più occasioni emersa la tendenza di
CE PO a scagionare il cugino MI;
ma tale esatto rilievo porta ad escludere che l'accusa sia negativamente riscontrata, ma non consente di attribuire alle dichiaraZIni di CE PO un significato opposto a quello e valutare le stesse come riscontro positivo.
Si deve, pertanto, logicamente concludere che le dichiaraZIni di CE PO non hanno alcuna rilevanza né a favore né a carico del cugino
MI; con la conseguenza che a carico di quest'ultimo residuano solamente le dichiaraZIni
n dello SC, riscontrate solamente per quanto o i f l e
B
མེད མད པ སོ བའི བྱབས མཉ 211
oggettivo e non anche la riguarda i l fatto
riferibilità dello stesso all'attuale ricorrente.
Sicché, in applicaZIne dei criteri di valutaZIne
indicati dall'art. 192, comma 3°, C. P. P., le dichiaraZIni dello SC devono essere ritenute insufficienti per ritenere che il ricorrente abbia concorso a commettere il delitto in esame;
e "
quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata,
senza rinvio, nei confronti del ricorrente CE
MI, in ordine all'omicidio di RC
GE, per non avere commesso il fatto.
Per quanto riguarda le censure relative alla ritenuta responsabilità di CE MI per il delitto di associaZIne per delinquere, la Corte
Suprema osserva che logicamente i giudici di merito responsabilità desumendola non hanno ritenuto tale numerosi precedenti penali soltanto dai ma soprattutto dalla natura dei dell'imputato,
delitti commessi e dalla causale, di chiara matrice mafiosa, come il duplice omicidio di IL e AS,
per il quale l'imputato ha riportato condanna all'ergastolo, nel presente procedimento. I giudici di merito hanno anche valutato le lunghe e frequenti latitanze, taluna delle quali conseguente a n o rocambolesche evasioni, che presuppongono l'aiuto di i t c e
B 212
un'organizzaZIne in grado di fornire appoggi,
rifugi, danaro, armi € tutto quanto serve nella vita clandestina;
ed hanno valutato pure la costante
frequentaZIne di pericolosi pregiudicati.
Tale conclusione di responsabilità non può trovare ostacolo nell'eventuale assoluZIne che fosse stata pronunciata in una precedente fase del processo (poi annullata), essendo evidente che il giudice non trova limiti al suo potere di decidere liberamente,
fino alla formaZIne del giudicato;
e, d'altra parte "
sarebbe inutile qualsiasi annullamento, se nelle ulteriori fasi del giudiZI il giudice fosse tenuto a decidere conformemente alla sentenza pronunciata nella precedente fase, annullata.
Infine, deve essere disattesa la censura relativa alla carenza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche, già adeguatamente motivato dal giudice di primo grado con la
consideraZIne del comportamento processuale,
dell'appartenenza dell'imputato ad associaZIne
criminosa responsabile di gravissimi delitti, dei
precedenti penali e delle modalità di esecuZIne dei delitti 3 e deve essere anche disattesa la censura
relativa all'entità della pena inflitta, tenuto conto che per il duplice omicidio aggravato di cui en i f e e B 213
al capo d'imputaZIne prevista l a pena della pena inflitta dell'ergastolo e che la misura per il reato associativo è stata adeguatamente motivata con la consideraZIne della posiZIne
all'interno ricoperta dall'imputato dell'organizzaZIne criminosa.
Segue (22) CE MI segue (Avv. AR
ET)
1°) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivaZIne e/o manifesta illogicità della stessa ex art. 606, lett. e, C. P. P. in relaZIne
all'art. 526 C. P. P. del 1930 ed all'art. 192, C. P. P. vigente ed all'art. 416 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da difetto di logicità nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità di
MI CE per il reato di associaZIne per delinquere, basandosi esclusivamente sulle dichiaraZIni dello SC e su riscontri generici,
avendo la Corte di merito ritenuto riscontrate le
n dichiaraZIni del collaboratore di giustizia per il o i
f l e
B 214 fatto che alcuni imputati fossero stati precedentemente sottoposti a misure di prevenZIne,
e vi fossero tra gli stessi rapporti di parentela e di frequentaZIne.
Sicché non mancano solamente gli elementi per configurare l'associaZIne di tipo mafioso, ma qualunque associaZIne per delinquere, per affermare la quale il giudice avrebbe dovuto dimostrare, per partecipaZIne ad unaciascun imputato, la determinata associaZIne, il contributo, l'esistenza di qualche elemento che potesse consentire di individuare la condotta in concreto svolta dagli imputati all'interno del sodaliZI criminoso.
Infine, lamenta che la Corte di merito non abbia neppure accennato alla data in cui sarebbe stato perpetrato il reato associativo;
ed abbia ritenuto la continuaZIne, senza verificare se l'attuale contestaZIne rientrasse, dal punto di vista temporale, tra gli accadimenti per i quali era stato in precedenza già condannato.
Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno fondato la loro decisione su riscontri generici;
ma hanno valutato i numerosi precedenti n penali dell'imputato e sopratutto la natura @ la o fi e e B 215
causale dei delitti commessi, dai quali ha
logicamente desunto la partecipaZIne dell'imputato all'associaZIne per delinquere di cui si tratta.
Per quanto riguarda la sussistenza dell'associaZIne per delinquere è vero che la
sentenza impugnata non ne ha parlato allorché ha motivato la partecipaZIne dell'imputato all'associaZIne di cui si tratta (pag. 523); ma aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le dichiarazioni rese su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND,
da AT MA, е da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul SUO programma
delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Per quanto riguarda la condotta dell'imputato e il
contributo da lui apportato all'associaZIne per delinquere di cui si tratta, la Corte Suprema
osserva che i numerosi delitti che costituiscono il suo curriculum delinquenziale delineano con
sufficiente precisione il ruolo dell'imputato iore lf e B
5P!y!8022༡༢:77763*""", 216
all'interno dell'associaZIne stessa.
Infine, in sede di legittimità, non può essere preso in consideraZIne il dubbio sollevato dal sull'eventualità che l'attuale ricorrente rientrare, dal punto di vista contestaZIne possa temporale tra i fatti per i quali l'imputato sarebbe stato in precedenza condannato (condanna della quale non si indica neppure la data e il giudice che l'avrebbe emessa).
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
3°) Con il terzo motivo (relativo agli omicidi
LL) il ricorrente deduce l'omessa motivaZIne e/o manifesta illogicità della stessa ex art. 606, lett. e, C. P. P. in relaZIne all'art. 526 C. P. P. del 1930 ed all'art. 192, C. P. P.
vigente.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di
merito ha sorvolato sui legittimi dubbi e sospetti relativi alle dichiaraZIni dello SC derivanti dalle molte smentite e pochi riscontri.
Aggiunge che non vi è circostanza relativa al
duplice omicidio LL per la quale non siano emerse delle divergenze e contraddiZIni.
In particolare, le contraddizioni riguarderebbero o f l e
B 217
sia la causale riferita а sé stesso, che quella riferita a CE MI.
Discrasie si coglierebbero anche per quanto riguarda le armi utilizzate nel delitto (due MI e due fucili). In particolare, lo SC ha dichiarato che i MI con i quali avevano sparato espellevano i bossoli%3 mentre non era stato repertato alcun bossolo.
Aggiunge che la teste SS AN (che ha affermato di essersi trovata a 200-300 metri dal presunto luogo del duplice omicidio) ha dichiarato di non aver udito colpi di arma da fuoco (anche se poi ha inattendibilmente ritrattato tale deposiZIne).
Sottolinea che il collaborante ha reso dichiaraZIne contrastanti per quanto riguarda le autovetture utilizzate, i suoi passeggeri ed il luogo di commissione del delitto, oltre che la posiZIne degli esecutori (da un solo lato della strada ° da entrambi i lati) e la distanza da cui
sono stati sparati i colpi.
I l motivo è infondato. Per quanto riguarda l'attendibilità delle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia PE SC e
l'attendibilità della teste AN SS, n ro f e e B 218
sufficiente richiamare quanto detto sul punto a
proposito dell'analoga censura proposta da altro
difensore (Vedi ricorso dell'Avv. AN).
Per quanto riguarda il mancato rinvenimento, sul
luogo del delitto, di bossoli espulsi dai MI, è
sufficiente rilevare che tale elemento è stato preso in consideraZIne dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente osservato che non contrasta con le dichiaraZIni dello SC, tenuto conto, da
un lato, della "sconcertante superficialità con cui sono state condotte le indagini, che autorizza a ritenere che nessuno si sia curato di frugare, con
la dovuta attenZIne, tra le alte erbe, per
verificare la presenza di reperti%3B dall'altro, che le manipolaZIni delle località ove si consumano omicidi, proprio nel senso della raccolta dei
bossoli espulsi dalle armi omicide, non sono certo infrequenti e sono state accertate anche nel
presente procedimento".
Per quanto riguarda le autovetture utilizzate, i suoi passeggeri e la posiZIne degli esecutori
materiali del delitto (da un solo lato della strada o da entrambi i lati), la Suprema Corte osserva che
in sede di legittimità non è possibile procedere ad una nuova ed eventualmente diversa ricostruZIne dei on f l e B
' 219
fatti, ma soltanto al controllo della logicità della ricostruZIne operata dai giudici di merito e
limitatamente ai punti segnalati con i motivi di ricorso.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
4°) Con il quarto motivo (relativo all'omicidio
RC) il ricorrente deduce la violazione
dell'art. 606, comma 1°, lett. e, C. P. P. in relaZIne all'art. 192, commi 3° e 4°, C. P. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che, nel caso in esame, lo SC si pone in qualità di chiamante in reità, e che, quindi, le sue dichiaraZIni debbano essere valutate con maggior rigore rispetto alla chiamata in correità.
Lamenta che la Corte di merito abbia valutato come riscontri la certezza della sussistenza del fatto delittuoso, il fatto che i due (PO e Carmine
CE) erano anche a quel tempo in confidenza ed il numero dei colpi esplosi, indicativo della partecipaZIne al delitto di almeno 2 persone.
Inoltre, lamenta che la Corte di merito abbia sottovalutato la dissonanza tra il numero dei esecutori materiali ed il numero dei fucili impiegati e l'affermaZIne dello SC circa la vicinanza della casa del EL al luogo del м
. ер
В 220
delitto, mentre detta casa e sita su altra strada e si trova in una posiZIne dalla quale non possibile neppure una visione parziale dei punti di interesse.
Con successiva memoria il difensore Avv. AN
RI lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto attendibili le dichiaraZIni dello SC
relative all'omicidio Marchesano ed al duplice omicidio IL AS nonostante le provate condiZIni di salute che non gli avrebbero consentito di partecipare a tali delitti.
I l motivo di ricorso relativo all'omicidio
RC è fondato, come è stato dimostrato in occasione della trattaZIne del ricorso dell'Avv.
AN nell'interesse dello stesso imputato.
(23) CE PO (Avv. UI DO)
1° ) Il primo motivo, relativo all'irregolare costituZIne della Corte di Assise di LM, è stato già trattato (pagg. 70-83).
2°) ViolaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. del
1930 in relaZIne al duplice omicidio AS-IL.
A riguardo il ricorrente lamenta che i giudici di primo e di secondo grado non abbiano accolto l'ecceZIne di nullità della perizia (si tratta m or f l e B 221
della perizia Barbaro) espletata nel corso del
giudiZI di primo grado sia perché i periti non hanno dato avviso ai difensori del luogo e dell'ora in cui sarebbe avvenuta la riesumaZIne dei cadaveri, sia perché le operaZIni in Roma che
avrebbero dovuto essere eseguite in data 22/7/1993,
sono state invece espletate in data 23/7/1993, senza che di ciò fossero stati avvisati i difensori degli imputati.
Lamenta che la Corte di merito abbia motivato il rigetto dell'ecceZIne di nullità osservando che devono essere i difensori a rendersi parte diligente ed informarsi delle attività che di volta in volta debbono essere espletate dai periti%3B e sostiene che,
invece, i periti sono per legge tenuti a dare avviso ai difensori degli imputati delle operaZIni
peritali che di volta in volta devono espletare.
Precisa che dagli atti risulta che i periti hanno
avvisato solamente l'Avv. RI, difensore del
solo imputato CE Carmine e mai delegato dagli altri difensori, che le operaZIni del 22/7/1993 erano spostate al giorno 23/7/1993, mentre tale numerosi difensori degli avviso non hanno dato ai al difensore di CE altri imputati e neppure on PO. i f e e B 222
Aggiunge che non risulta dato avviso ai difensori del luogo ove sarebbe avvenuta la riesumaZIne dei cadaveri. Infatti, nel verbale del 25/6/1993 (pag.
14 della perizia) si dichiara che il 6/7/1993 vi sarebbe stata la riesumaZIne dei cadaveri, ma non
si indica né l'ora né il luogo in cui si sarebbe proceduto a tale adempimento. Del resto, nemmeno i periti sapevano dove erano tumulati i cadaveri,
tanto che hanno dovuto svolgere indagini ed
accertamenti tramite i Carabinieri di Gioia Tauro.
Lamenta che la Corte di Assise di LM abbia concesso ai periti una proroga, che, ai sensi dell'art. 316, comma 5°, C. P. P. del 1930, avrebbe
dovuto essere concessa dalla Corte di Appello.
Inoltre, lamenta che i giudici di merito abbiano dato credibilità alle dichiaraZIni di PE
SC, non evidenziando le numerose contraddiZIni
e falsità.
Indi, il ricorrente elenca alcune affermaZIni che sarebbero inverosimili o smentite da altre emergenze probatorie.
Il ricorrente sostiene che, anche a ritenere la
responsabilità di CE PO, non si può parlare di concorso nel duplice omicidio, ma semmai del
ам delitto di favoreggiamento. Lamenta mancanza di
р с е В 223
motivaZIne in ordine al diniego dell'attenuante della minima partecipaZIne e di quella di cui
all'art. 62 bis C. P..
Il motivo di ricorso è infondato. Come questa Corte
Suprema ha più volte affermato con riferimento all'art. 304-ter C. P. P- del 1930, in tema di perizia, il diritto dei difensori di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operaZIni peritali affinché possano assistervi,
soddisfatto con la notizia relativa all'iniZI delle operaZIni;
pertanto, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso,
venga omessa una ulteriore comunicaZIne circa il giorno e l'ora di prosecuZIne delle operaZIni
fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere informaZIni (Sent. di procurarsi le necessarie
24/7/1991, n. 7814).
Né può essere ravvisata alcuna nullità in conseguenza della concessione di una proroga ai periti, senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 316, comma 5°, C. P. P. del 1930. Invero,
la detta disposiZIne non prevede tale sanZIne;
e,
d'altra parte, trattandosi di formalità avente lo scopo di assicurare il sollecito svolgimento del e or procesSO, la sua inosservanza non rientra tra le f
e
B
ד… 224
nullità di ordine generale previste dall'art. 185
dello stesso codice.
Per quanto riguarda la valutaZIne delle
dichiaraZIni del collaboratore di giustizia,
richiesta dall'art. 192, comma 3, C. P. P., la Corte
Suprema osserva che spetta ai giudici di merito che,
nel caso in esame, vi hanno dedicato numerose pagine sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 15 e segg.). La
relativa motivaZIne è esente da vizi logici e giuridici;
e, quindi, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte. Del tutto infondata è la tesi del ricorrente secondo cui egli dovrebbe al massimo rispondere di favoreggiamento e non di concorso nel duplice omicidio. Il ricorrente non precisa a quale ipotesi di favoreggiamento faccia riferimento;
comunque, sia
il favoreggiamento personale che quello reale
presuppongono che il soggetto non abbia concorso а
commettere il reato. Nel caso in esame, il CE vi apportando un contributo causale ha concorso avendo procurato la presenza del notevolissimo,
IL nel luogo dove doveva essere ucciso.
Tale consideraZIne rende evidente non solo che la orm tf e e pr 225
condotta del CE stata correttamente qualificata come concorso nel duplice omicidio, ma
anche che correttamente non è stata riconosciuta l'attenuante della minima partecipaZIne, stante il rilevante contributo causale apportato dall'imputato alla consumaZIne del duplice omicidio.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente richiamare quanto detto a proposito dell'analogo motivo di ricorso di Gerace
MI.
3°) ViolaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. del
1930 in relaZIne all'art. 416 C. P..
A riguardo il ricorrente lamenta mancanza di motivaZIne in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 C. P. con riferimento a CE PO.
Sostiene che, per la Corte di merito, tale associaZIne esisterebbe solamente tra Gerace
PO e CE MI, dato che non è indicato alcun fatto o circostanza dalla quale desumere che i due siano associati con gli altri imputati%3B e "
quindi, mancherebbe il requisito del numero dei
partecipanti alla presunta associaZIne;
e mancherebbero anche gli altri requisiti, quali gli r o eventuali ruoli ricoperti, e quali reati avrebbero f e
B 226
commesso nel contesto del reato associativo.
I l motivo di ricorso è infondato. Invero, la sentenza impugnata non ha parlato della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associaZIne per delinquere allorché ha motivato la partecipaZIne di CE PO e CE MI
all'associaZIne di cui si tratta (pag. 523); ma
aveva adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le dichiaraZIni rese Su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND,
da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul Suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Resta in tal modo delineata una vasta associaZIne
per delinquere suddivisa in varie cosche, clan o famiglie, talvolta in lotta tra di loro%3B sicché la
tesi del ricorrente secondo cui i giudici di merito avrebbero ritenuto l'esistenza di un'associaZIne
per delinquere solamente tra CE MI e Gerace
n o PO è frutto di una incompleta lettura della i t c e
B 227
sentenza impugnata, limitata al punto in cui la
Corte di merito ha motivato la partecipaZIne dei due cugini MI e PO CE (pag. 523 della sentenza impugnata) all'associaZIne per delinquere di cui si tratta, sulla quale i giudici di merito si erano soffermati nelle pagine precedenti. Né manca
l'indicaZIne di fatti e circostanze da cui risultino rapporti di Gerace PO con altri imputati, dato che l'attuale ricorrente è stato ritenuto responsabile (in concorso con altri) del duplice omicidio LL e dell'omicidio di
RC GE, tutti di chiara matrice mafiosa.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
4°) ViolaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. del
1930 in relaZIne all'omicidio RC
GE.
A riguardo il ricorrente sostiene che, in merito a
tale delitto, lo SC parla de relato" e che gli stessi giudici di merito (Corte di primo e di
secondo grado) non credono alle dichiaraZIni dello
SC, tanto che hanno assolto EL PE,
indicato dal collaboratore come correo dei cugini n o i CE. f r e B
** 228
Aggiunge che le dichiaraZIni dello SC sono smentite dalla deposiZIne del teste Capitano
Galati, dalla perizia autoptica e dalla deposiZIne
del IA ZZ.
Lamenta che la Corte di merito non abbia motivato in ordine alle contraddiZIni evidenziate.
Infine, lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocaZIne e delle attenuanti generiche.
Il motivo di ricorso è infondato. Invero, dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 44-49) risulta che le dichiaraZIni dello Scriva sono ampiamente confermate per quanto riguarda il fatto oggettivo. Ma sono riscontrate anche per quanto attiene la partecipaZIne al delitto dell'imputato Gerace PO, avendo lo stesso reso ampia confessione, con l'indicaZIne
anche di una causale propria: infatti, l'imputato ha dichiarato di avere ucciso il RC per vendicarsi del fatto che costui 10 aveva fatto arrestare (circostanza, peraltro, positivamente riscontrata).
Pertanto, non ha fondamento la tesi difensiva,
secondo cui la condanna sarebbe fondata sulle on dichiaraZIni "de relato" dello SC, dato che, rfi e B 229
per quanto riguarda la partecipaZIne dell'attuale ricorrente al delitto in esame, vi è anche la confessione giudiziale dello stesso.
Nessuna censura merita il diniego dell'attenuante della provocaZIne, correttamente motivata con il rilievo che la detta attenuante non può sussistere,
quando "l'agente abbia a lungo meditato il Suo
delitto, mutando con la meditaZIne del delitto lo stato emotivo del fatto ingiusto altrui in aberrante e calcolato proposito vendicativo (Cass. Pen. Sez.
I, 28 luglio 1982, imputato Horvath)". Peraltro, lo
stesso ricorrente ha ammesso il suo proposito di vendetta che è uno stato psicologico certamente diverso dallo stato d'ira preso in consideraZIne
dall'art. 62, n. 2, C. P..
Infine, il diniego delle attenuanti generiche appare adeguatamente motivato con la consideraZIne
della natura del reato e dei precedenti penali.
(24) RI OM (Avv. Angelo ZZ)
I l ricorso proposto dall'Avv. Angelo Bruzzese
(congiuntamente per vari imputati) è stato già
esaminato assieme al ricorso di (17) Segue RE
OR (vedi retro, pagg. 181 e segg.).
e n i f r e
B 230
(25) GU LO, (14) RU CA, (21),
ME IO, (40) NO AT, (39) NO
CE, (38) NO OM e (42) SO PE
(Avv. AR ET)
1°) I l primo motivo di ricorso, relativo alla
irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi pagg. 70-83).
2°) Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l'omessa motivaZIne e/o manifesta illogicità della stessa ex art. 606, lett. e, C. P. P. in relaZIne
all'art. 526 C. P. P. del 1930 ed all'art. 192, C.
P. P. vigente ed all'art. 416 C. P..
A riguardo i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è viziata da difetto di logicità nella parte in cui ha ritenuto la loro responsabilità per il reato di associaZIne per delinquere, basandosi esclusivamente sulle dichiaraZIni dello SC e su riscontri generici, avendo la Corte di merito ritenuto riscontrate le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia per il fatto che alcuni imputati fossero stati precedentemente sottoposti a misure di prevenZIne, e vi fossero tra gli stessi rapporti di parentela e di frequentaZIne.
Sicché non mancano solamente gli elementi per n configurare l'associaZIne di tipo mafioso, ma o fi l e B 231
qualunque associaZIne per delinquere, per affermare la quale il giudice avrebbe dovuto dimostrare per ciascun imputato, la partecipaZIne ad una determinata associaZIne, il contributo, l'esistenza di qualche elemento che potesse consentire di individuare la condotta in concreto svolta dagli imputati all'interno del sodaliZI criminoso.
Infine, con riferimento specifico alla propria posiZIne, SO PE lamenta che la Corte di merito non abbia neppure accennato alla data in cui sarebbe stato perpetrato il reato associativo%3 ed
abbia ritenuto la continuaZIne, senza verificare se l'attuale contestaZIne rientrasse, dal punto di vista temporale, tra gli accadimenti per i quali era stato in precedenza già condannato.
Il motivo di ricorso è fondato solamente per quanto riguarda ME IO, come già è stato detto
trattando l'analogo ricorso proposto dall'Avv.
RI nell'interesse dello stesso imputato.
Invece, per quanto riguarda gli altri sei imputati il motivo di ricorso è infondato. Invero,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito non hanno fondato la loro
decisione soltanto su riscontri generici. Anzitutto,
n per quanto riguarda i tre NO, alle dichiaraZIni o f l e B 232
accusatorie dello SC si aggiungono quelle delle sorelle IA e EL ND e quelle di
AT MA. In tal modo le dette dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente;
sicché
gli ulteriori elementi valutati dai giudici di merito sono addirittura non necessari ai fini dell'a prova della responsabilità dei tre imputati.
Invece, per quanto riguarda GU, RU e Raso,
i giudici di merito hanno valutato anche i rapporti di frequentaZIne (oltre che di parentela) con
NE CE, NE CC ed altri personaggi le cui responsabilità in ordine a vicende di faida sono state giudizialmente accertate;
i loro rapporti di parentela con talune delle vittime cadute sul campo della guerra di mafia (tra cui gli genitori di taluno di essi); le lorostessi
frequenti latitanze;
il loro coinvolgimento in taluni dei numerosi omicidi legati alla faida;
le ripetute presenze in armi di tutti e tre gli imputati, sorpresi in atteggiamenti sospetti anche in tempi recenti, ed altri elementi. Dalla complessiva valutaZIne dei detti elementi i giudici di merito hanno logicamente desunto la conferma della dichiaraZIni accusatorie dei collaboratori di r giustizia. o f l e
B
גל - 233
Sicché la responsabilità dei ricorrenti di cui si tratta in ordine al delitto associativo è stata affermata dai giudici di merito nel rispetto delle disposiZIni di cui all'art. 192, comma 3°, C. P.
P..
Per quanto riguarda la sussistenza dell'associaZIne per delinquere, la sentenza
impugnata non ne ha parlato allorché ha motivato la partecipaZIne dei singoli imputati all'associaZIne
di cui si tratta (pagg. 499 e 511); ma aveva
adeguatamente motivato sul punto nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le
dichiaraZIni rese su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND,
da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui
suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul Suo programma
delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
Per quanto riguarda la condotta degli imputati ed il contributo da loro apportato all'associaZIne per delinquere di cui si tratta, la Corte Suprema
osserva che i numerosi delitti che costituiscono il f ee B
יר ; 234
loro curriculum delinquenziale delineano con
sufficiente precisione il ruolo di ciascuno di essi all'interno dell'associaZIne stessa.
Infine, in sede di legittimità, non può essere
preso in consideraZIne il dubbio sollevato dal ricorrente sull'eventualità che l'attuale contestazione possa rientrare, dal punto di vista temporale tra i fatti per i quali l'imputato SO
PE sarebbe stato in precedenza condannato
(condanna della quale non si indica neppure la data e il giudice che l'avrebbe emessa).
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso.
(26) GR OM (Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo di ricorso, relativo alla
irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi pag. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che la sentenza è
contraddittoria, perché basata, per un verso, sulle
dichiaraZIni accusatorie dello SC e della
ND; e, per l'altro, su elementi di riscontro r o f
e
B 235
estrinseci, individuati in una serie di gravi delitti di criminalità organizzata e rilevati attraverso una congerie di rapporti, coinvolgimenti,
frequentaZIni ed attività delinquenziali in concorso, rinvenibili anche attraverso i precedenti penali, le denunce di polizia, le misure di prevenZIne.
Sostiene che i precedenti penali non attestano
concorsualità delittuose, ma solo momentanee
devianze giovanili%3B e che dichiaraZIni accusatorie dello SC e della ND sono mere enunciaZIni nominative. Inoltre, le dichiaraZIni
della ND sarebbero palesemente la risultante di una reaZIne vendicativa e la derivata di sospetti per l'omicidio di IN LO, cognato della dichiarante.
Il motivo è infondato. Invero, basta a riguardo osservare che il ricorrente trascura di considerare che le dichiaraZIni dello SC hanno trovato riscontro in quelle delle sorelle Grazia е Carmela
ND, dalle quali risulta che l'imputato è
affiliato alla cosca CE.
Tali dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente;
quindi, il giudice di merito può correttamente e,
fondare su esse il suo convincimento di colpevolezza f
e e
B
sex p 236
dell'imputato.
Peraltro, i giudici di merito hanno valutato anche il curriculum delinquenziale dell'imputato e da esso hanno tratto conferma dell'appartenenza dello stesso alla cosca di tipo mafioso.
correttamente i giudici di merito hanno Pertanto,
attendibili le dichiaraZIni dei ritenuto collaboratori di giustizia, che non restano scalfite dai prospettati motivi di astio, che, peraltro riguarderebbero una sola delle sorelle ND.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la dell'art. 62 bis C. P.. Omessa violaZIne
motivaZIne.
A riguardo il ricorrente sostiene che manca la motivaZIne del diniego delle attenuanti generiche,
che avrebbero potuto essere riconosciute in base ai parametri usuali, per la giovane età del ricorrente,
il carico di famiglia, le condiZIni di vita individuali e sociali del medesimo.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di
prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una n o i f r e
B 237
diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate ○ prospettabili dalla difesa, ma è
sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P.. Nel caso in esame, la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente motivato l'eserciZI di tale potere discreZInale, facendo riferimento al tipo di reato ad ai precedenti penali degli imputati. Peraltro,
tale motivaZIne si aggiunge a quella contenuta nella sentenza di primo grado che ha preso in
consideraZIne il comportamento processuale,
l'inserimento in un'associaZIne criminale responsabile di gravissimi delitti e i precedenti penali dell'imputato; sicché non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(27) NA PE (Avv. NZ SE)
I l primo motivo di ricorso. relativo alla
1 ° )
irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi pag. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne. n o i f r e
B 238
Contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
A riguardo il ricorrente sostiene che le accuse dello SC e della ND si sono rivelate fallaci ed inattendibili. Infatti, gli stessi lo hanno accusato di fare parte dell'asserita cosca
CE, con il compito di esecutore di estorsioni ai danni di vari imprenditori del comprensorio%;B ma dalle accuse relative ai delitti-scopo estorsivi è
stato pienamente assolto, sicché è venuto meno il
contesto indiziario a base dell'accusa relativa al delitto associativo. Né può avere valore indiziante il fatto di essere genero di CE PE о le cosiddette frequentaZIni con altri coimputati,
trattandosi di sporadici e occasionali incontri nel centro urbano di ROrno.
Il motivo è infondato. Invero, non vi è alcuna nel fatto che 1'imputato sia stato contraddiZIne
assolto per alcuni reati fine e sia stato, invece,
ritenuto colpevole per il reato associativo.
Infatti, da un lato noto che per la configuraZIne di quest ultimo reato non è '
necessaria la consumaZIne di reati fine, essendo sufficiente un programma delinquenziale che li preveda. Dall'altro, dal punto di vista probatorio,
è noto che le dichiaraZIni dei collaboratori di n fi er B 239
giustizia devono essere valutati assieme ad altri
elementi di prova, sicché solamente in presenza di questi ultimi può essere affermata la responsabilità
della persona accusata dal collaboratore di giustizia.
Tali ulteriori elementi di prova possono essere
costituiti da dichiaraZIni di altre persone indicate nell'art. 192, commi 3° 4°, e C. P. P., dato che la citata disposiZIne non pone alcuna
limitaZIne a riguardo.
Nel caso in esame, le dichiaraZIni dello SC
hanno trovato riscontro nelle dichiaraZIni delle sorelle ND, oltre che in ulteriori elementi,
ritenuti inidonei dal ricorrente.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violaZIne del "ne bis in idem".
A riguardo il ricorrente sostiene che, sempre a
causa del rapporto di affinità con CE PE,
era stato condannato dal Tribunale di LM per associaZIne per delinquere;
che anche la nuova
condanna inflittagli nel presente processo ha lo
stesso contenuto, la stessa asserita societas sceleris, l'adesione allo stesso sodaliZI, il n vincolo con la stessa famiglia CE;
e che, quindi, i f
l e
B
* 240
ricorreva un tipico caso di 'ne bis in idem".
Il motivo di ricorso deve essere disatteso, non avendo il ricorrente minimamente specificato gli estremi della sentenza addotta a fondamento dell'eccepita preclusione.
(28) La RO AR (Avv. CE NA)
1°) Il primo motivo di ricorso, relativo alla irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi pag. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivaZIne in ordine all'affermaZIne
di responsabilità per i delitti contestatigli.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito non ha motivato in ordine ad alcuni punti segnalati con i motivi di appello: in particolare,
che non era emerso alcun elemento che autorizzasse l'affermaZIne della consapevolezza del La RO che altri viaggiasse sulla sua autovettura armato e che
avesse in animo un'aZIne di fuoco nei confronti dello SC;
che il La RO non nutriva alcun rancore verso lo SC, che mai in precedenza vi era stato attrito tra i due%; che mancava la prova di un preventivo appuntamento e, quindi, l'incontro era n i stato fortuito. f e e B 241
Aggiunge che manca un riscontro individualizzante alle dichiaraZIni dello SC. Ipotizza che il collaborante potrebbe aver colpito accidentalmente l'autovettura sulla quale viaggiava il solo La RO, ferendolo e che poi il collaborante, dopo avere appreso della morte dello ZI NE PE abbia DIE collegato i due fatti. Aggiunge che al momento in
cui quest'ultimo è stato colpito, lo SC era presso l'abitaZIne di tale CE AN in
ROrno, ove aveva trascorso la notte ed ove, al mattino aveva appreso la notizia. Inoltre, lamenta la mancata audiZIne della CE come teste allo scopo di confermare quanto dalla stessa dichiarato nell'ambito di un precedente dibattimento dichiarato nullo.
Sostiene che anche l'affermaZIne di responsabilità
per il reato di associaZIne per delinquere è basata
Su elementi di dubbia attendibilità, dato che la
Corte di merito ha considerato che il La RO
sarebbe l'autista del boss UM EL, ma ha tralasciato di considerare che 10 stesso è figlio della sorella dei fratelli EL;
ha considerato sintomatico il coinvolgimento dello stesso nella sparatoria del 6 gennaio 1983, ma ha omesso di n considerare che non sussistono elementi per io f c c A 242
affermare che lo stesso si sia lasciato coinvolgere consapevolmente in quei fatti.
Quanto alle dichiaraZIni del MA in ordine all'appartenenza del ricorrente all'associaZIne per delinquere sostiene che la Corte di merito ha omesso di considerare che la difesa ha prodotto documentaZIne attestante che il La RO, al momento della scarceraZIne, si è trasferito a Milano ed ivi si è dedicato ad una stabile attività lavorativa,
sicché nulla di conducente poteva dire il MA
nel 1988.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto riguarda la denunciata mancanza di riscontri individualizzanti, è sufficiente rilevare che nell'episodio il La RO è rimasto ferito;
e tale circostanza elimina ogni dubbio sulla sua presenza al volante dell'autovettura con la quale è stato commesso il reato in esame.
Quanto alla sua consapevolezza che il ES fosse armato ed avesse l'intenZIne di sparare;
trattasi di apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, essendo ragionevolmente fondata sulla causale del delitto, che traeva origine dal fatto che tale TA ST (appartenente al clan n SC) aveva accusato di furto uno dei CE in un o o
f l
e
B 243
processo celebratosi davanti al Tribunale di Vibo
Valentia.
Quanto alla mancata audiZIne della teste CE
AN, è sufficiente richiamare quanto è stato già
detto trattando il ricorso di EL UM;
e vi
è da aggiungere che non si vede quale rilevanz'a possa avere la detta deposiZIne in relaZIne al reato in esame (capo d'imputaZIne "A9").
Per quanto riguarda il reato associativo, la Corte
Suprema osserva che il trasferimento dell'imputato a Milano per ivi lavorare (se rispondente al vero), certamente deve essere ritenuto successivo ai fatti di cui si tratta, dato che è provata la sua presenza in ROrno con funZIne di autista del "boss"
EL UM.
D'altra parte la sua appartenenza al clan rosarnese
è stata adeguatamente motivata dai giudici di merito con le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia
AT MA, adeguatamente riscontrate dal coinvolgimento dell'imputato nella sparatoria del 6
gennaio 1983, nel corso della quale egli rimase ferito;
dal successivo omicidio di NE PE,
eseguito proprio per vendicare il suo ferimento;
e
dall'atteggiamento omertoso, tipico dei mafiosi,
и dallo stesso tenuto in tale occasione.
р Все 244
(29) La RO CE (32) ES TR IO
(Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo di ricorso, relativo alla irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi pag. 70-83).
2°) Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violaZIne dell'art. 584 C. P.. Omessa motivaZIne.
Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
Travisamento del fatto, anche con riferimento ai reati satelliti inerenti all'attentato a SC. Omesso esame di punti decisivi istruttori e probatori.
A riguardo i ricorrenti sostengono che, per
la loro l'omicidio di NE PE,
responsabilità છે affermata sulla base delle dichiaraZIni accusatorie di PE SC, la cui narraZIne sarebbe rimasta clamorosamente smentita da tutta una serie di emergenze di segno contrario,
che rivelano la sicura calunniosità delle accuse.
Esaminano le dichiaraZIni dello SC e mettono in evidenza le circostanze che rivelerebbero la falsità delle dette dichiaraZIni ed addirittura l'impossibilità che lo SC sia stato presente al
и fatto.
т с е В 245
A riguardo richiamano la deposiZIne della teste
CE AN, secondo la quale, nella notte antecedente al delitto NE, lo SC avrebbe dormito a casa di lei.
Il motivo è infondato. Invero, ai sensi dell'art.
C. P. P., 192, comma per ritenere l'a
,
°
responsabilità di un imputato sulla base delle
3
dichiaraZIni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso necessario che le dette dichiaraZIni siano suffragate da riscontri obiettivi.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicaZIne di tale principio, hanno adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità intrinseca delle dichiaraZIni rese dallo SC, valutando la spontaneità, la coerenza, la costanza, la precisione. I detti giudici hanno rilevato, inoltre,
che molto spesso le assoluZIni di persone accusate
dal collaboratore sono state conseguenza non dell'acquisiZIne di riscontri negativi, bensì dell'assenza di quelli positivi alle dichiaraZIni
accusatorie. Hanno, inoltre, osservato che, in quasi tutti i casi, le assoluZIni hanno riguardato avvenimenti non vissuti direttamente dallo SC, bensì appresi da altre persone, alle quali, n o fi e e B 246
doveva essere addebitata la evidentemente,
responsabilità per l'erroneità dei riferimenti.
Comunque, i giudici di merito hanno dedicato numerose pagine sia della di primo grado che di quella di appello alla valutaZIne
dell'attendibilità delle dichiaraZIni dello Scrivá,
dando esauriente risposta alle obieZIni delle
difese degli imputati (vedi retro, pagg. 15-20).
Per quanto specificamente riguarda l'omicidio di PE NE, è sufficiente richiamare quanto
è stato detto a proposito dei ricorsi presentati dai difensori di EL UM. Resta da aggiungere che correttamente i giudici di merito non hanno
attribuito rilevanza alla deposiZIne della teste
CE AN, la cui deposiZIne è in contrasto con le altre risultanze processuali, in base alle quali i giudici di merito hanno motivatamente ricostruito le fasi dell'omicidio in esame.
Pertanto, il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso.
3°) Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Illogicità manifesta.
A riguardo i ricorrenti sostengono che sentenza
viziata da inconcludenza degli elementi utilizzati r o f l e B 247
per affermare l'appartenenza di ES IO e La
RO all'associaZIne per delinquereCE
contestata.
Infatti, per il ES non possono avere valore probatorio i precedenti penali, tutti giovanili ed a carattere individuale;
né la vicenda delittuosa dell'omicidio NE decisamente contestata dalla difesa. Mentre per il La RO non possono esse re concludenti l'episodio relativo al porto di una
pistola, in ordine al quale l'imputato è stato
assolto perché l'arma era di tale Paladino;
né la vicenda di Casagrande, città della Puglia nella quale il La RO si era recato per un trasporto di mobili, che nulla aveva a che fare con un sequestro di persona, ipotesi dalla quale il La RO è stato
assolto.
Il motivo è infondato. Invero, bastara riguardal osservare che i ricorrenti trascurano di considerare le dichiaraZIni accusatorie dello SC e di Marasco Salvatore, per quanto riguarda la posiZIne
di La RO CE, e le dichiaraZIni dello
SC e delle sorelle IA e EL ND, riferibile é l a per quanto riguardaola posiZIne di ES TR v o r p ap IO. Da tali dichiaraZIni risulta l'appartenenza dei due imputati all'associaZIne per on ef e B 248
delinquere di cui si tratta. Le dichiaraZIni stesse si riscontrano reciprocamente;
e, quindi, il giudice di merito può correttamente fondare su esse il suo
convincimento di colpevolezza dei due imputati.
Sicché la responsabilità dei due imputati per il reato in esame non è stata affermata in base ai soli elementi indicati nel ricorso;
elementi che sono stati utilizzati dai giudici di merito, quali ulteriori elementi di riscontro delle dichiaraZIni
dei collaboratori di giustizia sopra citati.
in esame deve essere Pertanto, anche il motivo disatteso.
(30) MB OM (Avv. AR BE)
Con un unico motivo il ricorrente denuncia violaZIne di legge, sostenendo che i giudici di merito gli hanno inflitto tre anni di reclusione
"per la continuaZIne del delitto di associaZIne
per delinquere ascritto con l'identico reato per il quale ha riportato condanna definitiva in altri giudizi"; mentre egli non stato imputato né
condannato per il delitto associativo.
Aggiunge che ②I l'impugnata sentenza incorre in
evidente violaZIne di legge anche per non avere
proceduto all'assoluZIne dell'imputato in relaZIne n o efr e B 249
al capo 31, evidentemente insussistente.
Il motivo è fondato per quanto riguarda la condanna per il reato di associaZIne per delinquere. Invero,
a carico del MB non vi era alcuna imputaZIne
a riguardo, dato che il suo nome non figura né nel capo d'imputaZIne "49" né in quello "74", i soli capi d'imputaZIne che si riferiscono al reato di cui all'art. 416 C. P..
Naturalmente, non risultando alcuna imputaZIne а
riguardo a carico del MB, non può neppure risultare che egli abbia commesso tale reato;
sicché
la relativa condanna contenuta nella sentenza di appello deve essere annullata per non avere commesso il fatto e la relativa pena di anni tre di reclusione deve essere eliminata.
Peraltro, va precisato che, mancando un'imputaZIne
e, quindi, un fatto specifico cui riferire pronuncia ha l'assoluZIne stessa, la relativa valore meramente processuale.
Per quanto, invece, riguarda il reato di cui al
Capo d'imputaZIne "31", la Corte Suprema osserva che correttamente i giudici di appello hanno dichiarato estinto il reato, dato che non sussistevano gli estremi per una pronuncia più
ore favorevole ai sensi dell'art. 152 C. P. P. del 1930,
i f l e B 250
come risulta evidente dal fatto che il ricorrente aveva riportato condanna con la sentenza di primo grado.
(31) MA IO (Avv. UI Maria Bellantoni
e OM AR)
1°) Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicaZIne dell'art. 192, comma 3°, C. P. P. in relaZIne all'art. 606,
comma 1°, lett. b ed c, dello stesso codice.
A riguardo il ricorrente richiama i principi che regolano la valutaZIne delle dichiaraZIni rese dai soggetti indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 192 C. P. P. (in particolare la necessità della verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiaraZIni rese da tali soggetti dell'attendibilità estrinseca da effettuarsi mediante la ricerca di elementi di riscontro esterni) e sostiene che la responsabilità del
MA non avrebbe potuto essere affermata in base alle sole dichiaraZIni del collaboratore di giustizia, Scriva PE, prive di riscontri
esterni.
Aggiunge che ai giudici di secondo grado sono sfuggiti i rilevanti dubbi esternati dalla Corte di lfior e B
«!}un{?575?582833}n?7}!2203[#*#*JRAP**P*??༽ 251
Assise nella motivaZIne della sentenza di primo grado circa il tipo di armi adoperate, la causale
del duplice omicidio e la stessa presenza di più di due sicari sul luogo del delitto.
Infatti, il collaborante, SC PE ha riferito che sono stati adoperati due fucili e dué
MI; i primi due impugnati da EL PE e dal IN e gli altri due impugnati da lui stesso e dal MA. Ma dell'uso di tali MI non vi sono positivi riscontri in atti.
Per quanto riguarda la causale, il collaborante ne
ha indicato una che lo riguardava direttamente e che ha trovato riscontri esterni%3B ed ha poi indicato una ulteriore causale riferita a PE IR che avrebbe inteso prendere parte, attraverso propri emissari, all'agguato ai danni del IL, per punirlo di aver eseguito il sequestro del possidente
CE ST in pieno centro di Gioia Tauro, cioè
in territorio posto sotto la giurisdiZIne mafiosa del IR, senza averne ricevuto la preventiva autorizzaZIne. Il desiderio di vendicare l'affronto aveva, quindi, indotto costui a dare incarico a
MA IO di contattare lo SC e di partecipare all'omicidio grazie al quale egli avrebbe riaffermato il proprio prestigio mafioso eefine
B 252
gravemente leso dall'aZIne delittuosa perpetrata dal IL. Tale ulteriore causale era stata ritenuta dal giudice di primo grado compatibile ma non positivamente riscontrata.
Aggiunge che, mediante l'assoluZIne di IR
PE dai reati in esame da parte del giudice di primo grado (non impugnata dal P. M.), è venuta a
cadere definitivamente l'anzidetta causale.
Infine, il ricorrente sostiene che la Corte di primo grado aveva rilevato che la stessa presenza di più di due sicari sul luogo del delitto non
riscontrata.
Aggiunge che nessun riscontro può essere ricavato dalle dichiaraZIni rese dall'amante del
(SS AN), dato che la stessa collaborante nulla ha saputo attestare in ordine alla partecipaZIne del MA al delitto di cui si
tratta.
Conclude l'accusa si fonda unicamente sulle dichiaraZIni del chiamante in correità; 8, quindi,
il MA avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto.
Il motivo è infondato. Invero, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza dove è
sinteticamente riportata la motivaZIne della n eefi
B 253
sentenza impugnata, i giudici di merito hanno adeguatamente e correttamente motivato sulla responsabilità penale anche di MA IO,
mettendo in evidenza che le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia PE SC hanno trovato numerose conferme nei risultati dell'istruttoria espletata ed in particolare nelle deposiZIni della teste AN SS (vedi retro,
pagg. 49-56)..
Quanto all'attendibilità delle dichiaraZIni rese dallo SC e dalla SS, la Corte Suprema Osserva che la relativa valutaZIne spetta ai giudici di merito, che vi hanno dedicato numerose pagine sia della sentenza di primo grado che di quella di appello (vedi retro, pagg. 15-20). Tale
motivaZIne è esente da vizi logici e giuridici%3B e,
quindi, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
I giudici di merito non hanno mancato di rilevare che la partecipaZIne di MA IO al delitto in esame " è caduta sotto la diretta perceZIne dello SC e della stessa SS per l a parte relativa alla fase organizzativa dell'agguato.
Circa l'eccepita mancanza di riscontri positivi on r ef e B
יזי 254
all'impiego anche di due MI (oltre che di due fucili) nell'esecuZIne del delitto, la Corte
osserva che si tratta di elemento neutro che non
conferma, ma neppure smentisce le dichiaraZIni del che hanno avuto altri riscontri collaborante,
positivi.
Per quanto riguarda l'assoluZIne di IR
PE, che avrebbe fatto venir meno la causale
attribuita allo stesso tramite MA IO, la
Corte Suprema osserva che la tesi non può essere condivisa, perché l'assoluZIne del IR non ha trovato fondamento nell'estraneità dello stesso al delitto, bensì nel dubbio che il IR NT
(menZInato dal MA allo SC) non fosse la persona assolta in questo procedimento penale, ma il fratello RO, oggi deceduto, ma vivente all'epoca dei fatti e capo del sodaliZI criminoso.
Pertanto l'assoluZIne di IR PE non ha alcuna rilevanza.
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivaZIne
(art. 606, comma 1°, lett. e, C. P. P.) in relaZIne
ai reati di cui ai capi A (delitto di duplice omicidio ai danni di IL LO e di AS
RD) B e C (connessi reati di detenZIne e
f l e B
20000 255
porto abusivi di armi da guerra).
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di risultanzeAssise di Appello ha travisato le processuali, affermando che la stessa motivaZIne
dei giudici di primo grado non consentiva dubbi per quanto riguarda MA IO. In tal modo avrebbe travisato le risultanze processuali, dando per riscontrate "ab externo" le mere accuse del chiamante in correità, non avallate dal benché
minimo elemento di prova.
Lamenta, infine, che la Corte di Assise di Appello abbia ritenuto che qualunque dubbio sul ruolo e
sulla presenza del MA per l'esecuZIne
materiale del delitto non avrebbe ma consentito la tenuta del restante impianto accusatorio". Mentre secondo i principi in materia, la mancanza di
riscontri a carico del MA non implica la "non tenuta" del restante impianto accusatorio nei confronti di altri incolpati, ove a carico dei medesimi le dichiaraZIni del coimputato (lo SC)
siano state riscontrate ab externo.
Anche tale motivo di ricorso @ infondato. Invero,
trattando il precedente motivo, è stato rilevato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione in ordine all'attendibilità de l n fi e e B 256
collaboratore di giustizia. PE SC, e della teste AN SS, peraltro, riscontrate in relaZIne a varie circostanze di fatto. Né la sentenza impugnata può essere ritenuta viziata da carenza di motivaZIne o illogicità, per еболии панбо il fatto che i giudici di appello (✓valutando) le ta rova prove già valutate dai giudici di primo grado) p ap abbiano superato il residuo margine di dubbio primi ك ي e rilevato dai giudici di primo gradu, che, peraltro, ف e en resion zi ofre ppprovate 10 hanno qualificato "particolarmente esiguo". tep c in
Invero, la valutaZIne della prova spetta al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità
di questa Corte Suprema, quando sia, come nella specie, adeguatamente motivata.
(31) Segue: MA IO (Avv. OM
AR)
1 ° ) Il primo motivo di ricorso, relativo alla irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi pag. 70-83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viZI di motivaZIne in ordine all'affermaZIne di concorso nel responsabilità del ricorrente per e reati connessi. duplice omicidio LL
e ViolaZIne dell'art. 192 C. P. P.. in f e e B 257
A riguardo [] ricorrente sostiene che la Corte di
Assise di Appello non ha fatto corretta applicaZIne
dell'art. 192 C. P. P., in quanto non ha tenuto inattendibilità delle dichiaraZIniconto della dello SC, risultante dal fatto che varie persone.
dallo stesso accusate sono state poi assolte, perché le accuse sono risultate inaffidabili. Aggiunge che il detto collaborante ha ritrattato varie volte le
accuse, ammettendone la falsità; e che la teste
SS, utilizzata come "riscontro oggettivo" delle dichiaraZIni del collaborante, ha più volte smentito quest'ultimo.
Per quanto riguarda specificamente il duplice omicidio di IL LO e AS RD, il ricorrente sostiene che la Corte di Assise di LM,
su conforme richiesta del P. M., lo aveva assolto e
che la Corte di Assise di Appello ha travisato i
fatti per giustificare in qualche modo la condanna.
Sostiene che con lettera 21-25/8/1984, lo SC ha escluso la responsabilità sua e del MA%3B che
manca del tutto la causale omicida non avendo il
MA alcun interesse personale ad uccidere
IL LO e AS RD e non potendosi neppure ipotizzare che egli ( (descritto dallo SC
dalla stessa Corte come una stella di prima e f e e B 258
grandezza del firmamento mafioso) si sia prestato ત
fare il killer prezzolato.
Inoltre, sostiene che la Corte di merito ha travisato le risultanze della prova generica che lungi dal confermare la versione dei fatti riferita dallo SC, la escluderebbero indiscutibilmente.
Infatti, le regioni anatomiche attinte dai colpi escludevano che le due vittime fossero state colpite mentre erano a bordo dell'autovettura BMW, come riferito dal collaborante;
le armi usate erano state due fucili a canna lunga e non anche il MI (come asserito dallo SC), tenuto conto delle lesioni riscontrate e della tipologia dei proiettili repertati;
la morte del IL era stata istantanea e, quindi, lo stesso non avrebbe potuto, una volta
colpito aprire lo sportello e mettere fuori il piede destro, come riferito dallo SC%; infine il
IL non ha messo fuori il piede destro, ma l'intero corpo era scivolato fuori dell'auto, come risulterebbe dai rilievi fotografici.
Pertanto, la condanna del MA risulterebbe in violaZIne dell'art. 192 C. P. P..
I l motivo di ricorso è infondato. Invero, Come
risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pagg. 15-20) i giudici di n o i f l
e
B 259
merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla valutaZIne delle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia PE SC, dedicandovi numerose pagine sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, nelle quali si sono soffermati anche sulla ritrattaZIne contenuta nella lettera
26/8/1984 indirizzata dallo SC al Dott. NI
Calarco, nella sua qualità di Direttore responsabile del quotidiano "Gazzetta del Sud", ed hanno spiegato i motivi della sua irrilevanza
Quanto ad altra lettera che 10 SC avrebbe inviato allo stesso Dott. Calarco il 21/25 agosto 1984. la Corte Suprema rileva che la stessa non e e t e a n v o sulta puntualmente citata, non risulta che sia o ri r e p
. v eap ygren o c v a stata sottoposta all'esame dei giudici di merito e, int comunque, essendo stata scritta qualche giorno prima della lettera sulla quale si sono soffermati giudici di merito ed avendo analogo contenuto,
appare evidente che possono valere per la stessa le medesime consideraZIni svolte dai giudici di merito per la lettera 26 agosto 1984 (vedi sentenza
impugnata, pagg. 110 e segg.). infondata ed apodittica Epoi oीं Assolutamente
del ricorrente secondo cui l'affermaZIne
n mancherebbe del tutto la causale omicida, non avendo o r f e e B 260
interesse personale ad uccidere il il MA
IL ed il Naso. Invero, i giudici di merito hanno ampiamente motivato il loro convincimento che quest'ultimo sia stato ucciso solamente perché si trovava accanto al IL, al momento dell'agguato;
ed hanno anche dimostrato, nel MA, una
causale risalente al IR, per quanto riguarda l'uccisione del IL.
D'altra parte, in sede di legittimità, non possibile procedere ad una nuova ed eventualmente
diversa ricostruZIne del fatto, alla quale non vengono mosse fondate censure di illogicità. Basta a riguardo rilevare 1 l'assoluta infondatezza del rilievo secondo cui il IL, una volta colpito,
non avrebbe potuto aprire lo sportello e mettere
fuori il piede destro;
essendo evidente che se la
lesione riportata era di natura tale da non consentire più alcun movimento del corpo, il Filleti rovate n o s on ben puo p ti ap a deve aver aperto lo sportello e messo fuori il piede е op евно м f in сор destro prima di essere colpito, così come ritenuto
dai giudici di merito. Sicché la censura, prima ancora che totalmente infondata, appare assolutamente non pertinente.
Pertanto, anche il motivo in esame deve essere c disatteso. e rf e B 261
3°) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia viZI di motivaZIne in ordine alla mancata assoluZIne dall'imputaZIne di cui all'art. 416 C.
P., perché il fatto non sussiste 0 per non averlo
commesso.
A riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di
Assise di Appello abbia affermato la sua appartenenza al sodaliZI MA-GO, in base ai suoi precedenti penali e giudiziari;
ed osserva
in contrario che i detti precedenti non danno alcun
contributo all'accusa, dal momento che non esiste alcuna correlaZIne logica o fattuale che leghi il
MA al sodaliZI crimino50 ipotizzato in sentenza.
Anche il richiamo alla misura di prevenZIne
applicatagli in epoca remota non può costituire
adeguata motivaZIne, dato che il detto provvedimento scaturisce normalmente dai meri sospetti e non da prove certe, che, viceversa,
devono essere indicate nel caso di condanna penale.
Infine, lamenta carenza di motivaZIne per quanto attiene alla ritenuta partecipaZIne del Mammoliti
all'associaZIne per delinquere sino al 5/4/1983. detenuto ininterrottamentebenché egli fosse
dall'anno 1980, epoca in cui venne arrestato per ine f l e B 262
espiaZIne di pena. dopo essersi spontaneamente costituito ai Carabinieri di Reggio Calabria.
I l motivo di ricorso è infondato. Invero, il ricorrente trascura di considerare le dichiaraZIni
accusatorie dello SC, dalle quali risulta che l'imputato è affiliato alla cosca mafiosa MA-
GO. I precedenti penali e giudiziari dell'imputato sono stati richiamati come elementi di riscontro, che confermano le dichiaraZIni del collaborante. Anzi, la Corte Suprema rileva che i giudici di merito hanno valutato tutta la condotta di vita dell'imputato, come risulta dalle pagine 501
e 502 della sentenza impugnata, dove è richiamata anche la pagina 670 (e sarebbe stato opportuno richiamare anche le pagine successive) della sentenza di primo grado. Una condotta di vita che ha portato la famiglia dell'imputato ad una ricchezza
"miliardaria", "partendo da umili e poverissime origini", "grazie all'acquisiZIne per prezzi irrisori, in proprietà o in affitto, di gran parte
degli oliveti di Castellace e delle zone contigue,
alla costruZIne di palazzi, all'acquisiZIne di terreni destinati ad insediamenti turistici acquisiZIni condotte con metodi tipicamente ogni mafiosi. realizzate attraverso minacce di f e e B 263
intimidaZIni verbali ai genere: dalle danneggiamenti, agli attentati alla vita dei pochi che hanno avuto il coraggio di resistere". I giudici di merito hanno valutato anche la lunga latitanza, oltre che l'irreperibilità, trascorsa in compagnia di GO OM, altro affiliato alla Cosca
mafiosa, denominata, appunto "MA-GO".
In tale contesto, si inquadrano i precedenti penali e giudiziari dell'imputato, che vengono a confermare alcuni episodi di una condotta di vita, dalla quale i giudici di merito hanno desunto elementi di riscontro alle dichiaraZIni accusatorie rese dallo
SC.
Le conclusioni di colpevolezza alle quali sono
pervenuti i giudici di merito con motivata valutazione, esente da vizi logici e giuridici, non possono essere scalfite dalla circostanza della detenZIne dell'imputato nell'ultimo periodo,
essendo noZIne di comune esperienza che la in assoluto one condiZIne di detenuto non impedisce/di mantenere on ovate spite rapporti con gli associati ancora in libertà. h ppp
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
4°) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche. n i f l e
B 264
A riguardo i] ricorrente sostiene che la Corte di merito ha irrogato una pena eccessive e. senza ingiustamente negato le alcuna motivaZIne, ha attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere riconosciute dichiarate prevalenti sulle aggravanti per le condiZIni di salute del
ricorrente e per l'esigenza di mitigare la pena.
Con successiva memoria il difensore AVV. RL Taormina insiste sull'illegalità della motivaZIne
della sentenza impugnata, sull'inattendibilità delle dichiaraZIni dello SC, sulla mancanza di riscontri positivi e sulla presenza di riscontri negativi, che smentirebbero le dichiaraZIni dello
SC.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate 0 prospettabili dalla difesa, ma sufficiente che indichi i motivi per i quali non
ritiene di esercitare il potere discreZInale e n i f e e B 265
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P. Nel caso in esame. la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento al tipo di reato ad
ai precedenti penali degli imputati.
Anche l'entità della pena appare adeguatamente motivata con il richiamo all'art. 133 C. P. che indica i criteri della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, entrambe prese in consideraZIne dai giudici di merito. Sicché non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(32) ES TR IO (Avv. NZ
SE)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di (29) La Rosa Francesco, è stato
già trattato (vedi retro, pagg. 244 e segg.).
(33) PA OM (Avv. NZ SE)
1° ) I l primo motivo di ricorso, relativo alla.
irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-
83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne. n o
i f
r e
B 266
Contraddittorietà.
A riguardo il ricorrente sostiene che mancano riscontri idonei a confortare l'accusa nei confronti del PA. Non possono essere ritenuti tali né i precedenti penali e le denunce, che attesterebbero
soltanto momentanee devianze minorili del PA.
Aggiunge che l'accusa del collaborante, SC, una mera indicaZIne nominativa, che non può avere valore probatorio, perché il detto collaborante ha accusato il PA anche dell'omicidio in danno di La
MA, rivelatasi priva di attendibilità, tanto che il PA è stato assolto da tale imputaZIne in sede istruttoria.
Il motivo è infondato. Invero, basta a riguardo
Osservare che il ricorrente trascura di considerare che le dichiaraZIni dello SC hanno trovato riscontro in quelle di Salvatore Marasco, dalle
quali risulta che l'imputato è affiliato al clan
rosarnese.
Tali dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente;
e, quindi, il giudice di merito può correttamente fondare su esse il suo convincimento di colpevolezza dell'imputato.
I giudici di merito hanno. inoltre. valutato
precedenti penali dell'imputato ed hanno desunto 267
dagli stessi ( @ soprattutto dalla loro natura dalla loro causale) ulteriori elementi di conferma dell'appartenenza dell'imputato all'associaZIne per delinquere di cui si tratta.
L'eventuale assoluZIne dell'imputato da taluno dei reati fine non ha alcun rilievo, dovendosi attribuire non alla falsità dell'accusa del collaborante, bensì alla mancanza di adeguati elementi di prova che ne confermassero
192, comma 3°, l'attendibilità, ai sensi dell'art.
C. P. P..
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
(34) CE TO (Avv. Annunziato Santoro)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di (18) Di MA PE, stato già trattato (Vedi retro, pagg. 192 e segg. ).
(35) CE CC (Avv. Annunziato Santoro)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di (1) CE PE, e stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 87 e segg.).
(36) CE NZ (Avv. Annunziato Santoro)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche 268 nell'interesse di ( 1 ) CE PE, stato gia trattato (Vedi retro, pagg. 87 @ segg.).
(37) IR PE (Avv. Annunziato Santoro)
1°) violaZIne dell'art. 475, n. 3, C. P. P. in relaZIne all'art. 416 C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
A riguardo il ricorrente sostiene che l'assoluZIne
dall'imputaZIne del duplice omicidio IL AS
avrebbe dovuto comportare l'assoluZIne anche
P..dall'imputaZIne relativa all'art. 416 C.
Aggiunge che non si può accettare la presunZIne che mafioso sia uguale ad associato, e capo di una cosca mafiosa sia uguale a capo di un'associaZIne
mafiosa, essendo necessario per la sussistenza del reato associativo la formaZIne di un vincolo continuativo di tre o più persone allo SCOPO di commettere una serie indeterminata di delitti, con predisposiZIne comune dei mezzi occorrenti per la realizzaZIne di רוט programma delinquenziale e la
consapevolezza di ciascuno di far parte di un sodaliZI criminoso. Lamenta che i giudici di di secondo grado, senza prendere in esame i motivi di appello, abbiano confermato il teorema secondo il quale essere саро nn i f l e B 269
di una COSCA mafiosa e sufficiente per essere condannato per il reato associativo;
che i detti giudici abbiano fatto riferimento a faide come quella IR-FE ovvero all'omicidio di tale
FR AT, omettendo di evidenziare che per tali delitti non era stato emess0 neanche una
informaZIne di garanzia.
I l motivo è infondato. Invero, la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associaZIne
per delinquere nel punto in cui si occupa della
responsabilità dell'imputato (pag. 502); ma aveva
adeguatamente motivato a riguardo nelle pagine precedenti (pagg. 492/297), esaminando le
dichiaraZIni rese su tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND,
da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito
sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul SUO programma
delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
D'altra parte, l'assoluZIne dall'imputaZIne di un reato fine (nella specie i l duplice omicidio f
e e
B 270
LL) non comporta l'assoluZIne
reato associativo. dall'imputaZIne relativa al
Infatti, per la configuraZIne di quest'ultimo reato, non સો necessaria la consumaZIne di reati fine, ma soltanto l'esistenza di un programma delinquenziale che la preveda.
D'altra parte, la detta assoluZIne è stata determinata non dalla falsità della chiamata in correità da parte dello SC, ma dalla mancanza di riscontri e da dubbi che riguardano esclusivamente tale delitto.
Per quanto riguarda, invece, il reato associativo,
le dichiaraZIni dello SC hanno trovato riscontro in quelle di altro collaboratore di giustizia (AT MA), che ha segnalato il ruolo di capo dei capi", ricoperto dall'imputato.
Tali dichiaraZIni si riscontrano reciprocamente;
quindi, il giudice di merito può correttamente e,
fondare Su esse il suo convincimento di colpevolezza dell'imputato.
I giudici di merito hanno. inoltre, valutato
precedenti penali dell'imputato ed hanno desunto dagli stessi ( e soprattutto dalla loro natura e
dalla loro causale) ulteriori elementi di conferma dell'appartenenza dell'imputato all'associaZIne per n eefro
B 271
delinquere di cui si tratta.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
2°) violaZIne dell'art. 475, C. P. P. in relaZIne
all'art. 62 bis C. P. per mancanza assoluta di motivaZIne.
A riguardo il ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano negato le attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali e senza
considerare il comportamento processuale dell'imputato, la sua tarda età ed i gravi motivi di salute, rilevabili dall'abbondante documentaZIne
prodotta.
Il motivo è infondato. Invero, l'art. 62-bis C. P.
prevede il potere discreZInale del giudice di
prendere in consideraZIne altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice,
qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuZIne della pena.
Ne consegue che il giudice di merito non ė tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate 0 prospettabili dalla difesa, ma sufficiente che indichi i motivi per i quali non
ritiene di esercitare il potere discreZInale
attribuitogli dall'art. 62-bis C. P..
e Nel caso in esame. la Corte di Assise di Appello ha w f e e
B 272
adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti
generiche, facendo riferimento al tipo di reato ad
ai precedenti penali degli imputati. Peraltro, tale
motivaZIne si aggiunge a quella contenuta nella sentenza di primo grado, che ha considerato il
comportamento processuale, l'inserimento in un'associaZIne criminale responsabile di gravissimi delitti e i precedenti penali dell'imputato. Sicché
non sussiste il denunciato viZI di legittimità.
(38) NO OM (Avv.ti MA Santambrogio e
IO AN)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di (4) RE OM, è stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 99 e segg.).
(38) NO OM, segue (Avv. AR ET)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche
nell'interesse di (25) GU LO, e stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 231 e segg.).
(39) NO CE (Avv.ti MA Santambrogio e
IO AN)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di (4) RE OM, è stato gia r e fi
e e
B 273
trattato (Vedi retro, pagg. 99 e segg.).
(39) NO CE, segue (Avv. AR ET)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche
nell'interesse di (25) GU LO, è stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 231 e segg.).
(40) NO AT (Avv.ti MA Santambrogio e
IO AN)
congiuntamente anche I l ricorso, proposto nell'interesse di (4) Arena OM, è stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 99 e segg.).
(40) NO AT, segue (Avv. AR ET)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di (25) GU LO, è stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 231 e segg.).
(41) Rao Gaetano
(Avv.ti MA Santambrogio e IO AN)
I l ricorso, proposto congiuntamente anche nell'interesse di ( 4 ) RE OM, રે stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 99 e segg.).
n eefi
B 274
(42) SO PE (Avv. AR ET)
I l ricorso. proposto congiuntamente anche nell'interesse di (25) GU LO, è stato già
trattato (Vedi retro, pagg. 231 e segg.).
(43) GO OM (Avv. PE OT)
Con un unico motivo il ricorrente denuncia carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 416 C. P., dopo che nello stesso processo era stato assolto con le sentenze di primo e di secondo grado, poi annullate per vizi di forma.
Sostiene che non sussiste assolutamente nulla negli che possa giustificare atti del processo responsabilità penale del l'affermaZIne della
GO per il reato di associaZIne per delinquere di cui all'art. 416 C. P. 3 e che lo stesso è stato condannato in assenza del compendio indiziario richiesto dall'art. 192, comma 1 . C. P. P., che disciplina la valutaZIne della prova. Lamenta che la Corte di Assise di Appello abbia omesso di motivare in merito alle censure mosse com i motivi di appello alla sentenza di primo grado.
Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto la sua responsabilità per "continuaZIne" nel reato
- 275
indicare alcun elemento nuovo, ma associativo. senza
riferimento solamente a stantii farelimitandosi a
precedenti penali а condotte che, comunque.
oggetto di giudicato con la avevano formato precedente sentenza del 20/6/1970 della Corte di
Assise di LM.
Aggiunge che il matrimonio tra MA IO
(fratello di IO) e GO LA (sorella di
OM) non poteva essere posto a base della
condanna, trattandosi di elemento irrilevante ed in ogni caso risalente a trent'anni addietro, e cioè ad epoca anteriore alla prima condanna. Anche il riferimento alla contiguità di vita e di rapporti delinquenziali tra i due imputati (MA-GO)
era mutuato dalla misura di prevenZIne che era stata irrogata nel lontano 1970.
Inoltre, sostiene che il richiamo ad altra imputaZIne per associaZIne per delinquere pendente contro di lui non può avere rilievo, perché trattasi di procedimento sub iudice e, comunque, relativo a impugnata si fatti del 1992, mentre la sentenza
riferisce a fatti fino al 5/4/1983.
Infine, sostiene che lo SC può essersi indotto a generiche affermaZIni nei confronti del GO,
indicandolo apoditticamente quale appartenente al n o i f l e
B 276
presunto sodaliZI criminoso. proprio perché il collaboratore era a conoscenza che nel lontano 1970
era stato condannato per reato associativo.
Il ricorso è infondato. Invero, i giudici di merito sono pervenuti all'affermaZIne di responsabilità
del'imputato per il delitto di cui all'art. 416 C. P. nel rispetto dei principi dettati dall'art. 192
C. P. P.. D'altra parte, il fatto che un dato elemento probatorio sia stato valutato negativamente in una precedente pronuncia giudiziaria, non
impedisce che sia successivamente valutato
diversamente unito ad altri elementi di prova, che ne chiariscono il significato e ne corroborano il valore.
Vero è che il matrimonio tra due soggetti dà
origine ad una famiglia (l'art. 29, comma 1° della
CostituZIne fa riferimento. appunto, alla famiglia
"fondata sul matrimonio"); ma è anche vero che i
giudici di merito non hanno fatto riferimento solamente al matrimonio tra MA IO
(fratello di IO) e GO LA (sorella del
ricorrente); ma hanno valutato tutta la condotta di vita dell'imputato, ponendola in relaZIne con
quella di MA IO, come risulta dalle pagine 501 e 502 della sentenza impugnata. Una n o i م
ن
f l e B མ་ར
ན
277
condotta di vita fatta anche di lunga latitanza,
oltre che di irreperibilità in compagnia di deiMA IO. e ricca di episodi, alcuni quali confermati da provvedimenti giudiziari significativi dell'appartenenza ad una cosca mafiosa
(basti a riguardo citare la sentenza 20/6/1970 della
Corte di Assise di LM di condanna di entrambi i detti imputati per i reati di associaZIne per delinquere e di estorsione).
In tale contesto non è illogico attribuire al
matrimonio di cui sopra, oltre alla funZIne
menZInata nel citato articolo della CostituZIne
(fondare una famiglia come "società naturale"),
anche quella di rafforzare i legami illeciti tra due
"famiglie mafiose" (MA e GO), con la creaZIne di una 'cosca", che da quei soggetti trae la sua denominaZIne.
Comunque, gli elementi sopra considerati non sono i
soli a carico dell'imputato, ma sono stati valutati dai giudici di merito quali altri elementi di prova" idonei ཞ confermare le dichiaraZIni
accusatorie del collaboratore di giustizia PE
SC come richiesto dall'art. 192. comma 3°, C.
P. P..
e Infine. l a Corte Suprema Osserva che anche il n i
f e e
B 278
prendere in consideraZIne accuse di associaZIne
per delinquere pendenti nei confronti dell'imputato per fatti relativi al 1992 non è illogico, perché
tali accuse possono contribuire a rendere attendibili le accuse relative al periodo precedente, oggetto del presente procedimento.
Pertanto, il motivo in esame deve essere disatteso.
(44) SI VA (Avv. NZ SE)
1°) Il primo motivo di ricorso, relativo alla irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-
83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violaZIne dell'art. 416 C. P.. Omessa motivaZIne.
Contraddittorietà.
A riguardo il ricorrente sostiene che non sono emersi elementi in ordine alla sussistenza di un vincolo associativo, che avrebbe potuto ricorrere nel quadro di una serie di delitti-scopo consumati assieme ai presunti correi.
I l motivo e infondato. Invero, la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associaZIne
per delinquere nel punto in cui si оссира della f a
c e
B 279
responsabilita dell'imputato (pag. 522); ma aveva adeguatamente motivato a riguardo nelle pagine precedenti (pagg. 492/297). esaminando le
dichiaraZIni rese SU tale associaZIne da PE
SC, dalle sorelle IA e EL ND,
da AT MA, e da altri collaboratori di giustizia, i quali hanno dettagliatamente riferito sull'esistenza dell'associaZIne per delinquere, sui suoi associati, sulla sua organizzaZIne, sulle regole che la disciplinavano, sul Suo programma delinquenziale, sui delitti dalla stessa commessi,
ecc..
D'altra parte, per la configuraZIne del reato
necessaria la consumaZIne diassociativo non reati fine, ma soltanto l'esistenza di un programma delinquenziale che la preveda.
Per quanto riguarda la ritenuta responsabilità
dell'imputato per il detto reato, la Corte Suprema
Osserva che a carico dell'imputato vi sono le
dichiaraZIni dello SC, quelle di Carmela
ND e quelle di AT MA. Tali
dichiaraZIni accusatorie si riscontrano reciprocamente e, quindi, correttamente i giudici di merito hanno tratto da esse il loro convincimento in m ordine alla responsabilità dell'imputato. r o f l e
B 280
Peraltro. i giudici di merito hanno valutato anche particolare la condotta ,dell imputato e in allorché .i
-l'episodio dell 1 1 agosto 1980,
Carabinieri di Gioia Tauro, appostatisi nei pressi di un casolare appartenente a uno dei fratelli
EL, nel tentativo di trarre in arresto il latitante UM EL, hanno avuto modo di sorprendere il latitante in compagnia del SI e di altri pregiudicati, datisi a fuga precipitosa alla vista dei militari.
Pertanto il motivo in esame deve essere disatteso.
(45) TR Vincenzo (AVV. Marcella
BE)
1°) Il primo motivo di ricorso, relativo alla irregolare composiZIne della Corte di Assise di
LM, è stato già trattato (vedi retro, pagg. 70-
83).
2°) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivaZIne della sentenza impugnata.
A riguardo il ricorrente sostiene che la sentenza di appello si limita ન riportare la motivazione
della sentenza di primo grado e i motivi proposti dall'imputato, privilegiando la prima.
Lamenta che la Corte di merito поп abbia m tenuto o r f l e
B 281
presente le doglianze della difesa. circa la mancanza di riscontri oggettivi alle dichiaraZIni
del collaborante;
e non abbia tenuto presente la personalità dello SC, più volte colto nel
mendacio.
Aggiunge che la ricostruZIne dei giudici di merito, secondo cui 10 TR sarebbe
"inserito nella faida", contrasterebbe con la
documentata circostanza che lo TR, sin dal
1972 si è trasferito in Piemonte, ove svolge assidua e stabile attività lavorativa%3B che lo TR è
uno dei pochi imputati ai quali non è contestato il reato associativo.
Inoltre, lamenta che il diniego delle attenuanti generiche sia stato motivato in modo apparente con il fatto che il delitto era premeditato e studiato nei particolari e gli imputati avevano una caratura
criminale tale da renderli insensibili ad ogni ben minimo valore umano;
ed aggiunge che la caratura
criminale dell'imputato non risulta da nessun atto
processuale e precisa che lo stesso ha un unico precedente penale in relaZIne al quale è stata
concessa la sospensione condiZInale della pena.
Il motivo di ricorso è infondato. Invero, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato circa t
u
B 282
collaboratore di giustizia l'attendibilità del
PE SC dedicando all'argomento numerose
pagine della sentenza di primo grado e di quella di appello.
Qui resta da aggiungere che le dichiaraZIni dello
SC-hanno trovato numerosi riscontri, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza (vedi retro, pag. 24); e, quindi, si deve ritenere che i giudici di merito abbiano correttamente valutato, alla stregua della disposiZIne dell'art. 192, comma 3°, C. P. P., le dichiaraZIni rese dal collaboratore di giustizia.
D'altra parte, non sussiste alcuna contraddiZIne
nelle varie dichiaraZIni rese dallo SC circa il tentato omicidio in danno di NE CE.
Vero è che lo SC, parlando di tale delitto, in alcuni interrogatori ha dichiarato che non gli era
stato indicato il nome della persona da uccidere ed in altri interrogatori mostra di conoscere tale
nome; ma appare evidente che lo SC intende dire che non gli era stato indicato il nome della vittima al momento in cui NI FE e NZ
TR (attuale ricorrente) gli proposero la
commissione di tale delitto, ma ovviamente conosceva n bene tale nome nel momento in cui rendeva le o i t r e
B 283
dichiaraZIni di cui si tratta.
Infine, il fatto che l'imputato possa essersi trasferito in Piemonte sin dal 1972 (circostanza che non può essere accertata in sede di legittimità) non impedisce di partecipare, in qualità di NT, ad un omicidio commesso in Cittanova, peraltro all'inizio del 1972 (esattamente il 27/1/1972).
Infine, il diniego delle attenuanti generiche appare adeguatamente motivato con la consideraZIne
che il delitto è stato premeditato e studiato nei minimi particolari e con la caratura criminale dell'imputato.
Peraltro, i giudici di merito hanno determinato la pena in quindici anni di reclusione e cioè in misura notevolmente superiore a quella minima;
e, quindi,
non si vede per quali ragioni avrebbero dovuto ricercare circostanze diverse da quelle indicate nell'art. 62 C. P. per giustificare una diminuZIne
della pena;
diminuZIne che avrebbero potuto apportare in base ai poteri discreZInali di cui all'art, 132 e 133 C. P..
Pertanto, anche il motivo di ricorso in esame deve
essere disatteso.
(45) TR NZ, segue (Avv. Angelo er i ef e B 284
ZZ)
Tale ricorso proposto congiuntamente anche nell'interesse di (17) Crea OR e stato già
trattato (Vedi retro, pag. 181).
(46) AR CE CC (Avv. NZ Capua)
Con l'unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 606 C. P. P., mancanza ed insufficienza di motivaZIne in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 416 C. P..
sostiene che nellaA riguardo il ricorrente sentenza impugnata non è riferito alcuno specifico episodio nel quale lo stesso possa essere ritenuto responsabile o partecipe;
che la sentenza impugnata rimane nel vago, senza indicare quale sia stata l'attività criminale da addebitare al AR 0 ad
altri imputati.
Aggiunge che anche quando una delle innumerevoli ipotesi formulate possa riguardarlo, non
necessariamente il ricorrente deve essere ritenuto facente parte di un'associaZIne per delinquere,
potendo aver operato senza alcun collegamento con altri.
I l ricorso è infondato. Invero, i giudici di merito n hanno affermato la responsabilità dell'imputato per i t c e n 1
285
il reato associativo in base alle dichiaraZIni
accusatorie del collaboratore di giustizia, PE
SC
Tali dichiaraZIni sono stati valutatė unitamente al gran numero di vicende delittuose nelle quali l'imputato è stato coinvolto, tra cui quella relativa all'omicidio di SO PE.
Quest'ultimo delitto ha formato oggetto del presente procedimento, nel quale, pur non essendo emersa la responsabilità dell'imputato per il detto omicidio, sono tuttavia emersi i suoi collegamenti con il clan CH;
sicché correttamente giudici di merito hanno ritenuto che le dichiaraZIni del collaboratore di giustizia fossero adeguatamente riscontrate, ai sensi dell'art. 192,
comma 3°, C. P. P..
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Alla dichiaraZIne di inammissibilità del ricorso di Arena OM e al rigetto di quelli di Pesce
PE, NE CE, NE CC,
GN PE. EL LO, Bellocco
IU, EL PE, EL GO,
EL MA, EL IC, EL CC,
EL UM, RU CA, AL MA,
r e OS AS, RE OR. Di MA PE, i ef e B 286
CH IC. CH NZ, CE
PO. RI OM, GU LO, Grasso Comenico. NA PE, La RO AR. La Rosa
CE. MA IO, ES TR, PA
OM, CE TO. CE CC, Pesce
NZ, IR PE, NO OM,
NO CE, NO AT, AO AE,
SO PE, GO OM, SI VA,
TR NZ e AR CE consegue la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, la condanna di
RE OM al pagamento di una ulteriore somma
(che la Corte determina in lire 300.000) а favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
la Corte Suprema di CassaZIne dichiara
OM perinammissibile il ricorso di RE
rinuncia; annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di CE MI sul punto relativo alla ritenuta responsabilità dello stesso in concorso nell'omicidio di RC
GE, per non aver commesso il fatto ed
elimina la relativa pena dell'ergastolo per tale
delitto inflitta;
annulla la sentenza impugnata nei n confronti di ME IO in ordine al delitto di o r ef e B 287
partecipaZIne all'associaZIne a delinquere di cui al capo "74" dell'imputaZIne, con rinvio per nuovo
giudiZI alla Corte di Assise di Appello di ES;
annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, nei confronti di MB OM limitatamente al
delitto di partecipaZIne all'associaZIne a delinquere di cui al capo "74" per non aver commesso
il fatto ed elimina la relativa pena di anni tre di
reclusione.
Rigetta tutti gli altri ricorsi.
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, ad
ecceZIne di CE MI, ME IO e
MB OM
- al pagamento delle spese processuali ed il solo RE OM anche al pagamento della somma di lire 300.000 a favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
3 aprile 1997.
Presidente Il Consigliere est.
(Renato Teresi) (Santo Belfiore) emary ett Piante Beefrom
CANCELLERIA
Michalina Romeo DEPOSITATA 171
29 MAG. 1997
DIAN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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