Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/1997, n. 5036
CASS
Sentenza 3 aprile 1997

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Il fatto che un dato elemento probatorio sia stato valutato negativamente in una precedente pronuncia giudiziaria, non impedisce che sia successivamente valutato diversamente unito ad altri elementi di prova, che ne chiariscono il significato e ne corroborano il valore.

L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 33 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nel prevedere che i dibattimenti vengano conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati, non presuppone che il dibattimento sia stato dichiarato aperto prima di tale scadenza, ma soltanto che il processo sia stato "incardinato" prima di quella data. Da tale principio consegue che la sentenza emessa dalla Corte di assise che, dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla regolare costituzione del collegio, delle parti e dei difensori, senza peraltro dichiarare aperto il dibattimento, abbia rinviato il processo ad udienza fissa per una data successiva alla scadenza della sessione della stessa Corte, non è affetta da nullità insanabile, per difetto di capacità del giudice, ai sensi dell'art. 185, comma primo, n. 1 cod. proc. pen. del 1930.

L'assoluzione relativa a reati fine non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo. Infatti, da un lato, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la consumazione di reati fine, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione; dall'altro, l'assoluzione relativa a reati fine potrebbe trovare adeguata giustificazione in una mancanza di riscontri relativi a tali reati.

Ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., per ritenere la responsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova", i quali, peraltro, possono esser costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti, dato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione a riguardo.

Anche la causale del delitto, se riferita da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., costituisce un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato; sicché, in caso di esito positivo del riscontro, vale a confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione.

In materia di prove, la valutazione richiesta dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. spetta al giudice di merito; mentre la Corte Suprema di Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve limitare il suo giudizio all'accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Mancanza o manifesta illogicità della motivazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/1997, n. 5036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5036
Data del deposito : 3 aprile 1997

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