Legge 29 dicembre 2000, n. 401

Commentari17

Mostra tutto (17)
  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Raccolta di scommesse senza licenza: l'insufficienza del contratto di affiliazione per la legalità dell'attività
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 4Camera: Ultimi progetti di legge annunciati
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Salvis Juribus
    Davide Romeo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 7 marzo 2020
Mostra tutto (17)

Giurisprudenza316

Mostra tutto (316)
  • 1Corte Cost., sentenza 13/12/2024, n. 198
    Provvedimento: SENTENZA N. 198 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, AN AMOROSO, NC VIGANÒ, CA NI, NO TT, GE EM, NU TA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, IP PA FI, MA D'LB, AN TR, NT CI ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, e 5, comma 47, lettera a ), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni …
     Leggi di più...
    • in genere·
    • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario·
    • abrogazione·
    • regioni (competenza concorrente)·
    • condizioni·
    • legge·
    • norme della regione autonoma sardegna·
    • non fondatezza delle questioni. (classif. 036010).·
    • bilancio e contabilità pubblica·
    • violazione del principio di ragionevolezza·
    • scuole di specializzazione di area sanitaria non medica·
    • gratuità delle funzioni degli amministratori degli enti locali·
    • ricorso del governo·
    • insussistenza·
    • natura

  • 2TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/10/2024, n. 19105
    Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2024 N. 19105/2024 REG.PROV.COLL. N. 01424/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2024, proposto da AN De RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Errichiello, Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Veneto, in …
     Leggi di più...
    • formazione a tempo pieno·
    • art. 24 d.lgs. 368/1999·
    • remunerazione adeguata·
    • principio di esclusività·
    • discriminazione·
    • corso di formazione specifica in medicina generale·
    • art. 11 d.m. 7 marzo 2006·
    • deroga principio di esclusività·
    • riserva di legge·
    • Consiglio di Stato·
    • Corte Costituzionale·
    • incompatibilità libero professionale·
    • qualità della formazione

  • 3Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3012
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 12 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9296/2023 R.G. vertente TRA , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Billwiller, Ivana Parte_1 Cervone Davide Carotenuto, con i quali è elettivamente domiciliata in IC (NA al Corso G. Garibaldi n. 73), come da procura in atti; RICORRENTE E , in …
     Leggi di più...
    • conferimento incarichi dirigenziali·
    • art. 15 d.lgs. n. 502/1992·
    • valutazione titoli di carriera·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 63 TUPI·
    • condanna spese di lite·
    • compensazione spese di lite·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • principio di imparzialità·
    • principio di buon andamento

  • 4Corte d'Appello Messina, sentenza 29/05/2025, n. 403
    Provvedimento: n° 244/24 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1 Dott. Fabio ONi Presidente estensore 2 Dott. Anna Adamo Consigliere 3 Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere in esito alla scadenza del termine del 27 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n° 244/24 R.G.L. e vertente TRA , c.f. nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 via Placida 86, , c.f. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e ivi residente C/da Fucile Via …
     Leggi di più...
    • appalto di servizi·
    • art. 29 D.Lgs. 276/2003·
    • differenze retributive·
    • responsabilità solidale·
    • prova per testi·
    • art. 414 c.p.c.·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • vis attractiva·
    • onere della prova·
    • litisconsorzio necessario

  • 5TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/10/2024, n. 19110
    Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2024 N. 19110/2024 REG.PROV.COLL. N. 01422/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2024, proposto da TE AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Errichiello, Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Veneto, in …
     Leggi di più...
    • deroghe al divieto·
    • formazione a tempo pieno·
    • principio di esclusività·
    • discriminazione·
    • corso di formazione specifica in medicina generale·
    • incarichi convenzionali·
    • riserva di legge·
    • incompatibilità libero professionale·
    • qualità della formazione·
    • diritto euro-unitario
Mostra tutto (316)

Versioni del testo

  • Art. 1. (Passaggio di area o di disciplina del
    personale del Servizio sanitario nazionale) 1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. (Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori
    e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall' articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall' articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell' articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 . I concorsi sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 .
    2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 , nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.
    3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.
    4. Le disposizioni di cui all' articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 , si applicano anche al comparto della sanita'. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
    Note all' art. 2 :
    - L' art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
    "18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
    L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale".
    - L' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
    "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
    2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
    3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
    4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
    5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
    6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".
    - L' art. 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali), e' il seguente:
    "Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e' consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 , concerne "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
    - Gli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), sono rispettivamente i seguenti:
    "Art. 3. (Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica). - 1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
    2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
    3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione".
    "Art. 35. (Riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilita', di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonche' il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
    2. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
    - L' art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come sostituito dall' art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ), e' il seguente:
    "Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
    L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
    2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
    a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
    b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
    3. Con regolamento governativo di cui all' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
    a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
    b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
    4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo' prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
    5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.
    6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
    7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.".
    - Per il testo dell' art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si veda in note all'art. 2.
  • Art. 3. (Corsi di formazione
    specifica in medicina generale) 1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 . I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
    Nota all' art. 3:
    - Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , concerne "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE , relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell' art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ".