Articolo 130 del Codice penale
Articolo 129Articolo 131
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1 luglio 1931
Art. 130.

(Istanza della persona offesa)

Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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