(Valutazione dei danni).
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
[…] ovvero, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, che siano conseguenza diretta e immediate dell'evento sul piano della causalità giuridica; b) il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù dell'art. 2056 c.c.) dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile; […] con l'eccezione del caso di dolo; d) ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ., il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», […]
Leggi di più…[…] Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056.c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. […]
Leggi di più…[…] occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore. (massima n. 2) Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione.
Leggi di più…escludeva il danno parentale per i genitori e la sorella conviventi di T.R. in quanto riteneva che si fosse trattato di un disagio transeunte e non definitivo, e quindi rientrante nella sfera dei doveri di solidarietà familiare, pertanto non incidente sulla relazione con il proprio parente per il futuro. Proposto ricorso per Cassazione, i parenti della vittima denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., art. 2056 c.c., comma 1, art. 1223 c.c., art. 116 c.p.c. per avere omesso di considerare un fatto decisivo, ovvero la sussistenza di un danno riflesso "di rimbalzo" dei congiunti che hanno assistito la vittima per un periodo di oltre tre anni. La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, osserva quanto segue:
Leggi di più…[…] C – si applica, per il risarcimento del danno, l'Art. 2056 C.C. il quale richiama gli Artt. 1223 – 1226 – 1227 C. […]
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