Sentenza 3 dicembre 2008
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L'adozione "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2008, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 03/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1384
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 15470/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NN AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22.02.2008 con cui il Tribunale di Nuoro ha disposto de plano la correzione, ex art. 130 c.p.p., del dispositivo della sentenza n. 733 emessa nei suoi confronti in data 30.11.2007 statuendo che debba essere aggiunta la seguente frase "Dispone la confisca, rimozione e distruzione di quanto in sequestro ai numeri 1, 2, e 4 del verbale di sequestro in atti ed ordina, infine, la rimozione del muro in pietrame e blocchi indicato al n. 3 di detto verbale";
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
Con ordinanza 22.02.2008 il Tribunale di Catania disponeva de plano la correzione, ex art. 130 c.p.p., del dispositivo della sentenza emessa in data 30.11.2007 nei confronti di SA NN AL statuendo che doveva essere aggiunta la seguente frase "Dispone la confisca, rimozione e distruzione di quanto in sequestro ai numeri 1. 2, e 4 del verbale di sequestro in atti ed ordina, infine, la rimozione del muro in pietrame e blocchi indicato al n. 3 di detto verbale".
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente disposto la correzione del dispositivo della suddetta sentenza senza avvisare le parti e per avere disposto la confisca e la demolizione delle opere abusive in assenza di sentenza di condanna.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il primo motivo, pregiudiziale e assorbente, è fondato e deve essere accolto perché l'emanazione "de plano" del provvedimento che decide una richiesta di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178 c.p.p.. (Cassazione Sezione 6^, n. 538/1996 RV 204782), sicché l'ordinanza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nuora. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009