Legge 14 dicembre 2000, n. 376

Commentari59

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  • 1nota a C.cost. 105/22 | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Corte cost., sent. 9 marzo 2022 (dep. 22 aprile 2022), n. 105, Pres. Amato, Red. Amoroso Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Nuovo sindacato della Corte costituzionale sulla riforma attuativa della ‘riserva di codice': la declaratoria di illegittimità ha l'effetto di ampliare l'area della rilevanza penale della condotta di commercio di sostanze dopanti, per la cui punibilità non occorre (più) il dolo specifico del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. A essere qui sottoposta allo scrutinio della Corte è la formulazione del co. 7 dell'art. 586-bis c.p. introdotta dall'art. 2, co. 1, lettera d), del d.lgs. n. 21/2018 (recante disposizioni di attuazione del principio …

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  • 2Bray, Doping e "riserva di codice": sollevata q.l.c. per eccesso di delega
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto …

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  • 4Professioni sanitarie: le novità sanzionatorie introdotte dalla
    Giulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della legge in esame, clicca qui. 1. Il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge delega di cui in epigrafe. Con tale provvedimento il Parlamento delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Contestualmente, tuttavia, il Legislatore apporta alcune modifiche immediatamente operative in materia di professioni sanitarie e relativo esercizio abusivo che, vista la rilevanza penalistica, si ritiene utile riportare qui di seguito. 2. In …

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  • 5Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/
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Giurisprudenza119

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2015, n. 31617
    Provvedimento: IN CALCE : ANNOTAZIONE 31 6 17/ 15 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 14 UP - 26/06/2015 Antonio Stefano Agrò R.G.N. 42873/13 Carlo Giuseppe Brusco Giovanni Conti Massimo Vecchio Vincenzo Rotundo - IA LO . AU MO . Alberto Macchia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alberto Macchia; . k udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …
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    • esclusione·
    • confisca per equivalente·
    • applicabilità·
    • confisca diretta·
    • estinzione del reato per prescrizione·
    • profitto·
    • fattispecie·
    • nozione·
    • attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione al fatto contestato·
    • confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato·
    • confisca diretta del prezzo o del profitto del reato·
    • condizioni·
    • possibilità·
    • qualificazione·
    • denaro depositato su conto corrente bancario

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2015, n. 29316
    Provvedimento: 29 316 /1 5 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SEZIONI UNITE PENALI Composta da . Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 4 UP 26/02/2015 Severo Chieffi R.G.N. 11656/14 Amedeo Franco Giovanni Conti Silvio Amoresano Maurizio Fumo CC AR Blaiotta - Relatore - Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente : : SENTENZA sul ricorso proposto da : De ST ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2013 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente CC AR Blaiotta; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine …
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    • esclusione·
    • conseguenze·
    • modifiche normative di cui al d.l. n. 36 del 2014·
    • rilevanza penale·
    • trasmissione degli atti al tribunale in composizione collegiale·
    • norma penale parzialmente in bianco·
    • competenza del tribunale in composizione collegiale·
    • nozione legale di stupefacente·
    • fondamento·
    • condizioni·
    • irrilevanza penale delle condotte di reato aventi ad oggetto i medicinali di cui alla tabella v·
    • struttura dell'illecito penale di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990·
    • rispetto del principio di legalità·
    • inclusione dei relativi principi attivi nelle tabelle da i a iv del t.u.s·
    • corte cost., sent. n. 32 del 2014

  • 3Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2025, n. 2784
    Provvedimento: Pubblicato il 02/04/2025 N. 02784/2025REG.PROV.COLL. N. 03047/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2023, proposto da ER LA RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma …
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    • responsabilità amministrativa·
    • art. 2 Regolamento Controllo Sostanze Proibite·
    • art. 1 L. n. 376/2000·
    • giurisdizione amministrativa·
    • metodo di analisi·
    • doping·
    • art. 3 Regolamento Corse al Trotto·
    • art. 104 c.p.a.·
    • sanzioni disciplinari·
    • soglia-limite

  • 4Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 39716
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EF nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39716 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da TE TT di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc.pen., della sentenza della Corte di appello di Ancona in data 22 febbraio 2018, di condanna per il reato di cui …
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    • incostituzionalità art. 586-bis cod. pen.·
    • dolo specifico·
    • abolitio criminis·
    • giurisdizione del giudice dell'esecuzione·
    • favor rei·
    • abrogatione sine abolizione·
    • art. 673 cod. proc. pen.·
    • principio di uguaglianza·
    • principio di retroattività della norma penale più mite·
    • revoca sentenza

  • 5Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 998
    Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00998/2025REG.PROV.COLL. N. 09273/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9273 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia di Tutela della Salute di ES, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti …
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    • sanzione amministrativa·
    • obbligo di vigilanza del farmacista·
    • prescrizione medica·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 34 R.D. 1706/1938·
    • tabella VIII Farmacopea Italiana·
    • art. 358 R.D. 1265/1934·
    • compensazione spese di lite·
    • farmaci industriali·
    • legalità sanzionatoria
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Versioni del testo

  • Art. 1. Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto di doping 1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522 . Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarita' delle gare e non puo' essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita' psicofisica degli atleti.
    2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
    3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
    4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso puo' essere prescritto specifico trattamento purche' sia attuato secondo le modalita' indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorita' competenti la relativa documentazione e puo' partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purche' cio' non metta in pericolo la sua integrita' psicofisica.
  • Art. 2. Classi delle sostanze dopanti 1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522 , e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'articolo 3.
    2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e' determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche e' determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
    3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalita' di cui al comma 1.
    4. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  • Art. 3. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive 1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attivita':
    a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3;
    b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse;
    c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita' sportive;
    d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
    e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
    f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello sport.
    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
    2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita':
    a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
    b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
    c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    d) un componente designato dal CONI;
    e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
    f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante.
    3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86 .
    4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86 .
    5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86 .
    6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue. ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
    Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera h)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui al presente articolo.