Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 21324
CASS
Sentenza 29 marzo 2007

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Tra l'art. 1, comma primo, ultima parte, L. n. 401 del 1989 (che prevede e punisce il reato di frode sportiva "generica"), e l'art. 9 L. n. 376 del 2000 (che prevede e punisce il reato di doping) non sussiste continuità normativa, in difetto della necessaria coincidenza strutturale, essendo diverse le condotte disciplinate (la frode sportiva "generica" è reato a forma libera, l'altra fattispecie è a forma vincolata), il bene giuridico protetto (nel primo caso, la correttezza e la lealtà dello svolgimento delle competizioni sportive disciplinate dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989, nell'altro la lotta al doping, a tutela delle persone che praticano lo sport) e l'ambito di applicazione (la legge n. 376 del 2000 è in parte più ampia, riguardando tutte le competizioni sportive, e non soltanto quelle del CONI etc., ed in parte meno ampia, punendo esclusivamente la somministrazione, l'assunzione etc. di sostanze dopanti). Ne consegue che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal D.M. 15 ottobre 2002 (che ha ripartito in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping) - oggi punibili ai sensi dell'art. 9, L. n. 376 del 2000 - rimangono punibili ai sensi dell'art. 1, L. n. 401 del 1989, quale legge più favorevole; al contrario, la somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale resta punibile ai sensi dell'art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, che non è stato implicitamente abrogato dalla norma sopravvenuta.

Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9, L. n. 689 del 1981, tra l'illecito amministrativo di somministrazione ed assunzione di sostanze dopanti, sanzionato dagli artt. 3 e 4, L. n. 1099 del 1971, ed il reato di frode sportiva, previsto e punito dall'art. 1, L. n. 401 del 1989, per la disomogeneità dei beni giuridici tutelati, essendo quest'ultima disposizione posta a tutela del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, le altre a tutela della salute dei partecipanti.

La somministrazione ad atleti, da parte di terzi, di sostanze vietate destinate a menomarne oppure a migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, rientra tra gli "altri atti fraudolenti" previsti dall'art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, ed integra il reato di frode sportiva, se animata dal fine di alterare la genuinità del risultato di una delle competizioni sportive tutelate dalla norma. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto integrato il reato - dichiarandone la prescrizione - dalla condotta di soggetti terzi che avevano reiteratamente somministrato a più calciatori della società di calcio Juventus sia farmaci non vietati, ma con modalità "off label", ovvero al di fuori del contesto organizzativo individuato dal Ministero della salute ed in forme non consentite, sia farmaci vietati, appartenenti alla categoria dei corticosteroidi).

Tra gli "altri atti fraudolenti" che integrano, ai sensi dell'articolo 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, il reato di frode sportiva, non rientrano le mere violazioni delle regole di gioco, che sono sanzionabili unicamente dall'ordinamento sportivo, potendo la condotta assumere rilievo penale soltanto ove contenga un "quid pluris", ovvero un artifizio o raggiro che modifichi fraudolentemente la realtà, alterando il corretto e leale risultato della competizione sportiva.

L'articolo 1, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401, che tutela la genuinità del risultato delle competizioni sportive da essa disciplinate, nel rispetto dell'alea che alle predette competizioni è correlata, è norma a più fattispecie che incrimina due distinte condotte, consistenti la prima in una forma di corruzione in ambito sportivo e la seconda in una generica frode, entrambe a dolo specifico, consistente nel fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione.

L'art. 445 cod. pen. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione).

Commette il reato di frode sportiva (art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989) anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere "altri atti fraudolenti" diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche) al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2007, n. 21324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21324
Data del deposito : 29 marzo 2007

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