Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 2
Ai fini della utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi sesto, settimo ed ottavo, non esige il rifacimento delle operazioni di trascrizione, risultando salvaguardate le prerogative della difesa anche attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni.
In tema di intercettazioni, qualora sia stata disposta l'utilizzazione di impianti esterni e il prosieguo delle operazioni con impianti interni, non sussiste alcun obbligo di avvisare i difensori circa il mutamento degli strumenti captativi, attesa la natura di atti di indagini "a sorpresa" delle intercettazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2013, n. 27278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27278 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
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