Sentenza 5 luglio 2011
Massime • 1
La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2011, n. 30495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30495 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 05/07/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere N. 2417
Dott. BONITO Francesco Maria S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 3288/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR SE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 11.11.2010 dal Tribunale di sorveglianza di Bari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari, rigettava l'istanza avanzata da SE AR, volta alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 ter, (Ord. Pen.).
Premetteva che il AR era detenuto per gravi reati, con fine pena fissato al 12.8.2019, e affermava che le condizioni di salute del condannato non erano incompatibili con la detenzione in carcere, giacché il suo stato, pur grave (era affetto da diabete mellito con scadente compenso metabolico, in trattamento insulinico;
coronaropatia stenosante monovasale trattata con angioplastica;
epatopatia cronica;
pregressa colecistite acuta;
ed altre meno importanti situazioni morbose) non era tale da comportare imminenti rischi di vita;
non era collegato al regime detentivo;
era adeguatamente fronteggiato con le terapie farmacologiche somministrate in carcere;
non richiedeva allo stato interventi diversi, diagnostici o terapeutici, in ogni caso effettuabili mediante ricoveri esterni;
mediante ricovero esterno era pure effettuabile l'eventuale intervento di colecistectomia, preventivato ma non urgente;
non risultavano praticabili in libertà cure o trattamenti diversi e più efficaci di quelli somministrati in carcere.
Non sussistevano dunque le condizioni di cui all'art. 146 cod. pen. nè quelle di cui all'art. 147 cod. pen.. Per altro, i gravi precedenti penali, le informazioni di polizia che evidenziavano collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso (lo si riteneva affiliato al clan Caiazzo - Cimmino), la misura di prevenzione recentemente imposta, militavano per una pericolosità di grado elevato, incompatibile con la misura del differimento facoltativo.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avvocato Paolo Cerruti, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunziando travisamento del fatto;
violazione di legge (dell'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen., artt. 32 e 27 Cost.); vizi di motivazione.
Afferma in particolare che le evidenziate gravi condizioni di salute dimostravano l'esistenza di un serio pericolo di vita;
che la misura richiesta non richiede che in libertà siano effettuabili trattamenti migliori, ma solo che la grave infermità richieda costanti contatti con presidi sanitari esterni;
che lo stato morboso e le terapie praticate descritte dal Tribunale rendevano evidente la sussistenza delle condizioni per la concessione della misura;
che il Tribunale aveva erroneamente sottovalutato il diritto alla salute, prioritario rispetto ai principi richiamati (eguaglianza di fronte alla legge);
che non aveva rilevanza la circostanza che la malattia non fosse eziologicamente dipendente dalla detenzione in carcere;
che quello che contava era solo che nonostante le terapie le condizioni del condannato non erano migliorate;
che il richiamo alla pericolosità sociale era apodittico, essendo il AR detenuto ininterrottamente dal 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. Secondo principi più volti affermati da questa Corte (cfr. tra molte, Sez. 1, n. 37337 del 26/09/2007, Bifone;
Sez. 1, n. 41986 del 04/10/2005, Veneruso) il differimento della esecuzione della pena ovvero la detenzione domiciliare per motivi di salute concernono situazioni in cui risulti che la permanenza nella struttura carceraria - per la inadeguatezza delle terapie praticate, l'inidoneità del centro clinico penitenziario ovvero per l'impossibilità o l'insufficienza, avuto riguardo anche al solo criterio della necessaria tempestività, del ricorso alle strutture esterne di cui all'art. 11 O.P. - sia tale da esporre il detenuto a pericolo di vita o comunque a condizioni inumane, oggettivamente inaccettabili.
In aderenza ai dettami degli artt. 32 e 27 Cost., comma 3, e agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell'art. 3 della Convenzione Edu (tra molte: Jalloh c. Germania ric. n. 54810/00; Coppola e, Italia, n. 50550/06), la valutazione in punto di incompatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso, ovvero di verificazione della possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, e implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici che sono posti a disposizione del detenuto, ma altresì di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza nella situazione specifica assicurategli.
2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha analiticamente esaminato i documenti medici relativi allo stato di salute del ricorrente e s'è motivatamente rifatta alle conclusioni del perito nominato, condividendo il suo giudizio di compatibilità, in concreto, di tale stato con la condizione di restrizione nel carcere in cui il ricorrente era recluso.
Si tratta, all'evidenza, di valutazioni di merito, adeguatamente motivate e plausibili;
correttamente improntate al dichiarato rispetto dei principi prima richiamati.
3. A fronte, la doglianza secondo cui che la misura richiesta non richiede che in libertà siano effettuabili trattamenti migliori ma solo che la grave infermità richieda costanti contatti con presidi sanitari territoriali, è manifestamente infondata, perché all'evidenza confonde i presupposti per la detenzione domiciliare prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. c), - non concedibile attesa la pena ancora da espiare, superiore a quattro anni, cd. fatto neppure oggetto dell'istanza respinta con il provvedimento impugnato - con quella disciplinata dal medesimo articolo, al comma 1 ter, che ha come presupposto l'esistenza delle condizioni per il differimento della pena.
Mentre le ulteriori censure articolate nel ricorso, non soltanto attengono alle valutazioni di merito che sostengono la decisione impugnata, come detto adeguatamente giustificate, ma sono per altro verso anche del tutto generiche.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011