Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10107
CASS
Sentenza 14 luglio 1998

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La mancata lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., posto che essa non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e che l'esigenza della contestazione è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all'atto cui la legge processuale demanda la funzione della "editio actionis", e non dalla lettura in udienza dell'imputazione.

La nuova citazione dell'imputato in procedimento connesso, che in precedenza aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, non determina di per sè in modo automatico la sopravvenuta inutilizzabilità delle prime dichiarazioni che, invece, una volta acquisite legittimamente secondo la normativa all'epoca vigente, restano nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate dal giudice, allorché il dichiarante si sia di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere o non si sia presentato. Qualora, invece, l'imputato in procedimento connesso abbia accettato di sottoporsi all'esame e le nuove dichiarazioni contrastino con quelle predibattimentali, il giudice di merito ha il compito di porre a raffronto e di valutare, con prudente apprezzamento, le due diverse versioni, al fine di stabilire quale debba ritenersi attendibile.

L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

È legittima l'utilizzazione, ai fini della prova dei fatti accertati, di una sentenza (nella specie di un giudice dell'udienza preliminare), divenuta irrevocabile nel corso del giudizio, a nulla rilevando che al momento dell'acquisizione non lo fosse ancora.

Commentario1

  • 1Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10107
Data del deposito : 14 luglio 1998

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