Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 4
La mancata lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., posto che essa non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e che l'esigenza della contestazione è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all'atto cui la legge processuale demanda la funzione della "editio actionis", e non dalla lettura in udienza dell'imputazione.
La nuova citazione dell'imputato in procedimento connesso, che in precedenza aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, non determina di per sè in modo automatico la sopravvenuta inutilizzabilità delle prime dichiarazioni che, invece, una volta acquisite legittimamente secondo la normativa all'epoca vigente, restano nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate dal giudice, allorché il dichiarante si sia di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere o non si sia presentato. Qualora, invece, l'imputato in procedimento connesso abbia accettato di sottoporsi all'esame e le nuove dichiarazioni contrastino con quelle predibattimentali, il giudice di merito ha il compito di porre a raffronto e di valutare, con prudente apprezzamento, le due diverse versioni, al fine di stabilire quale debba ritenersi attendibile.
L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
È legittima l'utilizzazione, ai fini della prova dei fatti accertati, di una sentenza (nella specie di un giudice dell'udienza preliminare), divenuta irrevocabile nel corso del giudizio, a nulla rilevando che al momento dell'acquisizione non lo fosse ancora.
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 10107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10107 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.07.1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 867
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 17970/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SI LO n. il 29.07.1961
2) RI RO n. il 20.12.1941
3) NI WA n. il 11.02.1945
4) NZ LU n. il 07.05.1958
avverso sentenza del 13.01.1998 CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. SILVESTRI GIOVANNI
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al SI e per il rigetto degli atti ricorsi;
Udito, per la parte civile l'Avv. Cantarini;
Uditi i difensori Avv. Benini;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.1.1998 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza pronunciata il 6.2.1996 dal Tribunale di Terni con cui SI AR, OR TO, BA WA e PA NO erano stati ritenuti colpevoli di associazione per delinquere, in concorso con altre persone, ed erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili.
Dopo avere disatteso le eccezioni di nullità per violazione dell'art. 492 c.p.p. (omessa lettura delle imputazioni) e dell'art.238 bis c.p.p. (acquisizione della sentenza 30.4.1996 allorché la stessa non era ancora divenuta irrevocabile), la Corte territoriale rilevava che dalle risultanze processuali poteva desumersi la prova dell'esistenza di una complessa organizza ione criminale che aveva lo scopo di commettere una serie indeterminata di truffe in danno di istituti di assicurazione indotti a risarcire danni relativi ad incidenti stradali simulati attraverso vari espedienti: nella sentenza impugnata veniva osservato che in pochi anni erano stati denunciati oltre cento sinistri stradali, che avevano interessato varie località dell'Umbria, delle Marche e dell'Emilia, e veniva precisato che dalle dichiarazioni rese dal AR, capo, ideatore e organizzatore dell'associazione, e da numerosi altri imputati emergevano univocamente gli elementi costitutivi del delitto ex art.416 c.p. in relazione alla permanenza del vincolo associativo continuativo, alla distribuzione dei compiti, alle modalità e ai mezzi adoperati, alla ripartizione dei compensi. La Corte disattendeva altresì la tesi difensiva relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del AR rese precedentemente all'esame dibattimentale disposto a norma dell'art. 6 della l. n. 267/97 e concludeva riconoscendo che la partecipazione degli imputati al sodalizio criminoso trovava univoca dimostrazione negli elementi probatori acquisiti.
I difensori degli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione.
SI AR denunciava violazione dell'art 606. comma 1 lett. c) c.p.p. per vizio della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie deducendo che la Corte di secondo grado aveva apoditicamente ritenuto la partecipazione al rapporto associativo, nonostante che gli altri imputati, ad iniziare dal AR, non avessero fornito alcun preciso elemento in ordine all'accordo diretto a tenere in vita la societas sceleris.
Nell'interesse di OR TO veniva richiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 492, comma 2 c.p.p. e conseguente nullità per l'omessa lettura delle imputazioni;
b) violazione dell'art. 238 bis c.p.p. in relazione all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento della sentenza 14.3.1994 del GUP del Tribunale di Temi, non ancora irrevocabile;
c) violazione dell'art. 6 della l. 7.8.1997, n. 267, per la ragione che, dopo la nuova citazione e dopo l'esame del AR avvenuti in applicazione di tale normativa, non potevano più essere utilizzate le dichiarazioni compiute durante le indagini preliminari.
Nell'interesse di BA WA la richiesta di annullamento della sentenza poggiava sui seguenti motivi: a) erronea applicazione della legge processuale per violazione degli artt. 178, 179, 492, comma 2 in relazione agli artt. 429 e 555 c.p.p.; b) violazione dell'ari 238 bis c.p.p.; c) intervenuta prescrizione del delitto associativo;
d) erronea applicazione dell'art. 416 c.p. nonché carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo in riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dal AR nelle indagini preliminari e non confermate a seguito del nuovo esame ai sensi dell'art 513 novellato:
tali dichiarazioni erano state, comunque, valutate in modo distorto e in termini di assoluta carenza logica;
e) carenza di motivazione circa la congruità della pena inflitta;
f) carenza di motivazione relativamente alla condanna al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
Nell'interesse di PA NO venivano denunciate violazione ed erronea applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. e del novellato art. 513 c.p.p.- MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere anzitutto disatteso il motivo di gravame con cui è stata denunciata la nullità derivante dalla violazione della norma processuale di cui all'art. 492, comma 2 c.p.p., che prescrive, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la lettura della imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice. Invero, deve osservarsi che per l'inosservanza di tale disposizione la legge non prevede alcuna nullità, sicché, stante il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., è da escludere che la mancata lettura dell'imputazione abbia dato origine alla invalidità del dibattimento e della sentenza di primo grado con cui esso si è concluso. Aggiungasi che la violazione del secondo comma dell'art. 492 c.p.p. non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p., atteso che essa non riguarda "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato" e che l'esigenza della contestazione - condizione dell'instaurazione del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa - è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all'atto cui la legge processuale demanda la funzione della editio actionis, e non dalla lettura in udienza della imputazione.
2. - Manca di pregio anche il motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 238 bis c.p.p. per il fatto che è stata acquisita la sentenza del GUP presso il Tribunale di Terni, con la quale erano stati condannati alcuni coimputati degli odierni giudicabili per il delitto di associazione per delinquere, nonostante che la decisione non fosse irrevocabile.
Premesso che non è contestato che tale sentenza non era passata in giudicato nel momento della acquisizione del fascicolo del dibattimento e della pronuncia della sentenza di primo grado, deve sottolinearsi che la decisione del GUP è, tuttavia, divenuta irrevocabile allorché la Corte territoriale ha emesso la sentenza di appello.
Ciò chiarito, deve condividersi l'opinione seguita da detta Corte secondo cui la sentenza del GUP deve ritenersi ritualmente acquisita per la precisa ragione che la condizione dell'irrevocabilità prescritta dall'art. 238 bis c.p.p. si è verificata nel corso del giudizio di appello, sicché esattamente il giudice di secondo grado ha ritenuto utilizzabili gli elementi fattuali ricavati dalla sentenza ormai passata in giudicato. L'opinione trova preciso e inequivoco aggancio nelle posizioni della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, il principio accolto nella sentenza impugnata rappresenta l'inequivoca ratio decidendi della soluzione interpretativa affermata dalla decisione con cui - in riferimento alle modifiche apportate all'art. 500, comma 4 c.p.p. dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356 - sono stati ritenuti utilizzabili dal giudice di appello le dichiarazioni usate per le contestazioni ancorché fossero state acquisite illegittimamente dal giudice di primo grado in base alle norme allora vigenti (Cass., Sez. I, 29 dicembre 1993, Cimai). In una siffatta prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il profilo dell'acquisizione del mezzo di prova è nettamente distinto da quello della valutazione dei risultati probatori e che il divieto legale di uso degli stessi va in ogni caso riferito all'atto della decisione giudiziale con cui il procedimento probatorio si esaurisce (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Gerina ed altro).
Dai precedenti rilievi deve conclusivamente evincersi che, ancorché acquisita quando non era divenuta ancora irrevocabile, la Corte perugina ha correttamente valutato la sentenza del GUP ai fini della prova dei fatti accertati, dato che essa era passata in giudicato al momento della deliberazione della sentenza di secondo grado.
3. - Deve ora esaminarsi il motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione dell'art. 6 della l. 7.8.1997, n. 267, sul rilievo che la Corte d'Appello ha utilizzato le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da AR AR, imputato in procedimento connesso, e acquisite al fascicolo del dibattimento per essersi costui avvalso della facoltà di non rispondere, mentre invece - ad avviso dei ricorrenti - esse erano diventate inutilizzabili a seguito della nuova citazione del AR nel giudizio di appello, ai sensi del citato art.6, e del contenuto dell'esame divergente dalle dichiarazioni predibattimentali. La censura non ha fondamento.
La tesi difensiva muove da una errata interpretazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 6 e, in particolare, postula immotivatamente che la nuova citazione dell'imputato in procedimento connesso, che precedentemente aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, determini di per sè, in modo automatico, la sopravvenuta inutilizzabilità delle prime dichiarazioni. Al contrario, deve sottolinearsi che queste, una volta legittimamente acquisite secondo la normativa all'epoca vigente, restano nel fascicolo del dibattimento e possono essere valutate dal giudice allorché il dichiarante si sia di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere o non si sia presentato, come espressamente dispone il quinto comma dell'art.6 della l. 267/97: quando l'imputato in procedimento connesso abbia, invece, accettato di sottoporsi all'esame e le nuove dichiarazioni contrastino con quelle predibattimentali, il giudice di merito ha il compito di porre a raffronto e di valutare, con prudente apprezzamento, le due diverse versioni, al fine di stabilire quale debba ritenersi attendibile. Nel caso di specie la Corte territoriale ha osservato che il AR, all'inizio del nuovo esame, ha confermato tutti i precedenti interrogatori, resi al magistrato inquirente e al GIP, e che, alle contestazioni mosse dai difensori degli imputati, egli ha modificato le dichiarazioni predibattimentali all'evidente scopo di scagionare le persone che aveva prima accusato di far parte dell'associazione criminale da lui ideata e organizzata: ond'è che è stata motivatamente attribuita attendibilità alle prime dichiarazioni del AR, tenuto anche conto che queste erano convergenti con quelli di numerosi altri imputati giudicati in distinti processi. Ne consegue che, poiché una simile valutazione rientrava tra i compiti indeclinabili del giudice di merito, la sentenza impugnata non merita, sul punto, censure di sorta e risulta rispondente alla disciplina posta dall'art.6 della l. 267/97. 4. - Tutti i ricorrenti hanno lamentato l'erronea applicazione della norma ex art. 416 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione dei fatti dai quali è stato tratto il convincimento circa l'esistenza dell'associazione criminosa e l'appartenenza ad essa degli imputati.
Anche tali doglianze sono infondate.
A seguito di una esauriente e organica disamina degli elementi probatori tratti dalle dichiarazioni del AR e di numerosi altri associati, giudicati in separati processi, la Corte di secondo grado ha accertato che nell'arco di pochi anni sono stati denunciati oltre cento falsi sinistri stradali in varie località dell'Umbria, delle Marche e dell'Emilia, attuati mediante l'allegazione di dati e documenti falsi alle denunce indirizzate agli istituti di assicurazione;
che l'ampiezza del fenomeno criminoso rivelava univocamente l'esistenza di un programma indeterminato avente ad oggetto il compimento di una serie di truffe in danno dei predetti istituti;
che l'attività delittuosa è stata posta in essere da una compagine di persone, le quali - come apparenti danneggiati, danneggianti o riparatori dei veicoli - hanno arrecato un contributo consapevole all'attuazione del programma criminoso;
che il vincolo associativo aveva carattere permanente ed era connotato dalla distribuzione di compiti, dalla predisposizione di idonei mezzi e dalla predeterminazione dei compensi.
Alla stregua di tali circostanze di fatto - affermate dalla Corte di merito con motivazione dotata di ineccepibile congruenza logica e, quindi, non suscettibile di censura nel giudizio di legittimità - appare del tutto corretta la qualificazione giuridica del fatto nell'ambito della fattispecie ipotizzata dalla norma incriminatrice ex art. 416 c.p., per la cui configurabilità è sufficiente un vincolo associativo continuativo e stabile, non circoscritto ad uno o più delitti determinati, ma esteso ad un generico programma delittuoso, senza che sia necessaria una vera e propria organizzazione con distribuzione specifica di compiti (Cass., Sez. I, 14 ottobre 1993, Carleo;
Cass., Sez. I, 25 maggio 1990, Sorn). In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Cass., Sez. VI, 14 giugno 1995, Montani). 5. - Non hanno pregio neanche le censure mosse dai singoli ricorrenti contro il punto della sentenza impugnata in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all'associazione finalizzata alla commissione di truffe ai danni degli istituti di assicurazione, dato che, con motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l'addebitabilità del delitto associativo identificate nel consapevole e volontario contributo apportato da ogni associato all'attività del gruppo e al perseguimento dello scopo comune. In particolare, attraverso una meticolosa e convincente disamina delle risultanze probatorie, nella motivazione della sentenza impugnata è stata posta in evidenza la ricorrenza, per i singoli imputati, degli elementi costitutivi del delitto associativo chiarendo che il loro continuativo inserimento nella struttura operativa risulta qualificato dal necessario elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione, nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune (cfr. Cass., Sez. VI, 27 maggio 1991, P.M. in proc. EL e altri;
Cass., Sez. VI, 16 giugno 1990, Marin). Le linee argomentative della sentenza impugnata resistono ai rilievi critici formulati dai ricorrenti in quanto risultano aderenti agli specifici dati probatori, interpretati in termini plausibili e coerenti sul piano logico, ditalché la motivazione esce indenne dal sindacato di legittimità e non è, dunque, censurabile nel giudizio di cassazione.
6. - Sono infondate le ulteriori censure contenute nel ricorso proposto nell'interesse del BA.
In primo luogo, è inconsistente la deduzione relativa alla asserita prescrizione del delitto associativo, atteso che, accertata la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale e stabilita l'epoca di cessazione della permanenza, indicata nel capo di imputazione nell'anno 1991, deve senz'altro escludersi che il delitto stesso sia estinto per il decorso del termine di prescrizione. È palesemente priva di fondamento la doglianza afferente l'adeguatezza della motivazione relativa alla congruità della pena, in quanto la Corte di secondo grado ha ritenuto proporzionato il trattamento sanzionatorio in relazione alla vastità del fenomeno criminoso, alle modalità esecutive, all'intensità del dolo e alla obiettiva gravità dei danni cagionati, sorreggendo, perciò, il dictum sulla pena con una motivazione pienamente adeguata. Infine, è corretta anche la pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile in riferimento all'accertata responsabilità per il delitto di associazione per delinquere, rispetto al quale - pur non spettando alle società assicuratrici la qualità di persone offese in riferimento all'oggettività giuridica di reato contro l'ordine pubblico - è configurabile nei confronti dell'imputato un contributo all'attuazione del programma criminoso avente ad oggetto anche le truffe commesse in danno delle predette società costituitesi parte civile nel processo penale.
In conclusione, risultando infondati in tutte le articolazioni, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e delle spese della costituita parte civile, che vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese della costituita parte civile, che liquida in lire 3.800.000. di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998