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24 ottobre 1989
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9 ottobre 2001
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31 ottobre 2017
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Art. 696. (( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). )) (( 1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'. ))
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'. ))
Commentari • 87
- 1. Cassazione penale n. 1395/1993https://www.brocardi.it/ · 198.56001
(massima n. 1) In tema di estradizione, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna, principio accolto dall'art. 696 c.p.p., il termine di caducazione dell'arresto provvisorio, fissato in quaranta giorni per l'estradizione passiva dalla Convenzione europea di estradizione, deve farsi decorrere, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, di tale Convenzione, «dalla data dell'arresto», e non «dalla data di comunicazione dell'arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del Ministro di grazia e giustizia», come stabilisce, invece, l'art. 715 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 268
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 14650Provvedimento: […] Con il primo deduce violazione dell'art. 696 cod. proc. pen. in relazione alla Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, oltre che le disposizioni della Convenzione europea del 28 maggio 1970 e dell'UE, in quanto la richiesta di assistenza giudiziaria è stata formulata da un'Autorità equiparabile al Pubblico Ministero anziché dalla Confederazione elvetica unica legittimata ad esprimere il consenso dello Stato. 2.2. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 2 cod. pen.·
- giurisdizione penale·
- confisca per equivalente·
- assistenza giudiziaria·
- Convenzione sul riciclaggio·
- art. 648-quater cod. pen.·
- doppia incriminazione·
- art. 696 cod. proc. pen.·
- riconoscimento sentenza straniera