Articolo 578 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 39Articolo 473 bis 41
Versione
21 aprile 1942
Art. 578.
(Delega a compiere la vendita).

Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e' situata.

In tale caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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