Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 578.
(Delega a compiere la vendita).
Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e' situata.
In tale caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
(Delega a compiere la vendita).
Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e' situata.
In tale caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
Commentari • 51
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 10.612915
[…] Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'articolo 578 del codice di procedura civile. […]
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Giurisprudenza • 114
- 1. Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/04/2025, n. 14004Provvedimento: […] Non occorre pronunciarsi sulle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. civ., poiché la parte civile, inizialmente presente, ha revocato la costituzione. 4. […]Leggi di più...
- sospensione termini prescrizione·
- prescrizione del reato·
- revoca costituzione parte civile·
- tentata violenza privata·
- annullamento senza rinvio·
- art. 129 comma 2 cod. proc. pen.·
- esercizio arbitrario delle proprie ragioni