Articolo 130 del Codice di procedura civile
Articolo 125Articolo 131
Versione
21 aprile 1942
Art. 130.
(Redazione del processo verbale).

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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