Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 2
Qualora nel corso del giudizio venga prodotta una sentenza passata in giudicato, che accerta fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell'imputato.
Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a contestazioni di estorsioni che, pur riferibili al medesimo contesto di dispute sorte tra le parti dopo lo scioglimento di un rapporto societario, erano avvenute in luoghi e tempi diversi).
Commentario • 1
- 1. L’art. 238 bis c.p.p.: la pregiudiziabilità penale sotto mentite spoglie.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 15 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2758
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 24845/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RI n. il 24.4.1938;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Salerno dell'11.1.2013;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Prestipino;
Sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. Luigi Riello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per precedente giudicato. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal locale tribunale l'11.5.2009 nei confronti di LO RI, per i reati di tentata estorsione e ingiuria in danno di OR EN.
2. Secondo l'accusa, l'imputato aveva tentato di indurre la persona offesa, con ripetute minacce telefoniche, accompagnate da espressioni offensive, a desistere dalle azioni giudiziarie intraprese per ottenere il pagamento del credito di L. 28.000.000 vantato nei confronti del LO a seguito dello scioglimento della società "La Vittoria s.a.s. di LO RI & C" in precedenza costituita tra le stesse parti. Il OR aveva ottenuto decreto ingiuntivo e aveva quindi proceduto ad esecuzione forzata.
3. Ha proposto ricorso il LO, deducendo:
1. con il primo motivo;
il vizio di inosservanza dell'art. 594 c.p., comma 2, artt. 56 e 629 c.p. e dell'art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost.,
e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti in contestazione. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe omesso di esercitare un effettivo controllo critico sulla congruità delle argomentazioni del giudice di primo grado;
2. con il secondo motivo, il vizio di violazione dell'art. 649 c.p.p., e il difetto di motivazione, in relazione alla mancata rilevazione della preclusione da giudicato per lo stesso fatto, già oggetto di sentenza di condanna irrevocabile della stessa Corte territoriale in data 11.7.2001, allegata al ricorso;
3. con l'ultimo motivo, la violazione dell'art. 175 c.p. e il difetto di motivazione, in ordine al diniego del beneficio della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sull'erronea presupposto che essa possa essere concesso solo in relazione ad una prima condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva anzitutto il collegio la manifesta infondatezza della questione logicamente pregiudiziale relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem.
1.1. Va premesso che nel corso del giudizio di appello il ricorrente non aveva documentato l'eccezione con la produzione della sentenza "pregiudiziale", effettuata soltanto in questo grado di legittimità. Ciò pone un primo problema attinente alla stessa proponibilità dell'eccezione di regiudicata davanti alla Corte di Cassazione. Secondo un primo indirizzo (cfr. ad es., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9825 del 10/01/2013, Imputato: Di Martino, la violazione del divieto del "nebis in idem", non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento di merito necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Un meno rigoroso indirizzo ammette invece l'accertamento della violazione del ne bis in idem avanti i Giudici di legittimità in quanto espressione della violazione della regola di diritto di cui all'art. 649 c.p.p., purché la verifica in fatto della identità dei giudicati sia resa evidente dalle stesse contestazioni (v. ad es Cass. sez. 1, 5 maggio 2011, n. 26827 Imputato: Siano, dove la precisazione che la violazione del divieto si risolve in un "error in procedendo", a meno che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione).
1.2. Ma nemmeno l'indirizzo più "liberale", che appare preferibile, giova nelle specie al ricorrente, essendo di tutta evidenza che i fatti in contestazione nel presente procedimento, commessi fino al 30.5.2005 in Tramonti, sono "storicamente" diversi da quelli oggetto della sentenza dell'11.7.2011, commessi in Amalfi e Tramonti il 21.6.2005, pur essendo riferibili al medesimo contesto delle dispute economiche nate tra le parti dallo scioglimento della loro società. Ed invero, ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso anche quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è però l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. L'identità del fatto, pertanto, è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone.
1.3. Nè la questione potrebbe essere diversamente considerata sotto il profilo di indagine dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), doverosamente esplorabile quando emerga una situazione processuale capace di determinare future richieste di revisione (Cass. pen. sez. 5, 24.10.2005 Atrany) perché il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40819 del 22/09/2005, Imputato: Gollin).
1.4. hi definitiva, nelle due sentenze di merito a confronto varia, con riferimento a fatti pur sempre diversi anche se riferibili allo stesso contesto delle dispute seguite tra le parti dopo lo scioglimento del rapporto societario, la corrispondente qualificazione giuridica, situazione che esula tanto dall'area di applicazione dell'art. 649 c.p.p. che da quella dell'art. 630 c.p.p.. 2. Ma riguardo alla configurabilità del delitto di tentata estorsione si deve anzitutto rilevare che i presunti vizi di motivazione della sentenza di appello sono dedotti in termini poco più che assertivi e comunque del tutto generici, dal ricorrente, che dedica in concreto alla questione solo poche righe (vedi pag. 4 del ricorso) con censure confusamente incentrate soltanto sulla presunta assenza dell'indicazione, nella sentenza impugnata, dei contenuti delle telefonate che l'accusa pretende intimidatorie ed ingiuriose. La Corte di merito (pag. 2), ripercorre però ben più incisivamente le deposizioni testimoniali a supporto dell'accusa, e peraltro nella rassegna dei motivi di appello il tono intimidatorio e ingiurioso delle espressioni usate dal ricorrente non risulta nemmeno particolarmente contestato, le argomentazioni difensive essendosi piuttosto concentrate sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 393 c.p.. 2.1. Anche in ordine alla conferma della titolazione del fatto ai sensi dell'art. 56 e 629 c.p., in relazione alle minacce finalizzate ad indurre il OR a desistere dalle proprie iniziative giudiziarie, le valutazioni della sentenza impugnata sono assolutamente ineccepibili sul piano logico giuridico. Evidenziano del tutto correttamente, i giudici di appello, l'assoluta insostenibilità, in un ipotetico giudizio civile, di qualunque pretesa del ricorrente di sottrarsi al pagamento delle somme richiestegli dalla persona offesa, sotto due distinti profili, ciascuno dei quali decisivo;
il primo, relativo alla formazione del giudicato sulla pretesa creditoria della persona offesa, azionata infatti in via esecutiva, il che già impedisce di ritenere a favore del LO la (opposta) possibilità di ricorrere al giudice (nella specie per il contrario accertamento negativo della medesima pretesa) e, quindi, la sussistenza del presupposto del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (cfr.Cass. nr 10717/1999, Pazzaglia;
Cass. Sez. 2, 21 dicembre 1979, Spinelli); il secondo, concernente l'impraticabilità giuridica, nella specie, della distinzione tra debiti della società e debiti del ricorrente, che come socio accomandatario rispondeva solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.). 3.1. È ovvio poi che non si pongano particolari problemi in ordine al reato di ingiuria, una volta ritenuta del tutto esente dalle censure di legittimità del ricorrente, la valutazione dell'attendibilità delle fonti dichiarative.
4. Quanto alle censure di legittimità in ordine alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 175 c.p., è in effetti erronea, in diritto, l'affermazione della Corte di merito secondo cui detto beneficio non possa in nessun caso essere concesso oltre una prima volta. L'art. 175 c.p., comma 1, che disponeva tale limitazione è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale nr. 155 del 1984. (vedi, anche, Cass. Sez. U, Sentenza n.31del22/l 1/2000, Imputato: Sormani, dove si ribadisce che il beneficio possa essere reiterato nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti per la sua applicabilità).
4.1. Il punto è che le deduzioni del ricorrente al riguardo sono del tutto insufficienti, in quanto non accompagnate dall'indicazione della sussistenza delle condizioni di reiterabilità del beneficio in relazione al necessario contenimento del cumulo delle condanne nel limite di due anni. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014