Versione
2 gennaio 1990
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22 ottobre 2014
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Art. 1. Frode in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18)) 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 , ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»";
-(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.»";
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 , ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»";
-(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.»";
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Commentari • 24
- 1. Quali manifestazioni sportive rilevano ai fini penali?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2021 · 7.8479214
[…]
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Giurisprudenza • 94
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 9891Provvedimento: […] Con ordinanza pronunciata in data 4.6. / 20.7.2020 il Tribunale di Palermo, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dal difensore di Di NC TO, ha annullato la menzionata ordinanza in relazione al reato di cui al capo 98 e alla circostanza aggravante contestata al capo 90, riqualificato ai sensi dell'art. 1 legge n. 401/1989, confermandola nel resto. […]Leggi di più...
- partecipazione associativa·
- art. 416 c.p.·
- art. 1 legge n. 401/1989·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- art. 416-bis.1 cod. pen.·
- esigenze cautelari·
- gravità indiziaria·
- alterazione gare sportive·
- aggravante mafiosa·
- associazione per delinquere