Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2013, n. 22062
CASS
Sentenza 24 aprile 2013

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Massime1

È sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'ascolto dei supporti digitali, contenenti le copie delle registrazioni, allegate a corredo della perizia trascritta).

Commentario1

  • 1Utilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioni
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2018

    Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2013, n. 22062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22062
Data del deposito : 24 aprile 2013

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