Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
La nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c) - conseguente alla pronuncia dell'ordinanza con cui il giudice revochi, senza sentire la difesa, l'ammissione di testi indicati da quest'ultima e tempestivamente eccepita - può essere, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, dedotta e rilevata anche in sede di legittimità, qualora la sentenza di merito contenga la pronuncia di statuizioni in favore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2008, n. 39395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39395 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 3361
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 014437/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NN, N. IL 16/07/1936;
avverso SENTENZA del 24/01/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen., Dr. Monetti, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo;
sentiti per la parte civile, l'avv. Spinoso, in sostituzione dell'avv. Barilla, il quale si è riportato alla memoria in atti;
per l'imputato, l'avv. Managà, il quale ha chiesto per l'accoglimento di tutti i motivi.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Reggio Calabria dichiarò non doversi procedere nei confronti di IA IA in ordine al reato a lui ascritto di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2 (omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili) per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, poi seguito da memoria illustrativa, la difesa dell'imputato denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione:
1) in ordine alla non accolta eccezione di nullità dell'ordinanza in data 20 ottobre 2003 con la quale il giudice di primo grado aveva revocato, senza sentire la difesa, l'ammissione della maggior parte dei testi che la stessa difesa aveva indicato nella propria lista;
2) in ordine alla non riconosciuta operatività della nuova formulazione della L. Fall., art. 1, introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, in base alla quale lo IA sarebbe stato da riconoscere, ora per allora, come piccolo imprenditore e quindi non soggetto a fallimento;
3) in ordine al mancato accoglimento della tesi difensiva secondo il reato sarebbe stato da escludere attesa la presenza di registrazioni su supporto informatico, quali previste dall'art. 2220 cod. civ. in sostituzione di quelle su supporto cartaceo;
- che all'accoglimento del ricorso ha manifestato opposizione, con la produzione di apposita memoria, la difesa della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, può comunque denunciarsi, anche in sede di legittimità, l'esistenza di una pregressa nullità, ove vi sia stata, come si verifica nella specie, la pronuncia di statuizioni in favore della parte civile (in tal senso, Cass. 5, 9 giugno - 14 luglio 2005 n. 26054, Colonna, RV 231916);
- che costituisce indubbiamente causa di nullità, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), la pronuncia di un'ordinanza con la quale venga, in tutto o in parte, revocata una precedente ammissione di testi indicati nella lista presentata dalla difesa, senza che questa abbia avuto preventivamente modo di interloquire, come invece avrebbe avuto diritto di fare, alla stregua di quanto disposto dall'art. 495 c.p.p., comma 4, secondo cui il giudice può revocare l'ammissione di prove ritenute superflue solo a condizione che siano state "sentite le parti";
- che, ciò premesso, appare fondato il primo motivo di ricorso, in quanto: a) la corte di merito, dando implicitamente per ammessa la denunciata inosservanza dell'obbligo di sentire le parti, ha ritenuto infondata la relativa eccezione, riproposta nei motivi d'appello, sulla base dell'affermazione secondo cui "nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata nel caso in esame, avendo l'appellante potuto esplicare con pienezza le sue ragioni, anche attraverso la produzione di documenti, e risultando quelle prove revocate superflue, inerendo a circostanze irrilevanti (la tenuta delle scritture contabili su supporto informatico) rispetto alla complessiva attendibilità (scil. "inattendibilità" - N.d.R.) della contabilità, anche per l'assenza di documentazione di supporto";
b) tali ragioni non possono essere condivise giacché, come appare evidente, esse si fondano su di una indebita valutazione "ex ante" di presunta irrilevanza delle prove la cui ammissione era stata revocata, restando così eluso il problema costituito dal fatto che la disposta revoca aveva comunque dato luogo alla violazione di una norma finalizzata alla garanzia del contraddittorio e, quindi, ad una nullità che, in quanto tempestivamente eccepita, avrebbe dovuto essere, puramente e semplicemente riconosciuta, ferma restando, naturalmente, la possibilità di rinnovare l'ordinanza di revoca una volta che le parti fossero state poste, come era loro diritto, in grado di interloquire;
- che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, fermi restando gli effetti penali della sentenza impugnata, questa va annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per materia in grado di appello;
- che non appaiono invece meritevoli di accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto:
a) con riguardo al secondo motivo, vale richiamare l'orientamento recentemente espresso dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 28 febbraio - 15 maggio 2008 n. 19601, Niccoli, 239398, secondo cui le modifiche introdotte all'art. 1 della legge fallimentare non possono avere effetti retroattivi a favore dell'imputato che sia stato ritenuto assoggettabile al fallimento in applicazione della normativa all'epoca vigente;
orientamento, questo, al quale il Collegio ritiene di prestare adesione;
b) con riguardo al terzo motivo, osta al suo accoglimento il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non possono dedursi, in sede di legittimità, vizi di motivazione, atteso che questi, se sussistenti, dovrebbero dar luogo ad un annullamento con rinvio, incompatibile con la regola dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione (in tal senso, per tutte, Cass. 6, 5 marzo - 9 giugno 2004 n. 26027, Pulcini, RV 229968); e, nella specie, quelli denunciati appaiono appunto qualificabili come vizio di motivazione, atteso che, avendo la corte di merito giustificato la ritenuta inidoneità delle registrazioni informatiche essenzialmente con il rilievo circa "l'assenza di documentazione di supporto" (la cui necessità non viene contestata neppure nel ricorso, trovando essa inequivocabile fondamento nella stessa formulazione dell'art. 2220 cod. civ., che pone come condizione per la propria operatività quella che "le registrazioni corrispondano ai documenti"), si obietta, da parte del ricorrente, che "la sentenza qui impugnata non si preoccupa nemmeno di motivare sull'assenza della citata documentazione giustificativa di supporto" e si richiamano, poi, nella successiva memoria, una serie di elementi fattuali asseritamente risultanti dagli atti e dimostrativi della esistenza delle scritture contabili, di cui si lamenta la mancata presa in considerazione da parte dei giudici di merito.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per materia in grado di appello. Rigetta nel resta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008