Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
La competenza per territorio in procedimenti connessi - uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente - deve, di regola, essere determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris". Tuttavia, qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato né sia possibile fare ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il G.i.p. - rilevato sulla base degli atti che: a) non risultava accertato un unico centro operativo del sodalizio, finalizzato alla perpetrazione di corruzioni, appropriazioni indebite e rivelazioni di segreti d'ufficio, essendovi, invece, svariate sedi operative; b) la manifestazione di vitalità dell'associazione si era verificata contemporaneamente in più luoghi; c) non era risultato univoco il luogo di consumazione dei reati-fine che apparivano posti in essere in più luoghi - ha ritenuto applicabile il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2006, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 12/12/2006
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1487
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 037740/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI NO, N. IL 19/06/1959;
avverso ORDINANZA del 19/09/2006 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO V., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DINOIA M..
FATTO E DIRITTO
LI GI propone ricorso diretto per Cassazione avverso l'ordinanza in data 19 settembre 2006 con la quale il Gip del Tribunale di Milano gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di promozione di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di corruzioni, appropriazioni indebite e rivelazioni di segreti di ufficio (capo A), corruzione continuata di pubblici ufficiali (capo G) e utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p.p., comma 3 (capo M), fatti commessi a partire dal 2000.
Deduce:
1) la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett c) in rif. art. 606 c.p.p., lett. c) per avere, il Gip, ravvisato il pericolo di reiterazione del reato svalutando la circostanza che egli aveva abbandonato, sin dal maggio 2005, il ruolo di capo della sicurezza della EC, grazie al quale, secondo l'accusa, aveva perpetrato i reati in contestazione. Si era trasferito alle dipendenze della PI s.p.a., con funzioni meramente rappresentative e dal maggio 2006 aveva interrotto anche quelle. In più il Gip, affermando che non poteva ritenersi interrotto " il rapporto con i sodali di ieri", aveva fatto ricorso a mere presunzioni e non al criterio della concretezza nella formulazione della prognosi, così come richiesto dall'art. 274 c.p.p., lett. c);
2) la errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. in rel. art. 606 c.p.p., lett. c), e la manifesta illogicità della motivazione con la quale il Gip ha ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari segnalando che l'indagato avrebbe potuto continuare la propria illecita attività servendosi delle comunicazioni telematiche telefoniche ma, contemporaneamente riconoscendo che da oltre un anno il LI aveva interrotto ogni rapporto con il gruppo;
3) la errata applicazione delle norme in tema di competenza territoriale, individuata dal Gip non facendo uso del criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3 che, in tema di reati permanenti, radica la detta competenza nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. La affermazione del Gip, secondo cui tale luogo non è noto, può essere agevolmente superata alla luce della giurisprudenza di legittimità che indica come utile, in alternativa, anche il luogo in cui la associazione si sia manifestata all'esterno o quello di realizzazione del primo reato fine o del primo atto diretto a commettere i delitti programmati.
Nella specie, essendo emerso che il sodalizio si sarebbe avvalso della organizzazione aziendale della Polis di Istinto s.r.l. con sede a FI, tale dovrebbe essere il luogo significativo ai fini della competenza. Anche considerando il luogo di perpetrazione del primo reato fine la competenza dovrebbe essere ancora di FI, posto che le corruzioni dei pubblici ufficiali si realizzò in tale capoluogo, prima delle condotte di appropriazione indebita;
4) la erronea applicazione e vizio di motivazione in redazione al reato ex art. 416 c.p., no n essendo stati indicati gli elementi strutturali del reato associativo;
5) la totale assenza di motivazione sulla partecipazione del LI al reato di corruzione, mai essendo citata la sua condotta compartecipativa;
6) la erronea qualificazione giuridica del capo M) ai sensi del dell'art. 326 c.p., comma 3, anziché ai sensi del comma 1 della stessa norma, con effetti nella prospettiva dell'art. 280 c.p.p.. In udienza, l'avv. Dinoia ha depositato una memoria nella quale ha ribadito le precedenti osservazioni in tema di competenza territoriale, ancora una volta chiedendo che fosse ravvisata in FI, luogo ove la Polis d'Istinto, ossia l'ossatura della associazione per delinquere, aveva operato anche attraverso i pubblici ufficiali corrotti.
Ai sensi dell'art. 16 c.p.p. poi, la connessione diveniva criterio di determinazione della competenza territoriale anche per i reati meno gravi.
In più, il difensore faceva presente che quand'anche fosse stata corretta l'affermazione della impossibilità di stabilire il locus commissi delicti riferito al reato associativo, non avrebbe potuto, tout court, farsi luogo alla applicazione del criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, per la determinazione della competenza territoriale. Citava al riguardo la giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di ricorrere a tale criterio nella ipotesi - corrispondente a quella di specie - di reati connessi.
In ossequio a tale orientamento, doveva reputarsi decisivo il luogo di commissione dei reati immediatamente meno gravi, ossia ancora una volta FI, essendo stati perpetrati in tale città sia i delitti di corruzione che quelli di rivelazione di segreto di ufficio. In ulteriore subordine si sarebbe dovuto fare ricorso al criterio dell'art. 9 c.p.p., comma 1, che rende rilevante l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della azione: FI per l'appunto in base a quanto desumibile da pag., 14 della ordinanza.
Il ricorso deve essere rigettato.
In ordine ai motivi sub 1) e 2) occorre premettere che la costante giurisprudenza, in linea con la lettera dell'art. 311 c.p.p. osserva che il ricorso diretto per Cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3, e la mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità, dall'art. 292 c.p.p., comma 2. Ne consegue che, qualora il Gip, abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 1^, 9 aprile 1999, n. 2888 rv. 213383). Ne consegue che sono inammissibili le censure sub 1) e 2) argomentate dallo stesso ricorrente alla luce di una assunta "manifesta illogicità della motivazione".
D'altra parte, risultano infondate anche le censure rappresentate come "mancanza" di una effettiva motivazione sul pericolo di reiterazione di fatti analoghi e sulla idoneità della misura in relazione alle esigenze da tutelare.
Una motivazione, al riguardo, il Gip l'ha esibita e non si tratta di motivazione solo apparente dal momento che è stata incentrata sul ruolo fondamentale avuto dal LI stesso addirittura nella ideazione del sistema investigativo oggetto di indagine. Anche il passaggio del LI in Romania per seguire il medesimo settore, dopo quindi l'allontanamento formale dalla EC, è un argomento speso dal Gip per corroborare la prognosi di pericolosità dell'indagato, pericolosità non ancorabile strettamente alla formale sua dipendenza dalla EC.
E opporre a tale argomento, come fa la difesa, l'assunto che il LI avrebbe acquisito una diversa collocazione lavorativa presso la PI, significa indicare elementi, semmai, di illogicità della motivazione e non di mancanza totale, tenuto conto che la PI non risulta essere "altro" rispetto alla EC, per quanto concerne il "dimensionamento" della attività illecita posta in essere dal LI. Basta scorrere l'ordinanza (a titolo di esempio, si cita tutto il par A)1 da pag 43 e segg, p. 123,pag. 280) per rendersi conto che l'intreccio anche amministrativo fra EC, PI e Polis di Istinto ai fini dell'inquadramento del personale, è una realtà ancora tutta da decifrare e che la formalizzazione dei rapporti tra LI e EC non escludeva la continuità dei rapporti dello stesso LI anche con l'altro grande committente PI, e viceversa.
È una motivazione - la cui eventuale illogicità o incompletezza non è ancora una volta deducibile in sede di ricorso immediato per Cassazione - quella esibita dal Gip per sostenere che la complessità del sistema architettato, la pervicacia che deve avere mosso un personaggio in precedenza appartenuto all'Arma dei carabinieri, la mancanza di un quadro chiaro di tutte le finalità che hanno mosso i compartecipi al sodalizio sono evenienze che fanno aggio anche sull'obiettivo allontanamento del LI dalla struttura EC e PI, dal momento che l'appartenenza del LI alla struttura della sicurezza EC rappresenta uno dei momenti qualificanti della sua azione ma non l'unico, apparendo, la sua attività illecita, andare oltre tali confini e essere operativa anche al di là delle committenze e dell'apparato della EC. In terzo luogo, la motivazione sulla adeguatezza della misura esiste ed è tutta imperniata su una valutazione integrata tra la gravità dei fatti, la loro reiterazione, la loro lucrosità nonché la loro complessità ancora da rivelare nei suoi esatti confini, da un lato, e, dall'altro, sulla indispensabilità del ricorso alla più gravosa delle misure che è ritenuta anche l'unica in grado di impedire la ripresa degli illeciti contatti.
Si tratta di un argomentare che - ove mai presentasse margini di incompletezza e/o illogicità- non potrebbe comunque definirsi del tutto assente o apparente, nei termini rilevanti per integrare il vizio di "violazione di legge".
Il motivo sub 3) è infondato.
I principi ricordati dal ricorrente, nella prima parte del suo argomentare, costituiscono patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità e va ribadito, pertanto, che per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, può farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti per la prima volta all'esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell'origine della associazione nello spazio (Sez. 6^, 23 aprile 2004, rv. 229972). È vero anche, però, che numerose decisioni aggiungono che, ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte (luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati), è decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (art. 9 c.p.p., comma 3) (Sez. 4^, 7 giugno 2005, rv. 232081; conf. Sez. 1^, 7 dicembre 2005, rv 233359). Il Gip, affermando di fare applicazione di tali principi, si è risolto per la regola dell'art. 9 c.p.p., comma 3 sostenendo che nessuno degli altri criteri è praticabile, mentre la difesa deduce, in principalità, che noto sarebbe quantomeno il luogo in cui la associazione si è manifestata avvalendosi degli apparati della soc. Polis di FI e quello di perpetrazione dei delitti di corruzione, ancora FI. Ritiene questa Corte che le osservazioni del Gip siano quelle allo stato riscontrate dagli atti dal momento che non risulta accertato, in primo luogo, un unico centro operativo del sodalizio, ma svariate sedi operative, che sono tante quanti i luoghi nei quali sono state appaltate le indagini a pubblici ufficiali corrotti o ad altri intermediari che poi si sono serviti di questi ultimi;
in secondo luogo la manifestazione di vitalità della associazione che il ricorrente sostiene essersi avuta a FI ove operava la società Polis di CI, in realtà si è avuta contemporaneamente anche in Milano ove il LI aveva i propri uffici. E ciò senza contare che la organizzazione di cui si è avvalsa la associazione per operare, secondo l'ipotesi accusatoria, è anche quella della direzione del servizio security di PI, EC e Tim, aventi sede e/o uffici a Milano, nonché di altre società di CI e NI, ivi compresa la SY OU che aveva uffici sia in Milano che in FI (pag. 45; 286 ord.). Risulta anche che CI teneva i contatti con i propri informatori anche a Milano, negli alberghi ove alloggiava (pag. 179 ord.) Quanto alla significatività dei reati-fine per la presunzione del luogo di commissione del delitto associativo, è da sottolineare che, in base al criterio in esame, non uno qualsiasi dei reati fine è idoneo a radicare la competenza territoriale anche del reato associativo, quale criterio sussidiario e presuntivo. Occorre che il reato-fine accertato o un atto idoneo a sostanziarlo costituiscano i "primi" segni di vitalità del sodalizio perché la competenza è pur sempre da mettere in relazione al luogo in cui si sia perfezionata (realmente o presuntivamente) la condotta associativa. In tale prospettiva, il rilievo della difesa non aggiunge alcun elemento atto a scalfire la tesi fatta propria dal Gip, posto che è del tutto arbitrario sostenere, come fa il ricorrente, che le condotte di appropriazione indebita di denaro del gruppo EC e PI - consumate in Milano - abbiano seguito storicamente e logicamente e non preceduto le attività corruttive. Infatti, il capo B) è formulato in modo da far risalire i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 646 c.p., al 1997 e anni seguenti ossia a prima della data di consumazione del reato associativo (2000) sicché, a prescindere dalla decorrenza della loro riferibilità ad un vero e proprio contesto associativo, emerge comunque che l'apprensione illecita del danaro era iniziata prima della dimostrata ramificazione della organizzazione volta alla acquisizione di dati riservati attraverso pubblici ufficiali corrotti. In secondo luogo è pure arbitrario affermare che i primi reati fine posti in essere ed accertati furono le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali di FI (capi H e segg.), posto che la speculare condotta dei presunti corruttori, contestata sub G), ha la stessa data di consumazione dei delitti di corruzione passiva, risulta consumata in Milano e logicamente deve ritenersi ad essi antecedente in quanto la proposta è difficile che segua l'accettazione.
Quanto al rilievo per cui, in tema di reati associativi, sarebbe precluso il ricorso al criterio di cui all'art. 9 c.p.p., così come affermato da talune decisioni di questa Corte (v. ad es. rv. 218684), non può non rilevarsi che si tratta di un orientamento che non trova aggancio formale nelle norme del codice, tanto che numerose altre decisioni di questa stessa Corte se ne sono discostate. Così è stato anche di recente sottolineato che ai fini della determinazione della competenza territoriale in procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a, nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris". Qualora, invece, non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato ne' è possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3, (v. rv. 233359; v. anche 218530; 213573; 228183).
E sulla idoneità dei reati - fine, connessi al reato associativo, a determinare la competenza in via subordinata nella prospettiva in esame, è appena il caso di rilevare che, quantomeno nella fase investigativa in corso, il relativo luogo di consumazione non risulta criterio univoco, dato che, ad esempio, i reati di cui al capo M) sembrerebbero essere stati posti in essere a FI, ma anche a Torino e a Novara.
Merita di essere aggiunto il richiamo ad un significativo precedente di questa Corte secondo cui "al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività" di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza" (rv. 206261).
Infine, il criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, pure invocato dal ricorrente, non sembra dirimente nel caso di specie dal momento che, essendo il reato più grave quello che, in tema di procedimenti connessi, va tenuto in considerazione per la individuazione della competenza territoriale ed essendo altresì quello che deve sopportare la applicazione dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., risulta impossibile stabilire quale sia "l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della" condotta associativa, dal momento che questa rileva ai fini della competenza territoriale nel suo momento costitutivo e non in quello successivamente operativo (art. 8 c.p.p., comma 3). Il motivo sub 4) è manifestamente infondato.
Si sostiene che sia mancata la motivazione sugli elementi strutturali del reato associativo ma una simile affermazione non trae conferma dalla lettura della ordinanza impugnata.
Da pag. 286 a pag. 293 il Gip articola le sue osservazioni sulle linee portanti della struttura associativa contestata al capo A). E considerandosi che l'elemento essenziale del reato ex art. 416 c.p. è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale (Sez. 6^, 25 settembre 1998, n. 10725, rv. 211743); considerata altresì la speciale natura dell'accordo delinquenziale nel reato associativo, accordo che deve essere teso in modo permanente all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati, non vi è possibilità di negare che il giudice abbia assolto, anche in relazione a tale apparato, il proprio compito argomentativo.
Il Gip ha fatto riferimento infatti ai più soggetti che hanno dato vita a Ila organizzazione, agli apparati dei quali questi si sono serviti per operare, al fine illecito prefisso che era quello di realizzare una attività di intelligence che andava al di là a prescindeva dalle committenze dei due grandi clienti EC e PI, per dare luogo ad un archivio di notizie riservate da utilizzare su future ed eventuali richieste di terzi, alla capacità di interscambio dei partecipi all'interno e per la funzionalità del gruppo.
Infine il motivo sub 5) è anch'esso inammissibile per le ragioni sopra indicate e legate al vizio deducibile col ricorso immediato per Cassazione. La motivazione sulla riconducibilità delle condotte di corruzione anche al LI non è mancante come sostenuto dal ricorrente. Essa è fornita dal Gip che la illustra a pag. 277 con argomenti che contemplano anche un rinvio per relationem a pagine precedenti della ordinanza, pagine nelle quali sono state esaminate le condotte dei terminalisti o degli intermediari rifluite nei capi G) ed M) ed analizzate le modalità attraverso le quali l'attività di costoro veniva sollecitata e fatturata dal committente- destinatario del risultato. In altre parole, il Gip ha strutturato la compartecipazione del LI alle condotte di corruzione facendola discendere dal rilievo che, nella qualità di dirigente del servizio di sicurezza della EC e consulente al vertice di quello della PI, ad esso debbono farsi risalire i rapporti con la società di investigazione del CI (PDI) relativi alle singole richieste di informazioni illecite. Di queste è stata rinvenuta traccia presso gli archivi della PDI con numeri di codice che stavano ad indicare, appunto, il committente EC o PI ed è stato ritenuto altresì altamente significativo il fatto che la richiesta di informazioni fosse inoltrata proprio alla società investigativa del CI che, come tutta la ordinanza tende a dimostrare, non aveva i mezzi per far fronte alla mole di incarichi che le venivano dati e che pertanto non poteva che essere stata individuata dal committente su base illecita.
Si tratta di una motivazione che presenta connotati di logicità tali da sottrarla sicuramente quantomeno alla censura di violazione di legge di cui all'art. 311 c.p.p.. Il motivo sub 6) è infondato.
La qualificazione giuridica proposta dal ricorrente in relazione al delitto ex art. 326 c.p. non potrebbe trovare applicazione dal momento che la fattispecie contestata è connotata dal dolo specifico, invece assente nella ipotesi di cui al comma 1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007