Sentenza 22 gennaio 1997
Massime • 10
Fa parte di una associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.
In tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione.
In tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa.
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato nell'associazione, ben potendosi configurare forme di partecipazione destinate a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, coinvolga anche il perseguimento da parte del singolo partecipe di vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nella prospettiva del soggetto, una funzione meramente strumentale.
In tema di concorso esterno materiale nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la differenza tra l'ipotesi della partecipazione e l'ipotesi del concorso esterno va ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell'interesse dell'associazione deve intervenire in un momento in cui il sodalizio si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l'associazione venga, attraverso il suo contributo, "salvata", purché il concorrente esterno sappia di questa situazione. Di conseguenza, il concorso vale a qualificare il reato posto in essere per salvare l'associazione non come reato-fine ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha ravvisato la sussistenza del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella consumazione di un omicidio "esemplare" di persona che, appartenente ad altro clan, in un momento di crisi del sodalizio, aveva contestato la posizione egemonica del sodalizio stesso).
In tema di reato associativo, l'elemento che discrimina le fattispecie di cui agli articoli 416 e 416-bis cod. pen. dalla semplice compartecipazione criminosa di cui all'art. 110 cod. pen. è costituito dalla natura dell'accordo criminoso; nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi.
In tema di causale del reato, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura indiziaria, il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. Un tale accertamento non è invece necessario allorché l'affermazione di colpevolezza risulti già "aliunde" dimostrata.
In tema di intercettazioni telefoniche, la disciplina prevista dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, non si riferisce anche alle intercettazioni di comunicazioni fra presenti di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto queste ultime sono tecnicamente realizzabili solo a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora, sicché esse debbono essere normalmente eseguite mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria.
Una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca , si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/1997, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1997 |
Testo completo
ST
1 cope of permen's SENTENZA N.102 9 REGISTRO GENERALE N. 35087 del 1996
4 Udienza pubblica del 22 gennaio 1997
6 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZ UFFICIO COPIE
Composta dai Signori: SOLE 24 OR Rilasciata so Presidente Dott. Pasquale Trojano Consigliere al SIG. IO de BE1. Dott. L. 34.0 Consigliere per diritti 2. Dott. NO Oliva 11 14 GIU 1997 Consigliere 3. Dott. IN Assennato IL CANCELL
Consigliere 4. Dott Nicola Milo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) NT ME, nato a [...] il 1° febbraio 1946,
2) CA NO, nato a [...] il [...],
3) CA IO, nato a [...] il [...],
CA IO, nato a [...] il [...], 4)
NE IU, nato a [...] il 1° gennaio 1948, 5)
CA IN, nato a [...] il [...], 6)
Di AL RA, nato a [...], 1' 8 luglio 1958, 7)
CI MA, nato a [...] il [...], 8)
LI NO, nato a [...] il [...], 9 )
10) AL ET, nato a [...] il [...],
11) Di MA IO, nato a [...] il [...],
12) Di MA BE, nato a [...] il 19 settembre
1962,
13) PA RI, nato a [...] il [...],
1 NOV. 1998 il
IL CANCELLIERE
LIRE 1000
CANCELLERIA LIRE 1000
CANCELLERIA
LIRE 1000 CANCELLERIA
AN102871
ANI02856
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CANCELLERIA LIRE 1000.
CANCELLERIA ANI0289
LIRE OOO CANCELLERIA
AN102872
ANI02857
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CANCELLERIA AN102892
LIRE 1000 CANCELLERI
AN102873
AN102858
LIRE 1000 IRE 1000 CANCELLERIA
CANCELLES ANI02893
RE 1000 ANCEI LERIA
AN102874
AN102859
LIRE 1000 IRE 1000 CANCELLERIA
CANCELLERIA N102834
AN102875
AN102860
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LIRE 1000, CANCELLERIA
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CANCELLERS
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AN102866
LIRE 1000 AN102851 LIRE 1000 CANCELLERIA
CANCELLERIA LIRE 1000
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ANI02862
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LIRE 1000 AN102852 LIRE 1000 CANCELLERIA
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ANI02863
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LIRE 1000 AN102853 LIRE 1000 CANCELLERIA
CANCELLERIA LIRE 1000
CAND
AN102864
AN102869
LIRE 1000 AN102854 CANCELLERIA RE 1000
CANCELLE LIRE 1000
CANCELLERIA
AN102865
N102870
AN102855 2
14) NO IN, nato a [...] il [...],
16) UA IL, nato a [...] il [...]) CC EL, nato a [...] il [...],
1996,
17) RI MA, nato a [...] il [...],
18) IN IU, nato a [...] il [...],
19) PI RI, nato a [...] il [...],
20) PP EL, nato a [...] il [...],
21) Di IE RI, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza 19 febbraio 1996 della Corte di assise appello di Catania.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de BE.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Martusciello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di AL,
CI, CA IO, CA NO, Carbonaro
IO, PA, UA, PP, Di IE,
IN, CC, RI e PI (con riferimento al reato associativo, nei confronti degli ultimi due) e per l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del PI per il triplice omicidio e nel confronti del RI per il reato concernente le armi, per 1' annullamento con rinvio dell' impugnata sentenza nei confronti del CA relativamente al reato associativo di cui all' art. 416-bis c.p. e per il rigetto nel resto nei confronti dello stesso CA;
per l' annullamento con rinvio dell' impugnata sentenza nei confronti di Di AL,
NT, NE, Di MA BE, Di MA IO,
NO e LI.
Uditi gli avv. Nicolò Amato per NT e l' avv. Barone per CA, CI e Di AL, che hanno concluso per l' annullamento della sentenza impugnata.
G. d e rien ** CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copla studio dal Sig. ANNONE
3.40ea per d
π 20 FES 1999 PARTE I
IL CANCELLIERE I FATTI E I RICORSI
1. Come risulta dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado, il processo ora all' esame di questa Corte scaturisce dalle indagini svolte dai carabinieri e dalla
Polizia di Stato nella cittadina di vittoria, in conseguenza dell' accentuarsi, fra gli anni 1991 e 1992, di gravissimi episodi criminosi, quali estorsioni, danneggiamenti nei confronti di operatori economici locali e taluni fatti di sangue.
Le indagini, coordinate in un primo tempo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e sucessivamente dalla Procura distrettuale di Catania,
conducevano alla individuazione di un' associazione per delinquere di tipo mafioso, di un' associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di omicidi, tentati omicidi, rapine, estorsioni.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catania adottava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di varie persone, fra cui taluni degli attuali ricorrenti;
più precisamente, di NT ME,
CA NO, CA IO, CA IL,
NE IU, CA IN, Di Falco Franco,
CI MA, LI NO, AL ET, Di MA
IO, Di MA BE, Di IE RI, PA
RI, NO IN, PP EL, CC EL,
UA IL, RI MA, IN IU,
PI RI, accusati taluni dei reati associativi altri dei reati fine, altri, ancora, di entrambe le
Categorie di reati.
Sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni imputati che avevano scelto la via della collaborazione (i fratelli
CA e tali RR RI e TI Salvatore: la posizione di quest' ultimo è stata definita, previa separazione, con rito abbreviato), nonché di numerose intercettazioni ambientali eseguite all' interno della casa
2. ou en circondariale di Ragusa tra alcuni degli imputati, veniva ricostruita la genesi e lo sviluppo del sodalizio criminale
(oltre che dei reati-fine).
La costituzione della societas sceleris viene fatta
ч risalire all' anno 1979 tra i fatelli, NO, IO e
IO CA, il NT, RE, IO e
LE LL, IU NO, Giovanni Iemmolo,
e BA LÉ, allo scopo di IO CO
controllare le attività commerciali e le bisone e, solo marginalmente, il traffico degli stupefacenti.
La prima fase è caratterizzata dal sopravvento del gruppo Gallo ed in particolare di RE LL, un sopravvento, peraltro, contestato da taluni dei consociati i quali addebitavano al "gruppo dirigente", non soltanto una diseguale ripartizione dei profitti, ma anche il loro inserimento della mafia palermitana. Fu così che nel 1987
RE, IO e LE LL furono uccisi dagli appartenenti al nuovo gruppo emergente formato dal NT
e dai fratelli CA.
Ricompattatosi il nucleo associativo, alla sua guida si collocò un insospettabile uomo di cultura, il prof. AG
AV, che però nel 1989 venne ucciso da parte di un gruppo di recenti associati.
Il controllo delle posizioni di comando venne, dopo una guerra interna, riassunto dal gruppo CA-NT. Ne derivò un forte potenziamento della consorteria il cui dominio territoriale si estese nei centri di Comiso, MO,
IT e nella stessa Ragusa. Fu dato incremento al commercio della droga e 1' organizzazione assunse una struttura orizzontale, con potere deliberativo affidato a tutti gli appartenenti alla consorteria, pur riconoscendosi al NT, quale componente più anziano, il potere decisionale definitivo.
Nel novembre del 1990, vennero arrestati per porto abusivo di armi il NT e i fratelli IO e NO
CA; al contempo, si profilarono contrasti nel gruppo per sospetti insorti nel NT e nei fratelli Di MA circa il ruolo assunto dai CA in alcuni attentati
в и к иR 105
alla vita di costoro. Fu così che si pervenne a disporre le intercettazioni nel carcere di Ragusa nelle celle occupate dal NT e da IO CA.
Al termine delle indagini iniziò il "pentimento" di taluni associati e, per ultimo, la radicale dissociazione dei fratelli CA, che come osserva la sentenza di primo grado li porterà a rendere una collaborazione totale ed esaustiva con la giustizia.
2. Con sentenza del 3 dicembre 1994 la Corte di assise di Siracusa riteneva responsabili del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A) il NT, i
CA, il NE, il CA, il Di AL, 1' CI, il LI, il AL, i Di MA, il Di IE, il
PA, il NO, lo UA, il PP, l'
CC e, quali concorrenti esterni, il Palmieri e il
PI, di porto illegale di armi (capo B) il NT, i
CA, il CA, il Di AL, l' CI, il LI, il
AL, i Di MA, il Di IE, il PA, il
NO, lo UA, il cappello, l' CC, il Palmieri e il PI;
di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo C) il NT, i
1' CA, il CA, il Di MA IO, il cappello,
CC; di cessione aggravata di sostanze stupefacenti (capo
D) il NT, i CA, il CA, il Di MA UD, il PP e l' CC;
dell' omicidio di
IU Di MA e del reato connesso in materia di armi
(capi I ed L), i CA e i Di MA;
dell' estorsione aggravata in danno di NO DI (capo M) il PA ed il NE;
della tentata estorsione aggravata in danno dei fratelli Di ER (capo O) il NT, CA
NO e il NE;
della tentata estorsione aggravata in danno della ITALMEC di IT (capo P) CA Sivio;
della estorsione in danno di MB ST (capo Q)
CA IO, il cappello e l' CC;
della rapina aggravata in danno del Banco di sicilia di IT (capo
T), della rapina aggravata in danno di IN RE
(capo U) e dei reati in materia di armi connessi alle rapine
(capo Z) il PP;
degli omicidi di IO, IO e G. de Rж али 6
RE LL, nonché dei reati a questi connessi (capi
A1, B1, C1, D1 ed El), il NT e CA IO;
dell' omicidio di LA BE e del reato connesso in materia di armi (capi Hl e Il) il NT e Di MA
BE; degli omicidi di RU SI, RI ND
e LI RI e del reato connesso in materia di armi (capi Ol e Pi) CA NO e PI RI.
Ritenuta la continuazione tra i reati rispettivamente ascritti al NT, ai CA, al NE, al CA, al Di AL, all' CI, al LI, al AL, ai Di
MA, al Di IE, al PA, al NO, al
PP, all' CC, allo UA, al RI e al
PI, nonché per il AL la continuazione tra i reati a lui ascritti e quelli di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Ragusa in data 23 marzo 1993 e concessa ai
CA la circostanza attenuante di cui all' art. 8 della legge 12 luglio 1991, n. 203, la Corte di assise condannava il NT ad anni trenta di reclusione, Di MA
BE ad anni ventisette di reclusione, Di MA IO ad anni ventisei di reclusione, PI RI ad anni ventiquattro di reclusione, CA NO e Carbonaro UD ad anni sedici di reclusione ciascuno, CA IL ed il cappello ad anni quindici di reclusione ciascuno, l' CC ad anni quattordici di reclusione, il
CA ad anni tredici e mesi sei di reclusione, il NE ad anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, il
PA ad anni otto e mesi sei di reclusione e lire
2.500.000 di multa, il Di AL, l' CI, il LI, il
NO, il Di IE e lo UA ad anni otto di reclusione ciascuno, il RI ad anni sei di reclusione, il AL, infine, ad anni due di reclusione, quale ulteriore aumento di pena a titolo di continuazione sulla pena di anni sei di reclusione di cui alla sentenza del
Tribunale di Ragusa del 23 marzo 1993.
Condannava, infine, il NT, i CA, il
NE, il CA, il Di AL, 1' CI, il LI, il
AL, i Di MA, il Di IE, il PA, il
NO, il PP, l' CC, lo UA, il
RiQ. see Res
8.
*0*3174747075477/9/15 7
RI e il PI al risarcimento dei danni in favore della Camera di commercio di Ragusa e del Comune di IT costituitisi parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio.
A sèguito di gravame del Pubblico ministero e degli imputati, la Corte di assise di appello di Catania la cui
-
cognizione si era arricchita, a sèguito della rinnovazione del dibattimento, degli apporti dei nuovi collaboratori
RI Di IE ed EL PP, degli imputati in reato connesso RE SI NC e BE Lo
PR, nonché di taluni testi di riferimento indicati da quest' ultimo con sentenza del 19 febbraio 1996, in
-
parziale riforma della decisione impugnata: dichiarava non doversi procedere nei confronti del NT, dei CA
e del Cavallo in ordine al reato di associazione di tipo mafioso commesso fino al 24 ottobre 1989 per l' esistenza del precedente giudicato costituito dalla sentenza della
Corte di appello di Catania del 21 marzo 1994; assolveva per non aver commesso il fatto il NT in ordine all' omicidio LA e reato connesso (capi Hl e I1), i Di
MA relativamente all' omicidio di Di MA IU e reati connessi (capi I e L), il NE in ordine alle estorsioni in danno di NO DI e dei fratelli Di
ER (capi M ed 0), l' CC in ordine all' estorsione in danno di MB ST (capo Q), il CA relativamente alla detenzione e vendita di stupefacenti
(capo D), Di AL, LI, RI e PI in ordine al reato di porto illegale di armi da sparo (capo B); dichiarava IN IU colpevole del reato di associazione di tipo mafioso (capo A) e lo condannava alla pena anni cinque di reclusione.
Ritenuta la continuazione fra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 21 marzo 1994, e relativamente a
CA IO anche rispetto a quelli di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di GE del 13 dicembre 8
309, determinava la pena per il NT in anni ventotto e mesi sei di reclusione;
nei confronti di NO e IO
CA in anni quattordici e mesi otto di reclusione ciascuno, di CA IO in anni tredici e mesi nove di reclusione. Determinava la pena inflitta a Di MA
BE in anni venticinque e mesi sei di reclusione, a Di
MA IO in anni quindici di reclusione, al NE in anni sette di reclusione, all' CC in anni tredici e mesi nove di reclusione, al CA, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, in anni undici e mesi quattro di reclusione, al
Di AL ed al LI in anni sette e mesi quattro di reclusione ciascuno, al RI in anni cinque e mesi sei di reclusione, al PI in anni ventitre e mesi quattro di reclusione;
concessa al Di IE l' attenuante di cui all' art. 8 della legge n. 203 del 1991, riduceva la pena inflitta ad anni quattro di reclusione;
concesse al PP le attenuanti di cui agli artt. 8 della legge n. 203 del
1991 e di cui all' art. 74, 7° comma, del d.P.R. n. 309 del
1990, riduceva la pena inflitta ad anni sette e mesi sei di reclusione;
dichiarava il PA colpevole del reato di tentata estorsione aggravata in danno di NO DI
(così qualificata l' imputazione di cui al capo M) rideterminando la pena complessiva in anni sette di reclusione e lire un milione di multa;
concedeva al NO
IN le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto all' aggravante contestata al capo A, riducendo la pena ad anni cinque e mesi dieci di reclusione.
Hanno proposto ricorso per cassazione NT 3.
CA ME, CA NO, CA IO,
IO, NE IU, Disca Vincenzo, Di AL
RA, CI MA, LI NO, AL ET, Di
MA IO, Di MA BE, PA RI,
NO IN, CC EL, UA IL,
RI MA, IN IU, PI RI,
PP EL e Di IE RI.
Pressoché tutti i ricorrenti che hanno prospettato 4.
doglianze in punto di responsabilità hanno contestato, ora
९.в. ж ам 9
sotto il profilo della omessa o della manifesta illogicità motivazione ora sotto il profilo della violazione dell' art. 192, 3° comma, c. p. p., la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti.
Il NT, con atto sottoscritto dall' avv. Nicolò
Amato lamenta mancanza di motivazione sul punto relativo alla verifica dell' attendibilità intrinseca dei fratelli
CA; non sarebbe stato considerato che i propalanti erano mossi da motivi di rancore (donde, ovviamente, 1' assenza di spontaneità e di disinteresse) nei confronti del ricorrente in conseguenza dei gravissimi contrasti insorti con il NT già prima dell' inizio della collaborazione e che la stessa sentenza impugnata non aveva potuto omettere di riconoscere.
Farebbe, ancora, difetto, 1' indicazione di veri e propri riscontri, talora surrettiziamente individuati nelle dichiarazioni degli stessi collaboranti di cui non è stata assolutamente dimostrata l' intrinseca attendibilità.
Insiste sulla assenza di motivazione e sulla violazione dell' art. 192, 3° comma, c. p. p. anche l' avv. EL
Campanella nel ricorso presentato nell' interesse del
NT, del NE, dell' CI e dei fratelli Di
MA. si denuncia, in particolare, l' utilizzazione quale prova sufficiente ai fini della condanna delle dichiarazioni dei
CA, nonostante l' assenza dei necessari riscontri. In più si ribadisce come le reali motivazioni della collaborazione risiedano in motivi di vendetta e di rancore dei dichiaranti nei confronti degli accusati. Senza contare che non può, nella specie, parlarsi di plurime chiamate in correità essendo le propalazioni dei carbonaro chiaramente concertate allo scopo di pervenire al risultato preordinato. L' avv. Antonio Cartia nei due ricorsi proposti nell' interesse di RI PA e di IL UA, lamenta carenza delle necessarie verifiche circa 1 ' intrinseca attendibilità dei propalanti (spontaneità, costanza, coerenza, specificità, genuinità; senza che venga dato rilievo alla comprovata e diffusa conoscenza degli Rвіж а м 10
atti processuali, alla mancanza di ogni ravvedimento, allo specifico interesse a perseguire il raggiungimento dei benefici di legge) nonché assenza dei necessari riscontri esterni, per di più individualizzanti, vale a dire, relativi a ciascuno degli imputati.
Sulla valenza delle dichiarazioni dei collaboranti ha i ncentrato gran parte delle doglianze il LI nel ricorso sottoscritto personalmente.
In particolare, con riferimento alla sua specifica posizione processuale, il LI afferma l' illogicità delle dichiarazioni del TI e del RR, solo considerando che 1' imputato venne arrestato nel marzo 1991; in epoca, dunque, antecedente alla presunta affiliazione dei collaboranti, affiliazione che sarebbe avvenuta in epoca di gran lunga successiva. Per di più, le dichiarazioni sarebbero de relato e senza indicazione della fonte. Nessuna valenza probatoria avrebbero, ancora, le dichiarazioni dei CA, del tutto generiche, per essersi i dichiaranti limitati ad affermare che il LI faceva parte dell' associazione, con assenza di qualsivoglia specifica indicazione quanto al ruolo da lui rivestito: non potendo, certo, considerarsi tale il riferimento alle estorsioni, reati in ordine ai quali mai è stata iniziata l' azione penale nei confronti del ricorrente.
Articolati motivi quanto al valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboranti ha svolto l' avv. Mario
Brancato nell' interesse di ET AL.
Viene contestata, anzi tutto, 1' intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dei fratelli CA, ribadendosi i motivi di rancore verso il NT e i suoi amici (tra cui il ricorrente) che li avevano spinti a scegliere la via della collaborazione.
Si sottolinea, in ordine alla specifica posizione del ricorrente, il punto relativo all' epoca del suo ingresso nel nucleo associativo che IO CA fa risalire in un primo tempo ad epoca successiva alla morte dei LL, avvenuta nel 1987, e poi viene ricollegata alla morte del
AV avvenuta due anni dopo. Un punto irragionevolmente
в ж ки
ENZITIVITYK ITE TAVSI VETETETTY 7+79778332 9 19 19.12**** 11
trascurato dai giudici di appello nonostante le dichiarazioni provenissero da uno dei capi del sodalizio.
Senza contare, poi, l' assenza di motivazione circa il ruolo rivestito dal AL nell' associazione e le effettive attività da lui poste in essere nell' interesse del nucleo associativo. Si contesta, ancora, la presenza dei riscontri, fatti derivare semplicisticamente dalle dichiarazioni degli altri collaboratori;
tanto più che le propalazioni dei fratelli CA solo attraverso progressivi aggiustamenti pervengono ad "una straordinaria quanto incredibile coerenza e conformità l' una con l' altra".
Nessun valore probatorio potrebbe essere assegnato alle dichiarazioni del TI e del RR, i quali riferiscono de relato, senza aver conosciuto il AL, e, certo, sulla base delle dichiarazioni dei CA e degli altri chiamanti in correità.
In conclusione, non può essere assegnato valore di riscontro reciproco alle dichiarazioni incrociate dei collaboranti prive di specificità e riferibili, relativamente all' asserita appartenenza al gruppo del
AL, a "una situazione di conoscenza, frequentazione,
. . provenienza dal medesimo ambiente sociale". Del resto, a carico del ricorrente emergerebbe la partecipazione ad un unico episodio estortivo (in ordine al quale ha subito la relativa condanna), oltre che una saltuaria frequentazione con persone di vittoria.
EL CC, con ricorso sottoscritto dall' avv.
Nunzio Cancemi, lamenta anche sotto il profilo della
-
mancanza e della manifesta illogicità della motivazione la
-
violazione delle regole in tema di valutazione delle chiamate in correità per non avere la sentenza impugnata, oltre tutto, rilevato le gravi discordanze esistenti tra le dichiarazioni del TI e del RR, da un lato, e quelle rese dai fratelli CA, dall' altro lato, con riferimento alla partecipazione del ricorrente sia alla associazione mafiosa sia all' associazione finalizzata al traffico di droga.
G. de a 13
violazione dell' art. 267 c.p.p., né la sussistenza di gravi indizi di reato né 1' indispensabile ricorso alle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.
Se è vero, infatti, che le celle di un carcere devono considerarsi, agli effetti della disciplina in materia di intercettazioni, luoghi di privata dimora anche ai fini previsti dall' art. 266, 2° comma, c.p.p., deve trovare applicazione, in relazione alle intercettazioni tra presenti ivi eseguite, il disposto relativo alla inutilizzabilità delle captazioni a norma dell' art. 271, 3° comma, c.p.p. 5.2. Sempre il NT, nel ricorso sottoscritto dall' avv. Amato, denuncia violazione dell' art. 268, 3° comma,
c.p.p., per omessa indicazione, nel decreto di autorizzazione, delle ragioni che avrebbero potuto giustificare l' utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica;
un' omissione che, ai sensi dell' art. 271, 1° comma, comporta 1' inutilizzabilità della intercettazioni, senza che possa distinguersi tra intercettazioni telefoniche e intercettazioni tra presenti.
Il motivo è ancor più sviluppato ed articolato nel ricorso proposto dall' avv. EL Campanella nell' interesse del NT, del NE, dell' CI e dei fratelli Di MA.
si Osserva che, per quel che attiene alle intercettazioni eseguite nella cella del NT ed i cui risultati sono stati ampiamente utilizzati, manca qualsivoglia motivazione dei provvedimenti autorizzativi sia per quanto attiene alla insufficienza o all' inidoneità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica sia con riferimento ai motivi di eccezionale urgenza che non avrebbero consentito di procrastinare le operazioni così da pervenire ad un potenziamento delle strutture in dotazione della Procura. Né, prosegue il ricorso, il vizio potrebbe comunque ritenersi sanato dalla motivazione di due
- motivazione, successivi provvedimenti peraltro, palesemente insufficiente, facendosi appello a ragioni tecniche correlate alla distanza tra il luogo di
G. de Ry 14
intercettazione e quello di ricezione, senza nulla riferire circa la possibilità di potenziare gli impianti
-
riguardanti non la cella del NT ma quella ove era ristretto IO CA.
Con il ricorso sottoscritto dall' avv. EL Barone, analoghe doglianze sono state prospettate anche dal CA, dal Di AL e dall' CI, deducendosi inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del 3° comma dell' art. 268 c.p.p. Pure qui si rileva come per le intercettazioni eseguite nella cella del TE mai è stato emesso alcun provvedimento che motivasse in ordine all' impiego di impianti diversi da quelli installati nella Procura della
Repubblica. Peraltro, non potrebbe accedersi alla tesi della legittimità di una sorta di "autorizzazione implicita”, in materia di intercettazioni ambientali, stante il perentorio disposto della norma di cui si contesta l' osservanza e la sanzione di inutilizzabilità altrettanto perentoriamente comminata dall' art. 271, 1° comma, c.p. p.
Censure non dissimili sono state prospettate dall' avv.
Cartia nell' interesse del PA e dello UA, contestando sia l' esistenza dei provvedimenti autorizzatori all' utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica e l' efficacia "sanante" dei provvedimenti successivi sia l' urgenza di procedere alle intercettazioni sia, infine, l' inidoneità degli impianti di cui all' art. 268, 3° comma, all' ascolto delle conversazioni. 15
Censure che sono state pure dedotte dal ricorso sottoscritto dall' avv. Campanella, che sottolinea 1' equivocità dei contenuti delle conversazioni, insufficienti, come tali, a fornire utili riscontri alle propalazioni dei collaboranti.
Contesta il valore designante ai fini dei riscontri delle intercettazioni pure l' avv. Barone (nell' interesse di
CA, Di AL e CI), censurando la metodologia adottata dal giudice a quo al fine di pervenire alla identificazione delle voci registrate;
un metodo che si sarebbe rivelato solo in apparenza razionale, ma che diviene davvero arbitrario considerando "che i vari interlocutori si chiamano solo per nome di battesimo e per diminutivo”, in tal modo rendendo "illusoria l' identificazione delle voci
""in relazione all' elevato numero di EP, "RA",
ZO e " NO" che ricorrono nelle conversazioni"". Una metodologia, quella seguìta dala sentenza impugnata, che mostra i suoi limiti proprio relativamente alla posizione di
RA Di AL, identificato come il RA che "deve partire per il soggiorno obbligato ovvero rendersi latitante". Poiché la conversazione è dell' 8 settembre 1991
e il Di AL si trovava detenuto fin dal 17 luglio 1991, restebbe incontestato come l' alternativa tra latitanza e soggiorno obbligato dovesse riguardare un "RA" diverso dal Di AL. L' osservazione, poi, che il Di AL, appena scarcerato, si recò effettivamente al soggiorno obbligato, comproverebbe la superficialità delle valutazioni effettuate dal giudice a quo. valoreIl LI, dal suo canto, nega qualsiasi dimostrativo ai detti mezzi di ricerca della prova,
richiamati dalla sentenza impugnata del tutto impropriamente con riferimento alla sua persona la cui voce mai
-
interviente (un punto riconosciuto dalla sentenza di appello che avrebbe mutato l' avviso della sentenza di primo grado) sulla base di argomentazioni assolutamente congetturali. L' avv. Mario Brancato, nell' interesse di ET
AL afferma 1' ingiusta sopravalutazione delle conversazioni intercettate relativamente alla posizione del
в е ли 16
ricorrente; la genericità del loro contenuto lascerebbe, infatti, spazio a dubbi e perplessità, non ricevendo conferma in alcun' altra conversazione intercettata. 5.4. Sempre in relazione alle intercettazioni, 1' avv.
Barone lamenta il vizio di cui all' art. 606, lettera d,
c.p.p. per avere i giudici di merito affermato non essere necessaria una perizia fonica comparativa quale unica prova in grado di identificare con certezza gli autori delle conversazioni registrate. 6. Passando ora a descrivere le specifiche doglianze riguardanti i singoli reati contestati, appare opportuno riferire per prime quelle che concernono l' esistenza dei reati associativi e la partecipazione dei singoli ricorrenti, in parte già enunciate a proposito delle doglianze di ordine più generale. 6.1. CA, Di AL e CI contestano la stessa configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso, stante l' assenza dell' intenzione di procedere al controllo di attività econonomiche (discoteche, bische clandestine); un punto assolutamente non affrontato dalla sentenza impugnata. Inoltre, la Corte di merito avrebbe non correttamente individuato la forza intimidatrice del vincolo associativo nel ricorso sistematico ad atti di intimidazione;
senza considerare che, ai fini richiesti dall' art. 416-bis c.p., la intimidazione che rileva è
quella "diffusa" ovvero "ambientale" per effetto della quale chi opera nel campo imprenditoriale non può di fatto perseguire in regime di libera concorrenza i propri interessi e le proprie aspettative". Con la conseguenza che dalla sentenza denunciata emerge 1' esistenza di un sodalizio criminoso volto a realizzare un programma delinquenziale "comune", come tale rientrante nell' ipotesi di reato di cui all' art. 416 c.p.
Il PA e lo UA contestano anch' essi l' ipotizzabilità del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, stante la natura "orizzontale" del sodalizio ed il carattere "democratico" di esso;
profili non smentiti
G. de Re 17
neppure dal collaboratore Di IE che non accenna a capi carismatici ma soltanto a soggetti più influenti. contraddittorietà della Ne conseguirebbe comunque sentenza impugnata: perché о 1' organizzazione era effettivamente "democratica", un dato, dunque incompatibile con il requisito della mafiosità, ovvero non era
"democratica" in tal caso, risulterebbero non ma,
rispondenti al vero le dichiarazioni di pressoché tutti i collaboranti.
Il fatto è, concludono i ricorrenti, che non sussisteva un associazione di tipo mafioso, come apparirebbbe '
comprovato dal fatto che, quanto alle estorsioni - che pure sono state ammesse da numerosi propalanti manca una prova aliunde in grado di configurare il vincolo di assoggettamento e di omertà che deriva dall' esistenza e dell' operare del sodalizio.
6.2. Nel ricorso sottoscritto dall' avv. Amato, il NT deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la partecipazione dell' imputato all' associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, osservando che
1' affermazione di responsabilità del NT mal si concilierebbe con un "passaggio" della sentenza impugnata in base al quale il clan si sarebbe occupato del traffico della droga fino a quando comandarono i LL, i quali, peraltro, furono uccisi nel 1987, e che trascorso un periodo di uscita dell' associazione dal traffico di stupefacenti in corrispondenza dell' assunzione del comando del sodalizio ad opera di AG AV, 1' "effettiva ripresa dell' attività...avvenne sotto la guida di CA IO, dopo
1' arresto degli altri due fratelli e del NT per porto abusivo d' arma avvenuto nel novembre 1990”.
Anche il CA lamenta manifesta illogicità della motivazione circa la sua partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, per di più considerando che il ricorrente è risultato estraneo a qualsivoglia reato-fine. Nonostante ciò, la sentenza impugnata avrebbe tratto il convincimento della responsabilità del ricorrente sulla semplice consapevolezza
G. DE Re 18
illeciti in materia di dell' esistenza di traffici esistenza di un' effettiva stupefacenti, prescindendo dall' condotta associativa. A tanto si aggiunga l' assenza di ogni dichiarazione dei collaboranti che coinvolga il CA in qualsiasi attività connessa al traffico di stupefacenti. 6.3. IU IN, con ricorso sottoscritto dall' avv.
Di MA, lamenta erronea applicazione dell' art. 416-bis c. p., difetto e illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto in ordine alla sua partecipaione all' associazione di tipo mafioso per il settore dedicato all' usura.
si contesta che i nuovi collaboranti (i fratelli
CA lo scagionano) abbiano indicato il Gambina come facente parte del sodalizio e, comunque, che 1' imputato fosse consapevole di apportare un contributo all' associazione, potendo, tutt' al più, ravvisarsi a carico del ricorrente il delitto di favoreggiamento. Non si sarebbe, poi, tenuto conto del fatto che taluni assegni emessi dal
IN sarebbero stati rilasciati al delegato del clan proprio nel periodo in cui il IN avrebbe dovuto essere 1' unico responsabile del sodalizio per il settore riguardante i prestiti usurari. 6.
4. Con atto sottoscritto dall' avv. Enrico Di MA,
MA RI, condannato per concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, deduce, in primo luogo, violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Rileva il ricorrente che la condanna per il concorso esterno sarebbe collegata esclusivamente al triplice omicidio RU-RI-EL, del quale, peraltro, il RI non era stato chiamato a rispondere e che ha comportato una vera e propria immutazione dell' accusa genericamente formulata al capo A) della rubrica. Per di più, in presenza di intercettazioni ambientali dal contenuto delle quali era dato sicuramente escludere la sua partecipazione al delitto.
Lamenta, ancora, che nel dibattimento di primo grado il
Pubblico ministero chiese di contestare il triplice omicidio, ma il RI non prestò il suo consenso. Donde
G. De Ru९. de ам 19
la violazione del diritto di difesa dell' imputato cui restò preclusa la possibilità di indicare qualsiasi mezzo di prova in relazione a tale delitto, nonché di avvalersi di due difensori.
si contesta, poi, illogicità e contraddittorietà della motivazione della parte della sentenza impugnata che, dopo aver escluso che possa configurarsi il concorso esterno in reato associativo per chi dà il suo contributo per un delitto fine, perviene all' affermazione di responsabilità proprio in relazione alla partecipazione del RI al triplice omicidio.
Analoghi motivi, in punto di motivazione, sono stati dedotti dallo stesso avv. Di MA nell' interesse del
PI. 7.1. A queste ultime doglianze si ricollega il ricorso proposto dal PI in ordine alla condanna per i triplice omicidio RU-RI-EL. Sul punto, il ricorrente contesta 1' esistenza di riscontri alle dichiarazioni di
NO CA, solo apparentemente confermate, attesa la sicura concertazione, dai suoi fratelli, e che non risultano riscontrate dal TI e dal Di IE, i quali, per giunta, riferiscono de relato.
circa, poi, la causale degli omicidi sarebbe stata, ancora, del tutto immotivatamente, affermata dal giudice di appello solo per la concordia rilevata, sul punto, fra tutti i collaboranti. Una concordia, peraltro, insussistente, come venne dedotto nei motivi di appello. 8. Nel ricorso sottoscritto dall' avv. Amato, il NT ha dedotto specifici motivi in ordine all' affermazione di responsabilità per gli omicidi di LL RE, LL
IO e LL IO, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Relativamente all' omicidio di LL RE, si contesta alla sentenza impugnata di non aver indicato nulla di specifico circa la veste di mandante del ricorrente e di non aver chiarito quando si sarebbe assunta la decisione di sopprimere il LL;
senza che sia stato adeguatemente indicato il ruolo e l' apporto causale dell' imputato.
в е ли 20
Con riferimento al secondo, duplice omicidio, molteplici sarebbero gli elementi discordanti, le inesattezze riconosciute dalla stessa Corte e che solo erroneamente sono state giudicate superabili: il fatto che il Dominante era sottoposto a sorveglianza speciale, uno stato che non avrebbe mai consentito di consumare il delitto con le
modalità descritte dalla sentenza, addirittura trasportando i cadaveri per un lunghissimo tratto di strada, superando incroci, passaggi a livello, posti di blocco della polizia;
con conseguente illogicità della motivazione. Senza contare che il giorno successivo alla data del duplice omicidio i due agenti RE CC e LE NA assumono in una relazione di servizio di avere visto IO LL: la spiegazione del fatto data dalla sentenza impugnata si baserebbe su mere congetture.
9. Con il ricorso sottoscritto dall' avv. Orazio Campo, Di
MA BE lamenta violazione dell' art. 192, 3° comma '
c.p.p. nonché omessa e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla affermazione di responsabilità per l' omicidio di LA BE.
Più in particolare, si stigmatizza l' intrinseca attendibilità riconosciuta ai CA, contraddetta dalla successiva affermazione che sugli stessi “non è possibile fare cieco affidamento in mancanza di adeguati riscontri”.
Con riguardo all' omicidio LA, l' unico riscontro alle dichiarazioni, de relato, del TI sarebbe, invece, costituito dalle dichiarazioni dei CA. Senza che,
peraltro, risulti iniziata l' azione penale nei confronti del Di MO. Il tutto, ancora, omettendo di considerare che i CA, promotori dell' omicidio, non hanno indicato quale causale del delitto fatti da ricollegarsi al commercio della droga. Ancora, la eliminazione del LA sarebbe stata decisa nel corso di una riunione di latitanti mentre il Di MA tale non era.
Si puntualizza, poi, l' incongruenza della raccomandazione di "risparmiare" la ER, quando il delitto, commissionato, ma non preordinato, non necessariamente prevedeva la presenza in loco della fidanzata del LA. лR
2. ole ru 21
Equivocità ed ambiguità contrassegnerebbero, infine, la valenza attribuita alle dichiarazioni del Di IE e le intercettazioni ambientali.
10. Specifiche doglianze in ordine alla condanna per il tentativo di estorsione vengono svolte dall' avvocato Cartia nell' interesse del PA, censurandosi la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità dell' imputato sulla base delle sole dichiarazioni del TI. Tra
1' altro, la persona offesa, pur avendo ammesso la visita del PA e la richiesta di una somma, avrebbe riferito di non aver pagato una sola lira. Donde l' assenza di ogni atteggiamento intimidatorio dell' imputato e la non configurabilità neppure del reato di cui all' art. 56 e 629
c.p.
10. Sempre 1' avv. Cartia, nell' interesse dello
UA, si duole della condanna per i reati in materia di armi, fondata sulle sole dichiarazioni dei collaboranti, stando alle quali ogni membro dell' associazione era in possesso di un' arma, e nella pretesa partecipazione ad un omicidio preterintenzionale di cui parla il Di IE.
Il primo elemento sarebbe sfornito di ogni risconto;
in ogni caso, il possesso di armi da parte dei componenti il sodalizio non può comportare 1' affermazione di responsabilità di ciascuno di essi ove non venga specificamente provato il fatto. Il secondo elemento sarebbe da ritenere estraneo al processo e del tutto incidentalmente introdotto in esso.
12. L' avv. Di MA, nell' interesse del RI, lamenta omessa motivazione circa la condanna per il reato di cessione di armi, dedotta da una intercettazione ambientale confermativa, secondo la decisione impugnata, della dichiarazione di IO CA.
12. L' avv. Mario Brancato, nell' interesse del AL ha anche denunciato violazione della legge penale, per essere
1' imputato già stato giudicato per i medesimi fatti con sentenza del Tribunale di Ragusa del 23 marzo 1993, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 1994. L' identità dei fatti
G. еее 22
troverebbe conferma nella sentenza della Corte di assise di appello da cui risulta 1' identità sia dell' impianto accusatorio sia del reato contestato. D' altro canto, la permanenza nel reato sarebbe cessata con la sentenza di primo grado e cioè il 23 marzo 1993, data della sentenza del
Tribunale di Ragusa. Peraltro, dopo tale data, nessun comportamento sarebbe ascrivibile al AL trovandosi egli detenuto e senza che risultino provati atti di associazione.
In ogni caso, la Corte di assise di appello avrebbe errato nel non operare la riduzione di pena, pur ritenendo il comportamento del AL coperto dal giudicato, in ordine alla partecipazione al reato associativo, fino all' ottobre 1989.
1 .
1. Con ricorso sottoscritto dall' avv. UI Li GO,
NO, IO e IO CA denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche diniego derivante dal fatto che la collaborazione sarebbe già stata valutata ai fini dell' attenuante di cui all' art. 74, 7° comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 (in essa assorbita l' attenuante prevista dall' art. 8 della legge n. 203 del
1991). Una statuizione da ritenere illegittima sia per la diversa funzione espletata dall' art. 62-bis c.p. sia perché, nel caso di specie, i CA avevano rivelato anche elementi non rientranti nella previsione dell' art. 74, 7° commma.
1 .
2. Analoghi motivi hanno proposto anche Di IE RI
e PP EL, con ricorsi sottoscritti personalmente, peraltro da ritenere tardivi.
16.3. Della mancata concessione delle attenuanti generiche si duole anche l' avv. Orazio Campo nell' interesse di
BE Di MA;
per avere la Corte di merito di secondo grado denegato le dette attenuanti con una mera formula di stile. Si fa appello alle condizioni socio-economiche della zona, alla giovane età dell' imputato ed alle sue condizioni familiari.
в е лиее 23 1 .4. Sempre del dinego delle attenuanti generiche, nonché della misura della pena si duole il LI, lamentando una motivazione stereotipa.
14. L' avv. Enrico di MA, nell' interesse del NO denuncia omessa motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 114 c.p.
16. Il NT, con il ricorso sottoscritto dall' avv.
Amato, denuncia violazione degli artt. 132 e 133 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura della pena inflitta. Più in particolare, si deduce, che nonostante l' assoluzione dall' omicidio LA, la misura della pena sia stata ridotta soltanto di un anno e sei mesi di reclusione.
2. de ac 24
PARTE II
CONSIDERAZIONI SULLE CHIAMATE IN CORREITA' 1. Poiché quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l' osservanza, da parte della decisione impugnata, dei principi concernenti la valutazione delle chiamate in correità, con conseguenti riverberi in ordine alla correttezza dell' impianto motivazionale della sentenza nel suo complesso, occorre, anzi tutto, precisare i criteri interpretativi ai quali questa Corte conformerà il suo controllo, per poi, di volta in volta, pervenire all' applicazione concreta dei conseguenti enunciati. Un' operazione davvero indispensabile, solo considerando che a risultarne coinvolti sono i più significativi snodi problematici concernenti la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei coimputati: dall' accertamento dell' attendibilità di ciascuno dei dichiaranti e di ciascuna delle dichiarazioni, alla verifica estrinseca di queste, fino al tema delle dichiarazioni de relato.
Argomenti che hanno formato oggetto di una copiosissima elaborazione giurisprudenziale che, pur essendo approdata a soluzioni sufficientemente rassicuranti, si prestano con una certa difficoltà ad un' utilizzazione concreta, che trascenda le caratteristiche dei casi di specie, risultando, nonostante la previsione legislativa contenuta nell' art. 192, 3° comma c.p.p. comunque predominante lo schema logico in grado di orientare la valutazione della prova (cfr. Sez.
VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo).
Il tutto per puntualizzare come, in presenza di una molteplicità di fatti entro i quali 1' attività interpretativa dei giudici di merito si è, talora non agevolmente, introdotta, resta pur sempre decisivo al di
-
là di schematismi che rischiano di ipostatizzare la forza dimostrativa degli elementi alla base delle verifiche di volta in volta compiute - 1' accertamento della validità
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del giudizio logico perseguito, cui fa da necessario contrappunto l' osservanza delle regole stabilite dalla legge, non soltanto al fine di indicare un paradigma che
G. d e eu 25
attesti il sicuro rigore dell' operazione ermeneutica, ma anche, e soprattutto, per delimitare, con accentuate finalità di garanzia, l' utilizzazione della prova.
2. Se è vero, allora, che i tracciati entro il cui ambito occorre procedere alla verifica della correttezza, da parte della sentenza impugnata, della valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti devono essere indirizzati a postulare, come necessario punto di riferimento, le conclusioni alle quali, in materia di chiamata in correità, sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte Suprema
(Sez. un. 21 ottobre 1992, Marino), è anche vero che, costituendo tali approdi regole di garanzia più che canoni di verifica della logicità del giudizio, il loro inserimento nelle concrete vicende processuali richiede che vengano preliminarmente acclarati i presupposti alla base delle dette regole, così da consentirne l' applicazione, di volta in volta, entro gli specifici fatti oggetto della chiamata.
Con la conseguenza che, al di là dei nominalismi derivanti dall' utilizzazione di formule spesso tralaticie, una corretta opera interpretativa non può prescindere dalla necessità di relativizzare gli stessi enunciati, assegnando così valore esponenziale al contesto complessivo sia in relazione ai reati associativi sia con riferimento ai fatti omicidiari ed agli altri reati in ordine ai quali è intervenuta condanna. Una puntualizzazione anch' essa indispensabile, considerato che un giudizio può definirsi logico anche se trascuri, come indefettibile dato teoretico, lo schema derivante dalle esigenze di tutela;
fermo restando, però, che la verifica di logicità resta comunque attestata all' osservanza di parametri solo apparentemente svincolati dalla norma. Il che impone di ritenere giuridicamente corretto solo un giudizio che sia logico perché normativamente come tale qualificato.
Di qui la necessità di "storicizzare" e che non vale, certo, a sottrarsi a puntuali operazioni ermeneutiche giuridicamente delimitate;
questa necessità esprime soltanto
1' esigenza, connaturata ad ogni attività verificatoria, di non restare ancorata ad un archetipo, ma di spingere l'
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operazione ricostruttiva in funzione delle esigenze di massima coerenza nella individuazione del fatto che forma oggetto del giudizio e della sua riferibilità ad un autore.
Una precisazione indispensabile proprio alla stregua delle censure sollevate dalle difese dei ricorrenti le quali hanno fatto scaturire, con l' addebitata inosservanza dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., effetti diretti sulla motivazione, da ritenere illogica e contraddittoria.
3. Dunque, nella ricordata pronuncia, le Sezioni unite avvertirono come la detta verifica richieda, in primo luogo, un' indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamati, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l' accusa di coautori e complici.
Ad un simile accertamento deve seguire l' indagine in ordine all' intrinseca consistenza ed alle caratteristiche delle dichiarazioni secondo le linee già individuate dalla la giurisprudenza e cioè la precisione, la coerenza, costanza, la spontaneità, etc.
Solo superata questa duplice serie di accertamenti è consentito al giudice di constatare 1' esistenza degli elementi di prova che confermano l' attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate, perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo rapportandola agli elementi di conferma se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Il tutto sulla base di una precisa scelta intepretativa avente come suo epicentro la chiamata in correità in quanto tale. Nel senso che, pur riferendosi l' art. 192, 3° comma,
c.p.p. alla valutazione comparativa delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova che confermano 1'
attendibilità della chiamata, 1' accertamento dei riscontri resta comunque subordinato all' esame della consistenza della chiamata ex se considerata, come è comprovato dall' espressione contenuta nel detto comma, "altri elementi di Rв ж ки 27 sembrerebbeprova", che designa il riscontro. Il che presupporre che la chiamata di correo può assumere le connotazioni in grado di consentire una verifica estrinseca del suo valore dimostrativo solo in quanto corrisponda a quei requisiti intrinseci che la definiscono come tale, così da connotarla come elemento di prova.
Ciò spiega anche le ragioni per le quali la giurisprudenza abbia chiarito che i dubbi sull' attendibilità del dichiarante e della dichiarazione devono essere sciolti con assoluta precedenza rispetto all' esame degli elementi di conferma. Il che sembra, peraltro, introdurre un' ulteriore rilevante tematica, da collegare alla distinzione fra dichiarante e dichiarazione, secondo regole che impongono operazioni non necessariamente sovrapponibili.
À parte, infatti, le affermazioni di principio, resta, come fondamentale criterio ermeneutico, la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l' origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l' indagine sugli attributi di ciascuna dichiarazione di ciascuna serie di dichiarazioni. Attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un' assoluta relatività.
Non sembra, infatti, compromettere l' attendibilità del dichiarante il fatto che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza intrinseca, altre di minor forza, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza probatoria di una dichiarazione. Cosicché, sempre sul piano dell' attendibiltà intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione, soprattutto quando come nel
- i fatti narrati si riferiscano ad una serie caso di specie di episodi criminosi, talora appresi non direttamente.
Una precisazione qui formulata in termini assolutamente generali, occorrendo poi vagliare la personalità dei singoli collaboranti;
un procedimento da cui risulteranno i ruoli diversamente articolati di ciascuno di essi.
я ж ем 28
5. La verifica delle censure relative all' attendibilità intrinseca dei collaboratori va, peraltro, effettuata valutando la motivazione della decisione impugnata sotto il profilo dell' esame della personalità di ciascuno di essi secondo le regole enunciate dalle Sezioni unite. Regole, peraltro, ulteriormente specificate dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, nell' ambito della quale non infrequentemente si è assistito ad una certa emarginazione del requisito del disinteresse ai fini della verifica dell' intrinseca attendibilità del collaboratore, affermandosi l' assoluta inconferenza del rilievo che costui, normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini dell' accertamento della sua attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza delle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti;
elementi in presenza dei quali rimane irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse (Sez. I,
6 maggio 1994, Siciliano). 6. Va dato atto alla sentenza impugnata di avere rigorosamente motivato relativamente alle dichiarazioni di tutti i collaboranti, secondo le regole più volte enunciate da questa Corte Suprema. Ha segnalato, più in particolare, come ciascuno dei dichiaranti abbia reso al Pubblico ministero dichiarazioni scaglionate nel tempo, per poi confermarle nella sede dibattimentale nelle fasi dell' esame e del controesame. In un sistema che, tenuto conto del limitato livello culturale dei dichiaranti, avrebbe agevolmente comportato 1' emergere di errori e di contraddizioni ove i narrati non fossero risultati veritieri. Errori e contraddizioni che, invece, sono stati correttamente valutati come irrilevanti, tenuto conto sia della congerie di fatti narrati sia della diversità dei momenti di "entrata in scena" di ognuno dei dichiaranti senza che, peraltro, fosse rilevabile un “appiattimento” dell' una dichiarazione sulle altre ed in generale sulle
G. еее рия 29
formulazioni dell' accusa, antecedenti all' inizio della collaborazione.
Il tutto, va ora precisato, anche considerando che, essendo la spontaneità e l' autonomia rispettivamente l' opposto dell'dell' imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga precedente dichiarazione resa da un coimputato, essendo in tal caso necessario soltanto accertare con maggior rigore un procedimento accuratamente seguito dal giudice a quo che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non siano il frutto di influenze subite e non rapppresentino puro allineamento alle precedenti (Sez. VI, 18 novembre 1994, Di
Gregorio). Principi cui la Corte di Assise di appello risulta essersi rigorosamente attenuta, nella parte generale relativa all' attendibilità dei collaboranti.
7. Gli ultimi rilievi consentono alla Corte di introdurre quell' ulteriore profilo dell' attendibilità intrinseca che si incentra sull' affidabilità della dichiarazione.
Per la verità, proprio alla dichiarazione si richiama l' art. 192, 3° comma, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l' attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all' esame dell' attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio circa l' attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio sull' intrinseca credibilità di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati.
Il tutto per significare come, una volta acclarata 1' affidabiltà del chiamante, il giudizio sulle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il chiamante aver rivelato insieme fatti
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rispondenti a verità ed accuse non attendibili. Cosicché è regola generale che, una volta verificata 1' attendibilità intrinseca del chiamante, il procedimento logico non può pervenire omisso medio all' esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché, se 1' attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, cosi indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell' art. 192, 3° comma, c.p.p.
Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi un elemento estraneo da verificare e, quindi, al di fuori della prova, costituita esclusivamente dai riscontri, né questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell' imputazione, dovendo invece essere qualificati come elementi che, direttamente о indirettamente, confermano l' attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova
(Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell' art. 192, 3° comma,
c.p.p., il giudice è tenuto a valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato non devono, dunque, provare il fatto-reato e la responsabilità dell' imputato perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica: la funzione dei riscontri è solo quella di confermare, come d' altro canto emerge dalla lettera della norma, 1' attendibilità delle dichiarazioni. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata, potendo non avere alcuna idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum, col rilevare, invece, solo in riferimento a tale chiamata, per
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cui quest' ultima costituisce accusa nei confronti del
giudicabile. 8. Gli approdi giurisprudenziali paiono, però, attestati a considerazioni di prevalente ordine etico, conformemente, del resto, all' esigenza derivante dall' enunciato di cui all' art. 192, 3° comma, c.p.p. L' attendibilità intrinseca dal chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo evocata come canone logico, resta confinata in un' area di giudizio eminentemente categorico. Lo dimostra il più volte ricordato principio affermato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell' attendibilità della dichiarazione. Ma, su tale punto, questa Corte non può esimersi dal rilevare 1' ampia contingenza dei detti enunciati che, nel loro profilarsi in funzione della decisione concretamente adottata, rischiano di trascurare come il giudizio dimostrativo deve rifuggire da considerazioni ancorate a canoni diversi da quelli sottesi nella valutazione del fatto. Lo comprova il rapporto fra "attendibilità" della chiamata (art. 192, 3° comma) e
"credibilità" della testimonianza (art. 500, 4° comma).
Entrambi i criteri si affidano ad un verifica di ordine etico che esprime, per un verso, 1' inaffidabilità del chiamante in correità, le cui dichiarazioni devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l' attendibilità, per un altro verso, 1' ei attendibilità del testimone, comprovata dalla sua riconosciuta credibilità e dalla stessa minor valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento. Il tutto sulla base di una regola processuale che, accentuando le modalità di acquisizione della prova, a scapito di verifiche empiriche cui fa da sostrato un giudizio non ipotetico ma categorico del legislatore, risultano informate alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico (cfr. Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo). 9. Pur essendosi questa Corte diffusa sul concetto di attendibilità intrinseca del chiamante, è chiaro come il detto criterio risulti decisamente superato dai canoni
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(logici e) di garanzia più volte ricordati che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono la formulazione di un sillogisma giudiziale, altrimenti sovrastato dal valore esponenziale assegnato a canoni categorici. Una precisazione che consentirà un avvio maggiormente problematico quanto all' esame dei singoli fatti, così da discriminare la valenza della chiamata in relazione ad episodi omicidiari rispetto alla chiamata che abbia ad oggetto fatti associativi. In entrambi i casi è necessario, certo, Una duplice Zoniamata en un duplice giudizio di attendibilità della dichiarazione. Ma, mentre, nell' un caso, diviene indispensabile l' analitico approfondimento di entrambi i dati dimostrativi, nell' altro occorre solo verificare, accertata la presenza di sodalizi aventi determinate caratteristiche, il contributo causale fornito dai chiamati. sovrapponendosi ad un Altrimenti, ancora una volta, giudizio giuridico, quale è quello che il giudice penale è tenuto a formulare un giudizio, quindi, avente di mira un un giudizio riproponente canoni categorici (forse essere sottesi dallo stesso legislatore nel paradigma fissato dall' art. 192, 3° comma, e nella stessa elaborazione, non solo giurisprudenziale, ma anche dogmatica su tale norma) e, quindi, portatori di un dover essere, che, per ciò solo, devono essere oggetto di un procedimento di stretta intepretazione da parte di chi si accinga all' ermeneusi della norma ora ricordata.
Ciò anche per significare come l' elevazione a criterio logico del principio di affidabilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare conseguenze irrazionali ove e la norma sembrerebbe consentirlo enfatizzandosi il
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concetto di affidabilità intrinseca venga affermato il valore ampiamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come talora si desume da alcuni enunciati giurisprudenziali, 1' attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che (ma è problematica al di fuori dagli schemi logici per ora esaminati) i riscontri esterni alla chiamata.
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10. Solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale rifugge, di norma, l' esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole logiche o di garanzia può allora dar conto della necessità di informare il giudizio di cui all' art. 192, 3° comma, c.p.p. entro un quadro essenziamente logico. Il solo che consenta di esaminare i vari snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità.
I prolegomeni di tale verifica non possono perciò trascurare che la chiamata in correità risulta conformata come confessione di un fatto proprio e come dichiarazione su un fatto altrui. Il primo termine della prova che assume
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valore ampiamente designante proprio sul piano logico, per il diretto coinvolgimento del propalante nel fatto dichiarato costituisce un' ulteriore specificazione del
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contenuto precettivo implicitamente ricavabile dall' art. 192, 3° comma, c.p.p. E ciò soprattutto perché, come è stato più volte affermato in giurisprdenza, nel nostro ordinamento penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella motivazione, dei criteri adottati;
con la conseguenza che, poiché ì limiti alla formazione del libero convincimento fissati dal 2° e dal 3° comma dell' art. 192 c.p.p. sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, i detti limiti non sono estensibili alla confessione. Mentre, infatti, la legge stabilisce che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non sono sufficienti e necessitano, dunque, di verifiche estrinseche, nulla è previsto per la confessione che ben può costituire prova sufficiente di responsabiliità del confidente, indipendentemente dall' esistenza di riscontri esterni.
Purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze e soggettive che hanno determinato ed obiettive accompagnato la confessione e dia ragione, con motivazione
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logica, del proprio convincimento circa 1' affidabilità della stessa (Sez. I, 27 aprile 1995, Ruzzone).
Né pare che, in presenza dell' ulteriore dichiarazione sul fatto altrui, debbano mutare i criteri di verifica del momento confessorio, che resta dotato di una propria autonoma sinergia, pure se sono evidenti i suoi riflessi anche sull' accertamento della veridicità del fatto altrui.
Sembra, però incentrarsi soprattutto nell' ammissione di un fatto proprio il criterio interpretativo da cui deriva la speculare rilevanza della dichiarazione su fatto altrui. Con la conseguenza che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante, oltre a riferire vicende riguardanti terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosì così a formulare quella che, forse con non troppo rigore, viene denominata "chiamata in reità", ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti.
La verifica dell' attendibilità della dichiarazione del chiamante non può in base alle più elementati regole di
- esperienza derivare, nell' ipotesi ora considerata, dal solo
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coinvolgimento del chiamato, pervenendosi altrimenti ad un giudizio di attendibilità dal quale rimane estraneo qualsiasi criterio di garanzia a fondamento, invece, del precetto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. L' assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, pertanto, approfondimenti interpetativi estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all' efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.
11. Ma già la definizione della chiamata in correità come dichiarazione sul fatto proprio e sul fatto altrui, che pure assume una valenza esclusivamente descrittiva, ha dato luogo a giudizi di valore non coordinati ad una verifica di carattere esclusivamente logico-giuridico. Lo comprova la stessa difficoltà, palese nella dottrina e nella giurisprudenza, di individuarne la natura giuridica, una difficoltà nascente dalla constatazione che nel codice abrogato, ove era collocata al di fuori di precisi dati в ен ал ९
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normativi, si era in presenza di una figura ibrida, ai confini tra la prova e l' indizio.
Il fatto che i chiamanti in correità siano portatori, oltre che della conoscenza di fatti propri, anche della conoscenza di fatti altrui, aveva condotto, sulla base di giudizi di valore prevalentemente etico (anche se riferiti a canoni di ordine giuridico) ad ogni sorta di diffidenza verso tale fonte conoscitiva;
quasi innestandosi un' infida corrispondenza tra il fatto dichiarativo ed il giudizio, secondo regole non codificate, ma nascenti dall' esperienza giudiziaria, nell' ambito della quale la chiamata di correo finiva con l' instaurare una sorta di rapporto fiduciario tra il chiamante e il giudice.
Il tutto, ovviamente, in una logica diretta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
un principio che non va inteso in senso fideistico perché il libero convincimento viene qui in tenuto conto della prevalente incidenza del considerazione
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vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto di violazione di legge, secondo schemi che, però, finiscono per identificarsi, considerando che la logicità della motivazione resta indefettibilmente ancorata a rigorosi canoni di verifica, delimitati sul piano normativo in
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funzione dell' opera di controllo di questa Corte. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto e dal concreto rapporto fiduciario tra il dichiarante e il giudice in cui si sostanziava larga parte degli enunciati nel vigore dell' abrogato codice di rito, viene proprio a prospettarsi come una delle regole formali volte a limitare il libero convincimento. dellaLa scelta del punto di rilevanza ermeneutica chiamata in correità diviene allora 1' unico approdo perseguibile;
e tale momento non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa secondo percorso conoscitivo in grado di assegnare alla un dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell' ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche
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sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano, davvero surrettiziamente, indici soltanto apparentemente di rilevanza ermeneutica, quali quelli incentrati sulla personalità del dichiarante.
Lo schema logico e le sue connotazioni giuridicamente 12.
in conferme rilevanti si concretizzano allora giurisprudenziali altamente significative.
Al di là del lessico talora davvero tralaticio, risulta chiarito come lo si è già ricordato sia del tutto
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inconferente la considerazione che i collaboranti mirino alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento, ai fini della verifica della loro attendibilità soggettiva
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meglio, al fine di valutare l' attendibilità delle loro dichiarazioni alla persistenza delle medesime, alla
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puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti, elementi, questi, in presenza dei quali resta ininfluente anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse (cfr., ex plurimis, Sez. I, 6 magggio 1994, Siciliano). E, proprio in considerazione della tipologia di controllo demandato alla Corte di cassazione, l' affermazione di principio in base alla quale la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento del giudice, tenuto a verificare se la dichiarazione sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua spontaneità, alla veridicità, alla costanza ed allo logica interna del racconto (v. Sez. VI, 12 ottobre 1995, Agresta), offre un primo indirizzo che enuclea nella dichiarazione i l interpretativo fondamentale momento di rilevanza ermeneutica. 13. La conferma delle su esposte considerazioni si ravvisa in quella giurisprudenza che ha ritenuto del tutto corretta la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l' attendibiltà del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della
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conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno (Sez. VI, 6 aprile 1995, Prudente), avvertendosi, con ulteriore significativa emarginazione del giudizio di attendibilità del chiamante, che la
"credibilità", ammmessa per una parte dell' accusa, non può significare, in modo automatico, attendibilità per l' intera narrazione (Sez. VI, 2 novembre 1994, Aveta); o, ancora, che non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento la sua comunicabilità, per traslazione, all' intero racconto, dovendo ogni parte di questo essere oggetto di verifica, così da far residuare l' inefficacia probatoria delle parti non comprovate (Sez. I, 25 ottobre 1994,
Soldano); col fare, talora, anche appello quanto mai
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significativamente al principio della scindibilità della
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dichiarazione di qualsiasi soggetto (Sez. I, 21 ottobre
1994, Riola). Una linea ulteriormente rafforzata dalla statuizione che il problema relativo all' affidabilità o inaffidabilità del dichiarante deve essere risolto con riferimento al caso specifico, senza che possano dedursi conseguenze in ordine alla "credibilità" del soggetto, in senso positivo о negativo, dall' accertamento della correttezza delle dichiarazioni da lui rese in relazione a reati diversi da quelli attribuiti al singolo indagato (Sez.
I, 6 luglio 1994, Ferrara).
La breve silloge giurisprudenziale ora riportata, convince, dunque, del ruolo decisivo della dichiarazione, intesa nella sua valenza intrinseca. Vero è che le pronunce di questa Corte paiono indirizzate a valorizzare il ruolo del riscontro estrinseco alla chiamata;
ma lo schema logico risulta rigorosamente attestato alla dichiarazione in sè, derivando dalla inaffidabilità intrinseca della dichiarazione ° dalla mancata dimostrazione del fatto oggetto di essa la qualificazione di autonomo mezzo di prova del c.d. riscontro.
14. Occorre, allora, verificare se le cadenze della sentenza impugnata risultino conformi alle regole ora esposte. Ed un giudizio positivo non può che essere confermato dalla metodologia utilizzata, attenta alla dichiarazione in quanto
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tale; secondo un procedimento che se, da un lato, finisce per trascurare una logica fondata sull' emergere di archetipi e, dunque, assestata a postulati meramente teoretici, si caratterizza, dall' altro lato, per l' attento esame di ogni dichiarazione, attraverso 1' analsi approfondita delle ragioni di ogni apporto collaborativo secondo cadenze puntuali. Il tutto nell' osservanza dei canoni interpretativi enunciati a proposito dei criteri che riguardano la verifica intrinseca della attendibilità delle dichiarazioni.
15. Appare necessario ora pervenire all' ulteriore conclusione provvisoria rappresentata dal ruolo da assegnare alla indispensabile presenza dei c.d. riscontri, richiesti dall' art. 192, 3° comma, quali "altri elementi di prova" che confermano l' attendibilità delle dichiarazioni.
Come è noto, antecedentemente alla decisione delle
Sezioni unite più volte ricordata erano individuabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative.
L' una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l' attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l' altra, nel senso che il riscontro deve avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell' imputazione.
Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche propririo muovendo dall' implicito presupposto (non contrastato dalle premesse in tema di affidabilità intrinseca del dichiarante) che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico adottato dallo stesso testo dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un' ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla
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sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti allo specifico fatto oggetto della narrazione. L' opzione maggiormente garantista (appartenente ad una problematica ormai davvero obsoleta, gli unici riverberi provenendo dalla tematica relativa all' applicabilità della norma ora ricordata alla materia delle misure cautelati è stata risolta negativamente dalle Sezioni unite: cfr. Sez. 21 aprile 1995, Costantino) un.,
lascia però ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l' attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzare anche una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico-argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente 1' affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con 1' affidare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio quanto all' osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge. 16. La tematica assume una particolare significazione nel delineare i canoni interpretativi a cui questa Corte si atterrà nell' esame delle singole censure. E ciò perché, alla stregua dei criteri adottati dalla sentenza impugnata, lo schema entro cui si è proceduto alla valutazione della prova risulta talora propro quello del riscontro incrociato. Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un' altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. II, 17 novembre 1994,
Saporito); l' art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di
"elementi di prova", richiede la sola presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. VI, 9 novembre
1993, Sparacio); ciò perché la chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un' affermazione
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di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi). Va aggiunto, anzi, che la chiamata di correo non può essere considerata come elemento estraneo da verificare e, quindi, come dato estraneo alla prova, da ritenere costituita esclusivamente dai riscontri;
né questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell' imputazione, dovendo, invece, essere considerati come elementi che, direttamente O indirettamente, confermano l' attendibilità della chiamata di correo, che resta la prima ed essenziale fonte di prova
(Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell' art. 192, 3° comma,
c.p.p., confermano l' attendibilità della dichiarazione non devono, quindi, valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell' imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica;
poiché la funzione processuale dei medesimi è semplicemente quella di confermare l' attendibilità delle dichiarazioni in questione, i detti elementi si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata potendo non avere alcuna idoneità probatoria rispetto al thema decidendum, per assumerla solo in riferirmento a tale chiamata per quella parte in cui quest' ultima costituisce accusa nei confronti del giudicabile (Sez. II, 20 dicembre
1993, Balzaretti;
cfr., altresì Sez. VI, 23 giugno 1994, De
Geronimo): altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell' imputato, non entra in gioco la regola dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. II, 28
febbraio 1994, Badioli).
Dal che sembra conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell' attendibilità intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova di valenza dimostrativa
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più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da " altri elementi di prova", di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma.
Sempre nell' ambito delle precisazioni di ordine 17.
generale, al fine di verificare la logicità e la coerenza della metodologia seguita dalla sentenza impugnata nel valutare le chiamate in correità, va ulteriormente rimarcato come solo nei casi in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, questa Corte ritiene corretta 1' affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l' altra;
il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale (che comporterebbero di norma
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il coinvolgimento di tutti i chiamati), ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell' art. 192, 3° comma, c.p.p. Senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi già reiteratamente percorsi da questa Corte
Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all' art. 192, 3° e 4° comma, c.p.p., 1' esigenza che le medesime, per costituire riscontro l' una dell' altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o no da considerare rivelatori di intese fraudolente 0, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. I, 14 aprile 1995, CA); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte
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convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all' interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez.
VI, 18 febbraio 1994, Goddi); sia, infine, che l' esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l' attendibilità dell' accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell' accusa (Sez. I, 30 novembre
1995, Riggio).
Anche qui, peraltro, 1' esistenza dei riscontri incrociati, quella convergenza del molteplice che consente Ино di ritenere formata la prova, va commisurate alla presenza di plurime chiamate di correo, risultando invece la valenza della combinazione dimostrativa ampiamente attenuata tutte le volte in cui la chiamata in correità risulti confermata da una semplice "chiamata in reità", che richieda, dunque,
1' apprestamento di un procedimento interpretativo volto a verificare le ragioni di una scelta solo apparentemente di collaborazione, in quanto non assolutamente impegnativa per il dichiarante.
Una metodologia, peraltro, accuratamente seguita dalla sentenza impugnata con il rimarcare, per un verso, 1'
autonomia di ciascuna dichiarazione di soggetto attendibile e, per un altro verso, il valore probatorio rafforzato tutte le volte in cui la propalazione coinvolga il dichiarante nel fatto criminoso narrato.
18. Un' ulteriore notazione di ordine generale riguarda nello schema della chiamata in correità il ruolo
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probatorio, in relazione agli omicidi relativamente ai quali
1' accusa risulti come, del resto, si èincentrata
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verificato di norma
- sulle dichiarazioni dei collaboranti, della causale dei singoli fatti omicidiari.
Non sembra inutile ricordare come, secondo la pressoché costante giurisprudenza, l' accertamento della causale del delitto, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l' identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell' imputato (Sez. I, 17 marzo 1994,
Giannetti). Un accertamento che non è, invece, necessario allorché l' affermazione di colpevolezza risulti già aliunde dimostrata.
La precisazione diventa indispensabile al solo fine di indicare i criteri cui si atterrà il collegio nel caso in cui sussista qualche discordanza fra il movente indicato da ciascuno dei collaboranti, ferma restando l' esigenza di ribadire come 1' esistenza di contrasti sul punto non risulta in grado di compromettere 1' attendibilità delle dichiarazioni, ove queste si riscontrino reciprocamente in relazione sia agli autori dei fatti sia alla dinamica degli stessi. E' peraltro, evidente che nei casi in cui la prova sia soltanto indiziaria, al movente dovrà essere assegnato valore cruciale, venendo esso a costituire il vero e proprio collante in grado di designare gli attribuiti di qualificazione della gravità, della precisione e della concordanza. ++
dotato di notevole spessore (si pensi alle concordi dichiarazioni dei CA che, nonostante provenissero da persone diverse, sono state, di norma, considerate come costituenti il narrato di una sola persona), alle regole di garanzia soprarosamente ALTAM
indicate.
Un modulo, quello seguito dal giudice a quo, in grado di semplificare di molto anche l' attività di controllo di questa Corte.
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PARTE III
"INTERCETTAZIONI AMBIENTALI" IL RUOLO DELLE
1. Relativamente alla censura incentrata sull' assenza di motivazione circa l'uso di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica per l' esecuzione delle captazioni ambientali tali dovendo qualificarsi
-
quelle eseguite nella cella di un carcere e che sarebbe
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sanzionata dalla inutilizzabilità del contenuto delle captazioni stesse, a norma dell' art. 271, 1° comma, c.p.p., un argomento sul quale ha a lungo insistito la gran parte dei ricorrenti, si rendono indispensabili alcuni ordini di considerazioni (formulate in progressione logica, alla stregua del concomitante devolutum, ma, come si vedrà, destinate a coinvolgere un unico profilo, da ritenere
"assorbente", della normativa di cui si denuncia la violazione), talune riferite alle argomentazioni della sentenza impugnata, altre volte ad un tentativo di¨ ricostruzione sistematica del regime apprestato dal legislatore in tema di intercettazioni ambientali ed alle differenziazioni riscontrabili rispetto alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Una prospettiva di estremo rilievo che talora è in grado di incidere sullo stesso schema ricostruttivo degli strumenti dimostrativi utilizzati dalla impugnata sentenza, solo riflettendo sulla valenza in non pochi casi esponenziale dei mezzi di ricerca della prova rispetto ai mezzi di prova. Con evidenti riverberi sul complessivo panorama probatorio relativo a ciascuno dei fatti contestati. 2. Quanto al primo profilo, l' impugnata decisione ha ritenuto non fondato il motivo di appello che ha addebitato omessa motivazione al decreto del pubblico ministero circa la insufficienza e l' inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica e circa le eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero imposto l' utilizzazione di impianti in dotazione della polizia giudiziaria.
E, correttamente, ha rimarcato la legittimità della deroga, per avere il Pubblico ministero richiamato l'
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esigenza di operazioni da eseguirsi in luogo idoneo individuato dalla stessa polizia giudiziaria a distanza tale da consentire la ricezione delle conversazioni. Il tutto, peraltro, relativamente alle sole captazioni da eseguirsi nella cella di IO RI. laDesta, invece, perplessità davvero consistenti motivazione che sorregge la ritenuta legittimità delle intercettazioni eseguite nella cella del NT, allorché la decisione impugnata, facendo riferimento ad una sentenza di questa Corte Suprema, ha argomentato una sorta di efficacia "sanante" dei provvedimenti successivi con i quali erano state indicate le ragioni tecniche che avevano determinato il pubblico ministero ad utilizzare impianti diversi.
Vero è che nel caso in cui 1' intercettazione
(telefonica) sia autorizzata, ma il provvedimento risulti formalmente viziato per mancanza di motivazione sul perché
1' intercettazione debba essere eseguita in impianti diversi da quelli installati negli uffici della procura della
Repubblica, di tali ragioni può darsi conto in un successivo decreto purché anteriore all' utilizzazione delle risultanze dell' operazione, sicché l' interessato possa aver contezza delle cause che hanno giustificato la deroga alla regola generale (cfr. Sez. I, 3 maggio 1991, Mandara); ma è anche vero che una simile statuizione può valere soltanto per i singoli decreti riguardanti un unico locus ove 1' esecuzione delle captazioni deve avvenire, e non certo luoghi diversi da questo;
cosìcché la motivazione, in tal modo argomentata, diviene assolutamente carente in relazione alla deroga stabilita per le intercettazioni da eseguite nella cella del NT.
Donde la necessità, sempre sotto il profilo motivazionale ma con inevitabili riverberi sull' osservanza dell' art. 268, 3° comma, così come interpretato dalla Corte di assise di appello di una separata verifica dei detti decreti nel My
contesto della normativa che disciplina la materia delle intercettazioni di conversazioni tra presenti.
в е риて +7
Per il resto, ed ovviamente con le precisazioni che saranno più avanti effettuate, la motivazione contenuta nei provvedimenti del Pubblico ministero risulta adeguata circa
1' impossibilità di utilizzare gli impianti della Procura della Repubblica di Ragusa per operazioni da eseguire con la massima urgenza. Il tutto secondo precisate esigenze tecniche ed attinenti alle indagini che appaiono davvero difficilmente contestabili. 3. Senonché ed è questo il secondo ordine di profili sul
-
quale la Corte ritiene necessario soffermarsi anche a
-
prescindere dal concreto atteggiarsi delle censure, è l' integrale assetto motivazionale a rivelarsi incongruo rispetto ad una esatta comprensione, compiuta alla stregua di rigorosi canoni interpretativi, del regime delle
- pur nella intercettazioni ambientali, tanto da richiedere assoluta infondatezza delle doglianze dei ricorrenti
- una decisa correzione ermeneutica delle argomentazioni poste a base, in proposito, dall' impugnata decisione.
Il necessario punto di avvio è rappresentato, ancora una volta, dall' art. 268, 3° comma, c.p.p., a norma del quale
"le operazioni di intercettazione telefonica possono essere eseguite, previo provvedimento motivato del pubblico ministero, mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria quando quelle esistenti presso la procura risultino "insufficienti o inidonei ed esistano particolari ragioni di urgenza”.
Vero è che 1' art. 271 prevede diversi casi di inutilizzabilità per i risultati delle intercettazioni, fra i quali proprio quello delle intercettazioni compiute senza osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 1'
268, 2° e 3° comma;
cosicché la lettera della legge sembrerebbe nel senso che, non solo le condizioni di fatto, ma anche le formalità stabilite per le intercettazioni eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti nelle procure, e fra queste il provvedimento motivato del pubblico ministero, costituiscono condizioni per l' utilizzabilità processuale dei risultati delle operazioni (Sez. VI, 18 maggio 1994, Bani); secondo una linea, del resto, tracciata
G. de m ee 48
dalla giurisprudenza di questa Corte, decisamente orientata nel senso che in tema di intercettazioni (telefonche) va affermato il principio che l' illegittimità della esecuzione delle operazioni dalla mancanza del
- derivante provvedimento del pubblico ministero di autorizzazione a fare uso di impianti diversi da quelli della Procura rende
-
le intercettazioni inutilizzabili sia ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza necessari ex art. 273
c.p.p., per l' applicazione della custodia cautelare, sia ai fini del giudizio (Sez. I, 20 marzo 1996, Superbo;
Sez. VI,
18 maggio 1994, Bani).
Ma è anche vero che mentre, per un verso, l' indicazione delle modalità delle operazioni di cui al 3° comma dell' art. 267 c.p.p. da parte del pubblico ministero, è da ritenere soddisfatta mediante il riferimento all' impiego di attrezzature da predisporre per quello specifico scopo, senza che occorra precisare le caratteristiche tecniche o l' ubicazione del luogo di ascolto (Sez. I, 8 giugno 1994,
Morabito), è, per un altro verso, anche vero che, in tema
d' intercettazione di comunicazioni tra presenti, si è ritenuta legittima 1' autorizzazione all' utilizzo degli impianti in dotazione della polizia giudiziaria per insormontabili ostacoli tecnico-ambientali che si frappongano ad un utile impiego degli impianti installati presso la procura della Repubblica (Sez. I, 6 giugno 1994,
Morabito, 199908). E ciò tanto più considerando ma in un' ottica ancora attenta alla completa assimilazione di regime tra intercettazioni telefoniche ed intercettazioni di conversazioni fra presenti poiché la sanzione di che,
inutilizzabilità degli esiti dell' intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposte in via di urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall' art. 267
c.p.p. solo nel caso di mancata convalida, intervenuta tale convalida resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell' urgenza;
il che si sarebbe verificato peraltro solo parzialmente nel caso di specie (cfr. Sez.
-
II, 22 novembre 1994, Seminara).
G. de R el 49
Tuttavia, proprio le particolari caratteristiche tecniche delle intercettazioni ambientali hanno indotto la giurisprudenza di questa Corte Suprema ad affermare che 1' art. 268, 3° comma, c.p.p. è disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattabile alle particolari esigenze delle intercettazioni ambientali (Sez. I, 8 giugno 1994, Morabito, cit.).
4. Il che sembrerebbe introdurre un' ulteriore, più rilevante tematica, quella, cioè, dell' applicabilità della norma di cui si deduce la violazione anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti. Una tematica avvertita, non soltanto dalla ora ricordata giurisprudenza, ma pure dalla più attenta dottrina, la quale ha subito rilevato l' impossibilità dell' ascolto di conversazioni tra presenti mediante impianti fissi centralizzati. Così da pervenire alla conclusione che se 1' art. 268, 3° comma, dovesse operare anche in relazione alle intercettazioni ambientali, i colloqui a viva voce potrebbero essere captati solo in presenza di "eccezionali ragioni di urgenza", perché solo a questa condizione la norma consente l' utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura. Una soluzione palesemente irrazionale rispetto alle ragioni che avevano determinato il legislatore del 1988 ad introdurre la norma che, non soltanto ha rimosso il divieto, implicito nella disposizione dell' art. 226-quinquies del codice abrogato, di intercettazione delle conversazioni tra soggetti presenti, ma ha anche istituzionalizzato, sia sul piano sostanziale sia sul piano procedimentale, come mezzo di ricerca della prova, la captazione ambientale;
oltre tutto, pure al fine di impedire il riprodursi di disorientamenti interpretativi, talora anche clamorosamente, insorti nel vigore del codice abrogato.
Dunque, risponde ad una corretta interpretazione logico-sistematica, oltre che ad una necessaria opera di
"storicizzazione" dell' istituto, ritenere assolutamente irrazionale la conclusione che, una volta superate le esitazioni che, nel precedente regime, avevano indotto al quasi unanime epilogo della preclusione all' uso delle
G ale R ach 50
intercettazioni ambientali, limiti l' operatività di esse ai casi di eccezionale urgenza, un limite derivante dalla connaturata impossibilità di utilizzazione degli impianti fissi. Una soluzione che, oltre tutto, finirebbe per tradursi in una vera e propria tautologia interpretativa, perché, ferma la tecnica impossibilità di utilizzare gli impianti installati presso le procure, ogni captazione ambientale richiederebbe la presenza di eccezionali ragioni di urgenza;
ma in tal modo non avrebbe avuto alcun fondamento razionale la motivazione sull' utilizzo di impianti diversi, essendo necessario soltanto esternare le eccezionali ragioni di urgenza;
così da rivelare, non soltanto 1' uso surrettizio della doppia condizione, ma anche e soprattutto, l' assenza di ogni valore prescrittivo di ciascuna, se considerata congiuntamente all' altra e la significazione cogente di una sola.
Il fatto è che il legislatore, dopo aver costruito l' istituto della “intercettazione delle conversazioni tra presenti", autorizzando la concreta operatività delle captazioni, ove queste riguardino i luoghi indicati dall' art. 614 c.p., "solo se vi è fondato motivo di ritenere che che ivi si stia svolgendo l' attività criminosa" (una norma, peraltro, derogata, in relazione ai delitti di criminalità organizzata, dapprima dal decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successsivamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ha ritenuto di riservare al pubblico ministero il potere di procedere previa autorizzazione alla loro esecuzione con le modalità più adeguate al fine di perseguire le esigenze teleologiche alla base del nuovo istituto;
tanto più che occorre, anche qui, ribadire, che la captazione rappresenta nella fase esecutiva un' attività demandata esclusivamente all' opera del pubblico ministero e, per suo tramite, alla polizia giudiziaria. 5. Del resto, la differenziazione di regime tra intercettazioni telefoniche e intercettazioni di conversazioni tra presenti, sembra univocamente ricavarsi
ж ам 51
attraverso una più attenta opera di "storicizzazione" che ha in suo primo approdo nell' esame della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, costituente uno degli snodi cruciali ai fini di una corretta comprensione della legislazione delegata.
A proposito delle intercettazioni, due disposizioni della legge di delegazione espressamente vi si riferiscono. L' art. 2, n. 37, che prescrive: "potere del pubblico ministero...di disporre... previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni о di altre forme di comunicazione;
possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l' intercettazione, che deve essere convalidata entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero;
divieto, a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato".
A sua volta, il precetto dell' art. 2, n. 41, dopo aver indicato al legislatore il criterio direttivo consistente nella “determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione", ha additato la necessità di attuazione dei seguenti principi:
"a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;
b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;
c) annotazione in apposito registro dei decreti motivati che dispongono o prorogano le intercettazioni;
d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere intercettate;
e) conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto 1' intercettazione, della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate;
determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;
f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti".
в е ли 52
unaSembra, allora, assumere consistente valenza interpretativa il fatto che 1' "individuazione degli impianti" sia prescritta dalla subdirettiva d) esclusivamente con rifermento alle intercettazioni telefoniche. Né potrebbe, in contrario, sostenersi che la prescrizione si giustifica perché la legge-delega prevedeva esclusivamente le intercettazioni telefoniche, mentre le intercettazioni ambientali sarebbero state introdotte dal legislatore delegato.
A parte il fatto che una simile conclusione condurrebbe ad introdurre ma del tutto irragionevolmente
- serie
-
perplessità quanto alla conformità dell' art. 266, 2° comma,
c. p. p. alla norma interposta e, dunque, all' art. 76 della
Costituzione, una simile tesi risulta palesemente smentita sia dal riscontro semantico delle parole “intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione”, di cui sia all' art. 2, n. 41, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dal fatto che dai lavori preparatori della legge-delega (v. emendamento n. 2.159, Spagnoli e altri, presentato il 10 luglio 1984) emerge chiaramente come 1' espressione adottata nel preambolo della direttiva n. 41 equivale a quella
"determinazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti".
Ne consegue che le stesse modalità tecniche attraverso le quali vengono realizzate le captazioni ambientali rendono estraneo a tale sistema il disposto dell' art. 268, 3° comma, c.p.p. e, quindi, non richiesta la motivazione relativa alla inidoneità degli impianti in dotazione della procura della Repubblica procedente;
le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, in quanto sono tecnicamente realizzabili a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora, non possono essere compiute utilizzando gli impianti installati nella procura della Repubblica e devono essere necessariamente eseguite mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria.
Con ciò restano privi di fondamento tutti i motivi di doglianza incentrati sulla assenza di motivazione del provvedimento del Pubblico ministero che disponeva le G. de ReреeRey
1474747047474 nn 53
intercettazioni di conversazioni tra presenti nella cella del NT, essendo un simile provvedimento richiesto alla stregua di un' interpretazione logico-sistematica dall' art. 267, 3° comma, C. p. p., solo per le intercettazioni telefoniche e non anche per le intercettazioni di conversazioni tra presenti. 6. Sempre in tema di intercettazioni ambientali, taluni dei ricorrenti hanno contestato l' omessa indicazione, nei decreti autorizzativi, dei gravi indizi di colpevolezza e dell' assoluta indispensabilità delle captazioni ambientali ai fini della prosecuzione delle indagini. Un vizio che, a norma dell' art. 271 c.p.p. determinerebbe il divieto di utilizzazione delle intercettazioni stesse.
La censura è del tutto priva di fondamento, perché i decreti autorizzativi rispondono pienamente alle condizioni richieste, per l' utilizzabilità delle intercettazioni, dalla norma di cui si contesta la violazione. Tanto più considerando che queste, concernendo delitti di criminalità organizzata, erano, all' epoca, regolamentate dal disposto dell' art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, converito dalla legge 12 luglio 1991, n. 152, in base al quale, in relazione a tali delitti, in deroga a quanto disposto dall' art. 267 c.p.p., 1' autorizzazione a disporre le operazioni previste dall' art. 266 dello stesso codice è data con decreto motivato, quando 1' intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in ordine allequali sussistano sufficienti indizi.
Un argomento, peraltro che, per quanto non considerato né dalla sentenza impugnata né dai ricorrenti è significativo
-
ai fini della descrizione di un regime "speciale" quanto ai detti delitti, con riferimento (anche) alle condizioni per
1' autorizzazione alle intercettazioni e che, oltre tutto, nulla ha a che vedere con le problematiche connesse agli impianti utilizzati.
7. Ancora con riferimento alla tematica delle intercettazioni, si è pure addebitato alla sentenza impugnata l' assenza di una rigorosa e severa analisi del contenuto delle conversazioni, talora davvero equivoche
G. OU Rя де 54
anche in relazione alla identificazione delle voci;
deducendosi, altresì, omessa assunzione di una prova decisiva e cioè della perizia fonica comparativa.
A parte le considerazioni che saranno di volta in volta sviluppate relativamente alla valenza probatoria delle singole captazioni in ordine a ciascuno degli episodi criminosi presi in esame, va dato atto alla sentenza impugnata di essere pervenuta ad assegnare valore designante a ciascuna conversazione sulla base di rigorosi criteri interpretativi, che, sebbene non sempre esplicitamente enunciati, rappresentano la risultante dell' ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema. L' assoluta osservanza delle regole di garanzia, più volte indicate a proposito delle chiamate in correità, ha spinto, oltre tutto, la Corte di merito a costruire un' impalcatura dimostrativa incentrata, di regola, sulle dette chiamate, relegando così non sempre uniformandosi ai
-
principi che assegnano, almeno di norma, preminente valenza dimostrativa ai mezzi di ricerca della prova le intercettazioni al ruolo di riscontro. Un procedimento che ha condotto in alcuni casi a rendere più problematica la motivazione, pur in presenza di fatti verificati proprio alla luce delle captazioni ambientali, talora anche (non solo cronologicamente ma pure) logicamente prioritarie rispetto alle chiamate di correo.
8. In ogni caso, è necessario rilevare come si sia, in primo luogo, fatta applicazione del principio in base al conversazioni quale, in tema di intercettazione di
(telefoniche e) ambientali, qualora dall' imputato venga contestata l' attribuzione delle voci degli interlocutori, in difetto (di ascolto in contraddittorio delle registrazioni e) di perizia fonica, non disposta nonostante le richieste in tal senso formulate, l' invocata perizia (e
1' ascolto in contraddittorio delle registrazioni) non può giuridicamente ricondursi al concetto di prova decisiva richiesta a norma dell' art. 495, 2° comma, c.p.p., di cui all' art. 606, 1° comma, lett. d, dello stesso codice, concernendo tale disposizione il diritto dell' imputato all' ке2. de ree 55
ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, mentre la perizia (e il riascolto dei nastri) costituirebbe non prova a discarico contrapposta a quelle di accusa ma semplice mezzo, in sè neutro, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle intercettazioni
(Sez. I, 8 giugno 1994, Morabito).
Ancora, nelle singole applicazioni, ci si è costantemente conformati all'ma con estrema prudenza verificatoria
- -
enunciato in base al quale le intercettazioni sono idonee a ricostruire il fatto da accertare;
costituiscono, cioè, un fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto;
cosicché, a tal fine, esse vengono recepite come un assetto dimostrativo da cui può trarsi una circostanza (premessa minore) che, sussunta nella massima di esperienza (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare (Sez. I, 2 aprile 1992, Filice). Nonché all' ulteriore regola,stando alla quale gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell' imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: gravi e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
precisi e cioè non generici e susucettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci;
concordanti e cioè che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi (Sez.
IV, 17 ottobre 1991). Il tutto con gli inevitabili riverberi sullo stesso quadro dimostrativo, secondo quanto ora Senza contare la possibilità che 1. accennato.
intercettazione ambientale contenga una confessione stragiudiziale (Sez. I, 1° aprile 1992, Donnarumma), da apprezzare secondo il libero convincimento del giudice. Un dato, peraltro, con la usuale cautela verificatoria, appprezzato dal giudice a quo, nei casi in cui, pur riferendo l' impianto dimostrativo alle chiamate di correo,
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non ha potuto trascurare come talune dichiarazioni non provocate rivestissero, da sole, valore di prova.
In più, con davvero acuta percezione dei rischi insiti in ogni opera verificatoria di affermazioni fatte da reclusi in carcere, la sentenza impugnata, senza arrestarsi a considerazioni di principio, ha scelto la via dell' empirismo valutativo verificando di volta in volta la sussistenza di elementi di giudizio tali da rendere certo il dato risultante dall' apparenza del discorso intercettato.
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PARTE IV
L' ASSOCIAZIONE PER DI TIPO MAFIOSO. DELINQUERE
E SAME DEI SINGOLI GENERALI ED CONSIDERAZIONI
RICORSI.
1. Poiché taluni dei ricorrenti hanno contestato alla struttura organizzativa operante in Ragusa e zone limitrofe la qualifica di associazione mafiosa, appaiono necessarie alcune considerazioni di ordine generale al fine di determinare gli elementi che designano la tipologia di un sodalizio cui questa qualifica deve essere attribuita.
Una considerazione pare, anzi tutto, quanto mai significativa. Che cioè, sin dalle prime applicazioni dell' art. 416-bis, la giurisprudenza della Corte di cassazione si
è orientata nel senso che l' espressione legislativa “di tipo mafioso" significa soltanto "modello mafioso"; così da ricomprendere nella previsione dell' art. 416-bis anche le nuove organizzazioni, disancorate dalla mafia tradizionale, che tentano di introdurre metodi di intimidazione, di omertà
e di sudditanza psicologica per via dell' uso sistematico della violenza fisica e morale in settori della vita socio- economica ( Sez. VI, 12 giugno 1984).
Se è vero, dunque, che la sussistenza di un' associazione di tipo mafioso ben può essere riconosciuta in qualsiasi località ove in precedenza fosse sconosciuto il fenomeno della mafia (Sez. I, 14 gennaio 1987, Fiandaca), è anche vero però che al profilo territoriale deve essere assegnata una particolare valenza allorché l' associazione operi in zone in cui il fenomeno mafioso ha profonde radici storiche e culturali;
in tal caso si è detto i dati indiziari
-
assumono il valore di fatti concludenti e di elementi rivelatori di una realtà criminale sottostante (Sez. I, 1° aprile 1987).
Proprio perché il "tipo mafioso" di un' associazione inerisce al modo di esplicarsi dell' attività criminosa, non assume rilievo il fatto che, sia pure a fini strategici, l'
associazione possa avere collegamenti con quelle che potrebbero definirsi "case madri", come la mafia, la camorra
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о la 'ndrangheta. Tali entità hanno, infatti, realizzato unica organizzazione a struttura piramidale e un'
verticistica, cui ricondurre le varie associazioni che operano in estensione territoriale sia nazionale sia internazionale eccedente i confini di insorgenza del fenomeno, ma costituiscono una pluralità di associazioni criminose, spesso in contrasto tra loro, che, pur richiamandosi ai metodi e alla struttura mafiosa о
camorristica, sono dotate di ampia sfera decisionale, operano in un ambito territoriale diverso e con una preponderante diversificazione soggettiva (Sez. I, 8 novembre 1984, Gangi;
v. anche, Sez. I, 11 aprile 1983,
Giuliano).
Le linee intepretative ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sono, pertanto, nel senso che è impossibile ricondurre l' associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato;
alla definizione del modello è, infatti, estranea in quanto al di fuori dei caratteri
-
-richiamati dall' art. 416-bis ogni indagine che presupponga una ricostruzione di fenomeni criminosi sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo. L' estrema varietà di tali fenomeni, il loro adattamento alle più diverse contingenze e la tipica segretezza delle organizzazioni escludono, infatti, ogni possibilità di definizione e rendono arbitraria qualsiasi indagine che non abbia come obiettivo la verifica del modello cui si riferiscono le caratteristiche previste dall' art. 416-bis, 3° comma, c.p.
Donde l' erroneità dell' affermazione o della negazione di un dato qualificatorio che presupponga necessariamente l' esistenza di vertici - e, quindi, di una specifica gerarchia
- o l' esistenza di gruppi organizzati aventi una propria autonomia e comportanti il coinvolgimento di tutti gli appartenenti, previa fusione delle diverse unità, ovvero, nel caso di partecipazione di un solo associato, il mero concorso di questo nei singoli episodi delinquenziali (Sez.
VI, 16 dicembre 1985, Spatola).
в се ме 59
2. Il precetto dell' art. 416-bis c.p. ha fornito una definizione dell' associazione di tipo mafioso i cui contorni, benché in gran parte mutuati dalla descrizione generalmente data dalla giurisprudenza precedente in tema di associazione per delinquere "semplice" (cfr., ex plurimis,
Sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio;
peraltro, una nozione di
"associazione mafiosa" già risultava, in termini analoghi alla previsione dell' art. 416-bis c. p., dalla giurisprudenza in tema di misure di prevenzione), designano 1' associazione mafiosa come figura di reato dotata di connotati di assoluta autonomia in quanto strettamente connessi alla specifica tipologia del vincolo associativo, alle modalità dell' azione dei componenti il sodalizio, ai fini "istituzionali" perseguiti dall' associazionismo mafioso e dai membri di essa. sin dalle prime pronunce questa Corte ha sottolineato tale autonomia, rilevando che l' associazione di tipo mafioso e le altre associazioni criminose, comunque localmente denominate, sono figure del tutto distinte rispetto alla ordinaria associazione per delinquere. E' chiaro allora come 1' elemento maggiormente designante la fattispecie prevista dall' art. 416-bis viene subito individuato nella forza intimidatrice del vincolo
I, 30 associativo (Sez.I, 9 giugno 1983, De Maio;
Sez. gennaio 1985, Scarabaggio). Esso, infatti rappresenta, 1' "in sè" dell' associazione di tipo mafioso, il dato che più diversifica quella prevista dall' art. 416-bis dalle altre associazioni criminali.
Sul piano della ricostruzione del reato, la "forza intimidatrice del vincolo associativo" utilizzata dagli associati trascende la stessa tipicità della condotta associativa di cui non costituisce una modalità di manifestazione, venendo, invece, definita quale elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono" (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta); un' espressione che allude al momento in cui l' associazione ha raggiunto quel minimo di forza intimidatoria in grado di creare le condizioni di soggezione e di omertà.
G. dle nee 60
a significare che la condotta di Tutto ciò sta partecipare ad un' associazione di tipo mafioso resta designata dalla semplice partecipazione ad un sodalizio che di per sè - le predette caratteristiche, senza che ha -
possa assumere rilievo il quantum da ciascuno dei partecipanti utilizzato al fine di far acquistare all' associazione la forza intimidatrice (a parte, ovviamente, il ruolo di capi, promotori e organizzatori). Un dato che si rappresenta, dunque salvo che si sostanzi nella
-
Came consumazione di ulteriori reati - del tutto indifferente in relazione alle esigenze teleologiche considerate dall' art. 416-bis.
qualificare ° ad escludere la Pertanto, a configurabililità di un' associazione di tipo mafioso è essenziale, anzi tutto, che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso
(Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco); nel senso che è l' associazione, e solo l' associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087).
Anche se tale definizione delinea, forse, una non troppo corretta individuazione dei rapporti tra l' avvalersi del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento e di omertà, con la condotta tipica prevista dall' art. 416- bis c.p. che si esaurisce nel far parte di una simile associazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che art. 416-bis configura un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre perché si abbia associazione semplice è sufficiente la creazione di un' organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, perché ci si trovi di fronte ad un' associazione mafiosa è altresì
necessario che questa abbia conseguito nell' ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti).
в же ме 61
E ciò anche se 1' effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva concerna 1' attività esercitata nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali (Sez. I, 9 giugno 1994, Pulito). Un principio, quello ora riferito, che pare ovvio nel caso di una associazione così potente da manifestare la sua forza intimidatrice nei confronti di organizzazioni, pur esse mafiose, ma destinate necessariamente a soccombere, ma certamente riferibile anche alle vere e proprie guerre di mafia per la conquista del territorio, operando entrambe le organizzazioni contrapposte attraverso la forza intimidatrice del vincolo associativo e dell'
assoggettamento e dell' omertà che ne deriva. In cosa consista, poi, l' avvalersi della forza intimidatrice può essere espresso solo adottando una formula di genere, considerato che il metodo mafioso può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale, all' esterno (un fenomeno, non esclusivo delle cosiddette "vecchie mafie"); nel secondo caso, è stato perspicuamente posto in luce dall' interpretazione giurisprudenziale, come gli atti di violenza o di minaccia (forse, parrebbe, più rigoroso parlare "di atti di intimidazione", non soltanto perché non necessariamente la violenza e la minaccia esauriscono la categoria delle condotte intimidatorie ma anche, e soprattutto, perché in tal modo diviene possibile fissare un discrimine concettualmente non irrilevante tra "forza di intimidazione" ed "attività di intimidazione") non
realizzano 1' effetto di per sè soli, ma in quanto costituiscano espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Sez.
VI, 10 marzo 1995, Monaco).
G. ale R ५ 62
Ulteriori elementi indispensabili per la configurazione di quello che si è definito 1' "in sè" del delitto associazione di stampo mafioso sono la condizione di assoggettamento e quella di omertà cumulate fra loro, entrambe come conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo da cui derivano causalmente;
se, infatti si è detto l' assoggettamento e l' omertà dipendano da
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fattori diversi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (come, ad esempio, da qualità soggettive di taluni componenti il sodalizio) può ritenersi, in presenza dei propri elementi costitutivi, la sussistenza di un'
associazione per delinquere comune (Sez. I, 21 ottobre 1986,
Musacco).
La giurisprudenza ha allora particolarmente insistito sul "metodo mafioso" che contrassegna il reato di cui all' art. 416-bis c.p., metodo seguito dai componenti dell' associazione nella realizzazione del programma associativo.
E', forse, questa una delle più interessanti messe a fuoco della condotta prevista dall' art. 416-bis. Pur non essendo componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio, il metodo si connota, dal lato attivo, per l' utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice, quale effetto, si sprigiona per il singolo sia all' esterno dell' associazione sia al suo interno (Sez. I, 10 febbraio 1992, D' ND;
Sez.
VI, 10 marzo 1995, Monaco). Si è così ritenuta corretta la statuizione del giudice di merito la quale aveva affermato che i vari tentativi di estorsione posti in essere dagli imputati fossero inseriti nelle finalità dell' associazione per delinquere che si caratterizzava per la sua forza di intimidazione e contava sull' assoggettamento e sull' omertà derivante da tale forza (Sez. I, 5 marzo 1987, Ferrentino;
v. anche Sez. I, 18 giugno 1990, Amato). Così, ancora una volta, scorporando l' attività dal metodo: la prima, come si vedrà fra poco, si incentra nel contributo prestato all'
G ale Rih 63
associazione; la seconda nell' utilizzazione del sodalizio in modo da creare assoggettamento e omertà.
Non basta, dunque, l' uso della violenza o della minaccia, che può essere previsto come elemento costitutivo dei delitti programmati altrimenti tutte le associazioni criminose aventi nel programma tali delitti diverrebbero automaticamente di tipo mafioso ma è necessario che la
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forza intimidatrice sia, non solo componente strumentale del programma criminoso, ma anche espressione dello stesso vincolo associativo e sia diretta a creare nel territorio condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l' intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello Stato
e da creare una diffusa omertà (Sez. I, 1° luglio 1987,
Ingemi).
E' frequente l' enunciazione del principio secondo cui la forza di intimidazione non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati (né deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale), per il raggiungimento dei fini previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, 1' associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell' associazione) e di omertà (che consiste in una forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l' opera di prevenzione o di repressione, che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all' esterno, ma anche all' interno dell' associazione;
v. Sez. I, 6 aprile 1987,
Aruta; Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle;
Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli); un principio che pare assumere una significativa valenza ermeneutica soltanto se inteso nel senso che lo stesso far parte dell' associazione e l' agire esterno del consociato indica nell' assoggettamento e nell' omertà l' effetto della forza intimidatrice. si è, però, rilevato che non è sufficiente, per qualificare un' associazione a delinquere ai sensi dell'
в се ме 64 art. 416-bis c.p., che la stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente (Sez. I, 8 luglio
1995, Costioli). La proposizione va attentamente meditata perché se, per un verso, parrebbe spostare in avanti la soglia della condotta punibile ex art. 416-bis c.p., per un altro verso, dovendo la carica intimidatoria essere commisurata alla natura del sodalizio, non fa che esprimere un' esigenza (che appartiene più al momento probatorio che a quello sostanziale) che sembra connaturata alla stessa funzione della norma intimidatrice: quella cioè di un' effettiva utilizzazione della forza di intimidazione che l' associazione esprime. In altri termini, se il sodalizio è noto per la sua carica di terrore sembra chiaro che essendosi già instaurato il clima di assoggettamento e di omertà, assumerà maggior rilievo il profilo finalistico, per
1' essere 1' associazione "in sè" mafiosa. Se, invece, associazione non abbia raggiunto una tale "notorietà", occorrerà vagliare preliminarmente se in concreto la forza intimidatrice sia stata o no utilizzata. Sembra, inoltre, che l' espressione debba essere letta con 1' ulteriore statuizione ricavabile dalla pronuncia ora ricordata;
e cioè che l' elemento caratterizzante l' associazione mafiosa si incentra sul grado di diffusività della forza intimidatrice, che non può essere dedotta da fatti episodici ma va ricavata dalle concrete condizioni di assoggettamento e di omertà. Una, soluzione che sembra raggiungere lo stesso approdo cui la giurisprudenza era pervenuta qualche anno prima, affermando che le dette condizioni devono riferirsi non ai componenti interni essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l' azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei "prevaricanti", in uno stato di soggezione
(Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri).
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Il concetto di “diffusivita" della carica intimidatoria, richiamato di frequente in giurisprudenza, rappresenta uno dei profili più interessanti anche al fine di vagliare le connotazioni personali minime del sodalizio.
Non può, ad esempio, escludersi che la carica intimidatrice possa rappresententare la risultante della diaspora dell' associazione "madre" e che, quindi i profili organizzativi e personali assumano una valenza del tutto marginale.
Certo è che la forza intimidatrice, rappresentando essa stessa espressione del metodo mafioso, non necessita di un' esplicita attività di coartazione. Ben più rappresentativo di tale metodo e ciò è stato puntualmente avvertito dalla giurisprudenza
- è la forma di intimidazione indiretta scaturente dallo stesso vincolo associativo attraverso frasi o comportamenti sottilmente allusivi, ma pur sempre efficaci per il raggiungimento dei fini perseguiti dall' associazione (Sez. I, 30 gennaio 1985,
Scarabaggio, cit.). Anche così, infatti, si manifesta quella capacità di suscitare terrore derivante dall' associazione in quanto tale, la quale, pertanto, deve essere dotata di specifica potenzialità a ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia, tant' è che come è stato acutamente rilevato la forza intimidatrice fa parte del
-
patrimonio di tipo mafioso (Sez. I, 30 settembre 1986,
Amerato, 174637).
Gli elementi qualificanti del sodalizio criminoso di cui all' art. 416-bis c.p. sono stati correttamente ritenuti come essenzialmente inerenti al modus operandi dell' associazione e alla specificità del bene giuridico leso.
Il primo consiste nell' avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell' organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell' ambiente sociale e, dunque, una situazione di generale omertà.
Il secondo si incentra nel fatto che, attraverso lo strumento intimidatorio, l' associazione si assicura la possibilità di commettere più delitti e/o di acquisire e
в е ли
सलमान 66
conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo, oltre eventualm che per l' ordine pubblico in genere, anche per l' ordine! pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell' associazione, e che se è, invece, indotta da altri fattori, si avrà l' associazione per delinquere ex art. 416 c.p., non quella di tipo mafioso;
ne discende che l' associazione di tipo mafioso si caratterizza, non tanto per la sua struttura, quanto per una certa intensità e stabilità del vincolo sodale, perché solo in relazione ad un forte vincolo può determinarsi quell' efficacia intimidatrice che scaturisce dalla consapevolezza dell' esistenza stessa dell' associazione (Sez. I, 16 ottobre 1990, Andraous;
cfr. anche
Sez. I, 14 gennaio 1987, Fiandaca).
e laDal profilo concernente il "vincolo associativo" sua "forza intimidatrice sembrano estranei gli aspetti organizzativi e pluripersonali del sodalizio che devono rispondere soltanto ai requisiti di cui al 1° comma dell' art. 416-bis. Pure se sembra evidente che il richiamo alla
"stabilità" ed alla "intensità" del vincolo non può non riverberarsi (nonostante talune pronunce della Corte di cassazione affermino il contrario), anche in relazione ai fini perseguiti dall' associazione, sul "modello mafioso".
Si è anche detto che la prova degli elementi caratterizzanti dell' ipotesi criminosa di cui all' art. 416-bis c. p. ben può essere desunta anche con metodo logico induttivo in base ai rilievi che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso: segretezza del vincolo;
rapporti di comparaggio o comparatico fra gli adepti;
uso di un rituale particolare per l' iniziazione dei nuovi soci;
rispetto assoluto del vincolo gerarchico;
utilizzazione di un linguaggio criptico;
accollo delle spese di giustizia da parte della cosca;
diffuso clima di omertà, conseguenza e indice rivelatore dell' assoggettamento della popolazione alla consorteria;
assassini con stile mafioso di presunti componenti della stessa (Sez. III, 16 gennaio,
1992, Sconosciuto).
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Sulla natura plurioggettiva del delitto si è ancora una volta insistito, rilevandosi che il bene giuridico protetto
è costituito non solo dall' ordine pubblico in genere, ma anche dall' ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell' associazione ad acquisire il controllo dell' economia del luogo, nell' insieme e per settori (Sez.
I, 30 settembre 1991, Di ST). Poiché, dunque, il controllo sulle attività economiche é solo uno dei possibili scopi della' associazione per delinquere di stampo mafioso, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all' art. 416-bis c.p. (Sez.
II, 22 novembre 1994, Seminara). 3. L' aspetto predominante della forza intimidatrice del vincolo associativo nell' ambito del fatto reato descritto dall' art. 416-bis c.p. ha finito per relegare ad un ruolo, in certo senso, secondario il profilo concerente le finalità il cui perseguimento è richiesto dalla legge per qualificare
1' associazione come di tipo mafioso.
-Davvero emblematica appare allora proprio sul piano metodologico la statuizione stando alla quale la tipicità
-
del modello associativo delineato dall' art. 416-bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l' associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore 1' attuazione od il conseguimento del fine attraverso l' intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio (Sez. I, 10 febbraio
1992, D' ND).
Due proposizioni sembrano, peraltro, estremamente significative sul tema dei fini perseguiti.
La prima è che le finalità dell' associazione di tipo mafioso devono intese in senso alternativo e nonessere
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cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche il legislatore ha mirato ad ampliare l' ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sè formalmente lecite (che, peraltro, divengono sostanzialmente illecite sia perché inserite nel programma dell' associazione sia perché costituenti la proiezione finalistica dell' elemento strumentale costituito dall' essersi i partecipi dell' associazione avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che da essa derivano); con la conseguenza che, prevedendo l' art. 416-bis c.p. finalità associative non direttamente riferibili all' economia pubblica, l' ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del titolo v del libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l' ordine pubblico generale (Sez. VI, 3 giugno 1993,
De Tommasi). Una linea interpretativa ribadita dall' affermazione che la consorteria è di tipo mafioso quando il vincolo associativo ha una particolare intensità e stabilità, di guisa che essa, avvalendosi della forza di intimidazione del medesimo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva, esista e operi permanentemente fuori della legge e abbia a presidio un'
organizzazione stabilmente rivolta al conseguimento dei suoi scopi, riassumibili nelle finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato e di acquisire vantaggi economici illeciti di ogni genere, attraverso la commissione di una serie indeterminata di azioni criminali
(Sez. I, 29 gennaio 1988, Caccamo). Una precisazione davvero indispensabile, perché, pure se in tale statuizione sembra prevalere un' oggettività giuridica direttamente incidente sull' ordine economico, il profilo pare bilanciato dalla possibilità che l' associazione di tipo mafioso venga contraddistinta una tipologia di attività scopo da coincidente con quella descritta dall' art. 416 c.p.
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La seconda è che, ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 416-bis c.p., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente gli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione né consegua direttamente, per sè o per altri il profitto ° il vantaggio da realizzare attraverso l' associazione, contrassegnato dal connotato dell' ingiustizia;
la condotta di partecipazione - si è aggiunto può, infatti, assumere forme e contenuti diversi
-
e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all' esistenza e al rafforzamento dell' associazione e, quindi, alla realizzazione dell' offesa degli interessi tutelali dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell' ambito dell' associazione (Sez. In 15 aprile 1994, Matrone).
Ulteriormente argomentando, nello specifico, che il controllo delle attività economiche non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una finalità nell' ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che tale controllo venga realmente assunto
(Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). siQuando la finalità dell' associazione mafiosa 4.
sostanzia nella commissione di delitti, si è affermato in giurisprudenza che nell' associazione per delinquere e nell' associazione per delinquere di tipo mafioso, la condotta e
1' evento sono essenzialmente diversi, in quanto la primą ! presuppone l' accordo per commettere una serie indeterminata di reati, mentre il secondo ha come elemento specializzante la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e, come elemento tipico, quello di perseguire anche la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti e vantaggi ingiusti;
con la conseguenza che il
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titolo di reato,di cui all' art. 416-bis, delinea un' ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando risulta finalizzato alla commissione di delitti, si atteggia a norma speciale ai sensi dell' art. 15 c.p., mentre nelle ipotesi | in cui le finalità perseguite sono diverse esso costituisce un titolo autonomo di reato, il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratteristiche
(Sez. I, 31 gennaio 1985; cfr. anche Sez. I, 23 maggio,
1988, Abbinante;
Sez. I, 1° aprile 1992, NO).
Sotto un diverso versante, si è ritenuto che, se per la configurabilità del reato di cui all' art. 416 c.p. la condotta penalmente rilevante è quella volta alla costituzione di un sodalizio avente per scopo la consumazione di più delitti (quindi, il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e nuove gli autori del fatto), perché sussista, invece, il reato di cui all' art. 416-bis c.p. è rilevante non il fatto e la condotta produttiva del sodalizio
- momento indifferente, in astratto, per la valutazione del giudice penale ma il metodo, il sistema, i mezzi utilizzati dal sodalizio e dai suoi associati per conseguire finalità anche generalmente lecite (ma che, per l' adozione di quel metodo, si convertono in illeciti) ed una sola delle quali
(commettere delitti) è comune all' associazione per delinquere. I fatti oggetto delle norme suddette sono, quindi, sostanzialmente diversi, ontologicamente distinti, funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione di un' associazione per delinqere comune in un' associazione di tipo mafioso e la conseguente configurabilità del concorso formale di reati (Sez. I, 10 aprile 1987, Saviano).
Caratteri strutturali comuni tra i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c. p. sono, dunque, 1' accordo a carattere generale e continuativo volto all' attuazione di un programma di delinquenza destinato a permanere anche dopo
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1' eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati, nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. ciò che differenzia 1'
associazione di tipo mafioso dalla comune associazione per delinquere, conferendo alla prima carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi, costituiti, non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel 3° comma dell' art. 416-bis (Sez. I, 30 settembre 1986,
Amerato).
-5. E' appena il caso di rammentare anche perché è stato nel presente procedimento contestata 1' esistenza di qualsivoglia vincolo associativo che 1' elemento che discrimina i delitti associativi di cui agli artt. 416 e
416-bis c.p. dalla semplice compartecipazione criminosa di cui all' art. 110 dello stesso codice, è costituito dalla natura dell' accordo criminoso: nel concorso di persone nel reato l' accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l' ordine pubblico;
nei delitti associativi, invece, l' accordo criminoso è diretto all' attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez.
I, 1° luglio 1987, Ingemi).
Peraltro, pure se 1' accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all' associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e telelologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'
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accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice
(sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati (anche uniti dal vincolo della continuazione), consumati i quali l' accordo si esaurisce o si dissolve (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo). Del resto, l' accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad una concreta realizzazione dell' assetto divisato, ad un' attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Può ribadirsi, allora, che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un' attività di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall' art. 115 c.p. A tale regola il 2 comma di tale articolo enuncia un' espressa eccezione ma sempre relativa all' ipotesi in cui "due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicché può sin da ora contestarsi che i criteri interpretavi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo possano essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell' ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto, invece, per l' attività di mera partecipazione, così da consentire l' utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure quel che più interessa nel discriminare le categorie ora ricordate. Per la sussistenza del reato associativo, dunque, 1' accordo
(coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono ciascuno dell' ambito dei compiti assunti o affidati parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata
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di delitti. E' la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, ininfluente l' inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini della identificazione dell' essenza stessa di tale reato. Predominante diviene, allora, il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di un' autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall' ordinamento, dal pericolo per l' ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l' accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente pluriggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (cfr. Sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello). 6. Già le problematiche scaturite relativamente alla forza intimidatrice del vincolo associativo ed ai fini della associazione lasciano intravedere la tipologia di condotta delineata dal legislatore sotto l' espressione "chiunque fa parte di un' associazione di tipo mafioso" richiesta (per ciò solo) perché venga integrata la fattispecie di reato prevista dall' art. 416-bis c.p.
Fa parte, cioè di una associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall' ultima parte del 3° comma dell' articolo in esame.
-Una proposizione che nella sua assoluta sinteticità pare in grado di ripercorrere i tracciati intepretativi seguiti dalla giurisprudenza nel delineare sia la condotta
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materiale sia l' elemento psicolologico del reato previsto dal 1° comma dell' art. 416-bis c.p. L' affermazione che la partecipazione ad un' associazione di tipo mafioso presuppone che 1' attività materiale dell' imputato deve poter essere riferita alla vita dell' organizzazione criminale ritenuta sussistente ed in vista del perseguimento delle sue finalità, divenute così causa comune dell' agire del singolo e della struttura delinquenziale (Sez. I, 26 ottobre 1987, Bongiorno) sembra descrivere con assoluta puntualità il rapporto di immedesimazione che unisce il singolo al sodalizio criminale. Al contempo, l' individuazione di una espressione come "fa parte" non può che alludere ad una condotta che può acquisire forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera":
Sez. I, 29 aprile 1988, Stabile). Il "far parte" non è, però, una condizione statica, quasi una rendita di posizione, ma è una condizione necessariamente dinamica, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all' esistenza o al rafforzamento dell' associazione e, quindi, alla realizzazione dell' offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolge nell' associazione (Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli;
Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle). Un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale, e che venga svolto con la consapevolezza e la volontà di associarsi, allo scopo di contribuire al programma dell' associazione
(Sez. I, 29 novembre 1990, Avitabile;
senza che si possa distinguere salva l' operatività del 2° comma dell' art.
- 416-bis tra ruolo principale e ruolo secondario: Sez. I,
6 aprile 1987, Aruta).
Ancor più precisamente, a proposito della figura del partecipe che è punito per il solo fatto di partecipare
-
(nonostante manchi la clausola "per ciò solo", utilizzata dall' art. 416, 1° comma, e dal 2° comma dello stesso articolo "per il solo fatto" e dall' art. 416-bis, 2°
- -
esclusivamente per coloro che "promuovono, dirigono comma
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o organizzano l' associazione": non è, infatti, necessario il compimento di attività di tipo mafioso;
Sez. I, 30
gennaio 1992, Altadonna,), la giurisprudenza ha chiarito come la figura di reato prevista dal 1° comma dell' art. 416-bis c.p. presuppone due diversi e successivi comportamenti: 1' uno attivo, consistente nel compimento di un atto di associazione e l' altro omissivo, consistente nell' assenza di un atto di recesso (così, Sez. I, 27 febbraio 1992, De Carli); cosicché il delitto di cui all' art. 416-bis si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualità di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede volontariamente (o, essendosi l' associazione sciolta о ridotta ad un numero inferiore a quello legale, vi è l' impossibilità o l' irrilevanza giuridica del recesso;
Sez.
I, 22 aprile 1985, Fallica).
-Entrambe le proposizioni per quanto dommaticamente ineccepibili rivelano qualche difficoltà sul piano
-
applicativo, peraltro, subito avvertite dalla giurisprudenza.
Quanto alla prima, si è infatti osservato che la mancata legalizzazione cioè l' atto formale di inserimento nell'
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ambito dell' organizzazione criminosa non esclude che il
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partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell' associazione;
la "legalizzazione" costituisce, infatti, un dato formale ed usuale, che denota l' inserimento organico dell' agente nell' organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all' organizzazione allorché l' agente, in concreto, sia inserito nell' organizzazione;
1' art. 416- bis c.p. (come pure 1' art. 416 dello stesso codice) incrimina, del resto, chiunque fa parte dell' associazione, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali egli entri a far parte dell' orgnizzazione criminosa (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta;
cfr., altresì, Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Mancando di norma un atto costitutivo, la prova dell' esistenza di un' associazione con finalità criminose deve
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essere desunta da facta concludentia, nei quali possono assumere rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, qualora dalle modalità di esecuzione e da altri elementi possa rilevarsi 1' esistenza del vincolo associativo;
la necessità di ricorrere alle prove indirette non può però risolversi nell' accettazione di elementi di scarsa significatività о di una probatio incompleta, integrata da congetture ed affermazioni apodittiche (Sez. I,
23 maggio, 1988, Abbinante).
Sul piano del contegno commissivo si è anche precisato che la condotta di partecipazione ad un' associazione per delinquere non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire all' associazione che sia già formata, occorrendo, invece, la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della stuttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso di associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l' associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire ai fini anzidetti (Sez. I, 24 giugno 1992, Alfano).
Ancora, con riferimento all' ingresso del "partecipe" nel nucleo associativo, non si è mancato di rilevare in
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una decisione che potrebbe far discutere anche per le interferenze con la complessa e dibattuta tematica del concorso eventuale sulla quale si avrà occasione di soffermarsi più avanti che, ai fini della configurabilità
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del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo
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e l' organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo vantaggio dell' organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l' obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest' ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell' ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale.
Delicato è anche il secondo profilo, quello concernente la cessazione della partecipazione, un' evenienza che ha, nello specifico, evidenti contiguità con il fenomeno del pentitismo. La tematica è, peraltro, comune a tutti i reati permanenti. Gli unici elementi di solo parziale singolarità riguardano, semmai, l' individuazione dell' atto di recesso del partecipe, la privazione della sua libertà personale accompagnata da condotte significative del permanere dell' adesione al sodalizio criminoso, l' efficacia della sentenza di condanna di primo grado, l' efficacia dissolvente o no della capacità operativa dell' organizzazione, conseguente all' arresto dei capi e dei componenti di maggior prestigio e la permanenza in libertà di altri componenti capaci ed efficienti.
Circa gli scopi ed i conseguenti riverberi sull' elemento soggettivo del reato previsto dall' art. 416-bis,
1° comma, c. p., 1' alternatività dei fini che caratterizzano e specializzano la norma del 3° comma dello stesso articolo ha fatto escludere che per aversi delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sia necessario che l' agente consegua direttamente un profitto ingiusto, essendo sufficiente, invece, che l' associato si avvalga della forza di intimidazione propria dell' associazione della quale egli fa parte e del conseguente stato di omertà degli estranei r.de areне 78
per commettere i delitti scopo, anche se questi non siano caratterizzati dall' uso strumentale della violenza (Sez. I,
6 aprile 1987, Aruta). Non è, dunque, indispensabile che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice;
né è necessario che la forza di intimidazione dalla quale derivi la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione, né, tanto meno, che ciascuno consegua direttamente il profitto ingiusto, per sè o altri (Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli). 7. L' impugnata decisione ha ritenuto l' esistenza dell' associazione per delinquere di tipo mafioso da numerose chiamate in correità convergenti nel delineare i requisti dell' "agire mafioso", enucleando con estrema coerenza e precisione una serie di elementi designanti un simile atteggiarsi del sodalizio.
Ha, più in particolare, ravvisato l' egemonia imposta nel territorio di sua competenza, da parte del gruppo guidato dal NT e dai CA relativamente alle attività delinquenziali proprie della consorteria la quale pretendeva, con la forza intimidatrice del vicolo, che le altre attività criminose non "istituzionali" dell'
-
associazione dovessero ricevere il beneplacito del gruppo egemone;
descrivendo con minuziosa precisione gli episodi relativi ad EL PP il quale dovette chiedere l' autorizzazione dell' organizzazione per consumare una rapina in una banca situata nel mercato ortofrutticolo, autorizzazione che gli fu accordata alla condizione davvero significativa che non venissero disturbati i titolari dei box oggetto della stabile estorsione da parte del clan;
per essere poi costretto a reiterare la richiesta per tutte le rapine successivamente commesse, pur essendo ormai entrato a far parte del sodalizio.
Un' egemonia che, per converso, non consentiva ad altri, pena la morte stante la forza intimidatrice diffusa del
-
vincolo consumare esorsioni, 1' attività cui eradi
в еж ая 79
primariamente addetta la consorteria, talora, peraltro, coinvolta in "controversie arbitrali" relativamente alla determinazione della "competenza territoriale" dei singoli clan operanti nel medesimo settore. Il tutto secondo una rigorosa suddivisione di aree di predominio fra le varie cosche egemoni.
Un tale quadro d' insieme la sentenza impugnata ha, con assoluto rigore logico · ognora osservando il precetto dell'
-
art. 192 c.p.p. nel suo integrale contesto - puntualmente enucleato;
descrivendo, non soltanto il clima di diffuso terrore imposto dalla stessa esistenza del clan, ma anche una serie cruenta di atti di intimidazione, concretizzatisi pure in omicidi destinati a mantenere la forza dell' associazione all' epoca vincente. Fatti in ordine ai quali non è sempre intervenuta condanna solo perché l' osservanza delle regole di garanzia prescritte dall' art. 192, 3° comma, c.p.p. non ha consentito di pervenire a conclusioni univoche circa la responsabilità dei singoli imputati. Senza mancare di sottolineare, quanto al clima di omertà, il manifesto mendacio di tutti i commercianti che, chiamati a testimoniare, hanno negato di essere vittime di estorsioni, nonostante i loro nomi risultassero negli elenchi sequestrati al Licata con l' annotazione, a fianco, della somma pagata e malgrado alla funzione di tale elenco si siano riferiti pressoché tutti i collaboratori, nonché gli interlocutori delle varie conversazioni intercettate, i cui protagonisti confidavano nel permanere dello stato di omertà degli estorti. 8. CA e CI hanno contestato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso sotto un duplice ordini di profili: da un lato, per l' assenza dell' intento di procedere al controllo di attività economiche;
dall' altro lato, per la mancanza della "diffusività" intimidatoria" e che sarebbe comprovata dal necessario ricorso sistematico ad atti di intimidazione.
Entrambe le censure sono prive di fondamento.
Relativamente alla prima, è sufficiente richiamare quanto precedentemente esposto (v. supra, n. 3) circa il h ов 80
carattere alternativo e non cumulativo delle finalità dell' associazione%; e ciò pur dovendosi dare atto all' impugnata sentenza di avere icasticamente descritto uno "spaccato" di vita cittadina davvero desolante, ove le operazioni estortive facenti capo al clan CA-NT finivano per condizionare quasi tutta 1' attività della locale imprenditoria.
Quanto alla seconda, va sottolineato l' assoluto rigore logico della sentenza impugnata, allorché, rispondendo ad analogo motivo di appello, ha replicato che gli atti di intimidazione occorrevano nei confronti dei riottosi e che
1' esistenza di questi ultimi non contraddice certo al diffuso terrore imposto dal vincolo associativo;
il tutto richiamando i convergenti elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti. 9. Sulla insussistenza di un' associazione di tipo mafioso hanno insistito il PA e lo UA, segnalando come sia emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti una struttura "orizzontale" del sodalizio, incompatibile con i requisiti richiesti dall' art. 416-bis c.p.; donde la contraddittorietà della motivazione o per aver prestato illogicamente credito ai collaboratori o per aver ritenuto mafioso un sodalizio in tal modo strutturato.
Ma, anche qui, le censure si rivelano ai limiti dell' ammissibilità; non solo perché, come si è già rilevato (v.
n. 1), è erronea la prospettazione di ogni modello di associazione mafiosa che abbia di mira aspetti iscrivibili esdusivamente al dato organizzativo e che presupponga, dunque, l' esistenza di una rigida gerarchia, ma anche e soprattutto perché, con giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, la sentenza impugnata è pervenuta, attraverso un attento esame delle dichiarazioni dei collaboranti, ad una conclusione del tutto diversa.
Ha segnalato, più in particolare, l' esistenza di una distinzione tra "capi" e "gregari" ed ha contestato 1' assenza di un soggetto avente un potere decisionale, precisando (sulla base di convergenti dati probatori) che quando occorreva assumere le decisioni più rilevanti per la
в е т и vita associativa, 1'
CA-NT.
Il tutto, peraltro profili strutturali ed tipo mafioso, secondo dalla giurisprudenza di
81
ultima parola spettava al gruppo
, con motivazione attenta anche ai organizzativi dell'associazione di le linee interpretative tracciate questa Corte Suprema. 82
PARTE V
ALL' ASSOCIAZIONE PER PARTECIPAZIONE SULLA I RICORSI
DI TIPO MAFIOSO DELINQUERE
Taluni degli imputati (più precisamente, il Dominante, 1.
il NE, 1' CI, i fratelli Di MA, il
PA, lo UA ed il NO) hanno prospettato doglianze di ordine generale, incentrate ora sulle chiamate di correo ora sulle intercettazioni, ora sulla valenza di entrambe.
Il Collegio ritiene al riguardo sufficiente richiamare quanto già ampiamente esposto in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboranti ed alla piena utilizzabilità nonché alla valenza probatoria delle intercettazioni eseguite nelle celle del carcere di Ragusa, talora costituenti significativo riscontro delle dichiarazioni.
2. Relativamente al ruolo del NT nell'
organizzazione, la sentenza impugnata ha indicato un tale complesso di elementi probatori da dimostrare l' assoluta inconsistenza delle sue censure.
Per restare al periodo di tempo che va dal 25 ottobre 1989 (i precedenti fatti di partecipazione sono già stati giudicati con sentenza divenuta irrevocabile), tutti i collaboranti ("vecchi" e "nuovi"), hanno attribuito, infatti, all' imputato il ruolo di capo dell' associazione;
un ruolo originariamente condiviso con i CA e successivamente conteso per l' aspra lotta accesasi con costoro. Ha, poi, minuziosamente indicato le conversazioni intercettate, da cui emerge la guerra scatenatasi tra il
NT e i CA, e che delineano il progressivo smembramento del sodalizio. Decisivo, quanto alla posizione del NT nel clan è il contenuto proprio di una delle conversazioni intercettate, nella quale l' imputato parla del rinvenimento presso il Licata dell' elenco delle persone sottoposte ad estorsione. Un assetto probatorio, dunque, così articolato da evidenziare l' assoluta genericità dei ricorsi il cui nucleo
G. de R 83
fondamentale resta cristallizzato in affermazioni di principio coinvolgenti l' attendibillità dei collaboratori e che la sentenza impugnata ha, punto per punto, demolito.
3. Un' identica correttezza motivazionale va ravvisata nella sentenza impugnata sul punto riguardante la posizione del NE, la cui militanza nel sodalizio viene fatta risalire al tempo in cui l' associazione era giudata dai
LL; estromesso dal AV, il NE fece ritorno nell' associazione dopo la morte di costui per essere impiegato nello specifico settore delle estorsioni.
Un contesto probatorio, anche qui, insuperabile, alla cui base sono, oltre che le dichiarazioni dei CA, quelle, convergenti, di tutti gli altri collaboratori nonché una significativa serie di conversazioni intercettate;
tutto ciò è in grado di rappresentare con assoluta univocità una convergenza, anche nei particolari, il ruolo rivestito dal NE nel sodalizio. 4. Contrassegnati da mancanza di specificità (salvo che per le usuali doglianze di ordine generale) sono i motivi proposti dai fratelli Di MA. L' impugnata sentenza ha indicato a loro carico una serie davvero imponente di elementi di prova, costituiti dalle puntuali, dettagliate e convergenti dichiarazioni dei collaboranti che descrivono i due fratelli (denominati “i cuzzulari") come abili killer, oltre che come soggetti adibiti nell' organizzazione al compimento di attentati e danneggiamenti nei confronti di coloro che non volevano sottomettersi alle richieste estorsive. Elementi che hanno trovato puntuale riscontro nell' esito delle intercettazioni ambientali, il cui contenuto è accuratamente e minuziosamente trascritto nella sentenza impugnata. 5. Circa la posizione del PA, dell' CI, dello UA e del NO, il giudice a quo ha rimarcato con precisione ed anche con considerazioni critiche, formulate sulla base pure delle apparenti divergenze nelle dichiarazioni dei chiamanti in correità, i compiti assunti da ciascuno di essi nell' associazione;
le G. de BeЯ. 84
loro censure appaiono, ancora una volta, ai limiti della inammissibilità.
6. Nei confronti del LI, che assume di essere stato chiamato in causa con argomenti del tutto congetturali, la sentenza impugnata ha indicato a suo carico le convergenti dichiarazioni dei fratelli CA e del TI che lo descrivono come addetto alle estorsioni, specie nel settore degli appalti, additandolo come colui che andava in giro a riscuotere, nonché quelle del PP e del RR.
TI ha, inoltre, sottolineato di essere stato ingaggiato dall' associazione per espletare gli stessi compiti del
LI, dopo che costui era stato denunciato per estorsione, mentre altri vuoti si erano venuti a creare per gli arresti e la latitanza di diversi componenti il sodalizio. PP ha riferito di essersi recato un paio di volte a casa del
LI, dopo il suo arresto, per consegnare la quota dei proventi dell' associazione, precisando che tale quota veniva trattenuta dal Di ST per farla pervenire alla moglie del LI. Tutti e tre i collaboranti, poi, concordano nel ricordare il periodo in cui il LI era latitante ed essi si recavano a trovarlo. Le loro versioni sono state confermate dalla conversazione intercettata,
venendo così a costituire un quadro probatorio davvero inattaccabile dalle censure dell' imputato. 7. In ordine alla posizione dell' CC, che ha addebitato alla sentenza impugnata violazione di legge, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e mancanza di motivazione, va dato atto al giudice a quo di avere lungamente argomentato in ordine alla responsabilità dell' imputato relativamente alla sua partecipazione all' associazione per delinquere di tipo mafioso, motivando con assoluto rigore logico sul punto concernente le dedotte discordanze rilevate nel narrato dei collaboranti quanto all' epoca dell' ingresso dell' imputato nell' associazione. Ha perspicuamente osservato, infatti, la decisione denunciata come, su tale punto, ci si trovi in presenza, più che di discordanze, di equivoci ingenerati dalla diversità dei gruppi di collaboratori;
con puntuale penetrante indicazione h.dll per 85
delle ragioni delle (solo apparenti) diverse versioni, per di più determinate dall' intersecarsi con periodi di libertà di periodi di detenzione dell' imputato, e verifiche sempre coerenti circa il ruolo rivestito dall' CC nella
consorteria nonché sulle varie "azioni punitive" che lo videro attivo partecipe.
8. Il Di AL ha contestato talune contraddizioni rilevabili dalla sentenza impugnata, nel punto in cui, sulla base delle intercettazioni, lo ha identificato come il
"RA che deve partire per il soggiorno obbligato ovvero rendersi latitante". Una identificazione, secondo il ricorrente, del tutto erronea, trovandosi egli, all' epoca della conversazione, da tempo detenuto.
Ma il numero davvero consistente delle chiamate in correità che lo coinvolgono, a pieno titolo, nel sodalizio
(in un ruolo di primo piano nel settore delle estorsioni), con minuziosi, significativi riferimenti alla sua attività partecipativa, oltre che le conversazioni intercettate (per nulla contraddittorie, come assume il Di AL), vanno, ancora una volta a costituire un assetto probatorio davvero incontestabile.
9. Il IN assolto in primo grado, e condannato in appello a seguito di gravame del Pubblico ministero, deduce contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato di porre nel necessario rilevo le discordanze tra i collaboranti circa la sua partecipazione all' associazione mafiosa nello specifico settore dell' usura. Per di più con travisamento delle dichiarazioni "di accusa", non avendo mai i collaboranti dell' "ultima leva"
riferito che il IN avesse fatto parte della consorteria. Inoltre, dalla sentenza impugnata non si trarrebbe la conclusione della consapevolezza del IN di far parte della societas sceleris;
con la conseguenza che, semmai, potrebbe configurararsi a carico dell' imputato il delitto di favoreggiamento.
Le censure sono prive di fondamento.
La sentenza impugnata, ha con un argomentare lucido e coerente, osservato che nel giudizio di secondo grado il
G e nerеее лег 86
PP, divenuto collaboratore di giustizia, nonché il Lo
PR e l' NC hanno confermato le dichiarazioni rese in primo grado dal TI, precisando che, dopo l' arresto del NT, dei CA e di gran parte degli affiliati, allorché l' organizzazione fu retta dal Di
ST, venne assunta l' iniziativa di praticare l' usura.
Fu così che il Di ST pervenne a stipulare uno stabile accordo con l' imputato;
accordo in base al quale a costui veniva affidato il danaro che veniva fatto fruttare a tasso usurario. Ha puntualizzato, ancora, la decisione impugnata,
1' attendibitità di tale convergente versione, indicando le ragioni che consentono di ritenere che i CA e il
NT non fossero venuti a conoscenza di tale realtà. Di qui una stringente verifica della credibilità delle accuse dei collaboratori, dalle quali emerge che il IN, che esercitava, di regola, 1' usura nelle bische clandestine controllate dal sodalizio, uti singulus, fu cooptato dall' organizzazione, così da pervenire a quell' accordo in base al quale il ricavato netto dell' usura veniva distribuito tra il IN ed il "clan", senza però che l' imputato avesse il diritto di partecipare agli utili complessivi.
Significativamente rimarcando le dichiarazioni del Lo PR che, giocatore d' azzardo, ebbe più volte a ricorrere al credito usurario del IN.
Di fronte ad un simile quadro probatorio, il giudice a quo, rigorosamente conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto la natura di intraneus del
IN, non tanto perché egli abbia concorso ad uno dei delitti-fine dell' associazione, ma perché ebbe ad occuparsi di uno specifico settore assunto tra gli scopi del sodalizio. Significativo, sul punto, l' argomento che, quando si prestava il danaro nelle bische, il IN avvertiva che si trattava dei " soldi dei picciotti”.
Cosicché appare davvero esente da censure la statuizione secondo cui è partecipe di un' associazione per delinquere di tipo mafioso chi faccia parte dell' associazione, nel senso che spieghi la sua attività anche se limitata ad uno specifico settore nell' interesse del gruppo.
G. de Riка 87
Il tutto in puntuale aderenza ai tracciati interpretativi percorsi di questa Corte Suprema stando alla quale, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l' organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo vantaggio dell' organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l' obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest' ultimo, coinvolga anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell' ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale;
e ciò omettendo di ricorrere alla diversa figura del cosiddetto "concorso eventuale" il quale presuppone, appunto, che il soggetto non sia partecipe dell' associazione.
10. Da disattendere sono, ancora, le censure proposte dal
AL relativamente alla data di cessazione della permanenza. Correttamente la decisione impugnata ha precisato che la permanenza cessa con la sentenza solo nel caso in cui venga indicato il termine finale del reato, rimarcando come i fatti oggetto di questo processo riguardino il periodo 25 ottobre 1989-maggio 1992.
Circa le altre censure, secondo la sentenza impugnata il AL (alla stregua delle dichiarazioni di tutti i collaboratori) era inserito da lungo tempo nell' ass ociazione e coadiuvava gli altri associati nelle estorsioni.
Quanto alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni di CA IO (il quale fa, in un primo tempo risalire l' ingresso del AL nell' associazione alla morte dei LL e cioè al 1987 e successivamente afferma
-
-
che fece parte del sodalizio dopo la morte del AV), la
в се лег 88
sentenza impugnata ha, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, rilevato come tutti gli altri imputati
(RR, TI, Bruno CA, Silvio Carbonaro,
PP, Di IE) lo inseriscono nel vincolo associativo per il periodo contestato. Più in particolare, il Di IE ha riferito che sicuramente il AL faceva parte dell' associazione fin da quando nel 1989 subì l' agguato nel quale, trovandosi insieme a NO CA ed al prof.
AV, quest' ultimo rimase ucciso. Un particolare confermato da NO e IO CA;
il NT, poi, ne fa una suggestiva descrizione (v. conversazione ambientale), ricordando che a TA (AL) "il sangue gli partiva dalle orecchie".
Il rigore delle argomentazioni risulta, ancora, allorché vengono ricordate le dichiarazioni del PP e del Di
IE che indicano il AL come destinatario della quota periodica, nonché dal riferimento alle altre intercettazioni ambientali dalle quali risulta che il AL era in organico all' associazione.
G . dede prer 89
PARTE VI
I RICORSI SULL' ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 1. L' impugnata sentenza ha a lungo argomentato circa la correlativa attività spiegata dall' associazione, precisando come la stessa si dedicasse al traffico di droga fino a che i Gallo non vennero uccisi (vale a dire, fino al 1987; dichiarazioni di IO e NO CA). Tale attività fu abbandonata salvo episodi isolati, durante la dirigenza di AG AV. In questo periodo il traffico della droga fu gestito da IN Di IE e RE UR (così le dichiarazioni di CA IO e NO e del TI).
Nel periodo compreso tra la morte del AV e l' arresto del NT, l' associazione riprese a trafficare in eroina. Vennero estromessi il Di IE e il UR che da allora si occuparono delle droghe "leggere", e fu imposto a tutti gli spacciatori di rifornirsi presso l' associazione
(così, ancora, le dichiarazioni dei fratelli CA, del
TI, e del PP).
L' eroina allo stato puro veniva acquistata a Milano ove
A si recavano IO Di MA, CA, CC e RR
(v. IO e IO CA, TI, RR, PP,
RI Di IE). Dopo l' acquisto, la droga veniva affidata ad un corriere (tale Mammano, cognato dei fratelli
Di MA;
il tutto secondo le propalazioni di CA IL e IO, del TI, del RR e del Di IE, nonché alla stregua delle conversazioni intercettate)
Arrivata a destinazione, l' eroina pura era data in custodia a persona di fiducia: al "taglio" provvedevano il RR,
1' CC, il TI e il PP (dichiarazioni di
CA IO, TI, RR, PP, Di IE).
Acquistata all' origine a circa lire 55.000 al grammo, 1' eroina veniva venduta a lire 90.000 al grammo ad intermediari che la passavano agli spacciatori i quali, a
G. de su 90
loro volta, la rivendevano sul mercato a lire 120.000 al
grammo.
I profitti confluivano nella cassa comune per essere periodicamente distribuiti a tutti gli associati (secondo quanto risulta dalle conversazioni dei fratelli CA, del TI, del PP, nonché dalle conversazioni del
NT).
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, contestando la loro partecipazione all' associazione per delinquere di cui all' art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il
NT, il CA e l ' CC. 3. Relativamente alla posizione del Dominante, la sentenza impugnata riferisce delle accuse dei fratelli peraltro, autoaccusatisi anche di tale reato CA
concordi nel distinguere due periodi di tempo in cui l' associazione si dedicò al traffico della droga.
In una prima fase, quella del predominio dei LL, il
NT aveva lo specifico compito di nascondere la droga
Scomparso il AV, 1' associazione guidata da
NT e dai CA, si riappropriò del traffico degli stupefacenti. Il tutto secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del TI, e di Di PE RI.
L' impugnata decisione ha ritenuto irrilevanti talune divergenze nel narrato dei collaboranti quanto alla data di ripresa dell' attività, perché, anche se in carcere, il consenso del NT (che deve comunque rispondere per il periodo della "gestione LL") era necessario (su tale punto vengono ricordate le propalazioni del Di IE, dei fratelli CA e del RR, nonché le intercettazioni ambientali dalle quali risulta, non solo il coinvolgimento del NT per il passato, ma anche per il "futuro" commercio della droga).
Il NT
- come, del resto gli altri ricorrenti sul non contesta 1' esistenza dell' associazione punto finalizzata al narcotraffico, limitandosi a dedurre mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento denunciato, perché l' affermazione della sua responsabilità
G.в е тилеее 91
"mal si concilia con le affermazioni... che la Corte mutua dalle dichiarazioni dei fratelli CA". La censura si limita a riproporre, e peraltro utilizzando argomenti che penetrano direttamente nel meritum causae, doglianze già rigorosamente esamite e disattese dalla sentenza impugnata, attenta a rimarcare la precisa confluenza (salvo marginali discordanze) delle dichiarazioni dei CA in quella dei "nuovi" collaboratori. Peraltro motivando con stringente logicità quanto alla impossibilità della ripresa del traffico di droga in mancanza del benestare del NT e dell' assoluta irrilevanza del suo
(preteso) stato di detenzione allorché l' attività venne ripresa. Il tutto senza contare la serie di intercettazioni ambientali riportate dalla decisione censurata dalle quali emerge il diretto coinvolgimento del NT nel traffico della droga.
4. Il CA ha dedotto, anzi tutto, di essere stato assolto dai singoli reati concernenti gli stupefacenti e condannato per il solo reato associativo. Ha addebitato, quindi, all' impugnata sentenza manifesta illogicità della motivazione sull' elemento soggettivo. Tanto più che l' unico viaggio a
Milano effettuato dal ricorrente "era determinato da intento voluttuario". Inoltre, tutti i collaboranti avrebbero escluso la partecipazione del CA al sodalizio.
Le censure sono prive di fondamento.
La sentenza impugnata ha, infatti, a lungo argomentato, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, proprio sulla consapevolezza del CA circa i reali motivi dei viaggi a Milano e sul fatto che 1' associazione era dedita al traffico della droga. Il tutto secondo le precise dichiarazioni dei collaboranti, le cui divergenze sono state correttamente ritenute irrilevanti, per la parallela assoluta convergenza sui nuclei fondamentali concernenti la conoscenza della finalità degli spostamenti e degli scopi dell' associazione.
5. In ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ha proposto ricorso anche l' CC, deducendo illogicità della motivazione
в е не 92
quanto all' apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie, contrastanti sotto diversi profili circa il ruolo rivestito dal ricorrente nel sodalizio.
Ma, anche qui, l' impugnata sentenza ha, con ampia ed argomentata motivazione, precisato i nitidi elementi di prova, provenienti dalle dichiarazioni del TI, del
PP, e del RR, stigmatizzando, invece, le imprecisioni delle propalazioni dei CA che avevano notizie solo indirette sulla vita dell' organizzazione, trovandosi in quel periodo detenuti;
col segnalare, con incontestabile rigore logico, anche le ragioni di talune discrepanze nel narrato dei collaboranti.
hG de pr 93
PARTE VII
I RICORSI SUGLI OMICIDI
1. Gli omicidi di RE LL, IO Gallo
IO LL. 1. RE LL venne ucciso a colpi di pistola all' interno di un deposito di bibite, che la vittima era solita frequentare perché probabilmente interessato alla gestione del locale. Secondo i fratelli CA l' omicidio fu deliberato da loro stessi, da AG AV, dal NT, da IU NO, da IO Di ST e da RA
MO. Fu così che si decise di affidare l' incarico dell'
esecuzione dell' omicidio a persone estranee all' ambiente:
IO CA si rivolse al noto pregiudicato TU
IA, che fece eseguire il delitto da due siracusani che, a viso scoperto, irruppero nel magazzino simulando una rapina;
a sparare fu tale MA, che attinse il LL con tre colpi esplosi da una pistola 357 magnum caricata con proiettili 38 special, mentre il complice gli guardava le spalle. Il movente del delitto andava individuato nella scorretta gestione da parte del LL, all' epoca ai vertici dell' organizzazione, della cassa comune, nei contatti stretti con "cosa nostra", invisi agli altri associati, e nei convincimento del proposito dei LL di sopprimere il
NT, che viene, dunque, ad assumere un ruolo cruciale nell' episodio criminoso. 2. La sentenza di primo grado indicava quali decisivi elementi di prova a carico del NT, oltre che le dichiarazioni dei collaboranti, la "generica" (modalità dell' omicidio, arma utilizzata, ubicazione e direzione del colpi) e le deposizioni di quattro testimoni, in tutto corrispondenti alle propalazioni dei CA quanto alla dinamica dell' omicidio. Elementi puntualmente riscontrati dall' esito delle intercettazioni ambientali.
Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte di assise di appello, pur rilevando che, per quanto riguarda la partecipazione morale del NT all' omicidio di
. all e 94
RE LL, le sole dichiarazioni del CA non avrebbero potuto costituire prova decisiva, addita quali elementi di riscontro 1' esito delle intercettazioni ambientali costituenti una vera e propria confessione stragiudiziale da parte del ricorrente. che la3. Ha proposto ricorso il NT deducendo sentenza impugnata nulla di specifico avrebbe indicato circa la sua veste di mandante, né avrebbe chiarito se e quando si sarebbe assunta la decisione di sopprimere il LL, il ruolo del NT in tale circostanza e 1' apporto causale arrecato dallo stesso.
4. Giovanni e IO LL (rispettivamente nipote e fratello di RE), scomparsi da casa la sera del 2 maggio 1987, vennero, il successivo 7 maggio, trovati cadaveri, dentro un profondo pozzo in contrada "Baudorello" di Acate;
la sera precedente, a circa 3 km. dal pozzo, era stata rinvenuta bruciata la FIAT UNO di proprietà di
IO LL. I corpi presentavano diverse ferite d' arma da fuoco, penetranti in cavità, al capo ed alle regioni scapolari e costali;
IO aveva il capo incappucciato da un sacchetto di plastica nero della USL 22 di IT, ove all' epoca prestava servizio la moglie del NT. L' uccisione seguiva di pochi mesi 1' omicidio di
RE LL e, secondo la sentenza di primo grado, rappresentava il tragico epilogo del folle piano diretto all' eliminazione dell' intera famiglia LL, ordito dal gruppo CA-NT, per le stesse ragioni che avevano determinato la soppressione di RE LL. Era evidente, poi, che la morte di IO e IO LL era divenuto un fatto ormai necessitato per evitare sicure vendette. Gli esecutori materiali vengono indicati nel
NT ed in CA IO, sulla base delle concordi dichiarazioni dei fratelli CA, confermate dalle risultanze delle intercettazioni ambientali.
Su tali intercettazioni ha particolarmente soffermato la sua attenzione la Corte di assise di appello, descrivendole come "la certificazione, ancora una volta notarile, della partecipazione del NT al duplice omicidio".
G. de Bell 95 5. Il NT, con riferimento al secondo, duplice omicidio, ha additato molteplici elementi discordanti, nonché numerose inesattezze che sarebbero state riconosciute dalla stessa Corte e che solo erroneamente sarebbero state giudicate superabili: il fatto che il Dominante fosse sottoposto a sorveglianza speciale, uno stato che non avrebbe mai consentito di consumare il delitto con le modalità descritte dalla sentenza, addirittura trasportando i cadaveri per un lunghissimo tratto di strada, per di più, superando incroci, passaggi a livello, posti di blocco della polizia;
con conseguente illogicità della motivazione. Senza contare che, il giorno successivo alla data del duplice omicidio, i due agenti RE CC e LE NA assumono in una relazione di servizio di avere visto
IO LL. La ricostruzione del fatto ad opera della sentenza impugnata si baserebbe, pertanto, su mere congetture.
6. In relazione ad entrambi gli episodi le censure sono prive di fondamento.
La sentenza impugnata ha, con stringente logicità, enumerato il vastissimo panorama probatorio a carico dell' imputato, descrivendo anche il movente degli efferati omicidi, così, ancora una volta, da relegare le censure del
NT ad un' indebita intrusione nel meritum causae, e nella peraltro velletaria - richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove.
L' impianto accusatorio è sorretto dalle concordi dichiarazioni dei fratelli CA, non solo circa la dinamica, ma anche quanto alla causale dei delitti. I propalanti, dopo aver descritto la genesi del nucleo associativo, costituito nel 1980 con alla guida LL
RE, hanno riferito che il LL era divenuto inviso agli aderenti, oltre che per essere un accentratore, perché era sospettato di non dividere equamente i proventi dell' attività comune;
inoltre, la famiglia LL aveva allacciato rapporti di collaborazione con "cosa nostra": una scelta non condivisa dagli associati;
un ulteriore, più grave, sospetto era, poi, insorto nei consociati: che, cioè, i
G. de Rill 96
LL volessero sopprimere alcuni aderenti al sodalizio ed in particolare il NT. Ovviamente, una volta decisa la sorte di RE LL, era divenuta non eludibile la necessità di uccidere coloro che avrebbero sicuramente cercato di individuare gli autori dell' omicidio, vale a dire, i prossimi congiunti di RE.
Lucidissimo il contenuto delle propalazioni quanto alla preparazione e alla dinamica dell' omicidio di RE Gallo. Promotore del delitto AG AV il quale tramite due dei fratelli CA, all' epoca detenuti, contattò un malavitoso di Siracusa perché il delitto venisse consumato da persone non conosciute nella zona. Fu così che venne incaricato del delitto tale IU AR il quale, coadiuvato da un complice, fece irruzione nel negozio di bevande gestito dal LL e, simulando una rapina, colpì al viso RE LL.
Dunque, in questa vicenda il NT assume il ruolo di mandante direttamente interessato alla soppressione del
LL che divisava, a sua volta, di uccidere il NT.
Nel secondo, inevitabile duplice omicidio, il NT
è, oltre che mandante, uno degli esecutori. Raccontano i
CA che IO e IO LL si sarebbero fatti convincere a recarsi nel fondo del NT ove li attendeva una donna. A sparare furono CA IO e lo
MO. Quindi il NT, dopo aver finito IO
LL con la calibro 38 del NO, avrebbe sputato in faccia alla vittima. Il seguito dell' operazione sarebbe stata tutta gestita dal NT che, dopo aver infilato sulla testa dei cadaveri due buste di plastica provenienti dall' ospedale di IT, presso il quale lavorava la propria moglie, li avrebbe caricati sulla loro FIAT UNO per poi gettarli in un pozzo in località Acate;
a distanza di circa 3 km. dal pozzo era stata ritrovata l' autovettura.
Impressionante la serie di riscontri alle dichiarazioni dei CA indicati dalla sentenza impugnata. Oltre alle dichiarazioni, de relato dal NT, del Di IE, 1' esito delle intercettazioni ambientali sulla cui provenienza dal NT ha a lungo argomentato il giudice a quo e che,
S.dll Role 97
in effetti, finiscono, nella loro nitidità descrittiva, per divenire la reale ossatura dimostrativa a carico dell'
imputato. 35Più in particolare, nella conversazione delle 14, del 3 settembre 1991 NT (la cui identificazione è certa perché gli altri interlocutori gli si rivolgono chiamandolo per nome e perché tratta argomenti che lo coinvolgono in prima persona) afferma: "ai LL, gli ho fatto un mare di bene... e perché io capivo più di loro... avevano deciso di mangiarmi (ammuccarmi)... e poi vi siete fatti convinti anche voi.. e allora è andata a finire così..
e me la sono salvata lì..".
Nella conversazione delle 10, 25 del 4 dicembre 1991
NT (riconosciuto per il fatto che gli interlocutori lo chiamano per nome e lui stesso si autonomina come ME
NT), afferma: "perché io gli ho risposto un giorno a
Turi LL.. in quella cella... il LL... dice... te ne devi andare magari tu... hai capito?... e liberiamoci di questa spina... e ci siamo liberati di questa spina.."
Relativamente al secondo, duplice omicidio la sentenza impugnata ha indicato con osservazioni ognora pertinenti le intercettazioni ambientali che riscontrerebbero le dichiarazioni dei collaboratori e che, correttamente, vengono definite una sorta di confessione stragiudiziale dell' imputato.
Durante la conversazione delle 13, 40 del 17 novembre
1991, il NT (riconoscibile in modo univoco, sia perché chiamato per nome sia perché autonominatosi, sia perché si esprime con affermazioni che non possono non riferirsi alla sua persona), parlando del torto che il
IO CA gli avrebbe fatto accusandolo perché egli si sarebbe spaventato dei LL: "a me... mi grida, tu ti spaventavi dei LL, ad alta voce, IO... oh cornuto!... intanto si è visto che mi spaventavo dei
LL... io mi spaventavo?... e si è visto!.. ti spaventi dei LL... ma poi con quale coraggio lui mi dice a me... che mi dice qua, davanti alla gente.. tu ti spaventavi dei Gallo... ma insomma... se tu sai che io appena tu mi hai
G. 98
detto mezza parola.. tanto... io ti ho detto subito.. O insieme o... perché ci sto andando io e li sto scannando dove viene viene... e poi quello che ho fatto... perciò... mi viene a dire, mi ero spaventato dei LL ma tu mo sai quello che ho fatto io ai LL.. come... mi ha lasciato nei guai (in sapuni).. la.. con due buttati a terra... e poi me la sono sbrigata io.. ho fatto tutte cose io... e tu gli dici alle persone che mi spaventavo dei LL.. come mi hai lasciato.. là nei guai"
Ancora, alle 18 del 7 dicembre 1991, NT
(riconoscibile sicuramente sia perché chiamato per nome, sia perché parla di un' iniziativa riferibile a lui), così si esprime: "c' è il fatto della testa, quello e l' altro... gli ho detto, io non sono capace di andarlo a muovere di là perché ho fatto tutte cose io... sacchi... gli ho infilato i sacchi... gli ho attaccato il laccio qua... minchia... ancora non mi volevano aiutare... questo IO.. gli ho detto
"oohh! io non sono capace".. no, non hanno voluto toccare niente... dice... "la macchina chi se la porta?"... io non me la sento.. Tu non te la senti... non te la senti tu, me la sento io.. loro se ne sono andati a casa... erano tre.. se ne sono andati a casa tutti e tre".
Un quadro probatorio a carico dell' imputato, dunque, così imponente da relegare le sue doglianze ad una disperata, quanto vana, prospettazione di elementi logici, puntualmente smentiti dalla realtà dei fatti quale ricostruita dal provvedimento denunciato. Ultimo fra i quali quello relativo alla deposizione degli agenti circa l' avvistamento dei LL il giorno successivo a quello della loro soppressione;
un dato sul quale il giudice a quo ha, a lungo e coerentemente, argomentato. G.de Rillя. 99
ས 2. L' omicidio di BE LA. 1. Roberto LA venne trovato ucciso da colpi di arma da fuoco verso le 23, 50 del 6 luglio 1989, in territorio di
SC. I Carabinieri accertavano che, mentre la vittima si trovava in macchina appartato con la fidanzata PP
ER, due individui travisati gli si erano avvicinati e, dopo averlo costretto a scendere in terra, gli avevano esploso contro numerosi colpi di pistola.
Dell' omicidio riferì nel dibattimento di primo grado
RE TI che, durante la latitanza ricevette da tale BE Di MO la rivelazione che gli esecutori materiali di esso si identificavano in RA PI
(successivamente ucciso) in Roberto Di Martino, condotti sul posto dallo stesso Di MO alla guida della sua FIAT
UNO. Quest' ultimo gli confidò anche che il delitto era stato provocato da motivi di concorrenza nel commercio della droga;
un' ulteriore causale andava individuata nel fatto che la vittima era solita rubare autovetture e motori a
IT, che poi cedeva al clan avversario dei NI.
Notizie ancor più precise (coincidenti, peraltro, con le dichiarazioni del TI) furono fornite, sempre nel corso del dibattimento di primo grado, da Bruno e Claudio
CA, concordi nell' affermare che il LA era un
"avvicinato" del clan NI di GE e che la richiesta di sopprimerlo proveniva dall' organizzazione facente capo a
NÌ e a AL. La sorte del LA venne decisa dai CA, dal
NT e dagli altri componenti il sodalizio;
furono incaricati dell' esecuzione, RA PI e BE Di
MA, i quali agirono a viso coperto utilizzando una pistola Walter 38. Poiché il Ballarò era solito P.
appartarsi con la fidanzata PP ER, si raccomandò al PI e al Di MA di non recare danno alla ragazza perché era una loro conoscente. Un dato confermato dalla stessa ER che in dibattimento
(dopo aver amesso di conoscere NO CA) ebbe a dichiarare che all' improvviso due individui travisati con
G. de ande
E 100
passamontagna, entrambi di bassa statura, si avvicinarono all' auto e fecero scendere il LA;
prima di sopprimerlo, uno dei due guardò all' interno dell' auto;
un comportamento coerente con l' esigenza di non coinvolgere la ragazza. Ulteriore elemento di conferma della responsabilità del Di MA proverrebbe dalla conversazione intercettata nella cella del NT il 4 settembre 1991, alle 15, 15.
MA RI, fa chiaro riferimento all' omicidio
LA, precisando che in passato aveva detto a IO
CA che "quello che è morto a SC era stato ucciso da Di Martino Roberto e PI RA e che il
CA gli aveva risposto che era vero e che glielo poteva dire in faccia".
La sentenza di secondo grado, nel confermare, quanto alla responsabilità del Di MA, la decisione della Corte di assise, rinveniva un' ulteriore conferma delle accuse a carico dell' imputato nella descrizione delle fattezze fisiche dei due assassini effettuata dalla ER nonché nelle dichiarazioni del TI, il quale aveva riferito che, secondo il racconto del Di MO, 1'
assassino era “u biondu” (il Di MA è magro, alto circa
1 metro e 65 e biondo di capelli).
Valorizza, poi, gli esiti delle intercettazioni ambientali disposte nella cella del NT, presenti i fratelli Di
MA, dalle quali è dato desumere 1' ammissione di
BE circa la sua partecipazione all' omicidio LA. 2. Il Di MA lamenta violazione dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., nonché omessa e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla affermazione di responsabilità per l' omicidio del LA.
Più in particolare, il ricorrente stigmatizza l' intrinseca attendibilità riconosciuta ai CA, contraddetta dalla successiva affermazione che sugli stessi
"non è possibile fare cieco affidamento in mancanza di adeguati riscontri". Con riguardo all' omicidio LA, 1' unico riscontro alle dichiarazioni, de relato, del TI sarebbe invece costituito dalle dichiarazioni dei CA.
Senza che, peraltro, risulti iniziata l' azione penale nei
Я. ole 101
confronti del Di MO. Il tutto, ancora, omettendo di considerare che i CA, promotori dell' omicidio, non hanno indicato, quale causale del delitto, fatti da ricollegarsi al commercio della droga. Ancora, la eliminazione del LA sarebbe stata decisa nel corso di una riunione di latitanti mentre il Di MA tale non era.
Si puntualizza, poi, l' incongruenza della raccomandazione di “risparmiare” la ER, quando il delitto, commissionato ma non preordinato, non necessariamente prevedeva la presenza in loco della fidanzata del LA.
Equivocità ed ambiguità contrassegnerebbero, infine, la valenza attribuita alle dichiarazioni del Di IE e le intercettazioni ambientali. 3. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha, con motivazione ampia ed argomentata, fatto puntuale applicazione delle regole di garanzia indicate dall' art. 192, 3° comma, c.p.p.
Nitidissima, anzi tutto, nonostante le contestazioni del ricorrente, la causale dell' omicidio di cui si sono confessati mandanti IO e IO CA (pure se nei loro confronti non è stata promossa l' azione penale, in quanto, secondo l' impugnata sentenza si intendeva procedere separatamente) insieme ad altri. TI, de relato dal Di
MO, insiste su motivi legati alla droga o da ricollegare alla contrapposizione tra i CA, il NT e il
"clan" LL di GE, da una parte, e il clan
NI di GE, dall altra parte;
una causale confermata dai due CA.
Preciso il narrato delle fasi preliminari al proposito e alla decisione di sopprimere il LA: nel corso di una riunione di latitanti e senza che, dunque, possa assumere rilievo il fatto che all' epoca il Di MA non fosse latitante (un particolare davvero insignificante, come puntualmente rimarcato dalla sentenza impugnata), cosicché, come ha correttamente osservato il giudice a quo, le censure del ricorrente finiscono per incentrarsi su circostanze del tutto secondarie e, come tali, ininfluenti ai fini dell' affermazione di responsabilità.
G de p erол 102
Per quel che attiene all' esecuzione dell' omicidio, va dato atto alla sentenza impugnata di avere stralciato le dichiarazioni dei CA, per costituire un impianto probatorio che fa leva sulle convergenti dichiarazioni del
TI e del Di IE.
Fondamentale quanto riferisce il primo, perché apprende da BE di MO che fu lui ad accompagnare con la sua
FIAT UNO il Di MA e il PI. Una presenza, quella del Di MO, che dà ragione anche di talune esitazioni dei
CA; e ciò perché, come assume il Di IE, costoro avevano tutto 1' interesse a non coinvolgerlo nell' omicidio, essendo un loro "compare”.
Emerge, allora, ancora una volta, un' assoluta convergenza del molteplice - puntualmente disegnata dal
-
giudice a quo sulla causale dell' omicidio: il LA, pur essendo di IT, prestava aiuto al "clan" NI di
GE, che era in contrasto con un altro sodalizio di GE
(quello facente capo a AO, NN e AL), alleato alla consorteria di vittoria;
cosicché, come precisa con assoluto rigore 1' impugnata sentenza, sulla base del narrato dei collaboranti, l' eliminazione del LA rientrava nell' ambito dello scambio di favori tra le due consorterie alleate.
Sia il TI, con una dichiarazione de relato particolarmente significativa, considerata la fonte, sia il
Di IE indicano nel BE Di MA (e nel RA
PI, poi deceduto) 1' esecutore materiale dell' omicidio
LA. Una convergenza che, ricollegata alle altrettanto convergenti propalazioni in ordine alla causale, appare di per sè più che adeguata per ritenere conforme al disposto dell' art. 192, 3° comma, c.p.p., 1' affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente ed immune da qualsivoglia censura la motivazione della sentenza impugnata. Senza contare gli ulteriori, significativi dati probatori additati dal giudice a quo.
In primo luogo, le dichiarazioni di PP ER, fidanzata del LA, che ha riferito che "i due assassini
G. all Re 103
erano bassi e mingherlini"; un elemento che coincide con quanto affermato dal TI il quale apprese dal Di MO che uno degli esecutori materiali era "u biundu" e cioè
BE Di MA.
In secondo luogo, gli esiti delle intercettazioni ambientali puntualmente descritti nella sentenza e dotati di univoca significazione: nel corso di un colloquio con il
NT, il Di MA pronuncia la frase "io quando è stato di LA", che si inserisce in una complessa conversazione circa due omicidi, ed è tale, come risulta dalla articolata motivazione della sentenza impugnata, da costituire un ulteriore fondamentale riscontro degli elementi probatori che rappresentano 1' impianto dimostrativo in ordine alla responsabilità dell' imputato.
Voler, infine, trarre, come fa la difesa del Di MA, dall' assoluzione del TE in ordine all' omicidio
LA elementi in grado di compromettere 1' integrale valenza del contesto accusatorio, appare 1' epilogo di una deduzione davvero surrettizia.
La sentenza impugnata è pervenuta a ritenere il NT non responsabile di tale omicidio solo facendo applicazione delle regole di garanzia indicate dall' art. 192, 3° comma.
Più in particolare, della regola in base alla quale, come si
è esposto nella Parte II, una volta acclarata l' affidabiltà del chiamante, il giudizio sulle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il chiamante aver rivelato insieme fatti rispondenti a verità ed accuse non attendibili. Donde il principio che, una volta verificata 1' attendibilità intrinseca del chiamante, il procedimento logico non può pervenire omisso medio all' esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché, se 1' attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, cosi indebolendo
G. de Rily consistentemente la rese ai sensi dell'
104
valenza dimostrativa delle dichiarazioni art. 192, 3° comma, c.p.p.
G olede Rr 105
ND 3. Gli omicidi di SI RU,
RI e RI EL.
1. In ordine a tali delitti è stata affermata la penale responsabilità di CA NO e di PI RI.
RI MA, come si vedrà più avanti, non è stato giudicato (non avendo prestato il consenso alla contestazione suppletiva) per questi reati, dei quali è stato però ritenuto incidentalmente responsabile per essere stato, a sua volta, condannato, proprio in conseguenza della consumazione degli omicidi ora all' esame della Corte, per concorso esterno in associazione mafiosa.
La sentenza impugnata ha indicato quali univoci elementi di prova a carico degli imputati: le dichiarazioni dei fratelli
CA (in particolare di NO, esecutore materiale dell' omicidio) riscontrate da TI, Di IE e
PP, nonché le intercettazioni ambientali.
2. Il PI ha contestato l' esistenza di riscontri alle dichiarazioni di NO CA, solo apparentemente confermate, attesa la sicura concertazione, dai suoi fratelli, e che non risultano riscontrate dal TI e dal
Di IE, i quali, per giunta, riferiscono de relato.
Circa, poi, la causale degli omicidi sarebbe stata, ancora, del tutto immotivatamente, affermata dal giudice di secondo grado solo per la concordia rilevata, sul punto, fra tutti i collaboranti;
una concordia, peraltro, insussistente, come venne dedotto nei motivi di appello.
3. Le censure sono prive di fondamento.
La sentenza impugnata ha motivato con assoluto rigore logico su ogni momento, preparatorio ed operativo, della vicenda, nulla omettendo di argomentare, attraverso un lucido giudizio di fatto, rispetto al quale le censure del
PI sono tutte destinate ad essere disattese. Muovendo 1' indagine dalla causale, 1' impugnata decisione ricorda come i fratelli CA abbiano affermato concordemente che SI RU, ND
RI e RI EL, appartenevano ad una banda
C. deДля 106 di giovinastri (i cosiddetti " zingari") scatenati soprattutto nel commettere rapine;
e, quel che più rileva, senza riconoscere 1' autorità del gruppo CA-
NT. Si ricorda la rapina dell' arma ai danni di una vigile e il furto di un' autovettura di persona legata al
"clan", pretendendo una somma per la restituzione. Episodi confermati dal Di IE (il primo), e dal NT
(entrambi: 1' uno nel corso delle sue dichiarazioni conversazioni spontanee, 1' altro nel corso delle intercettate).
I tre CA parlano di un attentato nei confronti di componenti del gruppo NT-CA, che gli "zingari” stavano preparando;
i sospetti trovano conferma nelle rivelazioni del PI e del RI, un tempo vicini agli
"zingari" e poi intenzionati ad entrare nel gruppo ancora
"egemone" anche se minacciato dalle azioni criminose del sodalizio emergente.
Altrettanto puntuale la descrizione della preparazione delitto. Viene concepito il progetto di servirsi del del
Palmieri e del PI per attirare i tre in un' imboscata. Gli "zingari" vengono, dunque, convinti a partecipare ad una rapina in una banca di S. Croce Camerina, dandosi loro appuntamento in un luogo ove avrebbero dovuto trasferirsi su un' auto appositamente rubata.
A sparare con una pistola 7, 65 e un fucile sarebbero stati i due killer predestinati (NO CA e RA
PI), ma RI PI cui era stato assegnato il compito di segnalare, alla guida della sua moto, l' arrivo delle vittime a bordo di una FIAT "Regata", assunse 1'
arbitraria iniziativa di sparare contro il EL, già colpito a morte, suscitando così l' ira del fratello
RA; anzi, era in proposito del clan di non consentire l' ingresso del RI e del PI RI i quali avrebbero dovuto, a loro volta, essere soppressi (così le concordi dichiarazioni dei fratelli CA). Univoche le conferme: TI -de relato da EL Di
ST e dall' CC-dichiara che fu RI PI a tendere il tranello. Di IE (parente di uno dei tre
G. ele prezам 107
giovani), rende de relato da Bruno Carbonaro e da Franco
-
di AL dai quali apprende dell' episodio il giorno dichiarazione conforme a quellaunasuccessivo dei
CA quanto alla causale, alle persone utilizzate per preparare 1' imboscata (RI PI, MA RI
e i due fratelli Giudice), agli esecutori materiali (NO
CA e RA PI) ed alla "bravata" di RI
PI. PP riscontra a pieno la causale;
ebbe diretta conferma dell' episodio perché i CA fecero pervenire dal carcere, tramite CC e UA, l' ordine di uccidere IU RI che si stava intestardendo ad indagare sull' omicidio del figlio.
Di tale ulteriore fatto riferiscono in un diverso
- contesto IO CA e il TI, specificando che si tentò di distruggere la pistola usata per l' omicidio.
Ulteriori, univoci elementi probatori sono stati indicati dal giudice a quo nelle intercettazioni delle conversazioni, nel punto in cui si parla dell' omicidio
VI. Il RI si rivolge al NT ed afferma che
RI PI non può accusarlo dell' omicidio VI perché lui lo potrà accusare, avendo, peraltro, maggiori prove da offrire, dell' omicidio dei tre zingari (v. ampiamente p. 169 e seguenti della sentenza di appello e, sopratto, pag. 180).
Pure qui, dunque, si è in presenza un quadro probatorio ampio ed esauriente, descritto minuziosamente dalla sentenza impugnata, così da confinare, ancora una volta, le censure del ricorrenta nella richiesta di una rivalutazione dei fatti e delle provi, non consentita, come tale, in questa sede.
G. de hill 108
PARTE VIII
I RICORSI SUL CONCORSO ESTERNO NEL DELITTO DI
PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO ASSOCIAZIONE
1. La sentenza impugnata ha ritenuto MA RI e
RI PI responsabili di concorso esterno nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, per avere provocato la morte dei "tre zingari", al fine di proteggere dagli attentati di costoro alla vita stessa dell' organizzazione facente capo al NT e ai CA.
Più in particolare, come si è già rimarcato esaminando gli omicidi di SI RU, ND RI e RI
EL, la causale di tali delitti è da individuare nel fatto che i tre facevano parte di una banda di giovinastri, di spiccata capacità a delinquere, scatenati nel commettere rapine, senza richiedere l' assenso dell' organizzazione e nel creare ostacoli all' attività del sodalizio guidato dal
NT e dai CA, così, oltre tutto, da insidiarne progressivamente l' egemonia nei traffici delittuosi nella zona di vittoria.
Due episodi sono stati soprattutto evidenziati dal giudice a quo. Il primo concerne un delitto perpetrato ai danni di una vigilessa, rapinata della sua pistola;
il secondo riguarda il furto, ad opera dei componenti la banda, di un' autovettura appartenente a persona vicina al clan,
pretendendo poi una somma di danaro per la restituizione dell' auto stessa.
- -Episodi entrambi avverte 1' impugnata decisione di estrema gravità perché, sopratttuto il secondo, dimostrativi della potenzialità degli "zingari" di opporsi al gruppo egemone. Inoltre, la rapina ai danni della vigilessa aveva provocato un "giro di vite" da parte delle forze dell' ordine, così da arrecare disturbo allo svolgimento delle attività criminose dell' associazione. Senza contare il sospetto, più che fondato, che gli “zingari” intendessero attentare alla vita dei componenti il sodalizio.
G. de All
1 109
Un intervento, quindi, quello realizzato attraverso il triplice omicidio, diretto a far uscire l' organizzazione da una vera e propria situazione di emergenza in grado di compromettere la capacità di gestire, come per il passato, le sue illecite attività. 2. Come si è esposto nella Parte I, il Palmieri ha dedotto, in primo luogo, violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La condanna per il concorso esterno sarebbe, infatti, collegata esclusivamente al triplice omicidio RU-RI-EL, del quale, peraltro, il RI non era stato chiamato a rispondere;
con conseguente immutazione dell' accusa genericamente formulata al capo A della rubrica. Per di più, in presenza di intercettazioni ambientali dal contenuto delle quali era dato sicuramente escludere la sua partecipazione al delitto.
Lamenta, ancora, che nel dibattimento di primo grado il Pubblico ministero chiese di contestare il triplice omicidio, ma il RI non prestò il suo consenso. Donde la violazione del diritto di difesa dell' imputato cui restò preclusa la possibilità di indicare qualsiasi mezzo di prova in relazione a tale delitto, nonché di avvalersi di due difensori.
Si contesta, poi, illogicità e contraddittorietà della motivazione della parte della sentenza impugnata che, dopo aver escluso che possa configurarsi il concorso esterno in reato associativo per chi dà il suo contributo per un delitto fine, perviene all' affermazione di responsabilità proprio in relazione alla partecipazione del RI al triplice omicidio.
Analoghi motivi, in punto di motivazione, sono stati dedotti nell' interesse del PI. 3. I ricorsi sono infondati. Circa la pretesa violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, correttamente la Corte di assise di appello ha puntualizzato come tra i reati-fine dell' associazione di cui al capo A erano indicati anche gli omicidi.
в е лиseeh de 110
Ha precisato, inoltre, come il riferimento a tali reati
è sufficiente ai sensi dell' art. 521 c.p.p. Per di più, l' avv. Di MA (difensore del PI e del RI) partecipò al controesame di NO CA fotmulando specifiche domande sulla partecipazione del RI al triplice omicidio.
Una tesi davvero non censurabile considerata 1'
indicazione degli omicidi come delitti rientranti tra le finalità dell' associazione per delinquere di tipo mafioso contestata al RI e la piena possibilità di difesa assicurata all' imputato;
tanto più considerando il rapporto di continenza del "concorso esterno" nella partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
Va ricordato, infatti, che il precetto dell' art. 521, 1° comma, c.p.p., il quale enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza, va inteso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis,
Cass. 21 maggio 1992, Chirico), non in senso "meccanicistico
e formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella della tutela del diritto di difesa. Se, quindi, la verifica dell' osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale fra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l' accertamento della possibilità per l' imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, la correlazione è da ritenere pressoché paradigmatica nel caso di specie. 3. Né, oltre tutto, come parrebbe, per la verità con non eccessiva precisione, risultare dal ricorso nel richiamo al diniego della possibilità di esercitare la propria discolpa in ordine al delitto di omicidio protrebbe utilmente farsi riferimento all' istituto della pregiudizialità.
Per una esatta delimitazione dell' effettivo contenuto della censura occorre individuare il rapporto configurabile fra il concorso esterno ad associazione per delinquere e lo specifico comportamento strumentale alla realizzazione di tale concorso, per poi determinare la valenza di una r.G. de my 111
ipotetica susseguente decisione proscioglitiva dal delitto qui identificato quale strumento per la realizzazine della condotta derivante dal combinato disposto degli artt. 110 e
416-bis c.p.
Nel sistema del codice di procedura penale abrogato pare indubbio che il rapporto tra i due comportamenti potesse inquadrarsi nel modello della pregiudizialità, costituendo la soluzione dell' una questione (quella pregiudicante) l' antecedente logico della decisione sull' altra (quella pregiudicata).
Più precisamente, il detto rapporto era riconducibile nello schema della "pregiudizialità omogenea", disciplinata dall' art. 18, come eventuale ipotesi di sospensione del procedimento incidentale in attesa della decisione sulla questione principale, ovviamente nei casi in cui vi fosse coesistenza tra procedimenti penali. Una pregiudizialità, peraltro, definibile come
"impropria", sia perché considerata 1' omogeneità della
-
materia ed il rapporto di mera dipendenza della "definizione di un procedimento penale dalla definizione di altro procedimento penale" designabile non diversamente da una
-
forma qualificata di connessione, da disciplinare, di regola, attraverso il simultaneus processus, sia per l' assenza di una norma di collegamento in grado di determinare 1' esatta incidenza della decisione resa nel giudizio
"pregiudicante" rispetto alla decisione da adottare nel giudizio "principale".
Infatti, proprio allorché sia stato attivato l' istituto della sospensione (ma la regola parrebbe, a fortiori, riferibile a tutti i casi in cui il simultaneus processus risulti impercorribile), 1' art. 21 del codice abrogato - che pure assegna autorità di cosa giudicata alla sentenza civile o aministrativa che abbia deciso una delle questioni indicate dagli artt. 19 (pregiudiziali di stato, con operatività incondizionata) e 20 (altre pregiudiziali civili o amministrative, questa volta a certe condizioni) dello stesso codice, purché divenute irrevocabili nulla
-
в е лене 112
stabilisce quanto all' efficacia della sentenza del giudice penale che abbia deciso una questione penale pregiudiziale.
Da ciò la giurisprudenza e la prevalente dottrina avevano ricavato il principio della efficacia non vincolante della sentenza irrevocabile resa nel procedimento pregiudiziale rispetto al procedimento pregiudicato. Non senza però rimarcare che il giudice della causa pregiudicata non potrà prescindere, una volta disposta la sospensione ai sensi dell' art. 18 c.p.p., dalle risultanze del procedimento pregiudicato.
Quel che occorre però rimarcare è che, nel sistema del codice abrogato, costituendo la pregiudizialità di cui all' art. 18 nulla più che una forma qualificata di connessione
(donde il carattere del tutto residuale della soprassessoria), il collegamento da istituire tra le regiudicande resta decisamente svincolato dalla sospensione, profilandosi il fenomeno come diretto a prevenire (o a reprimere) la possibilità dell' insorgere di vere e proprie antinomie nel sistema. Antinomie davvero irrazionali nell' area della c.d. pregiudizialità omogenea, potendo, diversamente, giustificarsi un contrasto di giudicati nell' ambito dei rapporti tra giudicato penale e giudicato civile
(o amministrativo) tutte le volte in cui l' antinomia
(peraltro, solo apparente) derivi dalla necessità di proteggere posizioni giuridiche costituzionalmente presidiate (si pensi alla giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, a far tempo dalla sentenza n. 1 del 1970, una linea proseguita fino ai primi anni ottanta).
L' assenza di ogni efficacia vincolante della decisione pregiudiziale viene ricavata dalla mancanza nell' art. 21 di ogni riferimento alla sentenza penale e dalla possibilità di utilizzare 1' istituto della revisione nel caso di contraddittorietà tra la decisione sul provvedimento pregiudiziale e quella sul procedimento pregiudicato: una soluzione, peraltro, quest' ultima, di dubbio rigore giacché
1' esperibilità della revisione sembrerebbe proprio confermare 1' efficacia vincolante della sentenza
Я ее вм 113
irrevocabile pronunciata sulla questione pregiudiziale;
tanto più che, ove nessun effetto dovesse derivare dalla sospensione del processo pregiudicato, un simile strumento si rivelebbe davvero esorbitante rispetto al risultato conseguibile mediante la sua utilizzazione.
In effetti, però, non soltanto il momento applicativo della pregiudizialità penale, ma anche l' esigenza logica di tale rapporto, inteso come strumento volto ad precludere ogni conflitto teorico fra giudicati, sembra incentrarsi, nonostante l' assenza sul punto di ogni previsione nell' art. 21 c.p.p. 1930, nella nozione di giudicato che resta, in certo senso, la chiave per comprendere la stessa utilizzazione della soprassessoria penale.
Nonostante le non sempre chiare conclusioni ricavabili, in proposito, dall' esame della dottrina e della giurisprudenza, il sistema congegnato dall' art. 18 c.p.p. rivela una intrinseca ragionevolezza;
nulla 1930
disponendosi circa l' efficacia nel processo principale della sentenza che abbia deciso, dopo la sospensione del processo "pregiudicato", una questione a questo pregiudiziale, si viene a ribadire una regola di principio anch' essa codificata: che, cioè, la cosa giudicata penale si forma non sull' accertamento ma esclusivamente sul decisum (art. 90 c.p.p. 1930). Pure se non va tra curato che le linee interpretative da ultimo ricordate, paiono svalutare 1' aspetto tipico del giudicato "esterno" coincidente con il vincolo ultra rem per riproporre,
-
riducendone l' efficacia, la soluzione, di evidente matrice dogmatica, che, a tali fini, configura la sentenza irrevocabile come mezzo di prova.
In conclusione, il non aver assegnato forza vincolante alla decisione pronunciata nel procedimento pregiudiziale rappresenta la logica conseguenza della necessità di demandare l' accertamento della questione principale alla cognizione del giudice della relativa causa, con la previsione, però, di una verifica di conformità fra le rispettive regiudicande che, postulando una ricognizione dell' accertamento compiuto nel procedimento pregiudiziale, de preh .de 114
viene affidata, in via esclusiva, al giudice del
procedimento pregiudicato.
Il tutto proprio per impedire che il giudice della causa principale possa decidere incidenter tantum una questione già devoluta (o devolvibile) alla cognizione del giudice del procedimento pregiudiziale, derivandone altrimenti un'
efficacia esorbitante dagli schemi dell' art. 90, per formarsi il giudicato, sul decisum e non sull' accertamento dei fatti.
L' aver "storicizzato" il fenomeno della pregiudizialità penale rende più agevole 1' interpretazione della materia ora all' esame della Corte alla stregua dell' assetto predisposto dal codice del 1988.
Come risulta confermato dalla rimozione dal lessico normativo dell' espressione "pregiudizialità penale", nonché dal ruolo di autonomo criterio di determinazione della competenza assegnato all' istituto della connessione, il panorama introdotto sul tema dal nuovo codice di procedura penale appare profondamente diverso dalle previsioni dell' abrogato codice di rito.
La pregiudizialità penale trova così la sua disciplinna
(o, meglio le stimmate della sua irrilevanza) nell' art. 2
c.p.p. il quale prescrive, per un verso, che il giudice penale, salvo che sia diversamente stabilito, risolve ogni questione da cui dipende la decisione (1° comma) e, per un altro verso, che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione (anche) penale non ha efficacia in nessun altro processo.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, un vero e proprio capovolgimento di regime, rispetto alle previsioni del codice abrogato, della intera tematica dei rapporti pregiudizialità penale-giudicato e degli effetti della decisione sulla questione pregiudiziale.
A parte la soppressione dell' istituto della sospensione del processo, la novità di maggior rilievo sembra esprimersi nel superamento di una normazione dalla quale scaturiva il divieto per il giudice penale di decidere incidentalmente la questione penale pregiudiziale, restando come uniche vie da
G de nly 115
percorrere o il simultaneus processus o la sospensione del processo penale sulla questione pregiudicata fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla questione pregiudiziale.
L' assoluta refrattarietà della rilevanza di questioni pregiudiziali penali trova, poi, una significativa conferma nel precetto dell' art. 479 c.p.p. che consente la sospensione del processo per pregiudizialità solo per il caso di controversie civili o amministrative e non anche per le ipotesi di "pregiudizialità penale".
La scomparsa della pregiudizialità omogenea dal sistema del nuovo codice di rito (una sorta di soprassessoria impropria è stata, però, introdotta dall' art. 371-bis c.p., aggiunto dall' art. 25 della legge 8 agosto 1995, n. 332) si pone in linea con la tendenza al favor separationis che caratterizza l' assetto complessivo del codice di procedura penale del 1988 e risulta avvalorata dalla drastica riduzione delle ipotesi di soprassessoria giudiziale anche nella materia extra-penale.
-Una volta esautorati quei modelli processuali in grado almeno virtualmente di prevenire le antinomie, il tutto viene a trasferirsi come è stato rilevato in dottrina nella fase del post giudicato, attraverso una maggiore possibilità di utilizzazione non compensata, peraltro,
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dalla introduzione di novità di rilievo con riferimento ai
"rapporto tra fatti stabiliti a fondamento" di due sentenze penali tra loro in conflitto dell' istituto della
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revisione.
Tutto ciò, dunque, porterebbe a svalutare ogni valore prescrittivo esterno della pronuncia resa nella processo pregiudiziale, salvo che non si realizzino le condizioni previste dall' art. 630, lettera a, c.p.p. Senza contare che all' assoluta carenza di strumenti volti a prevenire la formazione di giudicati contrastanti, derivante dall' attribuzione al giudice penale di un incondizionato potere di decisione incidentale, non sembrerebbe potersi porre riparo neppure attraverso l' utilizzazione della sentenza
Д. ole kee 116
irrevocabile che ha deciso la questione pregiudiziale, quanto meno, come mezzo di prova.
Infatti, nell' originaria tessitura del codice del 1988, ove pure, nel libro delle prove è stato inserito, nel titolo
II, un capo III, dedicato ai documenti, 1' acquisizione delle sentenze irrevocabili è consentita solo “ai fini del giudizio sulla personalità dell' imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per cui si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa" (art. 236, 1° comma) ovvero "al fine di valutare la qualità di un testimone" (art. 236, 2° comma); pur essendo autorizzata ma con il consenso delle parti, e per
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essere utilizzati ai sensi degli artt. 500 e 503
- 1'
acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti purché si tratti di prove assunte nell' incidente probatorio o nel dibattimento, di verbali di cui è stata data lettura durante lo stesso, e della documentazione di atti che non sono ripetibili. Un congegno, quest' ultimo, che non sembra arrecare alcun utile contributo considerata la latitudine
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del suo operare al tema in esame.
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Senonché, l' intera disciplina degli apporti probatori esterni al processo nel corso del quale possono essere acquisiti ha subìto profonde innovazioni in forza dell' entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Ed è necessario, a questo punto, rimarcare come fra gli obiettivi avuti di mira da tale testo normativo assume un ruolo esponenziale quello diretto ad evitare di dover provare, di volta in volta, dati avvalorati da precedenti sentenze, quali, soprattutto quelli aventi a oggetto la natura criminosa e mafiosa di un' associazione, secondo un logica attenta al principio del "doppio binario". Più in particolare, proprio nella materia ora all' esame della
Corte, un ruolo significativo viene ad assumere 1' introduzione, ad opera dell' art. 3, 2° comma, del detto testo normativo, dell' art. 238-bis c.p.p. che consente l' acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato.
IS oul rey 117
Poiché, peraltro, vengono indicati, come criteri di valutazione della prova stessa quelli contenuti negli artt.
187 e 192, 3° comma, 1' uno riguardante i fatti oggetto di prova e, in particolare, i fatti che concernono 1' imputazione, 1' altro da ricollegare all' esigenza di ridimensionare la valenza dimostrativa della sentenza così acquisita, nel senso che è sempre necessario per la utilizzazione della decisione, ai fini della prova del fatto in essa accertato, la presenza di ulteriori elementi probatori che confermino l' accertamento compiuto, la norma, '
così come formulata, sembra destinata a consentire 1' utilizzazione della ricostruzione storica e naturalistica dell' evento, attraverso una verifica rimessa al libero convincimento del giudice. Il quale, però, ha il dovere di dimostrare l' osservanza dei rigidi criteri stabiliti dalla legge;
senza che possa apparire esaustivo né il richiamo a formule di stile né la mera citazione dell' art. 238-bis, dovendo altrimenti ritenersi introdotto con inevitabili
- riverberi quanto all' Osservanza del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa un congegno in grado di produrre un' efficacia erga omnes del giudicato penale, per di più in stridente contrasto con il principio stabilito dall' art. 2, 2° comma, c.p.p.
Tutto ciò, del resto, appare essere stato avvertito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema che, chiamata a pronuciarsi sull' effettiva portata precettiva dell' art. 238-bis c.p.p., ha avuto occasione di puntualizzare che il giudice, perché le sentenze ivi indicate possano assumere dignità di prova nel diverso processo penale nel quale vengono acquisite deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrativi dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187
c.p. p., salva la facoltà dell' imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre si è ancora precisato il
-
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giudice dovrà, su richiesta dell' accusa, acquisire al dibattimento nel contraddittorio delle parti, gli elementi '
di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengono, in
ДG ale Ral 118
tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede (Sez.
I, 26 maggio 1995, Ronch).
Applicando le regole sopra indicate al caso di specie, risulta chiaro come mentre, per un verso, nessuna soprassessoria è compatibile con l' attuale sistema e come, per un altro verso, nel separato giudizio sulla questione, lato sensu, pregiudiziale, il giudice non rimarrà vincolato alla statuizione emessa nel procedimento "pregiudiziale", fermo restando il diritto della parte di far valere le sue pretese anche nel post giudicato (cfr., proprio in questi termini, Sez. VI, 4 marzo 1995, Barletta).
Nessuna violazione del diritto di difesa del RI è, dunque, neppure sotto tale apsetto, ipotizzabile. 4. Ancor più complesso risulta il profilo, questa volta di diritto sostanziale, concernente la configurabilità del
"concorso esterno" nel reato di cui all' art. 416-bis c.p.,
a sèguito del compimento di un unico atto (1' omicidio dei
"tre zingari"), atto che la sentenza impugnata assume consumato nell' interesse dell' associazione facente capo al
NT e ai CA.
La partecipazione "esterna" del RI e del PI viene desunta dal fatto che il delitto, secondo la
ricostruzione della sua causale, era volto a tutelare la stabilità e la sopravvivenza del vincolo associativo. I
CA hanno rivelato che il loro piano era stato quello di eliminare a poco a poco tutti i componenti della banda degli "zingari" che, agendo nello stesso territorio, avevano apertamente contestato la pretesa del clan Dominante-
CA di monopolizzare le attività delinquenziali e che, avendo già cercato di attentare alla loro vita, avrebbero potuto, in un immediato futuro, esasperare 1' antagonismo fino alle estreme conseguenze.
5. Le censure devono essere disattese.
E' noto come il concorso esterno (meglio, eventuale) in reato associativo rappresenti una delle figure più controverse sia in relazione ai presupposti per la sua applicazione, sia con riferimento alla stessa sua collocazione nel sistema, con risvolti anche di ordine
Я ее лиц 119
costituzionale per la possibilità di attentare, con il principio di tipicità, quello di legalità.
E' noto, altresì, come le Sezioni unite di questa Corte
Suprema (Sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry) hanno ritenuto configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso sia sotto il profilo del concorso morale sia sotto il profilo del concorso materiale. Nell' affermare tale configurabilità le
Sezioni unite hanno sottolineato la diversità di ruoli tra il partecipe all' associazione e il concorrente eventuale: il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, comunque, assiduo, l' associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza;
è, insomma, chi agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell' associazione, quale membro di essa;
il secondo è, invece, per definizione, colui che non vuol far parte dell' associazione e che l' associazione non chiama a
"far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia soprattuttto nel momento che la "fisiologia" dell' associazione entra in fibrillazione, in una fase "patologica" che, per essere superata, richiede un contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno;
di un soggetto, cioè, che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.
Sul piano dell' elemento oggettivo le Sezioni unite hanno precisato che concorrente eventuale è colui che pone in essere, non la condotta tipica, da indentificare nel “far parte", nell' essere partecipe dell' associazione, ma un comportamento che rappresenta un quid di esterno alla condotta tipica, perché contribuisce, sia pure atipicamente, alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri. Un contributo, dunque, che, proprio perché non coincide col "far parte", implica, in negativo, un apporto non caratterizzato dalla stabilità e, quindi circoscritto nel tempo, e, in positivo, un condotta in grado di garantire all' associazione la stabile permanenza del vincolo.
r . ole ner 120
Ancor più complessa la definizione dell' elemento soggettivo. Il dolo di colui che non è partecipe, che, cioè, con il suo comportamento esterno, vuol solo contribuire alla vita dell' associazione senza farne parte non deve coincidere con il dolo specifico dell' appartenente al sodalizio mafioso;
così svincolandosi il dolo del concorrente esterno dal dolo, specifico per definizione, di chi fa parte dell' associazione, in quanto funzionale all' esistenza della "consapevolezza che altri fa parte e ha voglia di far parte dell' associazione e agisce per quel fine specifico tipico ed agisce con la volontà di perseguirne i fini". Nel concorrente esterno, quindi, il fine specifico sembra arrestarsi al momento rappresentativo, senza che rilevi nella fase deliberativa, altrimenti pervenendosi a sovrapporre il dolo di chi concorre dall' esterno al dolo del partecipe e, perciò, alla vera e propria antinomia di ipotizzare in un soggetto che non vuole far parte del sodalizio, la volontà di perseguire i fini specifici di questo. il Per la verità, le Sezioni unite hanno precisato che concorrente materiale può agire con dolo specifico, mediante un suo contributo ad tempus, che implica, perciò, la volontà di non far parte dell' associazione, ma un simile enunciato deve essere inteso nel senso, indicato dalla giurisprudenza successiva, della sufficienza del dolo generico (cfr. Sez. VI, 27 marzo 1995, Alfano).
Certo, allorché il concorso esterno sia materiale, proprio per la maggiore contiguità rispetto alla condotta tipica descritta dall' art. 416-bis c.p., le difficoltà di un discrimine tanto sul piano oggettivo tanto sul piano soggettivo si accrescono notevolmente. Ed allora la differenza tra l' ipotesi della partecipazione e l' ipotesi del concorso esterno materiale viene ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell' interesse dell' associazione deve intervenire in un momento in cui il sodalizio criminoso si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l' associazione venga, attraverso il suo contributo, "salvata", purché il
в е ли 121
concorrente esterno sappia di questa situazione di difficoltà del sodalizio, pure se non intenda realizzare i fini di questo. Il concorso, di conseguenza, vale a qualificare l' eventuale reato posto in essere per "salvare"
1' associazione non come reato-fine ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri, ponendo in essere uno o più comportamenti che, per la situazione in cui versa 1' associazione, divengono funzionali al superamento dei pericoli che rischiano di compromettere la permanenza dell' associazione mafiosa.
In tal senso, uno dei reati-scopo dell' associazione, se posto in essere da soggetto esterno, diviene strumento per la vita dell' organizzazione stessa, così affiancandosi all' attività della consorteria che dal contributo dell' esterno riceve la possibilità di superamento di quella situazione di emergenza che ha provocato l' intervento del concorrente eventuale. 6. Alla stregua dei principi sopra enunciati non può dubitarsi della correttezza della decisione impugnata nella pronuncia di condanna del RI e del PI per il concorso esterno nel reato di cui all' art. 416-bis c.p.
Dal punto di vista dell' elemento oggettivo, la sentenza ha ampiamente precisato la funzione esemplare che il triplice omicidio intendeva perseguire, in un momento di crisi del sodalizio la cui egemonia era stata contestata dalla banda degli "zingari" che si apprestava a divenire rivale del clan CA-NT, tanto da programmare la soppressione di alcuni dei suoi adepti. Ma, anche sotto il profilo dell' elemento soggettivo, l' impugnata decisione non ha mancato di seguire i principi enunciati dalle Sezioni unite. La consapevolezza da parte del PI e del RI di concorrere alla soppressione di pericolosi antagonisti del clan NT, è stata, infatti puntualmente evocata richiamando le dichiarazioni dei fratelli CA, concordi nell' affermare che i due gravitavano nel gruppo degli “zingari", ma che aspiravano da tempo a fare un salto di qualità passando al gruppo guidato dal NT. Donde
h 1' esigenza di un protrarsi della s associazione, una imputati. Я
122
atto significativo per scongiurare il ituazione di crisi in cui versava 1' situazione pienamente conosciuta dagli ееele are 123
PARTE IX
I RICORSI SUGLI ALTRI REATI
1. La condanna del PA per il reato di tentata estorsione in danno di NO DI.
PA RI ha contestato la sentenza impugnata anche per la parte relativa alla sua condanna per il delitto di tentata estorsione in danno di NO DI, denunciando assoluta assenza di prova quanto all' esistenza di tale reato.
Le censure, ai limiti dell' ammissibilità, devono essere disattese.
La sentenza impugnata ha, infatti, ampiamente motivato quanto alle prove della tentata estorsione, costituite dalle dichiarazioni di TI e della parte offesa che ha riconosciuto il PA dalla foto segnaletica per colui che tentò di estorcergli del danaro affermando di essere stato mandato dai “picciotti” e, nel corso di una seconda visita, da PE "spara-spara" (e cioè dal NE). 2. La condanna dello UA per i reati in materia di armi.
Inammissibile è il ricorso proposto dallo UA relativamente ai reati in materia di armi. In sede di appello il motivo era stato proposto in modo del tutto generico tanto che il giudice di secondo grado non lo aveva neppure preso in esame.
3. La condanna del RI per il reato di cessione di armi.
MA RI denuncia carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile del reato di cessione di armi sulla base di un'
Я не кие 124
intercertazione ambientale che sarebbe confermativa della dichiarazone di IO CA.
La censura, anch' essa ai limiti dell' inammissibilità, deve essere disattesa, avendo la sentenza impugnata motivato con assoluto rigore logico ed in piena conformità al precetto dell' art. 192 c.p.p. circa gli elementi di prova del fatto addebitato, costituiti dalle dichiarazioni di IO CA che trovano preciso e puntuale riscontro nelle specifiche intercettazioni ambientali.
G. de l 125
PARTE ✗
I RICORSI SULLE CIRCOSTANZE E SULLA
MISURA DELLA PENA
1. CA NO, CA IO e CA IO hanno denunciato violazione della legge penale ed illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono privi di fondamento.
Il giudice a quo, correttamente esercitando il suo potere discrezionale, ha, infatti, ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti di cui all' art. 62-bis c.p., per avere i CA commesso numerosi delitti, per avere assunto, insieme al NT, un ruolo esponenziale nell' ambito dell' organizzazione e per i loro gravi precedenti penali.
Una motivazione, dunque, davvero ineccepibile e che vale di per sè nella composita sua valenza argomentativa
- a far ritenere legittima la statuizione adottata. Così da relegare a mero obiter la (forse non del tutto puntuale) affermazione secondo cui non si possono valorizzare nuovamente la condotta processuale e la collaborazione prestata. 2. Anche Di IE RI e PP EL si dolgono della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi, palesemente tardivi, risultano anche manifestamente infondati avendo il giudice a quo adeguatamente motivato in ordine al detto diniego, evocando la "spiccata capacità a delinquere dell' imputato" evidenziata dalle azioni compiute e dai suoi precedenti penali (Di IE) ed, ancora, i "gravi precedenti dell' imputato (rapina e ricettazione)",e ricettazione)", nonché "1' entità e gravità dei reati commessi" PP).
G. de Ru 126
3. Censure circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ha proposto pure il Di MA BE.
Doglianze da ritenere anch' esse infondate, avendo la sentenza impugnata motivato il diniego delle dette attenuanti, oltre che per la gravità dei reati commessi, anche per la particolare "caratura criminaale" dell' imputato (v. pure pag. 263 della sentenza). 4. Della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si è doluto, altresì, il
LI.
Ma la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato il diniego, espresso con riferimento alla posizione del Di
AL. Con la seguente precisazione: "Anche il LI è stato condannato per una tentata estorsione commessa il 23 ottobre
1990. La perseveranza in tale attività delinquenziale è di ostacolo al trattamento di clemenza". 5. NO IN si duole della mancata concessione della circostanze attenuante di cui all' art. 114 c.p.
Il ricorso è manifestamente infondato, stante 1' inapplicabilità dell' invocata attenuante in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali
(cfr. Sez. I, 19 marzo 1992, Ambrogio).
NT ha contesta o la misura della pena 6. Il
inflitta.
Il motivo è infondato, avendo il giudice a quo a lungo argomentato, con giudizio insidacabile in questa sede, circa
1' entità della pena inflitta e la misura della riduzione
(peraltro, assolutamente equa, tenuto conto della misura della pena-base), in forza della assoluzione dai reati di cui capi H1 e Il. 7. Analoghe censure hanno rivolto alla impugnata decisione sia il AL sia lo UA.
Le doglianze sono entrambe prive di fondamento.
h. de Bree 127
AL, il giudice quo ha aRelativamente al correttamenta stigmatizzato la spiccata capacità a delinquere desunta dai suoi precedenti penali nonché il fatto che 1' imputato risponde della condotta associativa successiva e dei reati in materia di armi.
Quanto alla posizione dello UA, va dato atto alla sentenza impugnata di avere, anche qui, ampiamente motivato, e con assoluto rigore, in ordine alla misura della pena inflitta, ponendo in evidenza i precedenti penali, anche per gravi reati, commessi nel breve arco di anni, nonché la sua spiccata capacità a delinquere, ora esaltata dall' inserimento in un' associazione mafiosa. 8. In conclusione, i ricorsi proposti da Di PE RI e da PP EL devono essere dichiarati inammissibili, mentre tutti gli altri ricorsi devono essere rigettati.
Consegue la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché del Di IE e del
PP anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire cinquecentomila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Di PE RI e
PP EL. Rigetta gli altri ricorsi. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il Di IE e il PP anche a versare ciascuno di loro la somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 gennaio 1997 IL RELATOREG. IL PRESIDENTE
a
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositato in Cancelleria Lidia Scalla oggi, 3 61U. 1997 Csali SUPREALA RTE Il Collaboratore di Cancelleria O C
*
I
D 128
INDICE
3 PARTE I. I FATTI E I RICORSI..
PARTE II. CONSIDERAZIONI SULLE CHIAMATE IN CORREITA' 24
PARTE III. IL RUOLO DELLE "INTERCETTAZIONI AMBIENTALI" 45 PARTE IV. L' ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO.
CONSIDERAZIONI GENERALI ED ESAME DEI SINGOLI RICORSI...... 57
PARTE V. I RICORSI SULLA PARTECIPAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE
PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO. 82
PARTE VI. L' ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL
TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. 89
PARTE VII. I RICORSI SUGLI OMICIDI. 1. Gli omicidi di RE LL, IO
LL e IO LL... 93
2. L' omicidio di BE LA..... .99 3. Gli omicidi di SI RU, ND
RI e RI LI.. ....105
PARTE VIII. I RICORSI SUL "CONCORSO ESTERNO" NEL DELITTO DI
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO. .108
PARTE IX. I RICORSI SUGLI ALTRI REATI.
1. La condanna del PA per il reato di tentata estorsione in danno di NO
DI... 123
2. La condanna dello UA per i reati in materia di armi... 123
3. La codanna del RI per il reato di cessione di armi. 123
PARTE I RICORSI SULLE CIRCOSTANZE E SULLA MISURA
DELLA PENA.. 125 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1993 e concessa ai CA la circostanza attenuante di cui all' art. 74, 7° comma del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. '
ę. de au G. 5.3. Ancora il NT, con il ricorso dell' avv. Amato, denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto relativo alla interpretazione dei reali contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali desumere elementi di prova a carico dell' imputato. Farebbe difetto nella sentenza denunciata una rigorosa e severa analisi delle conversazioni, condotta considerando la inevitabile equivocità dei loro contenuti, "spesso criptici e allusivi e relativi a rapporti e conoscenze fra gli interlocutori non esplicitate e date per taciti presupposti durante le conversazioni".
1 7 75757575257575752889 47177347874707634734 BAN 19. Occorre, a questo punto, dare atto al giudice a quo di essersi, in relazione a ciascun singolo fatto, conformato anche a tali ultimi principi (una metologia, peraltro, spesso agevolata dal provenire di frequente gli elementi di riscontro dalla univoca valenza significativa delle conversazioni intercettate, in ordine alle quali si avrà occasione di soffermarsi tra poco), approdando in alcuni casi, nonostante fosse riscontrabile un quadro probatorio
в е ли