Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/1997, n. 5649
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Sentenza 22 gennaio 1997

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Fa parte di una associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.

In tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione.

In tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa.

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato nell'associazione, ben potendosi configurare forme di partecipazione destinate a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, coinvolga anche il perseguimento da parte del singolo partecipe di vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nella prospettiva del soggetto, una funzione meramente strumentale.

In tema di concorso esterno materiale nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la differenza tra l'ipotesi della partecipazione e l'ipotesi del concorso esterno va ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell'interesse dell'associazione deve intervenire in un momento in cui il sodalizio si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l'associazione venga, attraverso il suo contributo, "salvata", purché il concorrente esterno sappia di questa situazione. Di conseguenza, il concorso vale a qualificare il reato posto in essere per salvare l'associazione non come reato-fine ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha ravvisato la sussistenza del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella consumazione di un omicidio "esemplare" di persona che, appartenente ad altro clan, in un momento di crisi del sodalizio, aveva contestato la posizione egemonica del sodalizio stesso).

In tema di reato associativo, l'elemento che discrimina le fattispecie di cui agli articoli 416 e 416-bis cod. pen. dalla semplice compartecipazione criminosa di cui all'art. 110 cod. pen. è costituito dalla natura dell'accordo criminoso; nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi.

In tema di causale del reato, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura indiziaria, il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. Un tale accertamento non è invece necessario allorché l'affermazione di colpevolezza risulti già "aliunde" dimostrata.

In tema di intercettazioni telefoniche, la disciplina prevista dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, non si riferisce anche alle intercettazioni di comunicazioni fra presenti di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto queste ultime sono tecnicamente realizzabili solo a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora, sicché esse debbono essere normalmente eseguite mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria.

Una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca , si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/1997, n. 5649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5649
    Data del deposito : 22 gennaio 1997

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