Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 2
L'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
E ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
Commentari • 2
- 1. Alessandro Proverahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Nato ad Alessandria il 27 luglio 1983, si diploma nel 2002 presso il liceo classico “Giovanni Plana” di Alessandria con il voto di 100/100. Consegue nel febbraio 2008 la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo una tesi dal titolo Confini e identità. Il multiculturalismo come sfida per la politica criminale (votazione 110/110 e lode; Relatore Ch.mo Prof. Gabrio Forti; Correlatore Dott.ssa Arianna Visconti). Nel novembre del 2008 viene ammesso con borsa al Corso di Dottorato ne "I problemi della legalità" (IUS 17; tutor Ch.mo Prof. Gabrio Forti). Dal 2008 al 2017 è stato membro del Centro Studi "Federico Stella" sulla …
Leggi di più… - 2. Alessandro Proverahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
16 74 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/01/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente SENTENZA N. 15/2013 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALERel. Consigliere - N. 37699/2012 Dott. ALDO CAVALLO Dott. MAURIZIO BARBARISI - Consigliere - - Consigliere -Dott. GIUSEPPE LOCATELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IO AN N. IL 02/01/1949 2) IO EN N. IL 04/06/1941 avverso il provvedimento n. 4042/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 04/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci e puole he cheno l'ammullonendo seua mis del promenimonio impegnato;
Udit i difensor Avv.; du Ritenuto in fatto 1. I GUP del Tribunale di Milano, avendo rilevato che la sentenza deliberata il 19 novembre 2011 e depositata il 1° giugno 2012 all'esito del procedimento penale promosso nei confronti di AN US ME e di altri 119 imputati risultava priva di alcune parti (segnatamente quella relativa «alle locali di Bresso e Solaro e Limbate» e quella relativa al trattamento sanzionatorio) «a causa di un problema insorto con la stampante», con provvedimento deliberato de plano il 4 giugno 2012, disponeva l'integrazione di detta sentenza, aggiungendo le pagine da 752/1 a 753/59 relative alla trattazione della locale di Bresso, le pagine da 698/1 a 698/14 relative alla trattazione del locale di Solaro e di Limbiate, e le pagine da 859/1 a 859/47 relative al trattamento sanzionatorio.
2. Contro tale provvedimento il comune difensore degli imputati RA e OS AN US ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce il carattere abnorme del provvedimento d'integrazione, evidenziando al riguardo che la sentenza penale dopo il suo deposito ex art. 548 cod. proc. pen. è emendabile solo nei casi consentiti dalla legge, ovvero soltanto attraverso il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. ovvero a seguito di un giudizio d'impugnazione, laddove, nel caso in esame, il GUP milanese, in pendenza dei termini d'impugnazione, ha proceduto ad inserire ex novo nella sentenza depositata ulteriori 120 pagine relativa a parti rilevanti del provvedimento, senza per altro neppure attivare la procedura di correzione di errore materiale, ritenuta comunque non esperibile nel caso in esame, ove si consideri che ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. sono correggibili soltanto le omissioni che non determinano nullità, laddove nel caso in esame, il giudice che ha redatto la sentenza ha provveduto ad integrare la stessa, illegittimamente, così colmando rilevanti lacune motivazionali, relative anche al trattamento sanzionatorio, suscettibili di determinarne una declaratoria di nullità.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto du 1. Deve premettersi, conformemente a quanto già precisato da questa Corte (Sez. 1, n. 29871 del 24/06/2009 - dep. 17/07/2009, Losito, Rv. 244319) che non è condivisibile l'indirizzo interpretativo (cfr. Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002 - dep. 17/06/2002, Capriati, Rv. 221655; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002 dep. 12/07/2002, Celini, Rv. 221990) secondo il quale l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale è inoppugnabile, sia alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni (non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione), sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130 cod. proc. pen., comma 2, alla necessità che il giudice provveda "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen." è da intendere soltanto nel senso che debbano essere osservate le forme stabilite in tale disposizione, non già anche nel senso che possa essere impugnato il provvedimento che definisce il procedimento. Si tratta di orientamento che appare smentito anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992 - dep. 23/12/1992, Bernini ed altri, Rv. 191787) che le sopra citate decisioni richiamano, in motivazione, a supporto dell'anzidetta affermazione. L'art. 130 cod. proc. pen., comma 2, stabilisce come si è detto che il giudice provvede in camera di consiglio "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.". Detta disposizione fa parte del consistente gruppo di quelle, contenute nel codice di rito, che in vario modo richiamano l'art. 127 cod. proc. pen., vale a dire la norma generale sul procedimento in camera di consiglio. E la menzionata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte ha rilevato, all'esito della ricognizione di tali norme, l'esistenza di due gruppi. In un primo (cui appartengono l'art. 406 cod. proc. pen. sulla proroga del termine di durata delle indagini preliminari, gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., in materia di misure cautelari;
l'art. 324 cod. proc. pen. in tema di sequestro;
l'art. 263 cod. proc. pen., comma 1, sulla restituzione di cose sequestrate presso terzi;
l'art. 409 cod. proc. pen., in tema di archiviazione;
l'art. 435 cod. proc. pen. sul rigetto della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere;
l'art. 646 cod. proc. pen. sulla riparazione degli errori giudiziari;
l'art. 734 cod. proc. pen. in tema di riconoscimento delle sentenze straniere;
l'art. 741 cod. proc. pen. sul riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze straniere;
l'art. 743 cod. proc. pen. sull'esecuzione all'estero delle sentenze italiane) i richiami sono contrassegnati dall'impiego della formula "nelle norme previste dall'art. 127 cod. proc. pen." o da altre equivalenti (come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme") e si accompagnano, molto spesso, con l'espressa 2 Un previsione della ricorribilità per cassazione del provvedimento conclusivo del procedimento camerale, la quale, soltanto per alcuni di tali disposizioni, è giustificata o dal limiti che circoscrivono tale rimedio o da particolari modalità del relativo procedimento. Nel secondo gruppo di norme (che annovera anche l'art. 130 cod. proc. pen. sulla correzione di errori materiali, oltre all'art. 41 in tema di ricusazione;
all'art. 263 cod. proc. pen., comma 5, in tema di opposizione al decreto del pubblico ministero sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari;
all'art. 269 sulla distruzione delle registrazioni telefoniche a tutela della riservatezza) il richiamo è effettuato con l'espressione "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.". Ebbene, le disposizioni di questo secondo gruppo spiegano le Sezioni unite non contemplano in modo espresso il ricorso per cassazione;
l'esperibilità del medesimo è, tuttavia, "ineludibile per evidenti ragioni di garanzia" e va desunta proprio dall'espressione usata ("a norma dell'art. 127 cod. proc. pen."), che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre, così da comprendere anche il suddetto rimedio impugnatorio previsto dal comma 7 della citata disposizione. Affermata la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza pronunciata ex art. 130 cod. proc. pen. norma per altro neppure espressamente menzionata dal GUP milanese nel provvedimento impugnato - (in senso conforme a Sez. 1, n. 29871 del 24/06/2009 - dep. 17/07/2009, Losito, Rv. 244319, si veda infatti Sez. 1, n. 41571 del 01/10/2009 - dep. 29/10/2009, Saraceni e altro, Rv. 245052; Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010 - dep. 24/11/2010, P.M. in proc. Lembo, Rv. 248913; Sez. 6, n. 13590 del 18/03/2011 - dep. 05/04/2011, P.M. in proc. Brogna, Rv. 249889; Sez. 2, n. 10948 del 09/12/2011 - dep. 21/03/2012, Sini, Rv. 252463), è possibile passare all'esame dei motivi del ricorso. Ritengono in sostanza i ricorrenti, che una volta depositata (e sottoscritta) la sentenza, il GUP milanese non poteva procedere ad una rettificazione per integrazione» dell'atto documentale nel termini in concreto adottati, riguardando la correzione - illegittimamente disposta, oltretutto, con provvedimento de plano un vizio essenziale dell'«atto materiale» [la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, specie relativamente al trattamento sanzionatorio: art. 546 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.], che può essere eliminato soltanto con il procedimento dell'impugnazione, che i ricorrenti, per altro, affermano di essere in procinto di avviare. L'impugnazione proposta nell'interesse di Croci Massimiliano e di OS AN, nei termini di seguito precisati, è fondata ed il provvedimento 3 ли impugnato, conformemente alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte va annullato senza rinvio.
3.1 Se è pur vero, infatti, che ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen. è possibile per il giudice che ha emesso la sentenza completare la motivazione insufficiente, con la conseguenza che il sensibile ridimensionamento delle ipotesi di nullità ha in effetti comportato, come rilevato da autorevole dottrina, una «espansione>> della operatività del meccanismo di correzione della sentenza, nel caso in esame, tuttavia, occorre considerare - utilizzando la efficace distinzione tra atto - materiale» ed atto documentale» quale prospettata dalla dottrina più autorevole in tema di procedimenti incidentali di diortosi processuale - per un verso, che la motivazione, pur rappresentando un elemento dell'atto documentale, costituisce nel contempo anche la ragione dell'atto materiale, richiesta dalla legge come un requisito essenziale dell'atto stesso (art. 125 cod. proc. pen.), con la conseguenza che la sua insufficienza, per quanto parziale e relativa solo ad alcuni profili della complessiva decisione (quali il trattamento sanzionatorio), risolvendosi nella mancanza delle ragioni che sorreggono la decisione in parte qua, deve esser fatta valere esclusivamente a mezzo d'impugnazione, e non può, per ciò, venire emendata dallo stesso giudice che l'ha determinata (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 4562 del 21/02/1994 - dep. 21/04/1994, P.M. in proc. Marconi, Rv. 197336, secondo cui «la sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato» ed il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pleni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante>>); dall'altro, che in ogni caso, per disporre tale correzione, il gludice avrebbe dovuto comunque procedere a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'emanazione "de plano" del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen. (in tal senso ex multis, Sez. 6, n. 538 del 26/01/1996 - dep. 17/04/1996, Mancini, Rv. 204782).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013. дело сам Il consignere estensore Il presidente POSITATA lattIN CANCE LLERIA 4 1 4 GEN. 2013 IL CANCELLIERE Stefania Faiella