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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 268.
(Parificazione degli Stati alleati)
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
(Parificazione degli Stati alleati)
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Commentari • 19
- 1. Art. 268 c.p, Parificazione degli Stati alleatiVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 ottobre 2023 · 211.22449
L'articolo 268 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come "Parificazione degli Stati alleati", Il testo aggiornato dell'art. 268 c.p. dispone: "Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano". […]
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Giurisprudenza • 157
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 17/10/2023, n. 726Provvedimento: […] mentre il fatto che l'intervento sia avvenuto in maniera volontaria, ed in assenza di previa richiesta dell'ADER e di autorizzazione da parte del Giudice, integra una mera irregolarità formale, posto che l'intervento, in primo grado, è consentito dall'art. 268 c.p.Leggi di più...
- difetto di giurisdizione·
- litisconsorzio facoltativo·
- inammissibilità appello·
- art. 268 c.p.c.·
- art. 39 d.lgs. 112/1999·
- prescrizione crediti tributari·
- notifica via PEC·
- art. 26 D.P.R. 602/1973·
- intervento Agenzia delle Entrate