Articolo 268 del Codice penale
Articolo 267Articolo 269
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1 luglio 1931
Art. 268.

(Parificazione degli Stati alleati)

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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