Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
La continuazione é idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso imputato o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza
Commentario • 1
- 1. Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2006, n. 10122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10122 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 17/01/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 64
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 044080/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AM, N. IL 01/01/1979;
2) AN AD, N. IL 01/01/1984;
avverso SENTENZA del 13/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FERTRI E., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo IN MA NZ, NI AD ed NI AL hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 13 ottobre 2004, con la quale venivano condannati per vari reati continuati di detenzione a fine di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti, tranne Lo IN per un solo delitto.
All'odierno dibattimento, il difensore di Lo IN presentava istanza di rinvio poiché aderiva all'astensione proclamata dalla categoria. Si procedeva, quindi, alla separazione del procedimento a lui relativo, perché vi erano imputati detenuti, i cui difensori non avevano presentato alcuna istanza. Pertanto bisogna considerare le censure svolte dai fratelli NI deducendo quali motivi, NI AL, la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la carente motivazione sul punto, in quanto detta attenuante speciale doveva ritenersi pure applicabile nel piccolo spaccio continuato e non esisteva alcuna giustificazione al suo diniego. L'NI AD con due ricorsi, presentati da diversi difensori, si duole, quale motivo comune ed unico della seconda impugnazione, della violazione dell'art. 67 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 448 del 1998, art. 8, in quanto la perizia espletata dal G.u.p. per accertare l'età del prevenuto è nulla, giacché esiste al riguardo la competenza funzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano per espletarla, e, comunque, l'affermazione della competenza del Giudice ordinario, basata anche su una dichiarazione dell'imputato, resa prima che fosse stata data lettura della sentenza di primo grado, secondo cui all'epoca dei fatti era maggiorenne, appare in contrasto con una decisione declinatoria di competenza della Corte di appello di Milano sez. 1^ del 15 luglio 2004, passata in giudicato, e con i vari delitti ascritti, alcuni risalenti persino al 1998. Lamenta, inoltre, la nullità della perizia sull'età del ricorrente anche perché, in violazione degli artt. 227 e 501 c.p.p., il perito si era limitato a depositare una relazione scritta senza essere escusso in contraddittorio, tanto più necessario in considerazione dell'età indicata, oscillante tra i 18 ed i 22 anni, e l'illogicità manifesta della motivazione in punto responsabilità, perché, per un capo di imputazione, relativo a fatti commessi pure nel 1998, l'imputato doveva essere assolto, poiché, attesa l'età, non poteva averli commessi.
Deduce, infine, la violazione degli artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p., in quanto il criterio di competenza per connessione opera laddove tutti i reati siano stati commessi dai medesimi compartecipi, giacché, altrimenti, verrebbe violato il principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge, poiché un imputato verrebbe sottratto a detto Giudice, mentre, ove si consideri la competenza per la continuazione, in questo caso sarebbe territorialmente competente il Giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato, che, per il ricorrente, non può essere Busto Arsizio, ma Milano o Novara, perché ha commesso i reati di spaccio in epoca successiva al primo episodio commesso nel 1998 a Busto Arsizio, ed, ove non sia possibile stabilire il luogo di commissione, dovranno essere applicati i criteri ordinari di cui all'art. 8 c.p.p. e solo dopo quelli sussidiari della successiva disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti da NI AL sono manifestamente infondati, sicché il ricorso da questi proposto va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende. Ed invero, la circostanza attenuante speciale è negata perché il predetto ricorrente è stato ritenuto responsabile di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, caratterizzati dall'ingente quantità e/o dal numero di tre o più persone concorrenti, commessi in un cospicuo arco temporale con una condotta connotata da sistematicità e professionalità, con l'utilizzazione di mezzi per il trasporto della sostanza e di telefoni cellulari per mantenere i rapporti con i compartecipi e con gli acquirenti, con indicazione di false generalità e con una rudimentale divisione di compiti, sicché non sussiste alcun requisito per riconoscere l'invocata attenuante, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata dall'impugnata sentenza.
Per quel che concerne le doglianze svolte da NI AD bisogna trattare per prime quelle attinenti - alla competenza territoriale ed a quella funzionale del Tribunale per i minorenni ed alla nullità della perizia, giacché le stesse assumono un valore assorbente rispetto alle altre.
A tal proposito, per quanto attiene alla competenza territoriale per connessione la stessa è radicata presso il Tribunale di Busto Arsizio anche accedendo a quell'indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 1^, 22 settembre 2004 n. 37156 rv. 229353), secondo cui la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso imputato o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al Giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Infatti, detto orientamento giurisprudenziale consolidato secondo quanto risulta pure da altre pronunce (Cass. sez. 6^, 6 ottobre 1999 n. 914 rv. 214782 fra tante), presuppone l'interesse di chi eccepisce l'incompetenza territoriale ad essere giudicato dal Giudice determinato secondo le regole ordinarie e l'omessa conoscenza da parte dei correi del programma criminoso, sicché, nella fattispecie, è sufficiente rilevare che il ricorrente è tra i soggetti che hanno commesso il primo reato, per ritenere infondata l'eccezione proposta, secondo criteri, non corretti, seguiti dal ricorrente (v. supra e infra) indipendentemente dalle esatte considerazioni sul punto del G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, anche in relazione alla possibilità di configurare un'unica organizzazione criminosa, pur in assenza di una contestazione del reato associativo, da cui far discendere un'unicità di disegno criminoso. Del resto di ciò è cosciente il redattore del primo ricorso, il quale prospetta una competenza territoriale diversa da quella risultante dal primo luogo indicato nella complessa imputazione di cui al n. 166, indicante località ricomprale in diversi circondari, poiché nel 1998 il ricorrente non poteva aver commesso i fatti, giacché era entrato nel giro successivamente, secondo le stesse ammissioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 5 della pronuncia).
Tuttavia, anche seguendo detta erronea impostazione, non può dirsi dimostrato l'inizio dell'attività criminosa da parte del ricorrente in luogo diverso da Busto Arsizio, giacché nell'imputazione di cui al n. 166 non sono indicate le epoche successive in cui l'organizzazione ha spostato il suo raggio d'azione, sicché, poiché il termine di deducibilità dell'incompetenza per connessione è identico a quello per l'altra per territorio (cfr. ex plurimis Cass. sez. 6^, 22 dicembre 1994 n. 12729 rv. 199984) e la predetta competenza deve essere determinata con riferimento al momento della proposizione dell'eccezione (Cass. sez. 5^, 7 agosto 1997 n. 7826 rv. 208317 fra tante), non può farsi riferimento a sopravvenute emergenze processuali.
Peraltro, nella fattispecie, il procedimento si è svolto con il rito alternativo abbreviato, sicché l'impossibilità di utilizzare le successive risultanze, ove non si tratti di dichiarazioni spontanee dell'imputato, non trovano applicazione, dovendosi sottolineare, però, che il ricorrente ha indicato un differente apprezzamento delle dichiarazioni rese da BO DE senza riuscire ad individuare una località diversa, tanto è vero che pone in via alternativa "la competenza territoriale del Tribunale di Milano o al massimo di quello di Novara".
Tuttavia, con valore decisivo, si deve considerare che la Corte territoriale critica l'eccezione di incompetenza sollevata, perché in contrasto con i principi del "simultaneus processus" e della competenza per connessione e si riferisce alle corrette argomentazioni del primo Giudice, cui rinvia. Orbene il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, seguendo la giurisprudenza di legittimità, nonostante non la citi (cfr. Cass. sez. 1^, 9 giugno 1993 n. 5771 rv. 194047 cui adde da ultimo Cass. sez. 1^, 8 giugno 2004 n. 25685 rv. 228142), ha esattamente reputato che si è in presenza di reati di pari gravità, commessi in circondari di Tribunali differenti, sicché occorre far riferimento al criterio sussidiario dell'art. 16 c.p.p., attributivo della competenza al Giudice competente per il primo reato, individuato giustamente in quello di cui al n. 166 dei capi di imputazione, ma ha correttamente osservato come pure questo delitto sia stato realizzato in località ricadenti nella giurisdizione territoriale di Tribunali diversi, contrastando, quindi, implicitamente, la prospettazione operata in ricorso, errata, ma, comunque, tale da comportare la competenza del Tribunale di Busto Arsizio, in base a quanto già su illustrato, sicché ha dovuto applicare i criteri generali dettati dagli artt. 8 e 9 c.p.p., ed in particolare quelli suppletivi di detta ultima disposizione.
Perciò, dopo aver posto l'accento sulle diversità di residenza, domicilio e dimora dei vari compartecipi ed, in ogni caso, sull'essere i fratelli NI, i quali avevano eccepito l'incompetenza territoriale in primo grado, domiciliati in Uboldo, località rientrante nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio, ha concluso per tutti i compartecipi sulla sua competenza per territorio, in quanto nel predetto ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato. Pertanto, sotto vari profili va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio. Ritenuta infondata detta eccezione, le altre due procedurali devono essere trattate congiuntamente, poiché appaiono intimamente connesse nel senso che la nullità della perizia, disposta dal G. u. p. per accertare l'età del ricorrente, in una delle articolate deduzioni, presuppone l'individuazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 1^, 10 dicembre 1990 n. 3945 rv. 186094 cui adde Cass. sez. 1^, 13 aprile 2000 n. 1449 rv. 216093 e Cass. sez. 6^, 21 maggio 2003 n. 22536 rv. 226268), dal combinato disposto degli artt. 67 c.p.p. e D.P.R. n. 448 del 1988, art. 8, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'inquisito è assegnata al Giudice minorile quale Giudice specializzato, sicché il dubbio sulla età minore dell'indagato o dell'imputato sorto innanzi alla magistratura ordinaria, comporta la cessazione della competenza del Giudice ordinario e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età. Infatti il riferimento al Giudice contenuto nel citato D.P.R., art. 8, concerne, logicamente, per la materia in cui è inserito, avuto riguardo il contesto normativo, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni e non quello ordinario, mentre l'art. 67 c.p.p. riguarda un'incertezza derivante in seguito ai necessari accertamenti ed acclarata in maniera incontrovertibile e deve essere letto in combinato disposto con l'art. 8 cit., che assume pure una funzione chiarificatrice nel senso che scandisce i tempi di detti accertamenti, individua nella perizia un mezzo di prova peculiare per poter determinare l'età del soggetto, ne fa discendere, proprio per la prospettata incertezza sull'età, ancora da accertare in maniera definitiva, la competenza funzionale del G. i. p. del Tribunale per i minorenni, anche per applicare all'indagato o all'imputato il regime più favorevole, pure in sede di emissione e applicazione di misure cautelari personali, stabilito per detti soggetti. e detta la regola fondamentale di chiusura, secondo la quale "qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge".
In tal modo, a parere del collegio, viene individuata una presunzione di minore età o di non imputabilità per l'infraquattordicenne, conforme ai principi del "favor rei" e della tutela del minore sia con la previsione di un regime custodiate differente da quello degli adulti sia per l'apprestamento di varie tipologie di supporto psicologico nel procedimento instaurato nei suoi confronti, poiché si è in presenza di soggetti con una psiche ancora in formazione, e, soprattutto, viene affermata e chiarita la natura incidentale dell'accertamento peritale.
L'esito dell'espletamento dell'indicato mezzo istruttorio in questo procedimento determina in via alternativa, o la competenza del Giudice ordinario quando venga accertata la maggiore età, con la prosecuzione del procedimento principale, nel frattempo sospeso, e l'utilizzazione di tutta l'attività processuale già svolta, ovvero, nel caso contrario, anche in ipotesi di incertezza insuperabile, la competenza del Tribunale per i minorenni, con la trattazione del procedimento principale "ex novo" davanti a detto Giudice, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 c.p.p. e art. 54 c.p.p., comma 3. Infatti, permane sempre la competenza del Giudice originariamente investito di decidere in ordine alla sua competenza, giacché un principio, inteso in senso meccanicistico ed automatico, secondo cui già con la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale per i minorenni verrebbe meno la competenza del Giudice ordinario in relazione a tutto il procedimento, condurrebbe a conseguenze incongrue ed irrazionali e contrarie al principio della ragionevole durata del processo, dando luogo ad una situazione conflittuale tra i due giudici, qualora non si ritenesse incidentale lo svolgimento della perizia per accertare la minore età in caso di dubbio, discendente pure per implicito dall'effettuazione di detto mezzo istruttorio, e non si considerasse necessario l'accertamento di detta situazione di oggettiva incertezza da parte del Giudice, poiché non sono sufficienti mere allegazioni di parte (cfr. su quest'ultimo aspetto Cass. sez. 1^, 24 luglio 1993 n. 2993 rv. 194627 circa la prevalenza dell'esame antropometrico radiologico del polso, costituente accertamento urgente - (Cass. sez. 6^, 17 aprile 2003 n. 18336 rv. 225211) come tale espletabile dal Giudice ordinario, su documenti non aventi natura fidefaciente o della cui veridicità si dubita (Cass. sez. 5^, 12 febbraio 1997 n. 183 rv. 207462 sul punto) ed in ordine alle mere dichiarazioni dell'imputato). Del resto, ulteriore conforto a questa impostazione si rinviene in alcune pronunce in cui l'affermazione di detta competenza funzionale è stata adeguata ad alcune caratteristiche di specifici procedimenti, variamente considerate in relazione alle peculiarità delle diverse situazioni fattuali. Ed invero, in caso di incertezza sull'età del fermato o dell'arrestato, sorta in sede di convalida, è stata sostenuta la competenza ad espletare questo procedimento del Giudice ordinario (Cass. sez. 1^, 13 aprile 2000 n. 1449 rv. 216093 in tema di arresto e Cass. sez. 3^, marzo 2002 n. 10041 rv. 221495 e Cass. sez. 1^, 13 settembre 2004 n. 36262 rv. 229803 in sede di fermo). Infatti, si è ritenuto che si contrappongano due ipotesi di competenza, entrambe esclusive, funzionali ed inderogabili: quella del Giudice minorile, al quale vanno trasmessi gli atti dal Giudice ordinario in caso di incertezza sulla minore età dell'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 c.p.p. e D.P.R. n. 448 del 1988, art. 8 (Cass. sez. 1^, rv. 186094 e sez. 1^, rv. 216093
citt.) e quella del Giudice ordinario in relazione al luogo dove il fermo è stato eseguito ex art. 390 c.p.p., comma 1, applicabile quest'ultima anche nel caso in cui competente per il procedimento sia altro Giudice determinabile alla stregua di criteri diversi, non spiegando alcun rilievo per essa alcuna situazione o fatto accidentale e contingente (Cass. sez. 5^, 20 settembre 1996 n. 2160 rv. 206126; sez. 6^, 19 luglio 1996 n. 2216 rv. 205774; sez. 6^, 24 novembre 1999 m. 3268 rv. 216374). Infatti, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini della procedura per la convalida del fermo con la conseguente sanzione d'inefficacia della misura precautelare in caso d'inosservanza delle relative prescrizioni (art. 390 c.p.p., comma 1 e 3), esigenze logico- sistematiche comportano che l'ipotesi di competenza funzionale stabilita da questa norma in relazione al luogo di esecuzione del fermo di persona asseritamente maggiorenne prevalga - limitatamente alla procedura di convalida - rispetto ad ogni diverso criterio determinativo della competenza, ivi compreso quello che prescrive il trasferimento della competenza al Giudice minorile in caso di dubbio sulla minore età dell'imputato.
Tuttavia, ove sia certa la minore età dell'arrestato o del fermato e, per particolari situazioni di tempo e di luogo, non ne discenda l'inefficacia della misura precautelare, ove dallo stesso esaminata, (ex. gr. immediata messa a disposizione del magistrato, che operi in una sede di Corte di appello, ove è presente il Tribunale per i minorenni), attesa la diversa disciplina stabilita dal D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 18 e 18 bis, per il minore in stato di fermo o di arresto in particolare sul luogo di custodia, occorre privilegiare la competenza del Giudice specializzato pure in detti casi (Cass. sez. 4^, 16 giugno 2005 n. 22623 rv. 231788). Detto assunto, pur se contiene alcuni passaggi motivazionali non condivisibili (diversità riscontrata per essere tutte le altre pronunce emesse in sede di conflitto e per non essere stata dichiarata l'omessa convalida della misura precautelare per detta ragione), appare espressione del principio del "favor minoris" stabilito dalle citate normative e deriva dall'insussistenza di alcun dubbio sulla minore età dell'arrestato, sicché sembra affermare quella differenziazione tra incertezza, relativa ed assoluta, e certezza in ordine all'età dell'indagato o dell'imputato, seguita dal collegio. Detta soluzione, peraltro, è anche sostenuta nella Relazione ministeriale al codice di rito, in cui si sostiene l'esistenza di una presunzione di minore età, quando neppure la perizia appositamente disposta abbia fatto chiarezza sul punto .. (essendo) la norma improntata sul principio del "favor minoris" e .. a risolvere situazioni di dubbio non infrequenti nella pratica". Orbene, la Corte di appello meneghina fonda la sua competenza sulla consulenza medico - legale cioè sulla perizia svolta dal G. u. p. (pag. 54 della sentenza di primo grado e 5 di quella impugnata), dalla quale appare che "il dato di diciannove anni in essa rilevato va inteso in senso limitativo inferiore cioè che il soggetto non può avere attualmente un'età anagrafica inferiore ma .. il ragazzo potrebbe .. avere anche 19 + 2/3 anni", sulle ammissioni del ricorrente e sull'escludere ogni validità all'estratto di nascita n. 41 del 1994, reputato autentico dal Consolato Generale del Regno del Marocco in Milano, secondo cui NI AD sarebbe nato a [...] nell'anno 1986, giacché l'imputato avrebbe avuto appena dodici anni all'epoca della commissione del primo reato.
Tuttavia, la Corte territoriale non si avvede che ha indicato "l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, protratta con cadenza pressoché giornaliera a partire dal dicembre 2001 sino al successivo mese di giugno 2002, epoca del fermo di polizia giudiziaria" e che ha ritenuto attendibile la deposizione della DE in base alla quale "i componenti del "gruppo di QU (NI AL) .. negli anni sono cambiati .. ed il subentro di O" (NI AD) è avvenuto in un momento successivo (circostanze non incidenti per le ragioni già illustrate sulla competenza territoriale e non valuta la sentenza declinatoria di competenza di altra sezione della stessa Corte in favore del Tribunale per i minorenni, che, come tale, non può essere impugnata, ma essere oggetto di conflitto, sicché non può affermarsi il suo passaggio in giudicato. Pertanto, la perizia svolta, attesa la competenza funzionale del Tribunale dei minorenni ad effettuarla, deve essere dichiarata nulla.
Tuttavia, l'accertamento in fatto dei presupposti della competenza non sono risolvibili dal Giudice di legittimità, nonostante in sede di verifica della competenza abbia anche poteri in fatto, giacché si verificherebbe una sostituzione della valutazione fattuale di tutti gli elementi processuali, da cui dedurre la persistenza di un dubbio sulla minore età del ricorrente con l'attribuzione di compiti propri del Giudice di merito, al quale compete valutare tutte le altre emergenze risultanti dagli atti, tenendo conto che, da sola, non assume rilievo, nella fattispecie, l'ammissione dell'imputato, e che, in astratto, non può escludersi che il piccolo spaccio, iniziato nel 2001 e successivamente trasformato in un'attività continuativa tra dicembre 2001 - 2002, in base alle asserzioni della decisione impugnata, sia stato effettuato dal ricorrente all'età di quindici e sedici anni, secondo quanto discenderebbe dall'estratto dell'atto di nascita contestato con argomentazioni contraddittorie, mentre anche il contenuto ed il significato della sentenza del 15 luglio 2004 della Corte di appello di Milano sez. 1^, poco approfondita ed, in parte, apodittica sul punto, deve essere apprezzato come ogni altro elemento in una visione globale e comparata di tutte le altre risultanze probatorie, tanto più che il Giudice ordinario di merito rimane ancora quello deputato a decidere in ordine alla sua competenza in virtù di dette indagini.
All'esito di questo composito accertamento potrà affermarsi con certezza la sussistenza, all'epoca dei fatti, della maggiore età del ricorrente oppure di quella minore ovvero potrà permanere il dubbio in ordine alla stessa e potrà anche discendere, in considerazione dell'ampio arco temporale, in cui risultano commessi i delitti, un dubbio o una certezza solo per alcuni periodi. Per tale ragione, saranno differenti le situazioni processuali prospettabili:
a) attesa la permanenza della competenza del Giudice decidente, ove sia certa la maggiore età, la Corte dovrà decidere nel merito, confermando la precedente statuizione, giacché i ricorsi non contestano la responsabilità e la dosimetria della pena, anche quando richiedono l'assoluzione per i fatti commessi nel 1998, giacché non poteva averli commessi, in quanto minore non imputabile, sicché l'argomentazione è sempre collegata con l'età;
b) se risulti con certezza la minore età dell'imputato, discenderà l'annullamento della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 24 c.p.p., la dichiarazione di incompetenza e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
c) qualora, invece, sempre con certezza, sarà possibile discernere i fatti commessi quando il prevenuto era minorenne e quelli posti in essere da maggiorenne, il giudizio della Corte d'appello potrà riguardare solo questi ultimi con conseguente annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale e trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica su indicato per gli altri, derivandone pure la riduzione della pena inflitta;
d) ove, infine, sussista il dubbio sulla minore età del ricorrente, occorrerà distinguere se l'incertezza non possa essere risolta neppure da una perizia in considerazione delle numerose contraddittorie emergenze, sicché, pure in tal caso, la Corte territoriale dovrà annullare la sentenza di primo grado in conseguenza della dichiarata incompetenza del Giudice ordinario e trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
e) qualora la Corte meneghina ritenga che l'incertezza possa essere dissolta da un'effettuanda nuova perizia, attesa la competenza del Tribunale per i minorenni al fine di eseguirla per stabilire se l'imputato sia minorenne, trattandosi di un accertamento incidentale con carattere di non definitività in ordine all'età, non implicante una "translatio iudici", dovrà disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale in base all'art. 67 c.p.p. senza procedere ad alcun annullamento, per il momento, della sentenza di primo grado, ma ad una sospensione del giudizio, in quanto il G.i.p. del Tribunale minorenni di Milano, all'esito della disposta perizia, invierà gli atti alla Corte di appello, la quale, ove ritenga la sua competenza per tutte le fattispecie criminose, proseguirà il giudizio, mentre, solo qualora reputi risultare dalla perizia che alcuni o tutti gli episodi criminosi siano stati commessi dal ricorrente quando era minorenne, provvederà, previa dichiarazione di incompetenza, all'annullamento, totale o parziale, della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica su indicato con la conseguente applicazione dell'art. 26 c.p.p., e art. 54 c.p.p., comma 3, da parte del Giudice specializzato, con le limitazioni dovute all'invalidità di quegli atti, per il cui compimento la disciplina del procedimento minorile prevede l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori ovvero il sussidio dei servizi sociali. Infatti, in detti casi, il minore avrebbe reso dichiarazioni o fatto ammissioni in condizioni psicologiche non adeguate rispetto alla sua età ed in contrasto con la specifica disciplina processuale dettata per la tutela della sua personalità in formazione.
Tali soluzioni, ed in particolare l'ultima, scaturiscono dal costante orientamento di questa Corte, secondo cui la disciplina stabilita dall'art. 67 c.p.p. in combinato disposto con il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 8, si concretizza "in pratica" in "una declaratoria di difetto di competenza.. non determinato da un accertamento giudiziale ma da un semplice dubbio".
Pertanto, dichiarata la nullità della perizia espletata in data 24 novembre 2003 a seguito di incarico conferito all'udienza del 18 s.m.a., l'impugnata sentenza per quanto attiene al ricorso proposto da NI AD deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NI AL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI AD con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2006